ACQUISTI DA PAESI BLACK LIST DEDUCIBILITA DEI COSTI
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- Paolo Luigi Palmieri
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1 Risposte a quesiti ACQUISTI DA PAESI BLACK LIST DEDUCIBILITA DEI COSTI Le spese e i componenti negativi sostenuti da un'impresa italiana con un partner commerciale residente in Paesi a fiscalità privilegiata sono, in prima istanza, indeducibili. Tuttavia, la loro esposizione separata nel modello Unico permette di ottenerne la deduzione a condizione che venga dimostrato che l'operazione risponde a un effettivo interesse economico, ovvero che l'impresa estera svolga prevalentemente un'effettiva attività commerciale. Questo in sintesi è quanto prevede l'articolo 110, commi 10 e 11 del Tuir. Ambito soggettivo Il primo problema è, dunque, enucleare i soggetti le cui cessioni o prestazioni possono rientrare nel disposto dell'articolo 110 del Tuir. A questo riguardo occorre considerare che la lista del Paesi a fiscalità privilegiata è stata emanata con il decreto dell'economia e delle finanze 23 gennaio 2002 e comprende sia un elenco di Stati generalmente a fiscalità privilegiata, sia altri Paesi per i quali l'inclusione nella black list prevede specifiche esclusioni, ovvero, al contrario, specifiche inclusioni di certe tipologie di società. Si pensi, ad esempio, alla Svizzera per le società non soggette a imposte cantonali o municipali. Elenco degli Stati a regime fiscale privilegiato (D.M. 23/01/2002 modific. dal D.M. 22/03/02) Per tutte le imprese Alderney (Isole del Canale) Andorra, Anguilla Antille Olandesi Aruba Bahamas Barbados Barbuda Belize Bermuda Brunei Herm (Isole del Canale) Hong Kong, Isola di Man Isole Cayman Isole Cook Isole Marshall Isole Turks e Caicos Isole Vergini britanniche Isole Vergini statunitensi Jersey (Isole del Canale) Kiribati (ex Isole Gilbert) Libano Niue Nuova Caledonia Oman Polinesia francese Saint Kitts e Nevis Salomone Samoa Saint Lucia, Saint Vincent e Grenadine Sant'Elena Sark (Isole del Canale)
2 Cipro Filippine Gibilterra, Gibuti (ex Afar e Issas) Grenada Guatemala Guernsey (Isole del Canale) Liberia Liechtenstein Macao Maldive Malesia Montserrat Nauru Seychelles Tonga Tuvalu (ex Isole Ellice) Vanuatu Elenco degli Stati a regime fiscale privilegiato (D.M. 23/01/2002 modific. dal D.M. 22/03/02) Per tutte le imprese tranne quelle escluse 1. Monaco, con esclusione delle società che realizzano almeno il 25% del fatturato fuori dal Principato. 2. Singapore, con esclusione della Banca Centrale ed altri organismi che gestiscono anche le riserve ufficiali dello Stato. 3. Bahrein, con esclusione delle società che svolgono attività di esplorazione, estrazione e raffinazione nel settore petrolifero; 4. Emirati Arabi Uniti, con esclusione delle società operanti nei settori petrolifero e petrolchimico assoggettate ad imposta; Elenco degli Stati a regime fiscale privilegiato (D.M. 23/01/2002 modific. dal D.M. 22/03/02) Per le sole imprese indicate e per quelle con trattamenti agevolati analoghi 1. Angola, con riferimento alle società petrolifere che hanno ottenuto l'esenzione dall'oil Income Tax, alle società che godono di esenzioni o riduzioni d'imposta in settori fondamentali dell'economia angolana e per gli investimenti previsti dal Foreign Investment Code; 2. Antigua, con riferimento alle international buniness companies, esercenti le loro attività al di fuori del territorio di Antigua, quali quelle di cui all'international Business Corporation Act, n. 28 del 1982 e successive modifiche e integrazioni, nonché con riferimento alle società che producono prodotti autorizzati, quali quelli di cui alla locale legge n. 18 del 1975 e successive modifiche e integrazioni; 3. Corea del Sud con riferimento alle società che godono delle agevolazioni previste dalla tax Incentives Limitation Law; 4. Costarica, con riferimento alle società i cui proventi affluiscono da fonti estere, nonché con riferimento alle società esercenti attività ad alta tecnologia; 5. Dominica, con riferimento alle international companies esercenti l'attività all'estero; 6. Ecuador, con riferimento alle società operanti nelle Free Trade Zones che beneficiano dell'esenzione dalle imposte sui redditi; 7. Giamaica, con riferimento alle società di produzione per l'esportazione che usufruiscono dei benefici fiscali dell'export Industry Encourage Act e alle società localizzate nei territori individuati dal Jamaica
3 Export Free Zone Act; 8. Kenia, con riferimento alle società insediate nelle Export Processing Zones; 9. Malta, con riferimento alle società i cui proventi affluiscono da fonti estere, quali quelle di cui al Malta Financial Services Centre Act, alle società di cui al Malta Merchant Shipping Act e alle società di cui al Malta Freeport Act; 10. Mauritius, con riferimento alle società "certificate" che si occupano di servizi all'export, espansione industriale, gestione turistica, costruzioni industriali e cliniche e che sono soggette a Corporate Tax in misura ridotta, alle Off-shore Companies e alle International Companies; 11. Panama, con riferimento alle società i cui proventi affluiscono da fonti estere, secondo la legislazione di Panama, alle società situate nella Colon Free Zone e alle società operanti nelle Export Processing Zone; 12. Portorico, con riferimento alle società esercenti attività bancarie ed alle società previste dal Puerto Rico Tax Incentives Act del 1988 o dal Puerto Rico Tourist Development Act del 1993; 13. Svizzera, con riferimento alle società non soggette alle imposte cantonali e municipali, quali le società holding, ausiliarie e "di domicilio"; 14. Uruguay, con riferimento alle società esercenti attività bancarie e alle holding che esercitano esclusivamente attività off-shore. Le condizioni per la deduzione Una volta acclarata la residenza di un fornitore in uno Stato black list va avviato un iter procedurale obbligatorio per poter dedurre i costi addebitati. In primo luogo la condizione necessaria indicata dal comma 11 dell'articolo 110 del Tuir è la separata indicazione del componente negativo in dichiarazione dei redditi (dato che questo è già transitato a conto economico e quindi fa parte del risultato civilistico, l'inserimento in Unico deve avvenire sia come variazione in aumento sia come variazione in diminuzione solo al fine di segnalare l operazione). La mancata indicazione esclude la deducibilità dei costi anche se sussistono le condizioni di commercialità, ovvero di interesse economico. In tal senso si segnala che, anche nella ns. città, i controlli della Agenzia delle Entrate sull applicazione di tale prescrizione sono stati molto puntuali e precisi in quanto il controllo incrociato incrociato con i dati delle importazioni forniti Dogane e l indicazione l in Unico semplifica di molto il lavoro. L'obietivo dell'esposizione in dichiarazione è quello di segnalare all'amministrazione la presenza di questi costi e quindi innescare la procedura di controllo che prevede una fase preliminare all'accertamento. La prove di commercialità ed effettivo interesse economico L'impresa residente che voglia ottenere la deducibilità dei costi da società estere in Paesi della black list deve fornire prova 1 della sussistenza di almeno una delle seguenti condizioni: 1 La prova deve essere fornita entro 90 giorni dalla notifica di avviso da parte dell Agenzia delle Entrate.
4 che l'impresa estera svolga attività commerciale; che vi sia un effettivo interesse economico a porre in essere le operazioni e che le stesse abbiano avuto concreta esecuzione cuzione. Giustificare quanto descritto sopra non sarà facile in quanto per l imprenditore italiano, avere documentazione dettagliata del fornitore straniero circa la prevalenza dell attività commerciale effettivamente svolta da quest ultimo, sarà cosa ardua; non solo la lingua, ma altri fattori potranno incidere e ostacolare la raccolta di dati, documenti, notizie o certificati (rilasciati dalle eventuali locali nostre equivalenti Camere di Commercio o altri organi equivalenti). L altra condizione che permette la deducibilità richiede che le operazioni poste in essere rispondano ad un effettivo interesse economico e che le stesse abbiano avuto concreta esecuzione. Come ben si può capire dal testo della norma, il contribuente italiano deve metter insieme una serie di prove e di fatti che giustificano il motivo per il quale si è attivato presso quel fornitore straniero, e soprattutto di un Paese balck list. Dimostrare che "le operazioni poste in essere rispondono ad un effettivo interesse economico" non è cosa di poco conto, perché il soggetto italiano dovrebbe in qualche modo attestare, con qualsiasi mezzo a sua disposizione, i motivi che lo hanno indotto ad approvvigionarsi di una merce o di eventuali servizi, proprio da una società ubicata in territori aventi un regime fiscale privilegiato. Se i motivi possono riguardare aspetti economici e commerciali, il soggetto italiano potrà, per sua eventuale futura difesa, da parte di possibili controlli o attacchi del Fisco, conservare la documentazione (es. richiesta del tipo di merce e relativo prezzo, condizioni di pagamento, corrispondenza epistolare, etc.) rivolta a più fornitori, dislocati anche in più Paesi, che giustifichi che la scelta fatta sul fornitore, ubicato in Paese a regime di fiscalità privilegiata, è frutto di ricerca, di monitoraggio del mercato, e che la stessa è risultata economicamente più vantaggiosa rispetto ad altre. Non solo questo dovrà documentare il soggetto italiano, ma anche il fatto che "le operazioni hanno avuto concreta esecuzione". Comprovare questo sembrerebbe più facile rispetto al punto precedente in quanto, in caso di acquisto di beni, vi saranno i documenti comprovanti il trasporto ed il transito dogale. Con riferimento invece alle prestazioni di servizi il fornire la prova della concreta esecuzione risulta ovviamente molto più complesso. Per quanto attiene alla prima delle due prove, la R.M. 16 marzo 2004, n. 46/E ha illustrato i documenti che possono ritenersi idonei al riguardo, di seguito elencati.
5 1. Bilancio; Documenti che accertano l'effettiva attività del fornitore esterno 2. certificazione del bilancio; 3. prospetto descrittivo dell'attività esercitata; 4. contratti di locazione degli immobili adibiti a sede degli uffici e dell'attività; 5. copia delle fatture delle utenze elettriche e telefoniche relative agli uffici e agli altri immobili utilizzati; 6. contratti di lavoro dei dipendenti che indicano il luogo di prestazione dell'attività lavorativa e le mansioni svolte; 7. conti correnti bancari aperti pressi istituti locali; 8. estratti conto bancari che diano evidenza delle movimentazioni finanziarie relative alle attività esercitate; 9. copia dei contratti di assicurazione relativi ai dipendenti e agli uffici; 10. autorizzazioni sanitarie e amministrative relative all'attività e all'uso dei locali. Si tratta, precisa l'agenzia delle Entrate, di una indicazione esemplificativa; il contribuente è tenuto, in relazione alla peculiarità del caso, a fornire ulteriori documenti e atti che comprovino l'esercizio dell'attività commerciale da parte del soggetto estero. E' ritenuto insufficiente un certificato di iscrizione nel locale Registro imprese accompagnato dallo statuto e dall'ultimo bilancio, nonché da una dichiarazione degli amministratori esteri sulla natura dell'attività svolta. Occorre quindi, se si intende usare il primo strumento di prova, dimostrare l'esistenza presso l'impresa estera di una struttura organizzativa idonea non attraverso le sole dichiarazioni del fornitore, dovendosi invece produrre documenti analoghi a quelli che tipicamente vengono presi in esame quando si deve analizzare un'azienda: locali utilizzati con relativi titoli di disponibilità (proprietà o locazione), dipendenti addetti con relativi contratti, assicurazioni, utenze, autorizzazioni amministrative e sanitarie necessarie a svolgere Appare pertanto molto più percorribile il secondo strumento di prova dimostrando il vantaggio economico dell operazione (rispetto all acquisto in altri paesi) e l effettiva esecuzione attraverso documenti di trasporto e doganali. Alla luce di quanto evidenziato si segnala la particolarità della normativa e l estrema attenzione da prestare agli acquisti effettuati presso fornitori domiciliati nei predetti paesi black list.
6 Qualora, per ragioni economiche ed imprenditoriali, abbiate comunque la necessità di porre in essere tali operazioni dovete segnalare il totale delle operazioni effettuato allo Studio in sede di predisposizione della dichiarazione dei redditi 2. Per ulteriori analisi ed approfondimenti lo Studio rimane ovviamente a disposizione. Peroni Poldi Iori Dottori Commercialisti 2 Si ricorda che la mancata indicazione delle operazioni in dichiarazione dei redditi rende il costo indeducibile indipendentemente da ogni altra considerazione.
Paesi Black list ordine alfabetico. LISTA DI APPARTENENZA D.M. 21.11.2001 (art.1) D.M. 4.5.1999 D.M. 21.11.2001 (art.1) D.M. 4.5.
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