Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Ivrea, Pinerolo, Torino

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1 Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Ivrea, Pinerolo, Torino

2 Indeducibilità dei costi Black List articolo 110, commi da 10 a 12-bis, del D.P.R. 917/1986 non deducibilità e l obbligo di separata indicazione in dichiarazione delle spese e degli altri componenti negativi derivanti da operazioni intercorse con imprese residenti ovvero localizzate in Stati o territori con regime fiscale privilegiato, nonché dalle prestazioni di servizi rese dai professionisti domiciliati in detti Stati o territori.

3 Ambito soggettivo Impresa residente nel territorio dello Stato La Circolare 51/E/2010 chiarisce che il concetto di impresa residente [ ] non può che essere interpretato estensivamente, ricomprendendo in tale definizione, ad esempio, non solo i vari tipi di società di capitali e di persone delineati nel codice civile, ma anche le imprese individuali e le stabili organizzazioni in Italia di società estere.

4 Concetto di impresa estera La nozione di impresa estera di riferimento è stata fornita nella C.M. 51/E/2010. Il documento di prassi in commento ha chiarito che il riferimento alle imprese estere residenti o localizzate in stati black list va inteso in senso ampio, analogamente a quanto precisato in tema di imprese residenti nel territorio dello Stato Di conseguenza, la disciplina trova applicazione anche con riferimento alle operazioni intervenute tra un soggetto residente esercente attività d impresa e una stabile organizzazione black list di un impresa residente in un Paese a fiscalità ordinaria (così come di un impresa nazionale)

5 Soggetti interessati soggetti non residenti, aventi residenza fiscale nel territorio dello Stato italiano ex articolo 73, comma 3 o comma 5-bis del T.u.i.r. Società di capitali ed enti commerciali (in senso ampio, soggetti ex articolo 73, comma 1, lettere a) e b) del T.u.i.r.; società di persone soggetti non residenti nei cui confronti trova applicazione la disciplina delle c.d. Controlled Foreign Companies; enti non commerciali, qualora conseguano redditi di impresa; stabili organizzazioni in Italia di società ed enti non residenti; imprese individuali;

6 Professionisti esteri La C.M. 51/E/2010 ha chiarito che: coerentemente con quanto già precisato per la nozione di impresa, il riferimento ai professionisti è da interpretare in senso ampio, cioè come categoria residuale rispetto alle imprese a cui si rivolge il comma 10 dell articolo 110 del T.u.i.r.. Rientrano pertanto nella definizione di professionisti non soltanto i soggetti appartenenti alle professioni cosiddette regolamentate, ma tutti coloro che agiscono nell esercizio di arti e professioni L Amministrazione Finanziaria ha chiarito che l espressione residenti o localizzati è volutamente generica ed è quindi [ ] idonea ad includere non solo le imprese non residenti, ma anche le stabili organizzazioni e le imprese che possono ritenersi ivi localizzate in base a criteri di collegamento diversi dalla residenza

7 Spese e altri componenti negativi gli ammortamenti le svalutazioni le perdite le minusvalenze e ogni altro componente negativo derivante da operazioni intercorse con soggetti black list Sono da considerare indeducibili

8 Spese e altri componenti negativi Riferimento è particolarmente ampio tale che consente di estendere l ambito applicativo della norma a qualunque componente negativo di reddito derivante da transazioni commerciali poste in essere con fornitori black list.

9 Le condizioni esimenti Il comma 11 dell art. 110 del Tuir consente al contribuente di disapplicare, nel rispetto di determinate condizioni, il regime di indeducibilità sancito dal precedente comma. La norma, infatti, dispone che le disposizioni di cui al comma 10 non si applicano quando le imprese residenti in Italia forniscano la prova che le imprese estere svolgono prevalentemente un attività commerciale effettiva, ovvero che le operazioni poste in essere rispondono ad un effettivo interesse economico e che le stesse hanno avuto concreta esecuzione. L imprenditore è quindi legittimato a dedurre i componenti di costo afferenti operazioni con soggetti residenti in paradisi fiscali se, alternativamente, riesce a dimostrare che: le imprese estere svolgono prevalentemente un attività commerciale effettiva; le operazioni poste in essere rispondono a un effettivo interesse economico e le stesse hanno avuto concreta esecuzione.

10 Le condizioni esimenti Le suddette condizioni possono essere dimostrate dal contribuente con le seguenti procedure: in sede di controllo, entro 90 giorni decorrenti dalla ricezione dell apposito avviso ai sensi dell articolo 110, comma 11 del T.u.i.r.; in via preventiva, per il tramite della Direzione Regionale dell Agenzia delle Entrate competente per territorio in relazione al domicilio fiscale del contribuente, mediante presentazione di apposita istanza di interpello ai sensi degli articoli 21 della L. 413/1991

11 Profilo sanzionatorio L Amministrazione sostiene che: a) se le spese sostenute con operatori black list NON sono state separatamente indicate in dichiarazione e non viene data prova delle circostanze esimenti di cui al comma 11 dell art. 110 del Tuir: per le violazioni commesse fino al 31 dicembre 2006, troverebbe applicazione la sanzione per infedele dichiarazione, conseguente all indeducibilità delle spese stesse (art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 471/1997); per le violazioni commesse successivamente a tale data, alla violazione dell infedeltà della dichiarazione, andrebbe sommata la nuova violazione, ai sensi dell art. 8, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 471/1997, pari al 10% degli importi non dichiarati, con il minimo di 500 e il massimo di euro;

12 Profilo sanzionatorio b) se, invece, è data prova delle circostanze esimenti, in caso di mancata indicazione in dichiarazione delle operazioni, troverebbe applicazione la sola sanzione di cui all art. 8, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 471/1997, sia per le violazioni commesse anteriormente al 1 gennaio 2007 che successivamente; c) se, infine, il contribuente ha omesso la separata indicazione in dichiarazione delle operazioni, ma presenta una dichiarazione integrativa ai sensi dell art. 2, comma 8, del D.P.R. n. 322/1998, prima dell avvio di un attività di controllo, troverebbe applicazione la sanzione fissa da 258 a euro, ai sensi dell art. 8, comma 1, del D.Lgs. n. 471/1997 (e ciò anche per le violazioni commesse prima del 1 gennaio 2007), ovviamente sempre che sia data prova delle esimenti di cui all art. 110, comma 11, del Tuir; d) se il contribuente, invece, presenta la dichiarazione integrativa dopo l avvio di un attività di controllo o accertamento, per l Amministrazione vi sarebbe comunque l applicazione della nuova sanzione proporzionale di cui all art. 8, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 471/1997 (ovviamente sempre che sia data prova delle esimenti di cui al comma 11 dell art. 110 del Tuir

13 Cassazione sent del 29 dicembre 2010 da un lato conferma che la mancata separata indicazione dei costi black list in dichiarazione, anche se con riferimento ad annualità precedenti al 2007, non esplica più effetti negativi in ordine alla deducibilità degli stessi in forza di quanto previsto dall art. 1, comma 303, della L. 27 dicembre 2006, n. 296 dall altro conclude che la sanzione pari al 10% di tali costi con un minimo di euro 500,00 a un massimo di euro ,00 deve essere irrogata soltanto qualora l impresa avente sede in Italia non provi e circostanze che le danno diritto alla deduzione, in deroga al principio generale d indeducibilità del costo di merci importate da Paesi black list

14 Cassazione sent del 29 dicembre 2010 La sanzione da euro 258 a euro 2.065, comminata dall articolo 8, comma 1 del D.Lgs. n. 471/1997 per la violazione formale costituita dall omessa indicazione separata dei costi black list in dichiarazione, residuerebbe solo nel caso in cui la suddetta prova risulti fornita

15 Telefisco 2013 Nel corso dell incontro , l Amministrazione Finanziaria ha ribadito le sue posizioni, non accogliendo il citato intervento giurisprudenziale L Agenzia delle Entrate, ha ribadito la propria posizione, già espressa con la C.M. 46/E/2009. In particolare, l Amministrazione Finanziaria analizza il caso di un contribuente che aveva omesso di indicare separatamente nella dichiarazione dei redditi i costi sostenuti nei confronti di operatori residenti in Paesi a fiscalità privilegiata e non aveva presentato la dichiarazione integrativa con l'indicazione dei predetti costi antecedentemente alla formale conoscenza dell'avvio dei controlli dell'amministrazione Finanziaria. Nel caso di specie, pur avendo fornito le esimenti previste ai fini della disapplicazione della norma antielusiva, successivamente alla formale conoscenza dell avvio dei controlli dell Amministrazione Finanziaria, il contribuente dovrà scontare la sanzione proporzionale di cui all'articolo 8, comma 3-bis del decreto legislativo n. 471 del 1997, stabilita in misura pari al 10 per cento dell'importo complessivo dei costi non indicati separatamente, con un minimo di 500 e un massimo di euro.

16 Telefisco 2013 La ragione dell applicazione della sanzione proporzionale in luogo di quella fissa viene giustificata dall esigenza dell Amministrazione Finanziaria di conoscere e, conseguentemente, di indirizzare puntualmente i controlli verso quelle operazioni per le quali il legislatore ha voluto alzare la soglia di attenzione, poiché effettuate con soggetti residenti o localizzati in Paesi a fiscalità privilegiata e, quindi, potenzialmente elusive.

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