L EFFICACIA DAL 2015 DEI NUOVI ELENCHI CFC E BLACK LIST
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1 Ambrosia Corporate Solutions Newsletter L EFFICACIA DAL 2015 DEI NUOVI ELENCHI CFC E BLACK LIST FISCO E TRIBUTI Aprile 2015
2 La Legge 23 dicembre 2014, n. 190 pubblicata sulla G.U. n. 300 del 29 dicembre 2014, S.O. n. 99, cosiddetta Legge di Stabilità 2015 ha sostanzialmente modificato i criteri per l individuazione dei paradisi fiscali: sia ai fini dell applicazione della CFC (Controlled Foreign Companies) Black list ex art. 167 e 168 D.P.R. 917/1986 Art. 167 Disposizioni in materia di imprese estere controllate 1. Se un soggetto residente in Italia detiene, direttamente o indirettamente, anche tramite società fiduciarie o per interposta persona, il controllo di una impresa, di una società o di altro ente, residente o localizzato in Stati o territori diversi da quelli di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo 168-bis, i redditi conseguiti dal soggetto estero partecipato sono imputati, a decorrere dalla chiusura dell'esercizio o periodo di gestione del soggetto estero partecipato, ai soggetti residenti in proporzione alle partecipazioni da essi detenute. Tali disposizioni si applicano anche per le partecipazioni in soggetti non residenti relativamente ai redditi derivanti da loro stabili organizzazioni situate in Stati o territori diversi da quelli di cui al citato decreto. (109) 2. Le disposizioni del comma 1 si applicano alle persone fisiche residenti e ai soggetti di cui agli articoli 5 e 87, comma 1, lettere a), b) e c). 3. Ai fini della determinazione del limite del controllo di cui al comma 1, si applica l'articolo 2359 del codice civile, in materia di società controllate e società collegate. 4. [Si considerano privilegiati i regimi fiscali di Stati o territori individuati, con decreti del Ministro delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, in ragione del livello di tassazione sensibilmente inferiore a quello applicato in Italia, della mancanza di un adeguato scambio di informazioni ovvero di altri criteri equivalenti]. ((Si considera livello di tassazione sensibilmente inferiore a quello applicato in Italia un livello di tassazione inferiore al 50 per cento di quello applicato in Italia. Si considerano in ogni caso privilegiati i regimi fiscali speciali che consentono un livello di tassazione inferiore al 50 per cento di quello applicato in Italia, ancorché' previsti da Stati o territori che applicano un regime generale di imposizione non inferiore al 50 per cento di quello applicato in Italia. Con provvedimento del direttore dell'agenzia delle entrate viene fornito un elenco non tassativo dei regimi fiscali speciali)). (109) ((146)) 5. Le disposizioni del comma 1 non si applicano se il soggetto residente dimostra, alternativamente, che: a) la società o altro ente non residente svolga un'effettiva attività industriale o commerciale, come sua principale attività, nel mercato dello stato o territorio di insediamento; per le attività bancarie, finanziarie e assicurative quest'ultima condizione si ritiene soddisfatta quando la
3 maggior parte delle fonti, degli impieghi o dei ricavi originano nello Stato o territorio di insediamento; b) dalle partecipazioni non consegue l'effetto di localizzare i redditi in Stati o territori diversi da quelli di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo 168-bis. Per i fini di cui al presente comma, il contribuente deve interpellare preventivamente l'amministrazione finanziaria, ai sensi dell'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo statuto dei diritti del contribuente. (109) 5-bis. La previsione di cui alla lettera a) del comma 5 non si applica qualora i proventi della società o altro ente non residente provengono per piu' del 50% dalla gestione, dalla detenzione o dall'investimento in titoli, partecipazioni, crediti o altre attività finanziarie, dalla cessione o dalla concessione in uso di diritti immateriali relativi alla proprietà industriale, letteraria o artistica, nonché' dalla prestazione di servizi nei confronti di soggetti che direttamente o indirettamente controllano la società o l'ente non residente, ne sono controllati o sono controllati dalla stessa società che controlla la società o l'ente non residente, ivi compresi i servizi finanziari. 6. I redditi del soggetto non residente, imputati ai sensi del comma 1, sono assoggettati a tassazione separata con l'aliquota media applicata sul reddito complessivo del soggetto residente e, comunque, non inferiore al 27 per cento. I redditi sono determinati in base alle disposizioni del titolo I, capo VI, nonché' degli articoli 96, 96-bis, 102, 103, 103-bis; non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 54, comma 4, e 67, comma 3. Dall'imposta così determinata sono ammesse in detrazione, ai sensi dell'articolo 15, le imposte pagate all'estero a titolo definitivo. 7. Gli utili distribuiti, in qualsiasi forma, dai soggetti non residenti di cui al comma 1 non concorrono alla formazione del reddito dei soggetti residenti fino all'ammontare del reddito assoggettato a tassazione, ai sensi del medesimo comma 1, anche negli esercizi precedenti. Le imposte pagate all'estero, sugli utili che non concorrono alla formazione del reddito ai sensi del primo periodo del presente comma, sono ammesse in detrazione, ai sensi dell'articolo 15, fino a concorrenza delle imposte applicate ai sensi del comma 6, diminuite degli importi ammessi in detrazione per effetto del terzo periodo del predetto comma. 8. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le disposizioni attuative del presente articolo. 8-bis. La disciplina di cui al comma 1 trova applicazione anche nell'ipotesi in cui i soggetti controllati ai sensi dello stesso comma sono localizzati in stati o territori diversi da quelli ivi richiamati, qualora ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni: a) sono assoggettati a tassazione effettiva inferiore a piu' della metà di quella a cui sarebbero stati soggetti ove residenti in Italia; b) hanno conseguito proventi derivanti per piu' del 50% dalla gestione, dalla detenzione o dall'investimento in titoli, partecipazioni, crediti o altre attività finanziarie, dalla cessione o dalla concessione in uso di diritti
4 immateriali relativi alla proprietà industriale, letteraria o artistica nonché' dalla prestazione di servizi nei confronti di soggetti che direttamente o indirettamente controllano la società o l'ente non residente, ne sono controllati o sono controllati dalla stessa società che controlla la società o l'ente non residente, ivi compresi i servizi finanziari. 8-ter. Le disposizioni del comma 8-bis non si applicano se il soggetto residente dimostra che l'insediamento all'estero non rappresenta una costruzione artificiosa volta a conseguire un indebito vantaggio fiscale. Ai fini del presente comma il contribuente deve interpellare l'amministrazione finanziaria secondo le modalità indicate nel precedente comma 5. AGGIORNAMENTO (109) La L. 24 dicembre 2007, n. 244 ha disposto: - (con l'art. 1, comma 83, lettera l)) l'abrogazione del comma 4 del presente articolo; - (con l'art. 1, comma 88) che "Le disposizioni di cui ai commi da 83 a 87 si applicano, salvo quanto previsto dal comma 89, a decorrere dal periodo di imposta che inizia successivamente alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; fino al periodo d'imposta precedente continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti al 31 dicembre 2007" AGGIORNAMENTO (146) La L. 23 dicembre 2014, n. 190 ha disposto (con l'art. 1, comma 680) che la presente modifica si applica dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre Art. 168 Disposizioni in materia di imprese estere collegate 1. Salvo quanto diversamente disposto dal presente articolo, la norma di cui all'articolo 167, con l'esclusione di quanto disposto al comma 8-bis si applica anche nel caso in cui il soggetto residente in Italia detiene, direttamente o indirettamente, anche tramite società fiduciarie o per interposta persona, una partecipazione non inferiore al 20 per cento agli utili di un'impresa, di una società o di altro ente, residente o localizzato in Stati o territori diversi da quelli di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo 168-bis; omissis. Sia ai fini dell applicazione dell indeducibilità dei costi ex art. 110, co bis, D.P.R. 917/1986. Art. 110 Norme generali sulle valutazioni 1. Agli effetti delle norme del presente capo che fanno riferimento al costo dei beni senza disporre diversamente:. Omissis
5 10. Non sono ammessi in deduzione le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni intercorse con imprese residenti ovvero localizzate in Stati o territori diversi da quelli individuati nella lista di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 168-bis. Tale deduzione e' ammessa per le operazioni intercorse con imprese residenti o localizzate in Stati dell'unione europea o dello Spazio economico europeo inclusi nella lista di cui al citato decreto...omissis.. 12-bis. Le disposizioni dei commi 10 e 11 si applicano anche alle prestazioni di servizi rese dai professionisti domiciliati in Stati o territori diversi da quelli individuati nella lista di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 168-bis. Tale disposizione non si applica ai professionisti domiciliati in Stati dell'unione europea o dello Spazio economico europeo inclusi nella lista di cui al citato decreto. Tali disposizioni sono state introdotte in modo da ridurre decisamente il numero degli Stati da considerare a fiscalità privilegiata a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 (per i soggetti con coincidenza con l anno solare a decorrere dal 1 gennaio 2015). In particolare: il co. 680 dell articolo unico della Legge 23 dicembre 2014, n. 190, modifica il co. 4 dell art. 167 D.P.R. 917/1986, stabilendo che si considera livello di tassazione sensibilmente inferiore a quello applicato in Italia un livello di tassazione inferiore del 50 per cento rispetto a quello italiano; il co. 678 dell articolo unico della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 trasferisce la competenza al Ministero dell Economia per emanare il nuovo elenco delle Black-List ai fini dell applicazione dell art. 110, co bis, D.P.R. 917/1986, mettendo in riferimento come unico parametro l esistenza di accordi che consentano un adeguato scambio di informazioni. Il Ministero dell Economia e Finanze ha pubblicato il Comunicato Stampa del MEF n 77 dell 1/04/2015, in cui è stato reso noto che il Ministro competente ha firmato due decreti ministeriali che modificano le black list sulla indeducibilità dei costi e sulle Controlled Foreign Companies (CFC), già emanate in attuazione rispettivamente degli articoli 110 e 167 del TUIR.
6 I due decreti danno tempestiva attuazione alle disposizioni contenute nella Legge di Stabilità 2015, che hanno modificato i criteri previsti per l elaborazione di tali liste con l obiettivo di favorire l attività economica e commerciale transfrontaliera delle nostre imprese. Inoltre, è stato eliminato il criterio di giudizio relativo al livello adeguato di tassazione. Con il decreto firmato dal Ministro dell Economia, sono stati eliminati dalla black list Cfc quei Paesi che, oltre ad avere un accordo con l Italia sullo scambio di informazioni, applicano un regime generale di imposizione non inferiore al 50% di quello applicato in Italia, vale a dire Filippine (tax corporate 30%), Malesia (tax corporate 25%) e Singapore (tax corporate 17%) (dunque 3 Paesi su 67 Paesi pari a meno dell 1%). L Agenzia delle Entrate dovrà emettere ora un provvedimento per fornire un elenco dei regimi fiscali speciali che prevedono un livello di tassazione inferiore al 50% di quello previsto in Italia, anche se applicati da un Paese con regime di tassazione generale non inferiore al 50% di quello italiano.
7 Black list indeducibilità dei costi Andorra Angola Antigua Bahamas Bahrein Barbados Barbuda Brunei Dominica Ecuador Giamaica Gibuti (ex Afar e Issas) Grenada Guatemala Hong Kong Isole Marshall Isole Cook Isole Vergini statunitensi Kenya Kiribati (ex Isole Gilbert) Libano Liberia Liechtenstein Macao Maldive Monaco Nauru Niue Black List CFC Alderney (Isole del Canale) Andorra Anguilla Antille Olandesi Aruba Bahamas Bahrein, con esclusione delle società che svolgono attività di esplorazione, estrazione e raffinazione nel settore petrolifero Barbados Barbuda Belize Bermuda Brunei Emirati Arabi Uniti, con esclusione delle società operanti nei settori petrolifero e petrolchimico assoggettate ad imposta Gibilterra Gibuti (ex Afar e Issas) Grenada Guatemala Guernsey (Isole del Canale) Herm (Isole del Canale) Hong Kong Isola di Man Isole Cayman Isole Cook Isole Marshall Isole Turks e Caicos Isole Vergini britanniche Isole Vergini statunitensi
8 Black list indeducibilità dei costi Nuova Caledonia Oman Panama Polinesia francese Portorico Saint Kitts e Nevis Samoa Salomone Saint Lucia Saint Vincent e Grenadine Sant Elena Sark (Isole del Canale) Seychelles Svizzera Tonga Tuvalu (ex Isole Ellice) Uruguay Vanuatu Black List CFC Jersey (Isole del Canale) Kiribati (ex Isole Gilbert) Libano Liberia Liechtenstein Macao Maldive Monaco, con esclusione delle società che realizzano almeno il 25% del fatturato fuori dal Principato Montserrat Nauru Niue Nuova Caledonia Oman Polinesia francese Saint Kitts e Nevis Salomone Samoa Saint Lucia Saint Vincent e Grenadine Sant'Elena Sark (Isole del Canale) Seychelles Tonga Tuvalu (ex Isole Ellice) Vanuatu
9 Per quanto riguarda i costi Black List sono stati cancellati i seguenti Stati dal D.M : Alderney (Isole del Canale), Anguilla, ex Antille Olandesi, Aruba, Belize, Bermuda, Costarica, Emirati Arabi Uniti, Filippine, Gibilterra, Guernsey (Isole del Canale), Herm (Isole del Canale), Isola di Man, Isole Cayman, Isole Turks e Caicos, Isole Vergini britanniche, Jersey (Isole del Canale), Malesia, Mauritius, Montserrat, Singapore. La nuova lista per i costi Black List entrando in vigore il 1 gennaio 2015 non dovrebbe interessare la prossima dichiarazione dei redditi (UNICO 2015 periodo d imposta anno 2014) salvo che l Agenzia delle Entrate non si pronunci decidendo su un applicazione anticipata. Stesse considerazioni valgono per il nuovo elenco Black Lists CFC.
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