OGGETTO: Comunicazione Black List per il 2015
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- Leonzia Grande
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1 OGGETTO: Black List per il 2015 Gentile Cliente, con riferimento al recente provvedimento dell Agenzia delle Entrate n /2016, che ha prorogato la scadenza per l invio della comunicazione di operazioni eseguite in o ricevute da paesi black list al prossimo 20 settembre, si precisa che lo Studio provvederà comunque all invio della comunicazione polivalente entro i termini originariamente previsti, ovvero il 10 aprile per i contribuenti che liquidano l IVA mensilmente ed il 20 aprile per tutti gli altri contribuenti, comprendendo anche le operazioni svolte con operatori aventi sede in paesi o territori a fiscalità privilegiata (c.d. black list), salvo non sussistano effettive impossibilità tecniche (ad es., software non aggiornati) nella predisposizione della comunicazione da parte della clientela. Esaurita la necessaria premessa, riassumiamo i principali punti della normativa con riferimento allo specifico adempimento, portando in conclusione alcuni esempi chiarificatori. 1. Operazioni da comunicare I soggetti titolari di partita IVA sono tenuti a comunicare le operazioni che vedono in qualità di controparti soggetti (aventi la qualifica di operatori economici ) residenti o localizzati in Stati o territori a fiscalità privilegiata. L adempimento è disciplinato dall art. 1 del DL n. 40, conv. L n. 73. La comunicazione avviene compilando il quadro BL del modello di comunicazione polivalente barrando, nel rigo BL002, il codice 2 Operazioni con paesi a fiscalità privilegiata. Devono essere comunicate le seguenti operazioni, se registrate o soggette a registrazione: cessioni di beni; acquisti di beni; prestazioni di servizi rese; prestazioni di servizi ricevute, le quali vedono come controparte un operatore economico residente o localizzato in uno Stato a fiscalità privilegiata. Devono essere in ogni caso comunicate, indipendentemente dalla sussistenza di obblighi di fatturazione e di registrazione, le prestazioni di servizi che non rientrano nel campo di applicazione dell IVA per carenza del requisito di territorialità. A seguito delle modifiche apportate dall art. 21 del DLgs. 175/2014, le quali decorrono dal periodo d imposta 2014, è stato previsto l obbligo di comunicare le operazioni solo se il relativo importo, assunto su base annuale, eccede la soglia di euro. Nelle circolari n. 31 e n. 6, l Agenzia delle Entrate ha precisato che il limite di euro deve intendersi riferito alla totalità delle operazioni effettuate nell anno solare con le controparti residenti o localizzate in Stati a fiscalità privilegiata. È, quindi, sufficiente che l operatore italiano ecceda, in via cumulativa, la soglia di euro perché lo stesso sia tenuto a segnalare tutte le operazioni che vedono come controparti gli Pagina 1 di 6
2 operatori economici residenti o localizzati nei paradisi fiscali, comprese quelle di importo di carattere scarsamente significativo. 2. Elenco dei paesi o territori black list L obbligo di comunicazione riguarda le operazioni con controparti aventi sede, residenza o domicilio in Stati o territori inseriti nelle black list di cui ai DM e Ai fini della sussistenza dell obbligo, è sufficiente che lo Stato estero sia ricompreso in uno solo dei due elenchi sopra menzionati. Inoltre, in virtù del rinvio della norma ai soli Stati o territori, e non ai regimi fiscali contenuti nelle due liste in questione, non devono essere considerate le limitazioni contenute negli artt. 2 e 3 del DM (quest ultimo abrogato dal DM ). Visto che, ai fini della sussistenza dell obbligo, è sufficiente che lo Stato estero sia ricompreso in una sola delle liste, risultano ininfluenti gli interventi operati prima dal DM e poi dal DM , i quali hanno eliminato dalla lista nera del DM rispettivamente Filippine, Malaysia e Singapore, nonché Hong Kong. I rapporti con tali Stati continuano, quindi, ad essere monitorati ai fini dell obbligo di comunicazione in esame, in quanto tali Stati fanno tuttora parte del DM Sulla base di quanto detto, l elenco degli Stati rilevanti ai fini dell obbligo di comunicazione è il seguente. Black list valevole ai fini della comunicazione ex art. 1 del DL 40/2010 Alderney (Isole del Canale) Guatemala Nauru Andorra Guernsey (Isole del Canale) Niue Angola Herm (Isole del Canale) Nuova Caledonia Anguilla Hong Kong Oman Antigua Isola di Man Panama Antille Olandesi Isole Cayman Polinesia francese Aruba Isole Cook Portorico Bahamas Isole Marshall Saint Kitts e Nevis Bahrein Isole Turks e Caicos Saint Lucia Barbados Isole Vergini britanniche Saint Vincent e Grenadine Barbuda Isole Vergini statunitensi Salomone Belize Jersey (Isole del Canale) Samoa Bermuda Kenya Sant Elena Brunei Kiribati Sark (Isole del Canale) Costarica Libano Seychelles Dominica Liberia Singapore Emirati Arabi Uniti Liechtenstein Svizzera Ecuador Macao Taiwan Filippine Malaysia Tonga Gibilterra Maldive Tuvalu Giamaica Mauritius Uruguay Gibuti Monaco Vanuatu Grenada Montserrat Pagina 2 di 6
3 Il DM ha abrogato l art. 3 del DM , il quale riportava la lista dei c.d. paradisi fiscali limitatamente a determinate tipologie societarie. Questa era destinata ad essere sostituita da una nuova lista, emanata con Provvedimento dell Agenzia delle Entrate, la quale non ha però mai visto la luce, in quanto nel frattempo, con la L. 208/2015 (legge di stabilità 2016) si sono ridefiniti i criteri di individuazione degli Stati a fiscalità privilegiata valevoli nell ambito della normativa CFC (di cui il DM è o meglio era norma di attuazione), legandoli in ogni caso ad una tassazione nominale estera inferiore al 50% di quella italiana, e non più alla presenza dello Stato in una determinata black list. Ciò posto, esistono quattro Stati (Angola, Giamaica, Kenya e Portorico) presenti solo nell art. 3 del DM e non nel DM Per le transazioni con operatori localizzati in questi Stati, se si guarda al dato formale dell abrogazione del suddetto art. 3, la comunicazione non dovrebbe più essere obbligatoria. Se, invece, si adotta un approccio prudenziale, occorre continuare a segnalare le operazioni con questi quattro Stati anche per il Periodicità della comunicazione La comunicazione ha periodicità annuale, per effetto delle modifiche apportate alla materia dal DLgs. 175/2014. Lo stesso decreto non ha, però, espressamente disciplinato la materia dei termini di presentazione; in un ottica sostanziale si dovrebbero ritenere applicabili i termini previsti per il c.d. spesometro ( per i contribuenti con liquidazione IVA mensile e per i contribuenti trimestrali), ipotizzando che la ratio della modifica legislativa sia quella di accorpare gli adempimenti, prevedendo un invio unico del modello. 4. Alcuni esempi Nel prosieguo si forniscono alcune schede Paese con l obiettivo di guidare, per i prossimi adempimenti, l operatore nel momento in cui riceve una fattura da un fornitore localizzato in Stati con i quali si presume un più elevato interscambio (Svizzera, Principato di Monaco, Emirati Arabi, Singapore, Hong Kong). Trattasi, essenzialmente, dell indicazione separata dei (la quale riguarda gli Stati inclusi nella black list di cui al DM ) e della comunicazione black list IVA sin qui commentata (che, come detto, si basa sulle due diverse black list contenute nel DM e nel DM ). Nella colonna 2014 sono evidenziati gli obblighi che dovevano essere osservati 2015 e nelle comunicazioni black list IVA presentate per il Nella colonna 2015 sono invece evidenziati gli obblighi che dovranno essere osservati nel modello 2016 e nel quadro BL del modello di comunicazione polivalente da presentare nell aprile 2016 con riferimento al Per quanto riguarda l indicazione separata dei si ipotizza (in assenza di indicazioni ufficiali sul punto): che l esclusione dalla black list dei (DM ) di Singapore ed Emirati Arabi Uniti si riferisca a tutto l anno solare 2015; Pagina 3 di 6
4 che, al contrario, l esclusione dalla stessa black list dei di Hong Kong non abbia ancora effetto per il Svizzera Per le operazioni che vedono quale controparte un impresa localizzata in Svizzera la situazione è la seguente. separata dei della sostanza della società estera, o dell effettivo interesse economico dell operazione, per le operazioni con imprese non soggette alle imposte municipali e cantonali Obbligo per le sole operazioni con imprese non soggette alle imposte municipali e cantonali con tutte le imprese svizzere Sempre garantita, nel limite del valore normale. dell effettivo interesse economico, per l eccedenza (operazioni con imprese non soggette alle imposte municipali e cantonali) Obbligo per le sole operazioni con imprese non soggette alle imposte municipali e cantonali con tutte le imprese svizzere Principato di Monaco Per le operazioni che vedono quale controparte un impresa localizzata nel Principato di Monaco la situazione è la seguente. separata dei della sostanza della società estera, o dell effettivo interesse economico dell operazione, per le operazioni con tutte le imprese monegasche, fatta eccezione per quelle che realizzano almeno il 25% del fatturato al di fuori del Principato con tutte le imprese monegasche, fatta eccezione per quelle che realizzano almeno il 25% del fatturato al di fuori del Principato Sempre garantita, nel limite del valore normale. dell effettivo interesse economico, per l eccedenza (operazioni con le imprese monegasche che non realizzano almeno il 25% del fatturato al di fuori del Principato) con tutte le imprese monegasche, fatta eccezione per quelle che realizzano almeno il 25% del fatturato al di fuori del Principato Pagina 4 di 6
5 con tutte le imprese monegasche con tutte le imprese monegasche Emirati Arabi Uniti Per le operazioni che vedono quale controparte un impresa localizzata negli Emirati Arabi Uniti la situazione è la seguente. separata dei Singapore della sostanza della società estera, o dell effettivo interesse economico dell operazione, per le operazioni con tutte le imprese degli EAU, fatta eccezione per le società petrolifere assoggettate ad imposta con tutte le imprese degli EAU, fatta eccezione per le società petrolifere assoggettate ad imposta con tutte le imprese degli EAU Sempre garantita (gli EAU sono stati eliminati dalla black list di cui al DM ) Eliminato ogni obbligo di indicazione separata dei con tutte le imprese degli EAU Per le operazioni che vedono quale controparte un impresa localizzata in Singapore la situazione è la seguente. separata dei della sostanza della società estera, o dell effettivo interesse economico dell operazione, per le operazioni con tutte le imprese di Singapore, fatta eccezione per la Banca Centrale e gli organismi assimilati con tutte le imprese di Singapore, fatta eccezione per la Banca Centrale e gli organismi assimilati Sempre garantita (Singapore è stato eliminato dalla black list di cui al DM ) Eliminato ogni obbligo di indicazione separata dei Pagina 5 di 6
6 Hong Kong con tutte le imprese di Singapore con tutte le imprese di Singapore Per le operazioni che vedono quale controparte un impresa localizzata in Hong Kong la situazione è la seguente. separata dei ) della sostanza della società estera, o dell effettivo interesse economico dell operazione, per le operazioni con tutte le imprese di Hong Kong Sempre garantita, nel limite del valore normale. dell effettivo interesse economico, per l eccedenza (operazioni con tutte le imprese di Hong Kong) Lo studio rimane a disposizione per ogni chiarimento al riguardo. Cordiali Saluti. Studio Prassi Pagina 6 di 6
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