La ripartizione delle spese della casa coniugale dopo la separazione dei coniugi. Mercoledì 12 Settembre :45

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1 In caso di separazione o divorzio il Giudice provvede ad assegnare la casa coniugale, intesa come centro di affetti, interessi ed habitat presso il quale sono nati e hanno vissuto i figli minori, al coniuge collocatario (cioè quello di solito la madre - presso cui i ragazzi vanno a vivere stabilmente). E ciò avviene a prescindere dal titolo di possesso o proprietà della casa stessa. E però fonte di dubbi e di litigi, molto spesso, la ripartizione delle spese afferenti detta casa. Il coniuge assegnatario della casa coniugale in seguito a provvedimento di separazione legale, vanta sull immobile un diritto di abitazione indipendentemente dalla proprietà effettiva del bene. La regola generale da applicare è dunque la seguente: le spese di manutenzione ordinaria e legate all utilizzo sono a carico dell utilizzatore (cioè del coniuge assegnatario ), mentre tutte le altre sono a carico del proprietario ( Cass. n /2005). Schematicamente: Tasse e imposte sulla casa Imu, Tari e Tasi gravano sull assegnatario dell abitazione, e dunque il coniuge non assegnatario, proprietario per intero o per quota della casa, non sarà tenuto al versamento dell imposta. Nel caso in cui l ex abitazione coniugale non fosse di proprietà dei coniugi, la dottrina non appare uniforme. La casa coniugale assegnata alla moglie o al marito dal giudice con diritto di abitazione è stata comunque assimilata all abitazione principale conseguentemente avrà l esonero dal versamento dell Imu. Occorre però specificare che, anche con la nuova formulazione, l esclusione dell Imu deve necessariamente operare con riferimento alle sole quote di possesso degli ex coniugi, mentre l imposta rimarrà dovuta nel 1 / 5

2 caso in cui l abitazione sia totalmente o in parte di proprietà di terze persone. Utenze I servizi di telefonia fissa, di luce e di gas gravano sull assegnatario dell abitazione. A seguito della separazione, il coniuge assegnatario della casa coniugale subentra in tutti i diritti e i doveri riservati all estromesso e può pertanto volturare a proprio nome le utenze domestiche, dovendone però sostenere anche le spese. Si tratta infatti di esborsi ordinari, e come tali a carico di chi effettivamente utilizza l appartamento. Manutenzione appartamento Al coniuge assegnatario della casa coniugale spetterà la manutenzione ordinaria di apparecchi e condutture di elettricità, dei cavi, dell impianto citofonico e videocitofonico, dell antenna, la manutenzione ordinaria di infissi, serrande e dell impianto sanitario, la tinteggiatura di pareti e la sostituzione di vetri, e la manutenzione ordinaria dell impianto di riscaldamento e condizionamento: spetterà invece alla proprietà la sostituzione di pavimenti e rivestimenti e la manutenzione straordinaria dell impianto di riscaldamento e condizionamento. Spese condominiali Poiché non sono disciplinate in modo espresso le modalità di ripartizione delle spese condominiali riguardanti la casa coniugale, nell ipotesi di separazione e divorzio dei coniugi, se al riguardo non è intervenuto un accordo espresso degli stessi, oppure se non ci sia stata una determinazione nel provvedimento del giudice, esse dovranno essere regolate dalle norme sulla proprietà o altro diritto reale esistente sull immobile. Perciò, similmente a come avviene in tema di locazione, le spese relative alla gestione ordinaria dell immobile graveranno sul coniuge assegnatario, mentre quelle straordinarie andranno suddivise tra i coniugi comproprietari in base alla rispettive quote di proprietà. 2 / 5

3 Per esempio: Ascensore: manutenzione ordinaria e piccole riparazioni, consumi energia elettrica per forza motrice e illuminazione, ispezioni e collaudi a carico dell assegnatario; installazione e manutenzione straordinaria degli impianti e adeguamento alle disposizioni di legge a carico della proprietà: Impianti di illuminazione, di videocitofono e di videosorveglianza: manutenzione ordinaria dell impianto e degli impianti di suoneria e allarme a carico dell assegnatario; installazione e sostituzione dell impianto comune di illuminazione, installazione e sostituzione dei citofoni, videocitofoni e sistemi di sicurezza a carico della proprietà; Impianti di riscaldamento, condizionamento, produzione acqua calda ecc. : manutenzione ordinaria degli impianti e pulizia annuale degli impianti e dei filtri, acquisto combustibile, consumi di forza motrice, energia elettrica e acqua a carico dell assegnatario; installazione e sostituzione degli impianti e adeguamento degli impianti a carico della proprietà; Antenne centralizzate: manutenzione ordinaria dell impianto a carico dell assegnatario; installazione, sostituzione o potenziamento dell impianto centralizzato a carico della proprietà; Parti comuni: manutenzione ordinaria grondaie, sifoni e colonne di scarico, manutenzione ordinaria di tetti e lastrici solari; manutenzione ordinaria della rete di fognatura e dei pozzetti, manutenzione ordinaria di pareti, corrimano, ringhiere di scale, consumo di acqua ed energia elettrica, manutenzione delle aree verdi a carico dell assegnatario; manutenzione straordinaria di tetti e lastrici solari, sostituzione di marmi, corrimano, ringhiere, sostituzione di grondaie, sifoni e colonne di scarico, installazione e sostituzione di serrature, caselle postali, cartelli segnalatori, bidoni ecc., a carico della proprietà; Pulizia: trattamento economico della ditta, compresi contributi previdenziali e assicurativi, spese materiale per le pulizie, derattizzazione e disinfestazione, manutenzione ordinaria dei macchinari per la pulizia a carico dell assegnatario, spese per l assunzione della ditta, spese per il conferimento dell appalto a ditta, acquisto e sostituzione macchinari per la pulizia, acquisto di bidoni, trespoli e contenitori a carico della proprietà. 3 / 5

4 Naturalmente queste ripartizioni valgono solo nei rapporti tra i coniugi. Se uno dei due non paga, entrambi resteranno responsabili nei confronti del condominio in solido, salvo azioni di regresso. Spese della fase precedente alla separazione Per la fase precedente alla separazione, non esiste il diritto al rimborso delle spese sostenute da un coniuge nei confronti dell altro coniuge, in quanto effettuate per i bisogni della famiglia e nell ottica della solidarietà coniugale, in adempimento dell obbligo di contribuzione di cui all art. 143 c.c. (così Cass. n /2015). Secondo la Cassazione il contenzioso post coniugale può riferirsi alle questioni economiche successive alla separazione e al divorzio, ma non si possono rimettere in discussione tutte le spese sostenute da ciascun coniuge, comprese quelle per i figli, durante il rapporto matrimoniale. Afferma la Corte che con riguardo alle spese per le utenze domestiche nella fase precedente alla separazione, non sussiste il diritto al rimborso delle spese sostenute da un coniuge nei confronti dell'altro coniuge, in quanto effettuate per i bisogni della famiglia e riconducibili alla logica della solidarietà coniugale, in adempimento dell'obbligo di contribuzione di cui all'art. 143 c.c...(omissis). nel periodo di convivenza matrimoniale entrambi i coniugi contribuiscono alle esigenze della famiglia, ed anche dei figli, in una misura che verosimilmente corrisponde alle possibilità di ciascuno, coerentemente con quanto previsto dall'art. 316 bis c.c., comma 1. (Cass. ord. n /2017). Non può quindi l assegnatario porre in compensazione le spese per utenze domestiche da lui pagate, e riferentisi al momento in cui il coniuge non assegnatario ancora risedeva nella casa familiare. Migliorie nella casa coniugale di proprietà dell altro 4 / 5

5 Le migliorie apportate da un coniuge alla casa familiare, di proprietà esclusiva dell altro, rientrano nei bisogni della famiglia e non sono ripetibili (Cass. n /15). Tali migliorie, infatti, devono intendersi finalizzate a rendere più confacente alle esigenze della famiglia l'abitazione messa a disposizione da uno dei due coniugi ed impiegata come casa comune. Nel caso in cui tali esborsi, però, abbiano aumentato il valore patrimoniale dell immobile del coniuge esclusivo proprietario, l altro coniuge ha il diritto ad un equo indennizzo, ai sensi dell art c.c., quale compossessore e purché dimostri che tali esborsi non siano avvenuti per il mero soddisfacimento di un interesse familiare. 5 / 5

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