Il coordinatore per la sicurezza anche nei piccoli cantieri

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1 Lo ha stabilito la legge europea dopo che l italia era stata sanzionata dalla Ue Il coordinatore per la sicurezza anche nei piccoli cantieri di Mario Gallo, professore a contratto di diritto del lavoro nell Università degli studi di Cassino e del Lazio meridionale e presso la Scuola superiore per le tecnologie del mare G. Caboto di Gaeta Nel corso degli ultimi anni ha assunto toni quasi alluvionali la spinosa questione della non corretta trasposizione delle direttive comunitarie nell ordinamento interno che ha dato vita a numerosi procedimenti d infrazione nei confronti dell Italia che denotano anche una notevole difficoltà da parte del legislatore nazionale a introdurre dei meccanismi di semplificazione degli obblighi gravanti sui datori di lavoro che resistano alla scure delle autorità europee. Con la legge 29 luglio 2015, n. 115, recante «Disposizioni per l adempimento degli obblighi derivanti dall appartenenza dell Italia all Unione europea - Legge europea 2014», quindi, proprio per adempiere a quanto sancito nelle procedure d infrazione e Eu Pilot, sono state apportate alcune modifiche anche alla disciplina in materia di salute e di sicurezza sul lavoro riguardanti il regime per i piccoli cantieri temporanei e mobili e per il lavoro marittimo alla luce delle recenti innovazioni introdotte dalla legge n. 113/2013, con la quale l Italia ha dato attuazione alla Convenzione internazionale Ilo 23 febbraio 2006, n SICUREZZA - CANTIERI - LAVORO MARITTIMO Le contestazioni della Commissione europea Per quanto riguarda la normativa sulla sicurezza sul lavoro nelle costruzioni occorre osservare che con la mini riforma operata dal D.L. 21 giugno 2013, n. 69, recante «Disposizioni urgenti per il rilancio dell economia» cosiddetto decreto del fare convertito con modifiche dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 [1] l articolo 32, comma 1, lett. g) ha novellato l articolo 88, comma 2, lett. g-bis) del D.Lgs. n. 81/2008, inserendo tra le ipotesi di esclusione dal regime speciale previsto da tale titolo, oltre ai lavori relativi a impianti elettrici, reti informatiche, gas, acqua, condizionamento e riscaldamento, anche i piccoli lavori la cui durata presunta non è superiore a dieci uominigiorno, finalizzati alla realizzazione o alla manutenzione delle infrastrutture per servizi, che non espongano i lavoratori ai rischi di cui all Allegato XI dello stesso decreto [2]. Tale esclusione, tuttavia, ha suscitato subito delle perplessità circa la compatibilità con i principi contenuti nella direttiva 92/57/Cee (cosiddetta direttiva cantieri ) anche se, invero, il richiamo dell Allegato XI spingeva verso una notevole contrazione delle ipotesi di esclusione che potevano concretamente manifestarsi. Tali criticità, quindi, sono state denunciate nel 2013 alla Commissione europea da un rappresentante dei lavoratori per la sicurezza che, in relazione alle modifiche introdotte dal D.L. n. [1] Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 194 del 20 agosto 2013, Suppl. ord. n. 63. [2] Per un approfondimento si veda M. Gallo, Dal decreto del fare alcune semplificazioni tra rinvii e nuove criticità, in Ambiente&Sicurezza, n. 14/2013, pag. 16 ss. N ottobre

2 69/2013 al D.Lgs. n. 81/2008, aveva sollevato anche questioni di compatibilità con la direttiva quadro 89/391/Cee del 12 giugno La Commissione aveva richiesto delle informazioni dettagliate al governo italiano aprendo, così, un applicazione Eu Pilot (6155/14/ Empl) che ha l obiettivo di fornire risposte rapide a quesiti riguardanti l applicazione del diritto comunitario prima dell eventuale avvio di una procedura d infrazione. In particolare, due sono stati i punti oggetto di verifica: il primo riguarda la documentazione sulla valutazione del rischio in caso d interferenza tra attività che presentano un basso rischio d infortunio condotte simultaneamente sullo stesso posto di lavoro (art. 26, D.Lgs. n. 81/2008) e la conformità ai principi generali della predetta direttiva 89/391/Cee; il secondo, invece, la compatibilità con i principi della 92/57/Cee della modifica apportata all art. 88 del D.Lgs. n. 81/2008 che, come si è visto, esclude dal campo applicativo del Capo I del Titolo IV di tale decreto i piccoli cantieri. Rispetto al primo punto, la Commissione ha ritenuto come esaustive le informazioni fornite dalle autorità italiane, mentre per il secondo «i servizi della Commissione sono del parere che la risposta delle autorità italiane non abbia dissipato i dubbi circa la corretta attuazione in Italia della direttiva di cui sopra». Le modifiche apportate dalla legge n. 115/2015 Il legislatore italiano, quindi, molto prontamente per evitare l apertura di una procedura d infrazione con l articolo 16 della legge 29 Box 1 Il testo aggiornato dell art. 88 del D.Lgs. n. 81/2008 dopo le modifiche della legge n. 115/ Il presente capo contiene disposizioni specifiche relative alle misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori nei cantieri temporanei o mobili quali definiti all art. 89, comma 1, lettera a). 2. Le disposizioni del presente capo non si applicano: a) ai lavori di prospezione, ricerca e coltivazione delle sostanze minerali; b) ai lavori svolti negli impianti connessi alle attività minerarie esistenti entro il perimetro dei permessi di ricerca, delle concessioni o delle autorizzazioni; c) ai lavori svolti negli impianti che costituiscono pertinenze della miniera: gli impianti fissi interni o esterni, i pozzi, le gallerie, nonché i macchinari, gli apparecchi e utensili destinati alla coltivazione della miniera, le opere e gli impianti destinati all arricchimento dei minerali, anche se ubicati fuori del perimetro delle concessioni; d) ai lavori di frantumazione, vagliatura, squadratura e trasporto dei prodotti delle cave ed alle operazioni di caricamento di tali prodotti dai piazzali; e) alle attività di prospezione, ricerca, coltivazione e stoccaggio degli idrocarburi liquidi e gassosi nel territorio nazionale, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale e nelle altre aree sottomarine comunque soggette ai poteri dello Stato; f) ai lavori svolti in mare; g) alle attività svolte in studi teatrali, cinematografici, televisivi o in altri luoghi in cui si effettuino riprese, purché tali attività non implichino l allestimento di un cantiere temporaneo o mobile; g-bis) ai lavori relativi a impianti elettrici, reti informatiche, gas, acqua, condizionamento e riscaldamento che non comportino lavori edili o di ingegneria civile di cui all Allegato X; g-ter) alle attività di cui al D.Lgs. 27 luglio 1999, n. 272, che non comportino lavori edili o di ingegneria civile di cui all Allegato X. 2-bis. Le disposizioni di cui al presente Titolo si applicano agli spettacoli musicali, cinematografici e teatrali e alle manifestazioni fieristiche tenendo conto delle particolari esigenze connesse allo svolgimento delle relative attività, individuate con decreto del ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, di concerto con il ministro della Salute, sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, che deve essere adottato entro il 31 dicembre N ottobre

3 luglio 2015, n. 115 [3], in vigore dal 18 agosto 2015, ha cancellato le modifiche del D.L. n. 69/2013, riportando così nuovamente l articolo 88, comma 1, lett. g-bis), alla formulazione ante decreto del fare, prevedendo così nuovamente che l esclusione opera solo per i lavori relativi a impianti elettrici, reti informatiche, gas, acqua, condizionamento e riscaldamento che non comportino lavori edili o di ingegneria civile di cui all Allegato X (vedere box 1 e 2). Di conseguenza, ora anche i cantieri che rientrano, comunque, nella definizione contenuta nell articolo 89, comma 1, lettera a) [4], in cui si eseguono piccoli lavori la cui durata presunta non è superiore a dieci uomini-giorno, finalizzati alla realizzazione o alla manutenzione delle infrastrutture per servizi, sono assoggettati al normale regime delineato dagli articoli 90 e seguenti del D.Lgs. n. 81/2008 (verifica da parte del committente dell idoneità tecnicoprofessionale delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, nomina dei coordinatori, redazione del Psc e del Pos ecc.). Box 2 ALLEGATO X Elenco dei lavori edili o di ingegneria civile di cui all art. 89, comma 1, lettera a), D.Lgs. n. 81/ I lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro. 2. Sono, inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile. Lavoro marittimo: nuove tutele per il lavoro minorile Come accennato, la legge n. 115/2015 ha introdotto anche alcune importanti modifiche alla disciplina sul lavoro marittimo per chiudere la procedura di infrazione n. 2014/0515 del 25 novembre 2014, ai sensi dell articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell Unione europea, relativa al mancato recepimento della direttiva 2009/13/Ce del Consiglio del 16 febbraio 2009, recante attuazione dell accordo concluso dall associazione armatori della Comunità europea (Ecsa) e dalla Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (Etf) sulla convenzione sul lavoro marittimo del 2006 (Mlc - Maritime Labour Convention) e modifica della direttiva 1999/63/Ce. Infatti, l articolo 17 è intervenuto, in primo luogo, sulla definizione di armatore contenuta all articolo 2, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 105/2008, in materia di orario di lavoro, elemento questo di fondamentale importanza specie nel lavoro della gente di mare, stabilendo ora che per armatore deve intendersi il proprietario dell unità o della nave e ogni altro organismo o persona, quali il gestore, l agente o il noleggiatore a scafo nudo, che abbia rilevato dal proprietario la responsabilità per l esercizio della nave impegnandosi ad assolvere i correlativi compiti e obblighi, indipendentemente dal fatto che altri organismi o persone assolvano taluni dei compiti o obblighi dell armatore. Si tratta, quindi, di una definizione che appare più ampia di quella previgente [5]. Il comma 2 dell articolo 17 della legge europea, invece, è intervenuto sul D.Lgs. n. 271/1999, relativo alla sicurezza sul lavoro marittimo, di cui da tempo immemorabile è attesa la riforma prevista dall art. 3 del D.Lgs. [3] Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 178 del 3 agosto [4] Occorre ricordare che per cantiere temporaneo o mobile s intende qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco è riportato nell Allegato X [art. 89, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 81/2008]. [5] Nel testo previgente dell art. 2, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 105/2008, invece, era stabilito che per armatore s intendeva «il proprietario dell unità o nave od ogni altro organismo o persona, quali l imprenditore o il noleggiatore dell unità o nave che hanno rilevato dal proprietario la responsabilità per l esercizio della nave e, di conseguenza, hanno accettato di assumersi i relativi obblighi e responsabilità». N ottobre

4 n. 81/2008, dando anche in questo caso attuazione ai principi di protezione della gente di mare sanciti dalla Convenzione Mlc 2006 (Regola 1.1 Età minima) attraverso l inserimento nel predetto decreto del nuovo articolo 5-bis in materia di lavori vietati ai minori. Occorre precisare che la legge n. 113/2013 ha elevato da 15 a 16 anni l età minima del lavoro dei minori in tale ambito. La norma, quindi, stabilisce che entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge n. 115/2015, il ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, d intesa con il ministero della Salute e con il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sentite le organizzazioni comparativamente più rappresentative degli armatori e dei marittimi interessate, dovranno effettuare una ricognizione volta ad accertare la sussistenza di lavori pericolosi per la salute e la sicurezza dei minori di anni diciotto e sulla base delle risultanze emanare un apposito decreto interministeriale che elenchi i lavori vietati ai minori, che sarà aggiornato in base al progresso tecnologico e l evoluzione dei processi produttivi marittimi. A corollario, il comma 3 dell articolo 17 ha inserito nel citato D.Lgs. n. 271/1999 anche il nuovo articolo 38-bis, che integra il divieto sancito dall articolo 5-bis, stabilendo che chiunque adibisce i minori ai lavori vietati, che saranno individuati, appunto, dal predetto decreto interministeriale, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 516 a euro 2.582; il soggetto attivo dell illecito amministrativo, quindi, non è solo il datore di lavoro-armatore, ma anche il comandante della nave e chiunque a bordo adibisca il minore a lavori vietati (vedere box 3). Appare, poi, opportuno osservare che la legge n. 113/2013, avendo ratificato la Convenzione Mlc 2006, ha introdotto anche ulteriori vincoli; infatti, posto che la Convenzione stimola gli Stati all effettiva abolizione del lavoro minorile a bordo delle navi, è vietato il lavoro notturno per un marittimo che abbia meno di 18 anni, intendendo con notturno il lavoro che copre un periodo di almeno nove ore consecutive a partire da mezzanotte e che termina, al più tardi, alle 5 del mattino (vedere box 4). Box 3 Il testo degli artt. 5-bis e 38-bis del D.Lgs. n. 271/1999 sul lavoro minorile introdotti dalla legge n. 115/2015 Art. 5-bis Lavori vietati ai minori 1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il ministero del Lavoro e delle Politiche sociali effettua, d intesa con il ministero della Salute e con il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sentite le organizzazioni comparativamente più rappresentative degli armatori e dei marittimi interessate, una ricognizione volta ad accertare la sussistenza di lavori pericolosi per la salute e la sicurezza dei minori di anni diciotto. 2. Sulla base delle risultanze della ricognizione di cui al comma 1, con decreto del ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, di concerto con il ministro della Salute e con il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, da adottare entro sessanta giorni dalla data di conclusione della medesima ricognizione, sono individuati i lavori ai quali è vietato adibire i minori di anni diciotto. 3. Qualora l evoluzione della tecnologia o dei processi produttivi comporti l introduzione di lavori pericolosi per la salute e la sicurezza dei minori di anni diciotto, si procede ai sensi dei commi 1 e 2. Art. 38-bis Sanzioni per l adibizione dei minori ai lavori vietati 1. Chiunque adibisce i minori ai lavori vietati, individuati con il decreto previsto dall art. 5-bis, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 516 a euro N ottobre

5 Box 4 Condizioni minime richieste per il lavoro dei marittimi a bordo di una nave (Convenzione internazionale Ilo 23 febbraio 2006, n. 186) TITOLO I Regola Età minima Scopo: assicurare che nessuna persona al di sotto dell età minima lavori a bordo di una nave. 1. Nessuna persona di età inferiore all età minima può essere impiegata o ingaggiata o lavorare a bordo di una nave. 2. L età minima al momento dell entrata in vigore iniziale della presente Convenzione è di 16 anni. 3. Per casi specifici il Codice prevede un età minima superiore. Standard A1.1 - Età minima 1. È vietato l impiego, l ingaggio o il lavoro a bordo di una nave di qualsiasi persona al di sotto dei 16 anni. 2. È vietato il lavoro notturno per un marittimo che abbia meno di 18 anni. Ai fini del presente Standard, il termine notturno è definito conformemente alla legislazione e alla pratica nazionale. Esso copre un periodo di almeno nove ore consecutive a partire da mezzanotte e che termina, al più tardi, alle 5 del mattino. 3. Una deroga alla stretta osservanza della restrizione concernente il lavoro notturno può essere decisa dall autorità competente quando: a) la formazione effettiva della gente di mare interessata nel quadro di programmi e piani di studio stabiliti potrebbe essere compromessa; oppure b) la natura particolare di una mansione o un programma di formazione concordato, esige che la gente di mare interessata dalla deroga, lavori di notte e l autorità decide, dopo consultazioni con le organizzazioni degli armatori e della gente di mare interessate, che questo lavoro non arrechi pregiudizio alla loro salute o al loro benessere. 4. È proibito l impiego, l ingaggio o il lavoro della gente di mare con meno di 18 anni quando il lavoro potrebbe compromettere la loro salute o sicurezza. Le tipologie di lavoro in questione saranno determinate dalla legislazione nazionale o dall autorità competente, dopo consultazioni con le organizzazioni degli armatori e della gente di mare interessate, conformemente agli standard internazionali applicabili. Linea guida B1.1 - Età minima 1. Gli Stati membri nello stabilire i regolamenti relativi alle condizioni di lavoro e di vita dovranno prestare particolare attenzione alle esigenze dei giovani di età inferiore ai 18 anni. (omissis). N ottobre

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