BOLLETTINO UFFICIALE - AMTSBLATT

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1 Sped. in a.p. - art. 2 comma 20/c legge 662/96 - Filiale di Trento SUPPLEMENTO N. 1 BEIBLATT Nr. 1 2 gennaio Anno 53 N./Nr Jänner Jahrgang BOLLETTINO UFFICIALE - AMTSBLATT DELLA REGIONE AUTONOMA TRENTINO-ALTO ADIGE DER AUTONOMEN REGION TRENTINO-SÜDTIROL Internet: AVVERTENZA Le informazioni relative ad abbonamenti, acquisti ed inserzioni sono riportate in penultima ed ultima pagina del presente fascicolo e_mail: bollettino@regione.taa.it HINWEIS Die Informationen betreffend Abonnements, Ankauf und Anzeigen erscheinen auf der vor- und letzten Seite dieser Ausgabe PARTE PRIMA E SECONDA ERSTER UND ZWEITER TEIL PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO [S I100 T051 ] DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 17 novembre 2000, n Art. 8 del T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti approvato con DPGP 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl. e successive modifiche ed integrazioni. Autorizzazioni in via generale per impianti connessi ad attività definite a ridotto inquinamento atmosferico L Euro 1,55

2 2 Supplemento n. 1 al B.U. n. 1/I-II del Beiblatt Nr. 1 zum Amtsblatt vom Nr. 1/I-II PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO AUTONOME PROVINZ TRIENT [S I100 T051 ] DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 17 novembre 2000, n Art. 8 del T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti approvato con DPGP 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl. e successive modifiche ed integrazioni. Autorizzazioni in via generale per impianti connessi ad attività definite a ridotto inquinamento atmosferico omissis LA GIUNTA PROVINCIALE delibera 1) di attivare la procedura semplificata di autorizzazione in via generale per gli Enti e le imprese che intendano installare, modificare, trasferire o esercire impianti annessi ad attività di produzione di mobili, oggetti, imballaggi, prodotti semifiniti in materiale a base di legno con utilizzo di materie prime non superiori a 2000 kg/g, adottando le soluzioni tecnologiche descritte nell'allegato 1, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 2) di attivare la procedura semplificata di autorizzazione in via generale per gli Enti e le imprese che intendano installare, modificare, trasferire o esercire impianti annessi ad attività di torrefazione di caffè ed altri prodotti tostati con produzione non superiore a 450/g, adottando le soluzioni tecnologiche descritte nell'allegato 2, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 3) di attivare la procedura semplificata di autorizzazione in via generale per gli Enti e le imprese che intendano installare, modificare, trasferire o esercire impianti annessi ad attività di panificazione, pasticceria ed affini con consumo di farina non superiore a 1500 kg/g, trasformazione e conservazione di frutta, ortaggi, funghi esclusa la surgelazione con produzione non superiore a 1000 kg/g, lavorazione e conservazione pesce ed altri prodotti alimentari marini esclusa surgelazione con produzione non superiore a 1000/kg, lavorazioni manufatturiere alimentari con utilizzo di materie prime non superiori a 1000 kg/g e trasformazioni lattierocasearie con produzione non superiore a 1000 kg/g, adottando le soluzioni tecnologiche descritte nell'allegato 3, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 4) di attivare la procedura semplificata di autorizzazione in via generale per gli Enti e le imprese che intendano installare, modificare, trasferire o esercire impianti annessi ad attività i cui impianti producono flussi di massa degli inquinanti, calcolati a monte di eventuali impianti di abbattimento finali, che risultino inferiori a quelli indicati dai provvedimenti di cui all'art. 3, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203 adottando le soluzioni tecnologiche descritte nell'allegato 4, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 5) di stabilire, ai sensi e per gli effetti dell'art. 51 del T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, che le prescrizioni di esercizio di cui alle specifiche tecniche tengono luogo, per le attività di cui ai precedenti punti 1), 2), 3) e 4), dei limiti previsti dalla tabella B allegata al medesimo Testo Unico, così come integrata dalla deliberazione della Giunta provinciale 1 febbraio 1991, n. 489 pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 13 del 26 marzo 1991; 6) di disporre la decadenza delle autorizzazioni già rilasciate ai sensi degli artt. 8, 8 bis e 8 ter del T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e degli artt. 6, 7, 12, 13 e 15 del DPR n. 203/88, nonché delle domande presentate ai sensi degli artt. 8 e 8 ter del T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e dell'art. 12 del DPR n. 203/88, a decorrere dalla data di ricevimento da parte dell'agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente delle dichiarazioni di ciascun Ente e impresa di avvalersi dell'autorizzazione in via generale; 7) di demandare all'autorità sindacale la verifica sulla compatibilità ambientale in ordine agli aspetti urbanistici ed igienico-sanitari; 8) di ordinare la pubblicazione del presente provvedimento e delle specifiche tecniche allegate nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige. IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE L. DELLAI IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SEGRETERIA M. MORESCHINI

3 Supplemento n. 1 al B.U. n. 1/I-II del Beiblatt Nr. 1 zum Amtsblatt vom Nr. 1/I-II 3 ALLEGATO 1 Autorizzazione in via generale per le emissioni in atmosfera provenienti da attività di produzione di mobili, oggetti, imballaggi, prodotti semifiniti in materiale a base di legno ai sensi del T.U.L.P. in materia di tutela dell ambiente dagli inquinamenti, del DPR n. 203/88 e del DPR 25 luglio pag. 4 ALLEGATO 2 Autorizzazione in via generale per le emissioni in atmosfera provenienti da attività di torrefazione di caffé ai sensi del T.U.L.P. in materia di tutela dell ambiente dagli inquinamenti, del DPR n. 203/88 e del DPR 25 luglio pag. 18 ALLEGATO 3 Autorizzazione in via generale per le emissioni in atmosfera provenienti da attività del settore alimentare ai sensi del T.U.L.P. in materia di tutela dell ambiente dagli inquinamenti, del DPR n. 203/88 e del DPR 25 luglio pag. 25 ALLEGATO 4 Autorizzazione in via generale per le emissioni in atmosfera provenienti da attività i cui impianti producono flussi di massa degli inquinanti, calcolati a monte di eventuali impianti di abbattimento finali, che risultino inferiori a quelli indicati dai provvedimenti di cui all art. 3, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203 (linee guida per il contenimento delle emissioni inquinanti degli impianti industriali e la fissazione dei valori minimi di emissione), ai sensi del T.U.L.P. in materia di tutela dell ambiente dagli inquinamenti, del DPR n. 203/88 e del DPR 25 luglio pag. 37

4 4 Supplemento n. 1 al B.U. n. 1/I-II del Beiblatt Nr. 1 zum Amtsblatt vom Nr. 1/I-II Allegato 1 Mod. C3 (falegnameria) All'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente via Mantova, TRENTO e p.c. Al Sindaco del Comune di... (TN) Oggetto: Autorizzazione in via generale per le emissioni in atmosfera provenienti da attività di produzione di mobili, oggetti, imballaggi, prodotti semifiniti in materiale a base di legno ai sensi del T.U.L.P. in materia di tutela dell ambiente dagli inquinamenti, del DPR n. 203/88 e del DPR 25 luglio Il sottoscritto... nato il... a... (prov....) residente a... (prov....) via e n. civico... in qualità di G titolare G legale rappresentante dell'impresa con denominazione o ragione sociale:... codice fiscale o partita IVA attività economica dell'impresa (secondo classificazione ISTAT):... con sede legale in... (prov....) via e n. civico... n. telefonico (con prefisso) dichiara di avvalersi dell'autorizzazione in via generale per attività di produzione di mobili, oggetti, imballaggi, prodotti semifiniti in materiale a base di legno adottata con delibera della GP del... n...., relativamente a: G G G G installazione un nuovo impianto modifica o ampliamento di un impianto già autorizzato trasferimento di un impianto in altra località esercizio di un impianto già installato nel Comune di... via... n.... Pertanto si impegna a rispettare le prescrizioni dell'allegato... della delibera della GP del... n.... data... Il legale rappresentante (timbro e firma)...

5 Supplemento n. 1 al B.U. n. 1/I-II del Beiblatt Nr. 1 zum Amtsblatt vom Nr. 1/I-II 5 A - Scheda riepilogativa dei punti di emissione: Unità produttive: Lavorazione Portata Emissione Altezza dal suolo Diametro o lati Sistema di abbattimento sigla (1) descrizione (2) (Nm 3 /h) sigla (3) (m) (m) o (m x m) tipologia (4) (1) indicare in ordine progressivo le sigle delle unità produttive: M1, M2, M3, (2) descrivere le lavorazioni che generano l'emissione: lavoraz. meccaniche, carteggiatura, levigatura, incollaggio, impregnazione (3) indicare in ordine progressivo le sigle dei punti di emissione: E1, E2, E3, (4) indicare la tipologia del sistema di abbattimento: tessuto, ciclone, carbone attivo, ad umido Unità termiche ad uso produttivo o misto: Combustibile di alimentazione (da compilare solo se di potenzialità superiore a quella indicata) G metano (> 3 MW) G GPL (> 3 MW) G gasolio (> 1 MW) G olio combustibile (> 1 MW) G legna tal quale (> 0,5 MW) G combustibili non convenzionali (tutti)* Potenzialità (kcal/h o kw) (1 MW corrisponde ad kcal/h) * nel caso di utilizzo di combustibili non convenzionali, il titolare dell impresa deve preventivamente presentare all Agenzia provinciale per la protezione dell ambiente la comunicazione di inizio attività di recupero di rifiuti non pericolosi (DM 5 febbraio 1998) e l esercizio dell impianto può essere intrapreso decorsi 90 giorni dalla comunicazione. B - Incollaggio: Tipologia dei prodotti G a base solvente G a base acquosa G altro tipo:... Composti organici volatili Quantità massima utilizzata (2) (1) g/l kg/giorno kg/anno (1) barrare la casella corrispondente al tipo di prodotto utilizzato (2) specificare le quantità totali presunte di utilizzo nell insediamento per ciascuna tipologia di prodotto Tipo di applicazione utilizzata (1) G manuale G a spruzzo G altro (specificare):... (1) barrare la casella corrispondente all applicazione utilizzata

6 6 Supplemento n. 1 al B.U. n. 1/I-II del Beiblatt Nr. 1 zum Amtsblatt vom Nr. 1/I-II C - G Verniciatura: è stata presentata domanda di autorizzazione secondo la procedura ordinaria G è stata stata presentata dichiarazione di avvalersi dell autorizzazione in via generale (*) (*) per avvalersi dell autorizzazione in via generale per la fase di verniciatura è necessario presentare apposita dichiarazione mediante il Mod. C2 D - Impregnazione: Tipologia dei prodotti G a base solvente G a base acquosa G altro tipo:... Composti organici volatili Quantità massima utilizzata (2) (1) g/l kg/giorno kg/anno (1) barrare la casella corrispondente al tipo di prodotto utilizzato (2) specificare le quantità totali presunte di utilizzo nell insediamento per ciascuna tipologia di prodotto Tipo di applicazione utilizzata (1) G manuale G ad immersione G flow coating G altro (specificare):... (1) barrare la casella corrispondente all applicazione utilizzata Caratteristiche dei carboni attivi (se necessari): Quantità installata Capacità di adsorbimento Frequenza di sostituzione o di rigenerazione (previste) (kg) (kg solvente/100 kg carbone) (mesi) - Eventuali riferimenti a precedenti autorizzazioni specifiche da sostituire:... - Allegare una planimetria generale dello stabilimento con indicata la collocazione delle unità produttive ed i relativi punti di emissione. - Allegare estratto mappa con evidenziata l'ubicazione dell'insediamento.

7 Supplemento n. 1 al B.U. n. 1/I-II del Beiblatt Nr. 1 zum Amtsblatt vom Nr. 1/I-II 7 (autorizzazione) FALEGNAMERIE Attività a ridotto inquinamento atmosferico (DPR 25 luglio 1991, Allegato 2, punto 6) Produzione di mobili, oggetti, imballaggi, prodotti semifiniti in materiale a base di legno con utilizzo di materie prime non superiore a 2000 kg/g. 1 - Generalità Fasi della lavorazione: nelle attività di produzione di mobili, oggetti, imballaggi, prodotti semifiniti in materiale a base di legno si possono distinguere le seguenti fasi lavorative: - stagionatura del legno - lavorazioni meccaniche in genere (tranciatura, macinazione, troncatura, spianatura, taglio, foratura, squadratura, bordatura, fresatura, profilatura, scorniciatura, bedanatura ed altre lavorazioni assimilabili) - carteggiatura e levigatura - applicazione di colle e/o adesivi - applicazione di prodotti vernicianti e/o impregnanti - essiccazione di prodotti vernicianti e/o impregnanti - stoccaggio dei sottoprodotti o scarti - produzione di energia termica Emissioni trascurabili: sono considerate trascurabili e non soggette ad autorizzazione le emissioni in atmosfera derivanti dalla stagionatura del legno, dalla carteggiatura a mano, dalle operazioni di incollaggio manuale, dal lavaggio degli attrezzi, dall applicazione a tampone di prodotti vernicianti, dall applicazione di prodotti impregnanti, dalle unità termiche considerate ad inquinamento poco significativo ai sensi del DM 25 luglio 1991, dai ritocchi e dall imballaggio. 2 - Prescrizioni relative all installazione ed all esercizio dell impianto Lavorazioni meccaniche in genere: - i trucioli ed il cippato derivanti dalle lavorazioni primarie del legno possono essere trasportati meccanicamente o pneumaticamente in appositi box o contenitori, tamponati su almeno tre lati e protetti da eventuali azioni eoliche; il flusso d aria necessario per il trasporto pneumatico, prima di essere immesso nell atmosfera, deve essere filtrato almeno a mezzo di ciclone; - le polveri che si generano dalle lavorazioni meccaniche devono essere aspirate e convogliate in idoneo contenitore; l aria di aspirazione può essere emessa in atmosfera solo previa filtrazione con depolveratore a tessuto avente le seguenti caratteristiche: - velocità massima di attraversamento 2,2 m/min - grammatura minima 250 g/m 2 - il polverino derivante dalle fasi di carteggiatura e levigatura deve essere stoccato separatamente dalle altre polveri più grossolane ai fini di evitare pericoli di scoppio ed incendio; l aria di aspirazione derivante da tale fase può essere emessa in atmosfera solo previa filtrazione con depolveratore a tessuto avente le seguenti caratteristiche: - velocità massima di attraversamento 2,2 m/min - grammatura minima 400 g/m 2 - i sistemi di aspirazione devono essere progettati prevedendo, possibilmente, il ricircolo dell aria nell ambiente di lavoro, ovvero dotando i silos di stoccaggio di filtro per l abbattimento delle polveri e di apposito tronchetto per il prelievo degli inquinanti correttamente posizionato sul condotto di espulsione degli aeriformi;

8 8 Supplemento n. 1 al B.U. n. 1/I-II del Beiblatt Nr. 1 zum Amtsblatt vom Nr. 1/I-II - gli effluenti provenienti da lavorazioni meccaniche di superfici già trattate con prodotti vernicianti devono essere convogliati ad un sistema di filtrazione a tessuto ed il materiale particellare ottenuto mediante abbattimento deve essere conservato in appositi contenitori distinto da quello proveniente dall abbattimento delle emissioni delle lavorazioni di materiale legnoso non trattato; il materiale particellato ottenuto deve essere smaltito come rifiuto e l aria di aspirazione può essere emessa in atmosfera solo previa filtrazione con depolveratore a tessuto avente le seguenti caratteristiche: - velocità massima di attraversamento 2,2 m/min - grammatura minima 400 g/m Incollaggio: l applicazione a spruzzo di colle o adesivi deve essere effettuata in cabina o ambienti chiusi e separati, dotati di aspiratori per captare l effluente ed inviarlo a sistema di abbattimento per il materiale particellato Impregnazione: - l applicazione di prodotti impregnanti, anche a base solvente, può essere effettuata per immersione o irrorazione (flow-coating), in cabine o ambienti chiusi e separati, oppure in autoclave; i locali e la bocca dell autoclave devono essere dotati di idonei sistemi si captazione degli inquinanti; - l essiccazione di prodotti impregnanti deve essere svolta in cabine o ambienti chiusi o separati, dotati di aspirazione e captazione degli inquinanti; qualora siano impiegati prodotti a base solvente, il sistema di aspirazione dovrà essere presidiato da filtro a carbone attivo avente le seguenti caratteristiche: - flusso all ingresso dello stadio di adsorbimento con carbone attivo con temperatura inferiore a 45 C e con umidità max del 50%; - tempo di contatto minimo 1 secondo e velocità di attraversamento massima 30 m/min; - la carica di carbone deve essere sostituita o rigenerata con frequenza idonea in funzione del tipo di carbone e del tipo di solventi utilizzati, tenendo conto della sua capacità di adsorbimento e di garantire una perdita di carico tra 200 e 800 mm H2O (2,0-8,0 kpa) Verniciatura: per le operazioni di applicazione ed essiccazione di prodotti vernicianti si fa riferimento all autorizzazione in via generale adottata con delibera della GP del 9 ottobre 1998 n Le emissioni derivanti dall applicazione di prodotti vernicianti con tampone, effettuata anche meccanicamente e con prodotti a base solvente (esclusi i solventi organici clorurati, le sostanze della tabella A1 e della tabella D, classe 1 dell Allegato 1 del DM 12 luglio 1990), sono comunque considerate trascurabili Lavaggio degli attrezzi: il lavaggio degli attrezzi con solventi organici deve essere effettuato in apposita lavatrice o all interno del locale di verniciatura o di impregnazione con sistema di aspirazione funzionante ed in modo da permettere di raccogliere il solvente utilizzato ai fini dello smaltimento e dell eventuale recupero Produzione di energia termica: le unità termiche possono essere alimentate con combustibili convenzionali, quali metano, GPL, gasolio, olio combustibile, legna tal quale, legno variamente cippato o tondelli in conformità alle specifiche fissate dalla CCIAA di Milano e Bolzano ovvero con combustibili non convenzionali, quali legno ed affini sia trattati che non trattati (eventualmente anche con possibilità di co-combustione) Produzione di energia termica con l impiego di combustibili convenzionali: - le unità termiche, inserite in un ciclo produttivo ed alimentate a metano o GPL con potenzialità inferiore a 3 MW e quelle alimentate a gasolio con potenzialità inferiore a 1 MW, sono considerate ad inquinamento poco significativo ai sensi del DPR 25 luglio 1991; sono altresì considerate ad inquinamento poco significativo le unità termiche alimentate con legno, aventi potenzialità termica inferiore a 0,5 MW; il loro esercizio non richiede autorizzazione, ma sono soggette alla denuncia ai sensi dell art. 8 del T.U.L.P. in materia di tutela dell ambiente dagli inquinamenti presso il Comune territorialmente competente se di potenzialità superiore a 35 kw;

9 Supplemento n. 1 al B.U. n. 1/I-II del Beiblatt Nr. 1 zum Amtsblatt vom Nr. 1/I-II 9 - le unità termiche, inserite in un ciclo produttivo ed alimentate a metano, GPL, gasolio o legno con potenzialità superiore a quelle riportate al precedente capoverso ed inferiore a 6 MW, sono autorizzate in via generale per effetto della deliberazione approvativa del presente allegato; - le unità termiche alimentate a legna, con potenzialità superiore a 0,5 MW, devono essere dotate di alimentazione automatica del combustibile; - l utilizzo di olio combustibile con tenori di zolfo inferiori a 0,3% e 1% è ammesso rispettivamente in u- nità con potenzialità termiche superiori a 1 MW e 3 MW; in entrambi i casi l autorizzazione all utilizzo dell olio combustibile è rilasciata dal Sindaco del comune competente; non è ammesso l utilizzo di olio combustibile con tenore di zolfo superiore a 1%; - le unità termiche che utilizzano olio combustibile alle condizioni descritte al precedente capoverso ed aventi potenzialità inferiore a 6 MW sono autorizzate in via generale per effetto della deliberazione approvativa del presente allegato; - le unità termiche con potenzialità superiore a 6 MW devono essere autorizzate con provvedimento specifico; - le unità termiche adibite esclusivamente al riscaldamento di locali non sono soggette ad autorizzazione per le emissioni in atmosfera, ma sono soggette alla denuncia presso il Comune territorialmente competente se di potenzialità superiore a 35 kw Produzione di energia termica con l impiego di combustibili non convenzionali: - le unità termiche con potenzialità inferiore a 6 MW sono autorizzate per effetto del presente provvedimento; - le unità termiche con potenzialità superiore a 6 MW devono essere autorizzate con provvedimento specifico. Per l utilizzo di combustibili non convenzionali (rifiuti) devono essere rispettate le disposizioni stabilite dal DM 5 febbraio 1998 in ordine alle caratteristiche merceologiche dei rifiuti, ai requisiti degli impianti ed alla procedura per il recupero energetico da rifiuti non pericolosi, che di seguito sono sinteticamente riportate. 1) Possono essere utilizzate le seguenti tipologie di combustibili non convenzionali (rifiuti): a) scarti di legno e sughero, imballaggi di legno provenienti dall'industria della lavorazione del legno vergine [030101] [030103] [030102]; b) rifiuti della lavorazione del legno e affini non trattati provenienti dall'industria della carta, del sughero e del legno (I e II lavorazione, produzione pannelli di particelle, di fibra e compensati, mobili, semilavorati per il mobile, articoli per l edilizia, pallets ed imballaggi, ecc.) [030101] [030102] [030103] [030301] [150103] [170201] [200107]; c) rifiuti della lavorazione del legno e affini trattati provenienti dall'industria del legno (I e II lavorazione, produzione pannelli di particelle, di fibra e compensati, mobili, semilavorati per il mobile, articoli per l edilizia, ecc.) [030102] [030103] [200107]; gli scarti di lavorazione del legno trattato, utilizzati come combustibile, devono essere privi di impregnanti a base di olio di catrame o sali di rame, cromo e arsenico (CCA), avere un contenuto massimo di resine fenoliche dell 1%, di resine urea-formaldeide o melamina-formaldeide o urea-melamina-formaldeide del 20%, di resina a base di difenilmetandiisocianato dell 8%, di Cloro dello 0,9% e di additivi del 10%. 2) Gli impianti devono essere provvisti di: - bruciatore pilota a combustibile gassoso o liquido; - regolazione automatica del rapporto aria/combustibile anche nelle fasi di avviamento; - controllo in continuo del monossido di carbonio, dell ossigeno e della temperatura nell effluente gassoso; - (solo per legno ed affini trattati) potenzialità termica nominale non inferiore a 1 MW. Non è ammesso l utilizzo di legno e affini trattati nelle unità termiche inserite in ciclo produttivo con potenzialità inferiore o uguale a 1 MW ed in impianti termici ad uso civile. 3) Le operazioni di recupero, ex art 33 D. Lgs. 22/97, possono essere intraprese decorsi novanta giorni dalla presentazione della comunicazione di inizio di attività corredata dalla relativa relazione tecnica alla Provincia territorialmente competente e previa iscrizione al registro provinciale delle imprese che effettuano, in regime semplificato, operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi, purché siano rispettate tutte le norme tecniche e le condizioni specifiche contenute nel decreto ministeriale 5 febbraio ) Il titolare dell impresa, nel caso di impresa individuale, i soci amministratori delle società in nome collettivo, gli accomandatari delle società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di rappresentanza in tutti gli altri casi, e gli amministratori di società commerciali legalmente costituite appartenenti a Stati membri della U.E. ovvero a Stati che concedano il trattamento di reciprocità, per accedere alla procedura semplificata per l esercizio delle operazioni di recupero energetico: a) devono essere cittadini italiani, cittadini di Stati membri della U.E. oppure cittadini, residenti in Italia, di un altro Stato che riconosca analogo diritto ai cittadini italiani; b) devono essere domiciliati, residenti ovvero con sede o una stabile organizzazione in Italia; c) devono essere iscritti nel registro delle imprese, ad eccezione delle imprese individuali; d) non devono trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attività o di concordato preventivo e in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione straniera; e) non devono aver riportato condanne con sentenza passata in giudicato, salvi gli effetti della riabilitazione e della sospensione della pena: - a pena detentiva per reati previsti dalle norme a tutela dell ambiente; - alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l ordine pubblico, contro l economia pubblica, ovvero per un delitto in materia tributaria; - alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;

10 10 Supplemento n. 1 al B.U. n. 1/I-II del Beiblatt Nr. 1 zum Amtsblatt vom Nr. 1/I-II f) devono essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana o quella del Paese di residenza; g) non devono essere sottoposti a misure di prevenzione di cui all articolo 3, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modifiche ed integrazioni; h) non devono essersi resi colpevoli di false dichiarazioni nel fornire informazioni che possono essere richieste ai sensi del presente articolo. 5) Le attività di recupero energetico devono garantire, al netto degli autoconsumi dell impianto di recupero, la produzione di una quota minima di trasformazione del potere calorifico del rifiuto in energia termica utile, pari al 75 %, calcolata su base annuale. 6) Qualora i rifiuti vengano preventivamente tenuti in deposito prima del loro riutilizzo, tali operazioni devono essere gestite ai sensi del D.Lgs. n. 22/97 secondo una delle seguenti modalità: a) deposito temporaneo: a.1. i rifiuti non pericolosi devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero con cadenza almeno trimestrale indipendentemente dalle quantità in deposito, ovvero, in alternativa, quando il quantitativo di rifiuti non pericolosi in deposito raggiunge i 20 metri cubi; il termine di durata del deposito temporaneo è di un anno se il quantitativo di rifiuti in deposito non supera i 20 metri cubi nell anno; a.2. il deposito temporaneo deve essere effettuato per tipi omogenei e nel rispetto delle relative norme tecniche; b) deposito per la messa in riserva (operazione di recupero R13): b.1. i rifiuti da recuperare devono essere stoccati separatamente dalle materie prime eventualmente presenti nell impianto; b.2. ove la messa in riserva dei rifiuti avvenga in cumuli, questi devono essere realizzati su basamenti pavimentati o, qualora sia richiesto dalle caratteristiche del rifiuto, su basamenti impermeabili che permettano la separazione dei rifiuti dal suolo sottostante; b.3. i rifiuti stoccati in cumuli, se polverulenti, devono essere protetti dall azione del vento; b.4. il deposito per la messa in riserva di rifiuti non può avvenire per un periodo superiore ad un anno e comunque in quantità superiori a quelle recuperabili nello stesso periodo, in funzione della potenza termica nominale dell impianto e del tempo di funzionamento stimato per ogni singolo impianto di recupero; b.5. le quantità annue di rifiuti avviati al recupero devono essere indicate nella comunicazione di inizio di attività, precisando il rispetto delle condizioni sopra riportate. 7) Per l'iscrizione al registro delle imprese che svolgono operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi, effettuata a cura dell Agenzia provinciale per la protezione dell ambiente, contestualmente alla comunicazione, e poi successivamente ogni anno entro il 30 aprile, dovrà essere presentata la ricevuta del versamento in originale effettuato tramite c/c postale n intestato Agenzia Provinciale per la Protezione dell Ambiente - Servizio Tesoreria dell'importo, desumibile dalla sotto riportata tabella, in riferimento alla quantità di rifiuti che si intendono recuperare, specificando nella causale del versamento la denominazione e la sede sociale della ditta richiedente, l attività per la quale è stata presentata la comunicazione (R13, R1) e la classe relativa, la partita IVA ed il codice fiscale. Classe attività Quantità annua di rifiuti Recupero Art.33 Classe 1 Superiore o uguale a t Lire Classe 2 Superiore o uguale a t e inferiore a t Lire Classe 3 Superiore o uguale a t e inferiore a t Lire Classe 4 Superiore o uguale a t e inferiore a t Lire Classe 5 Superiore o uguale a t e inferiore a t Lire Classe 6 Inferiore a t Lire Ulteriori adempimenti amministrativi per il recupero energetico dei rifiuti: a) comunicazione annuale (MUD) delle quantità e caratteristiche qualitative dei rifiuti pericolosi o non pericolosi recuperati e smaltiti, con le modalità previste dalla legge n. 70/1994, nonché delle quantità prodotte degli stessi (con esclusione degli artigiani con non più di tre dipendenti); b) tenuta dei registri di carico e scarico. I soggetti sottoposti all'obbligo della comunicazione annuale di cui al punto a), sono obbligati alla tenuta dei registri di carico e scarico di rifiuti, con fogli numerati e vidimati dall'ufficio del Registro, su cui annotare giornalmente i quantitativi e le caratteristiche dei rifiuti avviati ad operazioni di recupero e settimanalmente i quantitativi e le caratteristiche dei rifiuti prodotti; d) iscrizione all'albo. Le imprese che gestiscono impianti di recupero di titolarità di terzi devono essere iscritte all'albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti. 3 - Valori di riferimento e manutenzione la progettazione dell impianto deve essere tale da garantire, in tutte le condizioni di funzionamento, il rispetto dei seguenti valori di riferimento: fase dell attività inquinante mg/nm 3 - lavorazione primaria del legno polveri 50 - lavorazioni meccaniche in genere polveri 20 - carteggiatura e levigatura polveri 20 - applicazione a spruzzo di colle ed adesivi polveri 20 - essiccazione di colle ed adesivi C.O.V essiccazione di prodotti impregnanti C.O.V unità termiche a metano o GPL (*) NOx unità termiche a gasolio (*) polveri 150 NOx 500

11 Supplemento n. 1 al B.U. n. 1/I-II del Beiblatt Nr. 1 zum Amtsblatt vom Nr. 1/I-II 11 - unità termiche alimentate ad olio combustibile (*) polveri 150 (i) polveri 100 (ii) NOx unità termiche alimentate con legno tal quale (**) polveri 150 (i) polveri 50 (ii) NOx 500 CO unità termiche alimentate con rifiuti non trattati (**) polveri 50 (iii) polveri 30 (iv) NOx 400 CO 100 (v) - unità termiche alimentate con rifiuti trattati (**) polveri 30 NOx 400 CO 100 SO2 200 C.O.T. 20 (*) il valore deve essere riferito al 3% di ossigeno (**) il valore deve essere riferito al 11% di ossigeno (i) per potenzialità termica inferiore o uguale a 5 MW (ii) per potenzialità termica superiore a 5 MW (iii) per potenzialità termica inferiore o uguale a 1 MW (iv) per potenzialità termica superiore a 1 MW (v) valore medio giornaliero Il valore per i composti organici volatili (C.O.V.) e carbonio organico totale (C.O.T.) si intende riferito alla somma dei composti organici, determinati mediante rivelatore a ionizzazione di fiamma, espressa come carbonio totale. Qualunque anomalia di funzionamento o interruzione di esercizio dei sistemi di abbattimento, tali da non garantire il rispetto dei suddetti valori, comporta la sospensione delle relative lavorazioni per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dei sistemi stessi. 4 - Adempimenti Comunicazioni riguardanti le caratteristiche degli impianti e dei prodotti utilizzati: contestualmente alla dichiarazione di avvalersi dell'autorizzazione in via generale, l'impresa, compilando le schede riportate nella dichiarazione, deve: - indicare le unità produttive presenti nell insediamento con particolare riguardo ai sistemi di abbattimento adottati, riportando le caratteristiche dei punti di emissione ed attribuendo ai medesimi un numero progressivo che tenga conto degli eventuali punti di emissione già esistenti; - indicare le unità termiche presenti, qualora soggette ad autorizzazione; - indicare il tipo di eventuali prodotti collanti che intende utilizzare mediamente al giorno e all anno, la percentuale di solventi in essi contenuta e la tipologia di applicazione; - indicare se è stata presentata domanda di autorizzazione ovvero dichiarazione per avvalersi dell autorizzazione in via generale per attività di verniciatura; - indicare il tipo di eventuali prodotti impregnanti che intende utilizzare mediamente al giorno e all anno, la percentuale di solventi in essi contenuta, la tipologia di applicazione e la eventuale presenza di sistema di abbattimento a carbone attivo; - allegare una planimetria generale dello stabilimento in scala adeguata, nella quale sia indicata la collocazione delle unità produttive con i relativi punti di emissione; - allegare un estratto topografico con evidenziata l'ubicazione dell'insediamento. In caso di utilizzo di combustibili non convenzionali, deve inoltre: - effettuare la comunicazione di inizio di esercizio di operazioni di recupero energetico dei rifiuti non pericolosi; - allegare la ricevuta in originale del versamento dei diritti di iscrizione al registro delle imprese che svolgono operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi.

12 12 Supplemento n. 1 al B.U. n. 1/I-II del Beiblatt Nr. 1 zum Amtsblatt vom Nr. 1/I-II Comunicazione di messa in esercizio e messa a regime dell impianto: (solo per nuove installazioni, modifiche o trasferimenti): l impresa deve comunicare, con almeno 15 giorni di anticipo, all Agenzia provinciale per la protezione dell ambiente ed al Sindaco del Comune interessato, la data di messa in esercizio e di messa a regime dell impianto. Il termine ultimo per la messa a regime dell impianto è stabilito in 30 giorni a partire dalla data della messa in esercizio Comunicazione ed effettuazione del primo autonomo controllo: Impianti esistenti: l impresa deve comunicare all Agenzia provinciale per la protezione dell ambiente ed al Sindaco del Comune interessato la data in cui vengono effettuati i prelievi; il rilevamento delle emissioni deve essere effettuato entro sei mesi successivi alla data di presentazione della dichiarazione di avvalersi dell'autorizzazione in via generale e devono essere determinati gli inquinanti indicati al precedente punto 3; i risultati del rilevamento effettuato devono essere trasmessi all Agenzia provinciale per la protezione dell ambiente ed al Sindaco entro i 15 giorni successivi alla scadenza e riportati sulla tabella relativa ai controlli del libretto di falegnameria. Sono esentati dall'effettuazione dei controlli di cui al presente punto coloro che hanno effettuato l'ultimo autonomo controllo successivamente al 1 gennaio 1998, qualora prescritto dall'eventuale autorizzazione già rilasciata ai sensi del DPR n. 203/88, riportando i risultati analitici relativi a tale controllo Impianti nuovi: l impresa deve comunicare all Agenzia provinciale per la protezione dell ambiente ed al Sindaco del Comune interessato, la data in cui vengono effettuati i prelievi; il rilevamento delle emissioni deve essere effettuato almeno due volte nell arco dei primi dieci giorni di marcia controllata dell impianto a regime e devono essere determinati gli inquinanti indicati al precedente punto 3; i risultati del rilevamento effettuato devono essere trasmessi all Agenzia provinciale per la protezione dell ambiente ed al Sindaco entro i 15 giorni successivi alla data di messa a regime e riportati sulla tabella relativa ai controlli del libretto di falegnameria. In caso di utilizzo di combustibili non convenzionali, prima di avviare l attività di recupero, la Ditta deve inoltre effettuare un campionamento dei rifiuti ai fini della loro caratterizzazione chimico-fisica e conservare il certificato analitico, attestante la conformità del rifiuto ai requisiti indicati al punto 2.6.2, per le verifiche da parte delle Autorità competenti Modalità di effettuazione dei controlli: per l effettuazione degli autonomi controlli di cui ai punti e e per la successiva presentazione dei relativi risultati devono essere seguite le norme UNI in merito alle Strategie di campionamento e criteri per la valutazione delle emissioni, nonché ai metodi specifici di campionamento ed analisi per flussi gassosi convogliati. I controlli analitici, al fine della caratterizzazione chimico-fisica dei rifiuti avviati ad eventuali operazioni di recupero, devono essere effettuati in conformità a quanto previsto dall art. 8 del DM 5 febbraio Controlli successivi: - la Ditta deve effettuare autonomi controlli, determinando gli inquinanti indicati al precedente punto 3, sulle emissioni derivanti dalle unità termiche con potenzialità superiore a 3 MW alimentate a metano, GPL o gasolio e superiore a 1 MW alimentate ad olio combustibile o legna entro il 30 aprile con cadenza biennale; i risultati analitici devono essere riportati sul libretto di falegnameria ; non sono richiesti controlli successivi sulle emissioni derivanti da unità termiche con potenzialità inferiore a quella sopra riportata o su altre emissioni; - la Ditta deve conservare per almeno due anni copia dei certificati analitici dei controlli effettuati sulle emissioni delle unità termiche; - la Ditta deve registrare sul libretto di falegnameria entro il 30 aprile di ogni anno il carico di lavoro relativo all'anno solare precedente per le eventuali fasi di impregnazione con prodotti a base solvente, indicando la quantità realmente utilizzata di prodotti impregnanti (con la percentuale di solvente in essi contenuto), nonchè la data di sostituzione dei carboni attivi e la quantità di carbone installato;

13 Supplemento n. 1 al B.U. n. 1/I-II del Beiblatt Nr. 1 zum Amtsblatt vom Nr. 1/I-II 13 - la Ditta dovrà mettere a disposizione le schede tecniche dei prodotti impregnanti, mastici e colle utilizzati dalle quali poter ricavare la tipologia e la concentrazione dei solventi. In caso di recupero energetico da rifiuti non pericolosi, la Ditta deve inoltre: - rinnovare la comunicazione di esercizio delle operazioni di recupero di eventuali rifiuti ogni cinque anni e comunque in caso di modifica sostanziale delle operazioni di recupero; - provvedere annualmente, entro il 30 aprile, ad effettuare il versamento del diritto di iscrizione al Registro delle ditte che esercitano in regime semplificato operazioni per il recupero di rifiuti non pericolosi, in relazione alle quantità di rifiuti trattati; - provvedere ogni due anni ad effettuare un campionamento del rifiuto, al fine di determinarne la caratterizzazione chimico-fisica e la sussistenza dei requisiti richiesti per rientrare nel presente provvedimento Cessazione dell'attività, trasferimenti e modifiche sostanziali: la Ditta deve comunicare all'agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente ed al Sindaco del Comune interessato la cessazione dell'attività, i trasferimenti in altra località e le modifiche sostanziali (cambio della tipologia del prodotto impregnante, installazione o rimozione di un sistema di abbattimento, incremento della portata dell'effluente superiore al 20%) apportate all'impianto successivamente alla presentazione della dichiarazione di avvalersi dell'autorizzazione in via generale; per il trasferimento e/o la modifica sostanziale deve essere utilizzato un nuovo Mod. C Condotti di scarico Punti di prelievo: i condotti per lo scarico in atmosfera degli effluenti devono essere provvisti di idonee prese (dotate di opportuna chiusura) per la misura ed il campionamento degli effluenti, realizzate in posizione resa accessibile, a norma ENPI, al personale addetto ai controlli. Sezioni e misure del tronchetto filettato da predisporre sui condotti sono indicate nel disegno allegato all autorizzazione Altezza dei condotti: i condotti di scarico dovranno essere realizzati in modo da consentire la migliore dispersione dell'effluente gassoso nell'atmosfera secondo le prescrizioni stabilite da eventuali norme in materia derivanti da regolamenti comunali o fissate dalla competente autorità sanitaria, tenuto conto che, sotto il profilo tecnico, sarebbe opportuno che il punto di emissione risultasse almeno 1 metro più elevato rispetto agli edifici presenti nel raggio di 10 metri e comunque non inferiore all altezza del filo superiore delle aperture più alte dei locali abitati nel raggio di 50 metri. 6 - Altre prescrizioni Documentazione comprovatoria: l'impresa deve conservare presso lo stabilimento, a disposizione degli organismi preposti al controllo, copia della documentazione trasmessa all'agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente al fine di avvalersi dell'autorizzazione in via generale ed un libretto di falegnameria correttamente compilato Accesso agli impianti: i proprietari o responsabili dell impianto dovranno lasciare libertà di accesso agli addetti ai controlli, al fine di procedere a sopralluoghi, prelievi e rilevamenti nei luoghi e negli edifici ove si svolgono le attività che producono le emissioni, ovvero in quelli in cui sono situati gli impianti da controllare. I proprietari o i direttori responsabili degli stabilimenti, o chi ne fa le veci, sono invitati anche in via breve, a presenziare alle operazioni di controllo facendosi eventualmente assistere da un consulente tecnico, sempreché la sua reperibilità non sia di ostacolo all inizio delle operazioni.

14 14 Supplemento n. 1 al B.U. n. 1/I-II del Beiblatt Nr. 1 zum Amtsblatt vom Nr. 1/I-II Certificato di prevenzione incendi: l impresa è tenuta a munirsi, ove necessario, del prescritto certificato di prevenzione incendi, ovvero nulla osta provvisorio, ai sensi della vigente normativa. Spazio riservato alle annotazioni dell'ente controllore Schede per la registrazione annuale della sostituzione dei carboni attivi e prodotti utilizzati: (relativa alla eventuale fase di impregnazione) Sigla unità produttiva: M... La presente dichiarazione deve essere compilata in occasione di ogni sostituzione della carica di carbone attivo e comunque entro il 30 aprile indicando il quantitativo di prodotto impregnante utilizzato nel periodo di esercizio tra una sostituzione e l altra o dall ultima sostituzione fino al 31 dicembre dell anno solare precdente.

15 Supplemento n. 1 al B.U. n. 1/I-II del Beiblatt Nr. 1 zum Amtsblatt vom Nr. 1/I-II 15 date delle sostituzioni effettuate nel corso dell'anno... (1) carbone attivo quantità sostituita (kg) coeff. di adsorbimento periodo di esercizio (2) dal al prodotto impregnante pronto all'uso quantità utilizzata nel periodo (kg) C.O.V. (g/l) quantità totale di C.O.V. (kg) firma del legale rappresentante anno... (1) anno... (1) anno... (1) anno... (1) (1) indicare l'anno di riferimento della registrazione; (2) - il primo periodo inizia il 01 gennaio di ogni anno solare e si conclude alla sostituzione della carica di carbone attivo; - i periodi successivi coincidono con il tempo effettivo di utilizzo di ogni singola carica; - l ultimo periodo inizia con l ultima sostituzione effettuata e si conclude il 31 dicembre di ogni anno; - se nel corso dell anno non vengono sostituiti i carboni attivi, si considera un unico periodo dal 01 gennaio al 31 dicembre. Risultati analitici del primo autonomo controllo: Data di effettuazione del controllo:... sigla emissione inquinante concentrazione mg/nm 3 sigla emissione inquinante concentrazione mg/nm 3

16 16 Supplemento n. 1 al B.U. n. 1/I-II del Beiblatt Nr. 1 zum Amtsblatt vom Nr. 1/I-II Scheda per la registrazione degli esiti analitici dei controlli sulle emissioni delle unità termiche da eseguire entro il 30 aprile con cadenza biennale (i controlli devono essere effettuati solo sulle unità termiche con potenzialità superiore a 3 MW se alimentate a metano, GPL o gasolio, con potenzialità superiore a 1 MW se alimentate ad olio combustibile, legna o combustibili non convenzionali) data controllo sigla unità termica inquinante concentrazione mg/nm 3 (*) data controllo sigla unità termica inquinante concentrazione mg/nm 3 (*) (*) i valori devono essere riferiti ad un tenore di ossigeno del 3% per le unità termiche alimentate con combustibili gassosi o liquidi e dell 11% per le unità termiche alimentate con combustibili solidi

17 Supplemento n. 1 al B.U. n. 1/I-II del Beiblatt Nr. 1 zum Amtsblatt vom Nr. 1/I-II 17 TRONCHETTO FILETTATO da predisporre sul condotto di scarico per il prelievo degli effluenti gassosi A A Il punto di prelievo deve essere posizionato in un tratto di condotto rettilineo a sezione costante, possibilmente verticale, a circa 2/3 dell'altezza, con una distanza minima pari a 6 diametri dall'imbocco, o irregolarità a monte, ed a 2 diametri della sezione di efflusso. In casi eccezionali tali distanze possono essere ridotte rispettivamente a 4 e 1,5 diametri M89x1,5 φ 85 filetto metrico passo 1,5 51 SEZIONE A-A φ 79 φ 89

18 18 Supplemento n. 1 al B.U. n. 1/I-II del Beiblatt Nr. 1 zum Amtsblatt vom Nr. 1/I-II Allegato 2 Mod. C4 (torrefazione) All'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente via Mantova, TRENTO e p.c. Al Sindaco del Comune di... (TN) Oggetto: Autorizzazione in via generale per le emissioni in atmosfera provenienti da attività di torrefazione di caffè ai sensi del T.U.L.P. in materia di tutela dell ambiente dagli inquinamenti, del DPR n. 203/88 e del DPR 25 luglio Il sottoscritto... nato il... a... (prov....) residente a... (prov....) via e n. civico... in qualità di G titolare G legale rappresentante dell'impresa con denominazione o ragione sociale:... codice fiscale o partita IVA attività economica dell'impresa (secondo classificazione ISTAT):... con sede legale in... (prov....) via e n. civico... n. telefonico (con prefisso) dichiara di avvalersi dell'autorizzazione in via generale per attività di torrefazione di caffé adottata con delibera della GP del... n...., relativamente a: G G G G installazione un nuovo impianto modifica o ampliamento di un impianto già autorizzato trasferimento di un impianto in altra località esercizio di un impianto già installato nel Comune di... via... n.... Pertanto si impegna a rispettare le prescrizioni dell'allegato... della delibera della GP del... n.... data... Il legale rappresentante (timbro e firma)...

19 Supplemento n. 1 al B.U. n. 1/I-II del Beiblatt Nr. 1 zum Amtsblatt vom Nr. 1/I-II 19 Produzione complessiva: Caffè tostato kg/giorno kg/anno Caratteristiche delle unità produttive: Unità produttiva Combustibile utilizzato Potenzialità termica (kcal/h o kw) Capacità produttiva (kg/ciclo) (1 kw corrisponde ad 860 kcal/h) Scheda riepilogativa dei punti di emissione: Lavorazione Portata Emissione Altezza dal suolo Diametro o lati Sistema di abbattimento sigla (1) descrizione (2) (Nm 3 /h) sigla (3) (m) (m) o (m x m) tipologia (4) (1) indicare in ordine progressivo le sigle delle unità produttive: M1, M2, M3,... (2) descrivere le lavorazioni che generano l'emissione; (3) indicare in ordine progressivo le sigle dei punti di emissione: E1, E2, E3,... (4) indicare la tipologia del sistema di abbattimento: tessuto, ciclone, carbone attivo, ad umido, post-combustore... - Eventuali riferimenti a precedenti autorizzazioni specifiche da sostituire:... - Allegare una planimetria generale dello stabilimento con indicata la collocazione delle unità produttive ed i relativi punti di emissione - Allegare estratto mappa con evidenziata l'ubicazione dell'insediamento Eventuali altre comunicazioni:

20 20 Supplemento n. 1 al B.U. n. 1/I-II del Beiblatt Nr. 1 zum Amtsblatt vom Nr. 1/I-II (autorizzazione) TORREFAZIONE DI CAFFÈ Attività a ridotto inquinamento atmosferico (DPR 25 luglio 1991, Allegato 2, punto 10) Torrefazione di caffè ed altri prodotti tostati con produzione non superiore a 450 kg/g. 1 - Generalità Fasi della lavorazione: nelle attività di torrefazione di caffè si possono distinguere le seguenti fasi: - miscelazione delle diverse specie aromatiche crude - tostatura - raffreddamento del caffè tostato - macinazione - confezionamento Emissioni trascurabili: sono considerate trascurabili e non soggette ad autorizzazione le eventuali emissioni in atmosfera derivanti dallo stoccaggio del caffè crudo, dalla preparazione delle miscele crude, dall insaccamento del caffè tostato, dalla macinazione, dal confezionamento del caffè tostato. 2 - Prescrizioni relative all installazione ed all esercizio dell impianto - la produzione massima giornaliera di caffè tostato è fissata a 450 kg; - i sistemi di aspirazione sulla tramoggia di carico e su eventuale trasporto pneumatico del caffè crudo devono essere progettati prevedendo, possibilmente, il ricircolo dell aria nell ambiente di lavoro, ovvero, qualora necessario per rispettare i valori di riferimento riportati al successivo punto 3, dotando i camini di espulsione dell aria di depolveratore a tessuto avente le seguenti caratteristiche: - velocità massima di attraversamento 2,2 m/min - grammatura minima 250 g/m 2 - possono essere utilizzati come combustibile solamente metano, GPL o gasolio; - prima di essere immessi in atmosfera, i fumi caldi della tostatura devono essere filtrati con filtro a ciclone (pellicoliere) per separarli dalle pellicole; può essere inserito in linea un post-combustore per aumentare il grado di depolverazione e deodorizzazione dell effluente; - l aria di raffreddamento del caffè tostato può essere immessa nell atmosfera senza necessità di filtrazione. 3 - Valori di riferimento e manutenzione la progettazione dell impianto deve essere tale da garantire, in tutte le condizioni di funzionamento, il rispetto dei seguenti valori di riferimento: fase dell attività inquinante concentrazione (mg/nm 3 ) - movimentazione del caffè crudo polveri tostatura (*) (a) (b) polveri NOx (*) il valore deve essere riferito al 3% di ossigeno nel caso di utilizzo, come combustibile, di gas metano o GPL nel caso di utilizzo, come combustibile, di gasolio

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