G.T.R. Emergenza Intraospedaliera

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1 G.T.R. Emergenza Intraospedaliera 2017

2 G.T.R. Emergenza Intraospedaliera 2017

3 To err is human, Institute of Medicine of the National Academies 1999

4 Gruppo Tecnico Regionale per l emergenza intraospedaliera

5 . Gruppo Tecnico Regionale per l emergenza intraospedaliera

6 . Gruppo Tecnico Regionale per l emergenza intraospedaliera

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8 Ministero della Salute Glossario, luglio 2006

9 Evento è un accadimento che ha dato o aveva la potenzialità di dare origine ad un danno non intenzionale e/o non necessario nei riguardi di un paziente Ministero della Salute Glossario, luglio 2006

10 Evento inatteso correlato al processo assistenziale e che comporta un danno al paziente, non intenzionale e indesiderabile. Gli eventi avversi possono essere prevenibili o non prevenibili. Un evento avverso attribuibile ad errore è un evento prevenibile Ministero della Salute Glossario, luglio 2006

11 Il Consenso Informato: una proposta dal Piemonte 12 aprile 2006

12 Il sistema sanitario è un sistema complesso in cui interagiscono molteplici fattori, eterogenei e dinamici, tra cui si citano la pluralità delle prestazioni sanitarie, delle competenze specialistiche e dei ruoli professionali, tecnico-sanitari ed economico-amministrativi e l eterogeneità dei processi e dei risultati da conseguire. Tutti gli elementi del sistema devono integrarsi e coordinarsi, per rispondere ai bisogni assistenziali del paziente ed assicurargli la miglior cura possibile. Gruppo Tecnico Regionale per l emergenza intraospedaliera

13 Gruppo Tecnico Regionale per l emergenza intraospedaliera

14 indicatori che sono stati identificati per valutare l esposizione al rischio clinico dei pazienti ricoverati: Punture accidentali e lacerazioni Trauma alla nascita lesione neonatale Complicanze da anestesia Mortalità nei DRG a bassa mortalità Ulcera da decubito Failure to rescue Corpi estranei lasciati durante un intervento Pneumotorace iatrogeno Trauma ostetrico -- parto cesareo Trauma ostetrico -- parto vaginale strumentale Trauma ostetrico -- parto vaginale non strumentale Ematoma o emorragia post-operatori Frattura del femore post-operatoria Squilibri fisiologici e metabolici postoperatori Embolia polmonare o trombosi venosa profonda postoperatorie Insufficienza respiratoria post-operatoria Sepsi post-operatoria Deiscenza di ferita operatoria in interventi chirurgici pelvico-addominale Infezioni selezionate attribuibili a cure mediche Reazioni trasfusionali Gruppo Tecnico Regionale per l emergenza intraospedaliera

15 indicatori che sono stati identificati per valutare l esposizione al rischio clinico dei pazienti ricoverati: I dati amministrativi, raccolti con le SDO non sono in grado di catturare, ad esempio, le reazioni avverse da farmaci, le diagnosi non corrette, le procedure non appropriate di monitoraggio e follow-up ed altri errori evitabili la cui incidenza clinica non è affatto trascurabile. È importante quindi sottolineare che l utilizzo dei flussi informativi sanitari ad uso epidemiologico è limitato all individuazione di indicatori per mezzo dei quali si identificano casi meritevoli di revisione, attraverso un processo di analisi strutturato delle cartelle cliniche selezionate, e di discussione in Audit con i sanitari, nell ottica di imparare dall errore per prevenirlo in futuro. Gruppo Tecnico Regionale per l emergenza intraospedaliera

16 Errore che ha la potenzialità di causare un evento avverso che non si verifica per caso fortuito o perché intercettato o perché non ha conseguenze avverse per il paziente. Evento può essere evitato per motivi fortuiti o per meccanismi barriera, come l intervento tempestivo di qualcuno, o strumenti in grado di intercettarli (esempio di meccanismo barriera è la scheda di monitoraggio delle condizioni del paziente) Gruppo Tecnico Regionale per l emergenza intraospedaliera

17 Additional Parameters Soluzioni economiche ed efficaci: Observation Chart Observation chart for the National Early Warning Score (NEWS) NEWS KEY RESP. RATE Sp02 Inspired 02% TEMP NEW SCORE uses Systolic BP BLOOD PRESSURE DATE TIME NAME: D.O.B. ADMISSION DATE: % 2 % DATE TIME HEART RATE > Level of Alert Consciousness V / P / U BLOOD SUGAR TOTAL NEW SCORE 3 Alert V / P / U Bl d Sugar TOTAL SCORE Pain Score Pain Score Urine Output Monitoring Frequency Escalation Plan Y/N n/a Initials National Early Warning Score: July 2012 Urine Output Monitor Freq Escal Plan Initials Please see next page for explanatory text about this chart. Royal College of Physicians 2012 Gruppo Tecnico Regionale per l emergenza intraospedaliera

18 L'errore può essere trasformato in un momento costruttivo di valutazione, di apprendimento e di crescita purché non venga affrontato con pessimismo o, ancora peggio, con senso di colpa.

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21 GESTIONE RISCHIO CLINICO La gestione del rischio clinico in sanità (clinical risk management) rappresenta l insieme di varie azioni messe in atto per migliorare la qualità delle prestazioni sanitarie e garantire la sicurezza dei pazienti, sicurezza, tra l altro, basata sull apprendere dall errore. (Min.Salute)

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23 L accettazione del malato nell ospedale rappresenta il momento di perfezionamento di un contratto d opera professionale nell ambito del quale la struttura si obbliga ad eseguire le prestazioni necessarie a mezzo dei propri dipendenti. (Cass. n. 1716/79). Gruppo Tecnico Regionale per l emergenza intraospedaliera

24 Tra l ospedale ed il paziente si instaura un <<complesso ed atipico rapporto >> nell ambito del quale la struttura <<si obbliga alla messa a disposizione del personale medico ausiliario,di quello paramedico ed all apprestamento dei medicinali e di tutte le attrezzature necessarie, anche in vista di eventuali complicanze>> ma si impegna anche <<alla fornitura di mere prestazioni di natura alberghiera>> (da taluni definito contratto di spedalità, da altri contratto di assistenza sanitaria)

25 Sezioni Unite n. 577 del 2008: Questa Corte ha costantemente inquadrato la responsabilità della struttura sanitaria nella responsabilità contrattuale, sul rilievo che l'accettazione del paziente in ospedale, ai fini del ricovero o di una visita ambulatoriale, comporta la conclusione di un contratto autonomo ed atipico.a prestazioni corrispettive (da taluni definito contratto di spedalità, da altri contratto di assistenza sanitaria) al quale si applicano le regole ordinarie sull'inadempimento fissate dall'art c.c.. (il debitore che non esegue esattamente la prestazione è tenuto al risarcimento del danno) In virtù del contratto, la struttura deve quindi fornire al paziente una prestazione assai articolata, definita genericamente di "assistenza sanitaria", che ingloba al suo interno, oltre alla prestazione principale medica, anche una serie di obblighi c.d. di protezione ed accessori Gruppo Tecnico Regionale per l emergenza intraospedaliera

26 E indiscusso che le finalità della medicina debbano individuarsi nella Diagnosi e nella Cura delle malattie, nonché nella loro Prevenzione (prof. Fiori 1999). Agire quindi sulla prevenzione dell evento avverso oltre ad essere un precipuo compito del medico è anche un obbligo statuito dalle norme e costituzionalmente garantito Gruppo Tecnico Regionale per l emergenza intraospedaliera

27 E stato reso esecutivo dalla L.833/78 e da quelle di riordino del SSN (D. Lgs. n.502/92 e s.m.i.) La tutela della salute come fondamentale diritto dell individuo ed interesse della collettività è garantita, nel rispetto della dignità e della persona umana, attraverso il Servizio Sanitario Nazionale Gruppo Tecnico Regionale per l emergenza intraospedaliera

28 Da ciò deriva che tutti gli operatori di una struttura sanitaria, pubblica o privata che sia, sono portatori di una posizione di garanzia nei confronti della Persona assisitita (paziente). Gruppo Tecnico Regionale per l emergenza intraospedaliera

29 Corte di Cassazione gli operatori di una struttura sanitaria, medici e paramedici, sono tutti "ex lege" portatori di una posizione di garanzia, espressione dell'obbligo di solidarietà costituzionalmente imposto ex art. 2 e 32 cost., nei confronti dei pazienti, la cui salute essi devono tutelare contro qualsivoglia pericolo che ne minacci l'integrità; e l'obbligo di protezione perdura per l'intero tempo del turno di lavoro. (Cassazione penale, sez. IV, 2 marzo 2000, n. 9638, Troiano) (Cassazione penale, sez. IV 01/12/2004 n )

30 La realizzazione delle attività di prevenzione e gestione del rischio sanitario rappresenta un interesse primario del SSN perché consente maggiore appropriatezza nell utilizzo delle risorse disponibili e garantisce la tutela del paziente.

31 A tal fine tutte le Aziende Sanitarie dispongono l attivazione di un adeguata funzione di monitoraggio, prevenzione e gestione del rischio sanitario (Risk Management) per l esercizio dei seguenti compiti: Attivazione dei percorsi di audit o altre metodologie finalizzati allo studio dei processi interni e delle criticità più frequenti, con segnalazione anonima dei quasi errori e analisi delle possibili attività finalizzate alla messa in sicurezza dei percorsi sanitari Rilevazione del rischio di inappropriatezza nei percorsi diagnostici e terapeutici e facilitazione dell emersione di eventuali attività di medicina difensiva attiva e passiva Predisposizione e attuazione di attività di sensibilizzazione e formazione continua del personale finalizzata alla prevenzione del rischio sanitario Assistenza tecnica verso gli uffici legali della struttura sanitaria nel caso di contenzioso e nelle attività di stipulazione di coperture assicurative o di gestione di coperture auto-assicurative

32 Gruppo Tecnico Regionale per l emergenza intraospedaliera

33 Sicurezza delle cure in sanità 1. La sicurezza delle cure è parte costitutiva del diritto alla salute ed è perseguita nell'interesse dell'individuo e della collettività. 2. La sicurezza. delle cure si realizza anche mediante l'insieme di tutte le attività finalizzate alla prevenzione e alla gestione del rischio connesso all'erogazione di prestazioni sanitarie e l'utilizzo appropriato delle risorse strutturali, tecnologiche e organizzative. 3. Alle attività di prevenzione del rischio messe in atto dalle strutture sanitarie e sociosanitarie, pubbliche e private, è tenuto a concorrere tutto il personale, compresi i liberi professionisti che vi operano in regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale. Gruppo Tecnico Regionale per l emergenza intraospedaliera

34 4. In ogni regione è istituito, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, il Centro per la gestione del rischio sanitario e la sicurezza del paziente, che raccoglie dalle strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private i dati regionali sui rischi ed eventi avversi e sul contenzioso e li trasmette annualmente, mediante procedura telematica unificata a livello nazionale, all'osservatorio nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza nella sanità, di cui all'articolo 3 Gruppo Tecnico Regionale per l emergenza intraospedaliera

35 Trasparenza dei dati 3. Le strutture sanitarie pubbliche e private rendono disponibili, mediante pubblicazione nel proprio sito internet, i dati relativi a tutti i risarcimenti erogati nell'ultimo quinquennio, verificati nell'ambito dell'esercizio della funzione di monitoraggio, prevenzione e gestione del rischio sanitario (risk management) Gruppo Tecnico Regionale per l emergenza intraospedaliera

36 Buone pratiche clinico -assistenziali e raccomandazioni previste dalle linee guida 1. Gli esercenti le professioni sanitarie, nell'esecuzione delle prestazioni sanitarie con finalità preventive, diagnostiche, terapeutiche,. palliative, riabilitative e di medicina legale, si attengono, salve le specificità del caso concreto, alle raccomandazioni previste dalle linee guida pubblicate ai sensi del comma 3 ed elaborate da enti e istituzioni pubblici e privati nonché dalle società scientifiche e dalle associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie iscritte in apposito elenco istituito e regolamentato con decreto del Ministro della salute, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e da aggiornare con cadenza biennale. In mancanza delle suddette raccomandazioni, gli esercenti le professioni sanitarie si attengono alle buone pratiche clinico-assistenziali. Gruppo Tecnico Regionale per l emergenza intraospedaliera

37 3. Le linee guida e gli aggiornamenti delle stesse elaborati dai soggetti di cui al comma 1 sono integrati nel Sistema nazionale per le linee guida (SNLG) L'Istituto superiore di sanità pubblica nel proprio sito internet le linee guida e gli aggiornamenti delle stesse indicati dal SNLG, previa verifica della conformità della metodologia adottata a standard definiti e resi pubblici dallo stesso Istituto, nonché della rilevanza delle evidenze scientifiche dichiarate a supporto delle raccomandazioni. Gruppo Tecnico Regionale per l emergenza intraospedaliera

38 Responsabilità penale dell'esercente la professione sanitaria 1. Dopo l'articolo 590-quinquies del codice penale è inserito il seguente: «Art. 590-sexies (Responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario). - Se i fatti di cui agli articoli 589* e 590** sono commessi nell'esercizio della professione. sanitaria, si applicano le pene ivi previste salvo quanto disposto dal secondo comma. Qualora l'evento si sia verificato a causa di imperizia, la punibilità è esclusa quando sono rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida come definite e pubblicate ai sensi di legge ovvero, in mancanza di queste, le buone pratiche clinico-assistenziali, sempre che le raccomandazioni previste dalle predette linee guida risultino adeguate alle specificità del caso concreto». 2. All'articolo 3 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158,convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189,il comma 1 e' abrogato (legge Balduzzi). Gruppo Tecnico Regionale per l emergenza intraospedaliera

39 . 1. La struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata che, nell'adempimento della propria obbligazione, si avvalga dell'opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e ancorché non dipendenti della struttura stessa, risponde, ai sensi degli articoli 1218 e 1228 (responsabilità di terzi) del codice civile, delle loro condotte dolose o colpose. 3. L'esercente la professione sanitaria di cui ai commi 1 e 2 risponde del proprio operato ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, salvo che abbia agito nell'adempimento di obbligazione contrattuale assunta con il paziente. Gruppo Tecnico Regionale per l emergenza intraospedaliera

40 Modifiche alla legge 28 dicembre 2015, n. 208, in materia di responsabilità professionale del personale sanitario (c.d. Legge di stabilità) 1. All'articolo 1, comma 539, lettera a), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «I verbali e gli atti conseguenti all'attività di gestione del rischio clinico non possono essere acquisiti o utilizzati nell'ambito di procedimenti giudiziari». Gruppo Tecnico Regionale per l emergenza intraospedaliera

41 Gruppo Tecnico Regionale per l emergenza intraospedaliera

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