LA DISCIPLINA ANTIRICICLAGGIO ALLA LUCE DELLE NOVITÀ APPORTATE DAL D.LGS.90/2017
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1 LA DISCIPLINA ANTIRICICLAGGIO ALLA LUCE DELLE NOVITÀ APPORTATE DAL D.LGS.90/2017 Adeguata verifica della clientela, conservazione, segnalazione di operazioni sospette ed il monitoraggio sull uso del contante nel nuovo decreto di recepimento della IV Direttiva A cura del dott.giovanni Barbato AML Consultant- Chief Internal Auditor 231 Compliance Specialist 1 S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO 22/05/2018 Commissione Antiriciclaggio dell Ordine degli Avvocati di Verona
2 2 ANTIRICICLAGGIO: GLI ADEMPIMENTI PER I PROFESSIONISTI Recepimento IV direttiva (UE) 2015/849 Prevenzione dell uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo art. 15 della L n. 170 Delega al governo per il recepimento delle direttive europee e l attuazione di altri atti dell Unione europea- Legge di delegazione europea 2015 (in G.U n. 2014) RECEPIMENTO D.LGS. 90/2017 pubblicato nella G.U. 19/06/2017 n. 140 S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO
3 D.Lgs.90/2017: ADEMPIMENTI DEI PROFESSIONSTI NUOVI OBBLIGHI ANTIRICICLAGGIO Valutazione del rischio Adeguata verifica Adeguata verifica semplificata Adeguata verifica rafforzata Esecuzione da parte di terzi Obblighi antiriciclaggio Riferimenti decreto 231/2007 Art. 15, 16 Artt Art. 23 Art Art Conservazione dei dati Artt Segnalazione di operazioni sospette Astensione Comunicazioni al Ministero dell Economia e delle Finanze delle infrazioni all art. 49 decreto 231/2007 Comunicazione oggettive Artt Art.42 Art. 51 Art.47 Adozione di procedure interne e formazione del personale Art. 16 Adempimenti degli Organi di controllo (qualorapresenti) Art. 46
4 AMBITO SOGGETTIVO DEL D.LGS.90/2017
5 D.Lgs.90/2017: Ambito soggettivo PROFESSIONISTI ART.3, COMMA 4, D.Lgs.231/2007 a) i soggetti iscritti nell albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e nell'albo dei consulenti del lavoro; b) ogni altro soggetto che rende i servizi forniti da periti, consulenti e altri soggetti che svolgono in maniera professionale, anche nei confronti dei propri associati o iscritti, attività in materia di contabilità e tributi, ivi compresi associazioni di categoria di imprenditori e commercianti, CAF e patronati; c) i notai e gli avvocati quando, in nome o per conto dei propri clienti, compiono qualsiasi operazione di natura finanziaria o immobiliare e quando assistono i propri clienti nella predisposizione o nella realizzazione di operazioni riguardanti: 1) il trasferimento a qualsiasi titolo di diritti reali su beni immobili o attività economiche; 2) la gestione di denaro, strumenti finanziari o altri beni; 3) l'apertura o la gestione di conti bancari, libretti di deposito e conti di titoli; 4) l'organizzazione degli apporti necessari alla costituzione, alla gestione o all'amministrazione di società; 5) la costituzione, la gestione o l'amministrazione di società, enti, trust o soggetti giuridici analoghi; d) i revisori legali e le società di revisione legale con incarichi di revisione legale su enti di interesse pubblico o su enti sottoposti a regimi intermedio; e) i revisori legali e le società di revisione senza incarichi di revisione su enti di interesse pubblico o su enti sottoposti a regimi intermedio.
6 Le prestazioni professionali per Avvocati (Circolare 83607/2012 della GDF) Prestazioni oggetto di registrazione per gli avvocati Quando gli avvocati, in nome o per conto dei propri clienti, compiono qualsiasi operazione di natura finanziaria o immobiliare e quando assistono i propri clienti nella predisposizione o nella realizzazione di operazioni riguardanti: Per operazione si intende: l attività consistente nella movimentazione, nel trasferimento o nella trasmissione di mezzi di pagamento o nel compimento di atti negoziali a contenuto patrimoniale; costituisce operazione anche la stipulazione di un atto negoziale, a contenuto patrimoniale, rientrante nell esercizio dell attività professionale o commerciale Trasferimento a qualsiasi titolo di beni immobili Trasferimento a qualsiasi titolo di attività economiche Qualsiasi altra operazione immobiliare Gestione di denaro Gestione di strumenti finanziari Gestione di altri beni Apertura/chiusura di conti bancari Apertura/chiusura di libretti di deposito Apertura/chiusura di conti di titoli Gestione di conti bancari Gestione di libretti di deposito Gestione di conti di titoli Apertura/chiusura e gestione di cassette di sicurezza Qualsiasi altra operazione di natura finanziaria Organizzazione degli apporti necessari alla costituzione di società Organizzazione degli apporti necessari alla gestione o all amministrazione di società Costituzione/liquidazione di società, enti, trust o strutture analoghe Gestione o amministrazione di società, enti, trust o strutture analoghe 6
7 Le prestazioni professionali per Avvocati Alcuni chiarimenti ufficiali 7
8 Le prestazioni professionali per Avvocati Chiarimento del CNF Chiarimenti del Parere n. 62 del 24/10/12 del CNF «Esiste obbligo di adeguata verifica della clientela per: i trasferimenti immobiliari in sede di giudizi di separazione o divorzio; per le cause di divisione immobiliare; per le cause di usucapione; per le azioni ex art c.c. Ciò in quanto,, i procedimenti anzidetti sono finalizzati al trasferimento di diritti reali su beni immobili. Pur non essendo esplicitamente menzionati, si deve ritenere che gli arbitrati rituali debbano essere equiparati, ai fini dell applicazione della normativa antiriciclaggio, ai procedimenti giudiziali. In ordine, infine, alle pratiche risarcitorie stragiudiziali, si può osservare che, ove esse comportino, anche potenzialmente, un trasferimento di attività economiche, provocano per certo, ricorrendone le condizioni, gli obblighi di segnalazione e di adeguata verifica del cliente..». 8
9 ADEGUATA VERIFICA AMBITO OGGETTIVO DEL D.LGS.90/2017
10 D.Lgs.90/2017: Ambito oggettivo PRESTAZIONI RILEVANTI Cliente : il soggetto che instaura rapporti continuativi, compie operazioni ovvero richiede o ottiene una prestazione professionale a seguito del conferimento di un incarico Conferimento di un incarico: attribuzione di un mandato, esplicito o implicito, anche desumibile dalle caratteristiche dell attività istituzionalmente svolta dai soggetti obbligati, diversi dagli intermediari bancari e finanziari i e dagli altri operatori finanziari, al compimento di una prestazione professionale, indipendentemente dal versamento di un corrispettivo o dalle modalità e dalla tempistica di corresponsione del medesimo; Prestazione professionale: una prestazione intellettuale o commerciale resa in favore del cliente, a seguito del conferimento di un incarico, della quale si presume che abbia una certa durata NB: Se il rapporto professionale non si concretizza e si perfeziona, il soggetto che si presenta avanti all Avvocato per richiedergli la propria prestazione professionale, non è cliente, ai sensi della definizione espressamente prevista nella Legge Antiriciclaggio
11 D.Lgs.90/2017: Ambito oggettivo
12 D.Lgs.90/2017: Ambito oggettivo ESENZIONI ART.17, COMMA 7 Gli obblighi di adeguata verifica della clientela non si osservano: in relazione allo svolgimento dell'attività di mera redazione e trasmissione ovvero di sola trasmissione delle dichiarazioni derivanti da obblighi fiscali ; degli adempimenti in materia di amministrazione del personale di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 11 gennaio 1979, n. 12.
13 D.Lgs.90/2017: Ambito soggettivo ELIMINAZIONE ESENZIONE EX ART.12, COMMA 3-BIS Il D.Lgs.90/2017 non prevede più l esclusione per i componenti degli organi di controllo societario (di cui al previgente art. 12, comma 3 bis) dagli obblighi di adeguata verifica, registrazione e segnalazione. Ne deriva che i componenti del collegio sindacale, del consiglio di sorveglianza, del comitato di controllo di gestione, dell'organismo di vigilanza, e tutti i soggetti incaricati del controllo di gestione comunque denominati saranno soggetti all obbligo di monitoraggio antiriciclaggio.
14 Adeguata verifica Nuovi Clienti (acquisiti post ) Nuova adeguata verifica Vecchi Clienti (acquisiti ante ) rispetto ai quali l'adeguata verifica si renda opportuna in considerazione del mutato livello di rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo associato al cliente
15 D.Lgs.90/2017: Adeguata verifica Adeguata verifica Valutazione del rischio Identificazione e verifica identità Informazioni su scopo e natura prestazione Controllo costante Cliente Titolare effettivo
16 D.Lgs.90/2017: Adeguata verifica APPROCCIO BASATO SUL RISCHIO - PROCEDURE
17 Adeguata verifica: approccio basato sul rischio I CRITERI GENERALI PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO (art.17) Con riferimento al cliente 1. natura giuridica 2. prevalente attività svolta 3. comportamento tenuto al momento del compimento dell operazione o dell instaurazione del rapporto continuativo o della prestazione professionale; 4. area geografica di residenza del cliente o della controparte
18 Adeguata verifica: approccio basato sul rischio I CRITERI GENERALI PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO Con riferimento all operazione rapporto continuativo o prestazione professionale la tipologia dell'operazione, rapporto continuativo o prestazione professionale posti in essere; le modalita' di svolgimento dell'operazione, rapporto continuativo o prestazione professionale; l'ammontare dell'operazione; la frequenza e il volume delle operazioni e la durata del rapporto continuativo o della prestazione professionale; la ragionevolezza dell'operazione, del rapporto continuativo o della prestazione professionale, in rapporto all'attivita' svolta dal cliente e all'entita' delle risorse economiche nella sua disponibilita'; l'area geografica di destinazione del prodotto e l'oggetto dell'operazione, del rapporto continuativo o della prestazione professionale
19 Adeguata verifica: approccio basato sul rischio Comportamenti suggeriti in esito alla valutazione del rischio: RISCHIO BASSO COMPORTAMENTO DEL PROFESSIONISTA Il professionista deve assolvere l obbligo di adeguata verifica secondo modalità ordinarie ed esercitare un controllo costante con periodicità da definirsi caso per caso a seconda delle caratteristiche del cliente e della prestazione professionale MEDIO ALTO Il professionista deve assolvere l obbligo di adeguata verifica secondo modalità ordinarie e in particolare deve esercitare un controllo costante, con periodicità prefissata e in ogni caso sempre più ravvicinata in caso di clienti i cui dati siano soggetti a variazioni frequenti. Il professionista deve assolvere l obbligo di adeguata verifica secondo modalità rafforzate e in particolare deve esercitare un controllo costante continuo e rafforzato (controlli più rigorosi e frequenti).
20 D.Lgs.90/2017: Adeguata verifica FASI PROCEDURALI a) l'identificazione del cliente e lo verifica della sua identità attraverso riscontro di un documento d'identità o di altro documento di riconoscimento equipollente ai sensi della normativa vigente nonché sulla base di documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente. Le medesime misure si attuano nei confronti dell'esecutore, anche in relazione alla verifica dell'esistenza e dell'ampiezza del potere di rappresentanza in forza del quale opera in nome e pel' conto del cliente; b) l'identificazione del titolare effettivo e la verifica della sua identità attraverso l'adozione di misure proporzionare al rischio ivi comprese, con specifico riferimento alla titolarità effettiva di persone giuridiche, trust e altri istituti e soggetti giuridici affini, le misure che consentano di ricostruire, con ragionevole attendibilità, l'assetto proprietario e di controllo del cliente; c) l'acquisizione e la valutazione di informazioni sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale, per tali intendendosi, quelle relative all'instaurazione del rapporto, alle relazioni intercorrenti tra il cliente e l'esecutore, tra il cliente e il titolare effettivo e quelle relative all'attività lavorativa, salva la possibilità di acquisire, in funzione del rischio, ulteriori informazioni, ivi comprese quelle relative alla situazione economico-patrimoniale del cliente. In presenza di un elevato rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, i soggetti obbligati applicano la procedura di acquisizione e valutazione delle predette informazioni anche alle prestazioni o operazioni occasionali; d) il controllo costante del rapporto con il cliente, per tutta la sua durata, attraverso l'esame della complessiva operatività del cliente medesimo, la verifica e l'aggiornamento dei dati e delle informazioni acquisite nello svolgimento delle attività di cui alle lettere a), b) e c), ivi compresa, se necessaria in funzione del rischio, la verifica della provenienza dei fondi e delle risorse nella disponibilità del cliente.
21 Adeguata verifica: momento identificazione TIMING Le attività di identificazione e verifica dell'identità del cliente, dell'esecutore e del titolare effettivo vengono effettuate dal libero professionista, dal CED o da un collaboratore in presenza del cliente, mediante un documento di identità non scaduto: prima dell'instaurazione del rapporto continuativo o del conferimento dell'incarico per lo svolgimento di una prestazione professionale prima dell'esecuzione dell'operazione occasionale
22 Adeguata verifica: momento identificazione Timing basso rischio In presenza di un basso rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, la verifica dell'identità del cliente, dell'esecutore e del titolare effettivo può essere posticipata ad un momento successivo all'instaurazione del rapporto o al conferimento dell'incarico per lo svolgimento di una prestazione professionale (max 30 giorni), qualora ciò sia necessario a consentire l'ordinaria gestione dell'attività oggetto del rapporto
23 Adeguata verifica: momento identificazione Timing Attività difensiva Fermi gli obblighi di identificazione, i professionisti, limitatamente ai casi in cui esaminano la posizione giuridica del loro cliente o espletano compiti di difesa o di rappresentanza del cliente in un procedimento innanzi a un 'autorità giudiziaria o in relazione a tale procedimento, compresa la consulenza sull'eventualità di intentarlo o evitarlo, sono esonerati dall obbligo di verifica dell identità del cliente e del titolare effettivo fino al momento del conferimento dell incarico
24 D.Lgs.90/2017: Adeguata verifica Modalità Adeguata verifica: casi particolari Step nr.1-2 I soggetti obbligati assolvono agli obblighi di adeguata verifica della clientela secondo le seguenti modalita': IDENTIFICAZIONE DEL CLIENTE E DEL TITOLARE EFFETTIVO. E' svolta in presenza del medesimo cliente ovvero dell'esecutore, anche attraverso dipendenti o collaboratori del soggetto obbligato e consiste nell'acquisizione dei dati identificativi forniti dal cliente, previa esibizione di un documento d'identita' in corso di validita' o altro documento di riconoscimento equipollente ai sensi della normativa vigente, del quale viene acquisita copia in formato cartaceo o elettronico. Il cliente fornisce altresi', sotto la propria responsabilita', le informazioni necessarie a consentire l'identificazione del titolare effettivo.
25 Carta identità Passaporto Patente guida nautica Libretto pensione Porto armi Permesso soggiorno Tessere Amm.Stato copia in formato cartaceo o elettronico
26 D.Lgs.90/2017: Adeguata verifica: Adeguata societàverifica: SOCIETA Rappresentante legale società Procuratore data d identificazione; fotocopia documento d identità non scaduto della persona fisica; visura camerale aggiornata; fotocopia del certificato di attribuzione del codice fiscale; dichiarazione antiriciclaggio del cliente ex art.22 del DLgs. 231/2007; attestazione dei poteri di rappresentanza del soggetto che conferisce il mandato. acquisizione dei dati identificativi e delle informazioni su tipologia, forma giuridica, oggetto sociale, finalità perseguite, legali rappresentanti e, se esistenti, gli estremi dell iscrizione nel registro delle imprese e negli albi tenuti dalle eventuali autorità di vigilanza di settore o da altri enti pubblici (ad esempio, registri delle persone giuridiche presso le prefetture); in caso di trust e soggetti analoghi, vanno acquisite informazioni anche in merito ai beneficiari delle rispettive attività.
27 D.Lgs.90/2017: Adeguata verifica Modalità Adeguata verifica: casi particolari VERIFICA DELL'IDENTITA' DEL CLIENTE, DEL TITOLARE EFFETTIVO E DELL'ESECUTORE. Richiede il riscontro della veridicita' dei dati identificativi contenuti nei documenti e delle informazioni acquisiti all'atto dell'identificazione, laddove, in relazione ad essi, sussistano dubbi, incertezze o incongruenze. La verifica dell'identita' puo' essere effettuata anche attraverso il ricorso ad altre fonti attendibili e indipendenti tra le quali rientrano le basi di dati, ad accesso pubblico o condizionato al rilascio di credenziali di autenticazione, riferibili ad una pubblica amministrazione nonche' quelle riferibili a soggetti privati autorizzati al rilascio di identita' digitali. Con riferimento ai clienti diversi dalle persone fisiche e ai fiduciari di trust espressi, la verifica dell'identita' del titolare effettivo impone l'adozione di misure, commisurate alla situazione di rischio, idonee a comprendere la struttura di proprieta' e di controllo del cliente.
28 Adeguata verifica: titolare effettivo TITOLARE EFFETTIVO Viene così definito: «la persona fisica o le persone fisiche, diverse dal cliente, nell'interesse della quale o delle quali, in ultima istanza, il rapporto continuativo è instaurato, la prestazione professionale è resa o l'operazione è eseguita».
29 Adeguata verifica: titolare effettivo INDIVIDUAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO Il titolare effettivo di clienti diversi dalle persone fisiche coincide con lo persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente ovvero il relativo controllo SOCIETA DI CAPITALI a) costituisce indicazione di proprietà diretta la titolarità di una partecipazione superiore al 25 % del capitale del cliente, detenuta da una persona fisica; b) costituisce indicazione di proprietà indiretta lo titolarità di una percentuale di partecipazioni superiore al 25 % del capitale del cliente, posseduto per il tramite di società controllate, società fìduciarie o per interposta persona.
30 Adeguata verifica: titolare effettivo INDIVIDUAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO Nelle ipotesi in cui l'esame dell assetto proprietario non consenta di individuare in maniera univoca lo proprie là diretta o indiretta dell'ente, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile il controllo del medesimo in forza: a) del controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria; b) del controllo di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante in assemblea ordinaria; c) dell'esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un'influenza dominante. Qualora l'applicazione dei criteri dettati dalla normativa non consenta di individuare univocamente uno o più titolari effettivi, il titolare effettivo coincide con lo persona fisica o le persone fisiche titolari di poteri di amministrazione o direzione della società
31 Adeguata verifica: titolare effettivo INDIVIDUAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO Trust (art.22,comma 5) disponente, trustee, guardiano ovvero altra persona per conto del fiduciario, ove esistenti, dei beneficiari o classe di beneficiari e delle altre persone fisiche che esercitano il controllo sul trust di qualunque altra persona fisica che esercita, in ultima istanza, il controllo sui beni conferiti nel trust attraverso la proprietà diretta o indiretta o attraverso altri mezzi Persona giuridica privata (art.20,comma 5) i fondatori, ove in vita; i beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili; i titolari di funzioni di direzione e amministrazione.
32 Adeguata verifica: titolare effettivo COMUNICAZIONE REGISTRO IMPRESE Le imprese dotate di personalità giuridica Le persone giuridiche private tenute all'iscrizione nel Registro delle persone giuridiche private di cui al DPR 361/2000 (le associazioni, le fondazioni e le altre istituzioni di carattere privato che acquistano la personalita' giuridica mediante il riconoscimento determinato dall'iscrizione nel registro delle persone giuridiche, istituito presso le prefetture) I trust (a cura del fiduciario o dei fiduciari ovvero di altra persona per conto del fiduciario) comunicano le informazioni relative ai propri titolari effettivi, per via esclusivamente telematica e l esenzione da imposta di bollo, al Registro, delle imprese, ai fini della conservazione in apposite sezioni ad accesso riservato
33 Adeguata verifica: titolare effettivo COMUNICAZIONE REGISTRO IMPRESE L'omessa comunicazione delle informazioni sul titolare effettivo è punita con lo medesima sanzione di cui all articolo 2630 del codice civile (s.a. da 103 a ). Ai sensi dell art. 5 della legge 689/81 la sanzione sarà applicata a ciascun membro del CdA e se la società è dotata di collegio sindacale anche su ciascun sindaco.
34 Adeguata verifica: titolare effettivo INDIVIDUAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO Le imprese dotate di personalita' giuridica e le persone giuridiche private ottengono e conservano, per un periodo non inferiore a cinque anni, informazioni adeguate, accurate e aggiornate sulla propria titolarita' effettiva e le forniscono ai soggetti obbligati, in occasione degli adempimenti strumentali all'adeguata verifica della clientela. Le informazioni, inerenti le imprese dotate di personalita' giuridica sono acquisite, a cura degli amministratori, sulla base di quanto risultante dalle scritture contabili e dai bilanci, dal libro dei soci, dalle comunicazioni relative all'assetto proprietario o al controllo dell'ente, cui l'impresa e' tenuta nonche' dalle comunicazioni ricevute dai soci e da ogni altro dato a loro disposizione. Qualora permangano dubbi in ordine alla titolarita' effettiva, le informazioni sono acquisite, a cura degli amministratori, a seguito di espressa richiesta rivolta ai soci rispetto a cui si renda necessario approfondire l'entita' dell'interesse nell'ente. Le informazioni, inerenti le persone giuridiche private, tenute all'iscrizione nel Registro delle persone giuridiche private di cui al dpr 361/2000 sono acquisite dal fondatore, ove in vita ovvero dai soggetti cui e' attribuita la rappresentanza e l'amministrazione dell'ente. I fiduciari di trust espressi, disciplinati ai sensi della legge 16 ottobre 1989, n. 364, ottengono e detengono informazioni adeguate, accurate e aggiornate sulla titolarita' effettiva del trust L'inerzia o il rifiuto ingiustificati del socio nel fornire agli amministratori le informazioni da questi ritenute necessarie per l'individuazione del titolare effettivo ovvero l'indicazione di informazioni palesemente fraudolente rendono inesercitabile il relativo diritto di voto e comportano l'impugnabilità, a norma dell'articolo 2377 del codice civile, delle deliberazioni eventualmente assunte con il suo voto determinante
35 Adeguata verifica: titolare effettivo INDIVIDUAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO Le notizie in merito al (o ai) titolari effettivi verrà conservata in apposite sezioni del registro delle imprese ad accesso riservato. L accesso al registro dei titolari effettivi sarà concesso: al Mef alle autorità di vigilanza del settore all Uif agli organi investigativi alle autorità preposte al contrasto dell evasione fiscale ai soggetti obbligati all adeguata verifica
36 D.Lgs.90/2017: Adeguata verifica Modalità Adeguata verifica: casi particolari Step nr.3 ACQUISIZIONE E LA VALUTAZIONE DI INFORMAZIONI SULLO SCOPO E SULLA NATURA DEL RAPPORTO CONTINUATIVO O DELLA PRESTAZIONE PROFESSIONALE. Verifica della compatibilita' dei dati e delle informazioni fornite dal cliente con le informazioni acquisite autonomamente dai soggetti obbligati, anche avuto riguardo al complesso delle operazioni compiute in costanza del rapportoo di altri rapporti precedentemente intrattenuti nonche' all'instaurazione di ulteriori rapporti.
37 D.Lgs.90/2017: Adeguata verifica Modalità Adeguata verifica: casi particolari Step nr.4 CONTROLLO COSTANTE NEL CORSO DEL RAPPORTO CONTINUATIVO O DELLA PRESTAZIONE PROFESSIONALE. Analisi delle operazioni effettuate e delle attivita' svolte o individuate durante tutta la durata del rapporto, in modo da verificare che esse siano coerenti con la conoscenza che il soggetto obbligato ha del cliente e del suo profilo di rischio, anche riguardo, se necessario, all'origine dei fondi.
38 Adeguata verifica del cliente: obblighi del cliente OBBLIGO COLLABORAZIONE ATTIVA DEL CLIENTE TUTELATO PENALMENTE Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque essendo obbligato, ai sensi del presente decreto, a fornire i dati e le informazioni necessarie ai fini dell'adeguata verifica della clientela, fornisce dati falsi o informazioni non veritiere, è punito con lo reclusione da 6 mesi a 3 anni e con la multa da euro a euro
39 Adeguata verifica: obblighi del cliente OBBLIGHI DICHIARATIVI DEL CLIENTE ART.22 I clienti forniscono per iscritto, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate per consentire ai soggetti obbligati di adempiere agli obblighi di adeguata verifica IN CASO MANCATA COLLABORAZIONE I soggetti obbligati che si trovano nell'impossibilita' oggettiva di effettuare l'adeguata verifica della clientela si astengono dall'instaurare, eseguire ovvero proseguire il rapporto, la prestazione professionale e le operazioni e valutano se effettuare una segnalazione di operazione sospetta alla UIF a norma dell'articolo
40 Adeguata verifica: livelli TRE LIVELLI DI VERIFICA 1. Ordinaria adeguata verifica della clientela 2. Obblighi semplificati di adeguata verifica della clientela 3. Obblighi rafforzati di adeguata verifica della clientela
41 Adeguata verifica semplificata SEMPLIFICATA ln presenza di un basso rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, i soggetti obbligati possono applicare misure di adeguata verifica della clientela semplificate sotto il profilo: dell'estensione e della frequenza degli adempimenti prescritti
42 Adeguata verifica rafforzata RAFFORZATA - PERSONE POLITICAMENTE ESPOSTE Le persone fisiche che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche (nonché i loro familiari e coloro che con i predetti soggetti intrattengono notoriamente stretti legami): Presidente della Repubblica, Presidente del Consiglio, Ministro, Vice-Ministro e Sottosegretario, Presidente di Regione, assessore regionale, Sindaco di capoluogo di provincia o citta' metropolitana, Sindaco di comune con popolazione non inferiore a abitanti nonche' cariche analoghe in Stati esteri; Deputato, senatore, consigliere regionale nonché cariche analoghe in Stati esteri, Membro degli organi direttivi di partiti politici; Giudice della Corte Costituzionale, magistrato della CarIe di Cassazione o della Corte di Conti, consigliere di Stato e altri componenti del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana nonché cariche analoghe in Stati esteri;
43 Adeguata verifica rafforzata RAFFORZATA - PERSONE POLITICAMENTE ESPOSTE membro degli organi direttivi delle banche centrali e delle autorità indipendenti; ambasciatore, incaricato d'affari ovvero cariche equivalenti in Stati esteri, ufficiale di grado apicale delle forze armate ovvero cariche analoghe in Stati esteri; componente degli organi di amministrazione, direzione o controllo delle imprese controllate, anche indirettamente, dallo Stato italiano o da uno Stato estero ovvero partecipate, in misura prevalente o totalitaria, dalle Regioni, da comuni capoluoghi di provincia e citta' metropolitane e da comuni con popolazione complessivamente non inferiore a abitanti; direttore generale di ASL e di azienda ospedaliera, di azienda ospedaliera universitaria e degli altri enti del servizio sanitario nazionale direttore, vicedirettore e membro dell'organo di gestione o soggetto svolgenti funzioni equivalenti in organizzazioni internazionali;
44 Adeguata verifica rafforzata FATTORI DI RISCHIO CLIENTE 1) rapporti continuativi a prestazioni professionali instaurati ovvero eseguiti in circostanze anomale; 2) clienti residenti o aventi sede in aree geografiche ad alto rischio secondo i criteri di cui alla lettera c); 3) strutture qualificabili come veicoli di interposizione patrimoniale; 4) società che hanno emesso azioni al portatore a siano partecipate da fiduciari; 5) tipo di attività economiche caratterizzate da elevato utilizzo di contante; 6) assetto proprietario della società cliente anomalo a eccessivamente complesso data la natura dell'attività svolta;
45 Adeguata verifica rafforzata FATTORI DI RISCHIO PRODOTTI, SERVIZI, OPERAZIONI O CANALI DI DISTRIBUZIONE 1) servizi con un elevato grado di personalizzazione, offerti a una clientela dotata di un patrimonio di rilevante ammantare; 2) prodotti od operazioni che potrebbero favorire l anonimato; 3) rapporti continuativi, prestazioni professionali od operazioni occasionali a distanza non assistiti da adeguati meccanismi e procedure di riconoscimento; 4) pagamenti ricevuti da terzi privi di un evidente collegamento con il cliente a con la sua attività; 5) prodotti e pratiche commerciali di nuova generazione, compresi i meccanismi innovativi di distribuzione e l'uso di tecnologie innovative o in evoluzione per prodotti nuovi o preesistenti;
46 Adeguata verifica rafforzata FATTORI DI RISCHIO GEOGRAFICI 1) Paesi terzi che, sulla base di fonti attendibili e indipendenti quali valutazioni reciproche ovvero rapporti pubblici di valutazione dettagliata, siano ritenuti carenti di efficaci presidi di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo coerenti con le raccomandazioni del GAFI; 2) Paesi terzi che fonti autorevoli e indipendenti valutano essere caratterizzati da un elevato livello di corruzione o di permeabilità ad altre attività criminose; 3) Paesi soggetti a sanzioni, embargo o misure analoghe emanate dai competenti organismi nazionali e internazionali; 4) Paesi che finanziano o sostengono attività terroristiche a nei quali operano organizzazioni terroristiche.
47 Organizzazione dello Studio Associato
48 Organizzazione dello Studio MANUALE DEL SISTEMA DI GESTIONE DEGLI OBBLIGHI ANTIRICICLAGGIO 231/2007 DELLO STUDIO PROFESSIONALE
49 Organizzazione dello Studio 1. PREMESSA E PRINCIPI GENERALI 2. DEFINIZIONI 3. ADEMPIMENTI DELLO STUDIO PROFESSIONALE 3.1. ATTIVITÀ PROFESSIONALI OGGETTO DEGLI OBBLIGHI DI ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA 3.2. ATTIVITÀ PROFESSIONALI ESCLUSE DEGLI OBBLIGHI DI ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA 4. ORGANIGRAMMA DELLO STUDIO E DELEGHE 5. PROTOCOLLO PER L ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA 6. PROTOCOLLO PER LA CONSERVAZIONE DEI DATI 7. PROTOCOLLO PER LA SEGNALAZIONE DELLE OPERAZIONI SOSPETTE 8. PROTOCOLLO PER LA COMUNICAZIONE DELLE INFRAZIONI ALL USO DEL CONTANTE 9. FASCICOLO ANTIRICICLAGGIO 10. FORMAZIONE E AUDIT 11. LE SANZIONI ANTIRICICLAGGIO
50 Organizzazione dello Studio PROCEDURA Si dovrà compilare la Scheda di lavoro Mod.01 (PF o PG) Documentare i dati del cliente, titolare effettivo e prestazione DICHIARAZIONE DEL CLIENTE AI SENSI DELL ART.22 DEL D.LGS. N.231/07.
51 Organizzazione dello Studio ATTESTAZIONE a pag. 36 della dispensa PROFESSIONISTA DICHIARAZIONE DEL PROFESSIONSITA SULL ESECUZIONE DELL ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA ex artt. 17, 18 e 19 del DLgs. 231/2007 identificazione effettuata dal professionista; identificazione effettuata dal collaboratore-dipendente. 80
52 Organizzazione dello Studio PROCEDURA Si dovrà compilare la Scheda di lavoro Mod.02 Documentare l esecuzione dell adeguata verifica del cliente e del titolare effettivo ATTESTAZIONE DEL PROFESSIONISTA SULL ADEGUATA VERIFICA.
53 Organizzazione dello Studio a VALUTAZIONE pag. 36 della dispensa DEL RISCHIO DICHIARAZIONE DEL PROFESSIONISTA SULLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO ex art. 17, comma 3, del DLgs. 231/2007 aspetti di rischio relativi al cliente; aspetti connessi all operazione; valutazione finale del rischio di riciclaggio/finanziamento del terrorismo. 81
54 Organizzazione dello Studio PROCEDURA Si dovrà compilare la Scheda di lavoro Mod.03 (PF o PG) Documentare la valutazione del rischio DICHIARAZIONE DEL PROFESSIONISTA SULLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO AI SENSI DELL ART.17 DEL D.LGS. N.231/07.
55 Organizzazione dello Studio SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO (dare un punteggio da 1 a 5) Aspetti connessi al cliente a.1 natura giuridica a.2 prevalente attività svolta; a.3 comportamento tenuto al momento dell instaurazione del rapporto continuativo o della prestazione professionale; a.4 area geografica di residenza o sede del cliente o della controparte; LIVELLO RISCHIO basso medio alto punteggio A Aspetti connessi all operazione b.1 tipologia della prestazione professionale posta in essere; b.2 modalità di svolgimento della prestazione; b.3 ammontare; b.4 durata della prestazione professionale; b.5 ragionevolezza della prestazione professionale in rapporto all attività svolta dal cliente; b.6 area geografica di destinazione del prodotto. LIVELLO DI RISCHIO basso medio alto punteggio B TOTALE COMPLESSIVO basso (da 10 a 30) medio (da 31 a 40) alto (da 41 a 50)
56 Organizzazione dello Studio CONTROLLO COSTANTE a pag. 36 della dispensa Scheda controllo costante Il controllo costante si esercita attraverso l'esame dei dati e delle informazioni acquisiti nello svolgimento della prestazione professionale, nonché mediante l'acquisizione di informazioni in sede di verifica o aggiornamento delle notizie ai fini dell'identificazione del cliente e del titolare effettivo e dell'accertamento della natura e dello scopo della prestazione professionale oggetto dell'incarico. Sulla base delle risultanze del controllo costante svolto il professionista: aggiorna ove necessario il profilo di rischio del cliente; in caso di riscontro di anomalie rilevanti, pone in essere gli adempimenti appropriati al caso (ad es. adozione di misure rafforzate di adeguata verifica, segnalazioni di operazioni sospette) e valuta se ricorrono i presupposti per l'astensione dalla prosecuzione del rapporto. 81
57 Organizzazione dello Studio PROCEDURA Si dovrà compilare la Scheda di lavoro Mod.04 Documentare il controllo costante AGGIORNAMENTO DOCUMENTI, DATI, INFORMAZIONI ANNOTAZIONI NUOVE VALUTAZIONI
58 Adeguata verifica: terzi ESECUZIONE DA PARTE DI TERZI - gli intermediari bancari e finanziari; - gli intermediari bancari e finanziari aventi sede in altri Stati membri; - gli intermediari bancari e finanziari aventi sede in un Paese terzo, che: 1) Sono tenuti ad applicare misure di adeguata verifica della clientela e di conservazione dei documenti di livello analogo a quelle previste dalla direttiva; 2) sono sottoposti a controlli di vigilanza in linea con quelli previsti dal diritto dell'unione europea; - i professionisti nei confronti di altri professionisti.
59 Adeguata verifica: terzi ESECUZIONE DA PARTE DI TERZI Gli obblighi di adeguata verifica della clientela si considerano assolti, previo rilascio di idonea attestazione da parte del terzo che abbia provveduto ad adempiervi, nell'ambito di un rapporto continuativo o dell'esecuzione di una prestazione professionale ovvero in occasione del compimento di un'operazione occasionale. L'attestazione deve essere univocamente riconducibile al terzo e deve essere trasmessa dal terzo medesimo al soggetto obbligato che se ne avvale. Nella medesima attestazione è espressamente confermato il corretto adempimento degli obblighi da parte dell'attestante in relazione alle attività di verifica effettuate nonché la coincidenza tra il cliente verificato dal terzo e il soggetto a cui l'attestazione si riferisce.
60 Adeguata verifica: terzi PROCEDURA Rilasciare l attestazione ex art.27 del D.Lgs.231/2007 Si dovrà compilare e sottoscrivere la Scheda di lavoro Mod.05
61 CONSERVAZIONE DEI DATI OBBLIGHI DI CONSERVAZIONE I soggetti obbligati conservano i documenti, i dati e le informazioni utili all espletamento di indagini su operazioni di riciclaggio, reati ad esso presupposti e attività di finanziamento del terrorismo ovvero strumentali allo svolgimento delle analisi effettuate, nell ambito delle rispettive attribuzioni, dalla UIF o da altra Autorità competente. 61
62 CONSERVAZIONE DEI DATI I soggetti obbligati conservano copia dei documenti acquisiti in occasione dell adeguata verifica della clientela e l originale ovvero copia avente efficacia probatoria ai sensi della normativa vigente, delle scritture e registrazioni inerenti le operazioni. La documentazione conservata deve consentire, quanto meno, di ricostruire univocamente: la data di instaurazione del rapporto continuativo o del conferimento dell incarico; i dati identificativi del cliente, del titolare effettivo e dell esecutore e le informazioni sullo scopo e la natura del rapporto o della prestazione; la data, l importo e la causale dell operazione; i mezzi di pagamento utilizzati. I documenti, i dati e le informazioni acquisiti sono conservati per un periodo di 10 anni dalla cessazione del rapporto continuativo, della prestazione professionale o dall esecuzione dell operazione occasionale. 62
63 CONSERVAZIONE DEI DATI MODALITÀ DI CONSERVAZIONE Le modalità di conservazione dei dati e delle informazioni devono, assicurare: l accessibilità completa e tempestiva ai dati e alle informazioni da parte delle autorità competenti; la tempestiva acquisizione, da parte del soggetto obbligato, dei documenti, dei dati e delle informazioni, con indicazione della relativa data. È considerata tempestiva l acquisizione conclusa entro 30 giorni dall instaurazione del rapporto continuativo o dal conferimento dell incarico per lo svolgimento della prestazione professionale, dall esecuzione dell operazione o della prestazione professionale, dalla variazione e dalla chiusura del rapporto continuativo o della prestazione professionale; l integrità dei dati e delle informazioni e la non alterabilità dei medesimi successivamente alla loro acquisizione; la trasparenza, la completezza e la chiarezza dei dati e delle informazioni nonché il mantenimento della storicità dei medesimi, in modo che sia assicurato il collegamento tra i dati e le informazioni conservate e i documenti necessari a darvi riscontro. 63
64 CONSERVAZIONE DEI DATI ATTENZIONE In attesa delle nuove indicazioni di prassi in tema di conservazione dei dati (che peraltro dovrebbe garantirne la storicità), in relazione al combinato disposto dell art. 34, comma 2, il fascicolo del cliente, conforme a quanto prescritto dagli articoli 31 e 32, costituisce idonea modalita' di conservazione dei dati e delle informazioni.
65 LA SEGNALAZIONE DELLE OPERAZIONI SOSPETTE
66 L OBBLIGO DI SEGNALAZIONE (ART. 35) prima di compiere l'operazione - senza ritardo QUANDO IL PROFESSIONISTA sa, sospetta, ha motivi ragionevoli per ritenere: CHE sono state compiute, sono in corso, sono tentate: operazioni di riciclaggio o di finanziamento al terrorismo o che comunque i fondi, indipendentemente dalla loro entita', provengano da attivita' criminosa
67 Il sospetto e' desunto: dalle caratteristiche, dall'entita', dalla natura delle operazioni dal loro collegamento o frazionamento o da qualsivoglia altra circostanza conosciuta, in ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacita' economica e dell'attivita' svolta dal soggetto cui e' riferita, in base agli elementi acquisiti ai sensi del decreto antiriciclaggio. Il ricorso frequente o ingiustificato ad operazioni in contante, anche se non eccedenti la soglia di cui all'articolo 49 e, in particolare, il prelievo o il versamento in contante di importi non coerenti con il profilo di rischio del cliente, costituisce elemento di sospetto.
68 Nuovo art ESENZIONE L'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette non si applica ai professionisti per le informazioni che essi ricevono da un loro cliente o ottengono riguardo allo stesso nel corso dell'esame della posizione giuridica o dell'espletamento dei compiti di difesa o di rappresentanza del medesimo in un procedimento innanzi a un'autorita' giudiziaria o in relazione a tale procedimento, anche tramite una convenzione di negoziazione assistita da uno o piu' avvocati ai sensi di legge, compresa la consulenza sull'eventualita' di intentarlo o evitarlo, ove tali informazioni siano ricevute o ottenute prima, durante o dopo il procedimento stesso.
69 E fatto divieto ai soggetti tenuti alla segnalazione di un'operazione sospetta e a chiunque ne sia comunque a conoscenza, di dare comunicazione al cliente interessato o a terzi dell avvenuta segnalazione, dell invio di ulteriori informazioni richieste dalla UIF o dell'esistenza ovvero della probabilità di indagini o approfondimenti in materia di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Eccezione Il divieto di comunicazione non impedisce la comunicazione tra professionisti che svolgono la propria prestazione professionale in forma associata, in qualità di dipendenti o collaboratori, anche se situati in Paesi terzi; a condizione che questi applichino misure equivalenti a quelle previste dal decreto.
70 Dopo essersi registrati, accedere all indirizzo internet e seguire le procedure di compilazione della sos.
71 TRASFERIMENTI DI CONTANTI E TITOLI AL PORTATORE
72 COMUNICAZIONI (ART. 51 CO. 1) ENTRO TRENTA GIORNI Le comunicazioni dovranno essere effettuate dai professionisti Alle Ragionerie territoriali dello Stato DECRETO MEF alla GdF che in caso di elementi utili ai fini di accertamento, ne dà comunicazione all Agenzia delle Entrate (art. 51 co. 1) Gli uffici territoriali del Ministero dell Economia e delle Finanze hanno il compito di applicare le sanzioni (art. 65 co. 5) e di trasmettere la segnalazione 72
73 Comunicazione infrazioni contante PROCEDURA Comunicazione infrazioni contante I Professionisti sono obbligati a comunicare alle competenti Ragionerie territoriali dello Stato le infrazioni alle violazioni dei limiti di utilizzo del denaro contante delle quali acquisiscano notizia nello svolgimento della propria attività, ex art. 51, comma 1, del D.Lgs. 231/2007. La comunicazione viene redatta dal professionista interessato in carta libera ed è inviata tramite raccomandata A/R. In essa occorre trascrivere: caratteristiche dell infrazione; generalità del soggetto (o dei soggetti) che ha (o che hanno) commesso l infrazione; generalità del segnalante; circostanze in cui il segnalante ha preso atto dell infrazione. Il professionista incaricato informa dell avvenuta comunicazione gli altri professionisti/soci dello Studio associato ed il responsabile antiriciclaggio
74 IL FAC SIMILE DELLA COMUNICAZIONE MODELLO TRATTO DAL MANUALE DELLE PROCEDURE CNDCEC 2015 Mittente: Dr.. Via.., città. Tel... Spett. Ragioneria Territoriale dello Stato Sede di. Oggetto: Comunicazioni di irregolarità transazioni in contanti ex art. 49 DLgs. 231/2007 Spett.Ente, Con la presente vi comunico che in relazione ai compiti di servizio,. in data..., ho avuto notizia dell infrazione nell utilizzo del denaro contante ai sensi dell art. 49 del DLgs. 231/2007 come di seguito indicato. In data.. il sig... (sede. partita iva n... Codice fiscale...) ha effettuato un pagamento per contanti di euro al sig.... (sede. partita Iva n.... codice fiscale) come da documentazione che allego. La presente comunicazione viene trasmessa ex art.51 del D.Lgs.231/2007. Distinti saluti. Luogo Data... Avv. 74
75 La Ragioneria Generale dello Stato informa che è on-line l applicativo SIAR (Segnalazioni infrazioni antiriciclaggio), accessibile dalle sezioni RGS sul territorio e Vigilanza e Controllo di Finanza Pubblica, introdotto con l'obiettivo di permettere una più efficace gestione delle segnalazioni in tema di antiriciclaggio tra le Ragionerie territoriali, gli istituti bancari e finanziari e i soggetti obbligati a tali comunicazioni, alla luce di quanto stabilito dall'art. 51, c. 1, D.Lgs. 21 novembre 2007, n La procedura per l'utilizzo dell'applicativo SIAR, che permette la trasmissione telematica delle segnalazioni di infrazione in materia di antiriciclaggio, prevede l'accesso al servizio solo agli Utenti accreditati. Di seguito illustrata la procedura: tutti i soggetti obbligati alla comunicazione al Ministero dell Economia e delle Finanze, ai sensi dell art. 51 comma 1 del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, che decidano di aderire al colloquio telematico debbono presentare una formale richiesta di registrazione per l accreditamento compilando un modulo scaricabile dalla homepage del sito pubblico della Ragioneria Generale dello Stato scegliendo uno dei due percorsi: >Servizi Ragionerie Territoriali >RGS sul territorio >SIAR >Attività istituzionali >Vigilanza e Controllo di Finanza pubblica >SIAR. il modulo dovrà indicare le generalità della persona fisica che si chiede di accreditare, essere firmato digitalmente e inviato all indirizzo PEO indicato sul modulo stesso; la richiesta pervenuta dovrà essere validata dall Amministrazione; la persona fisica indicata dal Soggetto segnalatore, in caso di esisto positivo, riceverà le credenziali (ID e password) per accedere all applicazione.
76
77
78 Adeguata verifica: sanzioni NUOVE SANZIONI PER ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA 1. Soggetti obbligati che, in violazione delle disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela del presente decreto omettono di acquisire e verificare i dati identificativi e le informazioni sul cliente, sul titolare effettivo, sull'esecutore, sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale. 2. Nei casi di violazioni gravi o ripetute o sistematiche ovvero plurime. 3. Soggetti obbligati che, in presenza o al verificarsi delle condizioni di astensione compiono le operazioni o eseguono la prestazione professionale. 1. Sanzione amministrativa pecuniaria di euro. 2. Sanzione amministrativa pecuniaria da euro a euro. 3. Stesse sanzioni di cui sopra.
79 Adeguata verifica: sanzioni NUOVE SANZIONI PER ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA La gravita' della violazione e' determinata anche tenuto conto: 1. dell'intensita' e del grado dell'elemento soggettivo, anche avuto riguardo all'ascrivibilita', in tutto o in parte, della violazione alla carenza, all'incompletezza o alla non adeguata diffusione di prassi operative e procedure di controllo interno; 2. del grado di collaborazione con le autorita' di cui all'articolo 21, comma 2, lettera a); 3. della rilevanza ed evidenza dei motivi del sospetto, anche avuto riguardo al valore dell'operazione e alla loro incoerenza rispetto alle caratteristiche del cliente e del relativo rapporto; 4. della reiterazione e diffusione dei comportamenti, anche in relazione alle dimensioni, alla complessita' organizzativa e all'operativita' del soggetto obbligato.
80 Conservazione: sanzioni INOSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI DI CONSERVAZIONE 1. Ai soggetti obbligati che, in violazione di quanto disposto dagli articoli 31 e 32, non effettuano, in tutto o in parte, la conservazione dei dati, dei documenti e delle informazioni ivi previsti o la effettuano tardivamente. 2. Nei casi di violazioni gravi o ripetute o sistematiche ovvero plurime. Art Sanzione amministrativa pecuniaria di euro. 2. Sanzione amministrativa pecuniaria da euro a euro.
81 SOS: sanzioni VIOLAZIONE OBBLIGO DI SEGNALAZIONE DELLE OPERAZIONI SOSPETTE 1. Salvo che il fatto costituisca reato, i soggetti obbligati che omettono di effettuare la segnalazione di operazioni sospette. Art Sanzione amministrativa pecuniaria di euro. 2. Salvo che il fatto costituisca reato e salvo quanto previsto dall'articolo 62, commi 1 e 5, nelle ipotesi di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime. 2. Sanzione amministrativa pecuniaria da euro a euro. 3. La medesima sanzione di cui ai commi 1 e 2 si applica al personale dei soggetti obbligati di cui all'articolo 3, comma 2 e all'articolo 3, comma 3, lettera a), tenuto alla comunicazione o alla segnalazione, ai sensi dell'articolo 36, commi 2 e 6 e responsabile, in via esclusiva o concorrente con l'ente presso cui operano, dell'omessa segnalazione di operazione sospetta
82 SOS: sanzioni VIOLAZIONE OBBLIGO DI SEGNALAZIONE DELLE OPERAZIONI SOSPETTE 4. Nel caso in cui le violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime producono un vantaggio economico, l'importo massimo della sanzione di cui al comma Ai soggetti obbligati che, con una o piu' azioni od omissioni, commettono, anche in tempi diversi, una o piu' violazioni della stessa o di diverse norme previste dal presente decreto in materia di adeguata verifica della clientela e di conservazione da cui derivi, come conseguenza immediata e diretta, l'inosservanza dell'obbligo di segnalazione di operazione sospetta, si applicano unicamente le sanzioni previste dal presente articolo. 6. Ai soggetti obbligati che omettono di dare esecuzione al provvedimento di sospensione dell'operazione sospetta, disposto dalla UIF Art. 58 e' elevato fino al doppio dell'ammontare del vantaggio medesimo, qualora detto vantaggio sia determinato o determinabile e, comunque, non sia inferiore a euro; e' elevato fino ad un di euro, qualora il predetto vantaggio non sia determinato o determinabile Sanzione amministrativa pecuniaria da euro a euro.
83 Contanti: sanzioni VIOLAZIONE LIMITE USO CONTANTI E TITOLI AL PORTATORE (ART. 63) 1. La Violazione al limite di trasferimento di contanti e titoli al portatore pari o superiore a 3.000,00 euro 1. sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000,00 euro a ,00 euro. 2. La violazione dell obbligo di comunicazione delle infrazioni al limite dei contanti 2. sanzione pecuniaria da 3.000,00 euro a ,00 euro 3. Nei casi di violazioni al trasferimento di contanti e titoli al portatore superiori a ,00 euro 3. sanzioni pecuniarie quintuplicate nel minimo e massimo edittali. 83
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