ARTEA Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura

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1 Allegato A al decreto n. 145/2006 ARTEA Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura AIUTI AL MAGAZZINAGGIO PRIVATO DI VINI DA TAVOLA, MOSTI D UVA, MOSTI D UVA CONCENTRATI E MOSTI D UVA CONCENTRATI RETTIFICATI ISTRUZIONI ESPLICATIVE GENERALI Organizzazione Comune del Mercato Vitivinicolo Art. 24 Reg. (CE) n. 1493/99

2 SOMMARIO 1 QUADRO NORMATIVO DEFINIZIONI OGGETTO DELL'AIUTO CONDIZIONI PER L ACCESSO ALL AIUTO ANAGRAFE DELLE AZIENDE ELEMENTI E TERMINI DEL CONTRATTO CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI OGGETTO DEL CONTRATTO QUANTITATIVI OGGETTO DEL CONTRATTO CONCLUSIONE DEI CONTRATTI IMPORTO DELL'AIUTO MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL MAGAZZINAGGIO ALTERAZIONI DEL PRODOTTO DURANTE IL MAGAZZINAGGIO CONTROLLI PAGAMENTO DELL'AIUTO CONCESSIONE DI UN ANTICIPO SANZIONI...12 ALLEGATI...13 MODELLO A SCHEMA TIPO DI CONTRATTO VINI...13 MODELLO B SCHEMA TIPO DI CONTRATTO MOSTI...13

3 1. QUADRO NORMATIVO NORMATIVA COMUNITARIA: Regolamento (CE) n della Commissione del 22 luglio 1985 recante fissazione delle modalità comuni di applicazione del regime delle cauzioni per i prodotti agricoli Regolamento (CEE) n. 2676/90 della Commissione, del 17 settembre 1990 che determina i metodi di analisi comunitari da utilizzare nel settore del vino Regolamento (CE) del Consiglio n del 17 maggio 1999 e successive modifiche e integrazioni, relativo all organizzazione comune del mercato vitivinicolo Regolamento (CE) della Commissione n del 24 luglio 2000, che fissa talune modalità d applicazione del regolamento (CE) n. 1493/99 relativo all organizzazione comune del mercato vitivinicolo e che istituisce un codice comunitario delle pratiche e dei trattamenti enologici Regolamento (CE) della Commissione n del 25 luglio 2000 e successive modifiche integrazioni, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/99 del Consiglio relativo all organizzazione comune del mercato vitivinicolo, per quanto riguarda i meccanismi di mercato Regolamento (CE) della Commissione n del 14 dicembre 2000 recante modalità d'applicazione per i controlli nel settore vitivinicolo Regolamento (CE) della Commissione n. 884 del 14 aprile 2001 che stabilisce modalità di applicazione relative ai documenti che scortano il trasporto dei prodotti vitivinicoli e alla tenuta dei registri nel settore vitivinicolo Regolamento (CE) della Commissione n del 28 giugno 2001 che applica il regolamento (CE) n. 1493/99 per quanto riguarda le informazioni per la conoscenza dei prodotti ed il controllo del mercato nel settore vitivinicolo NORMATIVA STATALE: Decreto Ministeriale del 19 dicembre 1994 n. 768 recante disposizioni nazionali di attuazione delle norme del regolamento CEE n. 2238/93, relativo ai documenti che scortano il trasporto dei prodotti e alla tenuta dei registri nel settore vitivinicolo Decreto del Presidente della Repubblica n. 252 del 3 giugno 1998, recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia. Decreto Ministeriale del 22 novembre 1999 relativo alla vidimazione dei registri dei prodotti vitivinicoli in applicazione delle norme di cui agli articoli 12 e 17 del Reg. CEE n. 2283/93 Decreto del Presidente della Repubblica n. 503 del 1 dicembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 305 del 30 dicembre 1999 Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'articolo 14, comma 3, del D. Lgs. 30 aprile 1998, n. 173 Decreto ministeriale 26 luglio 2000 relativo ai termini e modalità per la dichiarazione delle superfici vitate Decreto Ministeriale del 30 luglio 2003, modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1622/2000 che istituisce un codice comunitario delle pratiche e dei trattamenti enologici Decreto ministeriale 08 ottobre 2004 relativo ai criteri di compilazione e modalità di presentazione della dichiarazione di raccolta delle uve e di produzione vinicola

4 DISPOSIZIONI ARTEA: Decreto del Direttore di ARTEA n. 197 del 21 novembre 2002, che dispone in merito alle condizioni per l accesso e l uso dei dati contenuti nei programmi informatici on line di ARTEA ai fini dell assistenza alla compilazione Decreto del Direttore di ARTEA n. 162 del 18 settembre 2003, che dispone le modalità di iscrizione ed il trattamento dei dati dell'anagrafe attraverso il Sistema Informativo di ARTEA Nel caso in cui entrino in vigore disposizioni normative successive all adozione del presente provvedimento, la normativa vigente si intenderà integrata di diritto con quella sopravvenuta. 2. DEFINIZIONI 1. Nel presente provvedimento sono utilizzate le seguenti definizioni: Campagna di produzione: la campagna di produzione per i prodotti disciplinati dal presente regolamento, in seguito denominata "campagna", inizia il 1 agosto di ogni anno e si conclude il 31 luglio dell'anno successivo (art. 1 Regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo) Prodotti: i mosti di uve, i mosti di uve concentrati, i mosti di uve concentrati rettificati e i vini da tavola a prescindere dalla campagna di produzione Produttore: persona fisica o giuridica ovvero associazione di tali persone aventi residenza o sede legale nel territorio toscano, che trasformi o faccia trasformare a sua cura e sotto la sua responsabilità e di cui sia proprietario: a) uve fresche in mosto di uve, b) mosto di uve in mosto di uve concentrato o mosto di uve concentrato rettificato, c) uve fresche, mosto di uve o mosto di uve parzialmente fermentato in vino da tavola. Sono assimilate ai produttori le associazioni di produttori ai sensi dell'articolo 39 del regolamento (CE) n. 1493/1999, relativamente ai quantitativi ottenuti dai produttori associati. In tal caso gli obblighi derivanti dal presente regime di aiuto rimangono a carico dei soci che hanno consegnato i vini oggetto del contratto. Autorità competente dello Stato membro: ai fini dell erogazione dell aiuto l autorità competente è l Organismo pagatore di cui al Regolamento (CE) n. 1663/1995, che per le Aziende la cui sede legale è nella regione Toscana è ARTEA (Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura). Domanda di aiuto: è il modulo da compilarsi esclusivamente on- line sul Sistema Informativo di ARTEA firmato con modalità digitale (Modulo ID 1701). II Repertorio Economico Amministrativo (REA): é un'anagrafe che contiene notizie di carattere economico, statistico, amministrativo, così come previsto dall'art. 8, punto d) della L. 580/93 e dall'art. 9 del D.P.R. 581/95. Carta Nazionale dei Servizi (CNS): è una smart card, rilasciata a titolo gratuito dalla Pubblica amministrazione, completa di due certificati digitali, quello di sottoscrizione (per la firma dei documenti elettronici) e quello di autenticazione che consente l'accesso telematico ai servizi offerti via Internet dalle Pubbliche Amministrazioni. Ufficio di Registrazione - Registration Authority Office (R.A.O.): Ufficio responsabile dell'identificazione e dell'autenticazione dei soggetti richiedenti un certificato digitale su smart-card.

5 3. OGGETTO DELL'AIUTO 2. Il Titolo II del Reg.(CE) n. 1623/2000 dispone la concessione di aiuti al magazzinaggio privato di vini da tavola e mosto di uve, mosto di uve concentrato e mosto di uve concentrato rettificato di cui al capo I del titolo III, art. 24 del Reg. (CE) del Consiglio n. 1493/ CONDIZIONI PER L ACCESSO ALL AIUTO 3. La concessione dell'aiuto è subordinata alla conclusione di un contratto di magazzinaggio a lungo termine tra ARTEA e il produttore, secondo le modalità stabilite al successivo paragrafo Il richiedente, in caso di conduzione di vigneti, deve essere in regola con lo schedario viticolo che costituisce il presupposto per l accesso alle misure di mercato e strutturali previste dalla normativa comunitaria di cui al Reg. (CE) n. 1493/99. In caso di acquisto di uve o mosti anche i fornitori devono essere in regola con il suddetto schedario in base a quanto previsto dal Reg.(CE) 1493/99 e dalle disposizioni applicative di cui al Decreto del Direttore n 56 del 21 marzo Il richiedente deve essere in regola con la presentazione delle dichiarazioni previste dal Regolamento (CE) n. 1282/01 (dichiarazione vitivinicola e dichiarazione di giacenza) sia in riferimento alla campagna vitivinicola in corso che a quella precedente e con l assolvimento degli obblighi di consegna dei sottoprodotti alla distillazione (prestazioni viniche). 6. Infine, ai sensi del DPR n. 503/1999 ogni produttore è tenuto a documentare la propria posizione anagrafica mediante la costituzione di un fascicolo aziendale così come disciplinato al seguente paragrafo In caso di acquisto di uve o mosti anche i fornitori devono essere in regola con le dichiarazioni di cui ai paragrafi precedenti e l eventuale mancata presentazione delle stesse comporterà la riduzione od esclusione dell aiuto all arricchimento, come previsto dalla normativa di riferimento. 8. Sono, inoltre, fatti salvi gli adempimenti previsti dalla normativa vigente nei confronti di altre Amministrazioni pubbliche competenti in termini amministrativi e di controllo. 5. ANAGRAFE DELLE AZIENDE 9. Il fascicolo aziendale deve contenere almeno i documenti di seguito elencati: Tipo Identità del titolare e Rappresentante Legale Documenti fiscali e societari Documento Documento di identità del dichiarante valido Documento di identità del rappresentante legale valido Fotocopia codice fiscale e partita IVA per i casi non riscontrabili in anagrafe tributaria Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dell esonero della partita IVA Visura camerale Autocertificazione ex D.P.R. 445/2000 attestante la cessazione dell attività agricola

6 10. All atto dell iscrizione all anagrafe delle aziende sono identificate le strutture produttive (identificate come UTE) e le strutture di trasformazione (identificate come UPT). 11. Nei casi in cui l azienda non risulti iscritta, ARTEA comunica la sospensione degli atti all azienda ai sensi dell art. 2 del D.P.R. n. 503/ Il produttore dovrà fornire gli elementi identificativi richiesti entro 30 giorni dalla comunicazione di sospensione. 13. Il produttore entro il termine dei 30 giorni potrà costituire senza alcun onere il fascicolo aziendale presso uno dei Centri di servizio convenzionati con ARTEA o in alternativa presso ARTEA via S. Donato 42/ Firenze. 14. Decorso tale termine la domanda di aiuto si intende respinta. 15. Il produttore ha l obbligo di verificare ed eventualmente aggiornare il proprio fascicolo aziendale. 6. ELEMENTI E TERMINI DEL CONTRATTO 16. Il contratto deve essere redatto in base allo schema allegato al presente provvedimento (Modello A Vini; Modello B Mosti). Tale schema definisce i contenuti minimi previsti dalla normativa vigente e potrebbe subire delle integrazioni reciprocamente concordate fra ARTEA e il produttore sottoscrittore. 17. Nel contratto devono essere indicati almeno: a) il nome e l'indirizzo dei produttori interessati; b) il nome e l'indirizzo dell'organismo d'intervento; c) la natura del prodotto; d) il quantitativo; e) il luogo di magazzinaggio; f) il primo giorno del periodo di magazzinaggio; g) l'importo dell'aiuto espresso in euro. 18. Per i vini da tavola, nel contratto figurano altresì: h) la dichiarazione che è stato effettuato il primo travaso; i) una clausola secondo cui il volume può essere ridotto di una percentuale da determinarsi da parte della Commissione qualora il volume globale dei contratti sottoscritti superi in misura rilevante la media dei volumi delle ultime tre campagne: tale riduzione non può portare i quantitativi immagazzinati al di sotto dei livelli minimi fissati all'articolo 28, paragrafo 2 del Reg. (CE) 1623/00. In caso di applicazione di detta riduzione, l'aiuto è versato integralmente per il periodo precedente a quest'ultima. 19. ARTEA può includere nel contratto informazioni supplementari per l'identificazione del prodotto oggetto del magazzinaggio. 20. ARTEA può autorizzare la conclusione del contratto prima che il produttore abbia fornito la prova di aver ottemperato agli obblighi in materia di consegna o di ritiro controllato nel corso della campagna precedente (prestazioni viniche) purché il contratto comprenda una dichiarazione con la quale il produttore certifichi di aver adempiuto agli obblighi suddetti o di aver consegnato almeno il 90% del quantitativo di prodotto corrispondente all obbligo e si impegni a consegnare i quantitativi restanti necessari per conformarsi pienamente ai propri obblighi. Tale prova deve essere comunque fornita anteriormente al 31 agosto della campagna in corso. 21. La stipula del contratto può essere effettuata nel periodo dal 16 dicembre al 15 febbraio dell anno successivo. 22. La durata massima del contratto è prevista al 30 novembre successivo alla data di stipula. 23. Il produttore può, dopo la conclusione del contratto, fissare:

7 a) a partire dal 1 agosto e fino al 30 novembre il termine di scadenza, per quanto riguarda i contratti di magazzinaggio di mosti, mosti concentrati e mosti concentrati rettificati; b) a partire dal 1 settembre fino al 30 novembre il termine di scadenza per i contratti di magazzinaggio per i vini da tavola. 24. Il primo giorno del periodo di magazzinaggio è il giorno successivo a quello della stipula del contratto e, comunque, non può essere posteriore al 16 febbraio. 25. Il produttore, nel caso voglia anticipare la scadenza del contratto, trasmette ad ARTEA, almeno 15 giorni prima della data in cui si vuole fissare il nuovo termine, una dichiarazione nella quale si indica l'ultimo giorno di validità del contratto stesso. 26. I produttori che non abbiano presentato domanda di pagamento anticipato dell aiuto possono commercializzare i mosti di uve e i mosti di uve concentrati destinandoli all'esportazione o alla fabbricazione di succo d'uva, a partire dal primo giorno del quinto mese di magazzinaggio, previa comunicazione ad ARTEA, che deve pervenire almeno quindici giorni prima della commercializzazione. 27. Ad ARTEA deve pervenire dichiarazione da parte del produttore relativa all'utilizzo finale del prodotto commercializzato al fine di accertare la rispondenza agli scopi dichiarati. 28. Previa autorizzazione della Commissione i produttori che non abbiano chiesto pagamento anticipato dell aiuto possono porre fine ai contratti di magazzinaggio a decorrere dal 1 giugno. 7. CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI OGGETTO DEL CONTRATTO 29. La conclusione di contratti di magazzinaggio è subordinata ad alcune condizioni relative ai prodotti per i quali è richiesto l aiuto: a) i mosti di uve devono provenire esclusivamente dalle varietà di viti classificate come varietà di uve da vino conformemente all'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1493/1999 e non possono avere un titolo alcolometrico volumico naturale inferiore al titolo alcolometrico naturale minimo previsto per la zona viticola dalla quale provengono; b) i vini da tavola: i) devono rispondere ai requisiti qualitativi minimi stabiliti nell'allegato II del Regolamento 1623/00 per la categoria per la quale è concluso il contratto; ii) devono presentare un tenore di zuccheri riduttori non superiore a 2 grammi per litro; iii) devono presentare una buona stabilità all'aria per 24 ore; iv) devono essere esenti da cattivo sapore; c) i prodotti destinati al magazzinaggio non possono superare i livelli massimi di radioattività ammessi dalla normativa comunitaria. Tuttavia, il controllo del livello di contaminazione radioattiva del prodotto si effettua solo se la situazione lo esige e per il periodo necessario. 30. Qualora si tratti di prodotti provenienti da altri Paesi Comunitari si richiama l'attenzione che gli stessi possono beneficiare degli aiuti comunitari a condizione che il documento che accompagna la merce o altra documentazione rilasciata dall'autorità di controllo del Paese di provenienza, attesti che il prodotto è stato ottenuto esclusivamente da uve da vino. 8. QUANTITATIVI OGGETTO DEL CONTRATTO 31. Il quantitativo globale di prodotti per il quale un produttore conclude contratti di magazzinaggio non può eccedere il quantitativo indicato, per la campagna considerata, nella dichiarazione di produzione presentata, maggiorato dei quantitativi che il produttore stesso ha ottenuto

8 posteriormente alla data di presentazione della suddetta dichiarazione e risultanti dai propri registri. 32. I produttori che acquistano mosto o mosto parzialmente fermentato dopo la data del 30 novembre e che, pertanto, non risultano nella dichiarazione di produzione, devono trasmettere un elenco da cui risultino i fornitori (identificati da Codice Fiscale e Denominazione) dei suddetti prodotti. 33. I contratti riguardano un quantitativo minimo di 50 ettolitri per i vini da tavola, di 30 ettolitri per i mosti di uve e di 10 ettolitri per i mosti di uve concentrati e i mosti di uve concentrati rettificati. 34. Qualora il volume globale dei contratti sottoscritti superi in misura rilevante la media volumica delle ultime tre campagne, la Commissione può effettuare una riduzione dei quantitativi ammessi al beneficio. Tale riduzione non può, comunque, portare i quantitativi immagazzinati sotto ai livelli minimi di cui al precedente capoverso. In caso di applicazione di detta riduzione, l'aiuto è versato integralmente per il periodo precedente a quest'ultima. 35. Nel caso di cui al punto precedente i produttori possono rescindere unilateralmente il contratto, in tutto o in parte, entro il mese successivo a quello in cui viene pubblicata la suddetta decisione. 9. CONCLUSIONE DEI CONTRATTI 36. La conclusione del contratto è subordinata alla presentazione, da parte del produttore, per ogni recipiente in cui il prodotto è immagazzinato, di un certificato di analisi rilasciato in data non anteriore a trenta giorni che precedono la conclusione del contratto, da un Istituto o Laboratorio di analisi autorizzato dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali (accreditato SINAL) e dal relativo verbale che attesta il prelevamento del campione redatto da un Pubblico Ufficiale (quali funzionario di ARTEA, funzionario Polizia Municipale, funzionario Azienda Sanitaria Locale) 37. Nel certificato di analisi devono figurare i dati relativi al produttore interessato, il luogo di deposito, la natura e quantità del prodotto, il recipiente al quale il campione si riferisce, nonché le caratteristiche chimico-fisiche e organolettiche (art. 29 Reg. (CE) n. 1623/2000 ) secondo i parametri sotto indicati: Per il vino: colore titolo alcolometrico volumico totale titolo alcolometrico volumico effettivo - minimo 10,5% volume tenore di acidità totale espresso in grammi di acido tartarico o in milliequivalenti per litro minimo 4,5 grammi/litro tenore di acidità volatile espresso in grammi di acido acetico per litro o in milliequivalenti per litro - massimo 9 milliequivalenti per i bianchi e massimo 11 milliequivalenti per i rossi tenore di zuccheri riduttori massimo 2 grammi per litro stabilità all'aria per un periodo di 24 ore assenza di cattivo sapore tenore in anidride solforosa - massimo 155 milligrammi/litro per i vini bianchi e 115 milligrammi litro per i vini rossi alcol metilico assenza di ibridi produttori diretti (per i vini rossi e rosati). I vini rosati devono rispettare le condizioni fissate per i vini rossi salvo che per l'anidride solforosa il cui tenore massimo è quello fissato per i vini bianchi. Per i mosti di uva e mosti di uva concentrati: l'indice fornito, alla temperatura di 20 C, dal rifrattometro utilizzato secondo il metodo di cui all'allegato del regolamento (CEE) n. 558/93 (per il mosto concentrato) massa volumica a 20 C. 1,055 minima densità a 20 C. 1,056 minima

9 titolo alcometrico volumico effettivo massimo 1% vol. zuccheri riduttori g/l senza limite colore assenza di ibridi (per i mosti rossi e rosati). Per i mosti di uva concentrati rettificati: ph non superiore a 5 per un valore di 25 Brix densità ottica a 425 nm sotto spessore di 1 cm non superiore a 0,100 tenore di saccarosio non rilevabile indice Folin-Ciocalteau non superiore a 6 per un valore di 25 Brix acidità totale non superiore a 15 milliequivalenti/kg di zuccheri totali tenore di anidride solforosa non superiore a 25 mg/kg di zuccheri totali tenore di cationi totali non superiore a 8 milliequivalenti di zuccheri totali conduttività non superiore a 120 micro-siemens per cm a 20 C. e 25 BRIX presenza di mesoinositolo massa volumica e grado rifrattometrico non inferiore a 61,7% tenore di idrossimetilfurfurolo non superiore a 25 mg/kg di zuccheri totali proveniente esclusivamente dalle varietà di viti di cui all art.42, paragrafo 5 ottenuto da mosti di uve avente almeno il titolo alcolometrico volumico naturale minimo fissato per la zona viticola in cui le uve sono state raccolte per il mosto di uve, per il mosto di uve concentrato e concentrato rettificato è ammesso un titolo alcolometrico effettivo pari o inferiore a 1% vol. 38. In calce al Certificato il responsabile del Laboratorio dovrà attestare, sulla base delle risultanze analitiche, che il prodotto è conforme ai requisiti richiesti dall art. 29 del Reg.(CE)n. 1623/ Un contratto relativo ad un vino da tavola non può essere concluso anteriormente alla data del primo travaso del vino in questione. 40. Ogni produttore, per ogni luogo di deposito, può concludere: 2 contratti a lunga durata di vino da tavola bianco 2 contratti di vino da tavola rosso e/o rosato 2 contratti di mosto 2 contratti di mosto concentrato e/o concentrato rettificato. 10. IMPORTO DELL'AIUTO 41. L'importo dell'aiuto al magazzinaggio è fissato forfettariamente per giorno e per ettolitro come segue: - per i mosti di uve: 0,01837 euro - per i mosti di uve concentrati: 0,06152 euro - per i mosti di uve concentrati rettificati: 0,06152 euro - per i vini da tavola: 0,01544 euro. 11. MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL MAGAZZINAGGIO 42. Durante il periodo di magazzinaggio e fino all'ultimo giorno di validità di un contratto, i prodotti immagazzinati devono: a) rispondere alle corrispondenti definizioni di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1493/1999 b) presentare il titolo alcolometrico minimo richiesto al momento della conclusione del contratto per la categoria di vino da tavola considerata c) non essere condizionati in recipienti di contenuto inferiore a 50 litri d) rimanere sfusi, nonché, per quanto riguarda i vini, risultare idonei ad essere offerti o avviati al consumo umano diretto alla fine del periodo di magazzinaggio.

10 43. I prodotti che formano oggetto del contratto possono essere sottoposti soltanto ai trattamenti o ai processi enologici necessari per la loro conservazione. È ammessa una variazione del volume indicato nel contratto, pari al 2% per i vini e al 3% per i mosti di uve, i mosti di uve concentrati e i mosti di uve concentrati rettificati. Se i prodotti sono stati travasati in altri recipienti, la variazione ammessa è portata rispettivamente al 3% e al 4%. 44. Fatti salvi l'articolo 33 e i paragrafi 4, 5 e 6 dell articolo 34 Reg. (CE) n. 1623/2000, durante il periodo di validità del contratto di magazzinaggio il produttore non può commercializzare il prodotto che forma oggetto del contratto, né consegnarlo a terzi. 45. In deroga al punto precedente il produttore può, durante la durata di validità del contratto di magazzinaggio, concludere un contratto di vendita relativo al prodotto immagazzinato con efficacia a partire dalla scadenza del contratto di magazzinaggio. Il produttore può inoltre impegnarsi a consegnare il vino, dalla scadenza del contratto di magazzinaggio, in vista di una delle distillazioni di cui al titolo III del Reg. (CE) n. 1623/ Il produttore informa ARTEA almeno tre giorni prima di ogni cambiamento che sopravvenga nel periodo di validità del contratto per quanto riguarda il luogo di magazzinaggio oppure il condizionamento del prodotto (in tal caso, il produttore indica i recipienti nei quali il prodotto sarà definitivamente immagazzinato). 47. Qualora il produttore intenda trasportare il prodotto oggetto del contratto in un luogo di magazzinaggio situato in un'altra località o in un impianto di cui non sia proprietario, il trasporto può essere effettuato soltanto su autorizzazione di ARTEA. 48. I produttori che hanno concluso un contratto di magazzinaggio privato per mosti di uve possono trasformare, in tutto o in parte, tali mosti in mosti di uve concentrati o in mosti di uve concentrati rettificati durante il periodo di validità del contratto. 49. I produttori che hanno concluso un contratto di magazzinaggio privato per mosti di uve concentrati possono trasformare, in tutto o in parte, tali prodotti in mosti di uve concentrati rettificati. Tali operazioni di trasformazione possono essere fatte effettuare da terzi, a condizione che i produttori rimangano proprietari dei prodotti. 50. Il produttore deve comunicare ad ARTEA la data di inizio delle operazioni di trasformazione di cui al punto precedente, il luogo di magazzinaggio e il tipo di condizionamento almeno quindici giorni prima dell inizio delle operazioni di trasformazione. 51. Nel mese successivo alla fine delle operazioni di trasformazione, i produttori trasmettono ad ARTEA un bollettino d'analisi del prodotto ottenuto, con i parametri identificati al paragrafo Conclusione dei contratti. 52. Nel caso di trasformazioni l'aiuto è calcolato per tutta la durata del magazzinaggio sulla base dei quantitativi di prodotto che formano oggetto del contratto prima della trasformazione. 53. Il produttore annota sul registro di cantina, oltre ai quantitativi di prodotto sotto stoccaggio, anche i numeri identificativi dei vasi vinari ove il prodotto medesimo è conservato. 54. Analoga annotazione dovrà essere effettuata, in caso di travaso o trasferimento in altro luogo di magazzinaggio del prodotto stoccato, in ordine alla data in cui vengono eseguite le relative operazioni. 12. ALTERAZIONI DEL PRODOTTO DURANTE IL MAGAZZINAGGIO 55. Qualora, durante il periodo di validità del contratto, il prodotto oggetto del contratto o parte di tale prodotto non risponda più alle condizioni elencate nel paragrafo Conclusione dei contratti, il produttore ne informa immediatamente ARTEA, che pone fine al contratto per il quantitativo di prodotto considerato, alla data del bollettino d'analisi allegato alla comunicazione stessa.

11 56. Qualora nel periodo di validità del contratto ARTEA constati, in occasione di un controllo, che un prodotto oggetto del contratto o parte di esso non risponda più alle condizioni iniziali, pone fine al contratto per il quantitativo in causa. 13. CONTROLLI 57. ARTEA, ai fini della conclusione del contratto, provvede a verificare la corretta tenuta dei registri, le generalità e la qualità del dichiarante, l'ubicazione del magazzino di deposito, la quantità (espressa in ettolitri) e le caratteristiche qualitative del prodotto immagazzinato, la capacità e il contenuto di ciascun recipiente in cui il prodotto è conservato, il relativo numero distintivo, nonché, per il vino, la circostanza che il prodotto abbia subito il primo travaso e non sia un prodotto a denominazione di origine controllata. 58. I produttori sono obbligati a consentire ad ARTEA, in qualsiasi momento, di verificare il rispetto delle disposizioni della normativa comunitaria che disciplina l'intervento, in particolare l'identità e il volume del prodotto oggetto del magazzinaggio. 59. In tal senso nel periodo di validità del contratto ARTEA può verificare che il prodotto oggetto di magazzinaggio non sia stato venduto o altrimenti commercializzato e può effettuare controlli relativi alle caratteristiche analitiche del prodotto immagazzinato attraverso il prelevamento di campioni. 60. Di tali operazioni dovrà essere redatto un apposito verbale, che sarà sottoscritto anche dal produttore. 61. La violazione degli obblighi a carico del produttore, salvo i casi dimostrati di forza maggiore, consente ad ARTEA o il disconoscimento del diritto al pagamento dell'aiuto o la sua riduzione. 14. PAGAMENTO DELL'AIUTO 62. Le domande di aiuto al magazzinaggio privato (Modulo ID 1701) devono essere presentate esclusivamente attraverso la compilazione on-line nei 10 giorni successivi alla scadenza del contratto di magazzinaggio. 63. La domanda potrà essere chiusa e, quindi, sottoscritta digitalmente solo se non risulteranno anomalie relative allo schedario viticolo del richiedente l aiuto al magazzinaggio. 64. La domanda di aiuto dovrà essere firmata in modalità digitale dal legale rappresentante dell Azienda. Per apporre la firma digitale sulla domanda è necessario che il soggetto titolare o rappresentante legale della Azienda Agricola sia in possesso di una Carta Nazionale dei Servizi o altra smart-card dotata di certificato di sottoscrizione ed emessa da una Autorità di Certificazione riconosciuta in Italia. In particolare possono essere utilizzate le smart-card consegnate dalle Camere di Commercio all'atto della iscrizione al R.E.A. Presso gli uffici R.A.O. della Camera di Commercio la prima Smart Card viene rilasciata gratuitamente ad un Legale Rappresentante dell'impresa. Altre eventuali SmartCard e relativi certificati rilasciati dagli uffici R.A.O. della C.C.I.A.A. sono soggette a servizi di segreteria. E' inoltre necessario che la postazione di lavoro su Personal Computer sia dotata di lettore di smart-card e relativo software di gestione. 65. Il beneficiario deve presentare, per ogni recipiente in cui il prodotto è immagazzinato, un certificato di analisi rilasciato da un Istituto o Laboratorio di analisi autorizzato dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali (accreditato SINAL) e dal relativo verbale che attesta il prelevamento del campione redatto da un Pubblico Ufficiale (quali funzionario di ARTEA, funzionario Polizia Municipale, funzionari ASL) ed eseguito in data non anteriore all ultimo giorno di validità del contratto. 66. ARTEA verifica, entro i 10 giorni successivi alla scadenza del contratto, la sussistenza e la qualità del prodotto.

12 67. Relativamente ai fornitori dei prodotti vinicoli a monte del vino campagna 2006/2007 dell Azienda richiedente, ARTEA verifica che gli stessi siano a loro volta in regola con lo schedario viticolo e con la presentazione della dichiarazioni di raccolta delle uve e produzione vinicola. Qualora il fornitore abbia sede legale fuori Toscana ARTEA chiede la verifica di tali informazioni all Organismo Pagatore competente per territorio. In caso di verifica di anomalie ARTEA provvede a darne comunicazione, tramite nota inviata con raccomandata A/R, all Azienda richiedente il premio per evidenziare la possibile rideterminazione dello stesso in riferimento alle superfici non in regola qualora le stesse non venissero sanate entro 60 giorni dalla comunicazione. 68. L'aiuto è versato entro tre mesi a decorrere dalla scadenza del contratto di magazzinaggio. 69. In caso di risoluzione del contratto conformemente agli articoli 33 o 35 del Reg. (CE) 1623/00 l'aiuto è corrisposto proporzionalmente alla durata effettiva del contratto entro tre mesi a decorrere dalla data di risoluzione del contratto. 70. In base all Articolo 36, lettera a) del Reg. (CE) n. 1623/2000 l aiuto non è corrisposto, salvo forza maggiore, se il produttore non adempie gli obblighi contratti a norma dell'articolo 34, paragrafi 1, 2, 3, 4, 5 e 7 dello stesso regolamento, o se rifiuta di sottoporsi a controlli. 71. Se il produttore non adempie uno degli obblighi cui è tenuto a norma del regolamento stesso o del contratto, diversi da quelli indicati al punto precedente, l'aiuto dovuto viene diminuito di un importo fissato da ARTEA secondo la gravità dell'infrazione commessa. 72. Nei casi di forza maggiore riconosciuti, ARTEA adotta le misure che ritiene necessarie tenuto conto delle circostanze. 15. CONCESSIONE DI UN ANTICIPO 73. Il produttore può chiedere il pagamento anticipato dell aiuto previa costituzione di una polizza fidejussoria a favore di ARTEA pari al 120% dell'importo dell'aiuto utilizzando il modello approvato con decreto del Direttore di ARTEA n. 65 dell 11 aprile 2005 reperibile sul sito alla pagina Modulistica/Organizzazioni Comuni di Mercato/Vitivinicolo/Magazzinaggio. 74. ARTEA versa l'anticipo entro i tre mesi successivi alla presentazione della prova della costituzione della polizza fidejussoria. 75. La polizza fidejussoria sarà svincolata successivamente alla scadenza del periodo contrattuale e dopo la verifica dell'adempimento di tutti gli obblighi da parte del produttore. 76. Qualora a scadenza del contratto l aiuto risulti ridotto rispetto all anticipo versato il beneficiario dovrà corrispondere l importo della riduzione maggiorato del 20% ad ARTEA che, successivamente all effettuazione del versamento, provvederà allo svincolo della polizza fidejussoria. Nel caso in cui il beneficiario non effettui tale versamento entro 30 giorni dalla notifica della riduzione, ARTEA procederà all escussione parziale della polizza per un importo pari alla riduzione maggiorata del 20%. 77. In caso di revoca dell aiuto concesso le polizze restano totalmente incamerate. 16. SANZIONI 78. La mancata presentazione, da parte del richiedente l aiuto, delle dichiarazioni di raccolta delle uve e di produzione vinicola o di giacenza di prodotti vinicoli comporta l esclusione dall aiuto per la campagna in corso e per quella successiva.

13 79. Il superamento dei termini di presentazione delle dichiarazioni, da parte del richiedente l aiuto, sopra indicate comporta una riduzione del 15% degli importi da versare per la campagna in corso se non eccede cinque giorni lavorativi e del 30% se non eccede dieci giorni lavorativi. 80. Nel caso le suddette dichiarazioni risultino inesatte o incomplete l aiuto viene corrisposto solo nei casi in cui tali informazioni non risultino essenziali ai fini della corretta applicazione della normativa vigente. 81. Nel caso, invece, tali informazioni risultino essenziali l aiuto viene ridotto nella seguente misura: - della stessa percentuale di rettifica del volume dichiarato, quando la rettifica è inferiore o pari al 5%, - del doppio della percentuale di rettifica del volume dichiarato, quando tale rettifica è superiore al 5% e inferiore o pari al 20%. 82. L aiuto, nonché quelli decisi per la campagna successiva, non è corrisposto quando la rettifica del volume dichiarato è superiore al 20%. ALLEGATI Modello A Schema tipo di contratto vini Modello B Schema tipo di contratto mosti

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