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1 Allegato A al decreto n. 128/2006 ART A Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura Servizio Aiuti diretti e altri interventi di mercato e promozionali Aiuto per l'impiego di mosti di uve concentrati e di mosti di uve concentrati rettificati per l'aumento del titolo alcolometrico dei prodotti viticoli per la campagna Istruzioni esplicative generali Organizzazione Comune del Mercato Vitivinicolo Art. 34 Reg.(CE) 1493/99

2 SOMMARIO 1. QUADRO NORMATIVO SETTORE DI INTERVENTO DEFINIZIONI CONDIZIONI PER L ACCESSO ALL AIUTO ANAGRAFE DELLE AZIENDE SCHEDARIO VITICOLO E FASCICOLO AZIENDALE SCRITTURE CONTABILI OBBLIGATORIE NOTIFICA DELL OPERAZIONE EFFETTUATA DOMANDA DI AIUTO CONTROLLI DI ARTEA PAGAMENTO DELL'AIUTO CONCESSIONE DI UN ANTICIPO SANZIONI... 9 ALLEGATI... 10

3 1. QUADRO NORMATIVO NORMATIVA COMUNITARIA: - Regolamento (CE) del Consiglio n del 17 maggio 1999, relativo all organizzazione comune del mercato vitivinicolo - Regolamento (CE) della Commissione n del 24 luglio 2000, che fissa talune modalità d applicazione del regolamento (CE) n. 1493/99 relativo all organizzazione comune del mercato vitivinicolo e che istituisce un codice comunitario delle pratiche e dei trattamenti enologici - Regolamento (CE) della Commissione n del 25 luglio 2000 e successive modifiche, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/99 del Consiglio relativo all organizzazione comune del mercato vitivinicolo, per quanto riguarda i meccanismi di mercato - Regolamento (CE) della Commissione n. 884 del 14 aprile 2001 che stabilisce modalità di applicazione relative ai documenti che scortano il trasporto dei prodotti vitivinicoli e alla tenuta dei registri nel settore vitivinicolo - Regolamento (CE) della Commissione n del 28 giugno 2001 che applica il regolamento (CE) n. 1493/99 per quanto riguarda le informazioni per la conoscenza dei prodotti ed il controllo del mercato nel settore vitivinicolo NORMATIVA NAZIONALE: - Decreto Ministeriale del 30 luglio 2003, modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1622/2000 che istituisce un codice comunitario delle pratiche e dei trattamenti enologici - Decreto legislativo n. 260 del 10 agosto 2000 e successive modifiche, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 221 del 21 settembre 2000, recante disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CE) n. 1493/99, relativo all organizzazione comune del mercato vitivinicolo - Decreto del Presidente della Repubblica n. 503 del 1 dicembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 305 del 30 dicembre 1999 Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'articolo 14, comma 3, del D.Lgs. 30 aprile 1998, n Delibera di Giunta Regionale n. 679 del 25 settembre 2006 che dispone l autorizzazione all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia 2006 atti a diventare vini da tavola, del vino da tavola, con o senza l'indicazione geografica, delle partite per l'elaborazione dei vini spumanti, dei vini di qualità prodotti in regioni determinate (vpprd) e dei vini spumanti di qualità prodotti in regioni determinate (vsqprd) DISPOSIZIONI ARTEA: - Decreto del Direttore di ARTEA n. 197 del 21 novembre 2002, che dispone in merito alle condizioni per l accesso e l uso dei dati contenuti nei programmi informatici on line di ARTEA ai fini dell assistenza alla compilazione - Decreto del Direttore di ARTEA n. 162 del 18 settembre 2003, che dispone le modalità di iscrizione ed il trattamento dei dati dell'anagrafe attraverso il Sistema Informativo di ARTEA Nel caso in cui entrino in vigore disposizioni normative successive all adozione del presente provvedimento, la normativa vigente si intenderà integrata di diritto con quella sopravvenuta. 2

4 2. SETTORE DI INTERVENTO 1. Il presente provvedimento contiene le modalità operative per la concessione degli aiuti per l utilizzo di mosti d uva concentrati e mosti d uva concentrati rettificati nelle operazioni di aumento della gradazione alcolica dei prodotti viticoli previsti dall art. 34 del Reg. CE 1493/99 per la campagna DEFINIZIONI 2. Nel provvedimento sono utilizzate le seguenti definizioni: - Autorità competente dello Stato membro: ai fini dell erogazione dell aiuto l autorità competente è l Organismo pagatore di cui al Regolamento (CE) n. 1663/1995, che per le Aziende la cui sede legale è nella regione Toscana è ARTEA (Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura). - MC: acronimo che identifica il mosto di uve concentrato, cioè il mosto di uve non caramellizzato, ottenuto mediante disidratazione parziale del mosto di uve effettuata con qualsiasi metodo autorizzato, escluso il fuoco diretto, in modo che la lettura a 20 C al rifrattometro, utilizzato secondo metodo a stabilirsi, non sia inferiore a 50,9 %: E proveniente esclusivamente dalle varietà di viti di cui all'articolo 42, paragrafo 5, del Reg. CE 1493/99. E ottenuto da mosto di uve avente almeno il titolo alcolometrico volumico naturale minimo fissato per la zona viticola in cui le uve sono state raccolte. Per il mosto di uve concentrato è ammesso un titolo alcolometrico volumico effettivo pari o inferiore a 1 % vol. - MCR: acronimo che identifica mosto concentrato rettificato, cioè un mosto di uve non caramellizzato, ottenuto mediante disidratazione parziale del mosto di uve effettuata con qualsiasi metodo autorizzato, escluso il fuoco diretto, in modo che il valore indicato, alla temperatura di 20 C, dal rifrattometro, utilizzato secondo un metodo da stabilirsi, non sia inferiore a 61,7 %. Tale mosto ha subito trattamenti autorizzati di disacidificazione e di eliminazione dei componenti diversi dallo zucchero: E proveniente esclusivamente dalle varietà di viti di cui all'articolo 42, paragrafo 5 del Reg. CE 1493/99 ed è ottenuto da mosto di uve avente almeno il titolo alcolometrico volumico naturale minimo fissato per la zona viticola in cui le uve sono state raccolte. Per il mosto di uve concentrato rettificato è ammesso un titolo alcolometrico volumico effettivo pari o inferiore a 1 % vol. - Comunicazione di arricchimento: redatta, secondo il Modello A allegato al presente provvedimento e in conformità con quanto previsto dall art. 25, paragrafi 1 e 2 del Reg. (CE) n. 1622/2000, per ogni singola operazione di arricchimento che l azienda intende effettuare. - Comunicazione della registrazione dell operazione di arricchimento: trasmissione via FAX o per alla casella di posta eno@artea.toscana.it della copia del frontespizio e della pagina del Registro degli arricchimenti su cui è registrata ogni operazione effettuata. - Dichiarazione di fabbricazione del mosto di uve concentrato o concentrato rettificato: certificazione da parte del produttore del mosto che i prodotti consegnati o utilizzati direttamente per le operazioni di arricchimento rispondono ai requisiti di legge e sono originari di determinate zone viticole, e che contenga tutte le indicazioni di cui all allegato Modello B. - Prestazione vinica: il Reg. (CE)n. 1493/99 all art. 27 stabilisce l obbligo per le persone fisiche o giuridiche ovvero le associazioni di persone che abbiano proceduto alla vinificazione di consegnare alla distillazione la totalità dei sottoprodotti ottenuti dalla vinificazione stessa. - Attestato di consegna dei sottoprodotti ottenuti dalla vinificazione: attestato rilasciato dal distillatore in base all art. 27 Reg. (CE) n. 1493/99. 3

5 - Elenco delle operazioni di arricchimento: è il modulo riassuntivo delle operazioni di arricchimento effettuate per ogni UPT (stabilimento di vinificazione) da compilare nel Sistema Informativo di ARTEA (Modulo ID 386). - Domanda di aiuto: è il modulo da compilarsi esclusivamente on- line sul Sistema Informativo di ARTEA firmato con modalità digitale (Modulo ID 387). - II Repertorio Economico Amministrativo (REA) é un'anagrafe che contiene notizie di carattere economico, statistico, amministrativo, così come previsto dall'art. 8, punto d) della L. 580/93 e dall'art. 9 del D.P.R. 581/95. - Carta Nazionale dei Servizi (CNS): è una smart card, rilasciata a titolo gratuito dalla Pubblica amministrazione, completa di due certificati digitali, quello di sottoscrizione (per la firma dei documenti elettronici) e quello di autenticazione che consente l'accesso telematico ai servizi offerti via Internet dalle Pubbliche Amministrazioni. - Ufficio di Registrazione - Registration Authority Office (R.A.O.): Ufficio responsabile dell'identificazione e dell'autenticazione dei soggetti richiedenti un certificato digitale su smart-card. - Zona viticola: ai fini del presente provvedimento le zone viticole interessate, così come disciplinato dal Reg. (CE) n. 1493/99 allegato III, sono le seguenti: C Ib (Valle d Aosta, province di Sondrio, Bolzano, Trento e Belluno), C II (Abruzzo, Campania, Emilia-Romagna, Friuli Venezia-Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia esclusa la provincia di Sondrio, Marche, Molise, Piemonte, Toscana, Umbria e Veneto esclusa la provincia di Belluno) C IIIb (Calabria, Basilicata, Puglia, Sardegna e Sicilia) - Modulistica e moduli on-line: Comunicazione di arricchimento (Modello A) Dichiarazione di fabbricazione del mosto di uve concentrato o concentrato rettificato (Modello B) Elenco delle operazioni di arricchimento (Modulo ID 386) Domanda di aiuto (Modulo ID 387) 4. CONDIZIONI PER L ACCESSO ALL AIUTO 3. L art. 34 del Reg. (CE) n. 1493/99 stabilisce un aiuto ai produttori di vini da tavola o di vini di qualità prodotti in regioni determinate (v.q.p.r.d.) che utilizzano mosti di uve concentrati e mosti di uve concentrati rettificati prodotti nella Comunità per aumentare la gradazione alcolometrica volumica naturale dei prodotti di cui all'allegato V, lettera C e D dello stesso Regolamento. 4. Le operazioni di arricchimento sono permesse soltanto quando il titolo alcolometrico volumico naturale minimo dei prodotti a monte del vino è: per il vino da tavola: - di almeno 8% Vol nella zona viticola C Ib, - di almeno 8,5% Vol. nella zona viticola C II - di almeno 9% Vol. nella zona viticola C IIIb per il V.Q.P.R.D.: - di almeno 9% Vol nella zona viticola C Ib, - di almeno 9,5% Vol. nella zona viticola C II - di almeno 10% Vol. nella zona viticola C IIIb 5. L aggiunta di mosto di uve concentrato (M.C.) e mosto di uve concentrato rettificato (M.C.R.) non può avere l effetto di aumentare: - di oltre il 2% vol. il titolo alcolometrico; - di oltre il 6,5% il volume iniziale del prodotto oggetto delle operazioni di arricchimento. 4

6 6. Inoltre, per i vini da tavola, il titolo alcolometrico volumico dei prodotti oggetto delle operazioni di arricchimento non deve risultare superiore al 12,5% vol. per la zona viticola CIb, 13% vol. per la zona viticola CII e 13,5% vol. per la zona viticola CIIIb. 7. Le operazioni di arricchimento possono essere effettuate solamente sulle uve fresche, sul mosto di uva, sul mosto di uva parzialmente fermentato e sul vino nuovo ancora in fermentazione nella stessa zona viticola in cui le uve fresche sono state raccolte. 8. Le operazioni di arricchimento possono essere effettuate fino al 31 dicembre compreso di ogni campagna vitivinicola. 9. Per la determinazione del titolo alcolometrico potenziale del mosto concentrato e/o rettificato riferito al grado rifrattometrico si dovrà utilizzare la tabella Allegato I del Reg. (CE) n. 1623/ I prodotti provenienti da altri Paesi Comunitari possono beneficiare degli aiuti a condizione che il documento che accompagna la merce o altra documentazione rilasciata dall'autorità di controllo del Paese di provenienza attesti che il prodotto è stato ottenuto esclusivamente da uve da vino o a duplice attitudine. 11. Il richiedente, in caso di conduzione di vigneti, deve essere in regola con lo schedario viticolo che costituisce il presupposto per l accesso alle misure di mercato e strutturali previste dalla normativa comunitaria di cui al Reg. (CE) n. 1493/99. In caso di acquisto di uve o mosti anche i fornitori devono essere in regola con il suddetto schedario in base a quanto previsto dal Reg.(CE) 1493/99 e dalle disposizioni applicative di cui al Decreto del Direttore n 56 del 21 marzo Inoltre, il richiedente deve essere in regola con la presentazione delle dichiarazioni previste dal Reg. (CE) 1282/01 (dichiarazione vitivinicola e dichiarazione di giacenza) sia in riferimento alla campagna vitivinicola in corso che a quella precedente. 13. Infine, ai sensi del DPR n. 503/1999 ogni produttore è tenuto a documentare la propria posizione anagrafica mediante la costituzione di un fascicolo aziendale così come disciplinato al seguente paragrafo In caso di acquisto di uve o mosti anche i fornitori devono essere in regola con le dichiarazioni di cui ai paragrafi precedenti e l eventuale mancata presentazione delle stesse comporterà la riduzione od esclusione dell aiuto all arricchimento, come previsto dalla normativa di riferimento. 15. Ogni produttore deve trasmettere ad ARTEA, con almeno due giorni lavorativi di anticipo rispetto alla data dell operazione di arricchimento per la quale intende chiedere l aiuto, la comunicazione di cui all allegato Modello A. 16. Tale inoltro può essere effettuato tramite le seguenti modalità: - Invio per posta elettronica all indirizzo eno@artea.toscana.it (indicare nell oggetto Comunicazione di arricchimento); - Invio per Fax al numero ; - Invio per posta con Raccomandata A/R; - Consegna a mano presso l Ufficio Protocollo di ARTEA Via San Donato 42/ Firenze nell orario Sono, inoltre, fatti salvi gli adempimenti previsti dalla normativa vigente nei confronti di altre Amministrazioni pubbliche competenti in termini amministrativi e di controllo. 5. ANAGRAFE DELLE AZIENDE 18. Il fascicolo aziendale deve contenere almeno i documenti di seguito elencati: Tipo Identità titolare e Rappr. Legale Documento Documento di identità del dichiarante valido 5

7 Documento di identità del rappresentante legale valido Documenti fiscali e societari Fotocopia codice fiscale e partita IVA per i casi non riscontrabili in anagrafe tributaria Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dell esonero della partita IVA Visura camerale Autocertificazione attestante la cessazione della attività agricola ex DPR 445/ All atto dell iscrizione all anagrafe delle aziende sono identificate le strutture produttive (identificate come UTE) e le strutture di trasformazione (identificate come UPT). 20. Nei casi in cui l azienda non risulti iscritta, ARTEA comunica la sospensione degli atti all azienda ai sensi dell art. 2 del DPR n. 503/ Il produttore dovrà fornire gli elementi identificativi richiesti entro 30 giorni dalla comunicazione di sospensione. 22. Il produttore entro il termine dei 30 giorni potrà costituire senza alcun onere il fascicolo aziendale presso uno dei Centri di servizio convenzionati con ARTEA o in alternativa presso ARTEA via S. Donato 42/ Firenze. 23. Decorso tale termine la domanda di aiuto si intende respinta. 24. Il produttore ha l obbligo di verificare ed eventualmente aggiornare il proprio fascicolo aziendale. 6. SCHEDARIO VITICOLO E FASCICOLO AZIENDALE 25. Lo schedario viticolo costituisce il riferimento informativo sul potenziale produttivo e sull'andamento della produzione al fine di garantire il corretto funzionamento dell'organizzazione comune del mercato vitivinicolo. 26. Lo schedario viticolo deve contenere i dati essenziali relativi alla struttura aziendale e alla relativa produzione. Per garantire l'utilizzazione dei procedimenti previsti dal Reg. CE 1493/99 è necessario disporre il raggruppamento di tutte le informazioni in un unico fascicolo aziendale. 27. I dati contenuti nello schedario devono corrispondere costantemente alla situazione effettiva della viticoltura e quindi occorre prevedere il loro aggiornamento permanente nonché regolari verifiche della situazione dichiarata. 28. A decorrere dalla campagna vitivinicola nell Anagrafe delle aziende agricole di ARTEA è costituito il fascicolo elettronico con riferimento a ciascuna Unità tecnico economica (UTE) con i seguenti dati: a) le superfici vitate impiantate con varietà classificate per la produzione di vino b) l attribuzione della relativa base ampelografica c) l iscrizione ad Albi DO ed Elenchi c) i diritti d impianto esistenti d) la dichiarazione annuale di giacenza vinicola e) la dichiarazione annuale di raccolta e produzione 29. Le informazioni in esso contenute rappresentano il riferimento unico per la gestione ed il controllo delle funzioni di ARTEA Organismo pagatore. 30. Tale archivio è accessibile agli organismi competenti incaricati sia della gestione sia dei controlli. 6

8 7. SCRITTURE CONTABILI OBBLIGATORIE 31. Ai sensi della normativa comunitaria la richiesta di aiuto è subordinata alla tenuta delle scritture contabili di cui al Titolo II del Reg. (CE) n. 884/ Ai sensi della normativa comunitaria la richiesta di aiuto è subordinata alla tenuta delle scritture contabili di cui al Titolo II del Reg. (CE) n. 884/ Inoltre, il Reg. (CE) n. 1622/00 stabilisce all art. 25 che per ogni operazione di arricchimento la trascrizione nell apposito registro deve essere effettuata immediatamente prima della fine dell operazione stessa. 34. Nei casi in cui per un operazione di arricchimento siano utilizzati mosti concentrati o concentrati rettificati aventi caratteristiche diverse, le trascrizioni nel registro degli arricchimenti devono essere effettuate in tante righe quanti sono i prodotti utilizzati; ciascuna riga deve indicare il numero attribuito all operazione di arricchimento. 8. NOTIFICA DELL OPERAZIONE EFFETTUATA 35. A conclusione di ogni operazione di arricchimento ed entro le ore 24 del giorno dell operazione stessa deve essere effettuata la notifica, attraverso l invio tramite fax o tramite alla casella di posta eno@artea.toscana.it, della copia del frontespizio della pagina del Registro degli arricchimenti dove è stata effettuata ogni registrazione. 9. DOMANDA DI AIUTO 36. I produttori che intendano beneficiare dell aiuto devono presentare ad ARTEA una domanda per l insieme delle operazioni di arricchimento (Modulo ID 387) entro due mesi a decorrere dalla data in cui è stata effettuata l ultima operazione. Nel caso di arricchimenti effettuati in più stabilimenti appartenenti all Azienda costituisce ultima operazione quella eseguita per ultima in uno qualsiasi degli stabilimenti. 37. Il termine ultimo per la trasmissione è, comunque, il 28 febbraio della campagna vitivinicola di riferimento. 38. Le domande di aiuto all arricchimento devono essere presentate esclusivamente attraverso la compilazione on-line. 39. Prima di procedere alla presentazione della domanda di aiuto all arricchimento è necessario inserire nel S.I. di ARTEA tutte le operazioni di arricchimento effettuate, compilando, per ogni UPT dell azienda, l apposito Modulo ID 386 Elenco delle operazioni di arricchimento. 40. La domanda di aiuto (Modulo ID 387) dovrà essere firmata in modalità digitale dal legale rappresentante dell Azienda. Per apporre la firma digitale sulla domanda è necessario che il soggetto titolare o rappresentante legale della Azienda Agricola sia in possesso di una Carta Nazionale dei Servizi o altra smart-card dotata di certificato di sottoscrizione ed emessa da una Autorità di Certificazione riconosciuta in Italia. In particolare possono essere utilizzate le smart-card consegnate dalle Camere di Commercio all'atto della iscrizione al R.E.A. Presso gli uffici R.A.O. della Camera di Commercio la prima Smart Card viene rilasciata gratuitamente ad un Legale Rappresentante dell'impresa. Altre eventuali SmartCard e relativi certificati rilasciati dagli uffici R.A.O. della C.C.I.A.A. sono soggette a servizi di segreteria. E' inoltre necessario che la postazione di lavoro su Personal Computer sia dotata di lettore di smart-card e relativo software di gestione. 41. La domanda potrà essere chiusa e, quindi, sottoscritta digitalmente solo se non risulteranno anomalie relative allo schedario viticolo del richiedente l aiuto all arricchimento. 7

9 42. ARTEA, successivamente alla presentazione della domanda, verifica la corretta presentazione della dichiarazione di raccolta delle uve e produzione vinicola dell Azienda richiedente, evidenziando eventuali anomalie inerenti l assenza nel Sistema Informativo di ARTEA stessa dei modelli F1 o F2 campagna 2006/2007 e comunicando tali anomalie al richiedente ai fini della loro risoluzione. L Azienda avrà a disposizione 60 giorni dalla comunicazione di ARTEA (avviso di ricevimento tramite raccomandata) per procedere a tali risoluzioni, in assenza delle quali si procederà alla rideterminazione del premio escludendo le superfici anomale. 43. Relativamente ai fornitori dei prodotti vinicoli a monte del vino dell Azienda richiedente ARTEA verifica che gli stessi siano a loro volta in regola con lo schedario viticolo e con la presentazione della dichiarazioni di raccolta delle uve e produzione vinicola. Qualora il fornitore abbia sede legale fuori Toscana ARTEA chiede la verifica di tali informazioni all Organismo Pagatore competente per territorio. In caso di verifica di anomalie ARTEA provvede a darne comunicazione, tramite nota inviata con raccomandata A/R, all Azienda richiedente il premio per evidenziare la possibile rideterminazione dello stesso in riferimento alle superfici non in regola qualora le stesse non venissero sanate entro 60 giorni dalla comunicazione. 44. Ai fini dell erogazione del premio l Azienda richiedente deve far pervenire ad ARTEA la seguente documentazione entro due mesi dall ultima operazione effettuata : - Dichiarazioni di fabbricazione del mosto di uve concentrato o concentrato rettificato (Modello B); - Attestato di consegna rilasciato dal distillatore relativo ai sottoprodotti consegnati ai sensi del Reg (CE) n. 1493/99 art. 27; - Certificazione antimafia rilasciata ai sensi del D.P.R. 3 giugno 1998 n. 252 per le domande di importo superiore a euro ,07; 45. Nella domanda devono essere dichiarati eventuali controlli effettuati da altre Amministrazioni competenti sulle operazioni oggetto di richiesta dell aiuto. 10. CONTROLLI DI ARTEA 46. ARTEA ai fini del pagamento dell aiuto: a) verifica la regolarità delle trascrizioni sui seguenti registri: - Registri carico e scarico (art.11 Reg. (CE) 884/01) - Registri degli arricchimenti (art.14 Reg. (CE) 884/01) - Registri di fabbricazione o elaborazione del concentrato (art.14 Reg. (CE) 884/01) - Registri di magazzino del concentrato (ART. 15 Reg.(CE) 884/01); b) chiude i registri di arricchimento; c) attesta l assolvimento dell obbligo relativo alle prestazioni viniche. 47. Come disciplinato al precedente paragrafo 4 l erogazione dell aiuto è subordinata ai controlli sulle dichiarazioni di raccolta uva e produzione vino della campagna precedente e della campagna in corso, sulla dichiarazione di giacenza della campagna precedente e sulla dichiarazione delle superfici vitate. 48. ARTEA potrà effettuare ulteriori controlli a tutela della corretta effettuazione delle operazioni per le quali è richiesto l aiuto ai sensi della normativa vigente. 11. PAGAMENTO DELL'AIUTO 49. Il calcolo dell aiuto sarà determinato a conclusione del procedimento di controllo di cui al paragrafo precedente e ARTEA provvederà al pagamento entro e non oltre il 31 agosto successivo alla presentazione della domanda. 12. CONCESSIONE DI UN ANTICIPO 50. L Azienda, a partire dal 1 gennaio, può chiedere il versamento dell anticipo dell aiuto richiesto previa costituzione di una polizza fidejussoria a favore di ARTEA pari al 120% dell'importo utilizzando il modello approvato con decreto del Direttore di ARTEA n. 65 dell 11 aprile 2005 reperibile sul sito alla pagina Modulistica/Organizzazioni Comuni di Mercato/Vitivinicolo/Arricchimenti vini e mosti. 8

10 51. La polizza fidejussoria sarà svincolata successivamente alla verifica dell'adempimento di tutti gli obblighi da parte del produttore. 52. In caso di revoca dell aiuto concesso le polizze fidejussorie verranno totalmente incamerate qualora il beneficiario non provveda nei termini stabiliti dall Agenzia al rimborso dell anticipo erogato maggiorato del 20%. 53. Qualora si determini una riduzione dell aiuto il beneficiario dovrà provvedere a restituire la differenza percepita maggiorata del 20%, altrimenti ARTEA provvede all incameramento, a valere sulla suddetta cauzione, dell importo corrispondente. 13. SANZIONI 54. L'aiuto non sarà corrisposto qualora risulti che le operazioni di arricchimento non siano state eseguite nel rispetto dell Allegato V lettera c) del Reg. 1493/99 inerente i limiti di arricchimento. 55. La mancata presentazione, da parte del richiedente l aiuto, delle dichiarazioni di raccolta delle uve e di produzione vinicola o di giacenza di prodotti vinicoli comporta l esclusione dall aiuto per la campagna in corso e per quella successiva. 56. Il superamento dei termini di presentazione delle dichiarazioni, da parte del richiedente l aiuto, sopra indicate comporta una riduzione del 15% degli importi da versare per la campagna in corso se non eccede cinque giorni lavorativi e del 30% se non eccede dieci giorni lavorativi. 57. Nel caso le suddette dichiarazioni risultino inesatte o incomplete l aiuto viene corrisposto solo nei casi in cui tali informazioni non risultino essenziali ai fini della corretta applicazione della normativa vigente. 58. Nel caso, invece, tali informazioni risultino essenziali l aiuto viene ridotto nella seguente misura: - della stessa percentuale di rettifica del volume dichiarato, quando la rettifica è inferiore o pari al 5%, - del doppio della percentuale di rettifica del volume dichiarato, quando tale rettifica è superiore al 5% e inferiore o pari al 20%. 59. L aiuto, nonché quelli decisi per la campagna successiva, non è corrisposto quando la rettifica del volume dichiarato è superiore al 20%. 9

11 ALLEGATI 1) Modello A Comunicazione di arricchimento 2) Modello B - Dichiarazione di fabbricazione del mosto di uve concentrato o concentrato rettificato 10

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