Rosanna Cribari Giacint o Fiore

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1 Rosanna Cribari Giacint o Fiore

2 Consapevole dell'importanza e della solennità dell'atto che compio e dell'impegno che assumo, giuro: di esercitare la medicina in libertà e indipendenza di giudizio e di comportamento; di perseguire come scopi esclusivi la difesa della vita, la tutela della salute fisica e psichica dell' uomo e il sollievo della sofferenza, cui ispirerò con responsabilità e costante impegno scientifico, culturale e sociale, ogni mio atto professionale; di non compiere mai atti idonei a provocare deliberatamente la morte di un paziente; di attenermi alla mia attività ai principi etici della solidarietà umana, contro i quali, nel rispetto della vita e della persona, non utilizzerò mai le mie conoscenze; di prestare la mia opera con diligenza, perizia, e prudenza secondo scienza e coscienza ed osservando le norme deontologiche che regolano l'esercizio della medicina e quelle giuridiche che non risultino in contrasto con gli scopi della mia professione; di affidare la mia reputazione esclusivamente alla mia capacità professionale ed alle mie doti morali; di evitare, anche al di fuori dell' esercizio professionale, ogni atto e comportamento che possano ledere il prestigio e la dignità della professione. Di rispettare i colleghi anche in caso di contrasto di opinioni; di curare tutti i miei pazienti con eguale scrupolo e impegno indipendentemente dai sentimenti che essi mi ispirano e prescindendo da ogni differenza di razza, religione, nazionalità condizione sociale e ideologia politica; di prestare assistenza d' urgenza a qualsiasi infermo che ne abbisogni e di mettermi, in caso di pubblica calamità a disposizione dell'autorità competente; di rispettare e facilitare in ogni caso il diritto del malato alla libera scelta del suo medico, tenuto conto che il rapporto tra medico e paziente è fondato sulla fiducia e in ogni caso sul reciproco rispetto; di 3

3 osservare il segreto su tutto ciò che mi è confidato, che vedo o che ho veduto, inteso o intuito nell' esercizio della mia professione o in ragione del mio stato; di astenermi dall' "accanimento" diagnostico e terapeutico. Il Giuram ent o di Ippocrat e, nella form a qui riport at a, è st at o deliberat o dal Com it at o Cent rale della Federazione Nazionale Ordini Medici Chirurghi e Odont oiat ri il 23 m arzo

4 Le pagine che seguono vogliono fornire un quadro riassuntivo della normativa vigente in materia di certificazione di malattia del lavoratore alla luce delle numerose evoluzioni e modifiche che, recentemente, la materia ha avuto. Il testo vuole anche individuare le incombenze e gli adempimenti che il lavoratore, pubblico o privato che sia, è tenuto a compiere in caso di malattia che lo costringa ad assentarsi dal lavoro, chiarendo altresì di quali incombenze, invece, la normativa ha stabilito il passaggio alla responsabilità/potestà datoriale. PREMESSA La previsione dell invio telematico delle notizie riguardanti l assenza dal lavoro, definito 'certificato telematico', rientra nel piano di riordino della Pubblica Amministrazione, voluto ed attuato dal Ministro per la Pa e l innovazione Renato Brunetta. Si è completata cosi, nello specifico, la rivoluzione digitale voluta dal Ministro e specificamente contenuta nella circolare n. 4 del 18 marzo 2011 firmata anche dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali Maurizio Sacconi. Rivoluzione che ha coinvolto 18 milioni di lavoratori, tra statali e privati, 5 milioni di imprese e 200 mila medici. IL CERTIFICATO DI MALATTIA Come più volte ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, il certificato di malattia ha lo scopo di garantire il diritto del dipendente malato a non rendere la prestazione lavorativa dedotta nel contratto di lavoro per tutta la durata prevista dell'evento morboso e di ricevere, nelle misure stabilite dalla legge e dagli accordi collettivi, il relativo trattamento economico. 5

5 Il certificato ha la funzione di giustificare l'assenza nei confronti del datore e, tramite l'indicazione dell'indirizzo del lavoratore, anche quella di consentire l'effettuazione delle visite di controllo da parte dei sanitari iscritti negli appositi elenchi. Ne consegue che le assenze non giustificate non saranno coperte dall'indennità economica e che potranno dar luogo a provvedimenti disciplinari da parte del datore di lavoro, fino al licenziamento. Secondo la normativa previgente, i certificati cartacei di inizio malattia e di continuazione dovevano essere inviati, a cura del lavoratore, entro i due giorni successivi a quello del rilascio (art. 2 Legge n. 33 del 29 febbraio 1980), sia all'inps sia al datore di lavoro. Rispetto al recapito "a mano" era preferibile la Raccomandata con Avviso di Ricevimento (valeva la data di spedizione). In caso di ritardo nell'invio del certificato, l'indennità non veniva corrisposta per gli eventuali giorni di ritardo (il mancato pagamento dell'indennità doveva essere limitato ai giorni di effettivo ritardo, successivi cioè ai due giorni di tempo a disposizione del lavoratore. Nel caso di prognosi di tre giorni, se spettava l'indennità, la sanzione consisteva sempre nella perdita dell'ultimo giorno). EVOLUZIONE NORMATIVA NEL SETTORE PRIVATO E PUBBLICO Il nostro ordinamento giuridico, ispirandosi ai principi di sviluppo delle tecnologie dell informazione e della comunicazione nell azione amministrativa, contenuti all interno del Codice dell amministrazione digitale, è pervenuto, dopo un lungo iter, all emanazione del decreto del Ministero della Salute del 26 febbraio 2010 e dell allegato disciplinare tecnico con cui, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero dell economia e delle finanze, ha disposto, il collegamento in rete dei medici curanti nonchè la possibilità, per i 6

6 lavoratori del settore privato, di trasmettere all Inps, per via telematica, le certificazioni di malattia. Quanto appena accennato è il risultato dell evoluzione legislativa iniziata con la legge n. 311 del 2004 (finanziaria per il 2005), il cui art. 1, comma 149 disponeva la trasmissione on-line del certificato di malattia, da parte del medico curante, all Inps e proseguita con la legge n. 296 del 2006 (finanziaria per il 2007) la quale, all art. 1, comma 810, ha reso possibile il collegamento in rete dei medici del Servizio Sanitario Nazionale, con decorrenza 1 luglio In seguito, il D.P.C.M. del 26 marzo 2008, all art. 8, ha delineato i principi generali attinenti alla trasmissione telematica delle certificazioni di malattia al sistema tecnologico fornito dal Ministero dell economia e delle finanze e denominato SAC (sistema di accoglienza centrale), definendo, altresì, le caratteristiche tecniche relative alla trasmissione ed all acquisizione dei dati. Analogamente all evoluzione legislativa sopra delineata, riferita ai certificati medici del settore privato, sono state emanate con l art. 55- septies del D.lgs. n. 165/2001, introdotto dall articolo 69 del decreto legislativo del 27 ottobre 2009, n. 150, in attuazione della legge n. 15/2009, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, disposizioni per la trasmissione telematica all Inps dei certificati di malattia dei lavoratori del settore pubblico: Art. 55-septies (Controlli sulle assenze) Nell ipotesi di assenza per malattia protratta per un periodo superiore a dieci giorni, e, in ogni caso, dopo il secondo evento di malattia nell anno solare l assenza viene giustificata esclusivamente mediante certificazione medica rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale. 2. In tutti i casi di assenza per malattia la certificazione medica è inviata per via telematica, direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria che la rilascia, all Istituto nazionale della previdenza sociale, secondo le modalità stabilite per la trasmissione telematica dei certificati medici nel settore privato dalla normativa vigente, e in 7

7 particolare dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previsto dall articolo 50, comma 5-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, introdotto dall articolo 1, comma 810, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dal predetto Istituto è immediatamente inoltrata, con le medesime modalità, all amministrazione interessata. 3. L Istituto nazionale della previdenza sociale, gli enti del servizio sanitario nazionale e le altre amministrazioni interessate svolgono le attività di cui al comma 2 con le risorse finanziarie, strumentali e umane disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 4. L inosservanza degli obblighi di trasmissione per via telematica della certificazione medica concernente assenze di lavoratori per malattia di cui al comma 2 costituisce illecito disciplinare e, in caso di reiterazione, comporta l applicazione della sanzione del licenziamento ovvero, per i medici in rapporto convenzionale con le aziende sanitarie locali, della decadenza dalla convenzione, in modo inderogabile dai contratti o accordi collettivi. 5. L Amministrazione dispone il controllo in ordine alla sussistenza della malattia del dipendente anche nel caso di assenza di un solo giorno, tenuto conto delle esigenze funzionali e organizzative. Le fasce orarie di reperibilità del lavoratore, entro le quali devono essere effettuate le visite mediche di controllo, sono stabilite con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l innovazione. 6. Il responsabile della struttura in cui il dipendente lavora nonché il dirigente eventualmente preposto all amministrazione generale del personale, secondo le rispettive competenze, curano l osservanza delle disposizioni del presente articolo, in particolare al fine di prevenire o contrastare, nell interesse della funzionalità dell ufficio, le condotte assenteistiche. Si applicano, al riguardo, le disposizioni degli articoli 21 e 55-sexies, comma 3. Pertanto, in virtù della nuova norma, il certificato attestante l assenza per malattia dei dipendenti pubblici, deve essere inviato, per via telematica, direttamente all INPS dal medico o dalla struttura sanitaria pubblica che lo rilascia, secondo le modalità stabilite per la trasmissione dei certificati nel settore privato. 8

8 Con la circolare n. 1 dell 11 marzo 2010 il Dipartimento della Funzione Pubblica (DFP) ed il Dipartimento per la digitalizzazione della pubblica amministrazione e l innovazione tecnologica (DDI) hanno fornito alcune indicazioni operative per l attuazione delle nuove disposizioni. Sono stati dati chiarimenti in merito al funzionamento generale del sistema, ai soggetti tenuti alla trasmissione telematica, agli oneri e vantaggi per i lavoratori, ai tempi di attuazione e alle sanzioni per l inosservanza delle nuove regole. Ulteriori elementi procedurali ed indicazioni sono state fornite con le circolari n. 2 del 28 settembre 2010 e n. 1 del 23 febbraio 2011, al fine di superare le criticità inerenti la nuova procedura, emerse per alcuni settori ed aree territoriali e, rendere, pertanto, migliore la fruizione del servizio da parte degli utenti. In particolare, con la circolare n. 1/11 è stato ribadito, a proposito delle sanzioni, che affinchè si possa configurare una responsabilità del medico per violazione della normativa in materia di trasmissione telematica dei certificati e di conseguenza un illecito disciplinare devono ricorrere due elementi: uno oggettivo, vale a dire l inosservanza dell obbligo di trasmissione per via telematica ed uno soggettivo, vale a dire il dolo o la colpa. Pertanto non è configurabile, per mancanza dell elemento soggettivo, per es. una responsabilità nei casi di malfunzionamento del sistema generale, guasti o malfunzionamento del sistema utilizzato dal medico. Una successiva modifica normativa è stata apportata dalla l. n. 183 del 4 novembre 2010 (c.d. collegato lavoro) il cui art. 25 ha previsto che : Al fine di assicurare un quadro completo delle assenze per malattia nei settori pubblico e privato, nonchè un efficace sistema di controllo delle stesse, a decorrere dal 10 gennaio 2010, in tutti i casi di assenza per malattia dei dipendenti di datori di lavoro privati, per il rilascio e la trasmissione della attestazione di malattia si applicano le disposizioni di cui all'articolo 55-septies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n

9 Il collegato lavoro aveva fissato l estensione della disciplina del settore pubblico al settore privato dal 1 gennaio La legge, però, è entrata in vigore il 24 novembre 2010, che rappresenta la data a partire dalla quale è stato uniformato il regime legale del rilascio e della trasmissione delle certificazioni per il caso di assenza per malattia per i dipendenti pubblici e per quelli privati, ivi compresi gli aspetti sanzionatori, atteso che il citato art. 25 prevede un rinvio generale all'articolo 55-septies del d.lgs. n. 165 del La circolare ministeriale congiunta (funzione pubblica/lavoro) n. 4 del 18 marzo 2011 (pubblicata in G.U. 13 giugno 2011, n. 135), già citata in premessa, ha previsto l obbligatorietà per i datori di lavoro privati di utilizzare i servizi messi a disposizione dall Inps, esonerando il lavoratore in stato di malattia dall invio dell attestato, prevedendo, tuttavia, uno speciale regime di proroga di tre mesi, poi reiterato, consentendo ai datori di lavoro privato la possibilità di continuare a richiedere ai propri dipendenti l invio, secondo le modalità tradizionali, di una copia cartacea dell attestazione medica. Di fatto, è solo dal 14 settembre 2011, così come previsto dalla Circolare n. 4 del 18 marzo 2011, che il datore di lavoro non può più richiedere ai propri dipendenti di presentare e/o inviare copia cartacea dell'attestato di malattia relativo ad un certificato inviato online dal medico, ma può solo prenderne visione esclusivamente tramite i servizi dell'inps. Il datore di lavoro del settore privato può comunque chiedere ai propri dipendenti di comunicare il numero di protocollo del certificato inviato online. Il datore di lavoro dovrà ora prendere visione delle attestazioni di malattia dei propri dipendenti avvalendosi esclusivamente dei servizi resi disponibili on line dall INPS e meglio descritti nella menzionata Circolare n. 4/2011 (cfr. sub par. 3). Più precisamente, con la presente circolare si intende: 10

10 - dare informazioni ai lavoratori dipendenti (del settore pubblico e privato) circa gli oneri e i vantaggi della nuova procedura - descrivere gli adempimenti a carico dei datori di lavoro (del settore pubblico e privato) per la corretta ricezione delle attestazioni di malattia trasmesse per via telematica. 1. Trasmissione telematica delle certificazioni di malattia In tutti i casi di assenza per malattia la certificazione medica è inviata per via telematica direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria che la rilascia secondo le modalità stabilite per la trasmissione telematica dei dati delle certificazioni di malattia dal decreto del ministero della salute del 26 febbraio Le attestazioni di malattia relative ai certificati ricevuti sono immediatamente inoltrate per via telematica dal predetto Istituto al datore di lavoro pubblico o privato interessato. 2. Oneri e vantaggi per il lavoratore E' cura del lavoratore fornire nel corso della visita al medico curante la propria tessera sanitaria da cui si desume il codice fiscale, comunicando eventualmente l indirizzo di reperibilità da inserire ne1 certificato, se diverso da quello di residenza (o del domicilio abituale) in precedenza comunicato al proprio datore di lavoro. I1 lavoratore richiede inoltre al medico il numero di protocollo identificativo del certificato inviato per via telematica. In aggiunta, può chiedere copia cartacea del certificato e dell'attestato di malattia, redatti secondo il fac-simile di cui agli allegati A e B del citato decreto del Ministero della salute del 26 febbraio 2010, ovvero, anche in alternativa, può chiedere al medico di inviare copia degli stessi documenti in formato pdf alla propria casella di posta elettronica. L'invio telematico del certificato effettuato dal medico soddisfa l'obbligo del lavoratore di recapitare l'attestazione di malattia, ovvero di 11

11 trasmetterla tramite raccomandata A/R al proprio datore di lavoro entro 2 giorni lavorativi successivi all inizio della malattia. Resta fermo l'obbligo del lavoratore di segnalare tempestivamente al datore di lavoro la propria assenza e I'indirizzo di reperibilità, qualora diverso dalla residenza o domicilio abituale, per i successivi controlli medico fiscali. Parimenti è fatto obbligo al lavoratore del settore privato di fornire, qualora espressamente richiesto dal proprio datore di lavoro, il numero di protocollo identificativo del certificato di malattia comunicatogli dal medico. L INPS mette immediatamente a disposizione dei lavoratori le attestazioni di malattia relative ai certificati ricevuti. In particolare, il lavoratore può prendere visione, ed eventualmente stampare, un proprio attestato di malattia accedendo ai sito web dell' INPS ( tramite il proprio codice fiscale e il numero di protocollo del certificato fornitogli dal medico. Inoltre, registrandosi preventivamente al sito dell INPS, il lavoratore può prendere visione di tutti i propri certificati e relativi attestati di malattia, ovvero chiederne l invio automatico alla propria casella di posta elettronica certificata 3. Trasmissione dell'attestato di malattia dall INPS al datore di lavoro L'INPS mette immediatamente a disposizione dei datori di lavoro pubblici e privati le attestazioni di malattia relative ai certificati ricevuti, secondo le seguenti modalità: 1. mediante accesso diretto al sistema INPS tramite apposite credenziali che sono rese disponibili dall INPS medesimo, ; 2. mediante invio alla casella di posta elettronica certificata indicata dal datore dì lavoro. Si ritiene opportuno precisare che i datori di lavoro privati possono avvalersi dei servizi resi disponibili dall INPS anche per 12

12 tramite dei propri intermediari, come individuati dall'articolo l, commi l e 4 della legge 11 gennaio 1979, n. 12. La stessa circolare n. 4 ha previsto l istituzione di un comitato di monitoraggio sull attuazione del nuovo sistema di certificazione. Nel comitato, le istituzioni competenti (ministero del Welfare, ministero della Funzione Pubblica e dell innovazione, INPS) erano affiancate dai soggetti sociali interessati (ass.ni rappresentative dei datori di lavoro, ordini ed associazioni professionali sanitarie). Successivamente, a far parte di tale comitato sono state chiamate anche le Confederazioni Sindacali. E, infine, da segnalare che con il d. l. n. 98 del 2011, convertito in legge n. 111 del 2011 Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria sono state introdotte delle novità in materia di assenze per malattia dei dipendenti pubblici. In particolare, l art. 16 comma 9 prevede, infatti, la sostituzione del comma 5 dell art. 55 septies del d.lgs. n. 165/2001 introducendo un nuovo comma 5 ter che così recita: Nel caso in cui l assenza per malattia abbia luogo per l espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici l assenza è giustificata mediante la presentazione di attestazione rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione. Detta norma introduce, quindi, un regime speciale rispetto a quello contenuto nel comma 1 dell art. 55 septies prevedendo la giustificabilità dell assenza per malattia per l espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici anche tramite certificazione rilasciata da medico o da struttura privata. Tale certificazione, sino all adeguamento del sistema di trasmissione telematica, potrà essere prodotta in forma cartacea. 13

13 Dopo l ennesimo restyling delle misure anti-assenteismo la Funzione Pubblica fa il punto della situazione nella circolare n. 10 del 1 agosto Le nuove disposizioni, che per espressa previsione normativa si applicano anche al personale in regime di diritto pubblico di cui all art. 3 del d.lgs. n. 165/2001, sanano un buco procedurale in quanto anche le strutture private possono giustificare l assenza per malattia del dipendente pubblico, quando siano loro a erogare il servizio (dalla visita all esame diagnostico), che lo tiene lontano dall ufficio. Tale norma, infatti, rende maggiormente agevole, per il lavoratore, ottenere la copertura dello stato di malattia da parte della certificazione necessaria, consentendogli, altresì, di evitare la duplicazione di visita medica, per esempio quella specialistica per la diagnosi e la terapia e, successivamente, quella del medico di famiglia per la certificazione, ed affranca i medici di famiglia da quella che, come nel caso indicato a titolo esemplificativo, era una funzione non professionale. Ciò è particolarmente utile in un sistema sanitario articolato come quello italiano, nel quale il rapporto tra medici e cittadini è di 410/ , che sale a 410/ rispetto ai lavoratori dipendenti, mentre le Aziende sanitarie sono 168, ed i medici generici Per completezza di informazione si segnala, infine, l informativa INPDAP n. 1/2010 del 9 agosto 2010 inviata dall'inpdap alle Amministrazioni, relativa all'individuazione dei datori di lavoro dei dipendenti pubblici iscritti all'inpdap. CIRCOLARI INPS Nell ottica di recepire tutte le innovazioni normative, nel tempo, l INPS ha emanato diverse circolari con le quali sono state fornite istruzioni operative sul nuovo flusso telematico, sia con riferimento a specifiche competenze previste per il medico che, soprattutto, ai servizi 14

14 offerti al lavoratore e al datore di lavoro per la consultazione e la stampa dei certificati e degli attestati di malattia. Qui di seguito si riportano, schematicamente, le istruzioni operative contenute all interno della circolare 16 aprile 2010, n. 60: - in primo luogo è previsto che il medico curante, una volta ricevuto il numero di certificato dal sistema, rilasci al lavoratore copia cartacea dell'attestato di malattia per il datore di lavoro, privo di diagnosi, nonché il certificato con la diagnosi per l'assistito; - l'inps rende disponibili funzioni di consultazione e di stampa degli attestati ai datori di lavoro, nonché agli stessi lavoratori accreditati a consultare il servizio, sul proprio sito Internet, al quale si potrà accedere mediante codice PIN; - l'accesso al sistema informatico è assicurato sia per i medici, attraverso il c.d. Sistema di accoglienza centrale del Ministero dell'economia (SAC), che per i datori di lavoro, mediante rilascio di un codice PIN, previa presentazione all'inps del modulo di richiesta allegato alla circolare; - l'inps provvede a veicolare, verso le proprie Sedi, i certificati dei lavoratori aventi diritto all'indennità di malattia, per la disposizione di visite mediche di controllo nonché, nei casi previsti, per il pagamento diretto delle prestazioni. Successivamente, con le circolari n. 119 del 7 settembre 2010 e n. 164 del 28/12/2010 l Istituto ha fornito, rispettivamente, alle Amministrazioni Pubbliche ed alla aziende private le istruzioni in ordine alla richiesta di invio tramite PEC degli attestati di malattia e le istruzioni operative in ordine all ulteriore servizio consistente nell invio delle attestazioni di malattia alla casella di Posta Elettronica Certificata del cittadino che ne faccia richiesta. La circolare Inps n. 21 del 31 gennaio 2011 recepisce, poi, i contenuti dell art. 25 della l. n. 183 del 4 novembre 2010 (Collegato lavoro). 15

15 In attuazione di quanto disposto dalla circolare n. 4/11, l INPS ha realizzato un ulteriore servizio consistente nell invio delle attestazioni di malattia al datore di lavoro anche per il tramite di propri intermediari, come individuati dall art.1 commi 1 e 4 della l. 11 gennaio 1979, n. 12. Il servizio è stato, altresì, esteso agli intermediari dei datori di lavoro del settore agricolo, limitatamente all attività di assistenza svolta in favore di tali datori di lavoro. E questo l oggetto della circolare Inps n. 117 del 9 settembre Nell ottica della completa informatizzazione del flusso della certificazione di malattia, l Istituto gestirà in modalità telematica anche le visite mediche domiciliari, mediante assegnazione automatica al medico di controllo più vicino al domicilio del lavoratore ammalato, con evidenti vantaggi in termini di efficienza e tempestività del servizio. In questo ambito si inserisce infine, la Circolare n. 118/2011 del 12 settembre 2011, con la quale l INPS ha comunicato che a partire dal 1 ottobre 2011 sarà attivata per i datori di lavoro (pubblici e privati) la modalità di presentazione telematica della richiesta del servizio di controllo dello stato di salute dei propri dipendenti in malattia. In questa prima fase di attuazione è stato, comunque, previsto un periodo transitorio. Fino al 30 novembre 2011 le richieste di visita medica di controllo inviate secondo i canali tradizionali saranno ugualmente considerate. Decorso tale ultimo termine l unico canale di comunicazione valido sarà quello telematico. QUALCHE DATO Annualmente, vengono inviati all INPS, in media, 100 milioni di certificati ed attestati di malattia relativi a lavoratori, per un flusso cartaceo annuo di 100 milioni di fogli per i soli certificati e attestati. La macchina organizzativa dell INPS addetta al data entry dei certificati era superiore alle 500 unità lavorative. 16

16 Il costo/pratica della procedura d invio dei certificati, prima dell introduzione dello strumento telematico, era calcolato in 10/certificato. Dai dati elaborati dal Dipartimento digitalizzazione e innovazione tecnologica (Ddi) del ministero dell Innovazione risulta che la percentuale di certificati cartacei, già prima dell entrata definitiva a regime della nuova procedura (il periodo preso in considerazione è quello che va dall 8 agosto al 4 settembre 2011) è pari all 1.5% (cfr. il grafico di cui infra). Dal grafico sottostante, abbiamo, in maniera più analitica, il dato in ordine ai certificati trasmessi on line: un quadro regionale per tipologia di lavoratori sulla base dei dati Inps al 3 ottobre

17 Dai due grafici che seguono, si evince, invece, l impatto della digitalizzazione in riferimento lavoratori privati INPS, considerando, rispettivamente, i certificati cartacei e telematici acquisiti dall INPS nel 2010 e nel 2011 ed i certificati cartacei e telematici acquisiti dall INPS nel periodo compreso tra il 5 settembre 2011 ed il 2 ottobre

18 Fonte: elaborazioni DDI su dati INPS Fonte: elaborazioni DDI su dati INPS 19

19 Infine, dagli ultimi dati pubblicati dal Ministero per la PA, risulta che, a livello nazionale, è stata superata quota 18 milioni di certificati di malattia trasmessi on line, per l esattezza al 15 novembre 2011 si tratta di un numero pari a certificazioni. LA NUOVA DISCIPLINA. Gli adempimenti a cui è tenuto il medico nei confronti del lavoratore. In tutti i casi di assenza per malattia il medico del Ssn o della struttura sanitaria che lo rilascia compila il certificato con prognosi e diagnosi, quindi trasmette, entro 24 ore dalla visita, queste informazioni in via telematica al SAC (sistema di accoglienza centrale reso disponibile dal MEF), attraverso un'apposita pagina web messa a disposizione dal sistema centrale ( ovvero con il proprio software gestionale. Eventuali rettifiche o annullamenti di certificati già inviati possono essere effettuati online entro le 24 ore successive alla trasmissione. Il SAC trasmette le informazioni all Inps. A ogni certificato inviato online viene assegnato un numero di protocollo, che il medico comunica al lavoratore. Il medico può inoltre inviare al lavoratore via copia della certificazione che lo riguarda, sia attraverso il sistema centrale, sia con il proprio software gestionale (ove ciò sia previsto). I medici dispongono anche di un servizio per l'invio telematico che consente di risolvere eventuali situazioni di digital divide, quali l'indisponibilità di banda larga in alcune aree territoriali oppure l'impossibilità temporanea di usare un computer. L'INPS ha infatti messo a disposizione dei medici il numero verde tramite il quale, 20

20 previa identificazione e con assistenza dell'operatore, è possibile trasmettere con una semplice telefonata il certificato medico. Si applicano le regole previgenti (consegna della copia cartacea all Inps e al datore di lavoro) esclusivamente nei casi di impossibilità (per cause tecniche) di trasmissione da parte del medico, di ricoveri ospedalieri, di interventi dei pronto soccorso, di certificazione da parte di medici privati non ancora abilitati all invio telematico, di guardie mediche a cui spesso la Regione non fornisce le strumentazioni necessarie all invio on line. L inadempimento degli obblighi di trasmissione di cui sopra, in concorso con l elemento soggettivo del dolo o della colpa, costituisce illecito disciplinare il quale, in caso di reiterazione, comporta il licenziamento nonché, per i medici convenzionati, la decadenza della convenzione medesima Gli adempimenti del lavoratore Nel corso della visita medica il lavoratore è tenuto ad una serie di adempimenti; in particolare egli deve: a) fornire la propria tessera sanitaria, da cui si desume il codice fiscale; b) fornire l indirizzo di reperibilità da inserire nel certificato, se diverso da quello di residenza in precedenza comunicato all amministrazione; c) chiedere copia cartacea del certificato oppure che la stessa gli sia inviata alla propria casella di posta elettronica o alla casella di posta elettronica certificata del lavoratore (PEC). E possibile richiedere l'attivazione gratuita del servizio di Posta Certificata collegandosi al portale I lavoratori, quindi, non dovranno più provvedere, entro i due giorni lavorativi successivi all inizio della malattia, ad inviare tramite raccomandata o recapitare le attestazioni di malattia alle proprie amministrazioni od aziende, posto che l invio telematico soddisfa 21

21 appieno tale l obbligo; rimane fermo, invece, l obbligo di segnalare tempestivamente la propria assenza e l indirizzo di reperibilità all amministrazione per i successivi controlli medico fiscali, con le regole già in materia fissate dai diversi CCNL e/o CCI. Il lavoratore può accedere al sito dell INPS ( per consultare il certificato. Lo può fare tramite il proprio codice fiscale e il numero di protocollo identificativo che gli è stato fornito dal medico, a cui -a sua volta- è stato indicato dal Sac al momento della trasmissione telematica, ovvero verificarne l'avvenuto invio telefonando al contact center dell'inps al numero Se le aziende non possono più chiedere il certificato medico cartaceo al dipendente, questi deve comunque segnalare al suo datore di lavoro, in maniera tempestiva la propria assenza e l indirizzo di reperibilità, se diverso dalla residenza o dal domicilio abituale. Sul sito del Ministero della Funzione Pubblica è consultabile una sezione informativa sui servizi e sui numeri utili a disposizione dei medici, dei datori di lavoro e dei lavoratori dipendenti nonché le risposte ai quesiti più ricorrenti e i dati aggiornati dei flussi dei certificati inviati. Il datore di lavoro: cosa può chiedere al lavoratore Il datore di lavoro deve utilizzare i servizi messi a disposizione dall INPS, con conseguente esonero del lavoratore in stato di malattia dell invio dell attestato cartaceo. Quelli del settore privato potranno chiedere al lavoratore di comunicare il numero di protocollo del certificato e con questo reperirlo o con l accesso diretto al sistema Inps utilizzando le credenziali che sono rese disponibili dall Istituto o con l invio alla casella PEC indicata dal datore di lavoro. I datori di lavoro privati possono infine avvalersi di propri intermediari abilitati (consulenti del lavoro) per i contatti con l Inps. (Circolare INPS n. 117 del 9 settembre 2011). 22

22 Per consultare gli attestati di malattia dei propri dipendenti il datore di lavoro può: a) accedere direttamente al sistema INPS, attraverso le apposite credenziali rilasciate dall'istituto (Circolare INPS n. 60 del 16 aprile 2010); b) richiederne l'invio automatico alla propria casella di posta certificata (Circolare INPS n. 119 del 7 settembre 2010). c) verificare l'avvenuto invio del singolo certificato di malattia rivolgendosi al contact center dell'inps al numero , fornendo il codice fiscale del lavoratore e il numero di protocollo (Circolare INPS n. 117 del 9 settembre 2011). L istituzione del contact center dell'inps si è resa necessaria accogliendo le istanze sollevate in sede di Comitato di Monitoraggio da parte di numerose associazioni datoriali, relativamente alle difficoltà dei datori di lavoro piccoli e piccolissimi di utilizzare proficuamente una procedura informatica. Ciò era, ad esempio, particolarmente vero per le centinaia di migliaia di datori di lavoro domestico (colf, badanti, etc.). Il ruolo dell INPS. Quando l Inps ottiene il certificato medico del lavoratore dal Sac, per prima cosa lo mette on line, nell apposita sezione del suo sito. Alle aziende ed agli intermediari che ne abbiano fatto richiesta, l Istituto provvede ad inviare il documento alla loro casella PEC. 23

23 Gli accordi tra le parti sociali. In seguito al nuovo assetto normativo che si è venuto a delineare in materia di rilascio e trasmissione dei certificati di malattia per l impiego privato, CONFINDUSTRIA, CGIL, CISL e UIL hanno convenuto, al fine di valorizzare il contenuto innovativo della riforma intervenuta, una linea di condotta comune (cfr. accordo del 20 luglio 2011 di cui si riporta il testo ) in attesa di aggiornare la disciplina delle comunicazioni prevista dai contratti collettivi nazionali di lavoro. 24

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26 Alle parti sociali appariva necessario armonizzare il contenuto dei CCNL con la normativa sopravvenuta, onde evitare che il lavoratore fosse soggetto, in forza di legge, al nuovo regime ma, in forza del permanere delle norme contrattuali (ad es. in materia di obbligo d invio del certificato nei due giorni, generalmente esplicitamente contenuto nei CCNL) anche al regime previgente. L accordo, quindi, prevede che fermi restando gli obblighi di tempestiva comunicazione dell assenza e di ogni variazione dell indirizzo dove poter effettuare la visita di controllo il lavoratore, nei tempi previsti per l invio del certificato cartaceo dal CCNL, comunichi all azienda il numero di protocollo identificativo del certificato inviato dal medico in via telematica. Questa comunicazione andrà effettuata dal lavoratore con modalità coerenti con le innovazioni tecnologiche che caratterizzano la riforma dell invio telematico delle certificazioni mediche (come a mero titolo esemplificativo, o SMS). Analogo contenuto hanno poi gli accordi siglati tra CGIL, CISL e UIL e rispettivamente CONFAPI, CONFARTIGIANATO- CNA- CASARTIGIANI, AGCI-CONFCOOPERATIVE- LEGACOOP. L adesione da parte dei datori di lavoro privati ai servizi dell INPS per la trasmissione telematica delle attestazioni di malattia consentirà, poi, ai medesimi, di usufruire del servizio per la richiesta di visite fiscali on line. Considerazioni conclusive Le nuove regole normative in materia di trasmissione telematica delle certificazioni di malattia, rappresentano, indubbiamente, una grossa novità, che comporta innegabili vantaggi ma anche evidenti criticità. Sul versante vantaggi, al lavoratore viene evitato l invio all INPS del pezzo di carta comprovante il suo diritto all assenza dal lavoro per malattia: prima ci si doveva recare alla posta ed effettuare una 27

27 raccomandata (tempo e costi a carico del lavoratore), oppure, nei casi più fortunati, ci si doveva recare presso uno sportello Inps e consegnare manualmente ad un impiegato il certificato medico. Adesso questi compiti sono demandati, prevalentemente, al medico curante che provvede, tramite collegamento telematico con la sede dell Inps, all inoltro dei dati del paziente, cui verrà rilasciato un semplice numero di protocollo a testimonianza che l Inps ha recepito l invio. Il lavoratore può verificare on line o attraverso il contact center telefonico (803.64) organizzato dall INPS la sua situazione ed i suoi certificati. Può chiedere all Istituto l invio sulla sua PEC di attestati e certificati o alla casella di posta elettronica non certificata dei soli attestati. A breve potrà ricevere per sms il numero di protocollo del certificato in modo da poterlo comunicare in tempo reale al suo datore di lavoro. Il paziente stesso potrà poi semplicemente comunicare al datore di lavoro, anche solamente per via telefonica, questo numero di protocollo senza specificare altro. Il datore di lavoro si dovrà a sua volta collegare telematicamente con il portale dell Inps ed accedere alla visione dei dati riguardanti la malattia. Un ulteriore vantaggio è che tali dati, essendo inviati e recepiti in tempi brevissimi, potranno essere la base per controlli fiscali molto più tempestivi ed efficienti di prima, a tutto vantaggio del lavoratore realmente impossibilitato al lavoro e a tutto detrimento degli assenteisti. Sempre tra gli aspetti positivi non dimentichiamo il risparmio economico che comporta l attuazione di un processo simile: centinaia di migliaia di euro di stampati e modulistica risparmiati. Infine, altro aspetto di grande rilievo consiste nel fatto che, questa nuova metodologia, definita dagli addetti al settore rivoluzione informatica della malattia, consente all INPS la raccolta di una serie di dati di facile consultazione. Una serie di notizie che possono essere utili, 28

28 per fare un esempio, al ministero della salute, perché dietro un evento di malattia si può monitorare un area geografica qualora emergesse che in questa si verificano più eventi morbosi rispetto ad un altra, oppure si possono individuare aziende che non adottano tutte le tutele qualora risultasse che lavoratori si ammalano più spesso ovvero individuare malattie legate a certi tipi di lavoro. Questo consente al nostro Paese di usufruire di un valido strumento di prevenzione, studio ed analisi, ponendolo all avanguardia nel sistema europeo e, in potenza, di aumentare gli effetti positivi, anche dal punto di vista economico, di una efficace medicina di prevenzione. Ma ogni medaglia ha il suo rovescio e così anche questa riforma. Innanzitutto, ed è l aspetto più critico, quello che nella riforma del ministro viene definito 'certificato telematico' tale non è. Un certificato, per possedere valore legale, deve essere firmato dal medico che lo rilascia. Quindi l invio telematico, non prevedendo una firma certificata (anzi, non prevedendo alcuna firma), di fatto costituisce un semplice invio di dati personali di cui il medico non può - eventualmente - essere considerato responsabile. La riforma prevede anche che la dichiarazione di malattia venga inviata non solamente dal medico curante, ma da qualsiasi sanitario (libero professionista o dipendente ospedaliero) che constati lo stato di malattia. A tutt oggi molti degli ospedali si dicono non ancora pronti ad eseguire l invio telematico, riversando sulle spalle del medico curante l incombenza. C è poi da considerare che la capillarizzazione dei collegamenti telematici non è ancora realizzata: ci sono zone dell Italia non ancora raggiunte dall Adsl e dalla banda larga, zone in cui i collegamenti sono difficoltosi o addirittura impossibili, zone non servite da telefonia mobile. Per questi casi è attivo un call center, cui un medico può telefonare e dettare ad un impiegato i dati personali e sensibili del proprio paziente. 29

29 Ma di fronte a questa violazione della privacy molti medici rifiutano di accedere al call center e continuano a rilasciare certificati cartacei, creando ulteriore disparità di comportamenti. Da quanto sopraesposto discende un ultima considerazione e cioè che, sicuramente, sarebbe stato meglio provvedere prima a fornire tutta l Italia di una rete telematica a banda larga (siamo tra gli ultimi in Europa) così da mettere tutti gli operatori sanitari in condizioni di adempiere ai compiti assegnati loro da questa riforma, controllarne la funzionalità e solamente dopo rendere obbligatorie le procedure telematiche. 30

30 NORMATIVA DI RIFERIMENTO legge n. 33 del 29 febbraio 1980 legge n. 311 del 2004 (finanziaria per il 2005), legge n. 296 del 2006 (finanziaria per il 2007) D.P.C.M. del 26 marzo 2008, all art. 8 Art. 55 septies, D. Lgs. 150/2009 DM del legge n. 183 del articolo 25 Circolare n. 1/DFP DDI del Circolare n. 2/DFP DDI del Circolare n. 1/DFP DDI del Circolare n. 4/DFP del Circolare n.10/dfp del Circolare INPS n. 60 del Circolare INPS n. 119 del Circolare INPS n. 164 del Circolare INPS n.21 del Circolare INPS n. 117 del Circolare INPS n. 118 del Informativa INPDAP n. 1/2010 del

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