La riscossione delle entrate dopo la legge di stabilità 2015 modalità operative

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1 Napoli, 09 luglio La riscossione delle entrate dopo la legge di stabilità 2015 modalità operative

2 L a t t u a l e s i s t e m a d i r i s c o s s i o n e d e i t r i b u t i l o c a l i : 1) Affidamento ad Equitalia (o aziende del gruppo) del servizio di riscossione dei tributi locali (circa 5 mila Comuni su 8 mila); 2) Affidamento ai Concessionari della riscossione iscritti all albo ex art. 56 del D.Lgs. 446/97; 3) Gestione diretta o tramite società partecipate pubbliche. 2

3 L a r i f o r m a d e l s i s t e m a d i r i s c o s s i o n e d e i t r i b u t i l o c a l i : Riferimenti normativi: 1) D.Lgs. 446/97: principio di autonomia degli enti locali nella gestione delle loro entrate; 2) D.L. 203/2005: riforma del sistema della riscossione congelata fino al 31 dicembre 2015 (n. 8 proroghe); 3) Legge delega 23/2014 (art. 10 Revisione della riscossione degli enti locali): in attesa dei decreti attuativi: 4) Legge di stabilità 2015 (L. 190/2014): disciplina dei rapporti tra ente impositore e agente della riscossione. 3

4 L e m o d a l i t à d i r i s c o s s i o n e s p o n t a n e a e c o a t t i v a d e i t r i b u t i l o c a l i : Principio riformatore: A far data dal 31 dicembre 2015, Equitalia S.p.A.: (e le partecipate) cesseranno le attività di accertamento, liquidazione e riscossione delle entrate (tributarie e patrimoniali) dei comuni e delle società da essi partecipate. 1) Affidamento a terzi (Equitalia, Concessionari iscritti all albo ex art. 53 D.Lgs. 446/97, altri soggetti autorizzati) mediante gara ad evidenza pubblica; 2) Affidamento del servizio ad una c.d. «società in house», di cui all art. 52 co. 5 lett. b) n. 3 del D. Lgs. 446/97; 3) Gestione in economia (internalizzazione della funzione). 4

5 I p r i n c i p i i s p i r a t o r i d e l l a r i f o r m a d e l l a r i s c o s s i o n e d e i t r i b u t i l o c a l i ( L e g g e d e l e g a 2 3 / ) 1) Confermare la massima autonomia nel regolamento della riscossione dei tributi locali a favore degli enti; 2) Assicurare la certezza, efficienza ed efficacia dell esercizio dei poteri di riscossione mediante l emanazione di un Testo Unico che inglobi la revisione dell ingiunzione di pagamento e la gestione dei ruoli; 3) Semplificazione delle procedure di recupero dei crediti di modesta entità e facoltà degli enti locali di definire in modo agevolato crediti avviati alla riscossione coattiva; 4) Rendere trasparente l esternalizzazione della funzione di riscossione a soggetti esterni (modifica dei requisiti per l iscrizione all albo ex art. 53, linee guida per la redazione dei capitolati d appalto, introduzione di strumenti di controllo, ecc.); 5

6 I p r i n c i p i i s p i r a t o r i d e l l a r i f o r m a d e l l a r i s c o s s i o n e d e i t r i b u t i l o c a l i ( L e g g e d e l e g a 2 3 / ) - S E G U E 5) Obbligo per i soggetti terzi affidatari del servizio (Equitalia o Concessionari) di mettere a disposizione delle autonomie locali le loro competenze tecniche ed organizzative maturate; 6) Rafforzamento in termini organizzativi delle strutture e delle competenze specialistiche degli enti locali necessarie per la gestione diretta della riscossione ovvero per il controllo delle strutture affidatarie; 7) Definizione delle modalità per la gestione associata del sistema di riscossione (es. tramite società in house affidatarie dirette della gestione delle entrate degli enti locali associati); 8) Introduzione della possibili di svolgere la riscossione coattiva mediante lo strumento del ruolo sia nei casi di gestione diretta o indiretta e sia nei casi di affidamento ad Equitalia o Concessionario; 6

7 I p r i n c i p i i s p i r a t o r i d e l l a r i f o r m a d e l l a r i s c o s s i o n e d e i t r i b u t i l o c a l i ( L e g g e d e l e g a 2 3 / ) - S E G U E 9) Introduzione di un codice deontologico dei soggetti affidatari dei servizi di riscossione e degli ufficiali di riscossione; 10) Introduzione di specifiche cause di incompatibilità per i rappresentanti legali, amministratori o componenti degli organi di controllo interni dei soggetti affidatari del servizio di riscossione; 11) Salvaguardia della posizione del contribuente per quanto concerne la tutela dell abitazione, lo svolgimento di attività lavorativa, la presenza di difficoltà economiche, la pignorabilità dei beni mobili e la rateizzazione del debito 7

8 L e g g e d i s t a b i l i t à L. n d e l Novità sui rapporti tra enti locali impositori e concessionari della riscossione: 1) Modifica delle procedure di discarico delle somme; 2) Modifica della procedura di controllo sull operato dell agente della riscossione; 3) Modifica dei termini e delle condizioni per la chiusura delle controversie con l agente della riscossione; 4) Assenza di controllo per le quote inesigibili pari o inferiori a Euro

9 D. L g s. 2 2 f e b b r a i o , n. 3 7 PROCEDURA DI DISCARICO Elimina Obbligo del non riscosso per riscosso Poneva a carico dell esattore prima, e del concessionario poi, l onere di versare alle prescritte scadenze, l ammontare pro rata dei crediti iscritti a ruolo, ancorché non pagati dal debitore. Introduce Procedura di discarico per inesigibilità Una procedura che permette all agente della riscossione di porre fine alle attività di riscossione poste in essere a favore dell ente impositore, qualora la riscossione non vada a buon fine art. 19 e seguenti D. Lgs. n. 112/

10 PROCEDURA DI DISCARICO AUTOMATIVO A favore dei Concessionari Ridotti i termini entro cui ottenere il discarico delle somme contenute nelle comunicazioni di inesigibilità che se non sono soggette a successiva integrazione vengono automaticamente discaricate decorso il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione della comunicazione di inesigibilità (fermo restando l avvio di eventuali attività di controllo). Comunicazione di inesigibilità Comunicazione con la quale l agente della riscossione dichiara all ente creditorio, qualora non riesca a riscuotere l importo del carico iscritto a ruolo, che la somma non è esigibile. Da inviare entro il terzo anno successivo alla consegna del ruolo. 10

11 PERDITA DEL DIRITTO AL DISCARICO 1) Mancata notificazione, imputabile al concessionario, della cartella di pagamento prima del decorso del nono mese successivo alla consegna del ruolo; 2) Mancata presentazione della comunicazione di inesigibilità entro i tre anni dalla consegna del ruolo; 3) Mancato svolgimento dell azione esecutiva, diversa dall espropriazione mobiliare, su tutti i beni del contribuente la cui esistenza risultava dal sistema informativo del Ministero del tesoro; 4) Mancato svolgimento delle attività conseguenti alle segnalazioni di azioni esecutive e cautelari effettuate dall Ufficio; 5) Mancata riscossione delle somme iscritte a ruolo per causa imputabile al concessionario; 6) Mancata trasmissione all ente creditore della documentazione relativa ai ruoli per i quali si intende esercitare il controllo di merito, trascorsi 120 giorni. 11

12 PROCEDURA DI CONTROLLO Per attivare la procedura di controllo presso il concessionario, l ente creditore deve trasmettere a quest ultimo la comunicazione di avvio del procedimento prima del discarico automatico. Il controllo non può superare il 5% delle quote comprese nelle comunicazioni di inesigibilità presentate in ciascun anno. Concessionario inadempiente Trascorso anche tale termine, l ente creditore ha 60 giorni di tempo se ammettere o rifiutare il discarico o se provare a ripristinare il rapporto collaborativo assegnandogli un termine non inferiore a 12 mesi per l espletamento di nuove azioni Devono ora trascorrere 180 giorni dall avvio del procedimento prima che l ente creditore possa notificare all agente della riscossione un atto di contestazione Il destinatario può produrre osservazioni entro i successivo 90 giorni 12

13 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE Sono state riviste le quote con cui l agente della riscossione può chiudere la controversia: 1) entro 90 giorni dalla notificazione del provvedimento definitivo l agente può: a) versare 1/8 dell importo iscritto a ruolo oltre gli interessi legali; b) presentare ricorso alla Corte dei Conti; 2) se entro 90 giorni non procede con una delle predette azioni, deve versare 1/3 dell importo iscritto a ruolo con aggiunta degli interessi e le spese. 13

14 L ente creditore rimane comunque titolare del diritto di riattribuire le somme discaricate all agente della riscossione qualora successivamente individui l esistenza di significativi elementi reddituali o patrimoniali riferibili agli stessi debitori, comunicando all agente i nuovi beni da sottoporre a esecuzione, ovvero le azioni cautelari o esecutive da intraprendere. Finché l ente non presenta le comunicazioni di inesigibilità l Equitalia è legittimata a continuare l azione di riscossione anche se l ente creditore ha cessato o cessa di avvalersi dei relativi servizi. E previsto che le comunicazioni di inesigibilità dei ruoli siano presentate dal 2017, per i ruoli 2014, e negli anni successivi a partire dai ruoli più recenti. In particolare nel 2018 saranno presentate le comunicazioni relative ai ruoli nel 2019 quelle relative ai ruoli 2012, fino ad arrivare al 2031 per i ruoli dell anno

15 RUOLI INFERIORI A 300,00 Non sono assoggettate al controllo le quote affidate all attività di riscossione per importi inferiori ad Euro 300, relativamente ai ruoli dal 2000 al Tale norma non interferisce sul diritto di credito vantato dall ente creditore nei confronti del debitore iscritto a ruolo. Resta fermo l obbligo dell agente della riscossione di effettuare tutte le azioni contemplate dalla legge per il soddisfacimento della pretesa intimata. 15

16 modalità operative 16

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