Preambolo Premessa Articolo 1: Oggetto del regolamento. Articolo 2: Modalità di esecuzione in economia Articolo 3: Beni e servizi in economia

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1 COMUNE DI MESSINA REGOLAMENTO PER LE FORNITURE DEI BENI E DEI SERVIZI DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE DI APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA STATALE DI RECEPIMENTO DELLE DIRETTIVE CEE. Approvato con deliberazione Consiliare del , n.49/c. Pubblicato dal al , ai sensi dell art. 12 comma 2 - dello Statuto Comunale. 1

2 Preambolo Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 573; Visto l'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e successive modificazioni e integrazioni; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; Visti gli artt. 31 e 32 della Legge Regionale 2 agosto 2002, n 7; Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2001, n. 384; Considerata la necessità di individuare con provvedimento, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2001, n. 384, i beni e i servizi con i relativi limiti di importo da eseguirsi in economia da parte degli Uffici comunali; Visto il vigente Regolamento dell Organizzazione degli Uffici e dei Servizi nonché le attribuzioni destinate dalle leggi ai Dirigenti comunali; Premessa Ai sensi del comma tre dell art.26 della legge 23 dicembre 1999, n 488, si può ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma uno, ovvero si utilizzano i parametri di prezzo qualità, come limiti massimi, per l acquisto di beni e servizi comparabili con quelli oggetto delle stesse convenzioni. La stipulazione di un contratto in violazione di quanto sopra è causa di responsabilità amministrativa. Ai sensi del comma 3-bis del medesimo art. 26, in caso di procedure autonome per l acquisto di beni e servizi, chi sottoscrive il contratto o dispone l ordine di fornitura, allega allo stesso una apposita dichiarazione con la quale attesta il rispetto delle disposizioni contenute nel comma tre. Articolo 1: Oggetto del regolamento. Il presente Regolamento disciplina le modalità, i limiti e le procedure da seguire per l'esecuzione in economia di beni e servizi, di seguito per brevità unitariamente intesi anche con il termine interventi, da parte del Comune di Messina, dopo aver verificato di non ricorrere alle convenzioni di cui in Premessa. Articolo 2: Modalità di esecuzione in economia L'esecuzione in economia degli interventi può avvenire: a) in amministrazione diretta; b) a cottimo fiduciario. Sono in amministrazione diretta i servizi e i beni per i quali non occorre l'intervento di alcun imprenditore. Essi sono effettuati con materiali e mezzi propri o appositamente noleggiati e con personale proprio. Sono a cottimo fiduciario gli interventi per i quali si rende necessario, ovvero opportuno, con procedura negoziata, l'affidamento ad imprese o persone fisiche esterne all'amministrazione. Articolo 3: Beni e servizi in economia 1. Ai sensi e alle condizioni dell art. 31, commi tre e quattro, della legge regionale 2 agosto 2002, n 7, si ricorre alle spese in economia, con la procedura prevista al successivo art. 8, lettera a), per tutti i beni di importo fino a centomila euro. 2. Ai sensi dell art. 31, comma due, della legge regionale 2 agosto 2002, n 7, si ricorre alle spese in economia, con la procedura prevista al successivo art. 8, lettera b), per tutti i beni di importo superiore a centomila euro e inferiore alla soglia di applicazione della normativa statale di recepimento delle direttive CEE. 3. Resta fermo il ricorso al vigente Regolamento del Servizio Provveditorato Economato per le spese di ufficio entro il limite massimo ivi fissato. 2

3 4. Ai sensi e alle condizioni di cui all art. 32, commi due e tre, della legge regionale 2 agosto 2002, n 7, si ricorre alle spese in economia, con la procedura prevista al successivo art. 8, lettera a), per tutti i servizi di importo inferiore alla soglia di applicazione della normativa statale di recepimento delle direttive CEE. 5. Ove uno o più degli importi sopra menzionati subiranno variazioni di legge, gli stessi saranno operativi senza ulteriore formalità di adeguamento del presente Regolamento. Articolo 4: Divieto di frazionamento E' vietato l'artificioso frazionamento degli interventi allo scopo di sottrarli alla disciplina di cui al presente Regolamento. Articolo 5: Struttura di acquisizione in economia. Il compito di aggiudicare le forniture dei beni e dei servizi rientranti nel presente Regolamento sarà affidato alla Unità Ordinante. Nelle more della istituzione della Struttura di cui sopra, l'esecuzione degli interventi in economia viene disposta, nell'ambito degli obiettivi e del "budget", dal Responsabile del servizio interessato che può affidarla al Responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 4 della legge 7 agosto 1990, n Per l'acquisizione di beni e servizi il Responsabile interessato si avvale delle rilevazioni dei prezzi di mercato effettuate da Amministrazioni od Enti a ciò preposti a fini di orientamento e della valutazione della congruità dei prezzi stessi in sede di offerta; il Responsabile osserva la disposizione di cui in Premessa utilizzando i parametri di prezzo qualità. Articolo 6: Forme di pubblicità Mediante avvisi pubblicati su almeno tre quotidiani e sul sito internet del Comune, l Unità Ordinante richiederà periodicamente agli operatori economici di qualificarsi al fine di essere successivamente invitati alle procedure di spese in economia. Nelle more di quanto sopra, si farà riferimento agli elenchi dei fornitori di fiducia di cui al Regolamento del Servizio Provveditorato-Economato e, in caso di carenza parziale o totale di fornitori, a elenchi, di uso comune, di operatori commerciali Inoltre, per ogni fornitura di beni per la quale si procede come previsto al successivo art. 8, lettera b), sarà pubblicato l avviso su almeno un quotidiano a diffusione regionale e sul sito internet di questo Comune ( Articolo 7: Relazioni informative Con apposita relazione predisposta con cadenza semestrale, l Unità Ordinante informerà il servizio di controllo interno, ove istituito, dei motivi per i quali si è fatto ricorso alle procedure non concorsuali e non al sistema convenzionale ex art. 26 della legge n. 488/1999 e successive modificazioni e integrazioni. Resta ferma l osservanza delle disposizioni di legge in materia di comunicazioni agli Organi statali e regionali ai quali è demandato il controllo sulle procedure di acquisizione. 3

4 Articolo 8: Svolgimento della procedura del cottimo fiduciario per beni e servizi 1. L'affidamento a cottimo fiduciario avviene: a) mediante gara informale, con richiesta di almeno cinque preventivi redatti secondo le indicazioni contenute nella lettera d'invito, per i servizi di cui al punto 4. e per i beni di cui al punto 1. del precedente art. 3; b) mediante gara informale, con richiesta di almeno dieci preventivi redatti secondo le indicazioni contenute nella lettera di invito, fermo restando che alla gara saranno ammesse a partecipare tutte le persone o imprese, anche non invitate, che avranno fatto pervenire un preventivo, per i beni di cui al punto 2. del precedente art Il termine perentorio di ricezione dei preventivi di cui alla lettera a) è fissato in giorni quindici decorrenti dalla data della lettera di invito, intenso che ogni preventivo deve effettivamente pervenire a questo Comune entro detto termine, indipendentemente dal giorno di spedizione. 3. Il termine perentorio di ricezione dei preventivi di cui alla lettera b) è fissato in giorni ventisei decorrenti dalla data della lettera di invito, intenso che ogni preventivo deve effettivamente pervenire a questo Comune entro detto termine, indipendentemente dal giorno di spedizione. 4. I termini di cui ai precedenti punti possono essere ridotti, rispettivamente a giorni cinque quello del punto 2. e a giorni quindici quello del punto 3., per motivazioni di urgenza che saranno riportate nella lettera di invito. 5. Si prescinde dalla richiesta di più preventivi nel caso di nota specialità del bene o servizio da acquisire, in relazione alle caratteristiche tecniche o di mercato, ovvero quando l'importo della spesa non superi l'ammontare di euro, con esclusione dell'i.v.a. Il suddetto limite è elevato a euro, con esclusione dell'i.v.a., per l'acquisizione di beni e servizi connessi ad impellenti ed imprevedibili esigenze di ordine pubblico. 6. La richiesta alle ditte dei preventivi/offerta, effettuata mediante lettera o altro atto (telegramma, telefax, ecc.) deve contenere: l'oggetto della prestazione; le eventuali garanzie; le caratteristiche tecniche; la qualità e la modalità di esecuzione; i prezzi posti a base d asta; le modalità di scelta del contraente; l'informazione circa l'obbligo di assoggettarsi alle condizioni e penalità previste e di uniformarsi alle norme legislative e regolamentari vigenti, nonché la facoltà, per l'amministrazione, di provvedere all'esecuzione dell'obbligazione a spese della ditta aggiudicataria e di rescindere il rapporto mediante semplice denuncia, nei casi in cui la ditta stessa venga meno ai patti concordati; quanto altro ritenuto necessario per meglio definire la natura dell'intervento; la richiesta di dichiarazione di responsabilità da parte di ogni concorrente di non aver conseguito, nel corso dello stesso anno solare, affidamenti, con lo stesso sistema di gara, il cui importo complessivo superi rispettivamente i limiti indicati alle lettere a) e b) del precedente punto 1. Per le forniture di beni, non opera cumulo tra l importo massimo di cui alla lettera a. e l importo massimo di cui alla lettera b. del precedente punto 1. le modalità di pagamento. 7. L'esame e la scelta dei preventivi avviene o in base al prezzo più basso o in base all'offerta economicamente più vantaggiosa, in relazione a quanto previsto nella lettera d'invito nella quale, inoltre, sarà precisata l eventuale applicazione dell art. 16 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n 402 relativo alla verifica del carattere anormalmente basso. Tale verifica opera obbligatoriamente per gli affidamenti di cui alla lettera b) del precedente punto Per le forniture di beni di cui alla precedente lettera b) per le quali viene previsto un periodo pari o superiore a mesi tre, i concorrenti dovranno dichiarare la capacità finanziaria e la capacità tecnica secondo quanto previsto dalla legge statale di recepimento delle direttive CEE. 4

5 9. Resta ferma l osservanza delle disposizioni di legge circa l incapacità e il divieto a stipulare contratti e a ricevere ordinazioni dalle pubbliche amministrazioni. Per i Servizi Sociali le presenti disposizioni regolamentari saranno applicate se non in contrasto con le disposizioni legislative statali e regionali di settore. Articolo 9: Ordinazione e liquidazione di beni e servizi Si procede alla stipula di contratto quando il periodo previsto per la fornitura dei beni e per la prestazione del servizio sia pari o superiore a mesi dodici. Per un periodo inferiore a mesi dodici, l'acquisizione di beni e servizi, determinata in forza del presente Regolamento, è perfezionata d'apposita lettera con la quale il responsabile del servizio dispone l'ordinazione dei beni e dei servizi. Tali atti devono riportare i medesimi contenuti previsti dalla lettera d'invito. Il suddetto atto di ordinazione contiene almeno: la descrizione dei beni o servizi oggetto dell'ordinazione; la quantità ed il prezzo degli stessi con l'indicazione dell'i.v.a.; la qualità e la modalità di esecuzione; gli estremi contabili (capitolo); la forma di pagamento; le penali per la ritardata o incompleta esecuzione nonché l'eventuale richiamo all'obbligo dell'assuntore di uniformarsi alle vigenti norme di legge e regolamenti; l'ufficio referente ed eventuali altre indicazioni utili od opportune al fornitore. Dell'ordinazione ricevuta l'assuntore deve dare immediata accettazione per iscritto all'amministrazione, anche a mezzo fax. I pagamenti sono disposti entro trenta giorni dalla data del collaudo o dell'attestazione di regolare esecuzione ovvero, se successiva, dalla data di presentazione delle fatture. Le fatture dei beni e dei servizi non saranno pagate se prive del visto di liquidazione del dirigente responsabile del servizio. I documenti di cui al comma precedente dovranno essere prodotti in originale e copia, di cui uno da allegare al titolo di spesa e l'altra da conservare agli atti, e corredati, qualora trattasi di acquisti, della prescritta presa in carico o bolletta d'inventario ovvero muniti della dichiarazione dell'avvenuta annotazione negli appositi registri per gli oggetti non inventariabili. Il competente Ufficio di Ragioneria disporrà il pagamento delle spese di cui al presente provvedimento con le rituali procedure di emissione di mandati. Articolo 10: Verifica della prestazione I beni e i servizi di cui al presente regolamento devono essere sottoposti rispettivamente a collaudo o attestazione di regolare esecuzione entro venti giorni dall'acquisizione. Tali verifiche non sono necessarie per le spese di importo inferiore a euro, con esclusione dell'i.v.a. Il collaudo è eseguito da impiegati appositamente nominati dal competente dirigente. Il collaudo non può essere effettuato da impiegati che abbiano partecipato al procedimento di acquisizione di beni e servizi. Articolo 11: Interventi in economia mediante amministrazione diretta Quando gli interventi vengono eseguiti con il sistema dell'amministrazione diretta, il Responsabile organizza ed esegue gli stessi per mezzo di personale dipendente, provvedendo altresì all'acquisto dei materiali ed all'eventuale noleggio di mezzi necessari per la esecuzione. Articolo 12: Garanzie Le persone e le imprese affidatarie sono esonerate dalla costituzione di garanzia fideiussoria a fronte degli obblighi assunti, salvo che il periodo previsto per la fornitura del bene o per la prestazione del servizio sia pari o superiore a mesi dodici. 5

6 Articolo 13: Inadempimenti Nel caso di inadempienza per fatti imputabili al soggetto o all'impresa cui è stata affidata la fornitura dei beni o dei servizi di cui al presente regolamento, si applicano le penali stabilite nell'atto o lettera d'ordinazione. Inoltre questa Amministrazione, dopo formale ingiunzione inoltrata a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, rimasta senza esito, disporrà l'esecuzione di tutto o parte della fornitura, a spese del soggetto o dell'impresa, salvo l'esercizio dell'azione per il risarcimento del danno derivante dall'inadempienza. Nel caso d'inadempimento grave, questa Amministrazione, previa denuncia scritta, procede alla risoluzione del rapporto, con l esercizio dell azione per il risarcimento dei danni subiti ed escluderà l inadempiente dalla partecipazione alle forniture di cui al presente regolamento per la durata di un anno decorrente dalla data della denuncia. Articolo 14: Entrata in vigore Il presente Regolamento entra in vigore dal quindicesimo giorno successivo a quello di pubblicazione all Albo Pretorio. 6

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