Comune di Verdellino REGOLAMENTO PER L EROGAZIONE DI PRESTAZIONI E SERVIZI COMUNALI AGEVOLATI

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1 Comune di Verdellino REGOLAMENTO PER L EROGAZIONE DI PRESTAZIONI E SERVIZI COMUNALI AGEVOLATI approvato con delibera di Consiglio comunale n. 3 del

2 ART. 1 Oggetto del Regolamento Il presente Regolamento è diretto ad individuare le condizioni economiche richieste per l accesso alle prestazioni o ai servizi comunali agevolati così come previsto dall Art. 1 comma 2 del D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 109 e successive integrazioni di cui al D.Lgs del 03 maggio 2000 n. 130 e D.P.C.M. 242 del , pubblicato in data ART. 2 Integrazione Le norme del presente Regolamento vanno ad integrare: Ogni altro Regolamento comunale per la disciplina della concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausilii finanziari e l attribuzioni di vantaggi economici, di cui all Art. 12 della Legge n. 241 del 7 agosto 1990; Ogni altra Norma regolamentare comunale relativa ad agevolazioni economiche, tributarie e tariffarie che preveda la valutazione delle condizioni economiche dei richiedenti; ART. 3 Prestazioni soggette al presente Regolamento Il presente Regolamento verrà applicato nello specifico per la valutazione dei diritti di accesso e per stabilire le quote a carico del cliente relativamente ad ogni tipo di prestazione per le quali il Comune prevede agevolazioni in base alla situazione economica del richiedente, quali ad esempio: - Rette Asilo Nido; - Assistenza domiciliare e prestazioni annesse (fornitura pasti, telesoccorso e trasporto ); - Inserimento in Cooperative e Centri Socio-educativi per portatori di handicap; - Rette case di riposo; - Contributi generici; - Ecc

3 ART. 4 Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) L indicatore della Situazione Economica Equivalente è calcolato con il rapporto tra l Indicatore della Situazione Economica (I.S.E., dato dal reddito e dal patrimonio) ed il parametro di cui all Art.8 del presente Regolamento. ART. 5 Composizione del nucleo familiare 1. Ciascun soggetto può appartenere ad un solo nucleo familiare. Fanno parte del nucleo familiare i soggetti componenti la famiglia anagrafica ai sensi dell articolo 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, salvo quanto di seguito stabilito. 2. I soggetti a carico ai fini IRPEF, anche se componenti altra famiglia anagrafica, fanno parte del nucleo familiare della persona di cui sono a carico. Quando un soggetto risulta a carico ai fini IRPEF di più persone, si considera, tra quelle di cui è a carico, componente il nucleo familiare: a) della persona della cui famiglia anagrafica fa parte; b) se non fa parte della famiglia anagrafica di alcuna di esse, della persona tenuta agli alimenti ai sensi degli articoli 433 e seguenti del codice civile, secondo l ordine ivi previsto; in presenza di più persone obbligate agli alimenti nello stesso grado, si considera componente il nucleo familiare di quella tenuta in misura maggiore ai sensi dell articolo 441 del codice civile. 3. I coniugi che hanno la stessa residenza, anche se risultano a carico ai fini IRPEF di altre persone, fanno parte dello stesso nucleo familiare; nei loro confronti si applica il solo criterio anagrafico. 4. I coniugi che hanno diversa residenza anagrafica, anche se risultano a carico ai fini IRPEF di altre persone, fanno parte dello stesso nucleo familiare, identificato sulla base della famiglia anagrafica di uno dei coniugi che è considerata di comune accordo corrispondente alla residenza familiare. Detti criteri di attrazione non operano nei seguenti casi: a) quando è stata pronunciata separazione giudiziale o è intervenuta l omologazione della separazione consensuale ai sensi dell articolo 711 del codice di procedura civile, ovvero quando è stata ordinata la separazione ai sensi dell articolo 126 del codice civile;

4 b) quando la diversa residenza è consentita a seguito dei provvedimenti temporanei ed urgenti di cui all articolo 708 c. p. c.; c) quando uno dei coniugi è stato escluso dalla potestà sui figli o è stato adottato, ai sensi dell articolo 333 del codice civile, il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare; d) quando si è verificato uno dei casi di cui all articolo 3 della legge 1 dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, ed è stata proposta domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; e) quando sussiste abbandono del coniuge, accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali. 5. Il figlio minore di anni 18, anche se a carico ai fini IRPEF di altre persone, fa parte del nucleo familiare del genitore con il quale risulta residente. Il minore che si trova in affidamento preadottivo, ovvero in affidamento temporaneo presso terzi disposto o reso esecutivo con provvedimento del giudice, fa parte del nucleo familiare dell affidatario, ancorché risulti in altra famiglia anagrafica o risulti a carico ai fini IRPEF di altro soggetto. Il minore in affidamento e collocato presso comunità o istituti di assistenza è considerato nucleo familiare a sé stante. 6. Il soggetto che si trova in convivenza anagrafica ai sensi dell articolo 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, è considerato nucleo familiare a sé stante, salvo che debba essere considerato componente del nucleo familiare del coniuge, ovvero del nucleo familiare della persona di cui è a carico ai fini IRPEF, ai sensi delle disposizioni del presente articolo. Se della medesima convivenza anagrafica fanno parte il genitore e il figlio minore, quest ultimo è considerato componente dello stesso nucleo familiare del genitore. In deroga al comma precedente e limitatamente alle prestazioni sociali agevolate nell ambito di percorsi assistenziali integrati di natura sociosanitaria, erogate a domicilio o in ambienti residenziali diurni o continuativi, per soggetti con handicap grave di cui all art.3, comma 3, della Legge 104/92, accertato ai sensi dell art.4 della stessa legge, nonché a soggetti ultrasessantacinquenni la cui non autosufficienza fisica o psichica sia stata accertata dalle Aziende Unità Sanitarie Locali, il nucleo familiare di riferimento sarà costituito dal solo richiedente. ART 6 Modalità di calcolo del reddito

5 1. Il reddito si calcola sommando per ciascun componente il nucleo familiare: a) Il reddito complessivo risultante dall ultima dichiarazione presentata ai fini delle Imposte sui Redditi delle Persone Fisiche, al netto dei redditi agrari relativi alle attività indicate dall Art del codice civile svolte anche in forma associata, dai soggetti produttori agricoli titolari di partita I.v.a., obbligati alla presentazione della Dichiarazione ai fini I.v.a.. In caso di esonero dall obbligo di Dichiarazione dei redditi vanno assunti i redditi imponibili ai fini IRPEF, risultanti dall ultima certificazione rilasciata dai soggetti erogatori. Per ultima dichiarazione o ultima certificazione si intende la dichiarazione presentata o la certificazione consegnata nell anno in cui si presenta la dichiarazione sostitutiva unica, relative ai redditi dell anno precedente. Se al momento in cui deve essere presentata la dichiarazione sostitutiva unica, non può essere presentata la dichiarazione dei redditi o non è possibile acquisire la certificazione relativa ai redditi dell anno precedente, deve farsi riferimento alla dichiarazione dei redditi presentata o alla certificazione consegnata nell anno precedente. E consentito dichiarare l assenza di reddito di un soggetto appartenente al nucleo familiare, quando questi nell anno solare precedente alla dichiarazione sostitutiva unica non ha percepito alcun reddito; in tal caso sono effettuati specifici controlli, ai sensi del D.Lgs. 109/98 e successive modificazioni, volti ad accertare l eventuale successiva presentazione della dichiarazione dei redditi o il ricevimento della dichiarazione sostitutiva. Salvo diversa disposizione legislativa, non sono da computare gli emolumenti arretrati relativi a prestazioni di lavoro o di pensione, il Trattamento di Fine Rapporto (T.F.R.) e le indennità equipollenti. Non costituiscono reddito: pensioni di guerra, pensioni privilegiate ordinarie corrisposte ai militari di leva, pensioni, indennità, comprese le indennità di accompagnamento e assegni erogati dal Ministero dell Interno ai ciechi civili, ai sordomuti e agli invalidi civili e tutti i redditi esenti dall IRPEF; b) Il reddito di lavoro prestato nelle zone di frontiera e in altri Paesi limitrofi, da soggetti residenti nel territorio dello Stato; c) I proventi derivanti da attività agricole svolte anche in forma associata per le quali sussiste l obbligo di presentazione della Dichiarazione I.V.A.; a tal fine va assunta la base imponibile determinata ai fini dell I.r.a.p., al netto dei costi del personale a qualunque titolo utilizzato; d) Il reddito figurativo delle attività finanziarie, determinato applicando il rendimento annuo dei titoli decennali del Tesoro al complessivo patrimonio mobiliare del nucleo familiare individuato secondo quanto indicato all Art.3, commi 2,3 e 4 del D.P.C.M. 221/99 e successive modifiche.

6 2. Qualora il nucleo risieda in abitazione in locazione, dalla somma dei suddetti elementi reddituali si detrae il valore del canone di locazione annuo, fino a concorrenza e per un ammontare massimo di E.5.164,57. In tal caso il richiedente è tenuto a dichiarare gli estremi del contratto di locazione registrato e l ammontare del canone. Ai fini dell applicazione della detrazione del presente comma: a) l abitazione di residenza del nucleo è quella nella quale risiedono i componenti del nucleo familiare e per la quale il contratto di locazione è registrato in capo ad almeno uno dei componenti; b) se i componenti del nucleo, in virtù dell applicazione dei criteri di cui all articolo 5 del presente Regolamento, risultano risiedere in più abitazioni per le quali il contratto di locazione è registrato in capo ad alcuno dei componenti stessi, la detrazione si applica, tra le suddette, all abitazione individuata dal richiedente nella dichiarazione sostitutiva unica; se il contratto di locazione risulta solo in quota parte in capo ai componenti del nucleo, la detrazione si applica per detta quota. ART. 7 Modalità di calcolo del patrimonio L'indicatore della situazione patrimoniale è determinato sommando, per ciascun componente del nucleo familiare i seguenti valori patrimoniali: 1) il valore dei fabbricati e terreni edificabili ed agricoli, intestati a persone fisiche diverse da imprese, quale definito ai fini ICI al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 10 comma 1, indipendentemente dal periodo di possesso nel periodo d'imposta considerato. Dal valore così determinato di ciascun fabbricato o terreno, si detrae, fino a concorrenza, l'ammontare dell'eventuale debito residuo alla stessa data del 31 dicembre per mutui contratti per l'acquisto dell immobile o per la costruzione del fabbricato. Qualora il nucleo risieda in abitazione di proprietà, dalla somma dei suddetti valori si detrae per tale immobile, in alternativa alla detrazione del debito residuo, se più favorevole e fino a concorrenza, il valore della casa di abitazione, come sopra definito, nel limite di E ,69. La detrazione spettante in caso di proprietà dell abitazione di residenza è alternativa a quella per il canone di locazione di cui all Art.6, comma 2 del presente Regolamento. Ai fini dell applicazione della detrazione del presente punto: a) l abitazione di residenza del nucleo è quella nella quale risiedono i suoi componenti, di proprietà di almeno uno di essi; b) se i componenti del nucleo, in virtù dell applicazione dei criteri di cui all articolo 4, risultano risiedere in più abitazioni la cui proprietà è di alcuno dei componenti stessi, la detrazione si applica, tra le suddette, all abitazione individuata dal richiedente nella dichiarazione sostitutiva unica;

7 c) se l immobile risulta in quota parte di proprietà di alcuno dei componenti del nucleo, la detrazione si applica solo per detta quota. 2) Il valore del patrimonio mobiliare, calcolato secondo i criteri di cui all Art.3 commi, 2,3, e 4 del D.P.C.M. 221/99 e successive modifiche. Da tale valore si detrae, fino a concorrenza, una franchigia pari a E ,71. Detta franchigia non si applica per la determinazione del reddito di cui all Art.6, comma 1 lettera d). I valori patrimoniali di cui al punto 1 e 2 del presente articolo rilevano in capo alle persone fisiche titolari di diritti di proprietà o reali di godimento. Il valore così definito viene considerato ai fini della determinazione dell IS.E. nella misura del 20% ART. 8 Scala di equivalenza 1. I parametri da utilizzare per il calcolo della Situazione Economica Equivalente sono i seguenti: NUMERO DEI COMPONENTI PARAMETRO IL NUCLEO I parametri sopra indicati sono maggiorati nel modo seguente: a per ogni ulteriore componente; b in caso di presenza nel nucleo di un solo genitore e figli minori; c per ogni componente con handicap psicofisico permanente di cui all Art 3, comma 3, della Legge n. 104/1992 o di invalidità superiore al 66%, i mutilati e gli invalidi di guerra e gli invalidi per servizio appartenenti alle categorie dalla 1 alla 5; d per i nuclei familiari con figli minori in cui entrambi i genitori svolgono attività di lavoro o di impresa. Si considerano attività di lavoro e di impresa le attività che danno luogo a redditi di lavoro dipendente e assimilati, di lavoro autonomo o di impresa ai sensi, rispettivamente, degli articoli 46 (comma 1), 47 (comma 1 lettera a-g-l), 49 (commi 1 e 2 lettere a-c) e 51 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 e successive modificazioni ed integrazioni. La maggiorazione si applica quando i genitori risultino ciascuno aver svolto le predette attività di lavoro e di impresa per almeno sei mesi nel periodo

8 cui fanno riferimento i redditi della dichiarazione sostitutiva. La maggiorazione spetta altresì a nuclei familiari composti soltanto da figli minori e un unico genitore che risulti aver svolto attività di lavoro o di impresa per almeno 6 mesi nel periodo cui fanno riferimento i redditi della dichiarazione sostitutiva; 3. Il denominatore del rapporto che definisce l indicatore della situazione economica equivalente è dato dal parametro corrispondente alla numerosità del nucleo familiare, eventualmente incrementato dal parametro o parametri correttivi. ART. 9 Soglie di accesso L accesso ai servizi comunali e la partecipazione alla spesa da parte dei cittadini saranno regolati da fasce di valore I.S.E.E. in modo da assicurare esenzione o trattamento agevolato ai nuclei familiari che versano in condizioni economiche disagiate e con criteri di progressività per le altre situazioni. In considerazione del carattere sperimentale della nuova procedura, le fasce I.S.E.E. e le relative percentuali di partecipazione alla spesa saranno istituite o potranno essere variate in modo da non comportare situazioni di grave squilibrio nella gestione di bilancio. Sulla base di motivata relazione dei Servizi Sociali, l Amministrazione potrà disporre, per singoli casi particolari, trattamenti diversi da quelli tabellari. ART.10 Modalità attuative 1. Il richiedente la prestazione o il servizio agevolato deve presentare, unitamente alla domanda, una dichiarazione sostitutiva, a norma della Legge 4 gennaio 1968 n. 15 (artt.2 e 4) e successive modificazioni ed integrazioni e degli articoli 1 e 2 del D.P.R. 20 ottobre 1998 n.403, concernente la situazione reddituale del richiedente la prestazione agevolata, nonché quella di tutti i componenti il nucleo familiare. 2. Il richiedente dichiarerà altresì di essere a conoscenza che, nel caso di corresponsione della prestazione, potranno essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite ed effettuati presso gli Istituti di credito o altri intermediari finanziari. Nell ambito dei controlli di cui all Art.4, comma 7 del D.Lgs n.109/98, le convenzioni da stipulare assicurano che in caso di omessa ed infedele dichiarazione dei redditi gli enti erogatori consegnano idonea notizia per i provvedimenti di competenza ai fini dell eventuale revoca dei benefici concessi.

9 3. Il richiedente dovrà esprimere altresì il consenso scritto al trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili ai sensi della Legge del 31 dicembre 1996 n. 675 e successive modificazioni ed integrazioni. 4. In sede di dichiarazione si impegna a comunicare eventuali modifiche della Situazione Economica e della composizione del nucleo familiare che comportino un cambiamento della propria posizione rispetto alla prestazione o al servizio agevolati. La nuova dichiarazione presentata sostituisce quella precedente a valere per i componenti del nucleo familiare, compresi in detta dichiarazione e per tutte le prestazioni successivamente richieste. Per le prestazioni in corso di erogazione sulla base dell I.S.E.E. precedentemente definito, il Comune terrà conto delle variazioni dal mese successivo. 5. Il richiedente la prestazione o il servizio agevolato presenterà, se già in suo possesso, la certificazione attestante la Situazione Economica dichiarata, in luogo della dichiarazione di cui al comma 1, ai Comuni o ai Centri di Assistenza Fiscale o alla sede Inps competente per territorio ovvero direttamente all Amministrazione Pubblica alla quale è richiesta la prima prestazione alla data di entrata in vigore del D.P.C.M. 221/ La dichiarazione sostitutiva unica ha validità di un anno a decorrere dalla data in cui è stata effettuata l attestazione della sua presentazione. L ente effettua l attestazione e trasmette immediatamente i dati della dichiarazione e dell attestazione al sistema informativo dell Inps, mediante la procedura informatica resa disponibile dall Istituto medesimo. 7. Quando la dichiarazione sostitutiva non fa riferimento ai redditi percepiti nell anno precedente, l ente erogatore può richiedere la presentazione di una dichiarazione aggiornata, che sostituisce integralmente quella precedente. 8. La domanda dovrà essere redatta su apposito modello predisposto e fornito, per lo scopo, dal Comune. Tale modello sarà integrato con la dichiarazione sostitutiva da produrre secondo lo schema contenuto nel DPCM del , pubblicato sulla G.U. del ART. 11 Competenze 1. Le agevolazioni saranno concesse dal Responsabile dell ufficio a cui è affidato il servizio, previo accertamento della sussistenza di tutte le altre condizioni previste dalle norme regolanti il servizio stesso. 2. Spetta, altresì, al Responsabile dell ufficio espletare tutte le funzioni di controllo circa la veridicità della situazione familiare dichiarata, confrontare i dati reddituali e patrimoniali dichiarati dai soggetti ammessi alla prestazione con i dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle Finanze. 3. Per le funzioni di controllo di cui al comma precedente, il Responsabile dell ufficio potrà richiedere la documentazione necessaria.

10 ART. 12 Norme integrative 1. Tutte le disposizioni integrative e correttive emanate sia dallo Stato che dalla Regione troveranno immediata applicazione anche ai fini dell accesso alle prestazioni comunali agevolate. 2. Il tali casi, in attesa della formale eventuale modificazione del presente Regolamento, si applica la normativa sopra ordinata. ART.13 Pubblicità del Regolamento Copia del presente Regolamento, ai sensi dell Art.22 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento. GLOSSARIO D.Lgs: Decreto Legislativo D.P.C.M.: Decreto del Presidente Consiglio dei Ministri D.P.R.: Decreto del Presidente della Repubblica I.r.a.p.: Imposta regionale attività produttive I.R.P.E.F.: Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche I.S.E.: Indicatore della Situazione Economica I.S.E.E.: Indicatore della Situazione Economica Equivalente I.V.A: Imposta sul Valore Aggiunto T.F.R.: Trattamento di Fine Rapporto

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