Allegato parte integrante ALLEGATO B) - Individuazione degli elementi variabili da considerare nella valutazione della condizione economica familiare
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- Lorenzo Ricardo Cappelli
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1 Allegato parte integrante ALLEGATO B) - Individuazione degli elementi variabili da considerare nella valutazione della condizione economica familiare Individuazione degli elementi variabili da considerare nella valutazione della condizione economica familiare ai fini della concessione delle borse di studio di cui alla legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 art. 73 comma 4 bis, a giovani atleti residenti in provincia e frequentanti un percorso di istruzione o formazione. S individuano di seguito gli elementi variabili da considerare per la valutazione della condizione economica familiare ai fini della concessione delle borse di studio di cui alla legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 art. 73 comma 4 bis, a giovani atleti residenti in provincia e frequentanti un percorso di istruzione o formazione. Per quanto non indicato si applicano le disposizioni generali approvate con deliberazione della Giunta provinciale n di data 15 maggio 2009 e le disposizioni per la compilazione delle dichiarazioni ICEF approvate con determinazione del Dirigente del Servizio Sistema finanziario pubblico provinciale n. 11 di data 18 giugno Composizione del nucleo familiare Ai fini del presente regolamento, ciascun soggetto può appartenere ad un solo nucleo familiare. Fanno parte del nucleo familiare i soggetti componenti la famiglia anagrafica ai sensi dell articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, salvo quanto stabilito da quanto segue. I soggetti a carico ai fini IRPEF, anche se componenti altra famiglia anagrafica, fanno parte del nucleo familiare della persona di cui sono a carico. Quando un soggetto risulta a carico ai fini IRPEF di più persone, si considera, tra quelle di cui è a carico, componente il nucleo familiare: a) della persona della cui famiglia anagrafica fa parte; b) se non fa parte della famiglia anagrafica di alcuna di esse, della persona tenuta agli alimenti ai sensi degli articoli 433 e seguenti del codice civile, secondo l ordine ivi previsto; in presenza di più persone obbligate agli alimenti nello stesso grado, si considera componente il nucleo familiare di quella tenuta in misura maggiore ai sensi dell articolo 441 del codice civile. I coniugi che hanno diversa residenza anagrafica, anche se risultano a carico ai fini IRPEF di altre persone, fanno parte dello stesso nucleo familiare, identificato sulla base della famiglia anagrafica di uno dei coniugi che è considerata di comune accordo corrispondente alla residenza familiare. Detti criteri di attrazione non operano nei seguenti casi: a) quando è stata pronunciata separazione giudiziale o è intervenuta l omologazione della separazione consensuale ai sensi dell articolo 711 del codice di procedura civile, ovvero quando è stata ordinata la separazione ai sensi dell articolo 126 del codice civile; b) quando la diversa residenza è consentita a seguito di provvedimenti temporanei ed urgenti di cui all articolo 708 c.p.p.; Pag. 1 di 5 All. 002 RIFERIMENTO: 2009-D
2 c) quando uno dei coniugi è stato escluso dalla potestà sui figli o è stato adottato, ai sensi dell articolo 333 del codice civile, il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare; d) quando si è verificato uno dei casi di cui all articolo 3 della legge 1 dicembre 1970, n.898, e successive modificazioni, ed è stata proposta domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; e) quando sussiste abbandono del coniuge, accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali. Il figlio minore di 18 anni, anche se a carico ai fini IRPEF di altre persone, fa parte del nucleo familiare del genitore con quale risulta residente. Il minore che si trova in affidamento preadottivo, ovvero in affidamento temporaneo presso terzi disposto o reso esecutivo con provvedimento del giudice, fa parte del nucleo familiare dell affidatario, ancorché risulti in altra famiglia anagrafica o risulti a carico ai fini IRPEF di altro soggetto. Il minore in affidamento e collocato presso comunità o istituti di assistenza è considerato nucleo familiare a sé stante. Il soggetto che si trova in convivenza anagrafica ai sensi dell articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n.223, è considerato nucleo familiare a sé stante, salvo che debba essere considerato componente del nucleo familiare del coniuge, ovvero del nucleo familiare della persona di cui è a carico ai fini IRPEF, ai sensi delle disposizioni della presente disciplina. Se della medesima convivenza anagrafica fanno parte il genitore e il figlio minore, quest ultimo è considerato componente dello stesso nucleo familiare del genitore. 2. Definizione di nucleo autonomo Costituiscono nucleo autonomo (composto da una sola persona) le persone in possesso dei seguenti requisiti: a) residenza esterna all unità abitativa del nucleo familiare da un periodo minimo di almeno due anni dalla data di presentazione della domanda; b) possesso di un reddito minimo fissato nel limite per determinare la persona fiscalmente a carico (euro 2.840,51). In mancanza di tali requisiti, il soggetto che dichiara di formare un nucleo autonomo verrà ricondotto nell ambito della famiglia di origine: conseguentemente la valutazione della condizione economica sarà riferita all intero nucleo. 3. Definizione del beneficiario Ai fini della presente disciplina, beneficiario della borsa di studio è il soggetto che presenta la domanda, ossia: uno dei genitori, anche adottivi o affidatari, o la persona che esercita la potestà dei genitori se lo studente è minorenne; lo studente stesso se maggiorenne. Pag. 2 di 5 All. 002 RIFERIMENTO: 2009-D
3 4. Peso del reddito e del patrimonio in relazione alla parentela con il beneficiario Relazione Parentela Peso reddito Peso patrimonio Richiedente coniuge non separato legalmente parente o affine di 1 grado parente o affine di 2 grado parente o affine di 3 o 4 grado convivente more uxorio altro convivente Altri parametri ICEF: Franchigia sul valore dell Abitazione di Residenza FAR Franchigia sul Patrimonio Mobiliare familiare FPM Limite Superiore del primo scaglione sul patrimonio mobiliare e immobiliare familiare, esclusa la franchigia sul patrimonio mobiliare e sull abitazione di residenza LS1 Limite Superiore del secondo scaglione sul patrimonio mobiliare e immobiliare familiare, esclusa l abitazione di residenza LS Prima ALiquota di conversione del patrimonio complessivo in 5% reddito equivalente AL1 Seconda ALiquota di conversione del patrimonio complessivo 20% in reddito equivalente AL2 Terza ALiquota di conversione del patrimonio complessivo in reddito equivalente AL3 60% Reddito di Riferimento RIF Calcolo dell indicatore della condizione economica familiare L indicatore della condizione economica familiare è calcolato considerando i dati contenuti nelle dichiarazioni ICEF dei componenti il nucleo familiare da valutare, dei parametri fissati dalle disposizioni generali approvate con deliberazione della Giunta provinciale n del 15 maggio 2009 e dei parametri fissati da queste disposizioni utilizzando l algoritmo di calcolo approvato con deliberazione della Giunta provinciale n di data 05 giugno Pag. 3 di 5 All. 002 RIFERIMENTO: 2009-D
4 7. Limiti ICEF per l accesso al beneficio Condizione economica del nucleo familiare di appartenenza non superiore al valore di 0,49 dell'indicatore della condizione economica familiare (ICEF). Nella tabella sotto riportata sono indicati i corrispondenti limiti massimi di reddito o di patrimonio in base al numero dei componenti il nucleo familiare. Numero Componenti Scala di equivalenza Reddito (*) Patrimonio (**) , ,33 2 1, , ,33 3 2, , ,00 4 2, , ,00 5 2, , ,00 6 3, , ,67 7 3, , ,33 8 3, , ,00 9 4, , , , , ,33 (*) Gli importi indicati rappresentano il limite massimo del reddito netto per l accesso al beneficio con il corrispondente valore del patrimonio mobiliare inferiore alla franchigia di euro ,00 e in assenza di patrimonio immobiliare oltre la franchigia fissata per l abitazione di residenza. (**) Gli importi indicati rappresentano il limite massimo del patrimonio per l accesso al beneficio con il corrispondente valore del reddito pari a 0, Scala di attribuzione dei punti per il merito sportivo MERITO PUNTEGGIO CONVOCAZIONE NELLA RAPPRESENTATIVA NAZIONALE CLASSIFICAZIONE NELLE GRADUATORIE NAZIONALI DI CATEGORIA ASSOLUTA 50 DI CATEGORIA 40 1 POSTO 50 2 POSTO 40 3 POSTO 35 4 POSTO 30 5 POSTO 25 6 POSTO 20 PARTECIPAZIONE A CAMPIONATI NAZIONALI O MANIFESTAZIONI SIMILARI ASSOLUTA 15 DI CATEGORIA 10 Pag. 4 di 5 All. 002 RIFERIMENTO: 2009-D
5 Nel caso in cui l atleta possegga più requisiti di merito ai fini della graduatoria si considera il punteggio migliore. 9. Individuazione della graduatoria dei beneficiari della borsa di studio di cui alla legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 art. 73 comma 4 bis Sono ammessi al beneficio gli studenti che appartengono ad un nucleo familiare con un ICEF compreso tra 0,00 e 0,49. In base al valore dell indicatore è attribuito un punteggio per la condizione economica familiare compreso tra un massimo di 50 ed un minimo di 0. Il punteggio è pari a 50 se l ICEF è compreso tra 0,00 e 0,20 mentre per valori ICEF superiori a 0,20 diminuisce proporzionalmente all aumentare del valore ICEF. Se l ICEF è superiore a 0,49 il punteggio spettante è 0. PUNTEGGIO ICEF=ARROTONDA.ECCESSO(MAX(0;MIN(1;(ICEF-0,49)/(0,2-0,49)))*50;1) Al valore così ottenuto è aggiunto il punteggio spettante per il merito sportivo, secondo la scala di attribuzione illustrata al punto 8. La condizione economica è pesata al 40% mentre il merito sportivo pesa per il 60%. PUNTEGGIO = PUNTEGGIO ICEF * 0,4 + PUNTEGGIO MERITO * 0,6 Per l anno 2009 sono disponibili 40 borse di studio da Euro 1.500,00. Nella graduatoria saranno individuati i 40 soggetti beneficiari che hanno ottenuto il punteggio migliore. In situazioni di parità prevale l atleta più giovane. Pag. 5 di 5 All. 002 RIFERIMENTO: 2009-D
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