REGOLAMENTO DEL DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA. emanato con D.R. n. 849 del ART. 1 - AMBITO ed EFFICACIA DEL REGOLAMENTO

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1 REGOLAMENTO DEL DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA emanato con D.R. n. 849 del ART. 1 - AMBITO ed EFFICACIA DEL REGOLAMENTO 1. Il presente Regolamento disciplina l organizzazione ed il funzionamento del Dipartimento di Giurisprudenza (DiGi), istituito con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 248/15214 del , ai sensi degli artt. 15 e 16 dello Statuto dell'università degli Studi di Brescia, emanato con D.R. n. 68 del e pubblicato sulla G.U. n. 289 del ART. 2 - FINALITÀ DEL DIPARTIMENTO 1. Il Dipartimento di Giurisprudenza (DiGi), nel rispetto dell autonomia scientifica e didattica nonché dell opzione tempo pieno/tempo definito di ogni docente e ricercatore, ha come finalità fondamentale la promozione della qualità della ricerca e dell offerta formativa svolta dai Corsi di Studio afferenti al Dipartimento stesso. A tal fine, e per gli ambiti di competenza definiti dalla legge e dallo Statuto di Ateneo, fa capo al DiGi l esercizio della potestà regolamentare, in esecuzione delle decisioni generali definite dagli organi di governo dell Ateneo. 2. Il funzionamento del DiGi si ispira ai principi del massimo rigore metodologico, della trasparenza, del merito e della rendicontazione pubblica. Le attività di ricerca sono finalizzate allo sviluppo di pensiero critico e all acquisizione di capacità professionali in grado di garantire le migliori prospettive di realizzazione personale a studenti e docenti e di progresso scientifico e sociale per la comunità. 3. Ferme restando le competenze previste dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti, il DiGi delibera sulla definizione della programmazione strategica dell Ateneo, relativamente agli ambiti della ricerca e della didattica di propria competenza. 4. Il Dipartimento, nel rispetto dei procedimenti adottati dagli organi di governo dell Ateneo e negli ambiti di sua competenza: a) promuove e coordina le attività di ricerca nei settori scientifico-disciplinari ad esso afferenti, ferma restando l'autonomia di ogni singolo docente e ricercatore; b) organizza e pianifica l utilizzo delle strutture e delle risorse necessarie per tali attività; c) interviene con le competenze previste dalle norme regolamentari di Ateneo, nel procedimento relativo alla copertura degli affidamenti, delle supplenze e dei contratti d insegnamento a supporto dei Corsi di Studio;

2 d) supporta complessivamente le attività dei Consigli di Corso di Studio in relazione alle norme regolamentari assunte nello specifico dall Ateneo; e) propone gli ordinamenti didattici dei Corsi di Studio, nel rispetto del Regolamento di cui all art. 11 del D.M. MIUR 22 ottobre 2004 n. 270, e li sottopone al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione; f) esprime parere sui regolamenti didattici approvati dai Consigli di Corso di Studio, ai sensi dell'art. 16 c. 1 del Regolamento didattico; g) partecipa, per quanto di competenza, alla definizione delle linee di azione relative alla valutazione della struttura, della ricerca, dei corsi di studio e dei docenti che ad essa afferiscono, secondo le indicazioni dell ANVUR, del Nucleo di Valutazione interno e della Commissione Paritetica, organizzando il proprio sistema di assicurazione della qualità; h) cura lo svolgimento di attività di consulenza, di ricerca e formazione su contratto o convenzione da eseguirsi all'interno dell'università, a norma del seguente art. 7; i) organizza seminari, conferenze, convegni e altre attività a carattere scientifico, anche in collegamento con analoghe strutture in Italia e all'estero; j) organizza i corsi e coordina le strutture necessarie per il conseguimento di Master di primo e di secondo livello, Dottorati di ricerca ed eventuali titoli post-laurea relativi alle discipline di sua pertinenza; k) designa, su proposta del Direttore, i componenti docenti e ricercatori nella Commissione Paritetica; l) dà attuazione, per quanto di sua competenza, alle norme del Regolamento d'ateneo per la sicurezza e per la salute sul luogo di lavoro. ART. 3 SEDE 1. Il Dipartimento ha sede nei locali ad esso assegnati e dispone di beni mobili assegnati, così come risulta dai registri inventariali. I locali e i beni assegnati al Dipartimento devono essere utilizzati esclusivamente per le attività istituzionali dell'università e per quelle ulteriori, purché preventivamente autorizzate dal Direttore su mandato del Consiglio di Dipartimento. 2. L attività amministrativo-contabile del Dipartimento è svolta attraverso il Settore Contabilità e Finanza di Ateneo. La posizione organizzativa di riferimento per il Direttore di Dipartimento è quella del Responsabile Amministrativo all interno del suddetto Settore. ART. 4 - COMPONENTI ED ORGANI DEL DIPARTIMENTO 1. Del Dipartimento fanno parte i professori di ruolo e i ricercatori, anche a tempo determinato, che hanno espresso formale opzione di afferenza al Dipartimento stesso secondo le norme dello Statuto e del Regolamento Generale d'ateneo. 2. La mobilità del singolo professore di ruolo e ricercatore avverrà previa motivata richiesta dell interessato con il consenso dei rispettivi Dipartimenti di afferenza. 3. Sono organi del Dipartimento il Direttore, il Consiglio di Dipartimento, la Giunta di Dipartimento e la Commissione Paritetica. 4. Per le proprie finalità istituzionali il Dipartimento può articolarsi in Sezioni.

3 ART. 5 - DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 1. Il Direttore è un professore di ruolo a tempo pieno di prima fascia, eletto secondo le disposizioni dello Statuto, del Regolamento Generale di Ateneo e del presente Regolamento. Il Direttore designa tra i professori di ruolo a tempo pieno afferenti al Dipartimento un Vice Direttore che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento temporaneo. 2. Il Direttore può altresì designare, sempre nell'ambito dei professori di ruolo a tempo pieno afferenti al Dipartimento, un Coordinatore dell attività didattica ed un Coordinatore dell attività di ricerca, coerentemente con quanto previsto dall art. 16 dello Statuto d Ateneo. Il Direttore ha la rappresentanza del Dipartimento, convoca e presiede il Consiglio e la Giunta e sovraintende all esecuzione dei rispettivi atti deliberativi; promuove le attività del Dipartimento; vigila sull osservanza nell ambito del Dipartimento delle leggi, dello Statuto d Ateneo, dei Regolamenti dell Università e del presente Regolamento; tiene i rapporti con gli organi accademici; esercita tutte le altre funzioni che gli sono attribuite dalle leggi, dallo Statuto, dai Regolamenti dell Ateneo e dal presente Regolamento. Inoltre provvede alle altre nomine di competenza del Dipartimento e, nei casi di necessità e urgenza, emana decreti di competenza del Consiglio o della Giunta che verranno sottoposti a ratifica dei rispettivi organi nella prima seduta utile. Il Direttore è consegnatario dei beni mobili assegnati al Dipartimento ed esercita le funzioni previste dal Regolamento d'ateneo per la sicurezza e per la salute sul luogo di lavoro. Il Direttore predispone e presenta annualmente al Consiglio di Dipartimento, coerentemente con le scadenze previste dal sistema interno di assicurazione della qualità, la relazione sulle attività di ricerca e di didattica. 3. La relazione, previo parere del Consiglio, viene inviata alla Commissione Paritetica secondo le indicazioni e le modalità previste dall'anvur. 4. Il Direttore resta in carica per quattro anni accademici ed è rieleggibile, consecutivamente, per una sola volta. 5. Almeno trenta giorni prima della scadenza del mandato, il Decano del Dipartimento indice le elezioni del nuovo Direttore. 6. Il Direttore è eletto a scrutinio segreto dai componenti del Consiglio di Dipartimento, a maggioranza assoluta degli aventi diritto, nella prima votazione. Se nella prima votazione nessun candidato ottiene la maggioranza assoluta dei voti, il Decano del Dipartimento dovrà convocare una nuova votazione ad almeno sette giorni di distanza dalla precedente e comunque entro un tempo massimo di trenta giorni. Nella seconda votazione, che sarà valida quando ad essa partecipi la maggioranza degli aventi diritto, risulterà eletto il candidato che abbia ottenuto il maggior numero di voti. Qualora nella seconda votazione due candidati ottengano lo stesso numero di voti o qualora la seconda votazione non sia valida per la mancata partecipazione della maggioranza degli aventi diritto, il Decano del

4 Dipartimento convocherà una nuova votazione ad almeno sette giorni di distanza dalla precedente e comunque entro un tempo massimo di trenta giorni, e così fino a quando non risulterà eletto il Direttore. Tali elezioni avverranno con le stesse modalità della seconda votazione. Ai fini della validità della votazione si considerano presenti soltanto coloro che ritirano la scheda per il voto. 7. Nell ipotesi in cui il Direttore rassegni volontariamente le dimissioni dalla carica, egli è tenuto a presentarle al Rettore, rimanendo in carica per l ordinaria amministrazione fino all elezione del suo successore. In tal caso il Rettore invita il Decano del Dipartimento a indire nuove elezioni da svolgersi entro due mesi dalla data di presentazione delle dimissioni. Ove risulti impossibile assicurare l ordinaria amministrazione del Dipartimento da parte del Direttore, il Rettore assume le iniziative all uopo indispensabili. 8. Su motivata mozione firmata da almeno due quinti dei membri del Dipartimento, il Consiglio può votare la sfiducia al Direttore, la quale comporta la cessazione dalla carica. Il Rettore assumerà i provvedimenti necessari a garantire la funzionalità del Dipartimento fino all elezione del nuovo Direttore. La mozione viene votata a scrutinio segreto e si intende approvata quando i voti favorevoli superino di uno la metà dei membri del Consiglio aventi diritto al voto. ART. 6 - CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO 1. Il Consiglio di Dipartimento è l organo responsabile dell indirizzo scientifico e didattico del Dipartimento. È costituito dai professori di ruolo e dai ricercatori afferenti al Dipartimento. 2. Per la trattazione di particolari argomenti il Direttore può invitare alle riunioni del Consiglio esperti senza diritto di voto. ART. 7 - ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO Il Consiglio di Dipartimento programma e gestisce le attività del Dipartimento. In particolare: a. elegge il Direttore e definisce le materie e i compiti specifici da delegare ad esso; b. decide in ordine alla costituzione della Giunta del Dipartimento e ne elegge i componenti; c. partecipa, per quanto di sua competenza, alla definizione della programmazione strategica dell intero Ateneo e concorre alla definizione dei budget annuali e pluriennali relativamente al funzionamento, all attività di ricerca e alla didattica; d. formula richieste di posti di ruolo di professore e ricercatore sulla base di un circostanziato piano di sviluppo della ricerca e della didattica coerente con quanto deciso dall Ateneo; e. delibera, a maggioranza assoluta degli aventi diritto, sulle domande di afferenza dei professori e dei ricercatori; f. approva l organizzazione di Centri di studio e Laboratori di ricerca, anche in comune con altri Dipartimenti dell'ateneo o di altra Università italiana o straniera, con il CNR o con altre istituzioni scientifiche; g. per le finalità di cui al precedente punto, predispone i necessari strumenti organizzativi e promuove, secondo le necessità, eventuali convenzioni tra l'università e gli Enti interessati;

5 h. approva il Regolamento di Dipartimento e le sue eventuali modifiche per poi sottoporlo al Consiglio di Amministrazione; i. approva la stipula di contratti per attività didattica e di ricerca al fine di reclutare docenti, ricercatori a tempo determinato e assegnisti di ricerca, nonché la stipula di contratti e convenzioni con Enti pubblici e privati, per l'uso di strutture extra-universitarie e per attività di ricerca e consulenza in conformità alle norme previste dai Regolamenti di competenza dell Ateneo; j. promuove l istituzione e approva, per quanto di sua competenza, la partecipazione a cicli di dottorato di ricerca, nonché l istituzione di eventuali percorsi formativi post-laurea, secondo le norme stabilite dai Regolamenti di Ateneo; k. individua i responsabili scientifici delle attività di ricerca, ai quali, anche per le attività organizzate grazie a contributi liberali, spetteranno le funzioni di gestione dei relativi budget; l. delibera in merito alla costituzione del Sistema di assicurazione interna della qualità anche formando i Presìdi della Qualità relativamente all attività didattica e di ricerca di cui al successivo art. 9; m. delibera la richiesta di costituzione della struttura di coordinamento di cui all art. 17 dello Statuto e, di concerto con gli altri Dipartimenti coinvolti, delibera i termini e le modalità di elezione e designazione degli organi di detta struttura, in conformità alla legge, allo Statuto e al Regolamento Generale d Ateneo; n. approva le linee di indirizzo, ispirate a principi meritocratici, per la ripartizione dei fondi e delle risorse attribuite al Dipartimento nel suo complesso e destinate ai singoli membri per attività di ricerca e di supporto alla didattica. ART. 8 - GIUNTA DEL DIPARTIMENTO 1. La Giunta del Dipartimento è costituita dal Direttore e da sei membri eletti dal Consiglio, con una rappresentanza paritaria di professori ordinari, associati e ricercatori. Ogni elettore professore di prima e seconda fascia può esprimere una sola preferenza per un componente del Dipartimento afferente alla relativa fascia di appartenenza; allo stesso modo, ogni elettore ricercatore può esprimere una sola preferenza fra i ricercatori afferenti al Dipartimento. Ai lavori della Giunta possono prender parte, senza diritto di voto, i Presidenti dei Consigli di Corso di Studio e i Coordinatori dell attività di ricerca e dell attività didattica. 2. La Giunta del Dipartimento ha compiti istruttori e propositivi per il Consiglio di Dipartimento e coadiuva il Direttore nella esecuzione dei compiti demandati a quest ultimo; inoltre, essa delibera in via definitiva sulle materie delegate dal Consiglio di Dipartimento. 3. I membri della Giunta che non partecipino senza giustificazione a tre sedute consecutive decadono dalla carica. Art. 9 ASSICURAZIONE DELLA QUALITA 1. Il Dipartimento adotta un sistema interno di assicurazione della qualità, ovvero svolge attività di autovalutazione periodica della qualità, dell'efficacia e dell'efficienza delle attività didattica e di ricerca, nel rispetto delle indicazioni e delle modalità previste dall'anvur e dal Nucleo di Valutazione, anche tramite i Presìdi di Assicurazione della Qualità (PAQ).

6 2. I PAQ danno attuazione a quanto richiesto dall'anvur, dal Nucleo di Valutazione e dalla Commissione Paritetica in merito all assicurazione di qualità per la didattica e la ricerca, coerentemente con le strategie definite dal Dipartimento. Ogni PAQ predispone una relazione secondo le indicazioni dell ANVUR e del Nucleo di Valutazione. I criteri di monitoraggio, valutazione e incentivazione della qualità si basano su indicatori oggettivi, verificabili e coerenti. Il Dipartimento individua un Presidio per l attività didattica e uno per l attività di ricerca. 3. Il PAQ della Didattica è composto dai Referenti della Qualità dei Consigli dei Corsi di Studio facenti capo al Dipartimento ed è coordinato dal Direttore o, in sua assenza, dal Coordinatore dell attività didattica, secondo le prescrizioni dell art. 16 dello Statuto. 4. Il PAQ della Ricerca è composto da cinque fra docenti e ricercatori designati dal Consiglio di Dipartimento su proposta del Direttore ed è coordinato dal Direttore o, in sua assenza, dal Coordinatore dell attività di ricerca, secondo le prescrizioni dell art. 16 dello Statuto. Le designazioni potranno riguardare solo i docenti e ricercatori che siano o siano stati responsabili scientifici di progetti competitivi di ricerca nazionale e internazionale. Art. 10 COMMISSIONE PARITETICA 1. La Commissione Paritetica di Dipartimento è composta da docenti, ricercatori e studenti, così come indicato dall art. 16 dello Statuto e dall art. 24 del Regolamento Generale d Ateneo. 2. La Commissione Paritetica valuta periodicamente i risultati dell'apprendimento degli studenti in termini di soddisfazione, di sviluppo personale e professionale, anche in rapporto alle prospettive occupazionali e alle esigenze del mondo economico e produttivo. 3. Sulla base degli elementi quantitativi e qualitativi di valutazione forniti dal Presidio per la Qualità della Didattica, per il tramite del Consiglio di Dipartimento, la Commissione Paritetica formula periodicamente proposte ai fini del miglioramento della qualità e dell'efficacia della didattica erogata dai Corsi di Studio afferenti al Dipartimento. 4. La Commissione Paritetica predispone una relazione annuale e informa periodicamente il Nucleo di Valutazione dei risultati della propria attività, nel rispetto delle indicazioni e delle modalità previste dall'anvur. 5. La componente studentesca in Commissione è eletta per un biennio. Quella dei docenti e ricercatori per un quadriennio. 6. Alla Commissione Paritetica si applica il regime delle incompatibilità e ineleggibilità previsto dalla legge e dallo Statuto. In particolare, non possono far parte della Commissione il Direttore del Dipartimento, i docenti e i ricercatori a tempo determinato, nonché quelli il cui periodo di permanenza in servizio è inferiore alla durata del mandato. 7. Il Consiglio di Dipartimento designa su proposta del Direttore i componenti docenti e ricercatori nella Commissione. 8. Il Coordinatore della Commissione, eletto, a maggioranza assoluta degli aventi diritto, fra i professori di ruolo e ricercatori, può chiedere al Direttore del Dipartimento, ai Presidenti dei Consigli di Corso di Studio afferenti al Dipartimento, nonché a esperti interni ed esterni all Ateneo, di partecipare ai lavori della Commissione, senza diritto di voto.

7 9. I componenti della Commissione che non partecipino senza giustificazione a tre sedute consecutive decadono dalla carica e vengono sostituiti dal Consiglio per il periodo residuo di mandato. ART CONVOCAZIONE E DELIBERAZIONE DEGLI ORGANI 1. Gli organi del Dipartimento sono convocati mediante comunicazione indicante giorno, ora, luogo e ordine del giorno, secondo le disposizioni del Regolamento Generale. 2. La riunione è valida se interviene la maggioranza degli aventi diritto; non incidono sul quorum costitutivo coloro i quali hanno giustificato la loro assenza. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti, ove non altrimenti disposto. I verbali della seduta del Consiglio e della Giunta sono redatti dal professore di ruolo di prima fascia di nomina più recente. 3. Le deliberazioni assunte dagli organi del Dipartimento sono pubbliche, mentre le sedute, e i relativi verbali, hanno carattere di riservatezza, salvo diversa determinazione a maggioranza dell organo. La pubblicità delle deliberazioni è garantita mediante affissione degli atti in apposita bacheca del Dipartimento o mediante la pubblicazione sul sito internet del Dipartimento. ART. 12 ELEZIONI 1. Fatto salvo quanto previsto per l elezione del Direttore di Dipartimento, tutte le operazioni di voto per le elezioni interne al Dipartimento sono svolte da una Commissione elettorale di tre membri scelti dal Direttore di Dipartimento tra i componenti del Consiglio. La Commissione detterà le modalità per lo svolgimento ai sensi del Regolamento elettorale di Ateneo. 2. Il rinnovo della componente studentesca della Commissione Paritetica deve celebrarsi almeno sessanta giorni prima della scadenza. Le elezioni sono convocate dal Direttore di Dipartimento. 3. Il rinnovo delle nomine dei docenti avverrà da parte del Direttore di Dipartimento almeno novanta giorni prima della scadenza. 4. Nel caso di dimissioni o decadenza di un eletto, ovvero di sua assenza e impedimento che si prolunghino oltre sei mesi, subentrerà definitivamente il primo dei non eletti per la stessa componente e successivamente, se necessario, saranno espletate elezioni parziali per la categoria interessata. 5. I membri subentrati completano il mandato in corso.

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