REGOLAMENTO PER L INSTALLAZIONE DI IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI ALTERNATIVE E RINNOVABILI

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3 SOMMARIO REGOLAMENTO PER L INSTALLAZIONE DI IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI ALTERNATIVE E RINNOVABILI Premessa.. pag. 4 Art. 1 Edilizia libera.. pag. 4 Art. 2 aderenza agli obiettivi del PIER tetto delle realizzazioni impiantistiche pag. 5 art. 3 - modalità attuative pag. 6 Art. 4 Patrimonio edilizio esistente e Zone S pag. 7 Art. 5 - Aree non idonee, pag. 7 Art. 6 - A.N.P.I.L.. pag. 8 Art. 7 - Zona A. pag. 8 Art. 8 - Zona B... pag. 9 Art. 9 - Zona C. pag.10 Art Zona D pag.11 Art.11 - Nuova costruzione e sostituzione edilizia. pag.11 Art Aree oggetto di ripristino ambientale conseguente ad attività estrattiva.pag.11 Art. 13 Accordi con l Amministrazione Comunale..pag.11 Art. 14 aree comunali..pag.12 Art. 15 Impianti sperimentali o ad alto valore tecnologico pag.12 Art. 16 revisione degli obiettivi pag.12 Art. 17 norma transitoria. pag.12 SCHEMA RIASSUNTIVO pag.12 PROCEDURA AUTORIZZATIVA GENERALE. pag.13 3

4 Premessa riferimenti normativi Il presente regolamento si sviluppa all interno di un quadro normativo di settore in continua evoluzione di cui si richiamano le principali fonti: a) L. 9 gennaio 1991, n. 10: pone come obiettivo la riduzione dei consumi di energia, l uso razionale dell energia e l utilizzazione di fonti rinnovabili con progressiva sostituzione degli impianti che utilizzano fonti fossili tradizionali. Il comma 3, precisa che sono considerate fonti rinnovabili di energia o assimilate: il sole, il vento, l'energia idraulica, le risorse geotermiche, le maree, il moto ondoso e la trasformazione dei rifiuti organici ed inorganici o di prodotti vegetali. Ai sensi del comma 4, inoltre, l'utilizzazione delle fonti di energia alternative e' considerata di pubblico interesse e di pubblica utilita' e le opere relative sono equiparate alle opere dichiarate indifferibili e urgenti ai fini dell'applicazione delle leggi sulle opere pubbliche. b) Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387: recepisce la direttiva 2001/777CE relativa alla promozione dell energia elettrica prodotta da fonte energetiche rinnovabili. Tale decreto prevede misure sui certificati verdi e prevede l autorizzazione unica per gli impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili. Occorre valorizzare le potenzialità delle differenti fonti puntando alla migliore ubicazione possibile in base alle diverse caratteristiche del territorio comunale in applicazione dell art.12 comma 7 in base al quale gli impianti di energia elettrica, di cui all art. 2 comma 1, lettere b) e c), possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici c) Delibera CIPE n. 123/2002: piano nazionale per la riduzione dei gas serra, che ha sostituito una precedente delibera del Essa definisce le politiche e le misure nazionali per rispondere agli impegni assunti sulla riduzione delle emissioni dei gas serra. d) Direttiva 2004/8/CE sulla cogenerazione: ha l obiettivo di accrescere l efficienza energetica e migliorare la sicurezza dell approvvigionamento energetico creando un quadro per la promozione e lo sviluppo della cogenerazione ad alto rendimento di calore ed energia, basata sulla domanda di calore utile e sul risparmio di energia primaria. e) Protocollo di Kyoto: accordo sulle emissioni inquinanti e sulle politiche energetiche, sottoscritto dal Governo nazionale nel 1998, prevede la riduzione delle emissioni climalteranti del 7% per l intera Unione Europea. Per l Italia, la quota di riduzione è fissata al 6.5%. Il protocollo è stato infine ratificato con la L. 120/2002. f) L. R 24/02/2005, n. 39 Disposizioni in materia di energia : così come integrata con L.R. 23 novembre 2009, n. 71, ha stabilito ulteriori disposizioni di snellimento procedurale in materia di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili; g) L. 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008) h) D. Lgs. 30 maggio 2008, n. 115 (attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all efficienza degli usi finali dell energia) i) Legge 23 luglio 2009, n. 99 Disposizioni per lo sviluppo e internazionalizzazione delle imprese, nonche in materia di energia; j) Il PIER (Piano di Indirizzo Energetico Regionale) approvato dalla Regione Toscana in data Considerato che le premesse fanno parte integrante al presente regolamento, viene stabilito quanto segue: Art. 1 Edilizia libera Non necessita di alcun titolo abilitativo perché considerata edilizia libera, ai sensi dell articolo 17 della L. R 24/02/2005, n. 39 e comunque ferme restando le autorizzazioni paesaggistiche eventualmente richieste ai sensi dell art 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell articolo 10 della legge 6 luglio 2002,n. 137) e non necessitano di titolo abilitativo ai sensi della L. R 24/02/2005, n. 39 e della L. R. 1/2005, e per quanto non contrasta con le indicazioni riportate al successivo art. 3 (aree non idonee), i seguenti interventi: 1.1 l installazione di pannelli solari termici di sviluppo uguale o inferiore a 20 metri quadrati; 1.2 l installazione di pannelli solari termici per applicazioni nel settore florovivaistico; 1.3 l installazione di pannelli solari fotovoltaici di potenza nominale uguale o inferiore a 5 chilowatt; 1.4 l installazione di impianti eolici di potenza uguale o inferiore a complessivi 5 chilowatt a servizio dell immobile esistente; 1.5 l installazione di impianti di microcogenerazione a gas naturale fino a 3 megawatt termici; 1.6 l installazione di impianti di produzione energetica alimentati a biomassa fino a 0,5 megawatt termici: 4

5 In applicazione dell art. 11 del D. Lgs. N. 115/08 e fermo restando l obbligo del preventivo rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche eventualmente richieste ai sensi dell art 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, non necessitano inoltre di titolo abilitativo: 1.7 l installazione di singoli generatori eolici con altezza complessiva non superiore a 1,5 metri e diametro non superiore a 1 metro; 1.8 l installazione di impianti solari termici o fotovoltaici aderenti o integrati nei tetti degli edifici, con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda e i cui componenti non modificano la sagoma degli edifici stessi, qualora la superficie dell impianto non sia superiore a quella del tetto; In applicazione dell art. 27 della L. n. 99/09 e fermo restando l obbligo del preventivo rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche eventualmente richieste ai sensi dell art 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, non necessitano inoltre di titolo abilitativo: 1.9 l installazione di impianti, alimentati da fonti convenzionali o rinnovabili, di produzione combinata di energia e calore, quando la capacità di generazione è inferiore a 50 chilowatt elettrici. Fermo restando l obbligo del preventivo rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche eventualmente richieste ai sensi dell art 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, tenuto conto delle condizioni fissate dal PIER e dei provvedimenti attuativi dello stesso, di cui la Regione e gli enti locali siano i soggetti responsabili, non necessitano inoltre di titolo abilitativo, alla data di vigenza della norma regionale di riferimento: 1.10 l installazione di pannelli solari fotovoltaici di potenza nominale uguale o inferiore a 1 mega watt 1.11 l installazione di impianti eolici di potenza nominale uguale o inferiore a 1 mega watt 1.12 l installazione di impianti a fonte idraulica di potenza nominale uguale o inferiore a 200 chilowatt Art. 2 aderenza agli obiettivi del PIER tetto delle realizzazioni impiantistiche Il PIER (Piano di Indirizzo Energetico Regionale) approvato dalla Regione Toscana in data ha validità fino al 2010, anche se contiene previsioni che arrivano al Comprende l'analisi della situazione attuale e, appunto, gli scenari futuri. Tra i suoi principali obiettivi c'è quello di attuare le raccomandazioni dell'unione europea che in tema di produzione di energia ha creato la formula al 2020 fissati dal Consiglio Europeo in data 09 marzo 2007, e cioè il raggiungimento entro il 2020 di: a) meno 20% di consumi energetici b) meno 20% di emissioni di CO2 c) più 20% di energie rinnovabili Ciò significa che l'unione europea si pone l'obiettivo entro il 2020, di aumentare del 20% la quota di energia prodotta attraverso le fonti rinovabili, di ridurre della stessa percentuale i consumi energetici e di conseguenza di diminuire della stessa misura anche le emissioni di gas che alterano il clima, come l'anidride carbonica. Analizzando dal Quadro Conoscitivo del PEC (Piano Energetico Comunale) il fabbisogno di produzione di energia del territorio, Consumi elettrici nel Comune di Collesalvetti (Tep) Agricoltura e pesca Trasporti Civile Industria T O T A L E Consumi elettrici nel Comune di Collesalvetti (MWh) Agricoltura e pesca Trasporti Civile Industria T O T A L E fonte: elaborazioni su dati ENEL complessivi per settore nel Comune di Collesalvetti (Tep/anno). 5

6 Variaz. % 2004 su 2000 Agricoltura e Pesca ,2 Trasporti ,1 Civile ,3 Industria ,5 TOTALE ,3 ed applicando allo stesso gli obiettivi generali di produzione da rinnovabili individuati dal PIER, consegue il seguente quadro di riferimento da assumere per la realizzazione dell obiettivo finale = più 20% di energie rinnovabili, (FABBISOGNO ANNUO TERRITORIALE DA F.E.R. = MWh) SOLARE FOTOVOLTAICO 10% pari a MW (20.000MWh) (assumendo un funzionamento impiantistico pari a h/anno) EOLICO 20% (assumendo un funzionamento impiantistico pari a h/anno) pari a 20 MW (40.000MWh) BIOMASSE 70 % (assumendo un funzionamento impiantistico pari a h/anno) pari a MW ( MWh) COGENERAZIONE 8,40 MWt (assumendo un rapporto minimo energia/calore pari a 0,45 ) Il livello standard di emissioni di CO2 per kwh di elettricità prodotta tradizionalmente è di circa 0,5-1kg/kWh, pertanto presumendo una riduzione delle emissioni di 1kgCO2/kWh, questo obiettivo comporterà la riduzione di emissioni di Co2 quantificata in tonnellate/anno obiettivo biennale L obiettivo di installazioni da raggiungere nel biennio risulta di: SOLARE FOTOVOLTAICO 8 MW EOLICO 20 MW BIOMASSE 11 MW COGENERAZIONE 4.95 MWt Con cadenza biennale e sulla base degli interventi realizzati, l Amministrazione procede a adeguare e rimodulare gli obiettivi di cui sopra. art. 3 - modalità attuative 3.a sulle coperture l installazione di pannelli solari termici o fotovoltaici sugli edifici dovrà essere eseguita in conformità alle prescrizioni di inserimento architettonico nel contesto abitativo di seguito elencate: a) in edifici storici (ante 1880) o notificati alla Soprintendenza dei Beni Culturali, a destinazione residenziale, artigianale e industriale, gli impianti dovranno essere adagiati sulla copertura inclinata e gli eventuali serbatoi devono essere posizionati all interno degli edifici stessi (previo rilascio di nulla osta da parte della Soprintendenza dei Beni Culturali se edificio notificato); b) in edifici consolidati (post 1880/ 1940) e recenti, a destinazione residenziale, artigianale e industriale, gli impianti dovranno essere adagiati sulla copertura inclinata mentre gli eventuali serbatoi potranno essere adagiati sia sulla copertura inclinata posteriore rispetto al fronte strada in armonia con il colore delle coperture sia all interno degli edifici stessi. I serbatoi non dovranno recare scritte o marchi di fabbrica delle ditte venditrici o installatrici. Nel caso di copertura piana i pannelli solari ed i loro serbatoi dovranno essere installati con l inclinazione ritenuta ottimale nella parte centrale della copertura o comunque nella parte meno visibile dal piano stradale sottostante. 3.b a terra aree pertinenziali le aree pertinenziali, sono intese come quelle aree catastalmente individuate a servizio o in diretta connessione funzionale con gli edifici cui è destinata la produzione. 6

7 l installazione di pannelli solari termici o fotovoltaici a terra viene attuata utilizzando le aree pertinenziali, quando la previsione di intervento sia riferita alla produzione per autoconsumo (fino ad un massimo di 10 kw). L installazione dovrà essere eseguita in conformità alle prescrizioni di inserimento architettonico nel contesto abitativo di seguito elencate: a) relativamente ad edifici a destinazione residenziale, artigianale, industriale e commerciale, gli impianti dovranno essere adagiati con inclinazione ritenuta ottimale nella parte posteriore dell area di pertinenza degli edifici o comunque nella parte meno visibile dal piano stradale e schermati con elementi a verde alla stessa altezza del pannello; b) in alternativa potranno essere realizzati quali supporto degli impianti da installare gli arredi per posto auto, così come individuati dalle N.T.A. del vigente R.U. (punto 7.4), da consentire anche nelle pertinenze di edifici utilizzati a fini residenziali in area rurale, in conformità alle indicazioni dello stesso R.U. l installazione di impianti eolici dovrà essere eseguita in conformità alle prescrizioni di inserimento architettonico nel contesto abitativo di seguito elencate: a) in edifici ricadenti in zona S, come individuata dalla Cartografia, vedi Tavola 1 non è consentita l installazione di impianti eolici sulle coperture dei fabbricati a destinazione residenziale, artigianale, commerciale e industriale. b) Gli impianti dovranno essere collocati nella parte posteriore dell area di pertinenza degli edifici, o comunque nella parte meno visibile dal piano stradale ad una distanza di almeno 5 m. dai confini per un altezza massima del palo di sostegno non superiore ai ml. 10 e comunque nel rispetto delle normative acustiche vigenti in materia. Art. 4 Patrimonio edilizio esistente e Zone S E consentita sul patrimonio edilizio esistente a destinazione d uso residenziale, artigianale e/o industriale e negli edifici che ricadono in zona S, come individuate dalla Cartografia, vedi Tavola 1, ferme restando le autorizzazioni paesaggistiche eventualmente richieste ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio,ai sensi dell articolo 10 della legge 6 luglio 2002,n. 137) e le prescrizioni di cui al all art. 1 comma 7, 8 e 9: a) l installazione sulla copertura degli edifici di pannelli solari termici; b) l installazione sulla copertura degli edifici di pannelli solari fotovoltaici; c) l installazione a terra (sull area di pertinenza) di pannelli solari termici di sviluppo da 20 a 100 mq.; d) l installazione a terra (sull area di pertinenza) di pannelli solari fotovoltaici di potenza nominale superiore a 3 kw fino a 10 kw; e) l installazione di impianti di produzione energetica alimentati a biomassa fino a 1 megawatt termici. Art. 5 - Aree non idonee Particolare attenzione merita il territorio rurale, per le sue potenzialità economiche/produttive, paesaggistiche, ambientali e naturalistiche. E necessario tenere in considerazione come obiettivo primario la sua salvaguardia e valorizzazione, preservando i suoli ad elevata vocazione agricola, le zone di maggior pregio ambientale e paesaggistico. 5.1 solare e eolico Non sono ritenute idonee all installazione di impianti solari a terra ed eolici per la produzione di energia elettrica da fonti alternative le seguenti aree: a) Le aree boscate, come individuate dalla Cartografia, vedi Tavola 1 b) l area naturale protetta d interesse locale (A.N.P.I.L.), come individuata dalla Cartografia, vedi Tavola 1 per quanto concerne le aree prive di edifici esistenti. Si rimanda al successivo art. 4 per la regolamentazione di dettaglio delle aree. c) i siti d importanza Regionale (SIR), i siti d importanza Comunitaria (psic) e le zone di protezione speciale ZPS come individuate dalla Cartografia, vedi Tavola 1 d) I crinali e) Le zone con segnalazione architettonica/archeologica e zone con vincolo paesaggistico così come censiti dalla disciplina del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n.42 Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell art. 10 della L.6 Luglio2002, n. 137 come individuate dalla Cartografia, vedi Tav. 1 f) Le zone individuate come invarianti strutturali a valenza ambientale, zone I, vedi Tavola biomasse Non sono ritenute idonee all installazione di impianti per la produzione di energia alimentati da biomassa di taglia superiore a 3 MW termici e che non prevedono cogenerazione, le seguenti aree: a) Le aree boscate, come individuate dalla Cartografia, vedi Tavola 1 7

8 b) area naturale protetta d interesse locale (A.N.P.I.L.), come individuate dalla Cartografia, vedi Tavola 1 c) i siti d importanza Regionale (SIR), i siti d importanza Comunitaria (psic) e le zone di protezione speciale ZPS come individuate dalla Cartografia, vedi Tavola 1 d) Le zone con segnalazione architettonica/archeologica e zone con vincolo paesaggistico così come censiti dalla disciplina del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n.42 Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell art. 10 della L.6 Luglio2002, n. 137 come individuate dalla Cartografia, vedi Tav. 1 e) Le zone individuate come invarianti strutturali a valenza ambientale, zone I, vedi Tavola 1. f) Le aree a pericolosità idraulica molto elevata Per quanto riguarda il territorio all interno della riserva naturale provinciale e del Parco Provinciale dei Monti Livornesi si rimanda al regolamento dell Ente competente che disciplinerà l installazione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili in tali zone. Art. 6 - A.N.P.I.L E consentita sugli edifici che ricadono in zona A.N.P.I.L, come individuate dalla Cartografia, vedi Tavola 1, ferme restando le autorizzazioni paesaggistiche eventualmente richieste ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio,ai sensi dell articolo 10 della legge 6 luglio 2002,n. 137) e le prescrizioni di cui al all art. 1 comma 7, 8 e 9: a) l installazione a terra di impianti di produzione energetica da pannelli solari o fotovoltaici a servizio dell azienda agricola. Almeno il 50% dell energia prodotta deve essere utilizzato per il fabbisogno energetico dell attività agricola connessa. b) l installazione di impianti di produzione energetica alimentati a biomassa a servizio dell azienda agricola. La taglia dell impianto deve essere dimensionata sul fabbisogno energetico dell attività agricola connessa. Art. 7 - Zona A E consentita sul territorio extraurbano che ricadono in zona A, come individuate dalla Cartografia, vedi Tavola 1 e comunque ferme restando le autorizzazioni paesaggistiche eventualmente richieste ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio,ai sensi dell articolo 10 della legge 6 luglio 2002,n. 137) e le prescrizioni di cui al all art. 1 comma 7, 8 e 9: a) l installazione di pannelli solari termici sulla copertura degli edifici ; b) l installazione di pannelli solari fotovoltaici sulla copertura degli edifici ; c) l installazione di pannelli solari fotovoltaici a terra per singola proprietà privata secondo il seguente schema : Superficie (S) mq. per singola proprietà (A) Superficie Sistema Fotovoltaico (intesa come superficie complessiva occupata da pannelli e relative strutture di sostegno) 0< S< mq. 10%S 5.000< S< mq %(S-5000) S> mq (con distanza dai confini dell area > 20 m, oltre lo spazio occupato dall impianto) %(S-50000) Fino a una superficie massima utilizzabile di mq Con rispetto delle seguenti prescrizioni: C1) deve essere attivata la procedura di verifica impatto ambientale ai sensi della DLGS 152/06, di competenza regionale, prima di procedere alla richiesta di autorizzazione unica provinciale, per gli impianti fotovoltaici con potenza maggiore a 1 Mwe C2) debbono essere rispettate le distanze dai confini del lotto di 20 ml, onde consentire l apposizione di mascherature arboree dell impianto. Resta a carico del proponente l obbligo del mantenimento delle mascherature per l intera vita dell impianto stesso; C3) con la presentazione dell istanza deve essere previsto Il terreno impiegato, non dovrà essere modificato nella sua natura originaria, nonché lo smantellamento e rimessa in pristino dell area, da garantire al rilascio dell atto autorizzativo con apposita garanzia finanziaria 8

9 C4) Le opere di sostegno dovranno essere ancorate tramite viti o pali infissi direttamente nel terrreno, evitando così l'impiego di calcestruzzo o basamento in materiale similare. C5) I terreni utilizzabili per impianti fotovoltaici, non dovranno rivestire carattere di pregio rispetto alle colture precedentemente praticate e dovranno essere utilizzate allo scopo prioritariamente le aree marginali o non produttive. Allo scopo, avranno utilizzo preferenziale decrescente, sulla base della suddivisione riportata dal Vigente R.U., le aree individuate di seguito con le seguenti terminologie (Vedi cartografia 13 a, b, c, Disciplina delle aree in ambito rurale : 1) agricole ordinarie 2) agricole residuali 3) agricole produttive Sono soggette a preliminare valutazione di fattibilità le aree individuate come: 4) agricole di pregio Non sono utilizzabili le aree individuate come: 5) agricole di protezione ambientale d) l installazione di impianti eolici costituiti da aerogeneratori di potenza nominale fino a 3,0 Mwe cadauno, diametro del rotore non superiore a 100 metri, altezza del palo di sostegno non superiore a 120 metri, Con rispetto delle seguenti prescrizioni: D1) Deve essere dimostrato con opportuni elaborati il rispetto delle normative acustiche vigenti in materia; D2) Deve essere mantenuta una distanza minima di almeno 400 m. dagli edifici ricadenti nel sistema insediativo; D3) Deve essere valutato l'impatto sulla avifauna in caso di procedura assoggettata a V.I.A. e) l installazione di impianti di produzione energetica alimentati a biomassa di taglia superiore a 3,0 megawatt termici con rispetto delle seguenti prescrizioni: e1) L impianto è situato vicino a infrastrutture esistenti ( strade ed elettrodotti); e2) L impianto prevede la cogenerazione ossia un unico sistema integrato che produca contemporaneamente diverse forme di energia secondaria (elettrica e termica) partendo da un unica fonte (fossile o rinnovabile) ed il recupero dell eventuale calore residuo da utilizzare in utenze vicine alla centrale. E3) Le opere connesse e le infrastrutture (cavidotti, elettrodotti ecc.) indispensabili per l esercizio degli impianti sono interrate E4) L approvvigionamento del combustibile avviene da filiera corta (70 km all interno della Regione) Non sono consentiti impieghi di olii vegetali importati o comunque prodotti al di fuori del territorio nazionale E5) è previsto un sistema di trattamento e depurazione dell eventuale olio vegetale ed un circuito chiuso per il recupero dell acque reflue da impiegare nel processo produttivo, E6) sono previsti adeguati dispositivi di abbattimento e monitoraggio delle emissioni in atmosfera. f) l installazione di impianti di produzione energetica alimentati a biomassa è limitata a 3,0 MWt qualora si rilevi che: f1) l impianto non prevede cogenerazione f2) È prevista la realizzazione di linee elettriche aeree L approvvigionamento del combustibile deve comunque avvenire da filiera corta (70 km all interno della Regione) Non sono consentiti impieghi di olii vegetali importati o comunque prodotti al di fuori del territorio nazionale. Sono necessari adeguati dispositivi di abbattimento e monitoraggio delle emissioni in atmosfera. Art. 8 - Zona B E consentita sul territorio extraurbano Zona B come individuate dalla Cartografia, Tavola 1, ferme restando le autorizzazioni paesaggistiche eventualmente richieste ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio,ai sensi dell articolo 10 della legge 6 luglio 2002,n. 137) e le prescrizioni di cui al all art. 1 comma 7, 8 e 9: a) l installazione di pannelli solari termici sulla copertura degli edifici ; b) l installazione di pannelli solari fotovoltaici sulla copertura degli edifici ; c) l installazione di pannelli solari fotovoltaici a terra per singola proprietà privata di potenza nominale fino a complessivi 25 Kw; con rispetto delle seguenti prescrizioni: superficie totale massima dei pannelli non dovrà superare i 250 m 2 9

10 d) l installazione nelle aree di pertinenza di impianti eolici di potenza nominale da 5 Kw fino a complessivi 60 Kw, con altezza totale (palo di sostegno + raggio del rotore) non superiore a 24 metri; con rispetto delle seguenti prescrizioni: d1) Deve essere dimostrato con opportuni elaborati il rispetto delle normative acustiche vigenti in materia; d2) Deve essere mantenuta una distanza minima di almeno 400 m. dagli edifici ricadenti nel sistema insediativo; e) L installazione di impianti di produzione energetica alimentati a biomassa a servizio dell azienda agricola. La taglia dell impianto deve essere dimensionata sul fabbisogno energetico dell attività agricola connessa. Art. 9 - Zona C E consentita sul territorio extraurbano a destinazione produttiva che ricadono in zona C come individuate dalla Cartografia, vedi Tavola 1 salvo quanto disposto all articolo 13 della L. R 24/02/2005, n. 39 e comunque ferme restando le autorizzazioni paesaggistiche eventualmente richieste ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio,ai sensi dell articolo 10 della legge 6 luglio 2002,n. 137) e le prescrizioni di cui al all art. 1 comma 7, 8 e 9: a) l installazione di pannelli solari termici sulla copertura degli edifici ; b) l installazione di pannelli solari fotovoltaici sulla copertura degli edifici ; c) l installazione di pannelli solari fotovoltaici a terra per singola proprietà privata di potenza nominale fino a complessivi 50 Kw con rispetto delle seguenti prescrizioni: La superficie totale massima dei pannelli non dovrà superare i 500 m 2 ; d) l installazione nelle aree di pertinenza di impianti eolici di potenza nominale da 5 Kw fino a complessivi 60 Kw, di potenza massima unitaria di 25 Kw, con altezza totale (palo di sostegno + raggio del rotore) non superiore a 24 metri; con rispetto delle seguenti prescrizioni: d1) Deve essere dimostrato con opportuni elaborati il rispetto delle normative acustiche vigenti in materia; d2) Deve essere mantenuta una distanza minima di almeno 400 m. dagli edifici ricadenti nel sistema insediativo; e) l installazione di impianti di produzione energetica alimentati a biomassa di taglia superiore a 3,0 MWt con rispetto delle seguenti prescrizioni: e1) L impianto è situato vicino a infrastrutture esistenti ( strade ed elettrodotti) ed in posizione baricentrica rispetto al bacino di approvvigionamento della biomassa ; e2) L impianto prevede la cogenerazione ossia un unico sistema integrato che produca contemporaneamente diverse forme di energia secondaria (elettrica e termica) partendo da un unica fonte (fossile o rinnovabile) ed il recupero dell eventuale calore residuo da utilizzare in utenze vicine alla centrale. E3) Le opere connesse e le infrastrutture (cavidotti, elettrodotti ecc.) indispensabili per l esercizio degli impianti sono interrate E4) L approvvigionamento del combustibile avviene da filiera corta (70 km all interno della Regione) Non sono consentiti impieghi di olii vegetali importati o comunque prodotti al di fuori del territorio nazionale E5) è previsto un sistema di trattamento e depurazione dell eventuale olio vegetale ed un circuito chiuso per il recupero dell acque reflue da impiegare nel processo produttivo, E6) sono previsti adeguati dispositivi di abbattimento e monitoraggio delle emissioni in atmosfera. f) l installazione di impianti di produzione energetica alimentati a biomassa di taglia massima fino a 3,0 MWt qualora si rilevi che: f1) l impianto non prevede cogenerazione f2) È prevista la realizzazione di linee elettriche aeree L approvvigionamento del combustibile deve comunque avvenire da filiera corta (70 km all interno della Regione) Non sono consentiti impieghi di olii vegetali importati o comunque prodotti al di fuori del territorio nazionale. Sono necessari adeguati dispositivi di abbattimento e monitoraggio delle emissioni in atmosfera. Art Zona D Nei sub-sistemi rurali sottoposti a maggiore esigenza di tutela ambientale, Zona D come individuate dalla Cartografia, Tavola 1, salvo quanto disposto all articolo 13 della L. R 24/02/2005, n. 39 e comunque ferme 10

11 restando le autorizzazioni paesaggistiche eventualmente richieste ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio,ai sensi dell articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e le prescrizioni di cui al all art. 1 comma 7, 8 e 9: a) l installazione di pannelli solari termici sulla copertura degli edifici ; b) l installazione di pannelli solari fotovoltaici sulla copertura degli edifici ; c) l installazione di impianti di produzione energetica alimentati a biomassa a servizio dell azienda agricola. La taglia dell impianto deve essere dimensionata sul fabbisogno energetico dell attività agricola connessa. Art.11 - Nuova costruzione e sostituzione edilizia In base all all. I del D. Lgs. N. 311 del , art. 11 comma 6, nel caso di edifici di nuova costruzione o in caso di nuova installazione di impianti termici esistenti, l impianto di produzione di energia termica deve essere progettato e realizzato in modo da coprire almeno il 50% del fabbisogno annuo di energia primaria richiesta per la produzione di acqua calda sanitaria, con l utilizzo delle predette fonti di energia. Tale limite è ridotto al 205 per gli edifici situati nei centri storici, identificati dal vigente R.U. nelle aree della conservazione. A decorrere dal 01 gennaio 2009, ai fini del rilascio del permesso di costruire, deve essere prevista per gli edifici di nuova costruzione l installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili in modo da garantire una produzione energetica non inferiore a 1Kw per ciascuna unità abitativa, compatibilmente con la realizzabilità tecnica dell intervento. In aderenza alle indicazioni del vigente R.U., tale parametro è elevato a 1,2 Kw. E obbligatorio nei progetti di ristrutturazione, l installazione di impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica con i parametri di cui sopra. A decorrere dal 18 marzo 2010 è obbligatorio predisporre e consegnare la certificazione energetica dell edificio per ogni atto di compravendita o di locazione. Art Aree oggetto di ripristino ambientale conseguente ad attività estrattiva Per le aree oggetto di ripristino ambientale conseguente ad attività estrattiva, come individuate dalla Cartografia, Tavola 1, viene incentivata, nell intervento di recupero dell area, la realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili (impianti a biomassa e impianti fotovoltaici). I singoli progetti saranno definiti con specifica proposta, in accordo con l A.C. L assenso dell Ente, espresso con formale atto, consente l attuazione delle previsioni con riferimento dimensionale ai limiti previsti per la Zona A. Art. 13 Accordi con l Amministrazione Comunale Al fine di garantire la sostenibilità degli interventi di realizzazione di impianti F.E.R. in sede di realizzazione e gestione, la definizione delle modalità di mitigazione previste (al minimo) dal presente regolamento oltre che un corretto inserimento urbanistico e conformità agli strumenti urbanistici esistenti, nonché per assicurare lo smantellamento e la rimessa in pristino delle aree al termine della vita utile degli impianti, i proponenti degli interventi impiantistici con produzione di energia secondo le seguenti taglie: SOLARE FOTOVOLTAICO > 100 kwp EOLICO > 50 kwp BIOMASSE > 200 kwp COGENERAZIONE > 500 KWp Sono soggetti alla sottoscrizione di appositi accordi con l Amministrazione Comunale, riportanti le modalità di mitigazione e i termini di inserimento urbanistico e territoriale (conformemente agli strumenti di pianificazione) e di attuazione degli impegni sopra richiamati. Art. 14 aree comunali Per le aree di proprietà comunale, la definizione delle modalità sarà realizzata mediante apposita procedura in aderenza alle indicazioni riportate all art. 1, perché edilizia libera alla data di vigenza della norma regionale di riferimento, in funzione di: a) installazione di pannelli solari fotovoltaici di potenza nominale uguale o inferiore a 1 MW b) installazione di impianti eolici di potenza nominale uguale o inferiore a 1 Mw c) installazione di impianti a fonte idraulica di potenza nominale uguale o inferiore a 200 Kw 11

12 Art. 15 Impianti sperimentali o ad alto valore tecnologico Gli articoli 1-10 del presente regolamento potranno essere derogati in funzione di proposte INNOVATIVE riguardanti impianti volti alla sperimentazione e/o collaudo di nuove forme di produzione energetica da fonti rinnovabili o di alto valore tecnologico attualmente non ricompresi nelle indicazioni del presente regolamento Art. 16 revisione degli obiettivi Con frequenza periodica biennale, Il Comune provvede a rivedere i parametri applicati al presente regolamento e gli obiettivi di fabbisogno da F.E.R. raggiunti. In proposito, viene attivato un percorso di condivisione degli obiettivi tramite lo strumento di Agenda 21 locale Art. 17 norma transitoria Il presente Regolamento si uniforma alle previsioni urbanistiche dal punto di vista procedurale e delle destinazioni. L ammissibilità degli interventi attuabili in base allo stesso viene subordinata alla verifica di conformità agli strumenti di pianificazione. Edilizia libera SCHEMA RIASSUNTIVO sulle coperture Solare termico Solare fotovoltaico Eolico Biomasse a terra sulle coperture a terra fino a 20 mq. fino a 20 mq. fino a 3 kw fino a 3 kw fino a 5 kw fino a 0,5 Mwt Zona A senza limite 20 mq. /100 mq. senza limite relativo alla superficie del terreno fino a 3 Mw per singolo generatore 3 Mwt e > Zona B senza limite 20 mq. /100 mq. senza limite 25 kw 5/60 kw servizio dell'azienda Zona C senza limite senza limite 50Kw 5/60 kw 3 Mwt e > Zona D senza limite senza limite servizio dell'azienda Zona S senza limite 20 mq. /100 mq. senza limite 3 Kw/10kW 1 Mw t Patrimonio edilizio esistente senza limite 20 mq. /100 mq. senza limite 3 Kw/10kW 1 Mw t A.N.P.I.L senza limite a servizio dell'azienda senza limite a servizio dell'azienda a servizio dell'azienda 12

13 PROCEDURA AUTORIZZATIVA GENERALE Edilizia Libera DIA Autorizzazione unica Solare termico Fino a 20 mq Sulle coperture Art. 11 D.Lgs.115/08 Da 20 mq a 100 mq Solare Fotovoltaico Fino a 5 Kw Sulle coperture Art. 11 D.Lgs.115/08 Da 5 Kw a 200 Kw Eolico Fino a 5 Kw Singoli generatori con altezza non superiore a1,5 mt e diametro non superiore a 1 mt (Art. 11 D.Lgs. 115/08) Da 5 Kw a 100 Kw Biomasse Fino a 0,5 Mw termici Da 0,5 Mw termici A 200 Kw >100 mq >20 Kw >60 Kw >200 Kw PROCEDURA AUTORIZZATIVA PER CATEGORIA a) IMPIANTI EOLICI Tipo di impianto Tipologia di autorizzazione Procedura da seguire Singoli generatori eolici con altezza complessiva non superiore a 1,5 metri e diametro non superiore a 1 metro Potenza fino a 5 kw se realizzati secondo le condizioni fissate dal Pier (1) Potenza fino a 1 MW se di proprietà di Regione ed Enti Locali, realizzati tenuto conto delle condizioni fissate dal Pier (1) Potenza fino a 1 MW se di proprietà di Aziende Sanitarie, realizzati con l assenso del Comune (1) Potenza fino a 100 kw Presentazione della DIA, ai sensi della LR 39/2005 e della LR Potenza superiore a 1 MW Attività libera (art.17 L.R.39/2005 e Dlgs 115/2008) Attività libera (Art.17 L.R.39/05) Attività libera (art.17 Attività libera (art.17 Denuncia di Inizio Attività - DIA (Art. 16 L.R. 39/2005) Autorizzazione unica (art. 11 della Provincia, senza VIA (art. 27 L. 99/2009) Autorizzazione unica (art. 11 della Regione, con verifica positiva di Via Comunicazione scritta al Comune, almeno venti giorni prima dell inizio dei lavori Comunicazione scritta al Comune, almeno venti giorni prima dell inizio dei lavori Comunicazione scritta al Comune almeno venti giorni prima dell inizio dei lavori Richiesta preventiva assenso al Comune Presentazione della DIA, ai sensi della LR 39/2005 e della LR 1/2005, al Comune Istanza alla Provincia Istanza alla Regione Toscana 4) per questi casi il PIER richiede che non sia obbligatoria l acquisizione di altre autorizzazioni, di carattere ambientale, paesaggistico, di tutela del patrimonio storicoartistico, della salute e della pubblica incolumità. Altrimenti si procede con la presentazione di una DIA al Comune. b) IMPIANTI FOTOVOLTAICI Tipo di impianto Tipologia di autorizzazione Procedure da seguire Integrati o aderenti per tutto lo sviluppo del tetto, indipendentemente dalla potenza Potenza nominale fino a 5 kw se realizzati secondo le condizioni fissate dal Pier (2) Attività libera (art. 17 LR 39/2005 e Dlgs 115/2008) Attività libera (art. 17 LR 39/2005) Comunicazione scritta al Comune almeno venti giorni prima dell inizio dei lavori Comunicazione scritta al Comune almeno venti giorni prima dell inizio dei lavori Potenza fino a 1 MW se di proprietà di Regione ed Enti locali, realizzati tenuto conto delle condizioni fissate dal Pier (2) Attività libera (Art.17 Comunicazione scritta al Comune almeno venti giorni prima dell inizio dei lavori 13

14 Potenza fino a 1 MW se di proprietà di Aziende Sanitarie, realizzati con l assenso del Comune (2) Attività libera (Art.17 Potenza nominale fino a 200 kw DIA (art. 16 LR 39/2005) Richiesta preventiva assenso al Comune Presentazione della DIA, ai sensi della LR 39/2005 e della LR 1/2005, al Comune Potenza nominale superiore a 200 kw fino a 1 MW Potenza superiore a 1 MW Autorizzazione unica provinciale (art. 11 senza VIA (art. 27 L. 99/2009) Autorizzazione unica provinciale (art. 11 con verifica di Via Istanza alla Provincia Per l autorizzazione istanza alla Provincia 2) Per questi casi il Pier richiede due condizioni, entrambe necessarie: - che i moduli siano integrati o parzialmente integrati sul tetto o ubicati al suolo; esclude quindi i moduli su tetto senza alcuna integrazione; - che non sia obbligatoria l acquisizione di altre autorizzazioni, di carattere ambientale, paesaggistico, di tutela del patrimonio storico-artistico, della salute e della pubblica incolumità. In assenza di tali condizioni si applicano le altre casistiche indicate dalla tabella c) IMPIANTI A BIOMASSE Tipo di impianto Tipologia di autorizzazione Procedura da seguire Fino a 0,5 MW termici laddove realizzati secondo le condizioni fissate dal Pier (3) Fino a 200 kw elettrici (250 kw elettrici se si tratta di biomassa gassosa) Attività libera (art.17 DIA (art.17 Comunicazione scritta al Comune almeno venti giorni prima dell inizio dei lavori Presentazione della DIA, ai sensi della LR 39/2005 e della LR 1/2005, al Comune Altri (4) Autorizzazione unica provinciale (art. 11 Istanza alla Provincia 3) Per questi casi il PIER richiede due condizioni, entrambe necessarie: che non ci sia attività edilizia soggetta a permesso di costruzione e contemporaneamente non sia obbligatoria l acquisizione di altre autorizzazioni, di carattere ambientale, paesaggistico, di tutela del patrimonio storico-artistico, della salute e della pubblica incolumità. Altrimenti si applicano le altre casistiche indicate dalla tabella. (4) Per gli impianti a biomasse che producono sia elettricità che calore sono disponibili ulteriori forme di semplificazione indicate al paragrafo seguente impianti di cogenerazione. d) IMPIANTI DI COGENERAZIONE Tipo di impianto Fino a 50 kw elettrici alimentati con qualsiasi combustibile Fino a 3 MW termici se alimentati a gas naturale e realizzati secondo le condizioni fissate dal Pier (5) Fino a 1 megawatt elettrico Tipologia di autorizzazione Attività libera (art.17 L.R.39/2005 e art. 27 L 99/2009) Attività libera (art.17 DIA (art.16 L.R.39/2005 e art. 27 L 99/2009) Procedura da seguire Comunicazione scritta al Comune almeno venti giorni prima dell inizio dei lavori Comunicazione scritta al Comune almeno venti giorni prima dell inizio dei lavori Presentazione della DIA, ai sensi della LR 39/2005 e della LR 1/2005, al Comune Altri Autorizzazione unica provinciale (art. 11 Istanza alla Provincia (5) In questo caso il PIER richiede che l intervento non comporti una trasformazione urbanistica o edilizia tale da essere già soggetta, ai sensi dell articolo 78 della LR 1/2005, a permesso di costruzione. In assenza di tale condizione si applicano le altre casistiche indicate dalla tabella. 14

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