Repubblica Italiana Regione Siciliana ASSESSORATO BILANCIO E FINANZE CIRCOLARE N 8
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- Cristoforo Esposito
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1 Repubblica Italiana Regione Siciliana ASSESSORATO BILANCIO E FINANZE Dipartimento Bilancio e Tesoro Gruppo VIII - Servizio Ispettivo Prog CIRCOLARE N 8 Oggetto: Decreto Presidenziale 22 giugno 2001, n.10 - integrazione alla Circolare 4/2001 afferente il trattamento economico e giuridico delle missioni del personale - Adempimenti delle Ragionerie Centrali -. Prot Palermo lì 05/10/2001 Allegati: n. 2 - Alle Ragionerie Centrali e, p. c. - Alla Presidenza della Regione - Agli Assessorati Regionali - Ai Dipartimenti regionali - Ai Gruppi di Lavoro del Dipartimento Bilancio e Tesoro - Al Dipartimento Finanze e Credito - All Azienda delle foreste demaniali della Regione Siciliana - Alla Corte dei Conti LORO SEDI 1
2 Il Decreto Presidenziale 22 giugno 2001, n. 10, pubblicato nella G.U.R.S. 02 luglio 2001, nel recepire, tra l'altro, "l'accordo per il rinnovo contrattuale del personale regionale e degli enti di cui all'art. 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n.10, con qualifiche non dirigenziali per il biennio economico 2000/2001", nonché il " Contratto collettivo regionale di lavoro dell'area della dirigenza ", disciplina con le disposizioni contenute nell'art. 9 delle "linee guida per il rinnovo contrattuale del personale con qualifiche non dirigenziali " e con quelle dell'art. 43 del predetto " Contratto collettivo regionale di lavoro dell'area della dirigenza ", il trattamento di trasferta spettante al personale inviato in missione. Si è, quindi, resa necessaria un'integrazione alla precedente Circolare n. 4/2001 di questo Dipartimento, atteso che per le missioni "effettuate" a far data dal 02 luglio c.a. - data di pubblicazione del predetto Decreto Presidenziale n. 10, sulla G.U.R.S. - deve tenersi conto delle nuove disposizioni. Il predetto art. 9 delle "linee guida per il rinnovo contrattuale del personale con qualifiche non dirigenziali " prevede l'applicazione delle nuove misure dell'indennità di missione spettanti al personale dei Ministeri. Ora, le nuove misure dell'indennità di missione spettanti al personale dei Ministeri sono quelle disciplinate dall'art del "Contratto collettivo nazionale di lavoro integrativo del CCNL del personale del comparto dei Ministeri sottoscritto in data 16 febbraio 1999 ", pubblicato nel supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 142 del 21 giugno Serie generale -. Le principali modifiche, rispetto al precedente trattamento economico delle missioni, possono così essere sintetizzate: a) Compete un'indennità di trasferta giornaliera pari a ; b) Compete un'indennità supplementare pari al 5% del biglietto del costo aereo e del 10% del costo per treno e nave; c) E' consentito il pernottamento in albergo fino a quattro stelle; d) Soltanto i dipendenti che svolgono le attività espressamente previste dal comma 5 del medesimo art. 30, hanno titolo alla corresponsione forfettaria di lorde giornaliere in luogo dei rimborsi per spese pasti e pernottamento. 1 Cfr allegato n. 1 2
3 Per quanto riguarda, invece, il trattamento di trasferta spettante al personale inquadrato nell'area della Dirigenza 2, i punti salienti delle nuove disposizioni, ovvero quelli che apportano modifiche alle precedenti disposizioni in materia, possono così essere riepilogati: A) il trattamento economico di trasferta compete allorquando la durata della trasferta sia superiore alla quattro ore ed il luogo in cui viene svolta la missione sia distante di oltre 10 Km sia dalla sede di servizio sia dalla dimora abituale del dirigente inviato in trasferta; B) il computo della distanza chilometrica, ai fini delle correlate indennità eventualmente spettanti, dev'essere effettuato in base alla distanza intercorrente tra il luogo della dimora abituale e quello della missione; C) la misura dell'indennità di trasferta, che continua ad avere natura non retributiva, è unificata per tutta l'area della dirigenza ed ammonta a giornaliere, ovvero a orarie; D) l'indennità chilometrica, nel caso in cui il dirigente inviato in trasferta sia stato autorizzato all'utilizzo del mezzo proprio, è pari ad un quinto del costo di un litro di benzina verde per ogni km.; E) soltanto nei confronti di particolari figure dirigenziali, individuate dagli enti, previo confronto con le organizzazioni sindacali, " in considerazione della impossibilità di fruire, durante le trasferte, del pasto o del pernottamento per mancanza di strutture e servizi di ristorazione, viene corrisposta in luogo dei rimborsi di cui al comma 5 dell'art. 43 del CCRL "Area della dirigenza", la somma forfettaria di L lorde. Con la stessa procedura gli enti stabiliscono le condizioni per il rimborso delle spese relative al trasporto del materiale e degli strumenti occorrenti al dirigente per l'espletamento dell'incarico affidato"; F) l'indennità di trasferta cessa di essere corrisposta dopo i primi 240 giorni di trasferta continuativa nella medesima località; G) Le trasferte all'estero sono disciplinate dalle medesime disposizioni delle trasferte espletate nell'ambito del territorio italiano, ad eccezione del trattamento spettante per indennità di trasferta e per il rimborso delle spese per i pasti che vanno riferite alle relative tabelle ministeriali ( art. 43, comma 11, del predetto CCRL ); H) Ai sensi del comma 2, lett. c) del già citato art. 43, per l'individuazione dei casi e delle condizioni per l'ottenimento del rimborso delle spese per i taxi e per i mezzi di trasporto urbano, si fa ugualmente riferimento alle relative tabelle ministeriali ( vgs precedente circolare n.4/2001 ). 2 Cfr allegato n. 2 3
4 I signori direttori delle Ragionerie centrali sono invitati a dare puntuale osservanza alle presenti disposizioni, mentre i competenti uffici delle Amministrazioni attive, che leggono per conoscenza, sono pregati di uniformare le attività in materia di missioni a quanto sopra esposto. La presente circolare sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e inserita nel sito internet ufficiale della Regione; potrà inoltre essere inserita nella banca dati FONS. IL Dirigente: (Pietro Bellante) Il Dirigente Coordinatore: (Giovanni Granà) Il DIRIGENTE GENERALE ( Giovanni Sapienza) VISTO L ASSESSORE (On. Dott. Alessandro Pagano) 4
5 Allegato N 1 - stralcio - Art. 30 (Trattamento di trasferta) 1. Al personale inviato in missione oltre alla normale retribuzione, compete: a) una indennita' di trasferta pari a: L per ogni periodo di 24 ore di trasferta; Un importo determinato proporzionalmente per ogni ora di trasferta, in caso di trasferte di durata inferiore alle 24 ore o per le ore eccedenti le 24 ore, in caso di trasferte di durata superiore alle 24 ore; b) il rimborso delle spese effettivamente sostenute per i viaggi in ferrovia, aereo, nave ed altri mezzi di trasporto extraurbani, nel limite del costo del biglietto; per i viaggi in aereo la classe di rimborso e' individuata in relazione alla durata del viaggio; c) un'indennita' supplementare pari al 5% del costo del biglietto aereo e del 10% del costo per treno e nave; d) il rimborso delle spese per i mezzi di trasporto urbano o dei taxi nei casi preventivamente individuati ed autorizzati dall'amministrazione; e) il compenso per lavoro straordinario, in presenza delle relative autorizzazioni nel caso che l'attivita' lavorativa nella sede della trasferta si protragga per un tempo superiore al normale orario di lavoro previsto per la giornata; si considera, a tal fine, solo il tempo effettivamente lavorato; f) nel caso degli autisti si considera attivita' lavorativa anche il tempo occorrente per il viaggio e quello impiegato per la sorveglianza e custodia del mezzo. Tale clausola e' applicabile anche ai dipendenti incaricati dell'attivita' di sorveglianza e custodia dei beni dell'amministrazione in caso di loro trasferimento anche temporaneo ad altra sede; g) il tempo di viaggio puo' essere considerato attivita' lavorativa anche per altre categorie di lavoratori per i quali in relazione alle modalita' di espletamento delle loro prestazioni lavorative e' necessario il ricorso all'istituto della trasferta di durata non superiore alle dodici ore. A tale scopo le amministrazioni - previa consultazione con i soggetti sindacali di cui all'art. 8, comma 1 del CCNL del 16 febbraio sulla base della propria organizzazione e nel rispetto degli stanziamenti gia' previsti nei relativi capitoli di bilancio destinati a tale finalita', definiscono, in un quadro di razionalizzazione delle risorse, le prestazioni lavorative di riferimento. 2. Per le trasferte di durata non inferiore a 8 ore compete solo il rimborso per un pasto nel limite attuale di L Per le trasferte di durata superiore a 12 ore, al dipendente spetta il rimborso della spesa sostenuta per il pernottamento in un albergo fino a quattro stelle e della spesa, nel limite attuale di complessive L , per i due pasti giornalieri. Le spese vanno debitamente documentate. 5
6 3. Nei casi di missione continuativa nella medesima localita' di durata non inferiore a trenta giorni e' consentito il rimborso della spesa per il pernottamento in residenza turistico alberghiera di categoria corrispondente a quella ammessa per l'albergo, purche' risulti economicamente piu' conveniente rispetto al costo medio della categoria consentita nella medesima localita'. 4. Al personale delle diverse categorie inviato in trasferta al seguito e per collaborare con componenti di delegazione ufficiale dell'amministrazione spettano i rimborsi e le agevolazioni previste per i componenti della predetta delegazione. 5. Le attivita' che - svolgendosi in particolarissime situazioni operative - non consentono di fruire, durante le trasferte, del pasto o del pernottamento per mancanza di strutture e servizi di ristorazione, sono cosi' individuate, a titolo esemplificativo: a) attivita' di protezione civile nelle situazioni di prima urgenza; b) interventi svolti dalle squadre per lo spegnimento di incendi boschivi; c) attivita' su fari ed impianti di segnalazione marittima, installazioni radar e telecomunicazioni ed altri enti, stabilimenti e postazioni militari; d) attivita' di escavazione porti su imbarcazioni con strumenti effossori; e) attivita' che comportino imbarchi brevi su unita'; f) attivita' di controllo, di rilevazione, di collaudo, di vigilanza, di verifica ed ispettiva in materia fiscale, valutaria, finanziaria, giudiziaria, sanitaria, di tutela del lavoro, di tutela dell'ambiente, del territorio e del patrimonio culturale, di tutela della salute, di motorizzazione civile, di repressione frodi e similari; g) attivita' di assistenza sociale, di assistenza giudiziaria e di assistenza e vigilanza nelle traduzioni delle detenute. 6. I dipendenti che svolgono le attivita' indicate dal comma 5 hanno titolo alla corresponsione della somma forfettaria di L lorde giornaliere in luogo dei rimborsi di cui al comma Nel caso in cui il dipendente fruisca del rimborso di cui al comma 2, spetta l'indennita' di cui al comma 1, lettera a) primo alinea, ridotta del 70%. Non e' ammessa in nessun caso l'opzione per l'indennita' di trasferta in misura intera. 8. Il dipendente inviato in trasferta ai sensi del presente articolo ha diritto ad una anticipazione non inferiore al 75% del trattamento complessivo presumibilmente spettante per la trasferta. 9. Ai soli fini del comma 1, lettera a) nel computo delle ore di trasferta si considera anche il tempo occorrente per il viaggio. 6
7 10. Le amministrazioni stabiliscono le condizioni per il rimborso delle spese relative al trasporto del materiale e degli strumenti occorrenti al personale per l'espletamento dell'incarico affidato. 11. Il trattamento di trasferta non viene corrisposto in caso di trasferte di durata inferiore alle 4 ore o svolte come normale servizio d'istituto del personale di vigilanza o di custodia, nell'ambito territoriale di competenza dell'amministrazione. 12. Il trattamento di trasferta cessa di essere corrisposto dopo i primi 240 giorni di trasferta continuativa nella medesima localita'. 13. Per quanto non previsto dai precedenti articoli, il trattamento di trasferta, ivi compreso quello relativo alle missioni all'estero, rimane disciplinato dalle leggi n. 836 del 18/12/73, n. 417 del 26/7/78 e D.P.R. 513/1978 e successive modificazioni ed integrazioni nonche' dalle norme regolamentari vigenti, anche in relazione a quanto previsto dall'art. 34, comma 3, ultimo periodo. 14. Agli oneri derivanti dal presente articolo si fa fronte nei limiti delle risorse gia' previste nei bilanci delle singole amministrazioni per tale specifica finalita'. 7
8 ALLEGATO N. 2 STRALCIO - Art DECRETO PRESIDENZIALE 22 giugno 2001, n. 10. Recepimento dell'accordo per il rinnovo contrattuale del personale regionale e degli enti di cui all'art. 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, con qualifiche non dirigenziali per il biennio economico 2000/ Accordo ponte per la dirigenza e trattamento accessorio per i componenti degli uffici di Gabinetto - Nuovo ordinamento professionale del personale - Contratto collettivo regionale di lavoro dell'area della dirigenza. CONTRATTO COLLETTIVO REGIONALE DI LAVORO DELL'AREA DELLA DIRIGENZA Art. 43 Trattamento di trasferta 1. Il presente articolo si applica ai dirigenti comandati a prestare la propria attività lavorativa in località diversa dalla dimora abituale e distante più di 10 km. dalla ordinaria sede di servizio. Nel caso in cui il dirigente venga inviato in trasferta in luogo compreso tra la località sede di servizio e quella di dimora abituale, la distanza si computa dalla località più vicina a quella della trasferta. Ove la località della trasferta si trovi oltre la località di dimora abituale le distanze si computano da quest'ultima località. 2. Ai dirigenti di cui al comma 1, oltre alla normale retribuzione, compete: a) una indennità di trasferta, avente natura non retributiva, pari a: -- L per ogni periodio di 24 ore di trasferta; -- L per ogni ora di trasferta, in caso di trasferte di durata inferiore alle 24 ore o per le ore eccedenti le 24 ore, in caso di trasferte di durata superiore alle 24 ore; b) il rimborso delle spese effettivamente sostenute per i viaggi in ferrovia, aereo, nave ed altri mezzi di trasporto extraurbani, nel limite del costo del biglietto di prima classe o equiparate; c) il rimborso delle spese per i taxi e per i mezzi di trasporto urbani nei casi e alle condizioni individuati dagli enti secondo la disciplina del comma Ai soli fini del comma 2, lettera a), nel computo delle ore di trasferta si considera anche il tempo occorrente per il viaggio. 4. Il dirigente inviato in trasferta può essere autorizzato ad utilizzare il proprio mezzo di trasporto. In tal caso si applica l'art. 30 del presente contratto collettivo regionale di lavoro e al dirigente spetta l'indennità di cui al comma 2, lettera a), eventualmente ridotta ai sensi del comma 7, il rimborso delle spese autostradali, di parcheggio e dell'eventuale custodia del mezzo ed una indennità chilometrica pari ad un quinto del costo di un litro di benzina verde per ogni km. 5. Per le trasferte di durata superiore a 12 ore, al dirigente spetta il rimborso della spesa sostenuta per il pernottamento in albergo di categoria quattro stelle, secondo la disciplina dell'art. 1, comma 68, della legge n. 662 del 1996, e della spesa per uno o due pasti giornalieri nel limite di L per il primo pasto e di complessive L per i due pasti. Per le trasferte di durata non inferiore a ore 8, compete solo il rimborso per il primo pasto. Nei casi di trasferta continuativa nella medesima località di durata non inferiore a 30 giorni è consentito il rimborso della spesa per il pernottamento in residenza 8
9 turistico-alberghiera di categoria corrispondente a quella ammessa per l'albergo, sempreché risulti economicamente più conveniente rispetto al costo medio della categoria consentita nella medesima località. 6. Gli enti individuano, previo confronto con le organizzazioni sindacali, particolari figure dirigenziali alle quali, in considerazione della impossibilità di fruire, durante le trasferte, del pasto o del pernottamento per mancanza di strutture e servizi di ristorazione, viene corrisposta in luogo dei rimborsi di cui al comma 5 la somma forfettaria di L lorde. Con la stessa procedura gli enti stabiliscono le condizioni per il rimborso delle spese relative al trasporto del materiale e degli strumenti occorrenti al dirigente per l'espletamento dell'incarico affidato. 7. Nel caso in cui il dirigente fruisca del rimborso di cui al comma 5, l'indennità di cui al comma 2 viene ridotta del 70%. Non è ammessa in nessun caso l'opzione per l'indennità di trasferta in misura intera. 8. L'indennità di trasferta non viene corrisposta in caso di trasferte di durata inferiore alle quattro ore. 9. L'indennità di trasferta cessa di essere corrisposta dopo i primi 240 giorni di trasferta continuativa nella medesima località. 10. Il dirigente inviato in trasferta ai sensi del presente articolo ha diritto ad una anticipazione non inferiore al 75% del trattamento complessivo presumibilmente spettante per la trasferta. 11. Le trasferte all'estero sono disciplinate dalle disposizione del presente articolo con le seguenti modifiche: -- l'indennità di trasferta di cui al comma 2, lettera a), ed i rimborsi dei pasti di cui al comma 5 sono da riferirsi alle relative tabelle ministeriali. 12. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo si fa fronte nei limiti delle risorse già previste nel bilancio del l'amministrazione per tale specifica finalità. 9
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