CAPITOLATO DI APPALTO Allegato 5

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1 CAPITOLATO DI APPALTO Allegato 5 ART.1 (Oggetto dell appalto) Il presente capitolato ha per oggetto l affidamento delle prestazioni di sostegno ai minori, alle famiglie di origine,alle famiglie affidatarie, nonché delle attività di raccordo con gli Uffici Territoriali, con l Ufficio Centrale di affido, con le Associazioni di famiglie affidatarie e/o adottive coinvolte nel progetto, al privato sociale che le assicurerà attraverso specifiche figure professionali (psicologo., assistente sociale etc). Il privato sociale dovrà, altresì, mettere a disposizione la propria sede operativa, ubicata sul territorio cittadino, per le attività preposte al predetto Ufficio Centrale, alla II^ Equipe e per quant altro eventualmente necessario rientrante nelle finalità della Casa dell affido. ART.2 (Importo e durata dell appalto) Il servizio dovrà essere realizzato nei limiti della spesa finanziata pari a ,00= IVA compresa se dovuta per un anno di attività, prevedendo la possibilità di proroga per massimo sei mesi. Entro 15 giorni dalla data di stipulazione del contratto, si fa carico all affidatario di avviare concretamente l attività. ART.3. (Procedura di gara e criterio di aggiudicazione) L'affidamento dovrà avvenire adottando le procedure di aggiudicazione previste dal Regolamento comunale per l affidamento di servizi sociali a soggetti terzi approvato con delibera di consiglio comunale n. 93 del 28 settembre 2006 con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, al fine di valutare e valorizzare i diversi elementi di qualità che il Comune intende ottenere dal servizio affidato. L aggiudicazione avverrà secondo procedura negoziata con esperimento di gara ufficiosa e saranno presi in considerazione gli elementi variabili ispirati al criterio della qualità organizzativa, della qualità del servizio e della qualità economica, attribuendo a ciascuna variabile un punteggio specificato nell avviso pubblico integrale. ART. 4 (Tipologia delle prestazioni, obiettivi e modalità organizzative)

2 Con il servizio di affido familiare ed adozione mite si intende perseguire le seguenti finalità: garantire il diritto del bambino, o ragazzo, a crescere ed essere educato nell ambito della sua famiglia o di un altra famiglia quando la famiglia di origine non gli garantisce le condizioni per una sana ed equilibrata crescita psico-fisica; garantire al bambino, o ragazzo, che ne ha bisogno quelle stabili relazioni affettive che solo la famiglia può garantire; sostenere il bambino e la famiglia di origine in difficoltà; individuare precocemente i bisogni, le necessità e i malesseri vissuti dal minore all interno della famiglia per l individuazione delle necessarie forme di sostegno; assicurare ai minori che versano in situazioni di semiabbandono la necessaria tutela evitare l istituzionalizzazione e l allontanamento improprio dei bambini o ragazzi; promuovere un azione di prevenzione del disagio minorile. Il servizio si articolerà in: 1)Prestazioni dello psicologo che opererà all interno della 1^ equipe dell ufficio territoriale presso ciascuna Circoscrizione, per l individuazione del bisogno e l intervento da adottare in favore del minore, nonché per il sostegno al minore e alla famiglia di origine, attraverso: analisi di esigenze socio-educative o di condizione di rischio psico-sociale dei minori, delle cause del disagio, della possibilità della famiglia di superare le difficoltà; ascolto del minore e della famiglia di origine; presa in carico del minore all interno del suo ambiente familiare e sociale ed individuazione dei possibili interventi di sostegno a favore del minore e della sua famiglia; in caso di individuazione dell intervento di affido familiare, incontri con la famiglia per l acquisizione del consenso o in assenza segnalazione all Autorità giudiziaria; elaborazione del progetto individualizzato di affido con l individuazione della tipologia di affido e delle motivazioni e l indicazione degli obiettivi da raggiungere, degli impegni della famiglia di origine e della famiglia affidataria, dei tempi dell intervento, del monitoraggio sull andamento dell affido che in fase iniziale o

3 per gli affidamenti particolarmente complessi (affidi professionali) deve avere una cadenza settimanale, nonché delle modalità di raccordo del minore con la famiglia di origine e proposta del contributo economico mensile e straordinario in favore della famiglia affidataria; incontri con il minore di preparazione del distacco dalla sua famiglia e di sostegno a quest ultima; richiesta all Ufficio centrale di una famiglia che possa rispondere alle esigenze del minore o segnalazione alla Procura Minorile per l avvio del percorso dell adozione mite nel caso in cui si prevede che le problematiche familiari non potranno essere superate entro i due anni dall avvio dell affidamento del minore e, quindi, non si prevede il conseguente rientro del minore nella famiglia di origine; abbinamento minore famiglia affidataria in raccordo con l Ufficio centrale di Affido e l equipe di sostegno delle famiglie affidatarie; verifica trimestrale degli interventi messi in atto in favore della famiglia di origine e del superamento delle difficoltà per l eventuale rientro del minore; relazione semestrale all Autorità Giudiziaria sull andamento dell affido del minore e sull evoluzione delle difficoltà della sua famiglia. 2) Prestazioni dello psicologo e dell assistente sociale che opereranno all interno della II^ Equipe, presso l Ufficio Centrale, nella sede operativa del privato sociale, per il sostegno al minore e alla famiglia affidataria a partire dalla fase di idoneità all affido delle famiglie o persone che si propongono all affido, attraverso: valutazione diagnostica dello psicologo e valutazione domiciliare dell Assistente Sociale per l idoneità all affidamento familiare di famiglie o persone che ne fanno richiesta; abbinamento minore famiglia affidataria per i casi riconosciuti con priorità sanitaria; incontro tra operatori per la conoscenza e condivisione del progetto di affido individualizzato; incontri tra gli operatori e la famiglia affidataria e tra il minore e la famiglia affidataria propedeutici all inserimento del minore nella nuova famiglia;

4 incontri periodici con il minore e la famiglia affidataria, o con il singolo affidatario, e, comunque, ogni qualvolta emerge l esigenza da parte del minore o della famiglia affidataria, finalizzati alla verifica dell andamento dell affido; osservazione e riflessione sulla situazione di ogni singolo minore in affido familiare rispetto agli obiettivi indicati nel progetto individualizzato; incontri trimestrali tra gli operatori dell ufficio territoriale e gli affidatari per la verifica sull andamento dell affido e sul possibile rientro del minore nella famiglia di origine; accompagnamento e sostegno al bambino e alle due famiglie nella fase del rientro del minore nella famiglia di origine; collaborazione nell attività di sensibilizzazione all affido e formazione delle famiglie o singole persone che si propongono all accoglienza di un minore. Per gli affidi diurni educativi le suddette attività di supporto saranno svolte dagli stessi operatori della 1^ equipe (equipe circoscrizionale). 3) Prestazioni dello psicologo che opererà all interno dell Ufficio Centrale di Affido, presso la sede operativa del privato sociale, per il coordinamento del servizio di affido familiare dei minori, attraverso: informazioni ai cittadini sul tema della solidarietà e delle diverse forme di accoglienza dei minori con incontri e colloqui; osservazione, studio e ricerca sulle problematiche minorili; programmazione, coordinamento e verifica periodica delle attività dei servizi dell area minori ed in particolare del servizio affido familiare e adozione mite; informatizzazione e istituzione della Banca dati dei servizi di accoglienza dei minori ed aggiornamento della banca dati delle famiglie disponibili all affido e all adozione mite, ritenute idonee, che hanno in atto un affido o che hanno concluso un affido; informatizzazione e istituzione della Banca dati dei minori istituzionalizzati, dei tempi di allontanamento dalla famiglia e dell inserimento in famiglie affidatarie e /o in comunità; interazione con le due equipe degli Uffici territoriali negli abbinamenti minorifamiglia affidataria;

5 interazione con i Consultori Familiari, le Associazioni di Famiglie affidatarie, il privato sociale coinvolto nel servizio per le attività di sensibilizzazione alle diverse forme di accoglienza dei minori ed, in particolare, all affido familiare e all adozione mite; attività sistematica di aggiornamento e formazione in materia di accoglienza dei minori ed, in particolare, di affido familiare e di adozione mite; attività di supervisione agli operatori circoscrizionali per le situazioni di particolare difficoltà in cui si intravede l esigenza di protezione dei minori; raccordo con la ASL BA/4, l Università degli Studi di Bari Facoltà di Psicologia, con il Tribunale per i Minorenni e con la Procura presso il Tribunale per i Minorenni per intese operative in materia di tutela dei minori; relazione annuale sullo stato di attuazione delle attività svolte in favore dei minori in materia di accoglienza. Il privato sociale assicurerà, altresì, un impiegato di concetto amministrativo ed un addetto alle pulizie. Le suddette prestazioni dovranno essere assicurate dal privato sociale secondo la proposta progettuale denominata Affido familiare ed adozione mite,approvata dalla G.M. con deliberazione n n 820 del Per quanto disposto dalla G.C. con provvedimento n 144 del , a fronte della sede operativa che il privato sociale metterà a disposizione in relazione alle funzioni affidate, verranno garantite le spese di gestione.. ART. 5 ( Personale ) L Ente aggiudicatario si impegna ad utilizzare personale nella misura di seguito riportata applicando ad esso il trattamento previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro vigente, tenendo, altresì, conto nel redigere l offerta degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori: 1 ^EQUIPE presso ciascuna Circoscrizione( ufficio territoriale) -. Psicologi per numero 6 ore settimanali x numero 52 settimane all anno cadauno, con esperienza professionale documentata nella realizzazione di progetti ed interventi attinenti con l appaltando servizio, in possesso di laurea in psicologia ed iscritti all Albo professionale ai sensi di legge

6 II^ EQUIPE : - n 1 psicologo per numero 6 ore settimanali x numero 52 settimane all anno, con esperienza professionale documentata nella realizzazione di progetti ed interventi attinenti con l appaltando servizio, in possesso di laurea in psicologia ed iscritto all Albo professionale ai sensi di legge -n 1 assistente sociale per numero 6 ore settimanali x numero 52 settimane all anno, con on esperienza professionale documentata nella realizzazione di progetti ed interventi attinentii con l appaltando servizio, iscritto all Albo professionale ai sensi di legge UFFICIO CENTRALE DI AFFIDO -n.1 psicologo referente e coordinatore, per numero 6 ore settimanali x numero 52 settimane all anno, con esperienza professionale documentata nella gestione/coordinamento di servizi/progetti caratterizzati da elevata complessità quali progetti di rete, ecc attinenti con l appaltando servizio, in possesso di laurea in psicologia ed iscritto all albo professionale ai sensi di legge - n. 1 impiegato amministrativo di concetto per numero 5 ore settimanali x numero 52 settimane all anno - n. 1 addetto alle pulizie per numero 5 ore settimanali x numero 52 settimane all anno Si conviene che ogni rapporto con il personale impegnato nella realizzazione delle prestazioni sopra indicate è a totale carico e responsabilità dell Ente aggiudicatario e non comporta alcun tipo di rapporto diretto di lavoro di qualsiasi natura o genere con il Comune di Bari. Il personale impiegato dovrà avere la massima attenzione nel rapporto con gli utenti del servizio, osservare il segreto professionale, rispettare gli orari di lavoro. L Ente aggiudicatario deve altresì impegnarsi a sostituire quelle unità di personale che, in base a valutazione motivata del responsabile, abbia disatteso le prescrizioni sopra indicate. ART. 6 (Valutazione e verifiche)

7 La metodologia di lavoro dovrà prevedere la collaborazione per l osservazione iniziale delle problematiche, la programmazione degli itinerari specifici con l individuazione di obiettivi a lungo e a breve termine realisticamente raggiungibili. La valutazione si svolgerà sia in itinere che al termine del lavoro, con il fine di verificare i risultati conseguiti durante le varie fasi dell attività e l adeguatezza delle stesse in rapporto ai risultati attesi. Dovranno essere compilate delle relazioni periodicamente aggiornate, a cura degli operatori, con le indicazioni degli obiettivi prefissati e raggiunti nei singoli casi. L Ente aggiudicatario deve, altresì, comunicare ogni tre mesi attraverso una relazione ed elenco delle spese sostenute l andamento delle varie fasi delle attività e comunque notizie ogni qualvolta l Amministrazione Comunale lo richiederà. L ente aggiudicatario dovrà predisporre un sistema di rilevazione periodica delle attività svolte e dei risultati raggiunti, nonché di processi di autovalutazione del lavoro dagli operatori attraverso la produzione di metodologie che favoriscono la creazione di specifici indicatori di valutazione e analisi dei processi e dei risultati raggiunti utilizzando schede per registrare giornalmente le prestazioni e valutare i punti di forza e i punti di caduta dell attività svolta. Tutto questo insieme di registrazioni avrà anche lo scopo di garantire che il servizio venga effettivamente svolto. Il responsabile del servizio curerà in modo particolare la predisposizione e la regolare compilazione delle schede-lavoro da parte dell operatore. Le suddette schede vistate dal responsabile resteranno presso gli uffici territoriali e l ufficio centrale per ogni eventuale utile verifica. La verifica del servizio sarà effettuata trimestralmente all interno dell Ufficio Centrale, con un incontro tra i referenti dei diversi enti (Comune ed AUSL), il responsabile dell Ente aggiudicatario, gli operatori del servizio socio- educativo referenti di ogni Circoscrizione, i quali documenteranno l esito delle attività degli interventi di affido. I componenti comunali dell Ufficio Centrale del servizio di affido elaboreranno, quindi, relazione trimestrale sul servizio reso. ART. 7 (Modalità di erogazione dei corrispettivi) Il Comune erogherà il corrispettivo dovuto in ratei trimestrali posticipati, a partire dalla data di avvio concreto del servizio. Con tale corrispettivo il Comune intende compensare e rimborsare i costi del servizio e disconosce qualsiasi richiesta dell Ente aggiudicatario, a qualsiasi titolo, di alcun nuovo o maggiore compenso nel corso di validità dell appalto.

8 ART 8 (Rendicontazione e pagamento) Si fa obbligo all Ente aggiudicatario di produrre per la liquidazione apposita rendicontazione corredata di regolare fattura, accompagnata da breve relazione sull andamento del servizio e da elenco degli operatori e relative attestazioni in ordine anche al rispetto del rapporto di lavoro. Il pagamento sarà predisposto entro 60 giorni dalla data di ricezione della fattura con la documentazione richiesta, previo visto di avvenuta esecuzione del servizio. La mancata, irregolare o parziale rendicontazione delle spese sostenute, ovvero la presentazione di un rendiconto non rispondente alle indicazioni previste nel progetto, comporterà la detrazione della somma non dovuta.. L Ente aggiudicatario dovrà trasmettere nel corso dei 12 mesi di attività la rendicontazione con scadenza trimestrale La mancanza o il ritardo degli adempimenti di cui sopra da parte dell Ente aggiudicatario comporterà l impossibilità da parte dell Amministrazione ad ottemperare alle necessarie procedure contabili e detta inadempienza sarà addebitata esclusivamente all Ente aggiudicatario che non avrà nulla a che pretendere dall Amministrazione. ART. 9 (Cauzione definitiva) A garanzia degli obblighi che dovrà assumere, l Ente Aggiudicatario dovrà aver effettuato preventivamente il deposito cauzionale definitivo pari al 10% dell'importo complessivo dell appalto. La cauzione può essere costituita o da versamento in contanti presso la Tesoreria comunale, oppure potrà essere prestata mediante polizza fideiussoria bancaria, secondo le disposizioni vigenti, o assicurativa, rilasciata da imprese di assicurazione regolarmente autorizzate all esercizio del ramo cauzioni, della durata di un anno, a decorrere dalla data di avvio del servizio. Al termine del contratto, liquidata e saldata ogni pendenza, sarà determinato lo svincolo della polizza. In caso di risoluzione del contratto per inadempimento la cauzione sarà incamerata da questo Comune, fino alla copertura dei danni e delle indennità dovute all appaltatore, e fatto salvo il risarcimento del danno ulteriore. Alla scadenza del contratto, e comunque in qualsiasi caso di decadenza o di rescissione del contratto medesimo, l aggiudicatario resta obbligato a proseguire il regolare espletamento del servizio sino al momento della sua surrogazione, e comunque per un tempo

9 non superiore a quattro mesi, fermo restando che in caso di inadempienza il Comune provvederà senz altro ad incamerare la cauzione definitiva. ART.10 (Assicurazioni) L Ente aggiudicatario ha l'obbligo di stipulare nei confronti degli operatori utilizzati durante le iniziative ammesse a finanziamento le assicurazioni contro gli infortuni,le malattie connesse allo svolgimento delle attività stesse e la responsabilità civile verso terzi. Inoltre ha l'obbligo di stipulare apposita polizza di assicurazione a garanzia di eventuali danni di qualsiasi natura che potrebbero verificarsi nell'esecuzione delle iniziative finanziate sollevando in tal modo l'amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità. ART. 11 (Risoluzione) L'Amministrazione Comunale può risolvere il contratto in ogni momento, previa diffida a adempiere entro un termine non superiore a 30 giorni, per provata inadempienza da parte dell Ente aggiudicatario degli impegni previsti nei precedenti articoli che riguardino in senso stretto l'attività oggetto dell appalto. L'erogazione del finanziamento è subordinato al puntuale rispetto di tutte le condizioni inserite negli articoli del presente capitolato. Indipendentemente dall applicazione delle penali previste all articolo precedente il Comune si riserva la facoltà di risolvere immediatamente il contratto ai sensi e per gli effetti dell art.1456 c.c. se dopo due diffide scritte, anche riferite ad inadempienze di natura diversa, l aggiudicataria persistesse nella violazione delle norme e degli obblighi del presente capitolato. Tale facoltà potrà essere esercitata in particolare nei seguenti casi: - sovrapposizione di finanziamenti per gli interventi oggetto del contratto (divieto di accettare a qualunque titolo denaro dalla famiglia); - eventuale subappalto dell attività oggetto del contratto, ad altri soggetti; - reiterate inadempienze agli obblighi previsti dal capitolato e successiva convenzione; - mancata esecuzione secondo le regole della normale correttezza e della buona fede, anche sotto il profilo amministrativo, contabile, assicurativo e previdenziale; - utilizzo in proprio di ogni e qualsivoglia notizia o dato di cui l Aggiudicataria venga a conoscenza nell esercizio dei compiti affidati. ART. 12 (Foro competente) Per ogni eventuale controversia che dovesse insorgere tra il Comune e l Ente aggiudicatario

10 il Foro competente è quello di Bari. ART. 13 (Responsabilità del trattamento dei dati personali) Qualora l Amministrazione Comunale lo ritenesse opportuno, l Ente aggiudicatario si obbliga ad accettare la nomina, ai sensi dell art.29 comma 1 e 4 della D.Lvo.196/2003, di responsabile del trattamento dei dati personali nell ambito del servizio oggetto del presente appalto, assumendo i compiti che la legge pone a carico di questa figura, per l effettuazione, nel rispetto delle prescrizioni di legge, delle operazioni di trattamento dei dati personali relativi a tale funzione. ART. 14 (Vigilanza e controlli ) Il Comune esercita la vigilanza ed il controllo sulle attività svolte dall Ente aggiudicatario tenuto conto degli obiettivi generali del servizio. L azione di vigilanza viene altresì esercitata sulle attività per quanto riguarda la quantità e durata delle prestazioni. Sono riconosciute al Comune di Bari ampie facoltà di controllo in merito: - all adempimento puntuale e preciso dei programmi di lavoro previsti; - al rispetto di tutte le norme contrattuali e contributive nei confronti degli operatori dell Ente aggiudicatario. Qualora il Comune di Bari riscontrasse omissioni o difetto nell adempiere agli obblighi di cui alla presente convenzione, provvederà alla formale contestazione per iscritto per lettera raccomandata A.R.- Art. 15 (Penalità) Salvo quanto previsto al successivo articolo e fermo restando l obbligo di risarcire gli eventuali ulteriori danni, l Amministrazione Comunale, a suo insindacabile giudizio, procederà all addebito di una somma pari al doppio del corrispettivo altrimenti dovuto per le prestazioni non effettuate o non correttamente svolte. ART. 16 (Rifusione danni spese) Per ottenere la rifusione dei danni ed il pagamento delle penalità il Comune potrà rivalersi mediante trattenute sui crediti dell Ente aggiudicatario e sulla cauzione che dovrà in tal caso essere immediatamente reintegrata. ART. 17 (Esecuzione in danno) Considerata la particolare natura delle prestazioni, l Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di affidare a terzi l effettuazione delle prestazioni per qualsiasi motivo non rese dall Ente aggiudicatario con addebito dell intero costo sopportato e degli eventuali danni.

11 ART. 18 (Fallimento) L Ente aggiudicatario, assumendo le prestazioni, si obbliga per se, per i suoi eredi ed aventi causa. In caso di fallimento l affidamento si intenderà senz altro revocato e l Amministrazione Comunale provvederà a termini di legge.

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