RENDITA VITALIZIA COS È UNA RENDITA VITALIZIA?

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1 RENDITA VITALIZIA COS È UNA RENDITA VITALIZIA? È il frutto di un contratto di assicurazione, in forza del quale l assicuratore, contro un compenso corrisposto in unica soluzione (premio unico) o in più soluzioni (premio periodico o premio ricorrente), si impegna a pagare somme predeterminabili al verificarsi di determinati eventi relativi alla sopravvivenza di una o più persone. QUALI SONO LE PARTI DEL CONTRATTO? Oltre all assicuratore, le cui finalità sono indicate al punto che precede, le parti del contratto sono il contraente, l assicurato ed il beneficiario. Il contraente è il fondo pensione che stipula il contratto e: si assume gli oneri che ne derivano, tra questi: il pagamento dei premi e la verifica dell esistenza in vita dell assicurato (se diverso dal beneficiario); acquisisce la possibilità di esercitare i diritti propri del contratto. L assicurato è la persona fisica (o l insieme di persone fisiche: iscritto, reversionario) la cui esistenza in vita genera l evento previsto dal contratto, non modificabile durante la durata contrattuale. Il beneficiario è (di norma) il fondo pensione che percepisce la prestazione economica al verificarsi dell evento previsto dal contratto; il fondo pensione, nel contempo, è debitore della prestazione stessa nei confronti dell iscritto nonché, eventualmente, della persona da quest ultimo indicata quale beneficiario della prestazione di reversibilità (reversionario). Conseguentemente, il contratto assicurativo in argomento è lo strumento che consente al fondo pensione di far fronte ai propri impegni (aleatori) conseguenti all erogazione di una prestazione in rendita. PER UN ISCRITTO AD UN FONDO PENSIONE LA PRESTAZIONE IN RENDITA E LIBERA (cioè non obbligatoria per legge)? Dipende dal momento in cui ha aderito alla previdenza complementare. Per i VECCHI ISCRITTI (i soggetti titolari alla data del 29 aprile 1993 di una posizione pensionistica complementare, sempreché conservata) la prestazione in rendita è libera, nel senso che hanno la possibilità di richiedere la liquidazione della posizione interamente in rendita, ovvero interamente in capitale, oppure in forma mista. Per i NUOVI ISCRITTI (i soggetti che hanno aderito dopo il 28 aprile 1993 ovvero hanno aderito prima del 29 aprile 1993, ma nel frattempo hanno riscattato la posizione) la prestazione in rendita non è libera, in quanto almeno il 50 % della posizione deve essere erogata con tale modalità. Fa eccezione il caso in cui la rendita, derivante dalla conversione di almeno il 70 % della posizione, sia inferiore al 50 % dell assegno sociale (per l anno 2012 il 50% dell assegno sociale è pari a 2.788,50): in tal caso la prestazione può essere erogata interamente in capitale. 1

2 Le intervenute norme di legge in alcuni casi indirizzano gli iscritti, attraverso la leva della fiscalità, verso la prestazione in rendita, in quanto, rispetto a quella in capitale, meglio risponde alla finalità istituzionale della previdenza complementare, ossia l erogazione di trattamenti pensionistici complementari del sistema obbligatorio pubblico al fine di assicurare più elevati livelli di copertura previdenziale. Le implicazioni fiscali conseguenti saranno sviluppate nello specifico capitolo dedicato alla fiscalità delle prestazioni. LA SCELTA DEL BENEFICIARIO DI REVERSIBILITÀ E LIBERA E QUANDO DEVE ESSERE COMUNICATA AL FONDO PENSIONE? Il titolare della posizione sceglie liberamente l eventuale reversionario e la conseguente percentuale di reversibilità al momento della richiesta di prestazione in rendita, dandone comunicazione al fondo; una volta effettuata tale scelta e trascorsi i termini di decorrenza della rendita, questa non può essere modificata. ESISTONO SOLO RENDITE VITALIZIE SUL TITOLARE OVVERO DI REVERSIBILITA? No, esiste una vasta gamma di rendite, in ogni modo sempre ricomprese nella famiglia delle rendite vitalizie. In particolare, la rendita vitalizia può essere resa certa per 5, 10 o 15 anni. Nel periodo di certezza la corresponsione avviene a prescindere dall esistenza in vita del titolare, mentre allo scadere del suddetto periodo la rendita continuerà ad essere erogata a condizione e fintanto che il titolare risulti in vita. La rendita certa è sempre una rendita vitalizia cui viene associata la garanzia di erogazione della rendita stessa in caso di decesso del titolare nel periodo di certezza. Dovendo scontare il costo della garanzia di certezza, a parità di tutti gli altri elementi che concorrono alla determinazione della rendita (età, sesso, capitale da convertire, tavole attuariali utilizzate), la rendita certa sarà di importo iniziale inferiore a quella interamente vitalizia e maggiore è il periodo di certezza prescelto, inferiore sarà l importo della rendita. La rendita certa non va confusa con la rendita esclusivamente finanziaria, percepibile per un numero predeterminato di anni, a prescindere dall esistenza in vita del titolare. In tale ipotesi il montante maturato viene consumato, con una sorta di piano di ammortamento, nel numero di anni predeterminato ed il titolare non potrà contare su un trattamento periodico in caso di sopravvivenza oltre quel determinato numero di anni. Per tale motivo la rendita esclusivamente finanziaria non risponde ai requisiti imposti dalla previdenza complementare in tema di rendite. Inoltre, ogni tipo di rendita può essere resa reversibile a favore di altro vitaliziando, prescelto (e non modificabile) dal titolare al momento della decorrenza della rendita; l iscritto ha la facoltà di scegliere la percentuale di reversibilità a favore del vitaliziando. Anche detta tipologia di rendita ha l effetto di ridurre l importo della stessa rispetto a quello della rendita vitalizia. Il D. Lgs. n. 252/2005, entrato in vigore dal 1 gennaio 2007, pone particolare attenzione sul tema delle rendite, tant è che l art. 11, comma 5, prevede che: A migliore tutela dell aderente, gli schemi per l erogazione delle rendite possono prevedere, in caso di morte del titolare della prestazione pensionistica, la restituzione ai beneficiari dallo stesso indicati del montante residuo o, in alternativa, l erogazione ai medesimi di una rendita calcolata in base al montante residuale. ( ). Tale ulteriore opzione non è al momento disponibile per l iscritto: è, però, allo studio l ampliamento delle tipologie di scelta in rendita. DA QUANDO DECORRE LA RENDITA? Il percorso amministrativo propedeutico all erogazione della rendita prevede che l interessato presenti domanda di prestazione a Previndai indicando la tipologia di 2

3 rendita prescelta con l eventuale reversionario e che il Fondo, verificata l esistenza dei requisiti e la presenza delle informazioni indispensabili per l applicazione delle ritenute di legge, dia disposizione al Pool per il disinvestimento delle somme. La rendita decorre dal primo giorno del mese successivo alla trasmissione al Pool della disposizione di liquidazione, momento sino al quale, sul capitale accumulato, continueranno a maturare i rendimenti; la rendita iniziale risentirà sia del maggior accrescimento della riserva matematica sia del trascorrere del tempo e, conseguentemente, della maggiore età che sarà raggiunta al momento della decorrenza della rendita. Tale ultimo elemento comporterà l applicazione di un coefficiente di conversione più elevato e, quindi, più favorevole. QUANDO INIZIA E QUANDO TERMINA L EROGAZIONE DELLA RENDITA? Fermo restando quanto detto relativamente alle rendite rese certe per 5, 10 o 15 anni, il diritto a percepire le rate di rendita (trattasi di rate trimestrali posticipate) matura con l esistenza in vita del titolare o del reversionario alle ore 24 del 28 febbraio 1, 31 maggio, 31 agosto e 30 novembre di ciascun anno; il pagamento delle rate avviene con valuta del giorno successivo (1 marzo, 1 giugno, 1 settembre e 1 dicembre di ciascun anno 2 ). Se a queste ultime date, per effetto della decorrenza, non è ancora maturata una intera rata trimestrale, il primo pagamento avviene alla data successiva e comprende il rateo maturato nel trimestre precedente (es. decorrenza 1 febbraio: al 1 marzo non è maturato l intero trimestre. Il primo pagamento avverrà il 1 giugno e comprenderà oltre alla rata trimestrale di marzo, aprile e maggio anche il rateo di febbraio). COME SI CALCOLA LA RENDITA? La determinazione della rendita non è un operazione semplice, in quanto scaturisce da tecnicismi demografico-finanziari. In primo luogo, attraverso la combinazione dei fattori demografici e di quelli finanziari, si definiscono tavole di coefficienti di conversione in rendita (in seguito coefficienti ); ad ogni opzione a disposizione dell iscritto corrisponde una specifica tavola. L importo annuo della rendita si ottiene moltiplicando il capitale accumulato per i relativi coefficienti. Essa poi è corrisposta con frazionamento trimestrale. I coefficienti, dipendendo da fattori demografici e finanziari in continuo mutamento, sono periodicamente oggetto di revisione da parte delle compagnie di assicurazione ovvero dalla loro autorità di controllo, l ISVAP: basti pensare sia al progressivo allungamento della vita umana sia agli scenari finanziari dell ultimo decennio, caratterizzati da un trend decrescente. La progressiva riduzione dei coefficienti comporta che, a parità di montante accumulato al momento del pensionamento, la rendita derivante risulti progressivamente inferiore; da ciò anche la difficoltà e complessità di effettuare, ancora durante il periodo lavorativo, il preventivo di quella che sarà la rendita al momento del pensionamento. La determinazione della rendita assume inoltre connotati diversi in relazione alla natura assicurativa o finanziaria del comparto in cui si è conclusa la fase di accumulo. COMPARTO ASSICURATIVO Il comparto assicurativo è caratterizzato da coefficienti predeterminati in base alla convenzione assicurativa vigente al momento in cui il contributo affluisce al comparto stesso. Ciò comporta che l adozione di una nuova tabella di coefficienti avrà effetto esclusivamente sulla parte di posizione previdenziale di futura formazione, mentre le 1 Ventinove febbraio in caso di anno bisestile. 2 Salvo differimento al primo giorno lavorativo utile, anche se cadente in festività locale, in caso di coincidenza con il sabato o con giorno festivo a carattere nazionale. 3

4 polizze già emesse mantengono il collegamento alla tabella vigente alla data di emissione. In conclusione, la determinazione della rendita è la risultante del calcolo di tante piccole rendite per quante sono le tabelle di coefficienti che caratterizzano le polizze emesse in favore dell iscritto. COMPARTI FINANZIARI La determinazione della rendita nel caso in cui la fase di accumulo si sia conclusa in un comparto finanziario è più semplice, in quanto le caratteristiche tecniche, soprattutto demografico-finanziarie, vengono definite al momento dell accensione della rendita stessa. PER SAPERNE DI PIU : Comparto Assicurativo Entrando nel dettaglio tecnico, i coefficienti che caratterizzano il comparto assicurativo hanno le seguenti caratteristiche demografico-finanziarie: - SIM/SIF71 P.S. 4% per le polizze emesse dall inizio della operatività della convenzione ( ) e sino al ; - RG48 m.f. 3% per le polizze emesse dal al ; - RG48 m.f. 2,5% per le polizze emesse dal al ; - RG48 m.f. 0% per le polizze emesse dal al ; - IPS55 m.f. 0% per le polizze emesse dal Cercando di esemplificare i concetti attuariali a fondamento dei coefficienti richiamati si ha che: - la sigla SIM/SIF71 P.S., sta per: Statistiche Italiane Maschi, Femmine relative al censimento del 1971, con correzione sia per tener conto del progressivo allungamento della vita umana, sia dell autoselezione dell assicurato nel momento della scelta della rendita da percepire. Il tasso del 4% così come per i successivi sarà illustrato all ultimo punto dell elenco; - la sigla RG48 sta per: Ragioneria Generale dello Stato Generazione osservata nata nel 1948, suddivisa per m=maschi, f=femmine. Quest ultimo è uno studio sulle tendenze evolutive della popolazione italiana, svolto dalla Ragioneria Generale dello Stato a metà degli anni 90 e reputato idoneo a sostituire ovviamente dal momento dell adozione a fini assicurativi le precedenti tavole demografiche risultate non più in grado di considerare adeguatamente l effetto del trend sulla riduzione della mortalità; - la sigla IPS55 sta per Istat Proiettate e Selezionate Generazione osservata nata nel 1955, suddivisa per m=maschi e f=femmine. Tali tavole sono state costruite dall ANIA sulla base degli studi Istat sulla popolazione italiana. Sono state selezionate sulla base dei dati dell esperienza inglese, con il fine di sostituire le precedenti tavole sottostimanti il trend della sopravvivenza e delle aspettative di vita della popolazione italiana. - i tassi percentuali indicati corrispondono a quelli riconosciuti a priori dall assicuratore per la remunerazione minima dei premi che ha ricevuto nei periodi sopra indicati: in prima approssimazione possono essere equiparati al tasso minimo garantito della fase di accumulo, fatta eccezione per le tavole aventi tasso pari allo 0%, alle quali viene associato un rendimento minimo garantito del 2% (periodo dal al ) e del 2,5% (periodo a partire dal ). 4

5 Comparti Finanziari Nel caso di rendita derivante da accumulo in un comparto finanziario, l intera posizione verrà trasferita, come se fosse un premio unico, nel comparto assicurativo. Da tale trasferimento deriva l accensione di una polizza che possiede le condizioni demografico finanziarie vigenti in quel momento, con applicazione di un caricamento variabile (aliquote dello 0,45%, 0,65% o 0,75% a seconda di età e sesso dell iscritto). QUALE DOCUMENTAZIONE DEVE PRODURRE L ISCRITTO NEL PERIODO DI FRUIZIONE DELLA RENDITA? Al fine di eseguire le verifiche sull esistenza in vita, previste dalla vigente Convenzione stipulata con le Compagnie di assicurazione, è necessario che il titolare (ovvero il percettore della rendita, in caso di decesso del titolare), nel corso del mese di dicembre di ciascun anno, trasmetta a PREVINDAI il certificato di esistenza in vita in carta libera temporalmente valido (segnaliamo che non sono accettate, in sostituzione del certificato, le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, previste dal D.P.R. n. 445/2000 nei confronti delle pubbliche amministrazioni e dei concessionari di pubblici servizi). La mancata o incompleta comunicazione comporta la sospensione, a fini cautelativi dell erogazione della rendita da parte delle Coassicuratrici; il ripristino dei pagamenti sospesi avviene in occasione della prima scadenza trimestrale successiva al mese di ricezione della documentazione, senza riconoscimento di interessi per il periodo di sospensione. LA RENDITA, UNA VOLTA DETERMINATA, RESTA FISSA NEL TEMPO O SI RIVALUTA? Una volta determinato l importo della rendita iniziale, questo rimarrà tale per tutto il periodo di erogazione e subirà, inoltre, un incremento periodico derivante dalla rivalutazione annuale, tramite una formula finanziaria tecnicamente complessa che, in prima approssimazione, può essere sintetizzata come differenza tra il tasso riconosciuto dal Pool di compagnie di assicurazione, diminuito di 4 punti per la rendita derivante da polizze emesse sino al , di 3 punti per quella derivante da polizze emesse nel periodo , di 2,5 punti per quella derivante da polizze emesse nel periodo La parte in rendita derivante da polizze emesse successivamente al , invece, è rivalutata utilizzando il tasso di rendimento riconosciuto dal Pool in sede di rivalutazione annuale. 5

6 PER SAPERNE DI PIU : In sede di rivalutazione annuale, le rendite vengono rivalutate nel seguente modo: per ciascuna impresa coassicuratrice si assume come tasso di riferimento: il 97,20% del rendimento della speciale gestione di riferimento per la parte di rendita derivante da versamenti effettuati entro il (tasso di riferimento A); il 97,20% del rendimento della speciale gestione separata, con un minimo trattenuto dalle Coassicuratrici di 18 b.p., per la parte di rendita derivante da versamenti effettuati successivamente al ed entro il (tasso di riferimento B); il 97,20% del rendimento della speciale gestione separata, con un minimo trattenuto dalle Coassicuratrici di 27 b.p., per la parte di rendita derivante da versamenti effettuati successivamente al (tasso di riferimento C). Nel corso di godimento della rendita si ha che: per le parti di rendita con tasso tecnico del 4%, del 3% e del 2,5% la rendita rivalutata è ottenuta aumentando la rendita da rivalutare di una percentuale pari al tasso di riferimento A diminuito del tasso tecnico corrispondente e scontato sempre a tale tasso per il periodo di un anno; per le parti di rendita con tasso tecnico dello 0% la rendita rivalutata è ottenuta aumentando la rendita da rivalutare di una percentuale pari al tasso di riferimento B o C a seconda della decorrenza. Viene comunque garantita la misura annua minima di rivalutazione del 2,5%. QUAL E LA FISCALITA DELLA RENDITA? Nel corso degli anni di operatività del Fondo, ormai 20, la normativa fiscale ha subìto numerose modifiche che hanno reso la materia particolarmente complessa specialmente sul fronte delle prestazioni, che vedono cumularsi differenti trattamenti fiscali in base all anno in cui sono stati effettuati i versamenti dei contributi. A tal fine, si usa distinguere, all interno delle posizioni individuali: QUOTA A Quota A: composta da quanto maturato entro il ; Quota B: composta sia di quanto versato che dai rendimenti generati nel periodo intercorrente tra il ed il ; Quota C: composta sia di quanto versato successivamente al sia dai rendimenti generati a partire da tale data. L ammontare annuale della rendita riferito alla quota A costituisce reddito assimilato a quello di lavoro dipendente ed è imponibile, a tassazione progressiva IRPEF, per l 87,50% del suo ammontare. QUOTA B La quota B, al netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta, costituisce reddito assimilato a quello di lavoro dipendente ed è soggetta a tassazione progressiva IRPEF. La tassazione applicata sarà oggetto di conguaglio in sede di dichiarazione dei redditi, laddove il dirigente abbia percepito altri redditi, diversi da quelli pensionistici, nel corso del medesimo anno. Sulla parte di rendita costituita da reddito di capitale (incremento della rendita per effetto della rivalutazione annuale) si applica l imposta sostitutiva del 12,50%. 6

7 QUOTA C La quota C, al netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta, costituisce reddito assimilato a quello di lavoro dipendente ed alla parte imponibile si applica una ritenuta a titolo d imposta con l aliquota del 15%, che si riduce di una quota pari allo 0,30% per ogni anno intero di partecipazione successivo al quindicesimo (se la data di iscrizione è anteriore al , gli anni di iscrizione precedenti al 2007 sono computati fino ad un massimo di 15), con una riduzione massima del 6%. L aliquota applicata può pertanto scendere sino al 9% dopo trentacinque anni di partecipazione. Nella determinazione dell anzianità necessaria per usufruire della riduzione si tiene conto di tutti gli anni di partecipazione alle forme di previdenza complementare che non siano stati riscattati. SE LA POSIZIONE PREVIDENZIALE NON VIENE PERCEPITA INTEGRALMENTE IN RENDITA, QUALE E LA FISCALITA DELLA PARTE DI PRESTAZIONE PERCEPITA IN CAPITALE? Le prestazioni erogate da un fondo pensione vengono tassate in modo differenziato a seconda del periodo di accumulo degli importi versati e della classe di appartenenza dell iscritto. Si riporta, di seguito, la fiscalità della prestazione in capitale, ricordando che, in via generale, la prestazione è erogabile, al massimo, fino al 50% in capitale ma può essere percepita interamente in tale ultima modalità qualora la rendita, calcolata sul 70% del montante finale, sia inferiore al 50% dell assegno sociale. QUOTA A Se il dirigente è un VECCHIO ISCRITTO viene applicata la seguente tassazione: - sui rendimenti, maturati entro il , si applica l imposta sui capitali assicurativi del 12,50%; - per ciascun rapporto di lavoro, sull importo dei contributi versati, al netto della quota a carico del lavoratore che non ecceda il 4% della retribuzione annua, grava l aliquota utilizzata dal datore di lavoro sul TFR. Se il dirigente è un NUOVO ISCRITTO l intero capitale erogato al netto della quota a carico del lavoratore che non ecceda il 4% della retribuzione annua e della riduzione riconosciuta sulle quote di TFR versate al Fondo viene assoggettato a tassazione separata con un aliquota autocalcolata dal Fondo in base all art. 19, co. 1, del T.U.I.R.. QUOTA B Se il dirigente è un VECCHIO ISCRITTO si applica l aliquota autocalcolata dal Fondo: a) sull intero importo erogato, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta, se l erogazione in capitale: a1) sia contenuta entro 1/3 della quota B a2) ovvero superi tale limite nell ipotesi in cui la rendita ottenuta, convertendo i 2/3 della quota B, sia inferiore al 50% dell assegno sociale. b) sull intero importo erogato, se esso supera 1/3 della quota B e non si ricade nell ipotesi di cui al punto a2) (tassazione separata in entrambi i casi). Se il dirigente è un NUOVO ISCRITTO si applica l aliquota autocalcolata dal Fondo sul capitale erogato, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta (tassazione separata). 7

8 QUOTA C Le prestazioni erogate sono imponibili solo per la parte che non è già stata assoggettata a tassazione durante la fase di accumulo; sono esclusi, dunque, i contribuiti non dedotti ed i rendimenti già tassati. Alla parte imponibile si applica una ritenuta a titolo d imposta con l aliquota del 15%, che si riduce di una quota pari allo 0,30% per ogni anno intero di partecipazione successivo al quindicesimo (se la data di iscrizione è anteriore al , gli anni di iscrizione precedenti al 2007 sono computati fino ad un massimo di 15), con una riduzione massima del 6%. L aliquota applicata può pertanto scendere sino al 9% dopo trentacinque anni di partecipazione. Nella determinazione dell anzianità necessaria per usufruire della riduzione si tiene conto di tutti gli anni di partecipazione alle forme di previdenza complementare che non siano stati riscattati. N.B.: i soli vecchi iscritti mantengono, comunque, la facoltà di percepire l intera prestazione in capitale; su quanto maturato dal si applica, però, la meno favorevole fiscalità in vigore fino al A seguito di chiarimenti da parte dell Agenzia delle Entrate con circolare n. 70/E del 18 dicembre 2007, essi possono usufruire del più favorevole regime fiscale introdotto dal , facendone espressa richiesta al fondo pensione. L esercizio di tale opzione comporta l obbligo di percepire la prestazione, maturata dal , per il 50% in forma di rendita qualora il 70% del maturato dal sia superiore al 50% dell assegno sociale. Il Fondo provvede a verificare se sussiste tale obbligo e, in caso positivo, prima di procedere alla liquidazione, ne informa l iscritto per consentirgli di valutare ulteriori opzioni. La scelta, da parte dei "vecchi iscritti", per la fiscalità più favorevole comporta anche l esenzione dalla tassazione dei rendimenti già assoggettati ad imposta sostitutiva (vedi fiscalità delle prestazioni sul maturato di quota B). Roma, febbraio

9 ALLEGATO COEFFICIENTI DI CONVERSIONE IN RENDITA PREVINDAI 1 PARTE VALORI DI CONVERSIONE DELLA QUOTA DI CAPITALE RELATIVA AI VERSAMENTI DI PREMIO EFFETTUATI FINO AL IN UNA RENDITA ANNUA VITALIZIA PAGABILE IN RATE TRIMESTRALI POSTICIPATE (Tavole SIM/SIF71 tasso tecnico 4%). Coefficienti di conversione per ogni di capitale garantito alla scadenza di ogni singola posizione, in rendita vitalizia, pagabile a rate trimestrali posticipate. Età Interamente vitalizia Certa per 5 anni e successivamente vitalizia TIPO DI RENDITA Certa per 10 anni e successivamente vitalizia Certa per 15 anni e successivamente vitalizia Maschi Femmine Maschi Femmine Maschi Femmine Maschi Femmine 55 70,70 61,10 70,16 60,93 68,59 60,41 66,03 59, ,42 62,29 71,81 62,10 70,01 61,51 67,11 60, ,29 63,56 73,58 63,34 71,50 62,67 68,22 61, ,29 64,92 75,46 64,67 73,06 63,90 69,34 62, ,42 66,39 77,45 66,09 74,67 65,21 70,47 63, ,68 67,95 79,53 67,60 76,34 66,60 71,61 64, ,08 69,61 81,74 69,21 78,07 68,07 72,75 66, ,64 71,39 84,07 70,94 79,85 69,63 73,89 67, ,34 73,31 86,52 72,79 81,68 71,28 75,01 68, ,21 75,39 89,09 74,79 83,54 73,03 76,11 69, ,26 77,64 91,80 76,95 85,45 74,88 77,2 71, ,57 80,09 94,68 79,29 87,42 76,84 78,26 72, ,14 82,75 97,73 81,81 89,42 78,89 79,29 74, ,87 85,67 100,89 84,55 91,42 81,06 80,29 75, ,86 88,89 104,21 87,51 93,45 83,33 81,23 76, ,13 92,42 107,69 90,71 95,48 85,68 82,12 77,94 9

10 2 PARTE VALORI DI CONVERSIONE DELLA QUOTA DI CAPITALE RELATIVA AI VERSAMENTI DI PREMIO EFFETTUATI DALL AL IN UNA RENDITA ANNUA VITALIZIA PAGABILE IN RATE TRIMESTRALI POSTICIPATE (Tavole RG48 tasso tecnico 3%). Coefficienti di conversione in rendita per di capitale. Età * Maschi Femmine Età * Maschi Femmine 50 48, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,49289 *Età da rettificare in funzione della data di nascita, secondo i valori della Tabella di age shifting Maschi TABELLA DI AGE-SHIFTING Femmine nati da a Shift nate da a Shift - 30/06/ /06/ /07/41 30/06/ /07/43 30/06/ /07/51 30/06/ /07/50 30/06/ /07/65 oltre -2 01/07/64 oltre -2 Le tavole demografiche RG48 comportano l utilizzo dello strumento di age-shifting, che consiste nel rettificare l età dell assicurato, calcolata in anni e mesi compiuti, invecchiandola o ringiovanendola sommando algebricamente lo shift annuo corrispondente alla data di nascita contenuto nella Tabella di age shifting. 10

11 3 PARTE VALORI DI CONVERSIONE DELLA QUOTA DI CAPITALE RELATIVA AI VERSAMENTI DI PREMIO EFFETTUATI DALL AL IN UNA RENDITA ANNUA VITALIZIA PAGABILE IN RATE TRIMESTRALI POSTICIPATE (Tavole RG48 tasso tecnico 2,5%). Coefficienti di conversione in rendita per di capitale. Età * Maschi Femmine Età * Maschi Femmine 50 44, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,27691 *Età da rettificare in funzione della data di nascita, secondo i valori della Tabella di age shifting riportata nella 2 PARTE e utilizzando i medesimi criteri colà specificati. 4 PARTE VALORI DI CONVERSIONE DELLA QUOTA DI CAPITALE RELATIVA AI VERSAMENTI DI PREMIO EFFETTUATI DALL AL IN UNA RENDITA ANNUA VITALIZIA PAGABILE IN RATE TRIMESTRALI POSTICIPATE (Tavole RG48 tasso tecnico 0% minimo garantito 2%). Coefficienti di conversione in rendita per di capitale. Età * Maschi Femmine Età * Maschi Femmine 50 29, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,67312 *Età da rettificare in funzione della data di nascita, secondo i valori della Tabella di age shifting riportata nella 2 PARTE e utilizzando i medesimi criteri colà specificati. 11

12 5 PARTE VALORI DI CONVERSIONE DELLA QUOTA DI CAPITALE RELATIVA AI VERSAMENTI DI PREMIO EFFETTUATI DALL IN UNA RENDITA ANNUA VITALIZIA PAGABILE IN RATE TRIMESTRALI POSTICIPATE (Tavole IPS55 tasso tecnico 0% minimo garantito 2% fino al e 2,5% a partire dall ). Coefficienti di conversione in rendita per di capitale. Età * Maschi Femmine Età * Maschi Femmine 50 27, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,69959 *Età da rettificare in funzione della data di nascita, secondo i valori della Tabella di age shifting. AGE-SHIFTING Maschi Femmine nati da a shift nate da a shift - 31/12/ /12/ /01/ /12/ /01/ /12/ /01/ /12/ /01/ /12/ /01/ /12/ /01/ /12/ /01/ /12/ /01/ /12/ /01/1971 oltre -2 01/01/1973 oltre -2 Le tavole demografiche IPS55 comportano l utilizzo dello strumento di age-shifting, che consiste nel rettificare l età dell assicurato, calcolata in anni e mesi compiuti, invecchiandola o ringiovanendola sommando algebricamente lo shift annuo corrispondente alla data di nascita contenuto nella Tabella di age shifting. ********************************* Tutti i coefficienti di conversione per l età in anni e mesi sono ottenuti per interpolazione lineare dei coefficienti relativi alle età intere superiore e inferiore rispetto all età stessa. Per età, combinazioni di età, aliquote di reversibilità e tipologie di rendita diverse da quelle riportate, i relativi coefficienti di conversione verranno comunicati a richiesta del Contraente. 12

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