PMI SICURA D&O. Pagina 1 di 8
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1 Generali Italia S.p.A. Impresa autorizzata all esercizio delle Assicurazioni e della Riassicurazione nei rami Vita, Capitalizzazione e Danni con decreto del Ministero dell Industria del Commercio e dell Artigianato del 2/12/1927 (G.U. del 15/12/1927 n 289). Società iscritta all Albo Imprese IVASS n , soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell Azionista unico Generali S.p.A. ed appartenente al Gruppo Generali, iscritto al n. 026 dell Albo dei gruppi assicurativi CONTRATTO DI ASSICURAZIONE PER LA COPERTURA DEI RISCHI DELLE IMPRESE DI PICCOLE E MEDIE DIMENSIONI CHE OPERANO NEL SETTORE DELLA PRODUZIONE, DEL COMMERCIO E DEI SERVIZI PMI SICURA D&O Pagina 1 di 8
2 INDICE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE DEFINIZIONI SPECIFICHE... 3 CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE D&O... 5 Art. 1 Oggetto dell assicurazione... 5 Art. 2 Inizio e termine della garanzia... 5 Art. 3 Eredi... 5 Art. 4 Massimali... 5 Art. 5 Delimitazione Territoriale... 6 Art. 6 Soggetti esclusi dal novero dei terzi... 6 Art. 7 Esclusioni... 6 Art. 8 Dichiarazioni inesatte e reticenti... 6 Art. 9 Variazioni della Contraente... 6 Art. 10 Gestione delle Vertenze - Spese Legali... 7 Art. 11 Forma delle Comunicazioni... 7 Art. 12 Obblighi dell Assicurato in caso di sinistro... 7 Art. 13 Altre Assicurazioni... 7 Art. 14 Pagamento del premio... 8 Art. 15 Durata dell assicurazione... 8 Art. 16 Disdetta in caso di sinistro... 8 Art. 17 Rinvio alle norme di legge... 8 Art. 18 Foro competente... 8 Art. 19 Oneri fiscali... 8 Pagina 2 di 8
3 DEFINIZIONI SPECIFICHE Ai seguenti termini, le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato di seguito precisato: ASSICURATO ASSICURAZIONE CONTRAENTE COMPORTAMENTO COLPOSO IN MATERIA DI LAVORO DIPENDENTE COSE INDENNIZZO i membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale della Società Contraente e delle Società Controllate presenti o futuri; i Direttori Generali così come definiti dall articolo 2396 del Codice Civile (pertanto si intendono compresi in garanzia i D.G. la cui nomina sia stata prevista nell atto costitutivo o effettuata con deliberazione dell assemblea) presenti o futuri; i Dirigenti della stessa Contraente e/o delle Società Controllate nominati da queste ultime in Organi Sociali (Consigli di Amministrazione/Collegi Sindacali) delle Società Collegate presenti o futuri. Pertanto la copertura verrà automaticamente estesa a tutti gli Amministratori, Sindaci e Dirigenti nominati/designati dopo la data di decorrenza della presente polizza. - Per Amministratore si intende qualsiasi persona fisica debitamente nominata/designata quale Amministratore - Per Sindaco si intende qualsiasi persona fisica debitamente nominata/designata quale membro del Collegio Sindacale - Per Direttore Generale si intende qualsiasi persona fisica debitamente nominata nella Contraente e nelle Società Controllate in tale carica - Per Dirigente si intende qualsiasi persona fisica nominata o designata dalla Contraente o dalle Società Controllate in organi Sociali delle Società Collegate contratto di assicurazione la Società per Azioni che stipula l assicurazione per comportamento colposo in materia di lavoro dipendente si intende qualsiasi comportamento effettivo o presunto relativo a: 1) presunta o effettiva interruzione colposa del rapporto di lavoro dipendente in materia di lavoro dipendente o retrocessione di grado, rifiuto di promuovere una persona in violazione o infrazioni di leggi o contratti di lavoro; 2) discriminazioni sul lavoro, incluso il rifiuto di retribuire secondo i termini e condizioni del rapporto di lavoro, nonché limitazioni, isolamenti o raggruppamenti o suddivisioni di dipendenti, tali da privare o tentare di privare una persona di opportunità nel campo del lavoro, o altrimenti condizionare il suo status di dipendente in seguito a motivazioni razziali, etniche, religiose, di età, sesso, nazionalità, inabilità fisica, gravidanza o di altro status meritevole di protezione; 3) molestie sessuali, incluso proposte sessuali non gradite, richieste di prestazioni sessuali, o altro comportamento di natura sessuale che sia presentato come condizione per mantenere un impiego; 4) comportamenti di ritorsione nei confronti di un dipendente della Società Contraente a seguito dell esercizio effettivo o presunto di un suo diritto legalmente riconosciuto oggetti materiali e animali somma dovuta dalla Società in caso di sinistro Pagina 3 di 8
4 PERDITE PATRIMONIALI PERIODO ASSICURATIVO POLIZZA PREMIO RICHIESTA DI RISARCIMENTO SINISTRO SOCIETÀ SOCIETÀ CONTROLLATA / COLLEGATA SPESE DI DIFESA si intende il pregiudizio economico - compreso quello connesso alla fattispecie di cui alla successiva lettera r) - che non sia conseguenza di lesioni personali o di danneggiamenti a cose provocato dagli Assicurati e del quale siano ritenuti responsabili a titolo di risarcimento del danno a seguito di sentenza giudiziale o altra pronuncia definitiva, giudizio arbitrale, transazione previo il consenso scritto della Società il tempo intercorrente tra la data di effetto e la data di scadenza della presente polizza e sue eventuali proroghe documento che prova l assicurazione somma dovuta dal Contraente alla Società procedimento civile, penale, amministrativo contro gli Assicurati per una violazione colposa così come definita alla successiva lettera s) avviato mediante notifica di citazione in giudizio o convocazione similare, o denuncia in un procedimento penale) o la ricezione o presentazione di un avviso di garanzia comprendente un ordine di indagine formale o una richiesta scritta di risarcimento di danni la richiesta di risarcimento di perdite patrimoniali per le quali è prestata l Assicurazione Generali Italia S.p.A. la Società così come definita dall art del Codice Civile rispetto alla Contraente gli onorari e le competenze degli Avvocati, Periti o Consulenti nominati dalla Società o dagli Assicurati e tutte le spese processuali connesse ad un sinistro risarcibile a termini di polizza, entro il limite di un importo pari ad un quarto del massimale stabilito in polizza VIOLAZIONE COLPOSA ogni infrazione al dovere, negligenza, errore, dichiarazione inesatta o fuorviante, omissione o azione posta involontariamente in essere dagli Amministratori, Sindaci, Direttori Generali e Dirigenti (come disciplinati alla precedente lettera n) nell esercizio delle rispettive funzioni, o qualsiasi azione che determini nei loro confronti richiesta di risarcimento, unicamente a causa del loro status di Amministratori, Sindaci, Direttori Generali e Dirigenti (come disciplinati alla lettera n) della Contraente, delle Società Controllate e delle Società Collegate, oppure nella loro qualità di Amministratori, Sindaci o Dirigenti di organizzazioni senza fini di lucro dove svolgano la loro attività con il preventivo consenso del Consiglio di Amministrazione della Contraente Pagina 4 di 8
5 CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE D&O (operante se indicato nella scheda di polizza il relativo massimale) Art. 1 Oggetto dell assicurazione La società si obbliga a tenere indenne gli assicurati di quanto questi siano tenuti a pagare, quale civilmente responsabili ai sensi di legge, di perdite patrimoniali involontariamente cagionate alla Società, ai creditori sociali e ai terzi ai sensi del Codice Civile italiano - in conseguenza di violazione colposa, reale o presunta, di obblighi derivanti dalla Legge, dalle legittime delibere di nomina, dall'atto costitutivo e dallo statuto sociale in vigore all atto della stipulazione della presente polizza, dalle deliberazioni assembleari. Art. 2 Inizio e termine della garanzia L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta agli Assicurati nel corso del periodo di assicurazione, a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere non oltre 2 anni prima della data di effetto dell'assicurazione. Art. 3 Eredi Ferme le altre condizioni previste dalla presente polizza, in caso di morte o interdizione di uno o più Assicurati, questa polizza coprirà le Perdite Patrimoniali derivanti da richieste di risarcimento effettuate nei confronti degli eredi, o dei legali rappresentanti degli Assicurati, e originate da violazioni colpose commesse dagli Assicurati medesimi, ferma la disciplina contrattuale di cui all Art. 1 Oggetto dell assicurazione. Art. 4 Massimali L'assicurazione è prestata con un massimale per sinistro e con un massimale per anno come indicato nella scheda di polizza Mod. SCRCG alla voce RC CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE GARANZIE E MASSIMALI ASSICURATI. Il massimale per sinistro rappresenta il massimo esborso della Società per ogni richiesta di risarcimento e per più richieste di risarcimento anche se presentate in tempi diversi che traggano origine da uno stesso comportamento colposo. In caso di più richieste di risarcimento originate da uno stesso comportamento colposo, la data della prima richiesta sarà considerata come data di tutte le richieste, anche se presentate successivamente alla cessazione dell'assicurazione. A tal fine, più richieste di risarcimento originate da uno stesso comportamento colposo sono considerate unico sinistro. Il massimale per anno rappresenta il massimo esborso della Società per più richieste di risarcimento, comunque originate, presentate nel periodo di validità dell'assicurazione, anche se lo stesso dovesse essere inferiore all'anno. Il massimale convenuto in polizza per sinistro resta ad ogni effetto unico anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati. La garanzia è prestata con uno scoperto del 10 % e minimo di Euro 5.000,00. Tale scoperto resta a carico dell'assicurato senza che egli possa, sotto pena di decadenza dal diritto all'indennizzo, farla assicurare da altra Società. Le spese di difesa sono componente del massimale di polizza e non operano in aggiunta allo stesso. Il pagamento delle spese di difesa da parte della Società è considerato pertanto parte integrante dell indennizzo che la Società è tenuta a corrispondere a termini di polizza e ogni liquidazione di tali spese andrà a ridurre l importo considerato come massimo esborso indicato in polizza. Pagina 5 di 8
6 Art. 5 Delimitazione Territoriale L assicurazione vale per le richieste di risarcimento poste in essere in Italia e sempreché la giurisdizione competente sia quella italiana. Art. 6 Soggetti esclusi dal novero dei terzi Non sono considerati terzi tutti coloro la cui responsabilità è coperta dalla presente assicurazione. Art. 7 Esclusioni L'assicurazione non vale per: a) i danni a persone (morte e lesioni personali) e per i danneggiamenti a cose; b) le perdite patrimoniali conseguenti all'inquinamento dell'aria, dell'acqua, o del suolo e comunque al danno ambientale; c) le perdite patrimoniali conseguenti alla mancata stipulazione di assicurazioni od alla stipulazione di assicurazioni insufficienti o inadeguate tanto obbligatorie che facoltative; d) le perdite patrimoniali derivanti da fatti dolosi o fraudolenti; e) le perdite patrimoniali derivanti da atti degli Assicurati che oltrepassano e/o superano i poteri conferitigli in virtù della carica, nonché quelle derivanti da attività di consulenza o derivanti da qualsivoglia prestazione professionale diversa da quella assicurata con la presente polizza f) le perdite patrimoniali conseguenti ad atti compiuti dall'assicurato successivamente alla promozione dell azione di responsabilità da parte del Contraente o dei Soci o dei Creditori Sociali, ovvero successivamente alla denuncia al Tribunale del sospetto di irregolarità nell adempimento dei doveri degli Amministratori (art del Codice Civile), ovvero successivamente allo scioglimento della Società (art del Codice Civile) od alla richiesta di fallimento, di concordato preventivo, di amministrazione controllata, di liquidazione coatta amministrativa o di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi; g) le perdite patrimoniali derivanti da omesso o errato versamento di imposte, tasse, contributi previdenziali e non, multe e penalità in genere; restano altresì escluse le sanzioni fiscali, le multe, le ammende inflitte, a qualunque titolo, alla Contraente e agli Assicurati; h) le richieste di risarcimento avanzate da parte di un singolo socio ai sensi dell art del Codice Civile; i) le richieste di risarcimento per comportamenti colposi in materia di lavoro dipendente; j) le richieste di risarcimento per responsabilità dell Assicurato in materia di sicurezza ai sensi del D.Lgs n. 626/94. Art. 8 Dichiarazioni inesatte e reticenti L'assicurazione è prestata in base alle dichiarazioni rese dall'assicurato nella proposta questionario che forma parte integrante della presente assicurazione. Le dichiarazioni inesatte o reticenti dell Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo, nonché la stessa cessazione dell assicurazione (art. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile). Agli effetti degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile, gli Assicurati dichiarano, e la Società prende atto, di non aver ricevuto alcuna richiesta di risarcimento e di non essere a conoscenza di atti o fatti che possano dar luogo a richieste di risarcimento presentate a loro stessi e/o all Ente di Appartenenza indennizzabili ai sensi della presente Assicurazione. Art. 9 Variazioni della Contraente Qualsiasi modifica intervenuta nella struttura della Contraente e delle sue Controllate/Collegate così come definite dall art del Codice Civile che comporti una modificazione del Totale Pagina 6 di 8
7 delle Attività/Passività (il riferimento è da intendersi l ultimo bilancio certificato) in misura superiore al 25% a seguito di operazioni di fusione, acquisizione, scissione o altra fattispecie dovrà essere comunicata dalla Contraente alla Società nei modi previsti all art. 13. La Società non accoglierà richieste di risarcimento danni dal 90 giorno successivo alla data di formalizzazione delle operazioni stesse, per perdite patrimoniali connesse a comportamenti colposi posti in essere dagli Assicurati in relazione alle operazioni di cui sopra, a meno che la Società riceva dalla Contraente - entro 90 giorni suindicati - tutti i dettagli di tali operazioni nei modi indicati al successivo Art. 13 Altre Assicurazioni e, ad insindacabile giudizio della Società, quest ultima decida di accordare - previo accordo scritto fra le parti - il proseguimento della garanzia a condizioni e premio da definirsi. Se le operazioni di cui sopra incidono sul bilancio in misura inferiore al 25% la garanzia potrà continuare ad esplicare i suoi effetti senza la necessità di modificare le condizioni contrattuali in e corso Art. 10 Gestione delle Vertenze - Spese Legali La Società terrà indenni gli Assicurati per le spese di difesa necessarie alla definizione di ogni sinistro coperto dalla presente polizza purché tali spese siano sostenute per resistere all azione promossa contro gli Assicurati medesimi. Non saranno rimborsate le spese di difesa sostenute senza il consenso scritto della Società. La Società mantiene la facoltà di assumere, finché lo ritenga coincidente con i propri interessi, la gestione delle vertenze stragiudiziali o giudiziali in ogni sede, nell interesse degli Assicurati avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all Assicurato medesimo. Inoltre la Società si riserva la facoltà di nominare Legali, Periti, Tecnici o esperti la cui opera sia necessaria nella gestione delle vertenze. Nel caso in cui soltanto alcune delle richieste di risarcimento avanzate nei confronti degli Assicurati, per una stessa azione illecita, trovino accoglimento, generando in tal modo un danno risarcibile, la Contraente, gli Assicurati e la Società decideranno congiuntamente una appropriata ripartizione degli importi stabiliti in una eventuale transazione, limitatamente alle perdite patrimoniali e spese di difesa risarcibili a termini di polizza. Art. 11 Forma delle Comunicazioni Tutte le notifiche, denunce e altre comunicazioni fra le parti dovranno essere fatte a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno ovvero per telegramma. Art. 12 Obblighi dell Assicurato in caso di sinistro In caso di richiesta di risarcimento il Contraente o gli Assicurati debbono: a) presentare denuncia alla Società entro 20 giorni dalla data di ricevimento della richiesta; b) predisporre, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta, predisporre e tenere a disposizione della Società o dei suoi incaricati una descrizione particolareggiata contenente tutte le informazioni necessarie ad una completa e corretta comprensione dei fatti da cui deriva la richiesta di risarcimento; c) tenere a disposizione della Società tutti i documenti da questa ritenuti necessari al buon esito della vertenza. Resta comunque operante quanto previsto all art del Codice Civile. Art. 13 Altre Assicurazioni L'Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di sinistro, l'assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (1910 del Codice Civile) La presente polizza opererà in eccedenza rispetto ai massimali di garanzia indicati in qualsiasi altra polizza assicurativa che comunque copra il medesimo rischio, sia nella sua globalità sia nei confronti dei singoli soggetti assicurati in base alla presente assicurazione Pagina 7 di 8
8 Art. 14 Pagamento del premio L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se l'assicurato non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15 giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno di pagamento, ferme le successive scadenze (art del Codice Civile). I premi devono essere pagati all'agenzia alla quale è assegnata la polizza, oppure alla Società. Il pagamento può essere effettuato in contanti, assegno bancario o circolare, bonifico bancario, conto corrente postale, assegno postale, vaglia postale, POS, rimessa interbancaria diretta (RID). Art. 15 Durata dell assicurazione La presente copertura assicurativa ha durata annuale e cesserà alla sua naturale scadenza senza obbligo di disdetta. Art. 16 Disdetta in caso di sinistro Dopo ogni sinistro e fino al 60 giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società può recedere dall'assicurazione con preavviso di 30 giorni. In tale caso essa, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso. Art. 17 Rinvio alle norme di legge Qualsiasi interpretazione relativa alla formulazione, validità od operatività della presente assicurazione verrà effettuata secondo le leggi italiane, così come qualsiasi azione relativa alla interpretazione della presente polizza. Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge italiane. Art. 18 Foro competente Foro competente è quello del luogo ove ha la sede sociale il Contraente. Art. 19 Oneri fiscali Sono a carico del contraente tutte le imposte e gli altri oneri presenti e futuri relativi alla presente Polizza di Assicurazione. Pagina 8 di 8
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