REGOLAMENTO COMUNALE PER IL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI
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- Rosalinda Ventura
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1 REGOLAMENTO COMUNALE PER IL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI CAPO 1 : DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI Art.1 : Servizio delle pubbliche affissioni 1. Le pubbliche affissioni nell ambito del territorio del Comune di Bellizzi costituiscono servizio obbligatorio, di esclusiva competenza del Comune medesimo. Art. 2 : Norma di rinvio 1. L oggetto del servizio, il diritto dovuto, le modalità di pagamento, le riduzioni, le esenzioni e le modalità per le pubbliche affissioni sono disciplinati rispettivamente dagli artt. 18,19,20,21 e 22 del D.lgs. 15 Novembre 1993, n Tali disposizioni s intendono qui richiamate nel testo vigente e sono integrate dalle norme regolamentari di cui ai commi seguenti e articoli del presente regolamento. 2. Esenzioni e riduzioni: si considerano esenti ai sensi dell art. 21, lett. A), del D.Lgs. n. 507/1993, i manifesti che, pur riportando anche la indicazione di soggetti privati, perché finanziatori, riguardano le attività istituzionali del Comune e semprechè l affissione degli stessi sia richiesta dal Comune medesimo. 3. Pagamento del diritto: a) è consentito il pagamento diretto del diritto relativo alle affissioni non aventi carattere commerciale. A tal fine, presso gli uffici del servizio pubbliche affissioni è attivato un apposito ed esclusivo servizio di cassa, che dovrà essere gestito in base a quanto disciplinato dal Regolamento di contabilità. Il pagamento diretto deve essere effettuato in numerario e, comunque, qualsiasi diversa forma deve intendersi eseguita a rischio del debitore ed il pagamento s intende effettuato, anche ai fini sanzionatori, il giorno della acquisizione materiale del denaro da parte del Comune; b) in caso di pagamento del diritto mediante c.c.p., la contestualità di cui all art. 19, comma 7, del D.Lgs. n. 507/1993, deve essere comprovata mediante esibizione dell attestazione del versamento postale. 1
2 Art. 2/bis : Superficie degli spazi. 1. La superficie degli impianti da adibire alle pubbliche affissioni viene stabilita in misura non inferiore a metri quadrati 12 (dodici) per ogni mille abitanti. 2. La Giunta Comunale, con apposite deliberazioni, determinerà le superfici e la localizzazione di ciascun impianto. 3. La superficie degli impianti pubblici da destinare alle affissioni viene così ripartita: a) Alle affissioni dirette riservate ai soggetti di cui all art.20 del D.Lgs. 507/93 25%; b) alle affissioni di natura commerciale gestite direttamente dell Ente 75% 4. Ai fini della ripartizione di cui al precedente comma si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell esercizio di una attività economica allo scopo di promuove la domanda di beni e servizi, ovvero finalizzati a migliorare l immagine del soggetto pubblicizzato. Art. 3 : Richiesta del servizio 1. Per ottenere il servizio gli interessati debbono presentare, in tempo utile, al servizio comunale apposita richiesta, indicando il numero dei manifesti che si vogliono affiggere, nonché consegnando il materiale da affiggere e contestualmente effettuare o comprovare di avere effettuato il pagamento dei relativi diritti. 2. Qualora la richiesta non venga effettuata di persona o venga fatta per iscritto, l accettazione è soggetta alla riserva di accertamento della disponibilità degli spazi e, comunque, l affissione potrà essere eseguita soltanto dopo l avvenuto pagamento ei relativi diritti. E consentito, in via straordinaria, il pagamento posticipato soltanto agli Enti pubblici a ciò costretti dal rispetto della particolare procedura burocratica che li riguarda. Art. 3 bis : Affissioni dirette: 1. L affissione dirette è consentita esclusivamente sugli appositi impianti autorizzati. 2. L autorizzazione dovrà essere richiesta dagli interessati al Funzionario Responsabile dell Ufficio Tecnico comunale con allegati due copie: a) dalla dichiarazione di consenso del proprietario del terreno o del fabbricato su cui l impianto dovrà essere realizzato; b) relazione sulle caratteristiche dell impianto; c) planimetria della zona con localizzato l impianto che si intende realizzare; d) disegno dell impianto. Art. 4: Modalità per le affissioni 1. Gli spazi destinati alle pubbliche affissioni sono numerati e distinti, con provvedimento del funzionario responsabile, in relazione alla natura delle affissioni, distinguendo tra manifesti istituzionali, commerciali e funebri. 2. Le affissioni sono effettuate secondo l ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione accompagnata dal versamento dei relativi diritti. 3. In caso di commissioni pervenute tramite posta nel medesimo giorno, verrà data la precedenza al committente che richiede l affissione del maggiore numero di manifesti. 2
3 4. Presso il servizio affissioni è tenuto, anche con eventuale sistema meccanografico, un apposito registro, nel quale dovranno essere annotate, in ordine cronologico, le commissioni pervenute. La successiva richiesta di integrazione di una commissione già annotata non costituisce nuova o separata commissione. 5. Le eventuali variazioni od aggiunte da sovrapporre ai manifesti già affissi sono considerate nuove o distinte affissioni. 6. Il servizio di urgenza potrà essere reso,compatibilmente con la disponibilità di spazi e di personale, per i manifesti non aventi contenuto commerciale durante l orario di servizio qualora la richiesta ed il materiale pervengano all Ufficio Comunale entro le ore 10 del mattino. 7. Nella relativa convenzione può prevedersi che la maggioranza di cui all art.22, comma 9, del D.lgs. n.507/1993, possa essere attribuita al soggetto che effettua la materiale affissione per non più del 50% della stessa. 8. Il Comune può autorizzare le imprese di pompe funebri ad affiggere direttamente, negli spazi a ciò destinati, gli annunci funebri, previa accettazione sottoscritta da parte dei medesimi di attenersi alle condizioni poste dal Comune stesso. 9. Eventuali reclami concernenti l attuazione pratica delle affissioni possono essere presentati all organo competente non oltre la scadenza del termine di validità della commissione.la mancata presentazione del reclamo nel termine anzidetto comporta accettazione delle modalità di esecuzione del servizio, nonché la decadenza di ogni pretesa circa le modalità stesse. Art. 5: Rimborso dei diritti pagati. 1. Il committente ha diritto al rimborso integrale del diritto versato nei casi di cui ai commi 4 e 5 dell art.22 del D.Lgs. n.507/1993 e al rimborso parziale nell ipotesi di cui al comma 7 del medesimo articolo In ogni caso la liquidazione del diritto ed il relativo pagamento si intendono effettuati a titolo definitivo, esaurendo completamente il rapporto impositivo, e rimanendo al committente il diritto di mantenere esposto il materiale pubblicitario per tutto il periodo indicato. Art. 6: Sanzioni 1. Le sanzioni tributarie ed amministrative sono applicate nelle misure, nei termini e con le modalità stabilite dalla legge. 2. I funzionari comunali addetti al servizio delle pubbliche affissioni, i quali, nell esercizio delle loro funzioni, accertino violazioni comportanti l applicazione di sanzioni amministrative, provvedono anche a compiere tutti gli adempimenti procedurali di legge, necessari per l applicazione la riscossione delle sanzioni medesime. 1 Si riporta il testo dell art. 22 del D.lgs.vo 507/93 Art.22 Modalità per le pubbliche affissioni. Omissis. 4. Il ritardo nell effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera caso di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il Comune deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al contribuente. 5. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione omissis.. 7. Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto. 3
4 3. Ai fini dell applicazione pratica del disposto di legge relativo alla destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative, tali proventi sono contabilizzati separatamente dalle altre entrate sanzionatorie o tributarie. Art. 7 : Riscossione 1. Il pagamento dell imposta o del diritto, effettuato con modello di versamento non conforme a quello ministeriale, è considerato valido ai fini dell assolvimento del debito tributario, ma sanzionabile quale violazione di norma regolamentare di cui all art.24 del D.Lgs. n. 507/ Il pagamento effettuato a mezzo di c.c.p. ha decorrenza liberatoria della obbligazione tributaria nel momento in cui la somma dovuta è versata all Ufficio Postale. 3. E fatto obbligo di conservare per almeno tre anni le attestazioni di pagamento, che dovranno essere esibite ad ogni richiesta degli agenti e del personale autorizzato. 4. Ai fini dell applicazione degli interessi di cui all art.23, comma 4, del D.lgs. n. 507/1993, 2 nel caso di omessa dichiarazione la decorrenza del semestre è calcolata dal giorno in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata. Art. 8 :Prescrizioni 1. I termini di prescrizione dei diritti del Comune e del contribuente in materia di imposta e diritto sono stabiliti dalla legge. CAPO 2 : DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE Art. 9: Norma di rinvio 1. Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente regolamento, si applicano le disposizioni del Decreto Legislativo 15 Novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le altre norme di legge e di regolamenti in quanto applicabili. 2. Per diritto di accesso e di partecipazione dei soggetti interessati si rinvia a quanto disciplinato con l apposito Regolamento. Art.10: Entrata in vigore 1. Il presente regolamento una volta esecutivo ai sensi dell art.46 della L , n. 142, è pubblicato all albo pretorio per 15 giorni consecutivi ed entra in vigore il 1 gennaio successivo a quello in cui la deliberazione diventa esecutiva. 2 Art. 23 D.lgs. vo 507/93 Art. 23 Sanzioni e interessi.. omissis Sulle norme dovute per l imposta sulla pubblicit e diritto sulle pubbliche affissioni si applicano interessi di mora nella misura del sette per cento per ogni semestre compiuto, con decorreza dal giorno in cui detti importi sono divenuti esigibili; interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell eseguito pagamento. 4
5 INDICE REGOLAMENTO COMUNALE PER IL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI CAPO 1 : DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI Art. 1 : Servizio delle pubbliche affissioni pag. 1 Art. 2: Norma di rinvio pag. 1 Art. 2bis : Superficie degli spazi pag. 2 Art. 3 : Richiesta del servizio pag. 2 Art. 3 bis : Affissioni dirette pag. 2 Art. 4 : Modalità per le affissioni pag. 2 Art. 5 : Rimborso dei diritti pagati pag. 3 Art. 6: Sanzioni pag. 3 Art. 7: Riscossione pag. 4 Art. 8: Prescrizioni pag. 4 CAPO 2 DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE Art. 9 : Norma di rinvio pag. 4 Art.10: Entrata in vigore pag. 4 5
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