Piano per l ottemperanza agli obblighi di trasparenza e prevenzione della corruzione versione 01

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1 Piano per l ottemperanza agli obblighi di trasparenza e prevenzione della corruzione versione 01 TRASPARENZA La legge 190/2012 ed il decreto legislativo 33/2013 impongono obblighi in materia di trasparenza anche a CISE (Art. 11 comma 2 del D.lgs.33/2013 1, Art. 1 comma 34 della L. 190/2012 2, Art. 22 comma 3 della L. 190/2012), limitatamente alla attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell Unione Europea (Art. 1 comma 34 della L. 190/2012 e art. 11 comma 2 del D.Lgs. 33/2013). In particolare, gli obblighi sono i seguenti: Art. 14 Obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico, D.Lgs. 33/2013 pubblicazione sul sito di CISE delle seguenti informazioni riferite ai titolari di incarichi di poteri di indirizzo politico: Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo; Curricula; Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica; Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici; Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti; Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti; dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] ; copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili) ; 1 Alle società partecipate dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 e alle società da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile si applicano, limitatamente alla attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'unione europea, le disposizioni dell'articolo 1, commi da 15 a 33, della legge 6 novembre 2012, n Le disposizioni dei commi da 15 a 33 si applicano alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, agli enti pubblici nazionali, nonché alle società partecipate dalle amministrazioni pubbliche e dalle loro controllate, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'unione europea.

2 dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista il soggetto ha fatto parte, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» (con allegate copie delle dichiarazioni relative a finanziamenti e contributi per un importo che nell'anno superi ) ; attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] ; dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima attestazione (con copia della dichiarazione annuale relativa ai redditi delle persone fisiche) [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]. Entro 2 mesi dalla nomina dei componenti del CdA del CISE, il Responsabile dell Amministrazione raccoglie le informazioni e la documentazione obbligatoria e la trasmette al Responsabile dell Area ICT, che ne dispone la pubblicazione sul sito del CISE nella sezione Amministrazione Aperta, entro 1 mese. Ogni anno, entro 1 settimana dalla scadenza per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi, il Responsabile dell Amministrazione richiede ai membri del CdA copia della nuova dichiarazione e i dati circa le variazioni patrimoniali, che trasmette al Responsabile dell Area ICT, che ne dispone la pubblicazione sul sito del CISE nella sezione Amministrazione Aperta entro 1 mese dalla scadenza per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi. Al decadere dei membri del CdA dall ufficio, il Responsabile dell Amministrazione richiede ai membri del CdA i dati circa le variazioni patrimoniali intervenute dalla trasmissione precedente e li trasmette al Responsabile dell Area ICT, che ne dispone la pubblicazione sul sito del CISE nella sezione Amministrazione Aperta entro 3 mesi dalla data di decadenza dall ufficio. Art. 15 Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi dirigenziali e di collaborazione o consulenza, D.Lgs. 33/2013 pubblicazione sul sito di CISE delle seguenti informazioni riferite ai titolari di incarichi amministrativi di vertice e di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, nonché di collaborazione o consulenza. Per le figure dirigenziali devono essere resi pubblici: o estremi degli atti di conferimento dell incarico; o curriculum, redatto in conformità al vigente modello europeo; o compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato, e a incarichi di consulenza e collaborazione da parte dell'amministrazione di appartenenza o di altro soggetto;

3 o dati relativi allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o allo svolgimento di attività professionali, e relativi compensi; o dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico; o dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico. Per i collaboratori e consulenti devono essere resi pubblici: o curriculum, redatto in conformità al vigente modello europeo o compensi comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione (compresi quelli affidati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa), con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato o dati relativi allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o allo svolgimento di attività professionali La pubblicazione delle informazioni di cui sopra è condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell'atto e per la liquidazione dei relativi compensi. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati entro tre mesi dal conferimento dell'incarico e per i tre anni successivi alla cessazione dell'incarico. Con riferimento all unica posizione dirigenziale (direttore) di CISE, entro 1 mese dall approvazione del presente documento di lavoro, il Responsabile dell Amministrazione raccoglie le informazioni e la documentazione obbligatoria e la trasmette al Responsabile dell Area ICT, che ne dispone la pubblicazione sul sito del CISE nella sezione Amministrazione Aperta, entro 15 giorni. L aggiornamento dei dati avviene con le stesse modalità di quelli relativi ai membri del CdA. Da definire: formalizzazione delle componenti variabili o legate alla valutazione del risultat0 nella retribuzione del dirigente. Con riferimento agli incarichi di consulenza e collaborazione, le informazioni relative a selezione, oggetto del contratto, tempi, compensi sono già abitualmente acquisite e comunicate sul sito web del CISE. Tuttavia, è necessario che esse confluiscano nella sezione Amministrazione Aperta, in base al piano di lavoro relativo (vedi). Inoltre a queste informazioni deve essere aggiunta, a partire dalla approvazione del presente piano, l acquisizione del CV e delle informazione relative allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali. Art. 22 Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici vigilati, e agli enti di diritto privato in controllo pubblico,comma 5, D.Lgs. 33/2013 pubblicazione sul sito di CISE delle seguenti informazioni:

4 o l'elenco delle società di cui detiene direttamente quote di partecipazione anche minoritaria indicandone l'entità, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate; o per ciascuno degli enti di cui sopra, i dati relativi alla ragione sociale, alla misura della eventuale partecipazione dell'amministrazione, alla durata dell'impegno, all'onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione, al numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo, al trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante, ai risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari. Sono altresì pubblicati i dati relativi agli incarichi di amministratore dell'ente e il relativo trattamento economico complessivo. Al momento il punto non rileva, tuttavia, nell ipotesi di acquisizione di quote di società, il Responsabile dell Amministrazione raccoglie le informazioni di cui sopra entro 1 mese dalla acquisizione e le trasmette al Responsabile dell Area ICT, che ne dispone la pubblicazione sul sito del CISE nella sezione Amministrazione Aperta, entro 15 giorni. Art. 48 Norme sull'attuazione degli obblighi di pubblicità e trasparenza, D.Lgs. 33/2013 obbligo di utilizzo dello schema Amministrazione Aperta (Allegato A al D.Lgs. 33/2013). Riferimenti normativi: D.Lgs, 33/2013 art. 1 Principio generale di trasparenza; art. 2 Oggetto; art. 3 - Pubblicità e diritto alla conoscibilità; art. 4 Limiti alla trasparenza; art. 5 Accesso civico; art. 6 Qualità delle informazioni; art. 7 Dati aperti e riutilizzo; art. 8 Decorrenza e durata dell'obbligo di pubblicazione; art. 9 Accesso alle informazioni pubblicate nei siti; Allegato A. Riferimenti operativi: - sezione Amministrazione Aperta della CCIAA di Forlì-Cesena; - sezione Affidamenti di servizi, forniture, lavori del sito di CISE; - html Affidamenti di servizi, forniture, lavori. Entro 15 giorni dall approvazione del presente programma di lavoro, il Responsabile del Coordinamento Programmi insieme con il Responsabile dell Area ICT identificano gli elementi in essere, le opportunità di riutilizzo degli strumenti già disponibili e gli elementi (ICT e/o organizzativi) per ottemperare agli obblighi. Entro il mese successivo, il Responsabile dell Area ICT provvede alla finalizzazione e messa on-line della sezione Amministrazione Aperta ed

5 all inserimento dei dati disponibili, trasmessi dalla Amministrazione e dal Responsabile del Coordinamento Programmi. Art. 1 Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità' nella pubblica amministrazione, comma 15, L. 190/2012 obbligo di pubblicazione sul sito di CISE di bilanci e conti consuntivi e costi unitari di produzione dei servizi. Con riferimento all obbligo di pubblicazione bilanci e conti consuntivi e costi unitari di produzione dei servizi, la sezione Amministrazione Aperta prevedrà un link alla corrispondente sezione di Amministrazione Aperta della CCIAA di Forlì-Cesena, in quanto il bilancio preventivo e consuntivo di CISE è un allegato al bilancio della CCIAA ed i dei costi unitari di produzione dei servizi sono comunicati alla CCIAA che integra la rilevazione CISE nella propria. Art. 1 Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione, comma 16, L. 190/2012 obbligo di pubblicazione sul sito di CISE di informazioni relative a: o procedure di scelta del contraente per affidamento di lavori, forniture servizi; o concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati (superiori ai 1.000,00 Euro CiVIT Delibera n 59/2013) NOTA: il punto può essere rilevante nel caso di partecipazione di persone ed imprese a percorsi con selezione all ingresso la cui gratuità sia limitata ad un numero di partecipanti inferiore a totale. Il valore del vantaggi economico è quantificabile in misura pari al costo di accesso per i partecipanti che non beneficiano della gratuità; o concorsi e prove selettive per l assunzione del personale. Per quanto riguarda le procedure di scelta del contraente, CISE fa riferimento ai principi del Regolamento per l acquisizione di forniture, servizi e per l esecuzione di lavori in economia della Camera di Commercio di Forlì-Cesena. In particolare, l acquisizione di forniture e servizi avviene mediante cottimo fiduciario: a) per acquisizioni fino a e ,00 la ricerca del contraente avviene con lettera di invito da trasmettere ad almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati dal responsabile del procedimento sulla base di indagini di mercato, effettuate nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento. Le indagini di mercato possono essere effettuate anche tramite la pubblicazione di un avviso da pubblicare sul sito web; b) per le forniture e i servizi di importo inferiore a euro , al netto degli oneri fiscali e, ove previsti, di quelli previdenziali, si può procedere, previa verifica di congruità del prezzo, in affidamento diretto, mediante scambio di corrispondenza, ai sensi di quanto disposto dall articolo 125, comma 11, del Codice dei contratti pubblici.

6 Per garantire che le procedure di affidamento siano coerenti con la verifica delle esigenze operative e con il dettaglio del flusso informativo in entrata ed uscita, si ritiene opportuno che il CdA provveda ad indicare Giulia Bubbolini come responsabile unico del procedimento per le operazioni di acquisti di forniture e servizi nell ambito delle soglie previste per il cottimo fiduciario e con rifermento agli art. 272 e del D.P.R. n 207 del 05/10/2010 Regolamento di esecuzione e attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, che ne definiscono ruolo e compiti. 3 Art. 272 Il responsabile del procedimento nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture 1. Ai sensi di quanto previsto agli articoli 5, comma 5, lettera c), e 10 del codice, le fasi in cui si articola ogni singola acquisizione sono eseguite sotto la cura e la vigilanza di un responsabile del procedimento, nominato dalle amministrazioni aggiudicatrici nell ambito dei propri dipendenti di ruolo, fatto salvo quanto previsto dall articolo 10, comma 5, del codice, contestualmente alla decisione di procedere all acquisizione ovvero eventualmente individuato nella fase di predisposizione dell atto di programmazione di cui all articolo 271, ove presente. 2. Il responsabile del procedimento provvede a creare le condizioni affinché l acquisizione possa essere condotta in modo unitario in relazione a tempi e costi preventivati nonché alla sicurezza e salute dei lavoratori oltre che agli ulteriori profili rilevanti eventualmente individuati in sede di verifica della fattibilità del singolo intervento. 3. Nello svolgimento delle attività di propria competenza in ordine alla singola acquisizione, il responsabile del procedimento formula proposte agli organi competenti secondo l ordinamento della singola amministrazione aggiudicatrice e fornisce agli stessi dati e informazioni: a) nella fase di predisposizione ed eventuale aggiornamento della programmazione di cui all articolo 271; b) nella fase di procedura di scelta del contraente per l affidamento dell appalto; c) nella fase di monitoraggio dei tempi di svolgimento della procedura di affidamento; d) nelle fasi di esecuzione e verifica della conformità delle prestazioni eseguite alle prescrizioni contrattuali. 4. Il responsabile del procedimento è un funzionario, anche di qualifica non dirigenziale, dell amministrazione aggiudicatrice. 5. Il responsabile del procedimento svolge, nei limiti delle proprie competenze professionali, anche le funzioni di direttore dell esecuzione del contratto, a meno di diversa indicazione della stazione appaltante. 6. Le stazioni appaltanti di cui all articolo 10, comma 9, del codice garantiscono lo svolgimento dei compiti di loro competenza previsti per il responsabile del procedimento, di cui al codice ed al presente regolamento, nominando uno o più soggetti anche in relazione alle varie fasi procedurali. Art. 273 Funzioni e compiti del responsabile del procedimento 1. Il responsabile del procedimento, nel rispetto di quanto previsto dall ordinamento della singola amministrazione aggiudicatrice, in base all articolo 10, comma 2, del codice: a) predispone ovvero coordina la progettazione di cui all articolo 279, comma 1, curando la promozione, ove necessario, di accertamenti ed indagini preliminari idonei a consentire la progettazione; b) formula proposta all amministrazione aggiudicatrice del sistema di affidamento dell intervento; c) coordina ovvero cura l andamento delle attività istruttorie dirette alla predisposizione del bando di gara relativo all intervento; d) coordina le attività necessarie per la nomina della commissione giudicatrice, ai sensi e per gli effetti dell articolo 84 del codice, da parte dell organo competente e le relative procedure sotto il profilo della tempistica e delle modalità da seguire; e) compie le azioni dirette a garantire un adeguato flusso informativo e di comunicazione tra la commissione giudicatrice e l amministrazione aggiudicatrice, ai fini dell efficiente svolgimento delle attività di rispettiva competenza; f) effettua le attività dirette a monitorare i tempi di svolgimento delle varie fasi procedurali dell intervento, al fine di realizzare le condizioni per il corretto e razionale svolgimento della procedura, segnalando agli organi competenti dell amministrazione aggiudicatrice eventuali disfunzioni, impedimenti, ritardi; g) svolge, in coordinamento con il direttore dell esecuzione ove nominato, le attività di controllo e vigilanza nella fase di esecuzione, fornendo all organo competente dell amministrazione aggiudicatrice dati, informazioni ed elementi utili anche ai fini dell applicazione delle penali, della risoluzione contrattuale e del ricorso agli strumenti di risoluzione delle controversie, secondo quanto stabilito dal codice, nonché ai fini dello svolgimento delle attività di verifica della conformità delle prestazioni eseguite con riferimento alle prescrizioni contrattuali; h) compie, su delega del datore di lavoro committente, in coordinamento con il direttore dell esecuzione ove nominato, e azioni dirette a verificare, anche attraverso la richiesta di documentazione, attestazioni e dichiarazioni, il rispetto, da parte dell esecutore, delle norme sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro; i) provvede alla raccolta, verifica e trasmissione all Osservatorio degli elementi relativi agli interventi di sua competenza; l) svolge, su delega del soggetto di cui all articolo 26, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, i compiti ivi previsti. 2. Il responsabile del procedimento svolge i propri compiti con il supporto dei dipendenti dell amministrazione aggiudicatrice. Nei casi ed alle condizioni di cui all articolo 10, comma 7, del codice, il responsabile del procedimento propone all amministrazione aggiudicatrice l'affidamento delle attività di supporto secondo le procedure e con le modalità previste dal codice per l affidamento dei servizi. Gli affidatari dei servizi di supporto non possono partecipare alla procedura di affidamento degli appalti nonché a subappalti con riferimento ai quali abbiano espletato i propri compiti direttamente o per il tramite di altro soggetto che risulti controllato, controllante o collegato a questi ai sensi dell art del codice civile.

7 A garanzia della coerenza tra acquisti, procedure i selezione e verifica delle esigenze operative, le procedure affidamento per la fornitura di beni e servizi sono avviate dal direttore, che sigla i contratti e le conferme d ordine. Nell ambito dei progetti europei, in base alla Delibera n 2 della riunione di CdA del 05/07/13 come da Verbale n 3 del 05/07/13, nell ambito dei budget previsionali dei progetti finanziati, Giulia Bubbolini (unico Quadro aziendale) è dotata delle deleghe necessarie per poter autonomamente provvedere alla stipula dei contratti ed alla firma degli ordinativi dei materiali e servizi necessari alle realizzazione dei progetti stessi. Gli obblighi di pubblicazione relativi alla scelta dei contraenti sono trattati successivamente, nell ambito delle azioni di prevenzione alla corruzione. In merito alla selezioni di collaboratori, CISE provvede a pubblicare sul proprio sito web le eventuali esigenze di dotarsi di collaborazione esterne, in conformità ai principi del D.Lgs. 165/2001, determinando preventivamente determinando preventivamente durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione, nonché le procedure ed i criteri di selezione. L esito delle selezioni è reso pubblico in conformità agli obblighi di cui al D.Lgs. 33/2013, di cui sopra. Art. 1 Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità' nella pubblica amministrazione, comma 19 e 20, L. 190/2012 obbligo di autorizzazione da parte dell organi di governo in merito all utilizzo della clausola arbitrale nelle controversie in merito a contratti per lavori, servizi, forniture, concorsi di progettazione. Si ritiene opportuno che il CdA autorizzi in via definitiva salvo l intervenire di una nuova delibera del CdA di diverso avviso l utilizzo della clausola arbitrale nelle controversie in merito a contratti per lavori, servizi, forniture, concorsi di progettazione. Art. 1 Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità' nella pubblica amministrazione, comma 29, L. 190/2012 obbligo di pubblicazione sul web di un indirizzo di posta elettronica certificata per eventuali comunicazioni relative all ottemperanza degli obblighi di trasparenza. L indirizzo di posta elettronica certificata del sito è incluso nella sezione Amministrazione Aperta e disponibile dal momento in cui è resa pubblica la sezione medesima. Art. 1 Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità' nella pubblica amministrazione, comma 32, L. 190/2012 con riferimento a procedure di affidamento di lavori, forniture servizi obbligo di pubblicare nel sito web: o la struttura proponente; o l'oggetto del bando; o l'elenco degli operatori invitati a presentare offerte; o l'aggiudicatario; o l'importo di aggiudicazione; o i tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura;

8 o l'importo delle somme liquidate. Entro il 31 gennaio di ogni anno, tali informazioni, relativamente all'anno precedente, sono pubblicate in tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto che consenta di analizzare e rielaborare, anche a fini statistici, i dati informatici. In contemporanea con lo sviluppo della sezione Amministrazione Aperta, la sezione del sito web del CISE Affidamenti di incarichi, servizi, forniture è integrata con le informazioni mancanti. Inoltre la procedura di compilazione è automatizzata in base alla compilazione del file in formato aperto contenente le informazioni da comunicare annualmente alla AVCP. Parte di queste informazioni sono trasmesse alla AVCP in occasione della richiesta del CIG o SMART CIG, che avviene ad opera del responsabile unico del procedimento per ogni acquisizione indipendentemente dall importo. La direzione provvede ad individuare il referente interno per la pubblicazione delle informazioni di cui al comma 32 dell art. 1 della legge 190/2012. In base alla Delibera CiVIT n 50/2013 Linee guida per l aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l integrità è opportuno che CISE preveda al proprio interno una funzione di controllo e di monitoraggio dell assolvimento degli obblighi di pubblicazione. CISE non è tenuto ad adottare un Programma triennale per la trasparenza e l integrità. Inoltre, CISE non è tenuto a trasmettere comunicazioni in merito a CIVIT 5. Si ritiene opportuno che il CdA indichi, in questa fase di analisi e di primo avvio del sistema, Giulia Bubbolini quale referente per il controllo ed il monitoraggio degli obblighi di pubblicazione. CORRUZIONE Gli atti di riferimenti per la prevenzione della corruzione sono: Legge 190/2012 art. 39, 40, 42 (e), 44, 46, 60, 61 Intesa tra Governo, Regioni ed Enti locali per l attuazione dell articolo 1, commi 60 e 61, della legge 6 novembre 2012, n. 190, recante: Disposizioni per la prevenzione e repressione della corruzione e dell illegalità nella pubblica amministrazione Art. 1 Finalità dell intesa applicazione del Piano Nazionale Anticorruzione nei soggetti di diritto privato sottoposti a controllo delle regioni, degli enti locali e degli enti pubblici. Piano Nazionale Anticorruzione 4 Come previsto dall art. 11 del d.lgs. n. 33/2013, le società partecipate dalle pubbliche amministrazioni e le società da esse controllate ai sensi dell art del codice civile sono tenute alla pubblicazione dei dati indicati dall art. 1, commi da 15 a 33, della legge n. 190/2012, limitatamente all attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell Unione europea. Ne consegue che esse sono tenute a costituire la sezione Amministrazione trasparente nei propri siti internet. Tali società è opportuno che prevedano, al proprio interno, una funzione di controllo e di monitoraggio dell assolvimento degli obblighi di pubblicazione, anche al fine di dichiarare, entro il 31 dicembre, l assolvimento degli stessi. Esse provvedono a organizzare, per quel che riguarda le richieste da parte dei cittadini e delle imprese sui dati non pubblicati, un sistema che fornisca risposte tempestive secondo i principi dell art. 5 del d.lgs. n. 33/2013. Non sono tenute, invece, ad adottare il Programma triennale per la trasparenza e l integrità. CiVIT, Delibera n 50/2013, 1. Ambito soggettivo di applicazione del D.Lgs. 33/ Nelle more della definizione di un sistema e di un programma di controllo che la CiVIT si riserva di comunicare, tutti gli altri enti e amministrazioni non sono tenuti a trasmettere il link del Programma alla CiVIT. CiVIT, Delibera n 50/2013, 2. Aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l integrità.

9 Dal Piano Nazionale Anticorruzione: Al fine di dare attuazione alle norme contenute nella l. n. 190/2012 gli enti pubblici economici e gli enti di diritto privato in controllo pubblico, di livello nazionale o regionale/locale sono tenuti ad introdurre e ad implementare adeguate misure organizzative e gestionali. Per evitare inutili ridondanze qualora questi enti adottino già modelli di organizzazione e gestione del rischio sulla base del d.lgs. n. 231 del 2001 nella propria azione di prevenzione della corruzione possono fare perno su essi, ma estendendone l ambito di applicazione non solo ai reati contro la pubblica amministrazione previsti dalla l. n. 231 del 2001 ma anche a tutti quelli considerati nella l. n. 190 del 2012, dal lato attivo e passivo, anche in relazione al tipo di attività svolto dall ente (società strumentali/società di interesse generale). Tali parti dei modelli di organizzazione e gestione, integrate ai sensi della l. n. 190 del 2012 e denominate Piani di prevenzione della corruzione, debbono essere trasmessi alle amministrazioni pubbliche vigilanti ed essere pubblicati sul sito istituzionale. Gli enti pubblici economici e gli enti di diritto privato in controllo pubblico, di livello nazionale o regionale/locale devono, inoltre, nominare un responsabile per l attuazione dei propri Piani di prevenzione della corruzione, che può essere individuato anche nell organismo di vigilanza previsto dall art. 6 del d.lgs. n. 231 del , nonché definire nei propri modelli di organizzazione e gestione dei meccanismi di accountability che consentano ai cittadini di avere notizie in merito alle misure di prevenzione della corruzione adottate e alla loro attuazione. L amministrazione che esercita la vigilanza verifica l avvenuta introduzione dei modelli da parte dell ente pubblico economico o dell ente di diritto privato in controllo pubblico. L amministrazione e l ente vigilato organizzano un idoneo sistema informativo per monitorare l attuazione delle misure sopra indicate. I sistemi di raccordo finalizzati a realizzare il flusso delle informazioni, compresa l eventuale segnalazione di illeciti, con l indicazione dei referenti sono definiti rispettivamente nel P.T.P.C. dell amministrazione vigilante e nei Piani di prevenzione della corruzione predisposti dagli enti pubblici economici e dagli enti privati in controllo pubblico. Al fine di supportare le amministrazioni e gli enti, in allegato al presente P.N.A. sono forniti strumenti e supporti tecnici in materia di: a) Soggetti, azioni e misure finalizzati alla prevenzione della corruzione (Allegato 1), contenente anche indicazioni per l elaborazione del P.T.P.C. e del modello di organizzazione e gestione ai sensi della l. n. 231 del 2001 b) Le aree di rischio (Allegato 2) c) Elenco esemplificativo delle misure ulteriori (Allegato 3) d) Elenco esemplificativo dei rischi specifici (Allegato 4) 6 Negli enti di piccole dimensioni, il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli di curare il loro aggiornamento può essere svolto direttamente dall'organo dirigente.

10 e) La valutazione del livello di rischio (Allegato 5) f) I principi per una efficace gestione del rischio (Allegato 6) g) Tavole sintetiche delle misure (Tavole da 1 a 17) Si ritiene opportuno che in base 6 del d.lgs. n. 231 del 2001 il CdA indichi nell organo dirigente di CISE il responsabile per l attuazione dei propri Piani di prevenzione della corruzione. Entro gennaio 2014, Giulia Bubbolini provvede all analisi degli allegati del P.N.A. al fine di sviluppare un piano anticorruzione da sottoporre al vaglio della direzione e successivamente all approvazione del CdA. ACQUISTI DI BENI E SERVIZI Per gli acquisti di beni e servizi relativi ad attività che ricevono un contributo pubblico (ivi inclusi il programma di attriti istituzionali affidato al CISE dalla CCIAA e le attività inserite in progetti con cofinanziamento regionale, nazionale e/o europeo) ed in base all interpretazione della legislazione vigente ed alle regole dei programmi pubblici di finanziamento di attività progettuali, CISE utilizza nella selezione dei fornitori modalità coerenti con i disposti del D.Lgs. 163/2006 Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE e del DPR 207/2010 Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE. Gli obblighi cui CISE è sottoposto e le procedure di cui si è dotato sono descritte nell ambito degli obblighi di trasparenza. INCARICHI AD ESPERTI E CONSULENTI Relativamente agli incarichi ad esperti e consulenti, il riferimento è: al D.Lgs. 163/2006, art. 57, che prevede Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara qualora, per ragioni di natura tecnica o artistica ovvero attinenti alla tutela di diritti esclusivi, il contratto possa essere affidato unicamente ad un operatore economico determinato; al D.Lgs. 165/2001, art. 7, che prevede che per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali ad esperti di provata competenza (documentare), determinando preventivamente durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione. Gli obblighi e le procedure cui CISE è rispettivamente sottoposto e dotato sono descritte nell ambito degli obblighi di trasparenza. INDICATORI DI PARETO E RILEVAZIONI COSTI STANDARD Il decreto lgs 150/2009 attuazione della legge 4 marzo 2009 n. 15 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle

11 pubbliche amministrazioni richiede agli Enti Pubblici l attivazione di un modello di misurazione e valutazione delle performance in grado di condurre all ottimizzazione dei costi dei servizi erogati, attraverso il progressivo Miglioramento degli standard economici. In particolare l art. 11 comma 4 recita: ai fini della riduzione del costo dei servizi, dell'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nonché del conseguente risparmio sul costo del lavoro, le pubbliche amministrazioni provvedono annualmente ad individuare i servizi erogati, agli utenti sia finali che intermedi, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n Le amministrazioni provvedono altresì alla contabilizzazione dei costi e all'evidenziazione dei costi effettivi e di quelli imputati al personale per ogni servizio erogato, nonché al monitoraggio del loro andamento nel tempo, pubblicando i relativi dati sui propri siti istituzionali. Il sistema camerale si è dotato di un sistema unico di rilevazione di costi e performance al quale CISE è sottoposto per tramite della CCIAA, cui CISE trasferisce le informazioni relative ai seguenti indicatori: processo N Descrizione cod fonte sottoprocesso indicatore (cod) 76 Contributi da terzi per progetti realizzati nell'ambito degli interventi economici (rif. Processo - Ind. D1.3_01) Contr_Terzi Bilancio - D1.3_01 80 N totale di imprese coinvolte in progetti di promozione (Creazione di impresa e modelli di sviluppo; Innovazione e Trasferimento Tecnologico; Internazionalizzazione: Accesso al credito e sostegno alla liquidità; Promozione e del territorio nell'anno " (rif. Processo - Ind. D1.3_07) N_Impr_D1.3 Rilevazione interna - D1.3_07 81 N di imprese (*) femminili, giovanili, di stranieri coinvolte in progetti di promozione (Creazione di impresa e modelli di sviluppo; Innovazione e Trasferimento Tecnologico; Internazionalizzazione: Accesso al credito e sostegno alla liquidità; Promozi (rif. Processo - Ind. D1.3_07) N_ImprDeb_D1.3 Rilevazione interna - D1.3_07 83 N totale di imprese coinvolte in iniziative di sviluppo* (*) reti di imprese, green economy, blue economy, CSR, ecc. (rif. Processo - Ind. D1.3_09) N_Impr_D1.3.1 Rilevazione interna D1.3.1 Creazione di impresa e modelli di sviluppo D1.3_09

12 84 N di iniziative di sviluppo* (*) reti di imprese, green economy, blue economy, CSR, ecc. (rif. Processo - Ind. D1.3_09) N_Iniz_D1.3.1 Rilevazione interna D1.3.1 Creazione di impresa e modelli di sviluppo D1.3_09 85 N di imprese che hanno partecipato ai programmi di innovazione tecnologica promossi dalla Camera di commercio nellanno "n" (rif. Processo - Ind. D1.3_11) N_Impr_D1.3.2 Rilevazione interna D1.3.2 Innovazione e Trasferimento Tecnologico D1.3_11 86 N medio di imprese che hanno partecipato ai programmi di innovazione tecnologica promossi dalla Camera di commercio nel triennio ("n- 3"; "n-1") (rif. Processo - Ind. D1.3_11) N_Impr_D1.3.2_T riennio Rilevazione interna D1.3.2 Innovazione e Trasferimento Tecnologico D1.3_11 processo N Descrizione indicatore (cod) indicatore (descrizione) 76 Contributi da terzi per progetti realizzati nell'ambito degli interventi economici (rif. Processo - Ind. D1.3_01) D1.3_01 Grado di copertura degli interventi economici con contributi di terzi 80 N totale di imprese coinvolte in progetti di promozione (Creazione di impresa e modelli di sviluppo; Innovazione e Trasferimento Tecnologico; Internazionalizzazione: Accesso al credito e sostegno alla liquidità; Promozione e del territorio nell'anno " (rif. Processo - Ind. D1.3_07) D1.3_07 Livello di coinvolgimento di imprese di soggetti "deboli" (femminili, giovanili, stranieri) in progetti di promozione 81 N di imprese (*) femminili, giovanili, di stranieri coinvolte in progetti di promozione (Creazione di impresa e modelli di sviluppo; Innovazione e Trasferimento Tecnologico; Internazionalizzazione: Accesso al credito e sostegno alla liquidità; Promozi (rif. Processo - Ind. D1.3_07) D1.3_07 Livello di coinvolgimento di imprese di soggetti "deboli" (femminili, giovanili, stranieri) in progetti di promozione 83 N totale di imprese coinvolte in iniziative di sviluppo* (*) reti di imprese, green economy, blue economy, CSR, ecc. (rif. Processo - Ind. D1.3_09) D1.3_09 Livello di coinvolgimento delle imprese in iniziative di sviluppo

13 84 N di iniziative di sviluppo* (*) reti di imprese, green economy, blue economy, CSR, ecc. (rif. Processo - Ind. D1.3_09) D1.3_09 Livello di coinvolgimento delle imprese in iniziative di sviluppo 85 N di imprese che hanno partecipato ai programmi di innovazione tecnologica promossi dalla Camera di commercio nell anno "n" (rif. Processo - Ind. D1.3_11) D1.3_11 Sviluppo temporale del numero di imprese coinvolte nei programmi di innovazione tecnologica della Camera di commercio nell anno "n" rispetto alla media del triennio ("n- 3"; "n-1") 86 N medio di imprese che hanno partecipato ai programmi di innovazione tecnologica promossi dalla Camera di commercio nel triennio ("n-3"; "n-1") (rif. Processo - Ind. D1.3_11) D1.3_11 Sviluppo temporale del numero di imprese coinvolte nei programmi di innovazione tecnologica della Camera di commercio nellanno "n" rispetto alla media del triennio ("n- 3"; "n-1") Inoltre, CISE comunica (in base alle indicazioni metodologiche di Unioncamere) FTE e costi diretti ed indiretti relativi ai seguenti processi: D1.3 o D1.3.1 Creazione di impresa e modelli di sviluppo Sostegno all'iniziativa imprenditoriale (punti/sportelli informativi, iniziative per la generazione di nuove imprese) Sviluppo imprenditoria femminile, giovanile, per stranieri, ecc. (compreso la partecipazione a comitati e tavoli) Promozione modelli di sviluppo (reti di imprese, green economy, blue economy, CSR, ecc.) o D1.3.2 Innovazione e Trasferimento Tecnologico Sostegno alla progettualità, alla ricerca, all innovazione e al trasferimento tecnologico o D1.3.5 Promozione del territorio (prodotti di eccellenza, turismo, infrastrutture) Progettazione e realizzazione attività promozionali ed iniziative di marketing territoriale Promozione aree a potenziali investitori e assistenza all'insediamento imprenditoriale Attività di valorizzazione dei prodotti e delle filiere e supporto alla certificazione di qualità di prodotto/ filiera Infrastrutture: coordinamento azioni istituzionali

14 PIANO DEL PERSONALE In base all art. 4, legge n 183, 12/11/11, ogni anno CISE comunica alla CCIAA l organico in forza alla data attuale ed argomentare i fabbisogni stimabili ai fini della validazione ed asseverazione da parte della CCIAA.

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