CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
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1 Ministero della Giustizia Corte Suprema di Cassa/ione INTERNO -15/12/ :37: iiiiihhiiminbiii CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO PROTOCOLLO D'INTESA TRA LA CORTE DI CASSAZIONE, IL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE E L'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO SULL'APPLICAZIONE DEL NUOVO RITO CIVILE (D.L. n. 168U016 conv. in L. n. 197\2016) Il decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197 (in G.U. n. 254 del 29 ottobre 2016), recante "Misure urgenti per la definizione del contenzioso presso la Corte di cassazione, per l'efficienza degli uffici giudiziari, nonché per la giustizia amministrativa", stabilisce, con norme introdotte in sede di conversione e di immediata applicazione, una nuova disciplina del processo civile dinanzi alla Corte di cassazione. Si tratta di una riforma radicale della struttura del processo civile di cassazione, il cui impianto 1 di fondo si impernia sulla distinzione tra giudizi che hanno valenza nomofilattica, destinati alla "* trattazione nella pubblica udienza, e giudizi privi di tale carattere, destinati alla trattazione in camera di consiglio non partecipata. Nella prefigurazione, della riforma, i ricorsi saranno pertanto destinati, nella maggioranza dei casi, alla trattazione camerale. Si tratta di un mutamento rilevante, che trae il suo fondamento nella esigenza, indilazionabile ed avvertita come tale da tutti gli operatori della giustizia, di garantire effettività alla tutela giurisdizionale in sede civile, sia attraverso l'abbattimento dell'arretrato e la diminuzione dei tempi di durata dei procedimenti, sia consentendo di concentrare più adeguate risorse ed energie nell'espletamento della funzione nomofilattica propria di una Suprema corte.
2 Dalla riforma necessariamente deriva la riorganizzazione complessiva dell'intero settore, che deve accompagnarsi a un profondo ripensamento culturale del modo di operare al contempo dei Magistrati di legittimità e degli Avvocati. E' essenziale, per la miglior riuscita della riforma, nell'interesse comune, proseguire sulla strada della collaborazione tra tutti i soggetti coinvolti a vario titolo nel processo di cassazione, che ha prodotto i Protocolli d'intesa tra la Corte di cassazione e il Consiglio Nazionale Forense in relazione alle modalità di redazione dei ricorsi, civili e penali, del dicembre 2015, e il recentissimo Protocollo d'intesa con la Procura Generale sull'applicazione del nuovo rito civile, in data 18 novembre Vi è la volontà comune di costruire insieme non soltanto una prassi organizzativa, ma un'interpretazione il più possibile condivisa di alcuni snodi altrimenti problematici di questa riforma, nella convinzione che il modo più efficace per produrre il cambiamento culturale richiesto dalla riforma, evitando che esso costituisca una diminuzione del terreno di confronto tra Avvocatura e Magistratura, è quello del coinvolgimento volontario di tutti i soggetti del processo sui quali ricade la comune responsabilità di farlo funzionare, e che, come si è osservato nella relazione di sintesi dell'assemblea generale della Corte di cassazione del giugno 2015, nessuna significativa modifica del modo di essere e funzionare della Corte di cassazione può prescindere dal consenso e dal contributo della classe forense. Da qui l'iniziativa di redigere un Protocollo comune, che coinvolge sia la Magistratura di legittimità, che il Consiglio nazionale Forense, che l'avvocatura dello Stato, e si pone in ideale linea di continuità con il confronto su temi di interesse comune, per la produzione di un risultato operativo condiviso, tra magistrati, avvocati e dottrina, sviluppatosi nell'esperienza degli Osservatori sulla giustizia civile. La realizzazione di questo Protocollo, suscettibile di progressivi aggiornamenti nel corso della sua attuazione, è espressione della necessità - avvertita da tutte le forze coinvolte - di affrontare i temi di comune interesse con il metodo del confronto sui problemi e di condivisione degli obiettivi, attraverso l'individuazione di momenti istituzionali di dialogo tra le diverse professionalità. A tal fine le parti si impegnano ad incontrarsi di regola con cadenza semestrale. Tanto premesso, la Corte di cassazione, l'avvocatura Generale dello Stato e il Consiglio Nazionale Forense approvano il seguente Protocollo di intesa sul processo civile di cassazione. tv
3 Protocollo d'intesa sulla trattazione dei ricorsi presso le Sezioni civili della Corte di cassazione 1. Regime transitorio (di cui al comma 2 dell'art. 1 bis del d.l. n. 168V2016, conv. in L. n. 197X2016) Si conviene che, per i ricorsi già depositati alla data del 30 ottobre 2016 per i quali venga successivamente fissata l'adunanza camerale, l'intimato che non abbia provveduto a notificare e a depositare il controricorso nei termini di cui all'art. 370 c.p.c, ma che, in base alla pregressa normativa, avrebbe ancora avuto la possibilità di partecipare alla discussione orale, possa, per sopperire al venir meno di siffatta facoltà, presentare memoria, munita di procura speciale, nei medesimi termini entro i quali può farlo il controricorrente. Della possibilità di avvalersi di tale facoltà si darà notizia alle parti destinatarie dell'avviso di fissazione dell'adunanza. Se con la memoria anzidetta vengono sollevate questioni nuove rilevabili d'ufficio, o comunque ne ravvisi l'opportunità, il collegio, anche su sollecitazione del ricorrente, assegna un termine per osservazioni ai sensi dell'art. 384 terzo comma cod..proc. civ. 2. Termini per la produzione dell'avviso di ricevimento Si conviene che le parti provvederanno, quando possibile, a depositare la prova della tempestiva notifica del ricorso o del controricorso - in particolare l'avviso di ricevimento, relativamente agli atti notificati a mezzo del servizio postale - nella cancelleria della sezione entro il termine stabilito per il deposito delle memorie e comunque non oltre l'orario previsto per l'inizio dell'adunanza camerale, comunicato nell'avviso di fissazione e risultante dal ruolo dell'adunanza, che verrà sottoscritto dal presidente del collegio e conterrà anche l'indicazione dell'orario di chiusura dell'adunanza medesima. 3. Avviso di fissazione dell'adunanza camerale Si conviene che l'avviso di fissazione dell'adunanza camerale sia redatto secondo il modello predisposto dall'ufficio e riporti, oltre alle indicazioni già attualmente presenti: - l'indicazione della data, dell'ora e del luogo dell'adunanza stessa; - l'indicazione che l'adunanza camerale non è partecipata; - l'indicazione del termine entro il quale le parti hanno facoltà di depositare memoria; 3
4 - l'indicazione della facoltà di cui al punto 1; - l'invito, di cui al punto 2, a depositare gli avvisi di ricevimento relativi agli atti notificati a mezzo del servizio postale nella cancelleria della sezione quando possibile entro il termine stabilito per il deposito delle memorie, e comunque non oltre l'orario previsto per l'inizio della adunanza camerale. 4. Conclusioni scrìtte del Procuratore generale. Si conviene che, in conformità a quanto previsto al punto 4 del Protocollo tra la Corte di cassazione e la Procura Generale, non appena il sistema lo consentirà, le conclusioni scritte formulate dal Procuratore Generale e trasmesse alla cancelleria della sezione in via telematica, siano inoltrate con lo stesso mezzo anche ai procuratori delle parti, e che allo stesso modo sarà dato loro avviso del mancato deposito delle conclusioni del Procuratore Generale. 5. Proposta di trattazione camerale presso la sesta sezione ex art. 380 bis c.p.c. Quanto alla proposta del relatore di trattazione camerale dinanzi alla sezione sesta ex art. 380 bis c.p.c. - tenuto conto dell'esigenza manifestata dall'avvocatura di una adeguata informazione circa le ragioni dell'avvio del ricorso alla trattazione in adunanza camerale, e contemperata tale esigenza con la necessità di evitare che l'indicazione prevista dall'art. 380 bis c.p.c. si trasformi in una pur sintetica relazione, vanificando la portata innovativa della riforma - si conviene che: - la proposta sarà formulata secondo il modello predisposto (in attesa della sua sostituzione con analogo modello informatizzato in corso di predisposizione), che verrà notificato ai difensori unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza ed al relativo avviso; - tale proposta dovrà indicare: - quanto alla prognosi di inammissibilità o di improcedibilità, a quale ipotesi si faccia riferimento (tramite menzione del dato normativo, o in alternativa, del precedente, o ancora con breve formula libera); - quanto alla prognosi di manifesta fondatezza, quale sia il motivo manifestamente fondato e l'eventuale precedente giurisprudenziale di riferimento; - quanto alla prognosi di manifesta infondatezza, quali siano i pertinenti precedenti giurisprudenziali di riferimento e le ragioni del giudizio prognostico di infondatezza dei motivi di ricorso, anche mediante una valutazione sintetica e complessiva degli stessi, ove ne ricorrano i presupposti. 6. Memorie da depositarsi in vista della trattazione camerale Si conviene che le memorie predisposte in vista della trattazione camerale non superino, di regola, il numero di quindici pagine.. 4
5 7. Istanza di trattazione della causa in pubblica udienza Si conviene che, qualora un ricorso sia avviato alla trattazione camerale di sezione ordinaria, le parti possano richiedere motivatamente, nella memoria depositata a norma dell'art. 380 bis A, c.p.c. o con apposita istanza, che la trattazione avvenga invece in pubblica udienza indicando la questione di diritto di particolare rilevanza che, a loro avviso, giustifica la discussione pubblica. Roma, 15 dicembre 2016 Il Presidente del Consiglio II Primo Presidente L'Avvocato Generale E' copia conforme all'originate R oma,iì OU.XtiC Mie. il FUNZIONA Anna :ÌO GIUDIZIARIO Ursaia
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