LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE CIVILE -1 ORDINANZA

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1 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE l 1 5 SESTA SEZIONE CIVILE -1 Composta dagli Ill.rni Sigg.ti Magistrati: ev Oggetto Dott. SALVATORE DI PALMA - Presidente - SANZIONI TRIBUTI Dott. MASSIMO DOGLIO ITI Dott. GIACINTO BISOGNI Dott. CARLO DE CHIARA Ud. 24/02/ CC R.G.N / A e Ì Dott. MARIA ACIERNO - Rel. Consigliere - Rep. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ATTOLIN O MICHELE TTLMHL57T16L219j)- elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZ CAVOUR presso la CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati DANIELE MICHRLETTA TITA', RODOLFO UMMARINO giusta procura in calce al ricorso; - ricorrente - contro k EQUITALIA NORD SPA, in persona del procuratore speciale, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLE QUATTRO FONTANE 161, presso lo studio dell'avvocato SANTE RICCI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato MAURIZIO CIMEI II giusta procura in calce al controricorso; - controlicorrente -

2 avverso la sentenza n. 3078/2013 del TRIBUNALE di TORINO, depositata 1'08/05/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/02/2015 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA ACIERNO; udito l'avvocato Boccia Iolanda (delega avvocato Sante Ricci) difensore della controricorrente che si riporta al controricorso. Rilevato che è stata depositata la seguente relazione ex art. 380 bis c.p.c: "Il relatore designato, visti gli artt. 377, 380 bis e 360 bis cod. proc. civ., letti gli atti del procedimento civile iscritto al R.G del 2013; Rilevato che con la sentenza impugnata, il tribunale di Torino in sede di opposizione ex art. 617 cod. proc. dv., nella causa promossa da Michele Attolino nei confronti di Equitalia s.r.l. ha rigettato la proposta opposizione osservando che : -la notificazione della cartella esattoriale eseguita direttamente dall'agente di riscossione ai sensi dell'art. 26 d.p.r. n. 602 del 1973 ed a mezzo del servizio postale senza avvalersi di alcuno degli agenti di notificazioni indicati nella prima parte del comma 1 del predetto art. 26, è valida ed efficace alla stregua del recente ma consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (Cass del 2011) sia sotto il profilo del diretto utilizzo del servizio postale che dell'esecuzione a cura dell'agente di riscossione; - Michele Attolino ha proposto ricorso per cassazione avverso tale pronuncia affidato al seguente unico motivo. Equitalia ha depositato controricorso. a) l'art. 26 nella versione applicabile ratione temporis modificata per effetto dell'art. 12 del d.lgs n. 46 del 1999 non contiene il riferimento espresso alla esecuzione della notificazione "da parte dell'esattore". Ne consegue che il precedente di legittimità non ha tenuto conto di tale Ric n sez. MI - ud

3 modifica, di cruciale rilievo al fine di escludere la validità ed efficacia della notificazione eseguita dall'agente di riscossione; - il ricorso deve ritenersi manifestamente infondato alla luce del consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, espresso non soltanto nella pronuncia citata ma più di recente confermato da Cass del 2014 così massiniata : "In tema di riscossione delle imposte, la notifica della cartella esattoriale può avvenire anche mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, in quanto la seconda parte del comma 1 dell'art. 26 del d.p.r. 29 settembre 1973, n. 602, prevede una modalità di notifica, integralmente affidata al concessionario stesso ed all'ufficiale postale, alternativa rispetto a quella della prima parte della medesima disposizione e di competenza esclusiva dei soggetti ivi indicati. In tal caso, la notifica si perfeziona con la ricezione del destinatario, alla data risultante dall'avviso di ricevimento, senza necessità di un'apposita relata, visto che è l'ufficiale postale a garantirne, nel menzionato avviso, l'esecuzione effettuata su istanza del soggetto legittimato e l'effettiva coincidenza tra destinatario e consegnatario della cartella, come confermato implicitamente dal penultimo comma del citato art. 26, secondo cui il concessionario è obbligato a conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell'avvenuta notificazione o con l'avviso di ricevimento, in ragione della forma di notificazione prescelta, al fine di esibirla su richiesta del contribuente o dell'amministrazione." L'esclusione del richiamo "da parte dell'esattore" posto a base del ricorso è del tutto irrilevante nell'art. 26, nella formulazione ratione temporis applicabile (quella modificata per effetto del citato art. 12 e in tutte le successive rimasta immutata) dal momento che il primo Ric ti sez. M1 - ud

4 comma si apre con la individuazione degli ufficiali di riscossione come soggetti abilitati alla notifica a differenza della versione originaria del comma che, conseguentemente richiedeva l'espressa menzione successiva dell'esattore. Nella pronuncia da ultimo citata che, come il precedente del si fonda sulla nuova formulazione del primo comma dell'att. 26 viene espressamente precisato che tale modalità di notifica, alternativa all'altra pure descritta dalla norma resta del tutto affidata al concessionario che può, di conseguenza eseguirla direttamente. In conclusione ove si condividano i predetti rilievi il ricorso deve essere respinto." Il Collegio condivide la relazione, osservando, in ordine alla memoria depositata da Michele Attolino, che i precedenti invocati non sono di legittimità; che la critica all'esegesi delle norme è ripetitiva di quanto già esposto nel ricorso; l'equiparazione della cartella di pagamento all'atto di precetto è stata affermata dalla giurisprudenza di legittimità a fini diversi da quelli relativi al procedimento notificatorio. In conclusione il ricorso deve essere rigettato con applicazione della regola della soccombenza in ordine alle spese processuali. P. Q.M. La Corte, rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali del presente procedimento da liquidarsi in Euro 1.500,00 per compensi, 100 per esborsi oltre accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13. Ric n sez. M1 - ud

5 Così deciso nella camera di consiglio del Il Presidente "IATO 94 CAMELlittbk ogek r1 2. NOV Il Funt~ Cludiziari0 Luisa PASSiNETri Ric n sez. M1 - ud

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