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1 Ambra Palumbo Dottoranda di ricerca Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale La nozione di familiari conviventi e i redditi rilevanti ai fini dell ammissione al gratuito patrocinio (Cassazione penale, sez. IV, 13 novembre 2012, n ) Gratuito patrocinio familiari conviventi nozione di famiglia redditi rilevanti esclusione dal beneficio. Artt. 76 e 92 D.P.R. 115/2002. La sentenza n del 2012 costituisce un ulteriore passo compiuto dalla giurisprudenza nel suo cammino verso il riconoscimento della famiglia di fatto. La decisione trae origine dal ricorso proposto da un imputato che aveva beneficiato dell ammissione al patrocinio gratuito a spese dello Stato, avverso l ordinanza di rigetto, emessa dal tribunale di Brindisi, dell opposizione al provvedimento di revoca della ammissione al patrocinio gratuito a spese dello Stato, emesso dal Tribunale di Fasano. Tale revoca era stata determinata dal superamento del limite di reddito previsto per l ammissione al beneficio e confermata dal Tribunale di Brindisi, sull assunto che nel reddito rilevante ai fini dell ammissione o meno al beneficio dovesse computarsi anche il reddito della suocera convivente con il soggetto che aveva fatto richiesta di ammissione al beneficio stesso. Il ricorrente, oltre alla violazione delle disposizioni inerenti la revoca del beneficio, lamenta altresì la violazione degli artt. 76 e 92 del D.P.R. n. 115/2002, ritenendo erronea la valutazione effettuata dal Tribunale di Fasano di dover

2 cumulare il reddito dell istante con quello della suocera con lui convivente, non potendosi ritenere la suocera familiare ai sensi del 2 comma dell art. 76 e ai sensi dell art. 92 del D.P.R. n. 115/2002. La questione che la Corte di Cassazione è chiamata a decidere è se sia legittimo computare, ai fini della determinazione del reddito complessivo dell istante ai sensi dell art. 76 D.P.R. 115/2002, anche quello di una persona con lui convivente che non sia legato allo stesso da vincoli di parentela, come può essere, quindi, una suocera convivente con l istante. Tale articolo stabilisce, al primo comma, che può essere ammesso al patrocinio chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a euro ,16 mentre, al secondo comma, si precisa che salvo quanto previsto dall'articolo 92, se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante. Il citato articolo 92 prevede, a propria volta, un innalzamento del limite di reddito previsto per l ammissione se il richiedente convive con il coniuge o altri familiari. In questo caso, il limite di reddito indicato dall articolo 76 viene elevato di euro 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi. Il nodo interpretativo verteva dunque intorno al concetto di familiari conviventi ai fini dell applicazione della normativa sul gratuito patrocinio. La Suprema Corte intende per familiare anche colui che, pur non soddisfacendo i predetti vincoli, sia comunque convivente e contribuisca con costanza all equilibrio familiare, sia economico che non, richiamandosi a principi già espressi in precedenti pronunce (quali quelle relative alla computabilità del reddito del convivente more uxorio). Nella specie, peraltro, la Corte non manca di rilevare che il legislatore, quando ha voluto dare rilievo al rapporto naturale o di acquisizione tra i membri di una famiglia, ha fatto ricorso a termini come ascendente, discendente, coniuge, fratelli oppure come congiunti o prossimi congiunti, che richiamano chiaramente un legame naturale o giuridico tra i soggetti coinvolti. Quando, invece, ha voluto estendere i diritti spettanti ai prossimi congiunti ad altre persone pur 2

3 conviventi, ma non legati all imputato da vincoli di sangue o giuridici, ha previsto una specifica eccezione (V ad es. 3 comma lett. a) art. 199 c.p.p.). Da tali premesse, la stessa Corte arriva a sostenere che l utilizzo del termine familiare indica che il legislatore ha voluto tener conto della capacità economico-finanziaria di tutti coloro che, per legami giuridici o di fatto, comunque, concorrono a formare il reddito familiare. L interpretazione costituzionalmente orientata del termine familiare induce a ritenere compresi non solo coloro che abbiano vincoli di sangue o giuridici con il soggetto richiedente il beneficio, ma anche coloro che con quest ultimo convivano contribuendo al menage familiare. Non sarebbe, infatti, conforme ai principi costituzionali di solidarietà, equa distribuzione e di partecipazione di ogni cittadino alla spesa comune attraverso il prelievo fiscale, il fatto che dovrebbe gravare sui contribuenti il costo della difesa di un cittadino che può fruire dell apporto economico dei vari componenti il nucleo familiare, ancorché il suo reddito personale gli consenta di accedere al beneficio. La Cassazione sottolinea, tra l altro, come la giurisprudenza abbia colto l intento del legislatore di dare rilievo alla famiglia di fatto, quale realtà sociale che, pur essendo al di fuori dello schema legale cui si riferisce, esprime comunque caratteri ed istanze analoghe a quelle della famiglia stricto sensu intesa. Ancora una volta, quindi, la giurisprudenza offre un riconoscimento formale alla famiglia di fatto, rileggendo alcune disposizioni normative nell ottica di estendere alla prima la disciplina, seguendo un interpretazione che appaia costituzionalmente orientata. In questo senso la Cassazione si era già espressa nella sentenza n. 109 del 2006 (richiamata nella motivazione della sentenza n del 2012) con la quale si è ritenuto computabile ai fini dell ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato anche il reddito della convivente more uxorio. Essa procede cosí a valorizzare le nuove istanze provenienti dalla realtà sociale, ritenendo tale scelta in linea con la significativa evoluzione sociale, normativa e giurisprudenziale, registratasi negli ultimi tempi ed evidentemente finalizzata a dare rilievo sociale e giuridico (ovviamente, sia in "bonam" che in "malam partem") alla famiglia di fatto e, di conseguenza, al rapporto "more uxorio". Come e' noto, infatti, 3

4 e con particolare riferimento proprio al vincolo tra soggetti conviventi "more uxorio", l'evoluzione giurisprudenziale ha portato al riconoscimento della famiglia "di fatto", quale situazione di rilevanza giuridica. La Corte di Cassazione, con queste decisioni, sposta senz altro l attenzione dalla formale nozione di famiglia, alla nuova concezione di famiglia e di unione effettiva, che presenti carattere di tendenziale stabilità, natura affettiva e parafamiliare, che si esplichi in una comunanza di vita e di interessi e nella reciproca assistenza morale e materiale. ******* (Cassazione penale, sez. IV, 13 novembre 2012, n ) RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO I.D. propone ricorso in Cassazione avverso l ordinanza, in epigrafe indicata, con cui il Tribunale di Brindisi ha rigettato l opposizione avverso il provvedimento di revoca di ammissione al patrocinio a spese dello Stato emesso il dal Tribunale dello stesso capoluogo - sezione distaccata di Fasano -. Si premette che a seguito di due diverse istanze, relative rispettivamente a procedimenti nn- R.G. N. R. 209/99, R.G. Trib. 300/02 e R.G.R.N. 5598/99, R.G. Trib. 321/03, il ricorrente era stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato. Successivamente i due procedimenti penali venivano riuniti ed, in riferimento all attività svolta, il difensore di fiducia, avv. F.L., chiedeva la liquidazione degli onorari. Con decreto depositato in data il G.O.T. revocava ex officio i decreti di ammissione dell I. al patrocinio a spese dello Stato e rigettava l istanza di liquidazione delle competenze. Proposta rituale opposizione ai sensi dell art. 99 d.p.r. 115/2002 veniva emessa l ordinanza impugnata. Con un primo motivo si denuncia violazione di legge nella specie degli artt. 97, 99 e 112 del d.p.r. 115/2002 in relazione all art. 360, commi 3 e 5 c.p.c. Si eccepisce che la revoca del provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello stato può essere pronunciata solo per le ipotesi previste dall art. 112 del citato d.p.r., così come, per altro affermato dalla S.C. a SS.UU. con sentenza n del Con il secondo motivo si denuncia altra violazione di legge ed in particolare degli artt. 72 e 92 del d.p.r. 115/2002 in relazione all art. 360, commi 3 e 5 c.p.c.. Si argomenta che erroneamente il G.O.T., con il provvedimento di revoca, ha ritenuto di dover cumulare il reddito dell istante con quello di R.V., madre della sua convivente, la quale, sebbene coabiti con la figlia ed il suo compagno, non può ritenersi familiare ai sensi del 2 comma dell art. 76 ed art. 92 del d.p.r. 115/2002. I motivi esposti sono infondati sicché il ricorso va rigettato. Destituita di fondamento è la censura posta a base del primo motivo atteso che essa è in evidente contrasto con la stessa formulazione della norma ritenuta violata atteso che l art. 112, 1 comma lett. d) del d.p.r. 115/2002, consente al giudice di revocare, anche d ufficio, il decreto di ammissione al gratuito patrocinio nel caso in cui risulta 4

5 provata la mancanza originaria o sopravvenuta, delle condizioni di reddito di cui agli artt. 76 e 92 dello stesso d.p.r. (per altro la massima giurisprudenziale di questa Corte a SS.UU. di cui alla sentenza n del , riportata in ricorso, è quanto mai chiara nell affermare che il giudice può revocare l ammissione al gratuito patrocinio solo per i casi previsti dal citato articolo 112). Nel caso di specie il decreto di ammissione è stato revocato proprio per la mancanza di una delle condizioni per accedere al beneficio in parola, vale a dire un reddito imponibile superiore al tetto previsto dall art. 76 sulla base di quanto emerso dalle indagini effettuate presso i competenti uffici finanziari dovendosi cumulare al reddito dell istante anche quello percepito dalla madre della compagna convivente dell istante, anch essa convivente. Quanto al secondo motivo, ovviamente strettamente collegato al primo, la questione se è legittimo computare, ai fini della determinazione del reddito complessivo dell istante ai sensi dell art. 76 d.p.r. 115/2000, anche quello di una persona con lui convivente che non sia legato allo stesso (la vincoli di parentela, non può che avere una risposta affermativa sulla base della elaborazione giurisprudenziale di questa Corte in materia. Per vero questa Corte si è pronunciata (V. per tutte Sez. 4, Sentenza n. 109 del 26/10/2005 Cc. Rv ) più volte affermativamente con riferimento al reddito del convivente more uxorio dell istante, ma il principio di diritto ricavabile da tali pronunce va esteso anche al caso sottoposto al caso di specie. La norma di cui all art. 76 d.p.r. 115/2000 stabilisce che...se l interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, quest ultimo termine è stato poi utilizzato dal legislatore nel successivo art. 92, ai fini dell elevazione dei limiti del reddito per l ammissione. Dunque, il termine usato dalla legge è quello di familiare o di componente della famiglia. Il problema che si pone, sollevato dal ricorrente, è quello di verificare se il legislatore, con l adozione di tali accezioni, abbia voluto far riferimento ai soli familiari, componenti del nucleo familiare, uniti all istante da vincoli di parentela o affinità o se, invece, anche a quei componenti che, convivendo e contribuendo ognuno di essi, sia dal punto di vista economico che collaborativo, alla vita in comune, costituiscono il nucleo familiare. Nell ambito di una interpretazione sistematica della legge sottoposta al nostro esame è da considerare che il legislatore, ogniqualvolta ha voluto dare rilevanza, vuoi per aggravare o per favorire la posizione dell imputato, ai rapporti derivanti da un legame per così dire naturale o di acquisizione, ha sempre utilizzato, oltre ai termini inequivocabili di ascendente, discendente, coniuge, fratelli e sorelle (V ad es. art. 649 cod. pen.), caratterizzanti un vicolo familiare derivanti da rapporti di consanguineità, anche le parole congiunti, prossimi congiunti anch esse, comunque, riferibili ad un legame di natura giuridica, tant è che, quando ha esteso i diritti a questi (prossimi congiunti) spettanti ad altre persone, pur conviventi, ma non legati all imputato da vincoli di sangue o giuridici, ha previsto una specifica eccezione (V ad es. 3 comma lett. a) art. 199 c.p.p.), laddove si riconosce al e/o alla convivente more uxorio dell imputato e/o imputata, la facoltà di non rendere interrogatorio nel procedimento a carico di quest ultimo. Di conseguenza l uso del termine familiare nell art. 76 d.p.r. 309/90 nella materia di cui trattasi ha una sua specifica pregnanza avendo il legislatore, al fine di riconoscere il beneficio di cui trattasi a colui che non può far fronte al costo economico della difesa 5

6 in un procedimento penale, voluto tener conto della capacità economico-finanziaria di tutti coloro che, per legami giuridici o di fatto, comunque, concorrono a formare il reddito familiare. Di tal che sarebbe non conforme ai principi costituzionali di solidarietà, equa distribuzione e di partecipazione di ogni cittadino alla spesa comune attraverso il prelievo fiscale, il fatto che dovrebbe gravare sui contribuenti il costo della difesa di un cittadino che può fruire dell apporto economico dei vari componenti il nucleo familiare, ancorché il suo reddito personale gli consenta di accedere al beneficio. Dunque, appare orientata costituzionalmente l interpretazione che va data al termine familiare, riferibile non solo a coloro che sono legati all istante da vincoli di consanguineità o, comunque, giuridici, ma anche a coloro che convivono con lui e contribuiscono al menage familiare. Dovendo confrontarsi con le mutate concezioni che via via si sono affermate nella società moderna, la giurisprudenza, ha dato atto che il legislatore, in materia di rapporti interpersonali, ha considerato la famiglia di fatto quale realtà sociale che, pur essendo al di fuori dello schema legale cui si riferisce, esprime comunque caratteri ed istanze analoghe a quelle della famiglia stricto sensu intesa. In definitiva questa corte ritiene condivisibile la motivazione sul punto dell impugnata ordinanza. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. 6

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