Gratuito patrocinio: quali rimedi per contestare la revoca?

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1 Gratuito patrocinio: quali rimedi per contestare la revoca? Cassazione penale, sez. IV, sentenza 10/03/2017 n Una nota di Camilla Insardà In materia di gratuito patrocinio, la mancanza (originaria o sopravvenuta) delle condizioni di reddito previste dalla legge comporta la revoca del beneficio (art. 112 del D.P.R. n. 115/2002). Quali sono gli strumenti processuali per opporsi al provvedimento di revoca? Di questo tema si occupa la Corte di Cassazione, Sezione Quarta Penale, nella sentenza 10 marzo 2017, n In seguito alla proposizione di un ricorso in opposizione al Presidente del Tribunale di Cagliari, ai sensi dell articolo 99 del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nei confronti della decisione del Giudice di Pace che aveva disposto la revoca dell ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato per superamento dei limiti reddituali ex articolo 112 dello stesso D.P.R., l impugnazione veniva qualificata come ricorso per cassazione e gli atti venivano trasmessi alla Suprema Corte, in quanto ritenuta competente a decidere. Con la sentenza in commento, i giudici di legittimità hanno invece ritenuto che l organo giudiziario competente fosse proprio il Presidente del Tribunale e hanno dichiarato ammissibile l opposizione proposta ai sensi dell articolo 99 del Testo Unico.

2 La Quarta Sezione Penale della Cassazione, investita della questione, è giunta al principio di diritto secondo cui in materia di beneficio del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti, l articolo 113 del D.P.R. 115/2002 deve essere interpretato nel senso che avverso il decreto che decide sulla richiesta di revoca proveniente dall ufficio finanziario, l interessato, ove non intenda proporre opposizione ai sensi dell articolo 99 stesso D.P.R., può proporre direttamente ricorso per cassazione per violazione di legge. Nell enunciare ciò, la Corte ricostruisce il sistema dei rimedi processuali predisposti per opporsi alla revoca dell ammissione al beneficio. Il quadro normativo di cui alla Legge 30 luglio 1990, n. 217, ( Istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti), prevedeva in caso di originario rigetto dell istanza o di successiva revoca del beneficio già concesso, la possibilità da parte dell interessato di esperire il ricorso all organo giudiziario di appartenenza del giudice decidente e il ricorso per Cassazione per violazione di legge, su suo stesso impulso o su quello dell Intendente di Finanza. Con l entrata in vigore del Testo Unico in materia di spese di giustizia (D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115), il sistema delle impugnazioni così delineato è stato riconfermato dall articolo 99 solamente in relazione all ipotesi di originario rigetto dell istanza, mentre in caso di revoca gli articolo 112 e 113 del Testo Unico non fanno alcun riferimento alla possibilità di proporre opposizione all organo giudiziario di appartenenza del giudice emittente. Al fine di evitare ogni possibile contrasto con gli articolo 3 e 24 della Costituzione, con sentenza 11771/2017 i giudici di legittimità forniscono un interpretazione adeguatrice delle norme citate, impedendo che l omissione del Legislatore conduca alla privazione di garanzie processuali che in passato erano già state riconosciute. Inoltre, la Legge 17 agosto

3 2005, n. 168 di conversione del Decreto Legge 30 giugno 2005, n. 115, è intervenuta sul disposto degli articoli 112 e 113, i quali attualmente prevedono la possibilità di revoca d ufficio da parte del magistrato in caso di mancanza dei requisiti reddituali, originaria o sopravvenuta e la facoltà dell interessato di ricorrere direttamente per cassazione. Benché non si faccia alcun cenno alla possibilità alternativa di opporsi ai sensi dell articolo 99, il dato letterale dell articolo 113 suggerisce che il rimedio del ricorso diretto costituisca una mera facoltà dell interessato, in quanto egli può proporre ricorso per cassazione. Inoltre, ricorda la Corte richiamandosi ai propri precedenti, tale impugnazione è esperibile solamente per violazione di legge, un vizio riscontrabile in caso di mancata motivazione, ma non qualora si intenda vagliare la congruità delle valutazioni effettuate dal giudice di merito. Non deve essere dimenticato il principio già espresso dalle Sezioni Unite Penali, con decisione del 10 settembre 2004, n , per cui il provvedimento di revoca del decreto di ammissione al gratuito patrocinio per mancanza dei requisiti, emesso ai sensi dell articolo 112 del D.P.R. 115/2002, è impugnabile negli stessi termini e con gli stessi rimedi che l articolo 99 predispone in caso di originario rigetto dell istanza. L articolo 99 include la possibilità di proporre ricorso per cassazione esclusivamente per violazione di legge e costituisce norma di carattere generale nel sistema delle impugnazioni. Di conseguenza, la disposizione sarà applicabile sia in caso di originario rigetto dell istanza di ammissione, sia in caso di revoca del beneficio su richiesta dell ufficio finanziario. Alla luce di tutte queste considerazioni, la Quarta Sezione Penale della Corte di Cassazione fornisce una lettura costituzionalmente conforme delle norme richiamate, in modo da

4 assicurare la più ampia tutela possibile agli interessati, e conferma l ammissibilità del ricorso in opposizione dell imputato, proposto ai sensi dell articolo 99 del Testo Unico in materia di spese di Giustizia. (Altalex, 27 aprile Nota di Camilla Insardà) CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Sezione Quarta Penale Sentenza 7 dicembre marzo 2017, n Presidente Izzo Relatore Cappello Ritenuto in fatto 1. Il Giudice di Pace di Cagliari ha revocato l ammissione di D.M. al beneficio del patrocinio dello Stato per i non abbienti concesso al predetto nell ambito del procedimento penale n. 1402/2015 per ritenuto superamento dei limiti reddituali di legge, in accoglimento della relativa richiesta formulata dall Ufficio finanziario.2. Avverso il provvedimento di revoca il D. ha proposto ricorso in opposizione al Presidente del Tribunale di Cagliari, ai sensi dell art. 99 d.p.r. 115/ Con provvedimento in data 27/05/2016, il Presidente del Tribunale di Cagliari ha ordinato la trasmissione degli atti a questa Corte di legittimità per competenza, qualificando l opposizione quale ricorso per cassazione. Considerato in diritto 1. La competenza a decidere sul ricorso in opposizione presentato avverso il provvedimento di revoca del beneficio di che trattasi spetta al Presidente del Tribunale di Cagliari, autorità da individuarsi ai sensi dell art. 99 co. 1 d.lgs.

5 115/ Preliminare alla questione in esame è quella, più generale, relativa all individuazione del sistema impugnatorio nei confronti dei provvedimenti di revoca del beneficio, nell ambito del nuovo assetto normativo risultante dal T.U. 115/02. Deve ritenersi pacifico, intanto, che il provvedimento di revoca dell ammissione al beneficio in esame, disposto a norma dell art. 112 d.p.r. 30 maggio 2002 n. 115, è impugnabile negli stessi termini e con i medesimi rimedi stabiliti dall art. 99, relativo alla decisione sull istanza di ammissione, poiché il citato testo unico, avendo natura compilativa, non ha abrogato i diritti e le garanzie difensive previste dalla previgente disciplina e, quindi, il ricorso al presidente dell ufficio giudiziario di appartenenza del giudice che ha disposto la revoca e il successivo ricorso per cassazione avverso l ordinanza che definisce il predetto ricorso (cfr. Sez. U. n del 14/07/2004, Pangallo, Rv ). Nell affermare detto principio, il Supremo Collegio ha precisato che l impianto originario della L. 217/1990 prevedeva, sia per i casi di originario rigetto dell istanza, che per quelli di successiva revoca d ufficio del beneficio, lo stesso sistema di rimedi (ricorso dell interessato all organo giudiziario di appartenenza del giudice emittente e successivo ricorso per Cassazione per violazione di legge, proponibile dall interessato e dall Intendente di Finanza, avverso la decisione sul primo ricorso). Contro la decisione sulla richiesta di revoca dell Intendente di Finanza era ammesso solo il ricorso per Cassazione per violazione di legge. Tale impianto era rimasto immutato dopo l intervento della L. 134/2001, la quale però aveva introdotto una nuova ipotesi di revoca all esito delle informazioni di cui ai (nuovi) commi 9 bis e 9 ter dell art. 1, senza

6 formalmente coordinarla alle altre, quanto a regime impugnatorio. Tale omissione non poteva, se non incorrendo in esiti costituzionalmente inaccettabili, essere interpretata in termini di esclusione di qualsiasi forma di rimedio e andava, quindi, necessariamente letta nel senso di una implicita assimilazione di questa a tutti gli altri casi di (originaria o successiva) reiezione dell istanza (non su richiesta dell Intendente di Finanza) da parte del giudice (con conseguente proponibilità di ricorso all organo giudiziario di appartenenza e successivo ricorso per Cassazione per violazione di legge). Il T.U. del 2002 ha confermato con l art. 99 la precedente articolazione di rimedi in relazione all ipotesi di (originario) rigetto dell istanza, ma non l ha più richiamata per le ipotesi di revoca d ufficio disciplinate dall art. 112, prevedendo (all art. 113) la ricorribilità per Cassazione avverso il decreto che decide sulla richiesta di revoca proveniente dall ufficio finanziario e creando un apparente vulnus nel sistema impugnatorio. Tuttavia, data la natura compilatoria del T.U. n. 115/02, il Supremo Collegio, nella richiamata decisione, ha ritenuto che un interpretazione della nuova normativa nel senso dell abrogazione dei rimedi precedentemente previsti avverso la revoca d ufficio fosse gravemente pregiudizievole per le (già riconosciute) garanzie difensive dell interessato e, come tale oltre che difficilmente compatibile con i principi di cui agli artt. 3 e 24 Cost. certamente non autorizzata dal legislatore delegante. 3. Su tale assetto è intervenuta la legge 168/05 di conversione del d.l. 115/2015 che ha previsto espressamente la possibilità della revoca d ufficio da parte del magistrato (art. 112 co. 1 lett. d) nelle ipotesi di mancanza originaria o sopravvenuta delle condizioni di reddito di cui agli articoli 76 e 92, confermando la ricorribilità diretta del provvedimento che decide sulla richiesta di revoca ai sensi

7 del citato art. 112 co. 1 lett. d (art. 113). 4. Così ricostruito il sistema impugnatorio in esame, punto di partenza è rappresentato dal fatto che il ricorso diretto per cassazione è previsto solo avverso il provvedimento di revoca adottato su richiesta dell ufficio finanziario e non anche avverso quello adottato d ufficio dal giudice procedente. Occorre, quindi, verificare se la previsione di cui all art. 113 d.p.r. citato debba essere interpretata nel senso che, in caso di revoca su richiesta dell ufficio finanziario, il ricorso diretto costituisca l unico mezzo d impugnazione o se, al contrario, esso sia riconosciuto in via alternativa, senza preclusione del mezzo di impugnazione, per così dire, generale, in questo caso l opposizione ai sensi dell art. 99 stesso d.p.r. Per la soluzione al quesito, sembra opportuno muovere da due considerazioni. Intanto, la norma non contiene indicazioni letterali nel senso dell unicità del rimedio esperibile, limitandosi a prevedere che contro il decreto che decide sulla richiesta di revoca ai sensi della lett. d) comma 1 dell art. 112 proveniente dall ufficio finanziario, l interessato può proporre ricorso per cassazione, utilizzando una locuzione che introduce una facoltà per l interessato. Inoltre, va considerata la natura dei vizi deducibili con il ricorso diretto per cassazione di cui all articolo esaminato. Sul punto, questa Corte ha già affermato che il provvedimento di revoca dell ammissione al patrocinio a spese dello Stato è ricorribile per cassazione soltanto per violazione di legge (cfr. sez. 3 n del 10/12/2009 Cc. (dep. 26/01/2010), Rv ). Questa stessa sezione ha specificato (sia pure in relazione al provvedimento di rigetto dell istanza di ammissione) che il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge ex art. 99, comma quarto, d.p.r. 30

8 maggio 2002, n. 115, nella quale rientra la mancanza di motivazione ma non il vizio riguardante la congruità delle valutazioni del giudice (cfr. sez. 4 n del 07/02/2012, Rv ). Come opportunamente precisato da questa Corte, nella sentenza n. 3271/10, sopra richiamata, l equiparazione tra le due distinte fattispecie impugnatorie (quelle, cioè, previste rispettivamente dall art. 99 co. 4 e dall 113 del d.p.r. 115/02) appare del tutto conforme ai principi rinvenibili nella sentenza Sezioni Unite, Pangallo del 2004, secondo cui il provvedimento di revoca per insussistenza dei presupposti del decreto di ammissione al patrocinio disposto a norma dell art. 112 è impugnabile negli stessi termini e con i medesimi rimedi stabiliti dall art. 99 relativo all istanza di ammissione, norma che al comma 4 prevede che il ricorso per cassazione avverso l ordinanza che decide l opposizione, è proponibile soltanto per violazione di legge. In altri termini, se la norma generale del sistema impugnatorio delineato nello specifico comparto normativo è l art. 99, una interpretazione sistematica delle norme che di quel sistema sono parte giustifica la conclusione rassegnata, secondo cui, anche nel caso di ricorso avverso il decreto di revoca del beneficio su richiesta dell ufficio finanziario il ricorso diretto per cassazione sia limitato alla sola violazione di legge. Così interpretata la norma di cui all art. 113, i limiti di deducibilità dei vizi di cui all art. 606 codice di rito appaiono pertanto più coerenti con un sistema impugnatorio che garantisca all interessato la facoltà di optare per la rivisitazione della sua istanza nel merito attraverso il ricorso in opposizione, piuttosto che con un sistema che introduca una ingiustificata disparità di trattamento nella predisposizione dei mezzi di impugnazione avverso provvedimenti di revoca, a seconda che essi siano sollecitati dall ufficio finanziario o disposti d ufficio dal giudice che

9 procede. Sotto altro profilo, va pure rilevato che il nostro sistema processuale prevede diverse ipotesi di utilizzabilità alternativa del gravame nel merito e della ricorribilità c.d per saltum. Basti citare al riguardo la norma generale di cui all art. 568 comma 1 co. proc. pen., l art., ma anche ipotesi specifiche quali l art. 311 comma 2 che prevede espressamente il ricorso per saltum per violazione di legge avverso le ordinanze che dispongono una misura coercitiva o l art. 36 commi 1 e 2 d.lvo. 274 del 2000, in materia di impugnazione del pubblico ministero avverso le sentenze del giudice di pace. Dunque, l interpretazione secondo cui l art. 113 del d.p.r. 115/02 riconosce all interessato una facoltà alternativa rispetto a quella dell opposizione è pienamente coerente con una ricostruzione sistematica del nostro sistema delle impugnazioni. Al contrario, la soluzione interpretativa opposta, secondo cui la norma escluderebbe l opposizione nel merito avverso il decreto di revoca su richiesta dell ufficio finanziario, si porrebbe in distonia, ancora una volta sul piano sistematico, con la tendenza del legislatore a prevedere espressamente i casi di limitazione dei mezzi di impugnazione esperibili, tendenza che risulta evidente sulla base di una mera ricognizione delle norme di riferimento (si pensi alle sentenze di condanna alla sola pena dell ammenda, contro le quali non è ammesso l appello (art. 593 comma 3); alla sentenza di condanna resa a seguito di giudizio abbreviato, salva l ipotesi di modifica del titolo di reato, contro la quale è precluso al pubblico ministero di proporre appello (art. 443 comma 3); alla sentenza pronunciata a norma dell art. 444, inappellabile, con l eccezione di cui all art. 448 comma 2)). 5. Deve, pertanto, formularsi il seguente principio di

10 diritto: in materia di beneficio del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti, l articolo 113 del d.p.r. 115/02 deve essere interpretato nel senso che avverso il decreto che decide sulla richiesta di revoca proveniente dall ufficio finanziario, l interessato, ove non intenda proporre opposizione ai sensi dell art. 99 stesso d.p.r., può proporre direttamente ricorso per cassazione, per violazione di legge. 6. Ne consegue, nel caso di specie, l ammissibilità del ricorso proposto dal D. ai sensi dell art. 99 d.p.r. 115/02, con individuazione del Presidente del Tribunale di Cagliari quale autorità competente a decidere, anche se la revoca del beneficio è stata disposta dal giudice di pace, tenuto conto del preciso dettato di cui all art. 99 d.p.r. 115/2002 e considerato che il coordinatore del giudice di pace ha solo limitate funzioni organizzatrici e il presidente della Corte di Appello solo poteri di sorveglianza nei confronti del giudice onorario (sul punto specifico cfr. sez. 4 n del 10/02/2005, Rv ). P.Q.M. Qualificata l impugnazione come opposizione ai sensi dell art. 99 d.p.r. 115 del 2002, dispone la trasmissione degli atti al Presidente del Tribunale di Cagliari per quanto di competenza.

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