STATUTO INNOVHUB - STAZIONI SPERIMENTALI PER L INDUSTRIA. (versione aggiornata al 20 luglio 2015)

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1 STATUTO INNOVHUB - STAZIONI SPERIMENTALI PER L INDUSTRIA (versione aggiornata al 20 luglio 2015) 1

2 STATUTO INNOVHUB - STAZIONI SPERIMENTALI PER L INDUSTRIA Art. 1 Denominazione e sede 1. Presso la Camera di Commercio di Milano è istituita, ai sensi dell art. 32 n. 4 del T.U. 20 settembre 1934 e dell art. 2, comma 5, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificato dal D. Lgs. n. 23 del 2010, e degli artt. 65 e ss. del DPR 02/11/2005 n. 254, l Azienda speciale denominata Innovhub - Stazioni Sperimentali per l industria (di seguito: Azienda) organismo camerale operante, per quanto applicabili, secondo le norme del diritto privato, per il raggiungimento delle finalità di cui al seguente art. 2, in piena coerenza con l Istituzione camerale, ai cui indirizzi strategici si uniforma. Art. 2 Oggetto e finalità 1. L Azienda, dotata di autonomia di gestione nei limiti indicati negli articoli seguenti, ha come finalità il miglioramento della competitività del tessuto economico nazionale attraverso la promozione e il sostegno dell innovazione e dello sviluppo scientifico e tecnologico per il sistema delle imprese operanti in particolare nei settori della carta, cartoni e paste per carta, dei combustibili, degli oli e grassi e della seta. 2. In questo contesto, l Azienda: a) svolge attività di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale anche tramite la partecipazione a progetti di ricerca a livello internazionale, nazionale e regionale; b) svolge analisi, prove e controlli nell ambito delle proprie competenze scientifiche e tecnologiche; c) svolge attività di certificazione di prodotti e di processi produttivi; d) svolge attività di formazione, informazione, documentazione, divulgazione, promozione; e) partecipa ai lavori di normazione tecnica nazionali e internazionali; f) fornisce altri servizi di supporto alla ricerca, sviluppo e innovazione alle imprese, anche in collaborazione con strutture di eccellenza; g) svolge attività ad essa affidate dallo Stato, dalle Regioni e da altri enti pubblici, nonché quelle derivanti da convenzioni internazionali; h) svolge ogni altra attività utile al perseguimento delle proprie finalità. 3. Nello svolgimento di tali attività, l Azienda ricerca ogni utile collaborazione con tutte le articolazioni del sistema camerale, incluse le altre Aziende speciali e con i livelli regionali e nazionali del sistema camerale stesso. 4. Nel perseguimento dei propri scopi, l Azienda assicura la corretta ed economica gestione delle risorse, imparzialità e buon andamento dell attività nel rispetto dei principi fondamentali attinenti il soddisfacimento dell interesse pubblico. Essa opera con criteri di efficienza, efficacia e trasparenza prestando particolare attenzione alla razionalizzazione dell azione secondo le linee programmatiche di indirizzo generale stabilite dal Consiglio Camerale. 5. L Azienda organizza i suoi uffici e articola i suoi assetti organizzativi sulla base delle direttive emanate dagli organi della Camera di Commercio in forza dei suoi poteri di indirizzo e di coordinamento. 2

3 6. L Azienda svolge attività di interesse pubblico e non persegue fini di lucro, garantendo l equilibrio di bilancio. 7. L Azienda, in linea con le disposizioni di cui all art. 1 comma 2 del Decreto Ministeriale del 1 aprile 2011 di attuazione dell art. 7, comma 20, del D.L. 31/05/2010 n. 78 convertito con L. 30/07/2010 n. 122 (di seguito DM 1 aprile 2011 ), opera anche al di fuori della circoscrizione territoriale di competenza della Camera di Commercio. Art. 3 - Pari opportunità 1. Le norme sulla composizione degli organi dell Azienda speciale non devono contenere limitazioni all accesso in ragione di genere, salvo gli impedimenti di cui all articolo 13 della legge 580/1993 e successive modificazioni e nel rispetto della normativa generale. 2. Per la composizione del Collegio dei Revisori dei Conti l Azienda speciale richiede ai soggetti designanti la designazione di componenti di entrambi i generi. 1. Gli organi dell Azienda sono: a) il Presidente; b) il Consiglio d Amministrazione; c) il Collegio dei Revisori dei conti. Art. 4 Organi Art. 5 Presidente 1. Al fine di favorire il massimo coordinamento con le politiche della Camera, Presidente dell Azienda è di diritto il Presidente della Camera di Commercio di Milano o un suo delegato. 2. Il Presidente: a) ha la rappresentanza legale dell Azienda; b) convoca e presiede il Consiglio d Amministrazione e ne fissa l ordine del giorno; c) adotta, sotto la sua responsabilità, nei casi di necessità e di urgenza, i provvedimenti di competenza del Consiglio d Amministrazione, eccetto quelli di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 del successivo articolo 7, con l obbligo di sottoporli alla ratifica del Consiglio stesso nella prima seduta utile; d) propone al Consiglio di Amministrazione la nomina del Direttore Generale. 3. Il Presidente o il suo delegato può nominare un Consigliere di amministrazione quale Vice Presidente che assume le funzioni vicarie in caso di sua assenza o impedimento. 4. Il Presidente che sia delegato dal Presidente della Camera di Commercio si raccorda, ogni volta che sia ritenuto opportuno, con quest ultimo, partecipando altresì ai momenti di coordinamento istituzionali con il predetto Presidente della Camera e con gli organi collegiali della stessa. 5. Il Presidente può conferire procure speciali, per singoli atti o categoria di atti, ai dipendenti dell Azienda. 6. Al Presidente può essere attribuito un emolumento, stabilito dal Consiglio camerale, in base alla vigente normativa. 3

4 Art. 6 Composizione del Consiglio d Amministrazione e suo funzionamento 1. Il Consiglio d Amministrazione, nominato dalla Giunta camerale, è così composto: a) il Presidente; b) quattro membri, designati, così come indicato dal comma 3 art. 1 DM 1 aprile 2011, dalle organizzazioni imprenditoriali rappresentative delle imprese contribuenti dei settori di attività cui è principalmente rivolta l azione dell Azienda, nel numero di uno per ognuno dei seguenti settori: - carta, cartoni e paste per carta - combustibili - oli e grassi - seta. La designazione dei membri di cui alla lettera b) deve essere comunicata, per iscritto, almeno tre giorni prima di quello fissato per la seduta di Giunta in cui è prevista la nomina del Consiglio di Amministrazione. La data di tale seduta sarà comunicata per iscritto dagli uffici camerali. In mancanza di tempestiva designazione, la Giunta camerale provvederà liberamente alla nomina con le modalità e le maggioranze previste dalla legge. Ciascuno dei suddetti quattro membri è anche membro di diritto, per il settore di competenza, del Comitato Contributi di cui all art. 10 del presente Statuto. 2. Alle riunioni del Consiglio possono partecipare, senza diritto di voto, il Presidente e il Segretario Generale della Camera di Commercio, qualora gli stessi non siano, rispettivamente, il Presidente e il Direttore Generale dell Azienda. Le funzioni di segreteria sono assicurate dal Direttore Generale dell Azienda. 3. Il Consiglio d Amministrazione dura in carica tre anni. L assenza ingiustificata dei componenti, per più di tre volte consecutive alle riunioni del Consiglio, costituisce motivo per la sostituzione degli stessi. I nuovi Consiglieri nominati in sostituzione di quelli che, per qualsiasi motivo, cessassero dalla carica durante il triennio, decadono alla scadenza del mandato dell intero Consiglio. 4. Ai componenti del Consiglio d Amministrazione può essere assegnato, per la partecipazione alle riunioni, un gettone di presenza stabilito dal Consiglio camerale, in base alle disposizioni vigenti. Art. 7 Attribuzioni del Consiglio d Amministrazione 1. Il Consiglio d Amministrazione: a) approva i programmi di attività dell Azienda predisposti in conformità agli indirizzi stabiliti dagli organi della Camera di Commercio di Milano e tenendo conto delle linee strategiche di sviluppo definite dai Comitati di Indirizzo; adotta i provvedimenti necessari per la loro realizzazione e fissa i parametri di valutazione dell efficacia e dell efficienza dell azione aziendale; b) definisce e propone, acquisito il parere preventivo del Comitato Contributi di cui al successivo art. 10, i criteri di determinazione e la misura dei contributi obbligatori a carico delle imprese che esercitano le attività produttive nei settori di competenza e i commerci di 4

5 importazione corrispondenti, annualmente deliberati con decreto dal Ministero per lo Sviluppo Economico ai sensi dell art. 4, comma 4, del DM 1 aprile 2011; c) delibera, acquisito il parere preventivo del Comitato Contributi, il preventivo economico, tenuto conto di quanto previsto dall art. 4 comma 6 del DM 1 aprile 2011, e il bilancio di esercizio, da sottoporre all approvazione del Consiglio camerale, entrambi quali allegati al bilancio preventivo annuale e al bilancio d esercizio della Camera di Commercio; d) delibera in merito alle attività che eccedono il preventivo economico complessivo o che hanno carattere straordinario rispetto a quelle di cui all art. 2 c. 2 del presente Statuto; e) delibera, con provvedimento da sottoporre all approvazione della Giunta camerale, sulla dotazione organica; f) delibera, su proposta del Direttore Generale, il regolamento di organizzazione e gestione del personale inerente all ordinamento delle aree in cui si articola l Azienda e dei relativi uffici, ai criteri di assunzione, di carriera e di retribuzione del personale; delibera eventuali accordi integrativi nei limiti dello stanziamento di bilancio; delibera il regolamento di contabilità ed eventuali regolamenti su altre attività e funzioni; g) delibera, su proposta del Direttore Generale, in ordine all assunzione, al trattamento economico, alla carriera e alla cessazione del rapporto di lavoro dei dirigenti; h) stabilisce i limiti di spesa entro i quali il Direttore Generale dispone con proprio atto in materia di contratti di cui all art. 71 del DPR , n. 254; al di sopra di tali limiti è competente lo stesso Consiglio; i) affida incarichi di consulenza e stabilisce i relativi compensi; tale attività, nei limiti degli importi e dei criteri stabiliti dal Consiglio stesso, può essere delegata al Direttore Generale; j) stabilisce lo stanziamento complessivo per i premi di risultato e di produttività per il personale e attribuisce gli stessi ai dirigenti su proposta del Direttore Generale; assegna gli obiettivi al Direttore Generale; attribuisce il premio al Direttore Generale; k) nomina i componenti dei Comitati di Indirizzo su proposta dei rispettivi Presidenti; l) nomina i componenti del Comitato Contributi espressi dalle organizzazioni rappresentative dei settori di competenza dell Azienda ai sensi dell art. 10 c. 2 del presente Statuto; m) nomina, su proposta del Presidente, il Direttore Generale dell Azienda e ne fissa il compenso; n) nomina, su proposta del Direttore Generale, un dirigente dell Azienda o, in assenza, altro funzionario, anche della Camera, per lo svolgimento delle funzioni vicarie, in assenza del Direttore Generale. 2. Il Consiglio d Amministrazione viene convocato dal Presidente ogni volta che questo lo ritenga opportuno o comunque almeno tre volte l anno; esso è convocato altresì ogni volta che almeno tre componenti lo richiedano per iscritto al Presidente, indicando i motivi della richiesta. 3. Gli inviti di convocazione sono mandati almeno sette giorni prima della data in cui dovrà aver luogo la seduta; nei casi urgenti, il Consiglio può essere convocato con due giorni lavorativi di preavviso. 4. Le riunioni sono valide quando sia ad esse presente la maggioranza dei Consiglieri in carica e possono svolgersi anche mediante mezzi di telecomunicazione, quali video o audioconferenza. 5. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente. 5

6 Art. 8 Collegio dei Revisori dei conti 1. Il Collegio dei Revisori dei conti è composto da 3 componenti effettivi e 2 supplenti e rimane in carica per un periodo di tre anni. Il Presidente del Collegio e un componente supplente sono nominati dal Ministero dello Sviluppo Economico, un componente effettivo è nominato dal Ministero dell Economia e delle Finanze e un componente effettivo e uno supplente sono nominati dalla Regione Lombardia. 2. Il Collegio opera secondo le disposizioni di cui all art. 73 del DPR , n Ai componenti del Collegio dei Revisori è attribuito un compenso, stabilito dal Consiglio camerale, secondo le disposizioni vigenti. 4. Ad essi fanno carico gli obblighi previsti dalle disposizioni di legge in materia. Art. 9 Comitati di Indirizzo 1. Per ognuno dei quattro principali settori di competenza dell Azienda può essere costituito un Comitato di Indirizzo. 2. Ogni Comitato è costituito da un massimo di undici componenti: il Presidente e dieci membri. 3. I Presidenti dei Comitati per carta, combustibili, oli e grassi, seta sono i membri del Consiglio di Amministrazione nominati in rappresentanza del rispettivo settore di competenza. Gli altri membri sono nominati dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente dello stesso Comitato. Possono essere nominati componenti dei Comitati rappresentanti delle associazioni delle imprese dei settori di competenza dell Azienda e di soggetti pubblici o privati interessati al perseguimento delle finalità aziendali. 4. I Comitati restano in carica fino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione che li ha nominati. 5. I Comitati svolgono funzioni consultive nei confronti del Consiglio di Amministrazione, contribuendo a definire, attraverso pareri non vincolanti, le linee strategiche di sviluppo dell attività aziendale. Art. 10 Comitato Contributi 1. Il Comitato Contributi, nominato dal Consiglio di Amministrazione, è composto da membri espressi dalle organizzazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative delle imprese contribuenti dei settori di attività cui è principalmente rivolta l azione dell Azienda, in proporzione alla contribuzione complessivamente versata. 2. Il Comitato è costituito da un numero massimo di dodici componenti. I quattro Consiglieri di Amministrazione di cui all art. 6 c. 1 b) sono membri di diritto del Comitato in rappresentanza del rispettivo settore di competenza. I restanti otto componenti sono così suddivisi: 6

7 fino a tre membri espressi dalle organizzazioni rappresentative delle imprese del settore combustibili; fino a tre membri espressi dalle organizzazioni rappresentative delle imprese del settore oli e grassi; un membro espresso dalle organizzazioni rappresentative delle imprese del settore carta, cartoni e paste per carta; un membro espresso dalle organizzazioni rappresentative delle imprese del settore seta. 3. L indicazione dei componenti del Comitato deve pervenire, per iscritto, almeno sette giorni prima di quello fissato per la seduta del Consiglio di Amministrazione in cui è prevista la loro nomina. In caso contrario, il Consiglio potrà provvedere liberamente alla nomina con le modalità e le maggioranze ordinariamente previste. 4. Alle riunioni del Comitato può partecipare, senza diritto di voto, il Presidente dell Azienda, che in tal caso lo presiede. Le funzioni di segreteria sono assicurate dal Direttore Generale. 5. La durata in carica del Comitato è equiparata a quella del Consiglio di Amministrazione che lo ha nominato. Esso rimane in carica fino alla nomina del nuovo Comitato. 6. Il Comitato è convocato dal Presidente dell Azienda almeno due volte l anno, prima delle riunioni di Consiglio di approvazione del preventivo economico e del bilancio di esercizio. 7. Il Comitato Contributi esprime al Consiglio un parere preventivo: sulla determinazione dei criteri e della misura dei contributi di cui all art. 4 c. 4 del DM 1 aprile 2011; sul preventivo economico; sul bilancio annuale. 8. Il Comitato si riunisce validamente con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti. Deve in ogni caso essere assicurata la rappresentanza dei quattro settori cui l attività dell Azienda è principalmente preordinata. Il Comitato si esprime con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. Art. 11 Struttura Organizzativa La struttura organizzativa dell Azienda si articola in aree di staff e aree di business in base ai rispettivi ambiti di riferimento. L Azienda assicura il funzionamento dei propri uffici sulla base dei principi fissati dal regolamento di organizzazione e di gestione del personale. Art. 12 Direttore Generale 1. All Azienda è preposto un Direttore Generale, nominato dal Consiglio d Amministrazione su proposta del Presidente. 2. Il Direttore Generale è scelto tra persone dotate di specifica e comprovata professionalità. 3. Il Direttore Generale è il datore di lavoro, anche ai sensi del D. Lgs. 81/08, ed è dotato dei relativi poteri organizzativi, decisionali e di spesa. E capo degli uffici e del personale. 4. Egli è responsabile dell esecuzione delle decisioni del Consiglio d Amministrazione e del buon andamento di ogni iniziativa programmata ed è investito di tutti i poteri necessari all ordinaria gestione dell Azienda. Egli svolge, anche per mezzo di deleghe ai dipendenti dell Azienda, 7

8 l attività di ordine specificatamente amministrativo non elencata tra i compiti del Consiglio di Amministrazione, ancorché non espressamente prevista nel presente articolo. 5. Il Direttore Generale ha la rappresentanza dell'azienda di fronte ai terzi ed in giudizio nei limiti dei poteri a lui spettanti in base al presente articolo dello statuto o conferiti dal Consiglio di Amministrazione ed, in tali limiti, può a sua volta conferire procure speciali, per determinati atti o categorie di atti. 6. Assegna i premi di risultato e di produttività al personale, previa fissazione dei relativi criteri e nei limiti dell importo complessivo stabilito dal Consiglio d Amministrazione. Propone l attribuzione dei premi di risultato ai dirigenti dell Azienda. 7. Il Direttore Generale adotta i provvedimenti concernenti le assunzioni, lo stato giuridico, il trattamento economico, la carriera e la cessazione del rapporto di lavoro del personale non dirigente a tempo indeterminato in base a quanto previsto dal regolamento del personale. Adotta i provvedimenti relativi al personale a tempo determinato, nei casi previsti dalle norme. 8. Il Direttore Generale diverso dal Segretario Generale si raccorda, ogni volta che sia ritenuto opportuno, con quest ultimo, partecipando altresì al tavolo di coordinamento istituito dal Segretario Generale della Camera insieme ai Direttori delle altre Aziende speciali;. Art. 13 Personale 1. Il personale dell Azienda è assunto con contratto di diritto privato e nel rispetto dei vincoli in materia di personale previsti dalla vigente normativa per la Camera di commercio di Milano, la quale in ogni caso deve asseverare e autorizzare gli atti di assunzione di personale a qualsiasi titolo. Gli eventuali accordi integrativi sono deliberati dal Consiglio d Amministrazione, nei limiti degli stanziamenti del bilancio dell Azienda. 2. La dotazione organica e le sue successive variazioni sono operanti dopo l approvazione della Giunta camerale. 3. Per l espletamento dei compiti connessi alle necessità di collegamento e di integrazione di alcune funzioni comuni tra le diverse Aziende del Sistema camerale, unità di personale dell Azienda speciale possono essere impiegate, anche a tempo parziale, presso la Camera di Commercio stessa o presso le altre Aziende speciali. Art. 14 Bilancio e contratti 1. La predisposizione del preventivo economico, la gestione del bilancio di esercizio, nonché la gestione dei contratti, sono disciplinati dagli artt. 66 e successivi del DPR , n Il servizio di cassa è affidato all Istituto cassiere della Camera di Commercio di Milano. Art. 15 Entrate 1. Le entrate dell Azienda sono costituite da: a) proventi derivanti dalla prestazione di servizi e dall attività di ricerca; b) contributi di cui all art. 4 del DM 1 aprile 2011; c) proventi derivanti da convenzioni e accordi con amministrazioni ed altri soggetti pubblici e privati; 8

9 d) contributi di Enti pubblici e privati, nonché dell Unione Europea; e) eventuali contributi stanziati dalla Camera di Commercio; f) rendite di patrimonio, lasciti e donazioni; g) altre eventuali entrate. Art. 16 Scioglimento del Consiglio 1. Qualora si determinasse l impossibilità di un regolare funzionamento del Consiglio d Amministrazione, esso potrà essere sciolto con provvedimento della Giunta della Camera di Commercio. 2. La Giunta camerale provvederà in seguito alla nomina del nuovo Consiglio d Amministrazione. Art. 17 Scioglimento dell Azienda 1. L Azienda può essere soppressa in qualsiasi tempo, con motivata deliberazione della Giunta camerale, che nomina un liquidatore. Art. 18 Modifiche dello Statuto 1. Il presente Statuto può essere modificato dalla Camera di Commercio con deliberazione della Giunta camerale. Art. 19 Disposizioni finali e transitorie 1. Il presente Statuto entra in vigore secondo le disposizioni vigenti relative alle deliberazioni della Giunta camerale. 2. Per quanto non espressamente previsto, si applicano le disposizioni di cui al titolo X del DPR , n Approvato con deliberazione di Giunta n. 190 del 18/7/2011 Modificato con deliberazione di Giunta n. 16 del 23/01/2012 Modificato con deliberazione di Giunta n. 247 del 24/9/2012 Modificato con deliberazione di Giunta n /11/2012 Modificato con deliberazione di Giunta n. 267 del 7/10/2013 Modificato con determinazione del Seg. Gen. n del 30/10/2013 Modificato con deliberazione di Giunta n. 150 del 20/7/2015 9

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