Regolamento del Comitato per la Promozione dell Imprenditoria Femminile
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- Martina Masi
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1 Regolamento del Comitato per la Promozione dell Imprenditoria Femminile Approvato dalla Giunta Camerale con delibera n. 183 del 10 luglio 2006
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3 R E G O L A M E N T O ART. 1 DEFINIZIONE 1. Il Comitato per la Promozione dell Imprenditoria Femminile istituito presso la presso Camera di Commercio di Ancona con delibera della Giunta Camerale n. 190 del 19/9/00 persegue prioritariamente gli obiettivi enunciati nell ultimo Protocollo di intesa tra Ministero delle Attività Produttive e Unioncamere ed esplica le sue attività attraverso le modalità e gli strumenti di cui al presente regolamento. 2. E un organo propositivo e consultivo della Camera in ordine a provvedimenti e iniziative di informazione e promozione a favore dell'imprenditoria femminile. ART. 2 COMPETENZE 1. Il Comitato si propone di: - analizzare e attualizzare lo stato dell imprenditoria femminile nella Provincia di Ancona per poter fare proposte operative volte a superare le difficoltà evidenziate dalla ricerca settoriale e territoriale; - individuare strumenti necessari per valutare la reale fattibilità delle idee imprenditoriali delle donne che vogliono avviare o rinnovare le loro imprese; - promuovere una cultura d impresa da parte delle donne che consenta loro di esplorare settori innovativi con maggiori opportunità di mercato; - sviluppare proposte e programmi anche volti a sensibilizzare le banche per un diverso approccio nei confronti dei progetti d impresa presentati dalle donne; - creare un parternariato locale che rafforzi il ruolo femminile nelle imprese e che promuova occasioni di cooperazione locale, nazionale e internazionale; - curare e promuovere i rapporti con l'intera realtà territoriale e sociale per favorire la creazione di un sistema di collaborazioni tra Enti pubblici e privati e tutte le Associazioni femminili; - proporre alla Giunta Camerale progetti da far valere su fondi regionali, nazionali e comunitari.
4 ART. 3 - COMPOSIZIONE 1. Il Comitato è composto da: - da 5 a 9 rappresentanti delle Associazioni di Categoria e delle Organizzazioni sindacali maggiormente significative in ambito provinciale. La Giunta può anche nominare una rappresentate femminile del Consiglio Camerale, se presente. 2. L'eventuale inserimento di ulteriori membri dovrà essere fatto tenendo conto del parere espresso dal Comitato stesso. ART. 4 - NOMINA DEI COMPONENTI 1. La nomina è strettamente personale e ogni componente non può delegare le proprie funzioni a terze persone. 2. L'assenza ingiustificata di un componente a tre riunioni consecutive è causa di decadenza dal Comitato. La Presidente del Comitato informa il Presidente della Camera di Commercio per la relativa sostituzione. ART. 5 - DURATA 1. Il Comitato è nominato con atto della Giunta Camerale e dura in carica tre anni. Al termine del mandato il Comitato può essere rinnovato per eguale periodo, sentite le Associazioni e le Organizzazioni sindacali rappresentate, che potranno anche designare nuovi rappresentanti. ART. 6 - ATTRIBUZIONI DEL PRESIDENTE 1. I componenti del Comitato nominano al loro interno una presidente. 2. La Presidente ha le seguenti attribuzioni: a) rappresenta il Comitato b) convoca e presiede il Comitato c) garantisce il coordinamento dei lavori del Comitato. 3. Il Comitato può designare nel proprio ambito, a maggioranza delle componenti, una Vice Presidente. 2
5 4. L Ufficio di Presidenza è costituito dal Presidente, dal Vice Presidente e dalla segreteria camerale. ART. 7 - SEGRETERIA 1. Le funzioni di segretario sono espletate da un funzionario camerale, nominato dal Segretario Generale della Camera di Commercio. Il funzionario fornisca ogni 3 mesi, al Segretario Generale ed all Ufficio di controllo strategico, tutte le informazioni ed i dati relativi all attività del Comitato necessari per il monitoraggio della stessa. ART. 8 - PROGRAMMA ANNUALE 1. La Presidente e il Comitato, per l esercizio delle funzioni, si avvalgono dei mezzi e delle strutture richieste alla Camera di Commercio sulla base del programma redatto annualmente, da sottoporre alla Giunta Camerale. 2. Il Comitato, per la realizzazione delle iniziative, si avvale delle risorse finanziarie messe a disposizione dalla Giunta Camerale all'atto dell'approvazione del programma annuale. 3. Il Comitato almeno una volta l anno presenta, attraverso un evento pubblico, la relazione annuale prevista dal Protocollo di intesa e/o per verificare la situazione territoriale per diffondere novità, cambiamenti ed agevolazioni inerenti l imprenditoria femminile. 4. Il Comitato, una volta l anno, presenta una relazione alla Giunta Camerale sull attività svolta e sui risultati conseguiti. ART. 9 - PARTECIPAZIONE AI LAVORI 1. Il Comitato può avvalersi della collaborazione di esperti interni ed esterni all'ente camerale, degli Enti locali e dell Università, senza oneri per la Camera di Commercio e senza diritto di voto. 2. Potrà ricorrere al parere consultivo delle/dei rappresentanti o esperte/i di Associazioni di categoria non presenti in seno al Comitato. 3
6 ART RIUNIONI 1. Il Comitato si riunisce di norma una volta al mese. 2. La riunione del Comitato è valida quando sono presenti la metà più uno dei componenti; le decisioni sono assunte a maggioranza dei voti espressi dai presenti. ART CONVOCAZIONI 1. L avviso di convocazione, con l ordine del giorno, deve pervenire cinque giorni prima della data fissata per la riunione o nei casi di convocazione d urgenza, nelle 48 ore precedenti. ART. 12 VOTAZIONE 1. Ogni componente ha diritto ad un voto e nessun componente può delegare il proprio voto ad un altro componente. ART INDENNITÀ E RIMBORSI 1. Alle componenti spettano i gettoni di presenza come previsto dall'ordinamento della Camera di Commercio ed i rimborsi spese per le missioni previamente autorizzate dal Segretario Generale o dal Dirigente di area. ART INFORMAZIONI 1. Al Comitato la Camera di Commercio garantisce la disponibilità degli atti e di tutta la documentazione occorrente, fermo restando il dovere della riservatezza in ordine ai dati acquisiti e l obbligo di utilizzarli solo per il raggiungimento dei propri obiettivi. ART MODIFICHE AL REGOLAMENTO 1. Il Comitato può proporre le modifiche ed integrazione al presente regolamento con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti. Le modifiche ed integrazioni devono essere approvate dalla Giunta Camerale. 4
7 ART NORME DI RINVIO 1. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento valgono le norme di legge sulle Camere di Commercio, i relativi regolamenti di attuazione, le norme dello Statuto, in quanto applicabili, quelle del Regolamento del Consiglio e della Giunta camerale. ART ENTRATA IN VIGORE 1. Il presente Regolamento entra in vigore dopo l approvazione della Giunta Camerale. 5
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