REGOLAMENTO COMMISSIONE COMUNALE PER LE PARI OPPORTUNITA TRA UOMO E DONNA (C.C.P.O.)

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1 COMUNE DI DAVOLI REGOLAMENTO COMMISSIONE COMUNALE PER LE PARI OPPORTUNITA TRA UOMO E DONNA (C.C.P.O.)

2 Premessa Al fine di assicurare a tutti i cittadini pari dignità, senza distinzioni di sorta, anche di sesso, si rende necessario concretizzare misure idonee ad eliminare gli ostacoli, che, di fatto, limitano l espressione della piena identità delle donne, in ambito professionale, culturale, politico e sociale. La promozione di azioni che mirino a valorizzare la soggettività femminile ed a rimuovere discriminazioni, dirette ed indirette, che pregiudicano la realizzazione di pari opportunità tra uomini e donne, in ogni settore, rappresenta difatti un requisito di democrazia, basilare per una società ispirata ai principi di libertà e uguaglianza dei cittadini. A tale scopo, risulta significativo creare condizioni favorevoli alla costituzione di sinergie tra enti, associazioni, movimenti ed organismi accomunati dall impegno contro le diseguaglianze sociali tra uomo e donna. Per il raggiungimento di dette finalità, in attuazione del disposto dell art.3 della Costituzione, è istituita presso il Comune di Davoli la Commissione per le Pari Opportunità. La costituzione della Commissione ed il suo funzionamento sono disciplinati dal presente Regolamento Commissione Comunale per le Pari Opportunità tra uomo e donna (C.C.P.O.), di cui tale premessa costituisce parte integrante. Art.1 Principi generali 1. La costituzione e le modalità di esercizio delle funzioni della Commissione comunale per l uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità fra uomo e donna, d ora in avanti denominata semplicemente Commissione sono disciplinate dal seguente regolamento. 2. La Commissione dura in carica per la durata dell amministrazione e, in ogni caso, fino alla costituzione di una nuova Commissione. 3. La Commissione è composta da un minimo di sette componenti. 4. Le aspiranti commissarie dovranno far pervenire apposita domanda, specificando titoli, competenze ed esperienze in materia di condizione femminile, in campo giuridico, economico, della formazione, del lavoro, dei servizi sociali, nonché in ulteriori campi riconducibili alle funzioni ed ai compiti della Commissione stessa, al Sindaco, che provvederà a pubblicizzare l istituzione della Commissione tramite pubblici avvisi. 5. Le componenti della Commissione sono nominate dal Consiglio Comunale. 6. Sono componenti della Commissione le elette ed i consiglieri comunali donne (due di maggioranza, una di minoranza).

3 7. Eventuali modifiche al presente regolamento possono essere apportate su proposta della metà più una delle componenti ed in seguito all approvazione da parte dei due terzi delle componenti stesse. 8. Copia del Regolamento deve essere consegnata, a cura dell apposito Ufficio di Segreteria della Commissione, alle componenti neoelette in occasione della prima seduta di insediamento. Art.2 Prima seduta della Commissione e Presidenza provvisoria 1. La Commissione è insediata dal Sindaco entro 30 gg. dalla sua costituzione. 2. La prima seduta della Commissione è presieduta provvisoriamente dalla componente più anziana di età. 3. Funge da segreteria la componente più giovane di età. 4. Costituito l Ufficio di Presidenza provvisorio, la Commissione procede all elezione della Presidente e della Vicepresidente. Art.3 Composizione dell Ufficio di Presidenza 1. L ufficio di Presidenza della Commissione è composto dalla Presidente e dalla Vicepresidente. Art. 4 Elezione dell Ufficio di Presidenza 1. L elezione della Presidente e della Vicepresidente avviene a votazione separata ed a votazione palese. 2. L elezione della Presidente avviene a maggioranza assoluta: risulta eletta chi ha ottenuto il voto favorevole di almeno la metà più uno delle componenti la Commissione. 3. Eletta la Presidente si procede all elezione della Vicepresidente sempre a votazione palese. Risulta eletta la componente che ottiene il maggior numero di voti. Art. 5 Durata in carica 1. L ufficio di Presidenza ha la stessa durata della Commissione. In caso di dimissioni si procede a nuova elezione del Presidente e del Vicepresidente a norma dell art.4 del presente Regolamento. 2. La maggioranza delle componenti può proporre, con motivata richieste sottoscritta dalla stessa maggioranza, la revoca della carica della Presidente e della Vicepresidente. La proposta di revoca deve essere posta in discussione per la conseguente deliberazione entro 30 giorni dalla presentazione.

4 Art. 6 Attribuzioni della Presidente e della Vicepresidente 1. La presidente rappresenta la Commissione nei rapporti con l Amministrazione Comunale e con l esterno. 2. Convoca le riunioni della Commissione, dell Ufficio di Presidenza e le presiede. 3. La Presidente, in caso di assenza o di impedimento, può delegare alla Vicepresidente le sue funzioni. 4. Affida compiti e incarichi alle singole componenti della Commissione in relazione alle particolari attitudini e competenze professionali delle stesse. Art.7 Compiti dell Ufficio di Presidenza 1. L Ufficio di Presidenza è organo di coordinamento delle determinazioni della Commissione: esso può delegare precisi incarichi alle componenti della Commissione, sentita la Commissione stessa. Inoltre: a) Assicura i rapporti con gli organi del Comune e con enti ed associazioni esterne; b) Cura che l attività della Commissione sia diretta alla realizzazione dei fini istituzionali previsti; c) Programma le attività dei gruppi di lavoro; d) Assume, in caso di urgenza, decisioni di competenza della Commissione; tali decisioni sono sottoposte per la ratifica alla Commissione nella sua prima seduta utile. Art.8 Riunioni dell Ufficio di Presidenza 1. Le riunioni dell Ufficio di Presidenza hanno luogo almeno una volta al mese e comunque ogniqualvolta si renda necessario. Art.9 Programma di lavoro 1. La Presidente in collaborazione con la Vicepresidente, sentite le commissarie: a) Redige il programma di lavoro e lo sottopone all approvazione della Commissione; b) Cura la predisposizione della relazione sull attività svolta annualmente dalla Commissione, sottoponendola all approvazione della Commissione entro il 30 gennaio dell anno successivo. 2. La proposta del programma viene sottoposta al Sindaco. 3. D intesa con il Sindaco, la Presidente può riferire al Consiglio comunale. 4. La C.C.P.O. ha potestà d iniziativa per la presentazione di proposte di deliberazione e mozioni nell ambito della materie di loro competenza.

5 Art.10 Compiti delle componenti, dimissioni e decadenza 1. Le componenti devono garantire la presenza alle sedute della Commissione ed al lavoro della Commissione stessa. 2. Le eventuali dimissioni vanno comunicate al Presidente del Consiglio Comunale, affinché il Consiglio ne prenda atto e proceda alla surroga. 3. La commissione propone al Consiglio Comunale la decadenza delle componenti che risultino assenti, senza motivata giustificazione, per tre sedute consecutive. 4. La decadenza ha efficacia dopo tre mesi dalla proposta al Consiglio, anche nel caso in cui questo non abbia provveduto. Art.11 Convocazione ed ordine del giorno 1. La Commissione si riunisce una volta al mese, presso i locali della sala consiliare comunale. 2. La Commissione è convocata dalla Presidente con l invio dell ordine del giorno al domicilio delle sue componenti, anche via fax e posta elettronica. 3. La seduta è valida se è presente la maggioranza dei componenti. 4. La Commissione è convocata anche quando ne faccia richiesta un terzo delle componenti. In tal caso la seduta della Commissione deve avere luogo entro dieci giorni da quando la richiesta è pervenuta alla Presidente. 5. In caso di mancata convocazione della Commissione da parte della Presidente, possono procedere alla convocazione le componenti di cui al comma precedente. 6. Salvo i casi di urgenza, l invio dell ordine del giorno deve avvenire non meno di cinque giorni dalla data di convocazione della seduta. 7. La Commissione ha l autonomia di autoconvocarsi. 8. L ordine del giorno è definito dall Ufficio di Presidenza, tenendo anche conto delle proposte formulate dalla Commissione al termine della riunione precedente. 9. Ciascuna componente può proporre la trattazione di argomenti da inserire all ordine del giorno della seduta successiva. 10. La commissione può essere ascoltata da Consiglio comunale in relazione ai provvedimenti che essa ritiene investano la condizione femminile. Art.12 Validità delle sedute e delle decisioni 1. Le sedute della Commissione sono valide se è presente la maggioranza delle sue componenti. 2. Le decisioni sono adottate a maggioranza delle presenti. 3. E richiesto il voto favorevole della maggioranza delle componenti per: a) L approvazione dei programmi di lavoro della Commissione; b) L approvazione della relazione annuale di cui all art.9 del presente regolamento.

6 4. La Commissione assume le proprie decisioni con votazione palese, salvo i casi particolari previsti per legge. 5. Alle sedute della Commissioni possono partecipare il Sindaco ed il consigliere comunale delegato alle pari opportunità. Art.13 Verbali delle sedute 1. Di ogni seduta della Commissione viene redatto un verbale. 2. Il verbale viene firmato nella sella seduta successiva, dopo l approvazione da parte della Commissione, dall estensore e dalla presidente. Le componenti che vogliano far risultare a verbale le loro dichiarazioni testuali ne dettano o consegnano il testo. Art.14 Gruppi di lavoro 1. La Commissione, per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali e per l attuazione del programma di lavoro, può anche avvalersi di esperti esterni da essa proposti. 2. I gruppi di lavoro sono istituiti dalla Commissione che ne definisce i compiti, la durata e le modalità di funzionamento. 3. Ogni gruppo di lavoro sceglie al proprio interno una coordinatrice che ne convoca le riunioni, relaziona alla Commissione sull andamento dei lavori, sulle proposte che da essi scaturiscono e sulle attività svolte, tiene i contatti con l Ufficio di Presidenza della Commissione. 4. Le componenti della Commissione possono assistere anche alle riunioni dei gruppi di lavoro di cui non fanno parte. Art.15 Norma finanziaria 1. La Commissione utilizza eventuali fondi messi a disposizione dall Unione Europea, dallo Stato o da altri soggetti pubblici e privati, con le modalità previste dalla legge e dal Piano Esecutivo di Genere.

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