Regolamento del Comitato per la Promozione dell Imprenditoria Femminile
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1 1 Allegato A alla D.C. n. 35 del 26 novembre 2009 Regolamento del Comitato per la Promozione dell Imprenditoria Femminile ARTICOLO 1 DEFINIZIONE 1. Il Comitato per la promozione dell imprenditoria femminile istituito presso la Camera di Commercio di Fermo con delibera di Giunta Camerale n. 247 del 17 novembre 2009 persegue prioritariamente gli obiettivi generali enunciati nei Protocolli di intesa firmati tra il Ministero delle Attività Produttive e Unioncamere. 2. Il Comitato lavora per promuovere e valorizzare la presenza delle donne nei luoghi decisionali dello sviluppo economico, la diffusione della cultura imprenditoriale presso le donne, il conseguimento di un contesto sociale che permetta la conciliazione delle esigenze della vita relazionale quotidiana di uomini e donne con la rispettiva ed equilibrata realizzazione professionale. 3. Il Comitato esplica le sue attività attraverso le modalità e gli strumenti di cui al presente regolamento. ARTICOLO 2 NATURA GIURIDICA 1. Il Comitato per lo sviluppo dell imprenditoria femminile è un organismo, senza personalità giuridica, che opera nell ambito della normativa, delle competenze e delle finalità istituzionali proprie dell ente camerale. ARTICOLO 3 COMPOSIZIONE E SEDE 1. Il Comitato è composto da un numero di almeno 8 componenti fino ad un
2 2 massimo di 16 componenti, ha sede presso le Camera di Commercio di Fermo. 2. Il Comitato è composto da rappresentanti del Consiglio camerale, nonché da rappresentanti indicati dalle Associazioni imprenditoriali di categoria e dalle Organizzazioni sindacali impegnate nella promozione delle pari opportunità, nominati dalla Giunta Camerale. La Giunta può nominare un rappresentante femminile del Consiglio Camerale. 3. Il Comitato per l imprenditoria femminile della Camera di Commercio di Fermo è così ripartito: a) rappresentanti del settore industria; b) rappresentanti del settore artigianato; c) rappresentanti del settore commercio; d) rappresentante del settore turismo; e) rappresentanti del settore agricoltura; f) rappresentante designato dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti; g) rappresentante femminile del Consiglio camerale. ARTICOLO 4 COMPITI 1. Il Comitato ha il compito di: a) proporre suggerimenti nell'ambito della programmazione delle attività camerali che riguardino lo sviluppo e la qualificazione della presenza delle donne nel mondo dell'imprenditoria; b) partecipare alle attività delle Camere proponendo tematiche di genere in relazione allo sviluppo dell'imprenditori a locale; c) promuovere indagini conoscitive sulla realtà imprenditoriale locale (anche con studi di settore) per individuare le opportunità di accesso e di promozione delle donne nel mondo del lavoro e dell'imprenditoria in particolare; d) promuovere iniziative per lo sviluppo dell'imprenditori femminile, anche tramite specifiche attività di informazione, formazione imprenditoriale e professionale e servizi di assistenza manageriale mirata; e) attivare iniziative volte a facilitare l'accesso al credito anche promuovendo la stipula delle convenzioni previste nell' ambito del Progetto per l'accesso delle imprenditrici alle fonti di finanziamento;
3 3 f) curare la divulgazione nel territorio delle iniziative e delle attività di ricerca e studio sullo sviluppo locale promosse dalle Camere di Commercio; g) proporre iniziative per attivare un sistema di collaborazioni sinergiche con gli enti pubblici e privati che sul territorio svolgono attività di promozione e sostegno all'imprenditoria femminile in generale. ARTICOLO 5 PROGRAMMA ANNUALE 1. Il Comitato svolge le attività indicate nei Protocolli e in particolare: nell esercizio delle proprie attività, è in costante collegamento con l Ente camerale, attraverso consultazioni prima e durante le iniziative che verranno progettate e realizzate; predispone un programma di mandato e annuale coerente con gli indirizzi generali e con il programma pluriennale di attività delle Camere di Commercio; relaziona alla Camera di Commercio sulle attività svolte al 31dicembre di ogni anno; assicura costanti collegamenti con gli organismi del sistema camerale a livello regionale e/o nazionale, al fine di raccoglierne proposte ed esperienze; utilizza gli atti, le informazioni e la documentazione della Camera di Commercio necessari allo svolgimento dei propri compiti; propone e opera per la partecipazione della Presidente del Comitato (o sua delegata) alle riunioni della giunta camerale in qualità di uditrice su temi di specifico interesse; può esprimere un parere non vincolante agli organi della Camera di Commercio sui temi dell imprenditoria femminile; ricerca sinergie comuni con le Associazioni di categoria presenti nel Comitato per la progettazione e la realizzazione delle attività; valorizza e dà visibilità alle attività svolte e ai risultati raggiunti attraverso iniziative di comunicazione condivise e realizzate con il supporto tecnico della Camera di Commercio.
4 4 ARTICOLO 6 ORGANIZZAZIONE 1. Il Comitato è presieduto da una Presidente, scelta al proprio interno previa eventuale proposta della Giunta camerale, a maggioranza dei presenti. La presidente presiede il Comitato e cura l attuazione del programma. Può anche essere individuata una Vicepresidente. 2. Le funzioni di segreteria sono affidate alla Camera di commercio o Azienda Speciale, attraverso un funzionario/a, cui compete la tenuta degli atti del Comitato, la convocazione delle sedute e tutte le attività di raccordo fra il Comitato medesimo e gli Uffici della Camera di Commercio. ARTICOLO 7 FUNZIONI DEL COMITATO 1. La riunione del Comitato è valida quando è presente la metà dei componenti; le decisioni sono assunte a maggioranza dei voti dei presenti. In caso di parità di voti, nelle votazioni, le astensioni sono equiparate ai voti contrari;le convocazioni sono effettuate mediante messaggio di posta elettronica certificata o fax o raccomandata con avviso di ricevimento; l avviso di convocazione, con l ordine del giorno, deve essere inviato almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione o, nei casi d urgenza nelle 48 ore precedenti. 2. L assenza ingiustificata di un componente a tre riunioni consecutive è causa di decadenza dal Comitato. La Presidente del Comitato informa il Presidente della Camera di Commercio per la relativa sostituzione. 3. Ogni componente ha diritto ad un voto e nessun componente può delegare il proprio voto ad un altro componente. ARTICOLO 8 PRESIDENTE 1. La Presidente del Comitato: ha la rappresentanza del Comitato;
5 5 convoca e presiede il Comitato; ha la facoltà di partecipare alle sedute di eventuali gruppi di lavoro. ARTICOLO 9 INFORMAZIONI 1. Il Comitato può richiedere agli uffici camerali la documentazione necessaria allo svolgimento dei propri compiti istituzionali, fermo restando il dovere alla riservatezza in ordine alle informazioni ed ai dati acquisiti e l obbligo di utilizzarli solo per finalità proprie del Comitato. ARTICOLO 10 MODIFICHE AL REGOLAMENTO 1. Il Comitato può proporre le modifiche ed integrazioni al presente regolamento con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti. 2. Le modifiche ed integrazioni devono essere approvate dalla Giunta Camerale. ARTICOLO 11 RISORSE ECONOMICHE 1. La Camera di commercio delibera annualmente lo stanziamento di una somma per il funzionamento del Comitato per l imprenditoria femminile sulla base di un programma, presentato dal Comitato ed approvato dalla Giunta camerale in concomitanza con i termini per la predisposizione del preventivo camerale annuale. 2. Il Comitato, attraverso la Camera di Commercio, può reperire ulteriori risorse su progetti specifici coinvolgendo le Associazioni di categoria presenti nel Comitato o altri soggetti pubblici o privati ( ad esempio, banche, istituzioni, imprese del territorio, fondi europei). ARTICOLO 12 NORME DI RINVIO 1. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento valgono le norme di legge sulle Camere di Commercio.
6 2. Il presente Regolamento è redatto in conformità di quanto stabilito dai regolamenti della Camera di Commercio di Fermo, dal protocollo di intesa firmato il 20 maggio 1999 tra Unioncamere ed il Ministero dell Industria del Commercio e dell Artigianato, dal protocollo d intesa firmato tra Unioncamere ed il Ministero delle Attività Produttive firmato in data 28 febbraio 2003, delle linee guida per la costituzione ed il funzionamento dei Comitati per l imprenditoria Femminile redatte da Unioncamere nel corso dell anno
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