REVISIONE DEL MODELLO 231 DI FASCINO P.G.T. MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO PARTE SPECIALE R

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1 PROGETTO DOC. NUM. 11 REVISIONE DEL MODELLO 231 DI FASCINO P.G.T. S.R.L. STATO DEFINITIVO DATA 13 DICEMBRE 2013 NUM. COPIE 1 ELETTRONICA MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ADOTTATO AI SENSI DEL D. LGS. 231/01 PARTE SPECIALE R IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE (ART FUNZIONE COMITATO GUIDA DESTINATARI NOME GIUSEPPE DE FILIPPI I destinatari del presente documento sono autorizzati all utilizzo dello stesso limitatamente per le finalità di esecuzione dell incarico progettuale e nel solo ambito di Fascino Produzione Gestione Teatro s.r.l.. Questo documento non potrà essere da Voi utilizzato per altri fini diversi da quelli previsti nell ambito dell incarico, né è permessa la divulgazione a terzi non destinatari dei documenti stessi. 11_ _FAS_PARTE_SPECIALE_R_IRR_FINAL

2 INDICE 1. LE FATTISPECIE DI REATO PRESUPPOSTO LE ATTIVITÀ SENSIBILI I DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE I PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO I PROTOCOLLI DI CONTROLLO A PRESIDIO DEI RISCHI-REATO I FLUSSI INFORMATIVI VERSO L ORGANISMO DI VIGILANZA APPENDICE NORMATIVA

3 1. LE FATTISPECIE DI REATO PRESUPPOSTO L art. 25-duodecies del D. Lgs. 231/2001, rubricato Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, così recita: 1. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il limite di euro. La norma è stata inserita all interno del D. Lgs. 231/2001 in seguito all adozione del D. Lgs. 16 luglio 2012, n. 209, in attuazione della direttiva 2009/52/CE che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare. I reati presupposto introdotti dall art. 25 duodecies sono i seguenti: art. 22 D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato. Gli articoli delle leggi speciali che vengono in rilievo per la comprensione di ciascuna fattispecie, accompagnata da una sintetica illustrazione del reato e da una descrizione astratta a titolo esemplificativo della condotta illecita sono presentati nell Appendice Normativa. 2. LE ATTIVITÀ SENSIBILI In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra esplicitate, le aree ritenute più specificamente a rischio risultano essere, ai fini della presente Parte Speciale R del Modello, le seguenti: Ref. Attività sensibile 1IRR Selezione e gestione risorse umane 3. I DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE Sono destinatari (di seguito i Destinatari ) della presente Parte Speciale del Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D. Lgs. 231/01 della Società e si impegnano al rispetto del contenuto dello stesso: gli amministratori e i dirigenti della Società (cosiddetti soggetti apicali); 3

4 i dipendenti della Società (cosiddetti soggetti interni sottoposti ad altrui direzione); In forza di specifica accettazione o in forza di apposite clausole contrattuali possono essere destinatari di specifici obblighi per il rispetto del contenuto della Parte Generale o della presente Parte Speciale i seguenti soggetti esterni (di seguito i Soggetti Esterni ): i collaboratori, i consulenti e in generale i soggetti che svolgono attività di lavoro autonomo; i fornitori e i partner (anche sottoforma di associazione temporanea di imprese, comprese le società di somministrazione di lavoro nonché di joint-venture); nella misura in cui essi operino per conto o nell interesse della Società nell ambito delle aree di attività individuate come sensibili all interno del Modello di Organizzazione, gestione e controllo. 4. I PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO I predetti Destinatari devono: R.A.1 rispettare l iter procedurale previsto dalla legge per l assunzione di lavoratori extracomunitari, facendo costante riferimento allo sportello unico per l immigrazione al fine di poter garantire la regolare permanenza sul territorio nazionale di tutti i propri lavoratori; R.A.2 verificare periodicamente che i lavoratori extracomunitari impiegati alle dipendenze della Società siano in possesso di regolare permesso di soggiorno in corso di validità, o che ne abbiano chiesto il rinnovo nei tempi e secondo le modalità previsti dalla legge; R.A.3 interrompere immediatamente il rapporto di lavoro, in ogni caso in cui il permesso di soggiorno concesso al lavoratore extracomunitario sia scaduto e non sia stato rinnovato o sia stato revocato o annullato; R.A.4 ottenere conferma dai Soggetti Esterni che tutti i lavoratori extracomunitari impiegati alle loro dipendenze, i quali prestano la propria attività lavorativa nell ambito di un contratto sottoscritto da tali Soggetti Esterni con la Società, siano in possesso di regolare permesso di soggiorno. È fatto espresso divieto a carico dei predetti Destinatari di: R.A.5 instaurare un rapporto di lavoro irregolare con, o ad ogni modo impiegare alle proprie dipendenze, lavoratori extracomunitari privi di regolare permesso di soggiorno; 4

5 R.A.6 protrarre il rapporto di lavoro, seppur originariamente regolarmente instauratosi, con lavoratori extracomunitari il cui permesso di soggiorno sia scaduto e non sia stato rinnovato o sia stato revocato o annullato; R.A.7 tollerare che Soggetti Esterni impieghino nell ambito di un contratto sottoscritto con la Società lavoratori extracomunitari privi di regolare permesso di soggiorno o il cui permesso di soggiorno sia scaduto e non sia stato rinnovato o sia stato revocato o annullato; R.A.8 porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, la fattispecie di reato prevista di cui alla presente Parte Speciale. 5. I PROTOCOLLI DI CONTROLLO A PRESIDIO DEI RISCHI-REATO In considerazione dei risultati della valutazione del rischio inerente e in accordo con la metodologia adottata per la gestione dei rischi-reato a limitata rischiosità inerente, non sono previsti specifici protocolli di controllo finalizzati all attuazione dei principi generali di comportamento elencati nel precedente paragrafo. 6. I FLUSSI INFORMATIVI VERSO L ORGANISMO DI VIGILANZA In considerazione dei risultati della valutazione del rischio inerente e in accordo con la metodologia adottata per la gestione dei rischi-reato a limitata rischiosità inerente, non sono previsti specifici flussi informativi in favore dell Organismo di Vigilanza. 7. APPENDICE NORMATIVA Gli articoli delle leggi speciali che vengono in rilievo per la comprensione di ciascuna fattispecie, accompagnata da una sintetica illustrazione del reato e da una descrizione astratta a titolo esemplificativo della condotta illecita sono presentati nel seguito. Art. 22 D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato (omissis) 12. Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5000 euro per ogni lavoratore impiegato. 5

6 12-bis. Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà: a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre; b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa; c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale. (omissis) L art. 22 del D. Lgs. 286/1998 disciplina le modalità con cui può instaurarsi un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato che coinvolga prestatori di lavoro stranieri 1. 1 Art. 22 D Lgs. 25 luglio 1998, n Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato 1. In ogni provincia è istituito presso la prefettura-ufficio territoriale del Governo uno sportello unico per l'immigrazione, responsabile dell'intero procedimento relativo all'assunzione di lavoratori subordinati stranieri a tempo determinato ed indeterminato. 2. Il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia che intende instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato con uno straniero residente all'estero deve presentare allo sportello unico per l'immigrazione della provincia di residenza ovvero di quella in cui ha sede legale l'impresa, ovvero di quella ove avrà luogo la prestazione lavorativa: a) richiesta nominativa di nulla osta al lavoro; b) idonea documentazione relativa alle modalità di sistemazione alloggiativa per il lavoratore straniero; c) la proposta di contratto di soggiorno con specificazione delle relative condizioni, comprensiva dell'impegno al pagamento da parte dello stesso datore di lavoro delle spese di ritorno dello straniero nel Paese di provenienza; d) dichiarazione di impegno a comunicare ogni variazione concernente il rapporto di lavoro. 3. Nei casi in cui non abbia una conoscenza diretta dello straniero, il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia può richiedere, presentando la documentazione di cui alle lettere b) e c) del comma 2, il nulla osta al lavoro di una o più persone iscritte nelle liste di cui all'articolo 21, comma 5, selezionate secondo criteri definiti nel regolamento di attuazione. 4. Lo sportello unico per l'immigrazione comunica le richieste di cui ai commi 2 e 3 al centro per l'impiego di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, competente in relazione alla provincia di residenza, domicilio o sede legale. Il centro per l'impiego provvede a diffondere le offerte per via telematica agli altri centri ed a renderle disponibili su sito INTERNET o con ogni altro mezzo possibile ed attiva gli eventuali interventi previsti dall'articolo 2 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n Decorsi venti giorni senza che sia stata presentata alcuna domanda da parte di lavoratore nazionale o comunitario, anche per via telematica, il centro trasmette allo sportello unico richiedente una certificazione negativa, ovvero le domande acquisite comunicandole altresì al datore di lavoro. Ove tale termine sia decorso senza che il centro per l'impiego abbia fornito riscontro, lo sportello unico procede ai sensi del comma Lo sportello unico per l'immigrazione, nel complessivo termine massimo di quaranta giorni dalla presentazione della richiesta, a condizione che siano state rispettate le prescrizioni di cui al comma 2 e le prescrizioni del contratto collettivo di lavoro applicabile alla fattispecie, rilascia, in ogni caso, sentito il questore, il nulla osta nel rispetto dei limiti numerici, quantitativi e qualitativi determinati a norma dell'articolo 3, comma 4, e dell'articolo 21, e, a richiesta del datore di lavoro, trasmette la documentazione, ivi compreso il codice fiscale, agli uffici consolari, ove possibile in via telematica. Il nulla osta al lavoro subordinato ha validità per un periodo non superiore a sei mesi dalla data del rilascio. 5-bis. Il nulla osta al lavoro è rifiutato se il datore di lavoro risulti condannato negli ultimi cinque anni, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per: 6

7 a) favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'italia e dell'emigrazione clandestina dall'italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite; b) intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ai sensi dell'articolo 603-bis del codice penale; c) reato previsto dal comma ter. Il nulla osta al lavoro è, altresì, rifiutato ovvero, nel caso sia stato rilasciato, è revocato se i documenti presentati sono stati ottenuti mediante frode o sono stati falsificati o contraffatti ovvero qualora lo straniero non si rechi presso lo sportello unico per l'immigrazione per la firma del contratto di soggiorno entro il termine di cui al comma 6, salvo che il ritardo sia dipeso da cause di forza maggiore. La revoca del nulla osta è comunicata al Ministero degli affari esteri tramite i collegamenti telematici. 6. Gli uffici consolari del Paese di residenza o di origine dello straniero provvedono, dopo gli accertamenti di rito, a rilasciare il visto di ingresso con indicazione del codice fiscale, comunicato dallo sportello unico per l'immigrazione. Entro otto giorni dall'ingresso, lo straniero si reca presso lo sportello unico per l'immigrazione che ha rilasciato il nulla osta per la firma del contratto di soggiorno che resta ivi conservato e, a cura di quest'ultimo, trasmesso in copia all'autorità consolare competente ed al centro per l'impiego competente. 7. [omissis] 8. Salvo quanto previsto dall'articolo 23, ai fini dell'ingresso in Italia per motivi di lavoro, il lavoratore extracomunitario deve essere munito del visto rilasciato dal consolato italiano presso lo Stato di origine o di stabile residenza del lavoratore. 9. Le questure forniscono all'inps e all'inail, tramite collegamenti telematici, le informazioni anagrafiche relative ai lavoratori extracomunitari ai quali è concesso il permesso di soggiorno per motivi di lavoro, o comunque idoneo per l'accesso al lavoro, e comunicano altresì il rilascio dei permessi concernenti i familiari ai sensi delle disposizioni di cui al titolo IV; l'inps, sulla base delle informazioni ricevute, costituisce un «Archivio anagrafico dei lavoratori extracomunitari», da condividere con altre amministrazioni pubbliche; lo scambio delle informazioni avviene in base a convenzione tra le amministrazioni interessate. Le stesse informazioni sono trasmesse, in via telematica, a cura delle questure, all'ufficio finanziario competente che provvede all'attribuzione del codice fiscale. 10. Lo sportello unico per l'immigrazione fornisce al Ministero del lavoro e delle politiche sociali il numero ed il tipo di nulla osta rilasciati secondo le classificazioni adottate nei decreti di cui all'articolo 3, comma La perdita del posto di lavoro non costituisce motivo di revoca del permesso di soggiorno al lavoratore extracomunitario ed ai suoi familiari legalmente soggiornanti. Il lavoratore straniero in possesso del permesso di soggiorno per lavoro subordinato che perde il posto di lavoro, anche per dimissioni, può essere iscritto nelle liste di collocamento per il periodo di residua validità del permesso di soggiorno, e comunque, salvo che si tratti di permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per un periodo non inferiore a sei mesi. Il regolamento di attuazione stabilisce le modalità di comunicazione ai centri per l'impiego, anche ai fini dell'iscrizione del lavoratore straniero nelle liste di collocamento con priorità rispetto a nuovi lavoratori extracomunitari. 11-bis. Lo straniero che ha conseguito in Italia il dottorato o il master universitario di secondo livello, alla scadenza del permesso di soggiorno per motivi di studio, può essere iscritto nell elenco anagrafico previsto dall articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2000, n. 442, per un periodo non superiore a dodici mesi, ovvero, in presenza dei requisiti previsti dal presente testo unico, può chiedere la conversione in permesso di soggiorno per motivi di lavoro. 12. Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5000 euro per ogni lavoratore impiegato. 12-bis. Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà: a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre; b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa; c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale. 7

8 La norma in esame impone determinati requisiti e iter procedurali che devono essere rispettati ai fini della legittimità del rapporto di lavoro. In particolare vengono delineate le modalità di rilascio del permesso di soggiorno concesso per motivi lavorativi e gli obblighi a cui il datore di lavoro ed il lavoratore sono tenuti ad adempiere. Il comma 12 della norma in esame introduce una fattispecie delittuosa volta a sanzionare il datore di lavoro che occupi alle proprie dipendenze un cittadino straniero irregolarmente presente sul territorio dello Stato. Si precisa che: si tratta di un reato proprio che può essere commesso solamente da chi rivesta la qualifica di datore di lavoro. La fattispecie in esame presuppone a carico del datore di lavoro l onere di assicurare la legittimità delle assunzioni, a nulla rilevando che quest ultimo non si occupi direttamente del procedimento di selezione del personale 2. Tuttavia, ai fini della norma in esame, anche alla luce di recenti pronunce giurisprudenziali 3, il concetto di datore di lavoro non coincide strettamente con quello di imprenditore, 12-ter. Con la sentenza di condanna il giudice applica la sanzione amministrativa accessoria del pagamento del costo medio di rimpatrio del lavoratore straniero assunto illegalmente. 12-quater. Nelle ipotesi di particolare sfruttamento lavorativo di cui al comma 12-bis, è rilasciato dal questore, su proposta o con il parere favorevole del procuratore della Repubblica, allo straniero che abbia presentato denuncia e cooperi nel procedimento penale instaurato nei confronti del datore di lavoro, un permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 5, comma quinquies. Il permesso di soggiorno di cui al comma 12-quater ha la durata di sei mesi e può essere rinnovato per un anno o per il maggior periodo occorrente alla definizione del procedimento penale. Il permesso di soggiorno è revocato in caso di condotta incompatibile con le finalità dello stesso, segnalata dal procuratore della Repubblica o accertata dal questore, ovvero qualora vengano meno le condizioni che ne hanno giustificato il rilascio. 13. Salvo quanto previsto per i lavoratori stagionali dall'articolo 25, comma 5, in caso di rimpatrio il lavoratore extracomunitario conserva i diritti previdenziali e di sicurezza sociale maturati e può goderne indipendentemente dalla vigenza di un accordo di reciprocità al verificarsi della maturazione dei requisiti previsti dalla normativa vigente, al compimento del sessantacinquesimo anno di età, anche in deroga al requisito contributivo minimo previsto dall'articolo 1, comma 20, della legge 8 agosto 1995, n Le attribuzioni degli istituti di patronato e di assistenza sociale, di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152, sono estese ai lavoratori extracomunitari che prestino regolare attività di lavoro in Italia. 15. I lavoratori italiani ed extracomunitari possono chiedere il riconoscimento di titoli di formazione professionale acquisiti all'estero; in assenza di accordi specifici, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la commissione centrale per l'impiego, dispone condizioni e modalità di riconoscimento delle qualifiche per singoli casi. Il lavoratore extracomunitario può inoltre partecipare, a norma del presente testo unico, a tutti i corsi di formazione e di riqualificazione programmati nel territorio della Repubblica. 16. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi degli statuti e delle relative norme di attuazione. 2 Cass. Pen., sez I, 18 maggio 2011, n Cass. Pen., sez. I, 3 aprile 2012, n (nel caso di specie è stato ritenuto colpevole del reato in esame il gestore di fatto di un esercizio commerciale, formalmente intestato ad altri, che occupava alle proprie dipendenze un lavoratore extracomunitario in posizione irregolare). Cass. Pen., sez I, 18 maggio 2011, n Trib. Nocera Inferiore, 03 ottobre 2011, n

9 ma ricomprende chiunque assuma o occupi alle proprie dipendenze una persona per svolgere attività lavorativa subordinata e, quindi, sia il soggetto che materialmente provvede all assunzione, sia il soggetto nel cui interesse e sotto la cui direzione si svolge la prestazione lavorativa; l elemento oggettivo del reato è costituito dall occupazione alle proprie dipendenze di lavoratori stranieri in posizione irregolare alla luce delle normative vigenti in materia di immigrazione. In particolare, ai fini dell integrazione della condotta incriminata si richiede che i lavoratori siano privi del permesso di soggiorno, non avendolo mai ottenuto, o che il permesso di soggiorno già regolarmente rilasciato dalle autorità competenti sia scaduto e non sia stato rinnovato, o sia stato revocato o annullato. Si specifica che: o per occupazione alle proprie dipendenze deve intendersi l istaurazione di un qualunque rapporto di lavoro subordinato (quindi anche un rapporto di lavoro in prova), indipendentemente da qualunque delimitazione temporale dell attività (quindi anche il lavoro di un giorno) 4 ; o per lavoratori stranieri ai sensi della citata normativa devono intendersi esclusivamente i lavoratori extracomunitari. Le disposizioni in esame non si applicano infatti ai cittadini di altri Stati membri dell Unione Europea, per i quali vige il principio fondamentale della libera circolazione dei lavoratori, sancito dall art. 45 TFUE 5. I soggetti che godono della cittadinanza dell Unione hanno infatti il diritto di cercare lavoro in un altro paese dell'ue, di lavorare in tale paese senza bisogno di un permesso di lavoro, di vivere in questo paese per motivi di lavoro, di restarvi anche quando l'attività professionale è giunta a termine e di godere della parità di trattamento rispetto ai cittadini nazionali per quanto riguarda l'accesso al lavoro, le condizioni di lavoro, nonché qualsiasi altro beneficio sociale e fiscale. si tratta di un reato permanente, che si consuma nel momento in cui avviene l instaurazione del rapporto di lavoro nei casi in cui il lavoratore sia privo 4 Cass.Pen., sez. fer., 04 settembre 2008, n Articolo 45 Trattato sul Funzionamento dell Unione Europea (ex articolo 39 del TCE). 1. La libera circolazione dei lavoratori all'interno dell'unione è assicurata. 2. Essa implica l'abolizione di qualsiasi discriminazione, fondata sulla nazionalità, tra i lavoratori degli Stati membri, per quanto riguarda l'impiego, la retribuzione e le altre condizioni di lavoro. 3. Fatte salve le limitazioni giustificate da motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza e sanità pubblica, essa importa il diritto: a) di rispondere a offerte di lavoro effettive; b) di spostarsi liberamente a tal fine nel territorio degli Stati membri; c) di prendere dimora in uno degli Stati membri al fine di svolgervi un'attività di lavoro, conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative che disciplinano l'occupazione dei lavoratori nazionali; d) di rimanere, a condizioni che costituiranno l'oggetto di regolamenti stabiliti dalla Commissione, sul territorio di uno Stato membro, dopo aver occupato un impiego. 4. Le disposizioni del presente articolo non sono applicabili agli impieghi nella pubblica amministrazione. 9

10 del permesso di soggiorno, o, negli altri casi, nel momento in cui il permesso di soggiorno scade, o viene revocato o annullato, e si perfeziona solo nel momento in cui cessa l occupazione del lavoratore irregolare; l elemento soggettivo è costituito dal dolo generico, che consiste nella conoscenza e volontà del datore di lavoro di occupare un soggetto straniero che versa in condizioni di irregolarità ai sensi della disciplina sull immigrazione. Si precisa che, a causa del già menzionato onere di assicurare la legittimità delle assunzioni, il datore di lavoro è ritenuto responsabile del reato in esame anche nel caso in cui, in buonafede, questi si sia fidato delle assicurazioni verbali del lavoratore, senza pretendere di visionare il permesso di soggiorno. La fattispecie delittuosa in esame, ai sensi di quanto previsto dall art. 25-duodecies del D. Lgs. 231/2001, può dar luogo alla responsabilità amministrativa dell ente solamente nei casi in cui la stessa sia integrata in una delle ipotesi aggravate previste dal comma 12-bis della norma stessa. Ovverosia nei soli casi in cui: i lavoratori occupati siano in numero superiore a tre; i lavoratori occupati siano minori in età non lavorativa; i lavoratori occupati siano sottoposti a condizioni lavorative tali da costituire violazioni della normativa in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, idonee ad esporre il lavoratore a pericolo per la salute, la sicurezza o l'incolumità personale. Si ritiene che le condotte previste dal reato precedentemente presentato siano astrattamente rilevanti per la Società nell ambito delle seguenti attività sensibili: Selezione e gestione risorse umane Di conseguenza tale reato presupposto è stato successivamente considerato nell ambito delle attività cosiddette sensibili. 10

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