3ª SERIE SPECIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA. Roma - Sabato, 17 settembre 2011 AVVISO AL PUBBLICO

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1 3ª SERIE SPECIALE Spediz. abb. abb. post. post. - art. 45% 1, comma - art. 12, comma 20/b Legge , , n. n Filiale - Filiale di Romadi Roma GAZZETTA Anno 152 Numero 37 UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA PARTE PRIMA Roma - Sabato, 17 settembre 2011 SI PUBBLICA IL SABATO DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA ROMA AMMINISTRAZIONE PRESSO L ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA ROMA - CENTRALINO LIBRERIA DELLO STATO VIA PRINCIPE UMBERTO ROMA AVVISO AL PUBBLICO Si comunica che il punto vendita Gazzetta Ufficiale sito in via Principe Umberto, 4 è stato trasferito nella nuova sede di Piazza G. Verdi, Roma R E G I O N I SOMMARIO REGIONE PIEMONTE LEGGE REGIONALE 3 agosto 2011, n. 14. Modifiche alla legge regionale 7 agosto 2006, n. 30 (Istituzione del Consiglio delle autonomie locali (CAL) e modifiche alla legge regionale 20 novembre 1998, n. 34 Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli Enti locali ) Pag. 3 LEGGE REGIONALE 3 agosto 2011, n. 15. Disciplina delle attività e dei servizi necroscopici, funebri e cimiteriali. Modifiche della legge regionale del 31 ottobre 2007, n. 20 (Disposizioni in materia di cremazione, conservazione, affidamento e dispersione delle ceneri) Pag. 3 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 luglio 2011, n. 4/R. Regolamento regionale recante: «Modifiche all articolo 15 del regolamento regionale 22 maggio 2001, n. 6/R (Regolamento per la fruizione delle agevolazioni finalizzate alla rilocalizzazione di attività produttive collocate in aree a rischio di esondazione ai sensi della legge 16 luglio 1997, n. 228 e successive integrazioni)» Pag. 7 REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE (Provincia di Bolzano) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 20 luglio 2011, n. 28. Modifiche del regolamento sull assistenza economica sociale e tariffe nei servizi sociali Pag. 7 REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 27 luglio 2011, n. 0176/Pres. Regolamento di attuazione dell art. 3, comma 3, lettere a) e c) della LR 16/2009 (Norme per la costruzione in zona sismica e per la tutela fisica del territorio), recante Definizione delle tipologie di opere e di edifici di interesse strategico e di quelli che possono assumere rilevanza per le conseguenze di un eventuale collasso, nonché degli interventi di nuova costruzione, degli interventi su costruzioni esistenti e degli interventi di variante in corso d opera che assolvono una funzione di limitata importanza statica ai sensi dell articolo 3, comma 3, lettere a) e c) della LR 16/2009 Pag. 14 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 29 luglio 2011, n. 0181/Pres. LR 18/2005, artt. 29, 30, 31, 32, 33 e 48. Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Regione 28 maggio 2010, n. 114 Regolamento per la concessione e l erogazione degli incentivi per gli interventi di politica attiva del lavoro previsti dagli articoli 29, 30, 31, 32, 33 e 48 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l occupazione, la tutela e la qualità del lavoro) Pag. 16 REGIONE UMBRIA REGOLAMENTO REGIONALE 8 luglio 2011, n. 6. Disciplina per la concessione di contributi e benefici finanziari per l attività sportiva e per l impiantistica sportiva Pag. 20 REGIONE LAZIO LEGGE REGIONALE 18 marzo 2011, n. 3. Interventi in favore di organismi di garanzia collettiva dei fidi nel settore agricolo Pag. 23

2 LEGGE REGIONALE 18 marzo 2011, n. 4. Modifica all articolo 4 della legge regionale 11 marzo 2003, n. 7 (Istituzione di un fondo di solidarietà in favore delle famiglie di cittadini del Lazio appartenenti alle strutture operative di protezione civile, deceduti nell ambito di operazioni di soccorso) Pag. 24 LEGGE REGIONALE 19 aprile 2011, n. 5. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 2007, n. 13 (Organizzazione del sistema turistico laziale. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 «Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo» e successive modifiche)... Pag. 24 LEGGE REGIONALE 22 aprile 2011, n. 6. Disposizioni urgenti in materia sanitaria. Modifiche alle leggi regionali 28 dicembre 2007, n. 26 «Legge finanziaria regionale per l esercizio 2008 (art. 11, l.r. 20 novembre 2001, n. 25)» e successive modifiche, 10 agosto 2010, n. 3 «Assestamento del bilancio annuale e pluriennale della Regione Lazio» e successive modifiche e 24 dicembre 2010, n. 9 «Disposizioni collegate alla legge finanziaria regionale per l esercizio finanziario 2011 (art.12, comma 1, l.r. 20 novembre 2001, n. 25)». Promozione della costituzione dell istituto di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) di Tor Vergata. Salvaguardia dei livelli occupazionali nella sanità privata Pag. 25 REGIONE ABRUZZO LEGGE REGIONALE 19 luglio 2011, n. 20. Integrazioni alla legge regionale 10 agosto 2010, n. 40 (Testo unico delle norme sul trattamento economico e previdenziale spettante ai Consiglieri regionali e sulle spese generali di funzionamento dei gruppi consiliari) Pag. 27 LEGGE REGIONALE 19 luglio 2011, n. 21. Modifiche all art. 56 e al Capo VI (Interventi urgenti e indifferibili in materia di trasporto pubblico regionale e locale) della L.R. 10 gennaio 2011, n. 1 Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria regionale 2011) Pag. 27 REGIONE CAMPANIA REGOLAMENTO REGIONALE 4 agosto 2011, n. 5. Regolamento di attuazione per il governo del territorio Pag. 28 2

3 REGIONE PIEMONTE LEGGE REGIONALE 3 agosto 2011, n. 14. Modifiche alla legge regionale 7 agosto 2006, n. 30 (Istituzione del Consiglio delle autonomie locali (CAL) e modifiche alla legge regionale 20 novembre 1998, n. 34 Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli Enti locali ). (Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte n. 32 dell 11 agosto 2011) LEGGE REGIONALE 3 agosto 2011, n. 15. Disciplina delle attività e dei servizi necroscopici, funebri e cimiteriali. Modifiche della legge regionale del 31 ottobre 2007, n. 20 (Disposizioni in materia di cremazione, conservazione, affidamento e dispersione delle ceneri). (Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 32 dell 11 agosto 2011) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO la seguente legge: P ROMULGA Art. 1. Finalità e oggetto la seguente legge: IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE P ROMULGA Art. 1. Modifiche all art. 2 della legge regionale 7 agosto 2006, n Al termine della lettera a) del comma 1 dell art. 2 della legge regionale 7 agosto 2006, n. 30 (Istituzione del Consiglio delle Autonomie locali (CAL) e modifiche alla legge regionale 20 novembre 1998, n. 34 (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli Enti locali)) sono aggiunte le parole o, se ricoprono una delle cariche di cui alla lettera g), dai vicepresidenti. 2. Al termine della lettera b) del comma 1 dell art. 2 della legge regionale 30/2006 sono aggiunte le parole o, se ricoprono una delle cariche di cui alla lettera g), dal vicesindaco. 3. Alla lettera g) del comma 1 dell art. 2 della legge regionale 30/2006 le parole a), b) sono soppresse. La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte. 11R0434 Torino, 3 agosto 2011 (Omissis). COTA 1. La Regione disciplina le attività e i servizi correlati al decesso di ogni cittadino, nel rispetto della dignità e delle diverse convinzioni religiose e culturali di ogni persona, con la finalità di: a) garantire l uniformità del trattamento del cadavere, dei resti mortali e delle ceneri cremate sul territorio regionale; b) consentire a ciascuna persona di scegliere liberamente la forma di sepoltura o la cremazione; c) salvaguardare l interesse degli utenti dei servizi funebri anche tramite una corretta informazione; d) improntare le attività di vigilanza sanitaria a principi di rispetto della persona, di efficacia e di efficienza; e) favorire la libera concorrenza tra operatori nella gestione dei servizi attinenti all ambito funebre, cimiteriale e di polizia mortuaria; f) assicurare l incompatibilità tra la gestione dei servizi cimiteriali, dei crematori e delle camere mortuarie, la gestione di impianti elettrici di luci votive e i servizi di pubbliche affissioni con l attività di onoranze funebri, l attività commerciale marmorea e lapidea e i servizi floreali. 2. Le disposizioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 si applicano nel rispetto della normativa statale in materia di prelievo di organi a scopo di trapianto terapeutico. Art. 2. Adempimenti conseguenti al decesso 1. Per la dichiarazione o avviso di morte si osservano le disposizioni dell ordinamento statale. 2. Fuori dai casi in cui si proceda, ai sensi dell art. 44 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 (Approvazione del regolamento di polizia mortuaria), al prelievo di organi a scopo di trapianto terapeutico, il medico curante o suo sostituto certifica le cause del decesso, nel rispetto delle disposizioni e secondo le modalità definite dalla normativa statale. In caso di decesso presso una struttura sanitaria pubblica o privata che eroga prestazioni in regime di ricovero o in una struttura socio-sanitaria, le certificazioni sono rilasciate dal direttore sanitario o da un medico da lui delegato. 3. Nel rispetto della normativa statale relativa alla denuncia delle cause di morte e all accertamento dei decessi, le strutture di medicina legale delle Aziende sanitarie locali (ASL) garantiscono le funzioni di coordinamento, di consulenza e di supervisione delle attività di medicina necroscopica, definendo le procedure di espletamento dell attività stessa in particolare nei casi di morte improvvisa o non spiegabile. 4. L accertamento della realtà di morte dei soggetti non deceduti in strutture sanitarie di ricovero o assistenziali, residenziali pubbliche 3

4 e private viene effettuato dal medico necroscopo nominato dall ASL fra i medici dipendenti o convenzionati con il servizio sanitario nazionale, ovvero, in loro assenza, dai medici di medicina generale, al fine di assicurare la tempestività e l ottimale distribuzione del servizio sul territorio. 5. Il medico curante ha l obbligo di redigere la scheda di morte di cui al comma 6 dell art. 1 del d.p.r. 285/1990 entro le ventiquattro ore dall accertamento del decesso. In caso di irreperibilità del medico curante ovvero di decesso senza assistenza medica, tale obbligo spetta al medico necroscopo o alla guardia medica a seguito di presentazione di idonea documentazione. 6. La visita necroscopica deve essere effettuata non prima di quindici ore dal decesso, salvo quanto previsto all art. 3, e comunque non dopo le trenta ore. Art. 3. Osservazione e trattamenti sul cadavere 1. I cadaveri non possono essere seppelliti, cremati o sottoposti ad autopsia o ad alcuno dei trattamenti previsti al comma 7, prima dell accertamento di morte e, comunque, prima che siano trascorse ventiquattro ore dal decesso, salvo i casi di decapitazione, maciullamento, avanzato stato di decomposizione o putrefazione, ovvero i casi in cui sia stata effettuata rilevazione elettrocardiografica di durata non inferiore a venti minuti o ricorrano altre ragioni speciali a giudizio del medico incaricato delle funzioni di necroscopo. 2. Durante il periodo di osservazione, i corpi devono essere posti in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita. 3. In caso di decesso di persona affetta da malattia infettiva e diffusiva compresa nell apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il medico necroscopo adotta le necessarie precauzioni a tutela della salute pubblica, in conformità all art. 18 del d.p.r. 285/ In caso di trasporto dal luogo del decesso ad una struttura sanitaria, ad un deposito di osservazione o ad una struttura per il commiato, siti anche in altro comune della Regione, la salma è riposta in contenitore impermeabile non sigillato, in condizioni che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita e che comunque non siano di pregiudizio per la salute pubblica. 5. Se il decesso avviene in abitazioni inadatte per l osservazione o vi è espressa richiesta dei familiari o dei conviventi, come individuati nel decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 (Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente), la salma può essere trasportata per l osservazione presso l obitorio o il servizio mortuario delle strutture ospedaliere o presso apposite strutture adibite al commiato, previa certificazione del medico curante o di medico dipendente o convenzionato con il servizio sanitario nazionale intervenuto in occasione del decesso. Tale certificazione attesta che il trasporto della salma può avvenire senza pregiudizio per la salute pubblica e che è escluso il sospetto che la morte sia dovuta a reato. 6. Oltre alle strutture comunali già esistenti, le strutture sanitarie pubbliche e private, che operano in regime di ricovero, in aggiunta alle salme di persone ivi decedute, ricevono, nei limiti delle proprie disponibilità, i cadaveri di persone decedute in luoghi pubblici o in abitazioni delle quali l ASL abbia certificato la non idoneità, di persone ignote di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento, o per le quali vi è stata la richiesta di cui al comma 5, per: a) il periodo di osservazione di cui al comma 2; b) l effettuazione del riscontro diagnostico, dell autopsia o di altro provvedimento disposto dall autorità giudiziaria. 7. Negli obitori e nelle strutture per il commiato sono consentiti trattamenti di imbalsamazione e tanatoprassi nei limiti e secondo le modalità stabiliti dalla normativa nazionale e regionale. Art. 4. Riscontro diagnostico 1. Fatti salvi i poteri dell autorità giudiziaria, sono sottoposti al riscontro diagnostico, nel rispetto della normativa statale, i cadaveri delle persone decedute senza assistenza medica, trasportati ad un ospedale, ad un deposito di osservazione o ad un obitorio, nonché i cadaveri delle persone decedute negli ospedali, nelle cliniche universitarie e negli istituti di cura privati quando i rispettivi direttori, dirigenti di struttura complessa o medici curanti lo dispongano per il controllo della diagnosi o per il chiarimento di quesiti clinico-scientifici. 2. Nel rispetto della normativa statale, i competenti servizi delle ASL dispongono il riscontro diagnostico anche sui cadaveri di persone decedute a domicilio quando la morte sia dovuta a malattia infettiva e diffusiva o sospetta di esserlo o, a richiesta del medico curante, quando sussistono dei dubbi sulle cause di morte. 3. Eseguito il riscontro diagnostico, il cadavere deve essere ricomposto con la migliore cura. 4. Le spese per il riscontro diagnostico sono a carico dell ente che lo ha richiesto. Art. 5. Attività funebre 1. Ai fini della presente legge, per attività funebre si intende un servizio che comprende e assicura in forma congiunta le seguenti prestazioni: a) disbrigo delle pratiche amministrative inerenti il decesso, su mandato dei familiari; b) vendita di casse mortuarie e altri articoli funebri; c) trasferimento durante il periodo di osservazione e trasporto di cadavere, di ceneri e di resti mortali. 2. Le imprese pubbliche o private che intendono svolgere attività funebre presentano una segnalazione certificata di inizio attività, con efficacia immediata, ai sensi dell art. 19, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), al comune in cui ha sede commerciale l impresa. La segnalazione certificata di inizio attività deve essere corredata della documentazione e delle autocertificazioni in ordine al possesso dei requisiti individuati nel regolamento di cui all art Il conferimento dell incarico e la negoziazione degli affari inerenti l attività funebre non possono essere svolti all interno di strutture sanitarie di ricovero e cura pubbliche e private, obitori e depositi di osservazione. 4. Il personale delle imprese esercenti l attività funebre deve essere in possesso di sufficienti conoscenze teorico-pratiche. L etica professionale di tutti i soggetti che agiscono all interno del settore delle onoranze funebri deve uniformarsi ai principi del codice deontologico di cui all art. 6, comma I comuni sono tenuti a informare la cittadinanza riguardo alle differenti forme di sepoltura o cremazione e alle tariffe ad esse applicate nonché a pubblicare l elenco delle imprese autorizzate operanti nel proprio territorio, in conformità a quanto previsto nel regolamento di cui art. 15. Art. 6. Tutela del dolente e vigilanza nell ambito delle camere mortuarie 1. La scelta dell impresa funebre deve essere libera ed esclusiva prerogativa della famiglia del defunto. 2. Nel caso in cui il gestore dei servizi pubblici cimiteriali o necroscopici svolga anche l attività funebre di cui all art. 5, è d obbligo la separazione societaria. Le gestioni in corso alla data di entrata in vigore della legge sono tenute ad uniformarsi alle disposizioni del presente comma. 3. I servizi mortuari delle strutture sanitarie pubbliche e private non possono in ogni caso essere dati in gestione a soggetti esercenti l attività funebre di cui all art. 5. Le attività di gestione in corso alla data di entrata in vigore della legge sono tenute ad uniformarsi alle disposizioni del presente comma. 4. È fatto divieto di svolgere attività funebre, di disporre di uffici a ciò predisposti, di esporre materiali pubblicitari di singole imprese negli obitori o all interno di strutture sanitarie, di ricovero e cura, siano esse convenzionate e non con enti pubblici o nei cimiteri. 4

5 5. La Regione, d intesa con le associazioni rappresentative dei comuni e le associazioni rappresentative di categoria, promuove l adozione del codice deontologico delle imprese che svolgono attività funebre, ai fini della tutela del dolente e della libera concorrenza. Art. 7. Sanzioni amministrative 1. Salvo che il fatto sia previsto dalla legge come reato, è sospeso dall esercizio dell attività e del trasporto funebre da uno a sei mesi e punito con sanzione amministrativa pecuniaria da euro ,00 a euro ,00, graduata in relazione alla gravità del fatto secondo quanto disposto dal regolamento di cui all art. 15, chiunque nell espletare l attività o il trasporto funebre: a) pone in essere comportamenti contrastanti con quanto previsto all art. 6, o comunque finalizzati a condizionare la libera scelta dei familiari del defunto; b) propone direttamente o indirettamente mance o elargizioni di varia natura, promesse, doni o vantaggi di qualunque genere, a chi svolge una professione o attività correlata all indicazione o al procacciamento di funerali; c) stipula contratti per lo svolgimento dei servizi funebri in luoghi vietati dalla presente legge; d) procaccia o fa opera di mediazione diretta o indiretta delle prestazioni e dei servizi di onoranze funebri o si avvale di procacciatori o mediatori per l acquisizione dei servizi funebri negli obitori, all interno di strutture sanitarie di ricovero e cura o di strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali pubbliche o private accreditate nonché nei locali di osservazione delle salme e nelle aree cimiteriali; e) fa ricorso a forme pubblicitarie ingannevoli e disdicevoli. 2. In caso di reiterata violazione delle disposizioni di cui all art. 6, è disposta la cessazione dell attività. 3. Salvo che il fatto sia previsto dalla legge come reato, per le violazioni delle disposizioni di cui all art. 5, comma 2, è disposta l applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro ,00 a euro ,00, graduata in relazione alla gravità del fatto secondo quanto disposto dal regolamento di cui all art. 15. In caso di reiterazione, fatta salva l applicazione delle procedure previste dall art. 19, l. 241/1990, è disposto il divieto di prosecuzione dell attività. 4. Il comune competente per il territorio in cui si verifica l illecito provvede all irrogazione della sanzione ed alla sua riscossione. Art. 8. Trasporto funebre 1. Ai fini della presente legge costituisce trasporto funebre ogni trasferimento di cadavere e di resti mortali dal luogo del decesso all obitorio, ai depositi di osservazione, ai locali del servizio mortuario sanitario, alle strutture per il commiato, al luogo di onoranze compresa l abitazione privata, al cimitero o crematorio, o dall uno all altro di questi luoghi, mediante l utilizzo di mezzi idonei al tipo di trasferimento e del personale necessario, nel rispetto della normativa statale in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori. Nella nozione di trasporto funebre sono altresì compresi la raccolta e il collocamento del cadavere nel feretro, il prelievo di quest ultimo, con il relativo trasferimento e la consegna al personale incaricato della sepoltura o della cremazione. 2. All atto della chiusura del feretro l identità del defunto, l apposizione dei sigilli e l osservanza delle norme previste per il trasporto sono verificate direttamente dagli addetti al trasporto, che ne attestano l esecuzione. 3. È escluso dalla nozione di trasporto funebre il trasferimento interno al luogo di decesso quando questo è in una struttura sanitaria. Tale trasferimento viene svolto unicamente da personale incaricato dalla direzione sanitaria che a nessun titolo può essere collegato a soggetti esercenti l attività funebre. 4. Le autorizzazioni al trasporto e seppellimento di cadaveri, resti mortali, ceneri, parti anatomiche, nati morti, prodotti abortivi e feti sono rilasciate nel rispetto della normativa statale vigente. 5. I trasporti di cadavere, resti mortali o ceneri da o per l estero sono autorizzati dal comune ove è avvenuto il decesso, in conformità alle norme nazionali ed internazionali. 6. La vigilanza sui trasporti funebri spetta al comune, che si avvale dell ASL limitatamente agli aspetti igienico-sanitari. 7. Per tutto quanto non disciplinato dal presente articolo si applicano le disposizioni del d.p.r. 285/1990. Art. 9. Cimiteri 1. Spetta ai comuni, singoli o associati, la realizzazione di cimiteri e di crematori, in conformità alla normativa statale. 2. Ogni comune, nell ambito della pianificazione urbanistica e territoriale, prevede aree cimiteriali in grado di rispondere alle necessità di sepoltura nell arco dei venti anni successivi all adozione degli strumenti urbanistici, tenuto conto degli obblighi di cui al comma La gestione e manutenzione dei cimiteri possono essere affidate a soggetti pubblici o privati. 4. L area cimiteriale è delimitata da idonea recinzione. L area di rispetto lungo il perimetro cimiteriale è definita in conformità a quanto stabilito dalla normativa nazionale, fatte salve le seguenti esigenze: a) la necessità di dotazione di parcheggi e servizi per i frequentatori; b) l eventuale necessità di ampliamento, in relazione alle previsioni di cui al comma 2; c) l eventuale presenza di servizi o impianti tecnologici all interno del cimitero e le conseguenti distanze di tutela; d) il rispetto delle attività di culto dei dolenti. 5. Il comune, su richiesta di privati, associazioni o enti morali, può concedere in uso aree all interno del cimitero per sepolture private, nel rispetto dei requisiti tecnici ed igienico-sanitari previsti dalla normativa statale. 6. Il comune può altresì autorizzare: a) la costruzione e l uso di aree e spazi per la sepoltura di animali d affezione, nel rispetto delle disposizioni della legge regionale 7 aprile 2000, n. 39 (Cimiteri per animali da affezione); b) la costruzione di cappelle private fuori dal cimitero, purché contornate da un area di rispetto; c) la tumulazione in luoghi al di fuori del cimitero nel rispetto delle disposizioni di cui all art. 105 del d.p.r. 285/1990 e dell art. 12 della legge regionale 31 ottobre 2007, n. 20 (Disposizioni in materia di cremazione, conservazione, affidamento e dispersione delle ceneri). 7. I comuni definiscono: a) l assetto interno di ciascun cimitero; b) i turni di rotazione dei campi di inumazione o le procedure di trattamento di terreno atte a favorire i processi di mineralizzazione; c) le modalità di concessione e le tariffe delle sepolture private; d) l ampiezza delle aree di rispetto di cui al comma 4 e al comma 6, lettera b). 8. Nei casi di cui alle lettere a) e d) del comma 7 è richiesto il previo parere dell ASL e dell ARPA, secondo le rispettive competenze. 9. La costruzione di nuovi cimiteri o l ampliamento e ristrutturazione di quelli esistenti è autorizzata dal comune, previo parere vincolante dell ASL e dell ARPA, secondo le rispettive competenze. La soppressione di cimiteri è autorizzata dal comune, previo parere dell ASL competente per territorio. Art. 10. Cremazione 1. La cremazione, la conservazione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti, l affidamento delle medesime e la loro dispersione avvengono nel rispetto dei principi sanciti dalla normativa statale e dalla legge regionale 20/

6 Art. 11. Strutture per il commiato 1. Per consentire forme rituali di commemorazione del defunto e un dignitoso commiato, la Regione favorisce l adeguata presenza sul territorio regionale delle strutture per il commiato di cui all art. 8 della legge regionale 20/ Nell esercizio delle attività di cui all art. 3, commi 5 e 7, nonché delle attività di cui all art. 8, comma 2, della legge regionale 20/2007, le strutture devono essere in possesso delle caratteristiche igienico-sanitarie previste per le camere mortuarie dalla normativa statale e regionale vigente. Art. 12. Modifiche all art. 8 della legge regionale 20/ Il comma 3 dell art. 8 della legge regionale 20/2007 è sostituito dal seguente: «3. Le strutture per il commiato, realizzate da soggetti pubblici o privati autorizzati all esercizio dell attività funebre, sono in ogni caso fruibili da chiunque ne faccia richiesta, senza discriminazioni di alcun tipo in ordine all accesso, fermo restando l obbligo previsto dalla normativa statale e regionale in capo alle strutture pubbliche e private che sono tenute a garantire il servizio di camera mortuaria al soggetto deceduto presso le medesime strutture, nel caso in cui i familiari non optino per la struttura del commiato.». 2. Dopo il comma 4 dell art. 8 della legge regionale 20/2007 è aggiunto il seguente: «4-bis. Le strutture per il commiato non possono essere collocate nell ambito di strutture obitoriali, di strutture sanitarie pubbliche o private o nelle loro immediate vicinanze, né di strutture socio-sanitarie o socio-assistenziali. I comuni stabiliscono l ubicazione delle strutture per il commiato.». Art. 13. Formazione del personale 1. Il Consiglio regionale, di concerto con le associazioni di categoria, definisce, con il regolamento di cui all art. 15, i requisiti formativi e i piani di formazione obbligatori del personale delle imprese che svolgono attività funebre, del personale dei cimiteri e dei crematori, dei cerimonieri degli spazi per il commiato. I corsi formativi sono svolti da soggetti pubblici e privati accreditati per erogare servizi di formazione continua e permanente, secondo la normativa nazionale e regionale vigente. 2. Coloro che al momento dell entrata in vigore della legge non esercitano da almeno cinque anni l attività di impresa funebre in qualità di titolari o legali rappresentanti o soci, nonché di addetti allo svolgimento dell attività funebre, seguono un corso professionale con il relativo superamento di un esame di verifica finale. 3. Per il conseguimento dei requisiti formativi di cui al comma 1, la Regione riconosce l equivalenza dei corsi di formazione del personale svolti in altre Regioni. Art. 14. Piano regionale di coordinamento 1. Entro dodici mesi dall entrata in vigore della legge, la Giunta regionale presenta per l approvazione al Consiglio regionale, sulla base della popolazione residente, dell indice di mortalità e dei dati statistici della scelta crematoria da parte dei cittadini di ciascun territorio comunale e d intesa con i comuni interessati, il Piano regionale di coordinamento, per la realizzazione di nuovi cimiteri e crematori da parte dei comuni, anche in forma associata. 2. Il Piano regionale di coordinamento definisce: a) i requisiti e le caratteristiche per la costruzione di nuovi cimiteri e crematori, nonché le condizioni per la soppressione e i criteri di ristrutturazione di quelli esistenti; b) le caratteristiche dei campi di inumazione, dei loculi areati e non, delle strutture cimiteriali e delle sepolture private; c) le caratteristiche e le modalità per la realizzazione di sepolture in cappelle private fuori dai cimiteri; d) l ampiezza massima dell area cimiteriale e dell area che contorna le cappelle private costruite fuori dai cimiteri; e) l allestimento di strutture per il commiato per ogni nuovo cimitero e crematorio; f) la costruzione e l uso di aree e spazi per la realizzazione dei cimiteri per gli animali d affezione, ai sensi della legge regionale 39/2000; g) la necessaria dotazione di parcheggi e servizi per i frequentatori. 3. Il Piano regionale di coordinamento disciplina anche la creazione di cinerari comuni e di aree predisposte per la dispersione delle ceneri in ambito cimiteriale. 4. Spetta ai comuni e loro forme associative la realizzazione dei crematori, nel rispetto delle linee guida previste dal Piano regionale di coordinamento. 5. I crematori sono realizzati all interno delle aree cimiteriali esistenti o di ampliamenti delle stesse e non è consentito l utilizzo di crematori mobili. Art. 15. Regolamento di attuazione 1. Entro novanta giorni dall entrata in vigore della legge, il Consiglio regionale, ai sensi dell art. 27 dello Statuto, disciplina con apposito regolamento: a) i requisiti e le modalità generali per la presentazione della segnalazione certificata di inizio dell attività funebre e per la realizzazione e la gestione delle strutture per il commiato; b) le modalità con cui i comuni informano la cittadinanza riguardo alle differenti forme di sepoltura o cremazione e alle tariffe ad esse applicate nonché alla pubblicazione di un elenco delle imprese autorizzate operanti nel proprio territorio; c) la graduazione in relazione alla gravità del fatto, delle sanzioni amministrative pecuniarie stabilite all art. 7; d) le strutture destinate alle funzioni di deposito per l osservazione dei cadaveri, cui i comuni devono fare riferimento e i criteri per la ripartizione dei relativi oneri; e) gli adempimenti conseguenti al decesso e i trattamenti sul cadavere; f) i servizi cimiteriali, l inumazione e tumulazione, le sepolture private nei cimiteri, le sepolture fuori dai cimiteri e la soppressione dei cimiteri, di cui all art. 9; g) l uniformazione degli orari delle camere mortuarie per i dolenti, degli orari delle sepolture e degli orari e delle modalità della consegna dei feretri; h) i requisiti formativi di cui all art Il Consiglio regionale definisce con il regolamento di cui al comma 1 le modalità ed i casi in cui deve essere effettuata la rimozione di protesi su cadaveri destinati alla cremazione. Art. 16. Abrogazioni 1. Gli articoli 5, 6, comma 1, e 10 della legge regionale 20/2007 sono abrogati. Art. 17. Norma finanziaria 1. In fase di prima attuazione della legge nell esercizio finanziario 2011, alla spesa corrente, in termini di competenza e di cassa, suddivisa in ,00 euro per la realizzazione di campagne di informazione riguardo ai servizi necroscopici, funebri e cimiteriali e ,00 euro 6

7 per le attività di formazione del personale del comparto, iscritte rispettivamente nell ambito delle UPB DB20011 e DB15001, si provvede con le risorse delle medesime unità, che presentano le necessarie coperture finanziarie. 2. Per il biennio , agli oneri stimati per ciascun anno in ,00 euro, in termini di competenza, ripartiti in ,00 euro per la realizzazione di campagne di informazione riguardo ai servizi necroscopici, funebri e cimiteriali e in ,00 euro per le attività di formazione del personale del comparto, iscritti rispettivamente nelle UPB DB20011 e DB15001, si provvede con le risorse finanziarie individuate secondo le modalità previste dall art. 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dall art. 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l anno 2003). La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte. 11R0435 Torino, 3 agosto 2011 COTA DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 luglio 2011, n. 4/R. Regolamento regionale recante: «Modifiche all articolo 15 del regolamento regionale 22 maggio 2001, n. 6/R (Regolamento per la fruizione delle agevolazioni finalizzate alla rilocalizzazione di attività produttive collocate in aree a rischio di esondazione ai sensi della legge 16 luglio 1997, n. 228 e successive integrazioni)». (Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 31 del 4 agosto 2011) IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Visto l art. 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1); Visti gli articoli 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte; Vista la legge 16 luglio 1997, n. 228 e successive modifiche ed integrazioni; Visto l art. 21 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44; Visto il regolamento regionale 22 maggio 2001, n. 6/R; Vista la deliberazione della Giunta regionale n del 27 luglio 2011; il seguente regolamento: E M A N A Art. 1. Modifiche all art. 15 del regolamento regionale 22 maggio 2001, n. 6/R 1. La lettera b) del comma 1 dell art. 15 del regolamento regionale 22 maggio 2001, n. 6/R, è sostituita dalla seguente: «b) sull ammontare dell esposizione di cui sub a) - al netto, a scalare, dell acconto e degli eventuali recuperi - Il Fondo riconosce interessi dalla data di risoluzione del contratto o della dichiarazione di decadenza del beneficio del termine fino alla data di conclusione delle procedure di recupero ovvero fino alla data di assegnazione alla Banca finanziatrice delle somme ricavate ovvero della dichiarazione della Banca di irrecuperabilità del credito. Il tasso da utilizzare per il calcolo è il costo della provvista (Rendimento medio dei titoli pubblici - Rendistato - arrotondato ai cinque centesimi superiori) vigente tempo per tempo;». Art. 2. Urgenza 1. Il presente regolamento è dichiarato urgente ai sensi dell art. 27 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare. 11R0431 Torino, 27 luglio 2011 COTA REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE (Provincia di Bolzano) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 20 luglio 2011, n. 28. Modifiche del regolamento sull assistenza economica sociale e tariffe nei servizi sociali. (Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 33/I-II del 16 agosto 2011) IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Vista la deliberazione della Giunta provinciale n del 18 luglio 2011 il seguente regolamento: EMANA Art Il comma 1 dell art. 1 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, è così sostituito: «1. Il presente regolamento disciplina l erogazione delle prestazioni economiche sociali, nonché il concorso al pagamento delle prestazioni dei servizi sociali, in attuazione degli articoli 7 e 7 -bis della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, e successive modifiche, nonché degli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2, con l obiettivo di rendere equo ed omogeneo il trattamento degli utenti a parità di condizioni socio-economiche e di bisogno.» Art L art. 2 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, è così sostituito: «Art. 2 (Definizioni). 1. Ai fini del presente regolamento si intende per: a) situazione economica» (SE): la somma del reddito e del patrimonio di ciascun componente del nucleo familiare ai sensi dell art. 8, comma 2, del decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2; b) «quota base» (QB): la somma in denaro fissata per il soddisfacimento dei bisogni fondamentali relativi all alimentazione, all abbigliamento e all igiene della persona, ai sensi dell art. 6 del decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2; c) «valore della situazione economica» (VSE): la misura del grado di benessere di ciascun nucleo familiare ai sensi dell art. 8 del decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2; 7

8 d) «fabbisogno» (F): la quota base rapportata al numero di componenti del nucleo familiare, ai sensi dell art. 7 del decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2; e) «condizione economica garantita» (CEG): la quota della situazione economica, che non è considerata ai fini del calcolo della tariffa, in quanto ritenuta necessaria a far fronte alle esigenze personali del nucleo familiare stesso, ai sensi dell art. 37 del presente regolamento; f) «percentuale di consumo dell eccedenza» (PCE): la misura percentuale della situazione economica eccedente la condizione economica garantita, considerata nel calcolo della tariffa, ai sensi dell art. 38 del presente decreto; g) «utente ai fini del pagamento delle tariffe»: la persona che in prima linea è beneficiaria della prestazione richiesta. Art Il comma 2 dell art. 5 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, è così sostituito: «2. Per il calcolo delle tariffe e per il pagamento delle tariffe non a carico dell utente e dei suoi nuclei familiari sono competenti: a) il comune ove risulta il domicilio di soccorso, ossia l ultima residenza italiana dell utente al momento in cui ha inizio l ospitalità in un servizio residenziale o la sua frequenza di un servizio semiresidenziale rientranti tra le funzioni proprie dei comuni; b) l ente gestore dei servizi sociali nel cui territorio l utente ha stabile dimora al momento in cui ha inizio l ospitalità o la frequenza del servizio, per il pagamento di tariffe di affidamento familiare e tariffe per l ospitalità presso servizi residenziali o la frequenza di servizi semiresidenziali rientranti tra le funzioni delegate di cui all art. 10 della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, e successive modifiche.» Art Il comma 1 dell art. 8 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, è così sostituito: «1. Ai fini della decisione riguardo alla prestazione di cui all art. 22 e delle valutazioni di cui all art. 45, comma 5, nonché ogni qual volta la decisione postuli valutazioni di carattere eccezionale, l operatore sottopone la propria proposta al comitato tecnico di cui all art. 3, comma 1, lettera d) della legge provinciale 26 ottobre 1973, n. 69 e successive modifiche, il quale decide in merito all attribuzione dei vantaggi economici.» Art L art. 10 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, è così sostituito: «Art. 10 (Nucleo familiare ristretto). 1. In deroga a quanto previsto all art. 27 del decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2, sono considerati componenti del nucleo familiare ristretto: a) nei servizi residenziali rivolti a donne in difficoltà: la sola donna e i figli che con lei sono ospitati presso il servizio; b) nei servizi residenziali per anziani: il solo utente, se anche il componente del nucleo familiare di cui all art. 27, comma 2, lettera b) o c), del decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2, è utente di un servizio residenziale.» Art L art. 12 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, è così sostituito: «Art. 12 (Obblighi del donatario). 1. Per le prestazioni reddito minimo di inserimento e locazione e spese accessorie e il pagamento delle tariffe, l attribuzione di vantaggi economici da parte dell ente pubblico competente avviene solo in via subordinata rispetto alle prestazioni a carico dei donatari, che sono tenuti a contribuire dopo l utente e il suo nucleo ristretto e con precedenza su ogni altro obbligato, ai sensi del presente regolamento, fino al valore delle donazioni stesse. 2. A tale fine l utente, all atto della presentazione della domanda, è tenuto a dichiarare le donazioni effettuate nell ultimo decennio e il relativo beneficiario. Non sono considerate le donazioni effettuate oltre dieci anni prima della presentazione di una domanda, le donazioni a favore del coniuge/della coniuge e le donazioni che da contratto risultano espressamente rimuneratorie.» Art Il capo II del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, è così sostituito: «Capo II CLASSIFICAZIONE DELLE PRESTAZIONI Art. 13. Prestazioni di primo livello 1. Ai sensi dell art. 4, comma 3, del decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2, sono prestazioni di primo livello le prestazioni dell assistenza economica sociale di cui agli articoli 24, 25, 26 e 27. Art. 14. Prestazioni di secondo livello 1. Ai sensi dell art. 4, comma 3, del decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2, sono prestazioni di secondo livello le prestazioni che sono regolate dal capo IV del presente regolamento, e l anticipazione dell assegno di mantenimento a tutela del minore di cui alla legge provinciale 3 ottobre 2003, n. 15, e successive modifiche. Art. 15. Prestazioni di terzo livello 1. Ai sensi dell art. 4, comma 3, del decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2, sono prestazioni di terzo livello le prestazioni dell assistenza economica sociale di cui agli articoli 19, 20, 21, 22, 30 e 32.» Art L art. 16 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, è così sostituito: «Art. 16 (Definizione). 1. Le prestazioni di assistenza economica sociale consistono in interventi volti a soddisfare i bisogni fondamentali e a perseguire l integrazione sociale e l indipendenza economica dei soggetti e delle famiglie destinatarie, attraverso trasferimenti monetari integrativi al reddito e programmi personalizzati. 2. Non può usufruire delle prestazioni di assistenza economica sociale la persona che, utilizzando in particolare il proprio patrimonio o entrate proprie o della famiglia, è in grado di provvedere al proprio mantenimento. 3. Le prestazioni di assistenza economica sociale non possono essere erogate per il pagamento di tariffe, ad eccezione dei casi previsti dal presente regolamento.» Art L art. 17 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, è così sostituito: 8

9 «Art. 17 (Destinatari). 1. Hanno accesso alle prestazioni di assistenza economica sociale le seguenti persone, purché aventi dimora stabile e ininterrotta da almeno sei mesi in provincia di Bolzano prima della presentazione di ogni domanda: a) i cittadini italiani; b) i cittadini di Stati appartenenti all Unione euopea; c) i cittadini di paesi terzi, titolari di un permesso di soggiorno CE di lungo periodo, rilasciato in Italia; d) i titolari dello status di rifugiato; e) i titolari dello status di protezione sussidiaria. 2. Hanno altresì accesso alle prestazioni di assistenza economica sociale le seguenti persone, purché aventi residenza anagrafica e dimora stabile ed ininterrotta da almeno sei mesi in provincia di Bolzano prima della presentazione di ogni domanda: a) i cittadini di Paesi terzi; b) gli apolidi. 3. Le prestazioni di assistenza economica sociale per le persone di cui al comma 2, sono erogate limitatamente ad un periodo di due mesi all anno e possono essere prorogate, solo in caso di grave-bisogno, per il tempo strettamente necessario. 4. Dopo cinque anni di dimora stabile ed ininterrotta residenza in provincia di Bolzano le persone di cui al comma 2 usufruiscono delle prestazioni alle stesse condizioni delle persone di cui al comma Si può prescindere dal possesso dei requisiti di cui ai commi 1, 2 e 3, solo in caso di situazioni eccezionali personali o familiari che richiedano interventi urgenti ed indifferibili.» Art L art. 18 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, è così sostituito: «Art. 18 (Partecipazione da parte dei nuclei familiari collegati). 1. Per le prestazioni reddito minimo di inserimento e locazione e spese accessorie è previsto la compartecipazione del nucleo collegato di cui all art. 30 del decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2. Ai fini della determinazione dell ammontare delle prestazioni di cui agli articoli 19 e 20, viene calcolato l importo della partecipazione dei nuclei familiari collegati, detraendolo dall ammontare della prestazione riconosciuta al nucleo familiare di fatto; si considera il nucleo familiare collegato del richiedente nonché quello del suo coniuge o partner facente parte del nucleo familiare di fatto. 2. I nuclei familiari collegati sono chiamati a partecipare nella misura del 30 percento della parte eccedente il doppio del loro fabbisogno.» Art L art. 19 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, è così sostituito: «Art. 19 (Reddito minimo di inserimento). 1. Il reddito minimo di inserimento è finalizzato al sostegno economico e sociale delle persone esposte al rischio di marginalità sociale ed impossibilitate per cause psichiche, fisiche e sociali al mantenimento proprio e del proprio nucleo familiare. 2. La prestazione per il raggiungimento del reddito minimo di inserimento spetta qualora il nucleo familiare non disponga di un valore della situazione economica superiore a 1, La prestazione è pari al 1,22 volte il fabbisogno per il nucleo familiare con valore della situazione economica pari a zero e decresce in modo lineare fino ad azzerarsi per il nucleo familiare con valore della situazione economica pari a 1, La prestazione è concessa al massimo per un periodo di sei mesi e viene erogata mensilmente. Nel caso di reddito derivante esclusivamente da pensione può essere concessa per un periodo massimo di dodici mesi. 5. Nel caso in cui esistano indicazioni particolari sul piano assistenziale, l erogazione può avvenire anche settimanalmente. 6. La prestazione è ripetibile a seguito di nuova domanda. 7. Per ciascuna persona del nucleo familiare che, senza giustificati motivi, non si attivi per il proprio mantenimento, anche attraverso la ricerca di lavoro, o non eserciti le altre attività di cui al comma 8, la prestazione è ridotta di un importo non superiore al 120% della quota base. 8. In presenza di cause oggettive il comitato tecnico può decidere, anche a seguito di un parere motivato del centro di mediazione lavoro, che le persone, anziché cercare lavoro, esercitino le attività concordate e disciplinate esplicitamente nell ambito del programma di interventi di integrazione sociale di cui all art. 35.» Art I commi 2 e 3 dell art. 20 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, sono così sostituiti: «2. Ai fini della determinazione dell ammontare della prestazione si considera il reale ammontare delle spese di locazione e delle spese accessorie, nei limiti ritenuti congrui dalla Giunta provinciale. Gli importi possono essere stabiliti con valori diversi riguardo ai diversi territori. 3. Se il richiedente non è in grado di documentare le relative spese accessorie, l ente erogante calcola una quota forfettaria annua per il riscaldamento pari al 200% della quota base per le persone singole, e pari al 250% della quota base per i nuclei familiari con più componenti.» Art Il comma 8 dell art. 24 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, è così sostituito: «8. La prestazione viene erogata nella misura del 100 percento dell importo previsto al comma 5 per nuclei familiari con valore della situazione economica fino a 2; essa decresce in modo lineare fino ad azzerarsi per nuclei familiari con valore della situazione economica pari a 3,5.» Art L art. 25 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, è così sostituito: «Art. 25 (Vita autonoma e partecipazione sociale). 1. Alle persone con una grave disabilità solamente fisica di cui al comma 3 dell art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, che percepisce un assegno di cura di cui alla legge provinciale 12 ottobre 2007, n. 9, e successive modifiche, è concesso un assegno mensile per l assistenza personale mirata alla vita autonoma e alla partecipazione sociale. 2. Per accedere alla prestazione devono essere contestualmente presenti le seguenti circostanze: a) la persona vive autonomamente al di fuori del suo nucleo familiare d origine o concretizza entro 6 mesi dalla domanda una propria situazione abitativa; b) la persona è in grado di gestire dal punto di vista finanziario e organizzativo la propria situazione abitativa; c) la persona è maggiorenne e non ha superato i 60 anni di età. 3. L ammontare della prestazione è calcolato sulla base di criteri stabiliti dalla Giunta provinciale e tenendo conto della seguente documentazione: a) una descrizione della situazione di vita e delle finalità da parte dell utente; b) la dichiarazione del bisogno di assistenza da parte dell utente, con eventuale certificato medico specialistico; c) la certificazione della commissione sanitaria ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modifiche; d) la certificazione del livello assistenziale riconosciuto ai sensi della legge provinciale 12 ottobre 2007, n. 9, e successive modifiche. 4. La prestazione è concessa nella misura massima del 2,5 percento della quota base per ogni ora di assistenza, con un tetto massimo di ore all anno, che corrispondono in media a 9 ore al giorno. 9

10 5. Per la concessione della prestazione, il nucleo familiare non deve disporre di una situazione economica con valore superiore a La prestazione viene erogata al 100 percento per il nucleo familiare con valore della situazione economica fino a 3,5 e decresce in modo lineare fino al 30 percento per il nucleo familiare con valore della situazione economica pari a Ai fini della concessione della prestazione, si considera solo la situazione economica personale dell utente; non si considera invece la situazione economica degli altri componenti del nucleo familiare. 8. La decisione è subordinata al parere obbligatorio e vincolante dell ufficio competente della Ripartizione Famiglia e politiche Sociali. Il rilascio del parere avviene sulla base della proposta elaborata dal distretto competente. 9. La prestazione è concessa per un periodo massimo di dodici mesi ed è ripetibile a seguito di nuova domanda. 10. L erogazione della prestazione avviene dietro presentazione della documentazione di spesa sostenuta attestante che le prestazioni sono erogate nell ambito di regolari rapporti di lavoro contrattuali e mensilmente, salvo accordi diversi tra richiedente e distretto. Art I commi 6, 7 e 8 dell art. 26 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, sono così sostituiti: «6. Ai fini della concessione delle prestazioni di cui al presente articolo, il nucleo familiare non deve disporre di una situazione economica con valore superiore a 3,5. 7. Il rimborso per l adattamento è pari al 100 percento per nuclei familiari con valore della situazione economica fino a 2 e decresce in modo lineare fino al 30 percento per nuclei familiari con valore della situazione economica pari a 3,5. 8. L ammontare del contributo per l acquisto è pari al 100 percento per nuclei familiari con valore della situazione economica fino a 2 e decresce in modo lineare fino al 10 percento per nuclei familiari con valore della situazione economica pari a 3,5.» Art Il comma 1 dell art. 27 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, è così sostituito: «1. Alle persone che hanno un familiare, come definito dall art. 12 del decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2, affetto da minorazione di cui all art. 1, comma 4, della legge provinciale 30 giugno 1983, n. 20, e successive modifiche, è concesso un contributo per l adattamento dei mezzi di locomozione. Non sono considerate conviventi le persone disabili ospitate presso strutture residenziali in modo continuato.» 2. Il comma 4 dell art. 27 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, è così sostituito: «4. Ai fini della concessione del contributo il nucleo familiare non deve disporre di una situazione economica con valore superiore a 3,5.» 3. Il comma 5 dell art. 27 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, è così sostituito: «5. La prestazione è erogata al 100 percento dell importo di cui al comma 3, per nuclei familiari con valore della situazione economica fino a 2 e decresce in modo lineare fino al 30% per nuclei familiari con valore della situazione economica pari a 3,5.» Art Il comma 5 dell art. 36 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, è così sostituito: «5. Nei casi in cui non sia possibile concedere prestazioni al richiedente in quanto quest ultimo dispone di un patrimonio, non rientrante fra quelli previsti all art. 23 del decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2, e che tuttavia non può essere alienato a breve termine, l agevolazione può essere erogata sotto forma di prestito senza interessi.» Art L art. 37 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, è così sostituito: «Art. 37 (Condizione economica garantita). 1. La condizione economica garantita è la quota della situazione economica che non è considerata ai fini del calcolo della tariffa per i servizi residenziali e semiresidenziali a carico degli utenti e dei loro nuclei ristretto e collegato, in quanto ritenuta necessaria a far fronte alle esigenze personali dell utente stesso e dei suoi nuclei familiari. 2. Tale quota si ottiene moltiplicando il parametro riportato alle tabelle di cui agli allegati C e D per il fabbisogno del nucleo familiare. È differente per utente, nucleo familiare ristretto, nucleo familiare collegato e per i diversi servizi; questa quota non può essere inferiore al 50 percento della quota base.» Art Il testo in lingua tedesca della rubrica dell art. 38 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, è così sostituito: «Prozentsatz des Einkommensanteils zur Tarifbegleichung». Art L art. 39 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, è così sostituito: «Art. 39 (Pagamento delle tariffe delle prestazioni dell assistenza domiciliare e della mensa sociale). 1. L utente concorre al pagamento delle tariffe delle prestazioni di assistenza domiciliare in relazione al valore della situazione economica del suo nucleo familiare ristretto. 2. Fino al valore della situazione economica indicato nella colonna 2 della tabella di cui all allegato B, è richiesto il pagamento della tariffa minima; a partire dal valore della situazione economica indicato nella colonna 3 della tabella di cui all allegato B, è richiesto il pagamento della tariffa massima. 3. La partecipazione aumenta in modo lineare all aumentare del valore della situazione economica a partire dalla tariffa minima fino a raggiungere la copertura della tariffa massima, fatta eccezione per le prestazioni di cui al comma Per le prestazioni del centro diurno e la prestazione «mensa sociale», è richiesto il pagamento della tariffa minima fino al valore della situazione economica indicato nella colonna 3 della tabella di cui allegato B e, a partire dal valore della situazione economica indicato nella colonna 3 della medesima tabella, è richiesto il pagamento della tariffa massima. 5. Le tariffe minime e massime sono fissate annualmente dalla Giunta provinciale in concomitanza con la determinazione della quota base. Le tariffe massime delle prestazioni pasto a domicilio e mensa sono fissate dai singoli enti e devono corrispondere all importo dei costi complessivi per la prestazione pasto a domicilio ed almeno al 60 percento dei costi complessivi per la prestazione mensa. 6. In caso di utenti minorenni con disabilità psichica o fisica permanente come definita al punto 5.2., lettera f), dell allegato A), le tariffe per l assistenza domiciliare - prestazioni a domicilio - sono ridotte del 50 percento.» 10

11 Art L art. 40 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, è così sostituito: «Art. 40 (Pagamento delle tariffe dei servizi semiresidenziali). 1. L utente concorre al pagamento delle tariffe dei servizi semiresidenziali: a) per la parte della tariffa che non dipende dalla situazione economica: con l assegno di cura di cui all art. 8 della legge provinciale 12 ottobre 2007, n. 9, o l assegno di accompagnamento di cui all art. 3, comma 1, punto 6, della legge provinciale 21 agosto 1978, n. 46, e successive modifiche; b) ovvero per la parte della tariffa che dipende dalla situazione economica: in relazione alla situazione economica del proprio nucleo familiare ristretto. 2. Oltre alle parti della tariffa di cui al comma 1 a) o b), l utente è tenuto al pagamento del pasto per un importo pari alla tariffa minima stabilita per il servizio mensa previsto all allegato B, indipendentemente dalla propria situazione economica e da quella del proprio nucleo familiare ristretto. 3. Il calcolo della partecipazione avviene secondo i parametri indicati nell allegato C. 4. Le tariffe e le prestazioni per le quali è da pagare l importo di cui al comma 2, sono individuate annualmente dalla Giunta provinciale in concomitanza con la determinazione della quota base.» Art Il comma 2 dell art. 40-bis del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, è così sostituito: «2. La Giunta provinciale determina annualmente l importo massimo fino al quale interviene ad integrare il pagamento della tariffa di competenza a sostegno delle famiglie utenti del servizio. La tariffa minima a carico delle famiglie utenti del servizio di assistenza domiciliare all infanzia non può essere inferiore ad 0,50 all ora; tale tariffa è annualmente aggiornata secondo la procedura di cui all art. 6 del decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2.» Art L art. 41 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, è così sostituito: «Art. 41 (Pagamento delle tariffe dei servizi residenziali). 1. L utente concorre al pagamento delle tariffe dei servizi residenziali: a) con l assegno di cura e l importo aggiuntivo di cui all art. 8 della legge provinciale 12 ottobre 2007, n. 9, o l assegno di accompagnamento erogatogli, di cui all art. 3, comma 1, punto 6, della legge provinciale 21 agosto 1978, n. 46, e successive modifiche; b) e per la parte non coperta dalle prestazioni di cui alla lettera a), in relazione alla situazione economica del proprio nucleo familiare ristretto; nel calcolare il concorso al pagamento, la condizione economica garantita all utente viene tenuta distinta dalla condizione economica garantita agli altri componenti. 2. I nuclei familiari collegati concorrono al pagamento, in relazione alla loro situazione economica, per la parte non coperta dal nucleo familiare ristretto. 3. Il calcolo della partecipazione avviene secondo i parametri indicati nell allegato D. La percentuale di consumo dell eccedenza, di cui al punto 2 utente dell allegato D), trova applicazione esclusivamente nel caso in cui l utente sia l unico componente del nucleo familiare ristretto. 4. Per i servizi a favore di persone con disabilità, persone affette da dipendenza e malati psichici la partecipazione da parte di ciascun nucleo familiare collegato non può comunque superare l importo fissato annualmente dalla Giunta provinciale in concomitanza con la determinazione della quota base. 5. Per i servizi a favore di donne e minori, non si chiede la partecipazione alla tariffa dei nuclei familiari collegati. 6. Per nuclei familiari collegati che devono concorrere contemporaneamente al pagamento di due tariffe per anziani in servizi residenziali, si calcola una sola volta la condizione economica garantita, si applica la percentuale di consumo dell eccedenza e si utilizza l importo risultante per il pagamento di entrambe le tariffe.» Art L art. 44 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, è così sostituito: «Art. 44 (Domanda e impegnativa al pagamento). 1. La concessione delle prestazioni di assistenza economica sociale e l integrazione delle tariffe avvengono su domanda dell interessato o del suo rappresentante legale, nonché, con specifica motivazione, d ufficio. 2. Per le prestazioni di assistenza economica sociale, se la domanda è presentata entro il 20 giorno del mese, la prestazione viene erogata con decorrenza dal primo giorno dello stesso mese, se la domanda è presentata dopo il 20 giorno del mese, la prestazione viene erogata con decorrenza dal primo giorno del mese successivo. 3. L integrazione della tariffa di cui all art. 43 avviene a partire dalla data della domanda. Nel caso in cui la prima domanda venga presentata entro 30 giorni dall accoglimento dell utente in una struttura, l integrazione della tariffa avviene dalla data dell accoglimento. Se una domanda viene presentata entro 30 giorni dalla scadenza della precedente domanda per la stessa compartecipazione tariffaria, l integrazione decorre dalla data della scadenza della domanda precedente. 4. Non sono erogate prestazioni economiche o agevolazioni tariffarie da parte dell ente pubblico, di importo inferiore agli importi minimi fissati annualmente dalla Giunta provinciale in concomitanza con la determinazione della quota base. 5. Se la domanda non è completa in quanto non corredata delle informazioni o della documentazione dovuta e non è integrata, senza giustificati motivi, entro 15 giorni dalla richiesta di integrazione, essa è improduttiva di effetti ed è archiviata. 6. Il nucleo familiare ristretto ed i nuclei familiari collegati, ove prevista la loro partecipazione, devono impegnarsi formalmente, nei confronti dell ente pubblico competente, a concorrere al pagamento della tariffa non coperta dall utente stesso, nella misura prevista dal presente regolamento. 7. La decisione dell ente pubblico competente, relativa al pagamento delle tariffe da parte dei singoli nuclei familiari, è valida per un periodo massimo di dodici mesi. 8. Nel caso di sostanziali variazioni di entrata, variazioni patrimoniali o delle tariffe nel corso dell anno, l ente pubblico competente, su richiesta dell interessato o di propria iniziativa, può valutare nuovamente la situazione economica e rideterminare la misura dell intervento. Art I commi 1 e 2 dell art. 45 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, sono così sostituiti: «1. Il richiedente deve dichiarare ai centri competenti i dati necessari per la richiesta delle singole prestazioni ai sensi del presente regolamento non risultanti dalla Dichiarazione unificata di reddito e patrimonio, di seguito denominata DURP di cui all art. 3 del decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2. A tal fine presenta una dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell art. 5 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche. 2. La dichiarazione sostitutiva dei dati integrativi del nucleo familiare di riferimento è resa e sottoscritta da uno dei suoi componenti.» Art Il comma 2 dell art. 48 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, è così sostituito: «2. Il ricorso è ammesso esclusivamente per motivi di legittimità; in caso di suo accoglimento, la sezione ricorsi annulla le decisioni impugnate e provvede nel merito.» 11

12 Art L art. 51 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, è così sostituito: «Art. 51 (Norme transitorie). 1. Salvo quanto disposto dai punti 6 e 11 dell allegato A, le disposizioni di modifica al decreto del Presidente della Giunta Provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, si applicano soltanto alle domande presentate per la prima volta ed a tutte le domande presentate dopo la scadenza della domanda precedente, aventi ad oggetto la stessa prestazione.» Art L allegato A al decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, è così sostituito: «Allegato A DEFINIZIONE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA 1. Calcolo della situazione economica. 1.1 Ai sensi dell art. 4, comma 2, del decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2, il presente regolamento stabilisce i dati integrativi nonché tutte le disposizioni necessarie per il raggiungimento delle finalità delle singole prestazioni regolate dal presente regolamento. 1.2 Per il calcolo delle prestazioni sono considerati i dati della DURP relativa all ultima dichiarazione presentata al fisco o di altra documentazione sempre relativa al medesimo periodo. 1.3 Ai sensi dell art. 10 del decreto di cui sopra, il calcolo si effettua secondo quanto previsto nell art. 8 dello stesso decreto. 2. Valutazione del patrimonio nel primo livello. 2.1 Il patrimonio del nucleo familiare è costituito dalla somma degli elementi immobiliari e mobiliari di cui all art. 21 del decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2, di ciascun componente familiare. 2.2 Il patrimonio del nucleo familiare di base o del nucleo familiare collegato è valutato nella misura del 20 percento sino ad un importo di euro ,00 e nella misura del 50 percento per l importo eccedente. 3. Ulteriori elementi di entrata nel secondo livello. 3.1 In deroga a quanto disposto all art. 20 del decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2, i redditi da lavoro dipendente e assimilati sono considerati al 100 percento. 3.2 Oltre ai dati di cui al capo II del decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2, si rilevano le seguenti entrate: a) ogni altro reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito; b) ogni altra pensione, assegno o indennità percepita a titolo della minorazione, comprese quelle percepite dai superstiti, anche se non imponibili ai fini delle imposte sul reddito; c) 50 percento delle entrate derivanti da progetti speciali di formazione professionale per persone svantaggiate, da progetti d inserimento o reinserimento lavorativo, da lavoro protetto, da lavori socialmente utili e da corrispettivi per prestazioni dell utente presso servizi sociali. 3.3 Se l utente vive in una struttura per persone con disabilità o malati psichici di cui all allegato D, il reddito derivante dalla sua attività lavorativa, è considerato soltanto nella misura del 50 percento del suo ammontare esclusivamente ai fini del calcolo della relativa tariffa. 4. Ulteriori elementi di entrata esenti per il secondo livello. 4.1 Ai fini del rilevamento della condizione reddituale sono esclusi: a) il trattamento di fine rapporto (TFR), se riferito a periodi lavorativi superiori ad un anno, che è valutato come patrimonio; b) gli arretrati relativi ad anni precedenti all anno a cui la documentazione si riferisce; c) l assegno di accompagnamento di cui all art. 3, comma 1, punto 6, della legge provinciale 21 agosto 1978, n. 46, e successive modifiche; d) l assegno di cura e l importo aggiuntivo di cui all art. 8 della legge provinciale 12 ottobre 2007, n Nel calcolo delle tariffe per l utente ospite di un servizio residenziale o semiresidenziale, le entrate di cui al punto 4.1, lettere c) e d), sono escluse soltanto se vengono già usate per il pagamento dei rispettivi servizi. 5. Ulteriori elementi posti a riduzione delle entrate nel secondo livello. 5.1 In deroga a quanto previsto all art. 19, lettere c) e d), del decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2, dalle entrate considerate vanno sottratti i seguenti importi, relativi al periodo di calcolo a cui si riferiscono: a) il canone di locazione di cui alla lettera d) dell abitazione principale del nucleo familiare, nel suo reale ammontare e al netto delle integrazioni pubbliche, o b) il reale ammontare della rata di mutuo per la costruzione, l acquisto e la ristrutturazione dell abitazione principale del nucleo familiare, al netto delle integrazioni pubbliche. 5.2 Vanno inoltre sottratti i seguenti importi, relativi al periodo di calcolo a cui si riferiscono: a) le spese accessorie ordinarie per l abitazione principale; b) le spese sostenute per il pagamento delle tariffe dei servizi sociali di cui al presente decreto; c) l importo delle spese di frequenza di corsi d istruzione secondaria ed universitaria, sostenute secondo quanto previsto dal testo unico delle imposte sui redditi; d) le spese legali sostenute per vertenze di diritto familiare; e) le spese per contributi di previdenza integrativa regionale; f) il 50 percento della quota base per ciascun componente del nucleo familiare con una invalidità civile pari al 100 percento ovvero con un handicap psichico o fisico permanente, accertato da una commissione sanitaria pubblica o dal competente medico legale, che sia almeno equiparabile ad una invalidità civile pari al 100 percento, che non percepisce l assegno di accompagnamento di cui all art. 3, comma 1, punto 6, della legge provinciale 21 agosto 1978, n. 46, e successive modifiche, o l assegno di cura di cui all art. 8 della legge provinciale 12 ottobre 2007, n. 9, e non è ospite presso un servizio residenziale. 6. Riferimenti temporali per i dati di entrata nel secondo livello. 6.1 I dati considerati sono quelli della DURP relativa all ultima dichiarazione presentata al fisco o di altra documentazione relativa al medesimo periodo, a meno che nei tre mesi precedenti alla presentazione della domanda di prestazione non vi sia stata una variazione delle entrate in misura pari o superiore al 20 percento. 6.2 Ai fini del calcolo di cui al punto 6.1, si raffronta il reddito lordo, rilevato con la DURP, con la media delle entrate lorde degli ultimi tre mesi. L importo della tredicesima e quattordicesima mensilità e dei conguagli IRPEF percepiti in riferimento ad un reddito annuale sono ripartiti nei 12 mesi dell anno. 6.3 Se dal raffronto si evince che le entrate hanno subito una variazione pari o superiore al 20 percento, come base per il calcolo della situazione economica si considerano le entrate nette degli ultimi tre mesi. Le variazioni devono essere adeguatamente documentate. 7. Il patrimonio nel secondo livello. 7.1 Il patrimonio è costituito dagli elementi immobiliari e mobiliari ai sensi dell art. 21 del decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n In deroga a quanto previsto al punto 7.1: a) il patrimonio mobiliare deve essere dichiarato per intero; b) il patrimonio del nucleo familiare è valutato sommando i valori del patrimonio di ciascuno dei suoi componenti e detraendo una franchigia di euro ,00. Il patrimonio è valutato nella misura del 20 percento sino ad un importo di euro ,00 oltre la franchigia e nella misura del 50 percento per l importo eccedente. 7.3 Nel caso in cui l utente sia ospite di un servizio residenziale, il valore del suo patrimonio viene tenuto distinto da quello degli altri componenti e viene valutato come segue: a) dal suo patrimonio complessivo viene detratta una franchigia di euro 5.500,00; 12

13 b) la parte eccedente viene valutata in base all età dell utente al 31 dicembre dell anno precedente, secondo le seguenti quote: Età dell utente (in anni) Quota patrimonio da 0 a 20 5% da 21 a 30 10% da 31 a 40 15% da 41 a 45 20% da 46 a 50 25% da 51 a 53 30% da 54 a 56 35% da 57 a 60 40% da 61 a 63 45% da 64 a 66 50% da 67 a 69 55% da 70 a 72 60% da 73 a 75 65% da 76 a 78 70% da 79 a 82 75% da 83 a 86 80% da 87 a 92 85% da 93 a 99 90% oltre 99 95%. 7.4 Nel caso di un utente ospite di una struttura residenziale da oltre un anno, la prima casa o abitazione di proprietà o un diritto reale di godimento su un abitazione, anche se si tratta solo di porzioni, è oggetto di ipoteca secondo le modalità previste dall art. 6, qualora sussista una delle seguenti circostanze: a) l utente non ha un nucleo familiare ristretto o collegato; b) il nucleo familiare ristretto e i nuclei familiari collegati possiedono già una prima casa o abitazione di proprietà. L ipoteca è estinta senza il recupero di alcun credito da parte dell ente, nel caso in cui l utente stesso venga dimesso dalla struttura e riprenda a risiedere in autonomia. 8. Dati di entrata integrativi nel terzo livello e relativa valutazione. 8.1 Oltre ai dati di cui al capo II del decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2, è rilevata ogni altra entrata ancorché fiscalmente non rilevante. 8.2 In deroga a quanto disposto all art. 20 del decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2, i redditi da lavoro dipendente e assimilati sono considerati al 100 percento. 8.3 Sono considerati nella misura del 50 percento le seguenti entrate: a) le entrate derivanti da progetti speciali di formazione professionale per persone svantaggiate, da progetti d inserimento o reinserimento lavorativo, da lavoro protetto, da lavori socialmente utili e da corrispettivi per prestazioni dell utente presso servizi sociali; b) l assegno di accompagnamento di cui all art. 3, comma 1, punto 6, della legge provinciale 21 agosto 1978, n. 46, e successive modifiche, salvo che l interessato sia in grado di presentare apposita documentazione che dimostri l utilizzo di un importo maggiore per prestazioni di cura; c) l assegno di cura di cui all art. 8 della legge provinciale 12 ottobre 2007, n. 9, salvo che l interessato sia in grado di presentare apposita documentazione che dimostri l utilizzo di un importo maggiore per prestazioni di cura. 8.4 Sono considerate nella misura del 20 percento: a) le entrate derivanti da compensi per gli affidamenti familiari. 9. Ulteriori elementi di entrata esenti nel terzo livello. 9.1 Non sono considerati come elementi di entrata: a) il trattamento di fine rapporto (TFR), se riferito a periodi lavorativi superiori ad un anno, che è valutato come patrimonio, b) gli importi erogati occasionalmente da un ente caritativo riconosciuto. 10. Ulteriori elementi posti a riduzione delle entrate nel terzo livello In deroga a quanto previsto all art. 19, comma 1, lettere b), c) e d) del decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2, dalle entrate considerate vanno sottratti i seguenti importi, relativi al periodo cui il calcolo si riferisce: a) le spese mediche di cui all art. 19, comma 1, lettera b) del decreto di cui sopra, anche se non risultanti dalla dichiarazione dei redditi; b) il reale ammontare della rata di mutuo per la costruzione, l acquisto e la ristrutturazione dell abitazione principale del nucleo familiare, entro i limiti massimi stabiliti dalla Giunta provinciale e al netto delle integrazioni pubbliche; o c) il canone di locazione di cui all art. 19, lettera d) del decreto di cui sopra, dell abitazione principale del nucleo familiare, nel suo reale ammontare, entro i limiti massimi stabiliti dalla Giunta provinciale e al netto delle integrazioni pubbliche Vanno inoltre sottratti i seguenti importi, relativi al periodo cui il calcolo si riferisce: a) le spese accessorie ordinarie per l abitazione principale; b) il 50 percento della quota base per ciascun componente del nucleo familiare con una invalidità civile pari a 100 percento ovvero con un handicap psichico o fisico permanente, accertato da una commissione sanitaria pubblica o dal competente medico legale, che sia almeno equiparabile ad una invalidità civile pari a 100 percento, che non percepisce l assegno di accompagnamento di cui all art. 3, comma 1, punto 6, della legge provinciale 21 agosto 1978, n. 46, e successive modifiche, o l assegno di cura di cui all art. 8 della legge provinciale 12 ottobre 2007, n. 9, e non è ospite presso un servizio residenziale In deroga a quanto previsto al punto 10.1, per il calcolo delle prestazioni reddito minimo di inserimento, locazione e spese accessorie e prestazione specifica non sono deducibili le spese di cui al punto 10.1, lettere b) e c) e le spese di cui al punto 10.2, lettera a). 11. Riferimenti temporali per i dati di entrata nel terzo livello I dati considerati sono quelli della DURP relativa all ultima dichiarazione presentata al fisco o di altra documentazione relativa al medesimo periodo, a meno che nei tre mesi precedenti alla presentazione della domanda di prestazione non vi sia stata una variazione delle entrate in misura pari o superiore al 5 percento Ai fini del calcolo di cui al punto 11.1 si raffronta il reddito lordo rilevato con la DURP, con la media delle entrate lorde degli ultimi tre mesi. L importo della tredicesima e quattordicesima mensilità e dei conguagli IRPEF percepiti in riferimento ad un reddito annuale sono ripartiti nei 12 mesi dell anno Se dal raffronto si evince che le entrate hanno subito una variazione pari o superiore al 5 percento, come base per il calcolo della situazione economica si considerano le entrate nette degli ultimi tre mesi. Le variazioni devono essere adeguatamente documentate In deroga a quanto previsto al punto 11.3, per i nuclei familiari di fatto che, al momento della presentazione della domanda, percepiscono una o entrambe le prestazioni di cui agli articoli 19 e 20 si considerano solo le entrate nette dell ultimo mese. 12. Patrimonio nel terzo livello Il patrimonio è costituito dagli elementi immobiliari e mobiliari di cui all art. 21 del decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n

14 12.2 In deroga a quanto previsto al punto 12.1: a) il patrimonio è valutato con riferimento alla situazione esistente alla fine del mese precedente a quello in cui viene effettuata la richiesta della prestazione e secondo quanto previsto al punto 13.1; b) il patrimonio mobiliare deve essere dichiarato per intero; c) dalla somma del patrimonio complessivo del nucleo familiare si detrae una franchigia di euro 2.000,00. Il patrimonio complessivo del nucleo familiare corrisponde alla somma di tutti gli elementi patrimoniali dei componenti del nucleo. 13. Considerazione di elementi di entrata e patrimoniali per i diversi componenti Al fine del calcolo delle prestazioni di assistenza economica sociale del terzo livello, le entrate e il patrimonio dei singoli componenti familiari si considerano come segue: a) il 100 percento degli elementi di entrata e patrimoniali dell utente e del suo coniuge o partner; b) il 40 percento degli elementi di entrata e patrimoniali di tutti gli altri componenti del nucleo familiare di fatto. Art L allegato C al decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, è sostituito come da allegato A. Art L allegato D al decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, è sostituito come da allegato B. Art. 31. Abrogazioni di norme 1. Gli articoli 9, 11, 23, 29, 31, 34 e 50 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, sono abrogati. Art. 32. Entrata in vigore 1. Il presente decreto entra in vigore il 1 settembre La modifica ai parametri della prestazione casa di riposo o centro di degenza di cui all allegato B del presente decreto entra in vigore il 1 gennaio Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Bolzano, 20 luglio 2011 DURNWALDER Registrato alla Corte dei Conti il 9 agosto 2011, registro n. 1, foglio n R0405 REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 27 luglio 2011, n. 0176/Pres. Regolamento di attuazione dell art. 3, comma 3, lettere a) e c) della LR 16/2009 (Norme per la costruzione in zona sismica e per la tutela fisica del territorio), recante Definizione delle tipologie di opere e di edifici di interesse strategico e di quelli che possono assumere rilevanza per le conseguenze di un eventuale collasso, nonché degli interventi di nuova costruzione, degli interventi su costruzioni esistenti e degli interventi di variante in corso d opera che assolvono una funzione di limitata importanza statica ai sensi dell articolo 3, comma 3, lettere a) e c) della LR 16/2009. (Pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Friuli Venezia Giulia n. 32 del 10 agosto 2011) IL PRESIDENTE Visto l art. 3, comma 3, della legge regionale 11 agosto 2009, n. 16 «Norme per la costruzione in zona sismica e per la tutela fisica del territorio» in base al quale si dispone di dare attuazione alla nuova disciplina mediante Regolamenti, i quali ultimi definiscono: a) le tipologie di edifici di interesse strategico e le opere la cui funzionalità durante gli eventi sismici assuma rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, nonché gli edifici e le opere, che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso; b) le modalità di presentazione e di trasmissione dei progetti nell ambito dei procedimenti autorizzativi; c) gli interventi di nuova costruzione, gli interventi su costruzioni esistenti e gli interventi di varianti in corso d opera che assolvono una funzione di limitata importanza statica, per la quale l osservanza delle norme tecniche per la costruzione in zona sismica è asseverata da una dichiarazione del progettista ed accertata dal collaudatore, quest ultima limitatamente agli interventi di nuova costruzione; Visto l art. 42 dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia; Visto l art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007 n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell art. 12 dello Statuto di autonomia) e successive modifiche ed integrazioni; Vista la deliberazione della Giunta regionale del 14 luglio 2011 n. 1368, con la quale è stato approvato il Regolamento di attuazione dell art. 3, comma 3, lettere a) e c) della legge regionale 16/2009 (Norme per la costruzione in zona sismica e per la tutela fisica del territorio); Decreta: 1. È emanato il Regolamento di attuazione dell art. 3, comma 3, lettere a) e c) della legge regionale 16/2009 (Norme per la costruzione in zona sismica e per la tutela fisica del territorio) recante «Definizione delle tipologie di opere e di edifici di interesse strategico e di quelli che possono assumere rilevanza per le conseguenze di un eventuale collasso, nonché degli interventi di nuova costruzione, degli interventi su costruzioni esistenti e degli interventi di variante in corso d opera che assolvono una funzione di limitata importanza statica ai sensi dell art. 3, comma 3, lettere a) e c) della legge regionale 16/2009» nel testo allegato al presente provvedimento del quale costituisce parte integrante e sostanziale. 2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come Regolamento della Regione. 3. Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. TONDO 14

15 «Definizione delle tipologie di opere e di edifici di interesse strategico e di quelli che possono assumere rilevanza per le conseguenze di un eventuale collasso, nonché degli interventi di nuova costruzione, degli interventi su costruzioni esistenti e degli interventi di variante in corso d opera che assolvono una funzione di limitata importanza statica» ai sensi dell art. 3, comma 3, lettere a) e c) della legge regionale 16/2009. Art. 1. Oggetto 1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell art. 3, comma 3, lettera a) della legge regionale 11 agosto 2009, n. 16 (Norme per la costruzione in zona sismica e per la tutela fisica del territorio) le tipologie di edifici di interesse strategico e di opere, la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile e quelle di edifici e di opere che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso, di cui all art. 6, comma 2, lettera a) della legge regionale 16/ Il presente regolamento disciplina, altresì, ai sensi dell art. 3, comma 3, lettera c) della legge regio nale 16/2009 gli interventi di nuova costruzione, gli interventi su costruzioni esistenti e gli interventi di variante in corso d opera, che assolvono una funzione di limitata importanza statica, per le finalità di cui all art. 5, comma 3 della legge regionale 16/2009. Art. 2. Edifici di interesse strategico e opere la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile (Classe d uso IV - decreto ministeriale ) 1. Gli edifici di interesse strategico la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fonda mentale per le finalità di protezione civile sono quelli in tutto o in parte ospitanti funzioni di comando, supervisione e controllo, sale operative, strutture ed impianti di trasmissione, banche dati, strutture di supporto logistico per il personale operativo quali alloggiamenti e vettovagliamento, strutture adibite all attività logistica di supporto alle operazioni di protezione civile quali stoccaggio, movimentazione, trasporto, comprese le strutture per l alloggiamento di strumentazione di monitoraggio con funzione di allerta, autorimesse e depositi, strutture per l assistenza e l informazione alla popolazione, strutture e presidi ospedalieri, il cui utilizzo è regolato dai seguenti soggetti istituzionali: a) organismi governativi; b) uffici territoriali di Governo; c) Protezione civile regionale e comunale e associazioni di volontariato di protezione civile; d) Corpo nazionale dei Vigili del fuoco; e) Agenzia Regionale per la Protezione dell Ambiente del Friuli Venezia Giulia; f) Forze armate; g) Forze di polizia; h) Corpo forestale dello Stato e regionale; i) Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia; j) Consiglio Nazionale delle Ricerche; k) Corpo nazionale di soccorso alpino; l) Istituto nazionale di Oceanografia e Geofisica sperimentale; m) Ente nazionale per le strade; n) Società di gestione autostradale; o) Friuli Venezia Giulia Strade Spa; p) Rete Ferroviaria Italiana; q) Proprietari e gestori della rete di trasmissione nazionale, delle reti di distribuzione e di impianti rilevanti di produzione elettrica. 2. Altri edifici di interesse strategico sono: a) gli ospedali di rilievo nazionale e di alta specialità, ospedali di rilievo regionale, edifici di ospedali della rete ospedaliera regionale ospitanti i servizi la cui funzionalità è essenziale nelle situazioni di emergenza, quali pronto soccorso, dipartimento di emergenza, centrali operative del 118, aree chirurgiche e di tera pia intensiva, edifici di Aziende per i Servizi Sanitari e Aziende Ospedaliere ospitanti funzioni operative per l emergenza; b) gli edifici individuati nel piano di protezione civile regionale e comunale. 3. Le opere la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile consistono in: a) strutture primarie, connesse con il funzionamento di acquedotti, quali opere di presa, regolazione e adduzione; b) strutture connesse con la produzione, il trasporto e la distribuzione di materiali combustibili; c) strutture connesse con il funzionamento di servizi di comunicazione a distribuzione nazionale e regionale, quali radio, televisioni, telefonia fissa e mobile, ponti radio; d) autostrade, strade statali e regionali, ed opere d arte annesse, quali ponti, viadotti, gallerie, opere di contenimento e sostegno, sistemi di informazione all utenza, torri faro; e) strade provinciali e comunali ed opere d arte annesse, individuate nei piani di protezione civile, quali ponti, viadotti, gallerie, opere di contenimento e sostegno, sistemi di informazione all utenza, torri faro; f) stazioni aeroportuali, eliporti, porti e stazioni marittime; g) dighe; h) impianti classificati come grandi stazioni ferroviarie, reti ferroviarie ed opere d arte annesse; i) altre strutture e infrastrutture specificate nei piani di emergenza o in altre disposizioni per la gestione dell emergenza. Art. 3. Edifici ed opere che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso (Classe d uso III - decreto ministeriale ) 1. Gli edifici che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso sono: a) gli edifici pubblici o comunque destinati allo svolgimento di funzioni pubbliche nell ambito dei quali siano normalmente presenti comunità di dimensioni significative, nonché edifici e strutture aperti al pubblico suscettibili di grande affollamento, il cui collasso può comportare gravi conseguenze in termini di perdite di vite umane; b) le strutture il cui collasso può comportare gravi conseguenze in termini di danni ambientali; c) gli edifici il cui collasso può determinare danni significativi al patrimonio storico, artistico e cultura le, fatte salve le eventuali diverse direttive, disposizioni e linee guida per la valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale tutelato emanate con riferimento alle Norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto ministeriale ed alla relativa circolare ministeriale esplicativa n Rientrano tra gli edifici e le strutture di cui al comma 1, lettere a), b) e c) quelli adibiti a: a) sedi degli Enti pubblici e sedi adibite a funzione pubblica di dimensioni significative e soggette a rilevante accesso di pubblico; b) asili nido, scuole di ogni ordine e grado, sedi universitarie, accademie, conservatori, collocati in edifici ad uso esclusivo, compresi i locali adibiti a mensa, le palestre e le case dello studente annessi; c) edifici di ospedali regionali, pubblici e privati accreditati, ospitanti servizi non essenziali ai fini dell emergenza, edifici ospitanti sedi ed uffici di Aziende per i servizi sanitari e Aziende ospedaliere non operative ai fini dell emergenza, altre strutture residenziali sanitarie o socio-assistenziali per non autosufficienti, quali case di riposo, case di cura e orfanotrofi, poste in edifici ad uso esclusivo; d) edifici per il culto con superficie utile maggiore di 200 metri quadrati ed opere in elevazione di pertinenza; e) sale ad uso pubblico, quali auditorium, teatri, sale multimediali, centri sociali e socio-assistenziali e sale polifunzionali, con capienza utile superiore a cento unità; 15

16 f) strutture ad alta ricettività, quali coperture fisse per spettacoli all aperto, sagre, luoghi di ristorazione e attività ricreative, con superficie utile maggiore di 200 metri quadrati o con capienza complessiva utile superiore a cento unità; g) ricreatori, oratori ed edifici assimilabili per funzione con capienza utile superiore a cento unità; h) impianti destinati al pubblico adibiti ad attività sportive quali stadi e palazzetti dello sport, comprese opere ed infrastrutture connesse, quali parcheggi in struttura; i) discoteche, sale da gioco e simili con capienza utile superiore a cento unità; j) centri commerciali, grandi magazzini, mercati coperti, fiere stabili, di superficie superiore a 5000 metri quadrati; k) palazzi di giustizia; l) carceri; m) impianti termoelettrici, industrie con attività pericolose per ambiente (es. materie tossiche, prodotti radioattivi, chimici o biologici potenzialmente inquinanti, ecc.); n) edifici industriali in cui è prevista una presenza contemporanea media superiore a cento unità; o) silos di significative dimensioni e industrie rilevanti in relazione alla pericolosità degli impianti di pro duzione, lavorazione, stoccaggio di prodotti insalubri o pericolosi, quali materie tossiche, gas compressi, materiali esplosivi, prodotti chimici potenzialmente inquinanti, e nei quali può avvenire un incidente rilevante per evento sismico. 3. Le altre opere che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso sono: a) le stazioni per il trasporto pubblico su gomma e su rotaia; b) le stazioni per il trasporto pubblico su fune, comprese le strutture necessarie al funzionamento della via di trasporto su fune; c) le autorimesse ad uso pubblico in struttura con più di trecento unità di sosta a disposizione; d) le opere di ritenuta idraulica con altezza dello sbarramento maggiore di 5 metri o con volume di invaso superiore a metri cubi; e) gli impianti primari di depurazione. Art. 4. Interventi di nuova costruzione, interventi su costruzioni esistenti e interventi in corso d opera che assolvono una funzione di limitata importanza statica 1. Tra gli edifici ed opere di categorie diverse da quelle di cui agli articoli 2 e 3, ai fini della procedura di autorizzazione, assolvono una funzione di limitata importanza statica, ai sensi dell art. 3, comma 3, lettera c) della legge regionale 16/2009, quelli che comportano interventi aventi esclusivamente rilevan za edilizia come individuati dall art. 4 comma 2 della legge regionale 19/2009. Art. 5. Autorizzazioni 1. Gli edifici e le opere di cui agli articoli 2 e 3 sono assoggettati alla verifica sull osservanza delle norme tecniche da parte degli organismi tecnici di cui all art. 3, comma 4, della legge regionale 16/ Gli edifici e le opere di cui all art. 6, comma 2, lettera b della legge regionale 16/2009, con esclusione di quelli di cui al precedente art. 4, sono assoggettati alla verifica del rispetto delle norme tecniche mediante accertamento della completezza della documentazione tecnica progettuale nonché, per un numero di progetti pari al 5%, scelto in base a criteri di casualità mediante verifica da parte degli organismi tecnici, di cui all art. 3, comma 4, della legge regionale 16/ Gli edifici e le opere di cui all art. 4, da realizzarsi in zone ad alta sismicità sono assoggettati alla sola verifica sulla completezza della documentazione tecnica progettuale. 4. L esito positivo delle verifiche di cui ai commi 1, 2 e 3 costituisce il presupposto per il rilascio dell autorizzazione all inizio dei lavori, ove prevista. Art. 6. Modifica agli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Giunta regionale 5 aprile 1989, n. 0164/Pres. 1. Sono sostituiti, per gli effetti transitori di cui all art. 20 della legge regionale 16/2009, gli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Giunta regionale 5 aprile 1989, n. 0164/Pres. (Regolamento di esecuzione della legge regionale 9 maggio 1988, n. 27 Norme sull osservanza delle disposizioni sismiche ed attuazione dell art. 20 della legge 10 dicembre 1981, n. 741), e successive modifiche e integrazioni. Art. 7. Entrata in vigore 1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. 11R0409 Visto, il Presidente: TONDO DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 29 luglio 2011, n. 0181/Pres. LR 18/2005, artt. 29, 30, 31, 32, 33 e 48. Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Regione 28 maggio 2010, n. 114 Regolamento per la concessione e l erogazione degli incentivi per gli interventi di politica attiva del lavoro previsti dagli articoli 29, 30, 31, 32, 33 e 48 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l occupazione, la tutela e la qualità del lavoro). IL PRESIDENTE Visto il titolo III, capo I, della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18, recante «Norme regionali per l occupazione, la tutela e la qualità del lavoro», relativo alla promozione dell occupazione e di nuove attività imprenditoriali, ed in particolare gli articoli 29 (finalità e destinatari), 30 (promozione dell occupazione), 31 (promozione di nuove attività imprenditoriali), 32 (lavoro in cooperativa) e 33, comma 1, lettera c) (concessione di incentivi per la trasformazione di rapporti di lavoro ad elevato rischio di precarizzazione in rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato); Visto l art. 48, comma 1, della legge regionale 18/2005, ai sensi del quale i Piani di gestione delle situazioni di grave difficoltà occupazionale possono prevedere i seguenti interventi: a) concessione di incentivi per favorire l assunzione, con contratti a tempo indeterminato, anche parziale, di lavoratori disoccupati o a rischio di disoccupazione; b) concessione di incentivi per la creazione di nuove imprese; c) contributi per la frequenza da parte dei lavoratori di corsi di riqualificazione; d) misure speciali, in via sperimentale, volte a favorire l inserimento lavorativo di disoccupati privi di ammortizzatori sociali; Visto il «Regolamento per la concessione e l erogazione degli incentivi per gli interventi di politica attiva del lavoro previsti dagli articoli 29, 30, 31, 32, 33 e 48 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l occupazione, la tutela e la qualità del lavoro)», emanato con proprio decreto 28 maggio 2010, n. 0114/Pres. e modificato con proprio decreto 1 dicembre 2010, n. 0246/Pres., di seguito Regolamento, con il quale è stata data attuazione alle sopra citate disposizioni della legge regionale 18/2005; Vista la Comunicazione della Commissione europea del 1 dicembre 2010, (Quadro temporaneo dell Unione per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell accesso al finanziamento nell attuale situazione di 16

17 crisi economica e finanziaria), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell Unione europea serie C 6 dell 11 gennaio 2011, che ha prorogato al 31 dicembre 2011 il termine entro il quale è possibile concedere aiuti di Stato a titolo di aiuti di importo limitato, a condizione che l impresa abbia presentato una richiesta completa nell ambito del regime di aiuti entro il 31 dicembre 2010 ovvero, nel caso di imprese attive nella produzione primaria di prodotti agricoli, entro il 31 marzo 2011; Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 2010 (Modalità di applicazione della comunicazione della Commissione europea «Quadro temporaneo dell Unione per le misure di aiuto di Stato a sostengo dell accesso al finanziamento nell attuale situazione di crisi economica e finanziaria»), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 13 del 18 gennaio 2011, che ha recepito la sopra citata proroga del termine; Ritenuto di recepire nel Regolamento l estensione della possibilità di concedere aiuti di importo limitato fino al 31 dicembre 2011 modificando gli articoli 18 e 19; Visto l aggiornamento 2011 del Programma triennale regionale di politica del lavoro , approvato con deliberazione della Giunta regionale 22 luglio 2011, n. 1394, il quale prevede, al fine dell adeguamento della regolamentazione regionale in materia di politica del lavoro alle attuali condizioni del mercato del lavoro, l attuazione dei seguenti criteri: a) inserimento nella nozione di soggetti che hanno perso la propria occupazione a seguito di una situazione di grave difficoltà occupazionale di coloro i quali abbiano perso il proprio posto di lavoro presso un datore di lavoro rientrante in una situazione di grave difficoltà occupazionale a seguito della risoluzione, per decorso del termine o della durata pattuiti, di un rapporto di lavoro instaurato in base ad un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, anche parziale, ad un contratto di lavoro intermittente, ad un contratto di apprendistato, ad un contratto di inserimento, ad un contratto di somministrazione di lavoro ovvero ad un contratto di lavoro a progetto ovvero a seguito dell interruzione, intervenuta in anticipo rispetto al termine o alla durata pattuiti per cause diverse dalle dimissioni volontarie del lavoratore o dalla risoluzione consensuale del rapporto, di un rapporto di lavoro instaurato in base ad un contratto di somministrazione di lavoro; b) inserimento nelle nozioni di soggetti a rischio di disoccupazione e di soggetti a rischio di disoccupazione a seguito di una situazione di grave difficoltà occupazionale di coloro i quali siano stati posti in distacco ai sensi dell art. 8, comma 3, del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148 (Interventi urgenti a sostegno dell occupazione), convertito in legge 19 luglio 1993, n. 236; c) diminuzione da 36 a 18 mesi del periodo di impiego con tipologie contrattuali flessibili nel quinquennio precedente alla presentazione della domanda rilevante ai fini della definizione di soggetti che hanno una condizione occupazionale precaria; d) semplificazione delle modalità di accesso all incentivo per la stabilizzazione occupazionale eliminando, in particolare, la necessità che il contratto flessibile che si intende stabilizzare sussistesse ad una certa data, anteriore all entrata in vigore del regolamento, essendo sufficiente la vigenza del contratto medesimo alla data di presentazione della domanda di contributo; Ritenuto di dare implementazione ai sopra indicati criteri con la conseguente modifica regolamentare; Ritenuto altresì in particolare: a) a recepimento di segnalazioni pervenute sul punto dalle Amministrazioni provinciali ed in coerenza con quanto previsto dall art. 8, comma 4 -bis, della legge 23 luglio 1991 n. 223 (Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro), di inserire nel Regolamento una disposizione che escluda l incentivazione delle assunzioni di lavoratori che abbiano acquisito lo stato di disoccupazione a seguito della cessazione di un precedente rapporto di lavoro, intervenuta nei sei mesi precedenti alla presentazione della domanda, con un impresa in cui la partecipazione prevalente risultasse detenuta dai medesimi soggetti che risultano detenere la partecipazione prevalente nell impresa richiedente; b) di semplificare le previsioni che disciplinano le ipotesi di cumulo dei benefici previsti dal Regolamento in materia di assunzioni e stabilizzazioni con contributi, incentivi e agevolazioni contributive previste dalla vigente normativa nazionale per le medesime fattispecie; Sentito il Comitato di coordinamento interistituzionale, che nella seduta del 29 giugno 2011 ha esaminato lo schema di regolamento di modifica all uopo predisposto, esprimendo sul medesimo parere favorevole previo recepimento delle seguenti richieste di modifica: a) abrogazione dell art. 16, comma 3, con conseguente possibilità di pieno cumulo dell incentivo per la frequenza di corsi di riqualificazione con il reddito derivante, nel periodo di frequenza del corso, dallo svolgimento di un attività lavorativa che non determini la perdita dello stato di disoccupazione; b) modifica dell art. 30 con eliminazione, fra le cause di revoca degli incentivi per le assunzioni e le stabilizzazioni, della riduzione dell orario di lavoro avvenuta successivamente all erogazione degli incentivi stessi; Sentita la Commissione regionale per il lavoro, che nella seduta del 29 giugno 2011 ha esaminato lo schema di regolamento di modifica all uopo predisposto, esprimendo sul medesimo parere favorevole previo recepimento delle sopra descritte richieste di modifica formulate dal Comitato di coordinamento interistituzionale; Vista la deliberazione della Giunta regionale 30 giugno 2011, n. 1273, con la quale è stato approvato in via preliminare il Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Regione n. 28 maggio 2010, n. 114 «Regolamento per la concessione e l erogazione degli incentivi per gli interventi di politica attiva del lavoro previsti dagli articoli 29, 30, 31, 32, 33 e 48 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l occupazione, la tutela e la qualità del lavoro)», di seguito Regolamento; Sentito il Consiglio delle autonomie locali, il quale nella seduta di data 7 luglio 2011 ha esaminato il testo del Regolamento ai sensi degli articoli 34, comma 2, lettera b), e 36, comma 5, della legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1 (Principi e norme fondamentali del sistema Regione - autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia) esprimendo sul medesimo parere favorevole; Sentita la competente Commissione del Consiglio regionale la quale nella seduta di data 19 luglio 2011 ha esaminato ai sensi dell art. 3, commi 6 e 7, della legge regionale 18/2005 il Regolamento esprimendo sul medesimo parere favorevole; Visto l art. 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia; Vista la legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale, ai sensi dell art. 12 dello Statuto di autonomia), con particolare riferimento all art. 14, comma 1, lettera r) ; Vista la deliberazione della Giunta regionale 22 luglio 2011, n. 1412, con la quale è stato approvato il Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Regione n. 28 maggio 2010, n. 114 «Regolamento per la concessione e l erogazione degli incentivi per gli interventi di politica attiva del lavoro previsti dagli articoli 29, 30, 31, 32, 33 e 48 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l occupazione, la tutela e la qualità del lavoro)»; Decreta: 1. È emanato il Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Regione n. 28 maggio 2010, n. 114 «Regolamento per la concessione e l erogazione degli incentivi per gli interventi di politica attiva del lavoro previsti dagli articoli 29, 30, 31, 32, 33 e 48 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l occupazione, la tutela e la qualità del lavoro)», nel testo allegato al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale. 2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione. 3. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione. TONDO 17

18 Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Regione n. 28 maggio 2010, n. 114 (Regolamento per la concessione e l erogazione degli incentivi per gli interventi di politica attiva del lavoro previsti dagli articoli 29, 30, 31, 32, 33 e 48 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l occupazione, la tutela e la qualità del lavoro)) Art. 1. Modifiche all art. 2 del decreto del Presidente della Regione n. 114/ Alla lettera c) del comma 1 dell art. 2 del decreto del Presidente della Regione n. 28 maggio 2010, n. 114 (Regolamento per la concessione e l erogazione degli incentivi per gli interventi di politica attiva del lavoro previsti dagli articoli 29, 30, 31, 32, 33 e 48 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l occupazione, la tutela e la qualità del lavoro) sono introdotte le seguenti modifiche: a) dopo il numero 2) è inserito il seguente: «2-bis ) risoluzione, per decorso del termine o della durata pattuiti, di un rapporto di lavoro instaurato in base ad un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, anche parziale, ad un contratto di lavoro intermittente, ad un contratto di apprendistato, ad un contratto di inserimento, ad un contratto di somministrazione di lavoro ovvero ad un contratto di lavoro a progetto»; b) al numero 3, dopo le parole ad un contratto di inserimento sono inserite le seguenti:, ad un contratto di somministrazione di lavoro. 2. Alla lettera d) del comma 1 dell art. 2 del decreto del Presidente della Regione n. 114/2010, dopo il numero 2) è inserito il seguente: «2-bis ) coloro che sono stati posti in distacco ai sensi dell art. 8, comma 3, del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148 (Interventi urgenti a sostegno dell occupazione), convertito in legge 19 luglio 1993, n. 236;». 3. Alla lettera e) del comma 1 dell art. 2 del decreto del Presidente della Regione n. 114/2010 dopo le parole «o alla cassa integrazione guadagni in deroga,» sono inserite le seguenti: ovvero posti in distacco ai sensi dell art. 8, comma 3, del decreto legge 148/ Alla lettera f) del comma 1 dell art. 2 del decreto del Presidente della Regione 114/2010 le parole non inferiore a trentasei mesi sono sostituite dalle seguenti: non inferiore a diciotto mesi. Art. 2. Modifica all art. 5 del decreto del Presidente della Regione 114/ Al comma 3 dell art. 5 del decreto del Presidente della Regione n. 28 maggio 2010, n. 114 (Regolamento per la concessione e l erogazione degli incentivi per gli interventi di politica attiva del lavoro previsti dagli articoli 29, 30, 31, 32, 33 e 48 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), dopo la lettera b) è inserita la seguente: «b-bis) non riguardare lavoratori che abbiano acquisito lo stato di disoccupazione a seguito della cessazione di un precedente rapporto di lavoro, intervenuta nei sei mesi precedenti alla presentazione della domanda, con un impresa in cui la partecipazione prevalente risultava detenuta dai medesimi soggetti che risultano detenere la partecipazione prevalente nell impresa richiedente;». Art. 3. Modifiche all art. 10 del decreto del Presidente della Regione 114/ Alla lettera a) del comma 1 dell art. 10 del decreto del Presidente della Regione 114/2010 sono introdotte le seguenti modifiche: a) il numero 1) è soppresso; b) al numero 3) le parole entro ventiquattro mesi dall 1º gennaio 2010 sono sostituite dalle seguenti: entro ventiquattro mesi dalla data di presentazione della domanda. 2. Alla lettera b) del comma 1 dell art. 10 del decreto del Presidente della Regione 114/2010 le parole che soddisfi i requisiti di cui alla lettera a), numeri 1) e 2) sono sostituite dalle seguenti: che sia in corso alla data di presentazione della domanda. 3. Alla lettera c) del comma 1 dell art. 10 del decreto del Presidente della Regione 114/2010 le parole alla data dell 1 gennaio 2010 e sono soppresse. 4. Alla lettera d) del comma 1 dell art. 10 del decreto del Presidente della Regione 114/2010 le parole alla data dell 1 gennaio 2010 e sono soppresse. Art. 4. Sostituzione dell art. 12 del decreto del Presidente della Regione 114/ L art. 12 del decreto del Presidente della Regione n. 114/2010 è sostituito dal seguente: «Art. 12 (Ammontare degli incentivi di cui all art. 5). 1. Per ciascuna assunzione a tempo indeterminato o inserimento in relazione alla quale possano trovare applicazione contributi ovvero incentivi previsti dalla vigente normativa nazionale, l incentivo è pari a: a) euro se riguarda soggetti di cui all art. 2, comma 1, lettere a), numeri 1) e 2), e d) ; b) euro se riguarda soggetti di cui all art. 2, comma 1, lettera a), numeri 3) e 4); c) euro se riguarda soggetti di cui all art. 2, comma 1, lettera a), numero 5; d) euro se riguarda soggetti di cui all art. 2, comma 1, lettera b), numero 2); e) euro se riguarda soggetti di cui all art. 2, comma 1, lettera b), numero 1); f) euro 4.500, se riguarda soggetti di cui all art. 2, comma 1, lettere c) ed e). Il contributo è elevato a euro qualora l assunzione o l inserimento riguardi un soggetto che è anche disoccupato da almeno 12 mesi, ovvero invalido del lavoro con invalidità inferiore al 34 per cento ovvero una donna che ha già compiuto il trentacinquesimo anno di età e che non ha ancora compiuto il quarantacinquesimo anno di età ovvero ancora un uomo che ha già compiuto il trentacinquesimo anno di età ma non ha ancora compiuto il cinquantesimo anno di età. Il contributo è elevato a euro qualora l assunzione o l inserimento riguardi un soggetto che è anche una donna che ha già compiuto il quarantacinquesimo anno di età ovvero un uomo che ha già compiuto il cinquantesimo anno di età. 2. Per ciascuna assunzione a tempo indeterminato o inserimento in relazione alla quale non possano trovare applicazione contributi ovvero incentivi previsti dalla vigente normativa nazionale: a) gli importi di cui al comma 1, lettere a) e b), sono elevati di euro; b) gli importi di cui al comma 1, lettere d), e) ed f), sono elevati di euro; c) gli importi di cui al comma 1, lettera c), sono elevati di euro.» Art. 5. Modifica all art. 13 del decreto del Presidente della Regione 114/ Al comma 1 dell art. 13 del decreto del Presidente della Regione n. 114/2010 la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) nell ipotesi di cui all art. 6, comma 1: 1) ad euro per ciascuna assunzione a tempo determinato di durata non inferiore a 24 mesi in relazione alla quale possano trovare applicazione contributi ovvero incentivi previsti dalla vigente normativa nazionale; 18

19 2) ad euro per ciascuna assunzione a tempo determinato di durata non inferiore a 24 mesi in relazione alla quale non possano trovare applicazione contributi ovvero incentivi previsti dalla vigente normativa nazionale;» Art. 10. Modifiche all art. 19 del decreto del Presidente della Regione 114/2010 Art. 6. Modifiche all art. 15 del decreto del Presidente della Regione 114/ Il comma 1 dell art. 15 del decreto del Presidente della Regione n. 114/2010 è sostituito dal seguente: «1. L ammontare degli incentivi, con riferimento a ciascuna stabilizzazione in relazione alla quale possano trovare applicazione contributi ovvero incentivi previsti dalla vigente normativa nazionale, è pari ad euro ». 2. Il comma 3 dell art. 15 del decreto del Presidente della Regione n. 114/2010 è sostituito dal seguente: «3. Per ciascuna stabilizzazione in relazione alla quale non possano trovare applicazione contributi ovvero incentivi previsti dalla vigente normativa nazionale: a) gli importi di cui ai commi 1 e 2, lettere a) e b), sono elevati di euro; b) gli importi di cui al comma 2, lettera c), sono elevati di euro.». Art. 7. Modifica all art. 16 del decreto del Presidente della Regione 114/ Il comma 3 dell art. 16 del decreto del Presidente della Regione n. 114/2010 è abrogato. Art. 8. Modifica all art. 17 del decreto del Presidente della Regione 114/ Il comma 1 dell art. 17 del decreto del Presidente della Regione n. 114/2010 è sostituito dal seguente: «1. Gli importi di cui agli articoli 12 e 15 sono aumentati di euro con riferimento a ciascuna assunzione a tempo indeterminato o inserimento o stabilizzazione in relazione alla quale non possa trovare applicazione alcuna delle agevolazioni contributive previste dalla vigente normativa nazionale.» Art. 9. Modifiche all art. 18 del decreto del Presidente della Regione 114/ Al comma 3 dell art. 18 del decreto del Presidente della Regione n. 114/2010, sono introdotte le seguenti modifiche: a) alla lettera a), dopo le parole come modificata dalla Comunicazione del 31 ottobre 2009 della Commissione europea sono inserite le seguenti: e integrata dalla Comunicazione dell 1 dicembre 2010 della Commissione europea (Quadro temporaneo dell Unione per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell accesso al finanziamento nell attuale situazione di crisi economica e finanziaria) ; b) alla lettera b), dopo le parole come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 maggio 2010 sono inserite le seguenti: e integrato dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 dicembre 2010 (Modalità di applicazione della comunicazione della Commissione europea Quadro temporaneo dell Unione per le misure di aiuto di Stato a sostengo dell accesso al finanziamento nell attuale situazione di crisi economica e finanziaria ). 1. Al comma 2 dell art. 19 del decreto del Presidente della Regione n. 114/2010 le parole fino alla data del 31 dicembre 2010 sono sostituite dalle seguenti: fino alla data del 31 dicembre 2011, a condizione che l impresa abbia presentato una richiesta completa nell ambito del regime di aiuti entro il 31 dicembre 2010 ovvero, nel caso di imprese attive nella produzione primaria di prodotti agricoli, entro il 31 marzo Al comma 3 dell art. 19 del decreto del Presidente della Regione n. 114/2010 sono introdotte le seguenti modifiche: a) dopo le parole 3 giugno 2009 sono inserite le seguenti: come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 maggio 2010 ; b) le parole e il 31 dicembre 2010 sono sostituite dalle seguenti: e il 31 dicembre Al comma 3-bis dell art. 19 del decreto del Presidente della Regione 114/2010 le parole e il 31 dicembre 2010 sono sostituite dalle seguenti: e il 31 dicembre Art. 11. Modifiche all art. 30 del decreto del Presidente della Regione 114/ Al comma 2 dell art. 30 del decreto del Presidente della Regione n. 114/2010 la lettera c) è abrogata. 2. All art. 30 del decreto del Presidente della Regione n. 114/2010 il comma 4 è abrogato. 3. Al comma 5 dell art. 30 del decreto del Presidente della Regione n. 114/2010 le parole Le disposizioni di cui ai commi 1, 3, lettera a), e 4 sono sostituite dalle seguenti: Le disposizioni di cui ai commi 1 e 3, lettera a),. Art. 12. Disposizioni transitorie 1. Le modifiche al decreto del Presidente della Regione n. 114/2010 introdotte dagli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 8 del presente regolamento si applicano esclusivamente ai procedimenti relativi alle domande presentate successivamente all entrata in vigore del presente regolamento. 2. I procedimenti relativi agli incentivi richiesti a titolo di aiuto di importo limitato ai sensi dell art. 19, comma 2, del decreto del Presidente della Regione 114/2010, come modificato dal presente regolamento, che non siano ancora conclusi alla data di entrata in vigore del presente regolamento si concludono entro un termine non superiore a novanta giorni dalla data medesima. Art. 13. Entrata in vigore 1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. 11R

20 REGIONE UMBRIA REGOLAMENTO REGIONALE 8 luglio 2011, n. 6. Disciplina per la concessione di contributi e benefici finanziari per l attività sportiva e per l impiantistica sportiva. (Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria - Parti I, II n. 30 del 13 luglio 2011) LA GIUNTA REGIONALE H A APPROVATO La Commissione consiliare competente ha espresso il parere previsto dall art. 39, comma 1 dello Statuto regionale. LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE il seguente regolamento: E MANA Art. 1. Oggetto 1. Il presente regolamento in attuazione dell art. 26 della legge regionale 23 settembre 2009, n. 19 (Norme per la promozione e sviluppo delle attività sportive, motorie e ricreative. Modificazioni ed abrogazioni) stabilisce le modalità e le procedure per la concessione dei contributi per l attività sportiva e per l impiantistica sportiva di cui agli articoli 24 e 25 della legge regionale n. 19/ La Regione può concedere contributi, in particolare, per la realizzazione di: a) manifestazioni sportive nazionali ed internazionali; b) progetti di promozione sportiva; c) progetti per la realizzazione, la manutenzione straordinaria, la messa a norma, l ammodernamento e la ridestinazione d uso dell impiantistica sportiva. Art. 2. Destinatari dei contributi e dei benefici finanziari 1. Possono accedere ai contributi e ai benefici finanziari di cui all art. 1 gli enti pubblici, gli enti di promozione sportiva, le federazioni sportive, le associazioni e le società sportive dilettantistiche, i circoli aziendali ed ogni altro soggetto che senza scopo di lucro organizza nel territorio regionale eventi sportivi di livello nazionale o internazionale o realizza progetti innovativi di promozione sportiva. 2. Possono accedere ai contributi e ai benefici finanziari di cui all art. 1, relativamente all impiantistica sportiva, gli enti locali proprietari di impianti e i soggetti privati, proprietari e/o gestori d impianti. 3. La Regione può concedere contributi e benefici finanziari per promuovere e valorizzare lo sport umbro e l attività dei suoi atleti anche al di fuori del territorio regionale, nell ambito dell integrazione tra le politiche sportive, turistiche, culturali ed economiche prevista dall art. 3, comma 2, lettera c) della legge regionale n. 19/2009. Art. 3. Concessione dei contributi ai Centri di attività motoria 1. Le associazioni, le società sportive e gli enti di promozione sportiva titolari e/o gestori dei Centri di attività motoria (C.A.M.) possono accedere ai contributi e benefici finanziari di cui al presente regolamento esclusivamente nel caso in cui siano in possesso del Certificato dello Sport leale di cui all art. 15 della legge regionale n. 19/2009 e nel caso in cui l ordinamento sociale sia stato adeguato a quanto disposto dall art. 6 della legge 14 dicembre 2000, n. 376 (Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping). Art. 4. Presentazione delle domande per i contributi e i benefici finanziari per la realizzazione di manifestazioni sportive e per i progetti di promozione sportiva. 1. I soggetti di cui all art. 2 trasmettono al Servizio regionale competente la domanda per la concessione dei contributi e benefici finanziari, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno. A tal fine fa fede il timbro a data apposto dall ufficio postale accettante. 2. Le domande inoltrate dopo il termine di scadenza di cui al comma 1 sono dichiarate inammissibili. 3. Sono dichiarate inammissibili le domande dei soggetti che, alla data di cui al comma 1, non hanno rendicontato l attività per cui è stato concesso contributo dalla Regione due anni prima. 4. La domanda, redatta nell apposito modulo predisposto dal Servizio regionale competente, è sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente. La domanda deve essere corredata da: a) relazione illustrativa dell iniziativa, nella quale sono evidenziate le finalità e gli obiettivi sportivi, promozionali, educativi, sociali e turistici che s intendono perseguire, nonché i tempi previsti per la realizzazione dell evento; b) bilancio economico preventivo dell iniziativa; c) atto costitutivo e statuto del soggetto richiedente il contributo, se trattasi di prima domanda o se lo stesso ha subito variazioni; d) ultimo bilancio economico finanziario sociale approvato dall organo collegiale competente; e) notizie sull affiliazione/adesione alla Federazione nazionale e/o Ente di promozione sportiva. 5. Ogni soggetto richiedente può formulare un numero massimo di tre domande ogni anno per altrettante iniziative. 6. Il procedimento amministrativo per la concessione dei contributi e dei benefici finanziari deve essere concluso entro il 30 giugno di ciascun anno. Art. 5. Requisiti per la concessione dei contributi e benefici finanziari per le manifestazioni sportive 1. Possono accedere ai contributi e ai benefici finanziari i soggetti di cui all art. 2 che intendono realizzare, esclusivamente sul territorio regionale, le manifestazioni sportive qualificate nazionali ed internazionali in base alle seguenti caratteristiche: a) nel caso di attività sportiva individuale: 1) la manifestazione è qualificata di livello nazionale se gli atleti partecipanti provengono da almeno sei regioni oltre l Umbria, con un minimo di cento partecipanti; 2) la manifestazione è qualificata di livello internazionale con la presenza di almeno cento atleti e con la rappresentanza di tre nazioni partecipanti, oltre l Italia; b) nel caso di attività sportiva di squadra: 1) la manifestazione è qualificata di livello nazionale se le squadre o club partecipanti provengono almeno da sei regioni oltre l Umbria; 2) la manifestazione è qualificata di livello internazionale con la presenza di squadre o club provenienti almeno da tre nazioni, oltre l Italia. 2. Ai fini della concessione dei contributi di cui al presente articolo, la domanda deve essere redatta nell apposito modello predisposto dal Servizio regionale competente. 20

21 3. Possono accedere ai contributi e ai benefici finanziari i soggetti che intendono realizzare le manifestazioni sportive in ambiente naturale ed urbano identificabili con il marchio Umbria Green Sport di cui all art. 21 della legge regionale n. 19/2009, che rispettano le condizioni di cui al comma 1 e che possiedono le seguenti caratteristiche: a) hanno grande rilevanza per l aspetto turistico-ambientale e sportivo; b) si svolgono all aperto, fuori dagli impianti, in ambiente naturale ed urbano e sono con esso compatibili; c) contribuiscono, con la loro organizzazione e la loro pubblicità e forme di comunicazione, a diffondere l immagine dell Umbria nel mondo. 4. Possono essere concessi contributi per la realizzazione di manifestazioni nazionali concernenti le discipline emergenti. 5. Le iniziative rivolte ai soggetti diversamente abili possono derogare dall avere le caratteristiche di cui ai commi 1 e 2. A parità di punteggio, vengono prese in considerazione prioritariamente le iniziative riconosciute dal Comitato Italiano Paralimpico territoriale. 6. I soggetti beneficiari dei contributi per le manifestazioni sportive devono fornire dati ed informazioni utili ai fini dell attività dell Osservatorio regionale di cui all art. 13 della legge regionale n. 19/2009. Art. 6. Requisiti per la concessione dei contributi e benefici finanziari per i progetti di promozione sportiva 1. Possono accedere ai contributi e ai benefici finanziari i soggetti che attuano i progetti di promozione sportiva e motorio-ricreativa e che sono in possesso dei requisiti di cui all art. 24 della legge regionale n. 19/ Ai fini della concessione dei contributi di cui al presente articolo, la domanda deve essere redatta nell apposito modello predisposto dal Servizio regionale competente. 3. I soggetti beneficiari dei contributi per la promozione sportiva e motorio-ricreativa devono fornire dati ed informazioni utili ai fini dell attività dell Osservatorio regionale di cui all art. 13 della legge regionale n. 19/2009. Art. 7. Presentazione delle domande per i contributi e i benefici finanziari per l impiantistica sportiva 1. La domanda per la concessione di contributi e benefici finanziari per la realizzazione, la manutenzione straordinaria, la messa a norma, l ammodernamento e la ridestinazione d uso dell impiantistica sportiva è inoltrata al Servizio regionale competente, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno. A tal fine fa fede il timbro a data apposto dall ufficio postale accettante. 2. Le domande presentate dopo il termine di scadenza di cui al comma 1 sono dichiarate inammissibili. 3. La domanda, redatta nell apposito modulo predisposto dal Servizio regionale competente, è sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente. La domanda è corredata da: a) il progetto preliminare o definitivo o esecutivo redatto ai sensi della normativa vigente; b) il regolamento d uso al pubblico, il piano delle tariffe applicate all utenza e l eventuale convenzione di affidamento del servizio di gestione dell impianto interessato. 4. Nel progetto deve essere indicata la fonte di finanziamento per almeno il cinquanta per cento dell importo progettuale o dello stralcio funzionale di progetto. 5. Ogni soggetto richiedente può formulare nello stesso esercizio finanziario una sola domanda di contributo e per un solo impianto sportivo. 6. Nel caso di enti pubblici, l intervento per cui si richiede il contributo o il beneficio finanziario deve essere compreso nella programmazione triennale dell amministrazione richiedente, fatta eccezione per interventi urgenti, imprevedibili, riguardanti la sicurezza pubblica. 7. A parità di punteggio, sono ritenute prioritarie le domande relative ad interventi di mantenimento dell efficienza tecnico-sportiva e della sicurezza tecnologica del patrimonio impiantistico esistente, compreso l abbattimento delle barriere architettoniche, rispetto a quelle per la realizzazione di nuovi impianti sportivi, nonché l importanza strategica dell impianto sul territorio. 8. Il procedimento amministrativo per la concessione dei contributi e dei benefici finanziari deve essere concluso entro il 30 giugno di ciascun anno. Art. 8. Valutazione delle domande di contributi e benefici finanziari 1. Il Servizio regionale competente valuta, coerentemente con gli indirizzi programmatici espressi dal piano triennale di cui all art. 8 della legge regionale n. 19/2009 e dai programmi annuali di cui agli articoli 9 e 10 della legge regionale n. 19/2009, le domande dichiarate ammissibili, attribuendo loro un punteggio che varia da un minimo di 0/40 a un massimo di 40/ Il punteggio attribuito alle domande di contributi per le manifestazioni sportive è così determinato: a) rilevanza nazionale ed internazionale della manifestazione (da 0 a 10 punti); b) anzianità di presenza della manifestazione sul territorio regionale (da 0 a 5 punti); c) numero dei partecipanti differenziato per disciplina (da 0 a 10 punti); d) capacità della manifestazione di attivare iniziative collaterali ad essa (da 0 a 5 punti); e) durata della manifestazione (da 0 a 5 punti); f) aver fornito nell anno precedente dati ed informazioni utili per l Osservatorio regionale dello sport di cui all art. 13, comma 1 della legge regionale n. 19/2009 (da 0 a 5 punti). 3. Il punteggio attribuito alle domande per i progetti di promozione sportiva è così determinato: a) promozione di nuove discipline sportive (da 0 a 5 punti); b) corrispondenza tra la domanda ed i bisogni di pratica sportiva del contesto territoriale (da 0 a 10 punti); c) capacità del progetto di realizzare sinergia e coinvolgimento degli enti locali ed altri soggetti pubblici (da 0 a 10 punti); d) capacità del progetto di coinvolgimento di categorie sociali svantaggiate (da 0 a 5 punti); e) coinvolgimento in fase di progettazione e di attuazione del progetto, di laureati in scienze motorie e di professionalità mirate con comprovata esperienza nel campo della promozione sportiva (da 0 a 5 punti); f) aver fornito nell anno precedente dati ed informazioni utili per l Osservatorio regionale dello sport di cui all art. 13, comma 1 della legge regionale n. 19/2009 (da 0 a 5 punti). 4. Le domande di contributo per l impiantistica sportiva, inoltrate dai proprietari o dai gestori degli impianti, sono ripartite e valutate nelle seguenti sub-graduatorie: a) enti locali proprietari d impianti; b) soggetti privati proprietari d impianti; c) soggetti privati gestori d impianti pubblici; d) soggetti privati gestori d impianti privati. 5. Il punteggio attribuito alle domande per l impiantistica sportiva è così determinato: a) livello della progettazione (o preliminare o definitivo o esecutivo) presentata con la domanda (da 0 a 9 punti); b) percentuale del finanziamento messo a disposizione dal soggetto richiedente, rispetto al costo complessivo dell opera da realizzare (da 0 a 6 punti); c) presenza, per gli impianti esistenti, della convenzione per l affidamento del servizio di gestione dell impianto quando la gestione è affidata a terzi (da 0 a 6 punti); 21

22 d) presenza per gli impianti esistenti, del regolamento d uso al pubblico, del piano di utilizzo e tariffario, di quello di conduzione tecnica dell impianto (da 0 a 7 punti); e) livello qualitativo e consistenza quantitativa dell utenza nello spazio, impianto o complesso al quale si riferisce il progetto (da 0 a 7 punti); f) nel caso di impianti di nuova realizzazione, in sostituzione della convenzione e del regolamento di cui alle lettere c) e d), la presenza del progetto di gestione (da 0 a 13 punti); g) aver fornito nell anno precedente dati ed informazioni utili per l Osservatorio regionale dello sport di cui all art. 13, comma 1 della legge regionale n. 19/2009 (da 0 a 5 punti). c) il dieci per cento, su disposizione del dirigente del Servizio regionale competente, a seguito della deliberazione di approvazione del certificato di regolare esecuzione e collaudo, nonché della relazione acclarante i rapporti economici tra soggetto beneficiario e Regione rilasciata dal direttore dei lavori. 7. I soggetti beneficiari dei contributi per l impiantistica sportiva devono fornire dati ed informazioni utili ai fini dell attività dell Osservatorio regionale di cui all art. 13 della legge regionale n. 19/2009. Art. 10. Responsabile del procedimento Art. 9. Erogazione e rendicontazione dei contributi 1. Il titolare del procedimento di concessione dei contributi previsti dal presente regolamento è il dirigente del Servizio regionale competente in materia. 1. Il contributo regionale è erogato in base al punteggio ottenuto da ciascuna domanda, ai sensi di quanto stabilito dall art. 8, in relazione all entità del budget dell iniziativa proposta a contributo ed all entità delle risorse disponibili. 2. I contributi per le manifestazioni sportive e per la promozione sportiva di entità inferiore a 5.000,00 euro sono liquidati in un unica soluzione ai sensi di quanto disposto dall art. 8, comma I contributi per le manifestazioni sportive e per la promozione sportiva di entità superiore a 5.000,00 euro sono liquidati in due soluzioni: a) un acconto pari al cinquanta per cento, entro trenta giorni dalla conclusione del procedimento di assegnazione; b) il saldo, pari al restante cinquanta per cento, a manifestazione effettuata. 4. L erogazione dei contributi assegnati per le manifestazioni sportive o per la promozione sportiva è subordinata alla presentazione, da parte dei soggetti beneficiari, entro novanta giorni dalla realizzazione della iniziative e degli interventi, di una dettagliata relazione consuntiva. La relazione deve contenere il bilancio economico finanziario dell attività svolta con la specifica analitica delle spese sostenute e delle entrate a vario titolo percepite, riscosse o assegnate. 5. La documentazione relativa alle spese sostenute deve essere conservata per almeno cinque anni a cura del soggetto beneficiario del contributo, al fine di consentirne l eventuale verifica da parte della Regione. 6. L erogazione dei contributi in conto capitale per l impiantistica sportiva avviene nel modo seguente: a) il cinquanta per cento, su disposizione del dirigente del Servizio regionale competente, dietro presentazione: 1) per i soggetti pubblici, della deliberazione di affidamento e del verbale di consegna ed inizio dei lavori; 2) per i soggetti privati di cui all art. 90, commi 17 e 18 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato) (legge finanziaria 2003) della deliberazione del consiglio direttivo e del verbale di consegna ed inizio dei lavori; b) il quaranta per cento, su disposizione del dirigente del Servizio competente, dietro presentazione: 1) per i soggetti pubblici, della deliberazione con la quale il soggetto beneficiario rendiconta gli stati d avanzamento e di spesa del primo cinquanta per cento anticipato; 2) per i soggetti privati, della deliberazione dell organo decisionale del soggetto beneficiario, con cui lo stesso rendiconta gli stati d avanzamento e di spesa del primo cinquanta per cento anticipato; Art. 11. Revoca e riassegnazione dei contributi 1. Il Servizio regionale competente dispone la revoca totale o parziale del contributo assegnato, qualora i soggetti beneficiari non rispettino le disposizioni previste dalla legge regionale n. 19/2009 ed attuate dal presente regolamento, o nel caso di mancata o parziale attuazione delle iniziative da realizzare. 2. I contributi revocati possono essere riassegnati ad altra domanda, ammessa ma non finanziata, nell ambito dell esercizio finanziario in corso. Art. 12. Norme transitorie e finali 1. Per l anno 2011 il termine di presentazione delle domande per la concessione di contributi e benefici finanziari di cui all art. 4, comma 1, e all art. 7, comma 1 è fissato al 20 agosto. 2. Per l anno 2011 il termine di cui all art. 4, comma 6, e all art. 7, comma 8, è fissato al 30 novembre. Art. 13. Entrata in vigore 1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione Umbria. (Omissis). 11R0387 Perugia, 8 luglio 2011 MARINI 22

23 REGIONE LAZIO LEGGE REGIONALE 18 marzo 2011, n. 3. Interventi in favore di organismi di garanzia collettiva dei fidi nel settore agricolo. (Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 12 del 28 marzo 2011) la seguente legge: IL CONSIGLIO REGIONALE H A APPROVATO LA PRESIDENTE DELLA REGIONE P ROMULGA Art. 1. Finalità 1. La Regione, per favorire l accesso al credito delle imprese agricole del territorio regionale, concorre allo sviluppo di organismi di garanzia collettiva dei fidi, come definiti dall articolo 13 del decretolegge 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell andamento dei conti pubblici) convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, nel settore agricolo, di seguito denominati consorzi fidi. 2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione concede ai consorzi fidi: a) contributi per la formazione o l integrazione del fondo rischi e del patrimonio di garanzia, da destinare alla prestazione, alle imprese agricole consorziate o socie, di garanzie per l accesso al credito; b) contributi per l attività di assistenza e consulenza tecnicofinanziaria alle imprese agricole consorziate o socie. L attività di consulenza è prestata anche alle imprese non associate. Art. 2. Soggetti beneficiari 1. I consorzi fidi per beneficiare dei contributi della presente legge devono: a) essere costituiti da imprese agricole di cui all articolo 2135 del codice civile; b) avere sede operativa nel territorio regionale; c) avere operatività in ambito territoriale regionale o almeno provinciale; d) avere fini di mutualità tra gli aderenti; e) concedere garanzie ed agevolazioni con valutazioni di merito indipendenti ed egualitarie. 2. Ai consorzi fidi possono aderire, in qualità di sostenitori, enti pubblici e organismi privati. Art. 3. Contributi regionali 1. I contributi di cui all articolo 1, comma 2, lettera a) sono concessi, nel rispetto della normativa dell Unione europea: a) proporzionalmente al valore del fondo rischi e del patrimonio di garanzia già costituiti; b) in misura adeguata all ammontare dei finanziamenti garantiti ed effettivamente erogati o in fase di erogazione e per i quali i consorzi fidi abbiano deliberato la concessione di garanzia. 2. L ammontare dei contributi di cui al comma 1 non può essere superiore all ammontare dei finanziamenti per i quali i consorzi fidi hanno rilasciato garanzia. 3. La garanzia prestata con l utilizzo del contributo regionale: a) deve rispettare le condizioni contenute nella Comunicazione della Commissione sull applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie; b) è cumulabile con altri eventuali aiuti nel rispetto dei massimali di aiuto previsti per il settore agricolo dalla normativa dell Unione europea; c) è concessa esclusivamente per operazioni conformi a quanto previsto dalla normativa dell Unione europea. 4. I contributi di cui all articolo 1, comma 2, lettera b) sono concessi nei limiti e nel rispetto delle condizioni previste dagli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo. Art. 4. Indirizzi per la concessione dei contributi l. La Giunta regionale, su proposta dell assessore competente in materia di agricoltura, sentita la competente commissione consiliare, adotta una deliberazione nella quale, in particolare, sono stabiliti: a) il numero minimo di imprese agricole aderenti al consorzio fidi; b) la misura dei contributi; c) i criteri di ammissione delle domande e le modalità di erogazione dei contributi; d) le priorità nella erogazione dei contributi; e) i criteri cui devono attenersi i consorzi fidi nella erogazione delle garanzie e nell attività di consulenza; f) gli obblighi dei consorzi fidi nei confronti dell amministrazione regionale; g) le modalità per l effettuazione dei controlli sulla corretta utilizzazione dei contributi. Art. 5. Scioglimento o liquidazione dei consorzi fidi 1. In caso di scioglimento o liquidazione del consorzio fidi il rappresentante legale comunica alla competente struttura dell assessorato regionale in materia di agricoltura, immediatamente e comunque non oltre quindici giorni, i motivi e le cause dei relativi provvedimenti. 2. Eventuali contributi regionali versati e non utilizzati sono restituiti entro i centoventi giorni successivi allo scioglimento o alla liquidazione. Art. 6. Sanzioni 1. La violazione degli obblighi stabiliti dalla presente legge e dalle relative disposizioni di attuazione comporta: a) la revoca dei contributi concessi e non utilizzati ed il recupero delle somme erogate; b) la revoca dei contributi utilizzati e il recupero delle somme erogate; c) l esclusione dall accesso ai contributi previsti dalla presente legge per un periodo da uno a cinque anni. Art. 7. Comunicazioni informative 1. I consorzi fidi comunicano alla competente struttura dell assessorato regionale in materia di agricoltura, con periodicità annuale, eventuali variazioni statutarie, organizzative, amministrative e logistiche. 2. I consorzi fidi comunicano altresì, con periodicità annuale, le modalità di utilizzo dei contributi regionali. 23

24 Art. 8. Esame della Commissione europea 1. I contributi previsti dalla presente legge sono concessi solo dopo la loro approvazione da parte della Commissione europea o solo dopo decorso il termine previsto per l esame degli stessi da parte della Commissione europea. Art. 9. Disposizione finanziaria 1. Agli oneri derivanti dall attuazione della presente legge si provvede mediante l istituzione, nell ambito dell UPB B11, del capitolo denominato «Interventi in favore di organismi collettivi di garanzia dei fidi nel settore agricolo (consorzi fidi)» con uno stanziamento, per ciascuna delle annualità del triennio , pari a ,00 di euro, la cui copertura è assicurata dal prelevamento di pari importo: a) in termini di competenza, dal capitolo T27501, esercizi finanziari 2011, 2012 e 2013, ai sensi della lettera c) dell elenco n. 4 allegato al bilancio di previsione 2011; b) in termini di cassa, dal capitolo T25502, esercizio finanziario Art. 10. Entrata in vigore 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione. La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio. 11R0399 Roma, 18 marzo 2011 POLVERINI LEGGE REGIONALE 18 marzo 2011, n. 4. Modifica all articolo 4 della legge regionale 11 marzo 2003, n. 7 (Istituzione di un fondo di solidarietà in favore delle famiglie di cittadini del Lazio appartenenti alle strutture operative di protezione civile, deceduti nell ambito di operazioni di soccorso). (Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 12 del 28 marzo 2011) la seguente legge IL CONSIGLIO REGIONALE H A APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA REGIONE P ROMULGA Art. 1. Modifica all articolo 4 della legge regionale 11 marzo 2003, n. 7 La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio. 11R0400 Roma, 18 marzo 2011 POLVERINI LEGGE REGIONALE 19 aprile 2011, n. 5. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 2007, n. 13 (Organizzazione del sistema turistico laziale. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 «Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo» e successive modifiche). (Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 16 del 28 aprile 2011) la seguente legge: IL CONSIGLIO REGIONALE H A APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA REGIONE P ROMULGA Art. 1. Modifica all articolo 23 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 13 «Organizzazione del sistema turistico laziale. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo e successive modifiche». 1. Al comma 6 dell articolo 23 della l.r. n. 13/2007 dopo le parole «di cui all articolo 56» sono aggiunte le seguenti: «, prevedendo in ogni caso che le strutture ricettive ostelli per la gioventù, di nuova apertura, siano gestite da enti pubblici, enti di carattere morale o religioso, cooperative sociali e associazioni operanti, senza scopo di lucro, nel campo del turismo sociale e giovanile per il conseguimento di finalità sociali e culturali, individuando altresì misure volte a favorire la presenza di almeno un ostello per la gioventù in ogni capoluogo di provincia e a favorire anche il turismo giovanile per i disabili ed istituendo un numero verde con il fine di creare una sinergia tra gli operatori e le categorie del settore nonché un centro di prenotazione unica per il turismo giovanile.». Art. 2. Entrata in vigore 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione. La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio. Roma, 19 aprile Alla lettera b) del comma 1 dell articolo 4 della legge regionale 11 marzo 2003, n. 7 le parole «euro 1.000,00» sono sostituite dalle seguenti: «euro 3.000,00». 11R0401 POLVERINI 24

25 LEGGE REGIONALE 22 aprile 2011, n. 6. Disposizioni urgenti in materia sanitaria. Modifiche alle leggi regionali 28 dicembre 2007, n. 26 «Legge finanziaria regionale per l esercizio 2008 (art. 11, l.r. 20 novembre 2001, n. 25)» e successive modifiche, 10 agosto 2010, n. 3 «Assestamento del bilancio annuale e pluriennale della Regione Lazio» e successive modifiche e 24 dicembre 2010, n. 9 «Disposizioni collegate alla legge finanziaria regionale per l esercizio finanziario 2011 (art.12, comma 1, l.r. 20 novembre 2001, n. 25)». Promozione della costituzione dell istituto di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) di Tor Vergata. Salvaguardia dei livelli occupazionali nella sanità privata. (Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 16 del 28 aprile 2011) la seguente legge: IL CONSIGLIO REGIONALE H A APPROVATO LA PRESIDENTE DELLA REGIONE P ROMULGA Art. 1. Disposizioni relative all autorizzazione e all accreditamento delle strutture sanitarie e socio-sanitarie. 1. Al comma 22 dell articolo 1 della legge regionale 10 agosto 2010, n. 3, relativo all accreditamento istituzionale definitivo delle strutture sanitarie e socio-sanitarie private, come modificato dall articolo 2, comma 13, lettera b), della legge regionale 24 dicembre 2010, n. 9, le parole: «28 febbraio 2011» sono sostituite dalle seguenti: «31 agosto 2011 per le strutture private ospedaliere ed ambulatoriali e 31 dicembre 2012 per tutte le altre strutture sanitarie e socio-sanitarie private, ivi compresi gli stabilimenti termali come individuati dalla legge 24 ottobre 2000, n. 323 (Riordino del settore termale)». 2. Il comma 25 dell articolo 1 della l.r. n. 3/2010, come modificato dall articolo 2, comma 13, lettera d) della l.r. n. 9/2010 è abrogato. 3. Al comma 14, lettera a), dell articolo 2 della l.r. n. 9/2010 le parole: «, ai sensi del medesimo articolo 1, comma 21,» sono abrogate e le parole: «30 aprile 2011» sono sostituite dalle seguenti: «31 maggio 2011». 4. Al comma 14, lettera a), dell articolo 2 della l.r. n. 9/2010 dopo le parole: «30 aprile 2011» sono inserite le seguenti: «nonché produrre, attraverso la medesima piattaforma informatica, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del titolare o del legale rappresentante corredata dalla documentazione attestante l intervenuta acquisizione degli stessi nel termine. Qualora l insussistenza dei requisiti strutturali e/o tecnologici sia riconducibile al mancato rilascio da parte delle autorità competenti di certificati, pareri, nulla-osta o altri atti di assenso, richiesti dalla struttura ai sensi e nei termini previsti dalla disciplina vigente, le aziende sanitarie locali (ASL), ove necessario, indicono apposita conferenza di servizi con tutte le amministrazioni coinvolte, al fine di acquisire i provvedimenti amministrativi richiesti. Le strutture sanitarie e socio-sanitarie private devono espressamente indicare, nella dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, i provvedimenti mancanti, allegando le istanze presentate per ottenerne il rilascio. Qualora l istruttoria si concluda con il rilascio del provvedimento richiesto, la struttura è tenuta ad acquisire il requisito mancante entro e non oltre centoventi giorni da tale data.». 5. Le strutture sanitarie e socio-sanitarie private di cui all articolo 1, commi da 18 a 26 della l.r. n. 3/2010, provvisoriamente accreditate ed operanti alla data di entrata in vigore della medesima l.r. n. 3/2010, che abbiano presentato in maniera incompleta la domanda di conferma dell autorizzazione all esercizio e/o di accreditamento istituzionale definitivo, secondo quanto previsto dal citato articolo 1, commi da 18 a 26 della l.r. n. 3/2010, ovvero non l abbiano presentata per fatti non imputabili a loro colpa e dei quali dovrà essere fornita la relativa prova, possono presentare o integrare la domanda, attraverso l utilizzo della piattaforma applicativa informatica messa a disposizione dalla Lait S.p.A., entro il termine perentorio di quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo le modalità stabilite dal provvedimento di cui all articolo 1, comma 18, della l.r. n. 3/2010. Entro il medesimo termine deve essere prodotta tutta la documentazione prevista dal provvedimento di cui all articolo 2, comma 14, lettera b), della l.r. n. 9/2010. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Regione trasmette alle Asl del Lazio l elenco aggiornato dei soggetti che abbiano perfezionato la loro domanda di accreditamento secondo i termini e le modalità di cui al presente comma, in modo da consentire l inizio della verifica dei requisiti di cui al decreto del Commissario ad acta del 10 novembre 2010, n. 90, e successive modifiche, concernente i requisiti minimi autorizzativi per l esercizio delle attività sanitarie e socio-sanitarie e per l accreditamento. 6. In ogni caso, alle strutture sanitarie e socio-sanitarie provvisoriamente accreditate che abbiano presentato la domanda di autorizzazione ai sensi dell articolo 1, comma 20, della l.r. n. 3/2010 e la domanda di accreditamento ai sensi dell articolo 1, comma 21, della l.r. n. 3/2010, dichiarando il possesso di tutti i requisiti previsti, ed alle strutture di cui al comma 5 del presente articolo, si applica in via transitoria il regime vigente alla data del 30 dicembre 2010 fino, rispettivamente, al rilascio dei provvedimenti di conferma di cui all articolo 1, comma 22, della l.r. n. 3/2010, come modificato dalla presente legge, ovvero all adozione del provvedimento di diniego dell accreditamento istituzionale definitivo. 7. Con riferimento alle strutture sanitarie e socio-sanitarie provvisoriamente accreditate ed ai soli requisiti minimi strutturali di autorizzazione, in caso di riscontro, da parte degli organi di controllo nell ambito delle verifiche di cui all articolo 1, commi 23 e 24, della l.r. n. 3/2010, di difformità tra quanto autorizzato e quanto effettivamente accertato e verificato, l autorizzazione è confermata e contestualmente adeguata alle nuove condizioni strutturali, a condizione che le modifiche siano state apportate nel rispetto della normativa edilizia ed urbanistica, che l attività svolta sia la medesima contemplata dal titolo autorizzativo e che, dalle verifiche effettuate, emerga la conformità integrale ai requisiti richiesti dalla normativa vigente. 8. Qualora nel corso dell istruttoria emerga, per ciascuna singola struttura, che l accreditamento provvisorio sia stato rilasciato per un numero di posti letto superiori a quelli formalmente autorizzati per la specialità considerata, l autorizzazione è confermata e contestualmente adeguata per tutti i posti letto già operanti in regime di provvisorio accreditamento, a condizione che la struttura possieda integralmente i requisiti minimi autorizzativi richiesti dalla disciplina vigente. 9. Qualora nel corso dell istruttoria emerga, per ciascuna singola struttura, che l accreditamento provvisorio sia stato rilasciato per attività non ancora formalmente autorizzate, il titolo autorizzativo è rilasciato e contestualmente adeguato alle attività già esercitate in regime di provvisorio accreditamento, a condizione che la struttura possieda integralmente i requisiti minimi autorizzativi e quelli ulteriori di accreditamento richiesti dalla disciplina vigente. 10. Al comma 22, dell articolo 1, della l.r. n. 3/2010, dopo le parole «1 gennaio 2011» sono aggiunte le seguenti parole «; la verifica deve concludersi entro e non oltre il 31 dicembre 2011». 11. Nell ambito del procedimento di verifica dei requisiti minimi di autorizzazione e di accreditamento di cui all articolo 1, comma 23, della l.r. n. 3/2010, in deroga a quanto previsto dall articolo 7, comma 4, della legge regionale 3 marzo 2003, n. 4 (Norme in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture e all esercizio di attività sanitarie e sociosanitarie, di accreditamento istituzionale e di accordi contrattuali), la Regione si potrà avvalere anche del personale individuato con provvedimento del competente direttore regionale. 12. Nella valutazione delle proposte di riorganizzazione, conseguenti a provvedimenti di riassetto delle reti sanitarie che implichino la riduzione dei posti letto, presentate da un soggetto che controlli contemporaneamente più di una struttura sanitaria accreditata con il servizio sanitario regionale, si potrà tenere conto del fabbisogno dei posti letto a livello regionale e non a livello di area o macroarea, a condizione che: a) le singole strutture interessate dalla proposta posseggano tutti i requisiti minimi di autorizzazione e di accreditamento richiesti dalla disciplina vigente, in relazione alle specialità ed ai posti letto che risulteranno attivati ed accreditati all esito dell accoglimento della proposta stessa; 25

26 b) l accoglimento della proposta non pregiudichi il mantenimento dei livelli occupazionali. 13. Dopo il comma 16 dell articolo 2 della l.r. n. 9/2010 sono inseriti i seguenti: «16-bis. Le case di cura che sottoscrivono accordi di riconversione dei posti letto soppressi a far data dal 1 gennaio 2011 e non più accreditabili in attuazione del decreto del Commissario ad acta del 30 settembre 2010, n. 80, e successive modifiche, concernente la riorganizzazione della rete ospedaliera regionale, successivamente alla ratifica dell accordo di riconversione possono avviare le nuove attività in regime di accreditamento a decorrere dalla data di presentazione delle domande di cui al comma 15, complete di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del titolare o del legale rappresentante della struttura circa la rispondenza della stessa ai requisiti minimi stabiliti con il decreto del Commissario ad acta n. 90/2010, come modificato dal decreto del Commissario ad acta del 10 febbraio 2011, n. 8, nonché di copia delle istanze volte ad ottenere certificati, pareri, nulla-osta o altri atti di assenso comunque denominati previsti dalla disciplina vigente. 16-ter. Le strutture di cui al comma 16 -bis, qualora carenti dei requisiti minimi strutturali e tecnologici, devono provvedere ad adeguarli entro il termine massimo di sei mesi dalla data di rilascio dei singoli certificati, pareri, nulla-osta o altri atti di assenso comunque denominati previsti dalla disciplina vigente e, comunque, non oltre il 31 marzo Al fine di accelerare i tempi occorrenti per l esame di tali istanze, le ASL potranno indire, ove necessario, apposite conferenze di servizi con tutte le amministrazioni interessate. 16-quater. Per le strutture di cui al comma 16 -bis l inutile decorso del termine previsto dal comma 16 -ter determina il venir meno degli effetti dell accordo di riconversione.». Art. 2. Procedura di accreditamento delle attività del servizio di assistenza domiciliare 1. Attraverso la procedura informatica di cui alla l.r. n. 3/2010 e successive modifiche, la Regione avvia il processo di autorizzazione e di accreditamento definitivi delle attività di erogazione di servizi di assistenza domiciliare da parte di soggetti privati per conto delle Asl del Lazio. 2. I controlli e le verifiche, da completarsi nei tempi previsti dalla presente legge, vengono effettuati sulla base dei requisiti previsti dal decreto del Commissario ad acta n. 90/2010 e successive modifiche. 3. Con la presente legge è istituito l albo dei soggetti che risultano accreditati secondo le procedure previste dai comma 1 e In attesa dell istituzione dell albo previsto al comma 3, possono operare i soggetti in possesso dei requisiti previsti dal decreto del Commissario ad acta n. 90/2010 e successive modifiche. Art. 3. Elenco dei soggetti accreditati 1. L elenco dei soggetti accreditati, distinti per classe di appartenenza della struttura e per tipologia di prestazioni erogabili, nonché gli ulteriori dati determinati dalla Giunta regionale, sono pubblicati annualmente sul sito della Regione Lazio e sul Bollettino ufficiale della Regione. Nella medesima pubblicazione deve essere data adeguata ed analitica informativa in merito alle attività di verifica effettuate. Art. 4. Valutazione sui servizi 1. Al fine di favorire qualità ed efficacia dei servizi erogati dalle strutture sanitarie e socio-sanitarie private accreditate, la Giunta regionale, entro un anno dall approvazione della presente legge, stabilisce i tempi ed i modi per introdurre, nelle strutture di seguito riportate, un sistema elettronico che consenta ai cittadini, nel rispetto della normativa vigente in materia di privacy, di compilare schede di valutazione sui servizi. Sono soggette al provvedimento di cui al presente comma: a) le strutture che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale ivi comprese quelle riabilitative; b) le strutture che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero a ciclo continuativo e/o diurno per acuzie e/o postacuzie; c) le strutture sanitarie e socio-sanitarie che erogano prestazioni in regime residenziale e semiresidenziale. 2. L elaborazione di tali dati è affidata al competente assessorato regionale, il quale invia, entro il 31 marzo, alla Giunta regionale e all Asl di competenza, una relazione annuale riferita all anno precedente. Gli indicatori di maggior interesse sono pubblicati sul sito della Regione Lazio e devono essere comunque facilmente accessibili ai cittadini, anche al fine di fornire loro informazioni utili per la scelta del luogo di diagnosi e di cura. Art. 5. Agende delle prestazioni 1. Al fine di contribuire a ridurre i tempi di attesa e rendere efficace il controllo e la trasparenza nell erogazione dei servizi, le strutture accreditate provvedono a mettere a disposizione del sistema RECUP regionale le agende delle prestazioni entro il 31 dicembre 2011, sulla base di un regolamento regionale da adottarsi da parte della Giunta regionale. 2. La mancata messa a disposizione del sistema RECUP regionale delle agende delle prestazioni costituisce criterio di valutazione per la conferma dell accreditamento. Art. 6. Promozione della costituzione dell Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) di Tor Vergata. 1. Al fine di individuare l assetto istituzionale definitivo del Policlinico Universitario di Tor Vergata, superando la sperimentazione gestionale avviata, la Regione, d intesa con l Università degli Studi di Roma «Tor Vergata», promuove il riconoscimento del carattere scientifico della «Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata», ai sensi degli articoli 13 e 14 del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 (Riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, a norma dell articolo 42, comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3). 2. Il direttore generale della «Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata», anche nella sua qualità di direttore generale della «Azienda ospedaliera universitaria Policlinico Tor Vergata», a tal fine incaricato da Regione e Università, presenta la domanda di riconoscimento. Lo schema dello Statuto della Fondazione IRCCS è approvato dalla Giunta regionale acquisito il parere del Magnifico Rettore dell Università degli Studi di Roma «Tor Vergata». 3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di riconoscimento del Ministero della salute, la Regione e l Università adottano i provvedimenti di rispettiva competenza per la costituzione ed attivazione della «Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata» nella forma giuridica di Fondazione IRCCS di diritto pubblico a rilievo nazionale, di cui all articolo 2 del d.lgs. n. 288/2003 e successive modifiche, per il trasferimento alla stessa del patrimonio, del personale e dei rapporti attivi e passivi inerenti alla gestione del Policlinico Universitario intestati alla «Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata» e alla «Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Tor Vergata», nonché per la contestuale estinzione di tali due ultimi enti. 4. I rapporti di lavoro in atto, fatta salva la scadenza prevista dai relativi contratti in essere, dei lavoratori impegnati nella struttura di cui al presente comma all atto della approvazione della presente legge, compresi quelli assunti con contratti precari, presso la «Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata» e la «Azienda Ospedaliera Policlinico Tor Vergata» continuano senza soluzione di continuità presso la Fondazione IRCCS di nuova istituzione. 5. Il comma 4 dell articolo 42 della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 26, relativo alle aziende integrate ospedaliero-universitarie è abrogato. 26

27 Art. 7. Entrata in vigore 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione. La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio. 11R0402 Roma, 22 aprile 2011 POLVERINI REGIONE ABRUZZO LEGGE REGIONALE 19 luglio 2011, n. 20. Integrazioni alla legge regionale 10 agosto 2010, n. 40 (Testo unico delle norme sul trattamento economico e previdenziale spettante ai Consiglieri regionali e sulle spese generali di funzionamento dei gruppi consiliari). (Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo - n. 48 del 5 agosto 2011) LA CONSIGLIO REGIONALE La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservarla come legge della Regione Abruzzo. 11R0395 L Aquila, 19 luglio 2011 (Omissis) CHIODI LEGGE REGIONALE 19 luglio 2011, n. 21. Modifiche all art. 56 e al Capo VI (Interventi urgenti e indifferibili in materia di trasporto pubblico regionale e locale) della L.R. 10 gennaio 2011, n. 1 Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria regionale 2011). (Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo - n. 48 del 5 agosto 2011) LA CONSIGLIO REGIONALE H A APPROVATO H A APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE la seguente legge: IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE P ROMULGA Art. 1. Integrazioni all art. 25 della L.R. n. 40/ Dopo il comma 2 dell art. 25 della legge regionale 10 agosto 2010, n. 40 (Testo unico delle norme sul trattamento economico e previdenziale spettante ai Consiglieri regionali e sulle spese generali di funzionamento dei gruppi consiliari) sono aggiunti i seguenti: «2-bis. La corresponsione dell assegno vitalizio è sospesa qualora il titolare dell assegno sia stato nominato Presidente, vice Presidente o componente di Consigli di Amministrazione o Revisore legale o componente di Collegio sindacale, o Direttore generale di Enti dipendenti dalla Regione, Consorzi, Agenzie, Aziende regionali. 2-ter. Il titolare dell assegno vitalizio può comunque optare per il percepimento del vitalizio rinunciando all indennità connessa all incarico assunto». Art. 2. Norma finanziaria 1. La presente legge non comporta oneri per la Regione Abruzzo. Art. 3. Entrata in vigore 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo. la seguente legge: P ROMULGA Art. 1. Modifica all articolo 63 della l.r. n. 1/ Al comma 1 dell articolo 63 della l.r. 10 gennaio 2011, n. 1 (Legge Finanziaria regionale 2011) le parole «fino al 30 giugno 2011» sono sostituite dalle parole «fino al 30 settembre 2011, fermo restando quanto previsto dal comma 1-bis». 2. Dopo il comma 1 dell art. 63 della l.r. n. 1/2011 è aggiunto il seguente comma: «1-bis. A seguito della pubblicazione nela Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dell esito del referendum abrogativo relativo all articolo 23 -bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e successivamente modificato e integrato con le disposizioni di cui all articolo 15 del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135 (Disposizioni urgenti per l attuazione di obblighi comunitari e per l esecuzione di sentenze della Corte di Giustizia delle Comunità europee), convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, la Giunta regionale è autorizzata a porre in essere, ai sensi dell art. 5, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007, relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70, del 23 ottobre 2007, un provvedimento di proroga delle concessioni regionali. Allo stesso modo, procedono i Comuni titolari di concessioni di trasporto urbano. I provvedimenti sono formulati nel rispetto delle condizioni previste dal presente Capo VI e in ogni caso non possono superare la durata di un anno». 27

28 Art. 2. Regime speciale trasporto urbano città di L Aquila il seguente regolamento: E MANA 1. Al fine di superare i problemi di viabilità della città di L Aquila, in deroga a quanto stabilito dall articolo 61, commi 5, 6 e 7 della l.r. n. 1/2011 il Comune di L Aquila è autorizzato a stabilire al 1 gennaio 2012 la decorrenza degli effetti dei piani di ristrutturazione dei servizi di trasporto pubblico gestiti dalla società Azienda Mobilità Aquilana (AMA) s.p.a., fermo restando quanto previsto dall articolo 64 della l.r. n. 1/ Il presente articolo non comporta nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio regionale. Art. 3. Modifica all art. 56 della l.r. n. 1/ All art. 56 della l.r. n. 1/2011, comma 1, dopo le parole «per le proprie finalità istituzionali» è inserita la seguente frase: «, anche nelle more dell approvazione del rendiconto da parte del Consiglio regionale». Art. 4. Entrata in vigore 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo. La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo. 11R0396 L Aquila, 19 luglio 2011 (Omissis). CHIODI REGIONE CAMPANIA REGOLAMENTO REGIONALE 4 agosto 2011, n. 5. Regolamento di attuazione per il governo del territorio. (Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Campania - n. 53 dell8 agosto 2011) LA GIUNTA REGIONALE H A DELIBERATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Visto l art. 121, quarto comma della Costituzione; Visto lo Statuto della Regione Campania approvato con Legge Regionale 28 maggio 2009, n.6; Visto in particolare l art. 56 dello Statuto, che disciplina la potestà regolamentare; Vista la delibera della Giunta Regionale n. 214 del 24 maggio 2011; Vista la delibera della Giunta Regionale n. 364 del 19 luglio 2011; Visto che il Consiglio Regionale ha approvato il Regolamento nella seduta del 1 agosto 2011; Art. 1. Ambito di applicazione 1. Il presente regolamento disciplina i procedimenti amministrativi di formazione dei piani, territoriali, urbanistici e di settore, previsti dalla legge regionale 22 dicembre 2004, n. 16 (Norme sul governo del territorio), ai sensi dell art. 43 -bis della stessa legge. Con ulteriore regolamento di attuazione in materia edilizia si provvede a disciplinare gli articoli 41 (sportello unico dell edilizia) commi 2 e 3, e 43 (accertamenti di conformità delle opere abusive) della legge regionale n. 16/2004. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano ai su menzionati piani le disposizioni della legge statale e regionale in materia di ambiente, urbanistica, edilizia, la legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo) e il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull ordinamento degli enti locali), e del Regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 17/ Ai sensi del presente regolamento per amministrazione procedente si intende quella che avvia, adotta ed approva il piano. 3. Ferma restando la previsione dell art. 39 della legge regionale n. 16/2004, e dei commi 5 e 6 dell art. 9 della legge regionale n. 13 ottobre 2008, n. 13 (Piano territoriale regionale), i piani regolatori generali ed i programmi di fabbricazione vigenti perdono efficacia dopo 18 mesi dall entrata in vigore dei Piani territoriali di coordinamento provinciale (PTCP) di cui all art. 18 della legge regionale n. 16/2004. Alla scadenza dei 18 mesi nei Comuni privi di PUC si applica la disciplina dell art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia). Sono fatti salvi gli effetti dei piani urbanistici attuativi (PUA) vigenti. 4. I procedimenti di formazione dei piani territoriali ed urbanistici, la cui proposta è stata adottata dalla Giunta alla data di entrata in vigore del presente regolamento, si concludono secondo le disposizioni della norma vigente al momento dell avvio del procedimento stesso. Art. 2. Sostenibilità ambientale dei piani 1. La Valutazione ambientale strategica (VAS), è disciplinata dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e dalle seguenti disposizioni. 2. L amministrazione procedente avvia contestualmente al procedimento di pianificazione la valutazione ambientale strategica o la verifica di assoggettabilità secondo le disposizioni dell art. 6 del decreto legislativo n. 152/2006 e nel rispetto dei casi di esclusione previsti dal medesimo decreto legislativo. 3. La Regione ed i comuni sono autorità competenti per la VAS dei rispettivi piani e varianti nonché per i piani di settore dei relativi territori ai sensi del decreto legislativo n. 152/ L amministrazione procedente predispone il rapporto preliminare (RP) contestualmente al preliminare di piano composto da indicazioni strutturali del piano e da un documento strategico e lo trasmette ai soggetti competenti in materia ambientale (SCA) da essa individuati. 5. Sulla base del rapporto preliminare e degli esiti delle consultazioni con gli SCA, l amministrazione procedente redige il rapporto ambientale che costituisce parte integrante del piano da adottare in Giunta. 6. Il rapporto ambientale, integrato nel piano adottato dalla Giunta ai sensi del comma 1 dell art. 3, è pubblicato secondo le modalità indicate nel medesimo articolo. 7. Il parere di cui all art. 15 del decreto legislativo n. 152/2006, sulla base dell istruttoria svolta dall amministrazione procedente e della documentazione di cui al comma 1 dell art. 15 dello stesso decreto legislativo, è espresso, come autorità competente: a) dall amministrazione comunale; 28

29 b) dalla Regione Campania per le varianti al piano territoriale regionale, per i piani territoriali di coordinamento provinciale e loro varianti e per i piani di settore a scala regionale e provinciale e loro varianti. 8. L ufficio preposto alla valutazione ambientale strategica è individuato all interno dell ente territoriale. Tale ufficio è obbligatoriamente diverso da quello avente funzioni in materia urbanistica ed edilizia. Per i comuni al di sotto dei cinquemila abitanti, le funzioni in materia di VAS comprese quelle dell autorità competente, sono svolte in forma associata, qualora i Comuni non siano in condizione di garantire l articolazione funzionale come previsto dal presente comma, anche con i Comuni aventi popolazione superiore, secondo gli ambiti di cui all art. 7, comma 2 della legge regionale n. 16/ Acquisito il parere indicato al comma 8 il procedimento prosegue e si conclude, per quanto riguarda la VAS, secondo le disposizioni degli articoli 16, 17 e 18 del decreto legislativo n. 152/2006, il processo di VAS viene svolto nei termini massimi previsti nel titolo II del decreto legislativo n. 152/2006 riguardo la VAS. 10. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 152/2006. Art. 3. Procedimento di formazione e pubblicazione dei piani territoriali, urbanistici e di settore 1. Il piano, redatto sulla base del preliminare di cui al comma 4 dell art. 2, è adottato dalla Giunta dell amministrazione procedente, salvo diversa previsione dello statuto. L amministrazione procedente accerta, prima dell adozione del piano, la conformità alle leggi e regolamenti e agli eventuali strumenti urbanistici e territoriali sovra ordinati e di settore. Dall adozione scattano le norme di salvaguardia previste all art. 10 della legge regionale n. 16/ Il piano è pubblicato contestualmente nel Bollettino ufficiale della regione Campania (BURC) e sul sito web dell amministrazione procedente ed è depositato presso l ufficio competente e la segreteria dell amministrazione procedente ed è pubblicato all albo dell ente. 3. La Giunta dell amministrazione procedente entro novanta giorni dalla pubblicazione del piano, per i comuni al di sotto dei quindicimila abitanti, entro centoventi giorni per quelli al di sopra di detta soglia, a pena di decadenza, valuta e recepisce le osservazioni al piano di cui all art. 7 del presente regolamento. 4. Il piano integrato con le osservazioni ed il rapporto ambientale è trasmesso alle amministrazioni competenti per l acquisizione dei pareri, nulla osta, autorizzazioni ed ogni altro atto endoprocedimentale obbligatorio. Per il piano urbanistico comunale (PUC) e le relative varianti e per i piani di settore a livello comunale e relative varianti, l amministrazione provinciale, al fine di coordinare l attività pianificatoria nel proprio territorio di competenza, dichiara, entro sessanta giorni dalla trasmissione del piano completo di tutti gli elaborati, la coerenza alle strategie a scala sovra comunale individuate dall amministrazione provinciale anche in riferimento al proprio piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) vigente. Per il PTCP e relative varianti e per i piani di settore a livello provinciale e relative varianti, la Regione, entro sessanta giorni dalla trasmissione del piano completo di tutti gli elaborati, dichiara la coerenza alle strategie a scala sovra provinciale individuate dall amministrazione regionale e alla propria programmazione socio economica, anche in riferimento al piano territoriale regionale (PTR). 5. Il piano adottato, acquisiti i pareri obbligatori ed il parere di cui al comma 7 dell art. 2, è trasmesso al competente organo consiliare che lo approva, tenendo conto di eventuali osservazioni accoglibili, comprese quelle dell amministrazione provinciale o regionale e dei pareri e degli atti di cui al comma 4, o lo restituisce alla Giunta per la rielaborazione, nel termine perentorio di sessanta giorni dal ricevimento degli atti al Consiglio comunale a pena di decadenza del piano adottato. 6. Il piano approvato è pubblicato contestualmente nel BURC e sul sito web dell amministrazione procedente. 7. Il piano è efficace dal giorno successivo alla sua pubblicazione nel BURC. Art. 4. Procedimento di variante dei piani territoriali, urbanistici e di settore 1. Prima dell adozione del piano di cui al comma 1 dell art. 3 l amministrazione procedente, sulla base di esigenze strategiche e in via del tutto eccezionale e con specifiche motivazioni, può proporre la modifica dello strumento sovraordinato e richiedere l avvio del relativo procedimento nel rispetto delle disposizioni di cui all art. 11 della legge regionale n. 16/ Nel caso in cui l amministrazione valuti di modificare il proprio strumento urbanistico, territoriale o settoriale, la procedura di variante è la stessa prevista all art. 3 con i termini ridotti della metà. Art. 5. Accordi di programma 1. Gli accordi di programma di cui al comma 1 dell art. 12 della legge regionale n. 16/2004 sono promossi nel caso che comportino variante agli strumenti urbanistici anche di portata sovra comunale, e vi partecipano tutti i soggetti, pubblici e privati, interessati all attuazione degli interventi oggetto dell accordo, in applicazione dell art. 34 del TUEL n. 267/ Il responsabile del procedimento, nominato dall amministrazione che propone l accordo di programma, può indire la conferenza dei servizi finalizzata alla stipula dell accordo, ai sensi della legge n. 241/ Il responsabile del procedimento verifica la fattibilità amministrativa, urbanistica ed ambientale dello studio preliminare di accordo di programma. 4. In fase di avvio del procedimento, l amministrazione procedente, con proprio atto, individua in attuazione dell art. 34 del TUEL n. 267/2000 modalità, tempi, contenuti, forme di pubblicità, partecipazione pubblica e documentazione necessaria per la stipula dell accordo nel rispetto dei principi generali della legislazione vigente in materia ambientale, urbanistica, edilizia e di procedimento amministrativo. 5. L accordo si conclude con il consenso unanime dei rappresentanti, o dei loro delegati ed è approvato dall amministrazione cui compete l approvazione della relativa variante, fatta salva la previsione del comma 5 dell art. 34 del TUEL n. 267/ L accordo è pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Campania. 7. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo si applicano le disposizioni dell art. 34 del TUEL 267/2000. Art. 6. Adeguamento dei piani 1. Salvo quanto previsto per le varianti agli strumenti urbanistici l amministrazione procedente adegua, modificandolo o integrandolo, il piano di sua competenza, nei seguenti casi: a) sopraggiunti interventi legislativi statali e regionali; b) approvazione di nuovi piani di livello superiore, generali o di settore; c) modifiche tecniche obbligatorie; d) rinnovo dei vincoli espropriativi scaduti secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità). 2. Gli adeguamenti di cui al comma 1 sono approvati con deliberazione della Giunta dell amministrazione procedente. 3. Al procedimento di adeguamento si applicano le disposizioni dell art L amministrazione comunale può adeguare il proprio strumento urbanistico soltanto se dotata di PUC vigente. Per i Comuni che siano sprovvisti di PUC, nel periodo transitorio di cui al comma 3 dell art. 1, le varianti allo strumento urbanistico vigente, comprese quelle avviate mediante accordo di programma, sono consentite esclusivamente per la realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico. 29

30 Art. 7. Partecipazione al procedimento di formazione dei piani e delle loro varianti 1. L amministrazione procedente garantisce la partecipazione e la pubblicità nei processi di pianificazione attraverso il coinvolgimento di tutti i soggetti pubblici e privati nel procedimento dei piani o di loro varianti, in attuazione delle disposizioni della legge n. 241/1990 e dell art. 5 della legge regionale n. 16/ Prima dell adozione del piano sono previste consultazioni, al fine della condivisione del preliminare di piano. 3. Entro 60 giorni dalla pubblicazione del piano o della variante è consentito a soggetti pubblici e privati, anche costituiti in associazioni e comitati, proporre osservazioni contenenti modifiche ed integrazioni alla proposta di piano o variante. 4. L amministrazione procedente, per approfondire la valutazione delle osservazioni formulate ed elaborare le relative modifiche ed integrazioni al piano o variante di cui al comma 1 dell art. 3, entro e non oltre il termine di cui all art. 7, comma 3, può invitare a partecipare tutti i soggetti pubblici e privati interessati ad una conferenza di pianificazione, per una ulteriore fase di confronto. L amministrazione procedente può invitare a partecipare a una conferenza di pianificazione, sottoforma di conferenza di servizi, tutti gli enti che esprimono i pareri, i nulla osta, e le autorizzazioni di cui al comma 4 dell art La fase di confronto si conclude entro il termine perentorio di 30 giorni dalla prima riunione. Il verbale conclusivo costituisce parte integrante della proposta di piano o di variante. Art. 8. Accordi e intese tra pubbliche amministrazioni nel procedimento di piano o variante 1. L amministrazione procedente, quando ne ravvisi la opportunità o il piano sovraordinato lo preveda, definisce accordi o intese con altre pubbliche amministrazioni competenti, secondo le disposizioni dell art. 15 della legge n. 241/ L intesa è promossa prima dell adozione del piano di cui al comma 1 dell art Se non si addiviene alle intese di cui all art. 7, comma 1 entro sessanta giorni dalla promozione, il procedimento riprende nel rispetto dei livelli di pianificazione vigenti. Art. 9. Attuazione dell art. 3 della legge regionale n. 16/2004 Piano strutturale e piano programmatico 1. Tutti i piani disciplinati dalla legge regionale n. 16/2004 si compongono del piano strutturale, a tempo indeterminato, e del piano programmatico, a termine, come previsto all art. 3 della legge regionale n. 16/ Il piano strutturale del PTCP ha valenza di piano di valorizzazione paesaggistica, di piano stralcio dell Autorità di Bacino con le intese di cui all art Il PTCP definisce, secondo quanto stabilito dall art. 9, comma 1 e 3 della legge regionale n. 13 del 2008, oltre agli elementi strutturali a scala provinciale anche le seguenti ulteriori componenti strutturali a scala 1:10.000: a) l assetto idrogeologico e della difesa del suolo; b) i centri storici così come definiti e individuati dagli articoli 2 e 4 della legge regionale 18 ottobre 2002, n. 26 (norme e incentivi per la valorizzazione dei centri storici della Campania e per la catalogazione dei beni ambientali di qualità paesistica); c) la perimetrazione indicativa delle aree di trasformabilità urbana; d) la perimetrazione delle aree produttive (aree e nuclei ASI e aree destinate ad insediamenti produttivi) e destinate al terziario e quelle relative alla media e grande distribuzione commerciale; e) individuazione aree a vocazione agricola e gli ambiti agricoli e forestali di interesse strategico; f) ricognizione ed individuazione aree vincolate; g) infrastrutture e attrezzature puntuali e a rete esistenti. 4. Il piano programmatico del PTCP contiene i limiti massimi e minimi dei carichi insediativi per le singole aree di cui al comma 3 e le azioni rivolte a perseguire gli obiettivi di valorizzazione paesaggistica, diminuzione dei rischi di cui al primo quadro territoriale di riferimento del PTR, specificando le risorse e gli strumenti finanziari di supporto alle azioni. 5. Il piano strutturale del PUC, qualora le componenti sono condivise in sede di copianificazione, in attuazione dell art. 4 della legge regionale n. 16/2004, coincide con il piano strutturale del PTCP. Il piano strutturale del PUC fa riferimento, in sintesi, agli elementi di cui al comma 3, precisandoli ove necessario. Con delibera di giunta regionale sono stabiliti i criteri di scelta ed i limiti di individuazione dei comuni che utilizzeranno la parte strutturale dei PTCP come piano strutturale del rispettivo territorio comunale. 6. La componente programmatica del PUC si traduce in piano operativo. Il piano programmatico del PUC, per la sua natura operativa, contiene, oltre agli elementi di cui all art. 3 della legge regionale n. 16/2004, la ulteriore specificazione delle aree indicate al comma 3, nel rispetto delle disposizioni di cui al comma 4, indicando: a) destinazione d uso; b) indici fondiari e territoriali; c) parametri edilizi e urbanistici; d) standard urbanistici; e) attrezzature e servizi. 7. Il piano programmatico/operativo del PUC, elaborato anche per porzioni di territorio comunale, contiene altresì gli atti di programmazione degli interventi di cui all art. 25 della legge regionale n. 16/2004. Art. 10. Procedimento di formazione dei piani urbanistici attuativi 1. L amministrazione comunale verifica, prima dell adozione, che il PUA è compatibile con il PUC e con i piani di settore comunali. 2. Il Comune, dopo la adozione del PUA da parte della Giunta, garantisce il rispetto degli strumenti di partecipazione procedimentale stabiliti dalla normativa vigente. 3. Il PUA è pubblicato nel BURC e sul sito web del Comune nonché all albo pretorio. La fase di pubblicazione è stabilità in trenta giorni. 4. La Giunta comunale approva il PUA entro quarantacinque giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 5 valutando le eventuali osservazioni presentate in fase di partecipazione. 5. Al fine di garantire la funzione di coordinamento dell attività pianificatoria, l amministrazione comunale prima dell approvazione 30

31 trasmette il PUA all amministrazione provinciale per eventuali osservazioni da rendere entro trenta giorni dalla trasmissione del piano completo di tutti gli elaborati. Decorso tale termine la Giunta comunale procede all approvazione del PUA. 6. Il piano approvato è pubblicato immediatamente nel BURC e sul sito web del Comune ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. 7. Per i PUA di iniziativa privata, il Comune si esprime nei termini previsti dalla legge n. 241/ L approvazione del PUA, provvisto di elaborati progettuali, di pareri e di autorizzazioni obbligatori sui singoli progetti facenti parte del PUA, richiesti prima dell approvazione, può produrre gli effetti previsti all art. 2 della legge regionale n. 28 novembre 2001, n. 19 (Procedure per il rilascio dei permessi di costruire e per l esercizio di interventi sostitutivi - Individuazione degli interventi edilizi subordinati a denuncia di inizio attività - Approvazione di piani attuativi dello strumento urbanistico generale nei comuni obbligati alla formazione del programma pluriennale di attuazione - Norme in materia di parcheggi pertinenziali - Modifiche alla legge regionale 28 novembre 2000, n. 15 e alla legge regionale 24 marzo 1995, n. 8). 9. Nel rispetto dei principi degli articoli 1 e 8 della legge regionale n. 16/2004, le disposizioni dell art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001 si applicano soltanto ad interventi da realizzare in ambiti interprovinciali quando si accerta il contrasto con le disposizioni vincolanti del piano territoriale regionale. Art. 11. Procedimento di formazione del regolamento urbanistico edilizio comunale 1. Il regolamento urbanistico edilizio comunale (RUEC) è approvato dal consiglio comunale, salvo diversa previsione dello statuto comunale vigente, ed entra in vigore dopo la sua pubblicazione. È depositato per quindici giorni presso la sede del Comune e ne è data notizia sul sito web del Comune. Ulteriori forme di pubblicità possono essere determinate dagli statuti comunali. 2. Le varianti e gli aggiornamenti al RUEC sono sottoposti al procedimento di formazione di cui al presente articolo. 3. Il RUEC deve essere periodicamente aggiornato alle normative emanate dopo la sua approvazione, con particolare riguardo alla sostenibilità ambientale nell edilizia degli interventi. Art. 12. Perequazione urbanistica ed ambiti di trasformazione urbana 1. Il piano urbanistico, nell ambito delle sue potenzialità edificatorie, può essere attuato anche con sistemi perequativi, compensativi e incentivanti, secondo criteri e modalità definiti dal presente articolo e dettagliati da provvedimenti regionali. 2. La perequazione è finalizzata al superamento della diversità di condizione giuridico-economica che si determina tra le proprietà immobiliari per effetto della pianificazione urbanistica, promuovendo forme di equa distribuzione dei benefici e degli oneri derivanti dagli interventi di trasformazione degli assetti insediativi, infrastrutturali ed edilizi del territorio comunale. 3. La compensazione si realizza con l attribuzione, nel rispetto delle previsioni dello strumento urbanistico generale, di diritti edificatori alle proprietà immobiliari sulle quali, a seguito di accordo tra il comune e l avente diritto, sono realizzati interventi pubblici o comunque ad iniziativa del comune. 4. L incentivazione urbanistica ha come obiettivo il miglioramento della qualità urbana, architettonica ed edilizia attraverso interventi che presentano elevate prestazioni in campo energetico-ambientale paesaggistico, promuovendo nel contempo la bioedilizia e l uso di materiali ecosostenibili. L incentivazione si realizza prevedendo specifiche modalità e azioni previste nel piano programmatico-operativo. 5. Il piano programmatico del PUC può delimitare gli ambiti di trasformazione urbana da attuare con procedure perequative mediante comparti edificatori (CE), seguendo gli indirizzi della perequazione territoriale previsti dal Piano territoriale regionale approvato con legge regionale n. 13/2008, ed attraverso convenzione. 6. La quantità di aree e le quantità edilizie insediabili negli ambiti di trasformazione, in conformità alle previsioni del piano programmatico di natura operativa, che non sono riservate agli usi pubblici o di interesse pubblico, necessarie anche a soddisfare i fabbisogni pregressi, sono attribuite ai proprietari di tutti gli immobili compresi negli stessi ambiti. Tale capacità edificatoria è la somma dei diritti edificatori destinati allo specifico ambito assegnabile ai proprietari nelle trasformazioni fisiche previste dal piano strutturale e da quelle funzionali previste dal piano programmatico. Il Piano programmatico può comprendere uno studio di fattibilità tecnico-economica riguardante le trasformazioni urbanistiche da attuare con procedure perequative. 7. I diritti edificatori sono ripartiti, indipendentemente dalla destinazione specifica delle aree interessate, tra tutti i proprietari degli immobili compresi negli ambiti, in relazione al valore dei rispettivi immobili. Tale valore è determinato tenendo conto della qualificazione e valutazione dello stato di fatto e di diritto in cui si trovano gli stessi immobili all atto della formazione del PUC. Ulteriori diritti edificatori correlati a specifiche esigenze (ambientali, energetiche o altro) possono essere previsti in sede di piano programmatico ma non concorrono alla determinazione di cui al comma 12. I diritti edificatori sono espressi in indici di diritto edificatorio (IDE) che fissano il rapporto tra la superficie fondiaria relativa al singolo immobile e le quantità edilizie che sono realizzabili con la trasformazione urbanistica nell ambito del processo di perequazione. L ambito comprende aree edificate e non edificate, anche non contigue. 8. Gli ambiti sono individuati sulla base degli elementi omogenei che si rilevano dal piano strutturale del PUC, tenendo conto dell esistenza di eventuali vincoli. Il piano programmatico individua per ogni comparto la quantità della volumetria complessiva realizzabile e la quota di tale volumetria attribuita ai proprietari degli immobili inclusi nel comparto, nonché la quantità e la localizzazione degli immobili da cedere gratuitamente al comune o ad altri soggetti pubblici per la realizzazione di infrastrutture, attrezzature, aree verdi, edilizia residenziale pubblica e comunque di aree destinate agli usi pubblici e di interesse pubblico che formano le componenti del dimensionamento complessivo del piano. 9. I PUA definiscono i tipi di intervento, l organizzazione fisica, le funzioni urbane ammissibili e la conformazione urbanistica del comparto, provvedendo in tal modo a localizzare sia le quantità edilizie destinate agli usi pubblici e di interesse pubblico, sia quelle attribuite ai proprietari degli immobili compresi nel comparto. 10. A ciascun proprietario degli immobili compresi nel comparto è attribuita una quota delle complessive quantità edilizie realizzabili, determinata moltiplicando la superficie fondiaria degli stessi immobili per i rispettivi (IDE) di cui al comma 6. Le quote edificatorie, espresse in metri quadrati o in metri cubi, sono liberamente commerciabili, ma non possono essere trasferite in altri comparti edificatori. 31

32 11. Il comparto edificatorio può essere attuato dai proprietari, anche riuniti, degli immobili inclusi nel comparto stesso, dal comune o da società miste, anche di trasformazione urbana. 12. Nel caso di attuazione di un comparto da parte di soggetti privati, devono essere, in via prioritaria, stabiliti tempi e modalità di cessione a titolo gratuito al comune, o ad altri soggetti pubblici, degli immobili necessari per la realizzazione nel comparto di infrastrutture, attrezzature, aree verdi, edilizia residenziale pubblica e altre opere pubbliche o di interesse pubblico così come localizzate dal comune attraverso i PUA. Ai proprietari che cedono gratuitamente gli immobili è riconosciuto il diritto di edificazione pari al valore delle proprietà cedute. 13. I detentori della maggioranza assoluta delle quote edificatorie complessive attribuite ad un comparto edificatorio possono procedere all attuazione dell ambito nel caso di rifiuto dei rimanenti proprietari. 14. Accertato il rifiuto, previa notifica di atto di costituzione in mora, con assegnazione di un termine non superiore a trenta giorni, i proprietari detentori della maggioranza assoluta formulano la proposta di trasformazione prevista dal PUC. Decorso in modo infruttuoso anche tale termine, i proprietari associati procedono all attuazione del comparto, acquisite le quote edificatorie attribuite ai proprietari che hanno deciso di non partecipare all iniziativa con i relativi immobili, mediante corresponsione del controvalore determinato dall ufficio tecnico comunale o nel caso di rifiuto di tale somma, mediante deposito della stessa presso la tesoreria comunale secondo le disposizioni del Codice civile. 15. Nel caso di inerzia o di rifiuto all attuazione di un comparto edificatorio da parte di proprietari di immobili detentori nel loro insieme di una quota superiore alla maggioranza assoluta delle quote edificatorie complessive, il Comune fissa un termine per l attuazione dell ambito stesso, trascorso il quale il Comune può attuarlo direttamente, o a mezzo di una società mista o riassegnarlo mediante procedimento ad evidenza pubblica, acquisendone le quote edificatorie e i relativi immobili con le modalità di cui al comma Le acquisizioni delle quote edificatorie e dei relativi immobili, previste dai commi 12 e 13, avvengono mediante procedure di esproprio. L approvazione degli interventi disciplinati dal presente articolo equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza. Il presente regolamento regionale sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Campania. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Campania. 11R0404 CALDORO (GU-2011-GUG-037) Roma, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S. ALFONSO ANDRIANI, redattore DELIA CHIARA, vice redattore * * 2,00

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