REGOLAMENTO PER I PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

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1 REGOLAMENTO PER I PROCEDIMENTI DISCIPLINARI Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 5 del

2 INDICE Capo I - Disposizioni generali Capo II - Competenza per l applicazione delle sanzioni disciplinari Capo III - Impugnazione della sanzione Capo IV - Procedimento per l elezione dei rappresentanti del personale per la formazione del Collegio Arbitrale Unico di Disciplina Capo V - Norme transitorie e finali

3 CAPO PRIMO DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 Fonti normative Le sanzioni disciplinari ed il procedimento per l applicazione delle stesse nei confronti del Personale sono stabiliti dagli artt. 58 bis e 59 del D. Lgs n. 29/1993 e successive modificazioni ed integrazioni, dal vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e sue successive modificazioni ed integrazioni, nonché dalle norme del presente Regolamento. Art. 2 Oggetto del Regolamento Il presente Regolamento individua i soggetti competenti per l applicazione delle sanzioni disciplinari e regola la costituzione ed il funzionamento dell Ufficio competente per i provvedimenti disciplinari e del Collegio arbitrale di disciplina. Art. 3 Sanzioni Il dipendente che viola i doveri d ufficio è soggetto, secondo la gravità dell infrazione, previo procedimento disciplinare, all applicazione delle seguenti sanzioni (art. 24 C.C.N.L.): a) rimprovero verbale; b) rimprovero scritto (censura); c) multa con importo non superiore a quattro ore di retribuzione; d) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino a un massimo di dieci giorni; e) licenziamento con preavviso; f) licenziamento senza preavviso. CAPO SECONDO COMPETENZA PER L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI DISCIPLINARI Art. 4 Competenza dei Responsabili di servizio Il Responsabile apicale dell area (in prosieguo Responsabile di Servizio R.S. in coerenza con l art. 29 dello Statuto) in cui lavora il dipendente interessato è competente ad irrogare direttamente le sanzioni del rimprovero verbale e del rimprovero scritto (censura). Nel caso di applicazione del rimprovero scritto (censura), il R.S. provvede anche alla preventiva contestazione degli addebiti. Al termine del procedimento, il R.S. trasmette copia di tutti gli atti al Settore Affari Generali Segreteria i per l inserimento nel fascicolo personale del dipendente. Per le ulteriori più gravi sanzioni, superiori alla censura ed individuate nell art. 3 del presente Regolamento, il R.S. segnala il fatto al Segretario Comunale, quale organo competente per Statuto per i provvedimenti disciplinari, entro 10 giorni dalla data in cui ha avuto conoscenza del fatto contestabile. In caso di mancata comunicazione da parte del summenzionato Responsabile del

4 Servizio nel termine predetto, il Segretario Comunale darà corso all accertamento delle responsabilità derivanti da detta omissione. Art. 5 Ufficio competente per i provvedimenti disciplinari. Composizione e competenza. L Ufficio competente per i procedimenti disciplinari è individuato nel Segretario Comunale ai sensi dell art. 31 dello Statuto ii. La Segreteria dell Ufficio è tenuta da un impiegato del Servizio Amministrativo incaricato dal Responsabile del Servizio stesso. Ricevuta la segnalazione da parte del R.S., il Segretario Comunale istruisce entro i venti giorni successivi il procedimento disciplinare e contesta per iscritto l addebito al Dipendente. Il R.S. che effettua la segnalazione deve nella stessa indicare le norme violate illustrando i fatti contestati e, se possibile, corredarla da elementi probatori. Quando il Segretario Comunale ritenga che la sanzione da applicare non sia di entità superiore al rimprovero scritto (censura) rimette gli atti al Responsabile d Area che ha effettuato la segnalazione, non oltre dieci giorni dall avvenuta segnalazione, affinché provveda a contestare per iscritto l addebito al Dipendente e ad irrogare le sanzioni di sua competenza ex art. 4 comma 1 del presente Regolamento. Se il Segretario Comunale ritiene che non vi sia luogo a procedere disciplinarmente, dispone la chiusura del procedimento dandone comunicazione all Interessato, nonché al R.S. dell area cui appartiene lo stesso interessato. In tal caso il Segretario Comunale comunica l intenzione di archiviare il procedimento, entro 10 giorni dalla ricevuta segnalazione del R.S. I provvedimenti di irrogazione della sanzione possono essere impugnati innanzi al Collegio Arbitrale Unico di disciplina nei termini e nei modi di cui al successivo Capo Terzo. Al termine del procedimento, tutti gli atti relativi allo stesso vengono inseriti nel fascicolo personale del dipendente interessato. Art. 6 Sospensione cautelare dell impiego La sospensione cautelare in corso di procedimento disciplinare e in caso di pendenza di un procedimento penale è disciplinata dagli artt. 26 e 27 del vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del e dalle sue eventuali successive modificazioni ed integrazioni. La sospensione cautelare è disposta dal Responsabile del Servizio Amministrativo su proposta motivata del Segretario Comunale. Art. 7 Riduzione della sanzione Ai sensi dell art. 59 comma 6 del D. Lgs n. 29/1993, la riduzione della sanzione può trovare applicazione solo nel caso della cesura, della multa e della sospensione dal lavoro e dalla retribuzione. La richiesta di riduzione della sanzione deve essere presentata per iscritto dal dipendente, entro cinque giorni dalla contestazione dell addebito. La riduzione della sanzione preclude al dipendente la facoltà di impugnare il provvedimento sanzionatorio. Il Segretario Comunale non è tenuto ad accettare la richiesta di riduzione formulata dal dipendente, al quale deve comunque dare risposta entro dieci giorni dalla richiesta medesima.

5 CAPO TERZO IMPUGNAZIONE DELLA SANZIONE Art. 8 Composizione e funzionamento del Collegio Arbitrale Unico di Disciplina. Procedura e termini dell impugnazione. La composizione ed il funzionamento del Collegio, le procedure ed i termini di impugnazione della sanzione, sono regolamentati dall apposita Convenzione fra i Comuni di Brunello, Caronno Varesino, Castronno e Sumirago, all uopo stipulata per l istituzione del Collegio Arbitrale Unico di Disciplina. Art. 9 Nomina rappresentanti dell Amministrazione e del personale per la formazione del Collegio Arbitrale Unico di Disciplina. Il Sindaco procede alla nomina dei rappresentanti dell Amministrazione scegliendoli fra i cittadini eleggibili a Consigliere Comunale, preferibilmente in possesso di laurea in giurisprudenza o scienze politiche o economia e commercio o equipollenti ovvero, in alternativa al titolo di studio summenzionato, con esperienza di direzione del Personale in strutture analoghe per dimensioni (20/30 dipendenti) al Comune di Caronno Varesino, nonché fra ex dipendenti del comparto Enti Locali, collocati a riposo, già appartenenti alle qualifiche di Dirigenti o Funzionario. I rappresentanti del personale vengono eletti dal personale stesso, secondo quanto stabilito nel successivo art. 10. Contemporaneamente al rinnovo dei Rappresentanti dell Amministrazione si provvede a quello dei rappresentanti del personale.

6 CAPO QUARTO PROCEDIMENTO PER L ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEL PERSONALE PER LA FORMAZIONE DEL COLLEGIO ARBITRALE UNICO DI DISCIPLINA Art. 10 Elettorato attivo e passivo Sono eleggibili quali rappresentanti del personale tutti i dipendenti in servizio a tempo indeterminato alla data di indizione delle elezioni. Il Candidato deve sottoscrivere personalmente la propria candidatura ed inviarla al Segretario Comunale quale Presidente dell apposita Commissione elettorale di cui in prosieguo, indicando nome, cognome, luogo e data di nascita e qualifica entro e non oltre il 15 giorno antecedente la data delle votazioni. Nel caso in cui la destinazione avvenga tramite un Organizzazione sindacale è necessaria l accettazione espressa del candidato. La candidatura deve essere sottoscritta da almeno tre dipendenti. Ciascun dipendente può sottoscrivere una sola candidatura. Con il provvedimento di indizione delle elezioni il Sindaco nomina la Commissione elettorale, composta dal Segretario Comunale che la presiede e da due dipendenti sorteggiati, in luogo aperto a tutto il personale, in giorno ed ora stabiliti nel citato provvedimento del Sindaco. Il Segretario Comunale (Presidente) designa a propria discrezione il Segretario della Commissione Elettorale, scegliendolo tra il personale in servizio. I provvedimenti della Commissione sono definitivi. La Commissione Elettorale avvalendosi dei competenti uffici: - provvede a tutti gli adempimenti necessari per il corretto e tempestivo svolgimento delle operazioni elettorali; - verifica la sussistenza dei requisiti di elettorato, cura l affissione dell Albo Pretorio dell elenco dei candidati ammessi e di quelli esclusi almeno sette gironi prima della data fissata per le elezioni; - funge da Ufficio elettorale del seggio unico; - predispone le schede per le votazioni. Le schede devono contenere i nomi dei candidati ammessi in ordine alfabetico. Le votazioni si svolgeranno in un unica giornata, indicativamente fra le ore 9.00 e le ore 17.00, indicata nel provvedimento del Sindaco di indizione delle elezioni. Le operazioni di scrutinio vengono effettuate immediatamente dopo la chiusura del seggio. Ogni elettore esprime un solo voto barrando la casella contenente il nome del candidato. Nel caso siano espressi più voti sulla medesima scheda o questa rechi segni di riconoscimento, il voto è da ritenersi nullo. La Commissione redige il processo verbale di tutte le operazioni effettuate decidendo sulle contestazioni eventualmente presentate durante le operazioni di votazione. Alle operazioni di scrutinio i Rappresentanti sindacali e tutto il personale potrà assistervi liberamente, fatte salve le indifferibili esigenze di servizio. Formata apposita graduatoria, questa viene rimessa alla Giunta Comunale per la formale nomina. In caso di parità di voti la Giunta nomina il più anziano di età. Durante le operazioni di voto il Personale dipendente è considerato in attività di servizio. Art. 11 Nomina degli eletti del personale I candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti validi sono proposti alla Giunta Comunale per la nomina. In caso di parità la Giunta Comunale nomina il candidato più anziano di età, come già detto.

7 In sostituzione del Rappresentante eventualmente decaduto viene nominato dalla Giunta Comunale il Candidato collocato in posizione immediatamente successiva nella graduatoria. Qualora la graduatoria risulti essere esaurita, viene indetta entro 10 giorni una nuova elezione; in caso di procedimento in itinere con termini in scadenza, il rappresentante dei Lavoratori viene sostituito da altro componente del Collegio fino alle nuove nomine. L elezione dei rappresentanti del Personale si svolge, di norma, almeno tre mesi prima della scadenza del quadriennio Amministrativo. In sede di prima applicazione le elezioni devono effettuarsi entro 45 giorni dalla stipula della convenzione di cui all art. 9. CAPO QUINTO NORME TRANSITORIE E FINALI Art. 12 Decorrenza dei termini di impugnazione fino alla costituzione del collegio Arbitrale. Fino alla costituzione del Collegio Arbitrale, il termine di 90 giorni previsto per la pronuncia della decisione sulle impugnazioni presentate decorre dalla data di costituzione del Collegio. La sanzione impugnata nel termine rimane comunque sospesa. Art. 13 Norma finale. Il presente Regolamento e le sue eventuali modifiche entra in vigore alla data di esecutività della deliberazione di approvazione e verrà portato a conoscenza di tutti i dipendenti tramite notifica. i Leggesi Settore Contabile Ufficio Personale ii Leggesi art. 37 dello Statuto.

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