Regolamento comunale per la telefonia mobile

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1 COMUNE DI TARCENTO (UD) Regolamento comunale per la telefonia mobile Approvato con Delibera consiliare n. del / /2016

2 Capo I SOMMARIO Capo I...3 ART. 1 AMBITO DI APPLICAZIONE...3 ART. 2 FINALITÀ E OBIETTIVI DELLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE...3 Capo II...4 ART. 3 PROGRAMMA COMUNALE DEGLI IMPIANTI E CRITERI PER LA LOCALIZZAZIONE...4 ART. 4 DIVIETO DI INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI...5 ART. 5 AREE SENSIBILI...5 ART. 6 AREE CONTROINDICATE...6 ART. 7 PROCEDURA AUTORIZZATIVA...6 ART. 8 REGISTRO DEGLI IMPIANTI...7 Capo III...8 ART. 9 PROGRAMMA ANNUALE E PROCEDURE DI VALUTAZIONE...8 Capo IV...9 ART. 10 INDIRIZZI PER LA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI...9 Capo V...10 ART. 11 AZIONI DI RISANAMENTO E TUTELA AMBIENTALE...10 ART. 12 RILOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI...10 Capo VI...10 ART. 13 FUNZIONI DI VIGILANZA E CONTROLLO...10 Capo VII...11 ART. 14 SANZIONI...11 ART. 15 PARTECIPAZIONE ED INFORMAZIONE...11 ART. 16 ENTRATA IN VIGORE E NORME TRANSITORIE...11 pag 2 di 11

3 Capo I Capo I ART. 1 AMBITO DI APPLICAZIONE 1. Il presente Regolamento è adottato ai sensi dell art. 8, comma 6, della Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici n. 36 del e dell art. 16 della Legge Regionale F.V.G. 18 marzo 2011 n. 3 Norme in materia di telecomunicazioni e nel rispetto dei criteri generali e dei princìpi del D.P.C.M. 8 luglio 2003 Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 khz e 300 GHz e del Decreto legislativo 259 del Codice delle comunicazioni elettroniche e ss. mm e ii; della Legge n. 221 del 17/12/2012 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese, (Art. 14), Legge 11 novembre 2014, n. 164 Art- 6 Misure urgenti per l apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive" e degli articoli 114, comma 2, e 117, comma 6, della Costituzione e dell e disposizioni attuative dettate con la Legge 5 giugno 2003 n. 131, allo scopo di dare attuazione ai principi contenuti nelle leggi citate. 2. Il presente Regolamento si applica agli impianti per la telefonia mobile e degli altri apparati radioelettrici per telecomunicazioni compresi gli impianti a basso livello di emissione come microcelle, picocelle e similari installati nel territorio del Comune di Tarcento. 3. Il presente Regolamento si applica, inoltre, a tutti gli impianti di cui al comma 2 anche se realizzati da altri Enti Pubblici, ivi compresi le Forze Armate e le Forze di Polizia, a meno che non vengano dichiarati necessari a garantire i propri servizi di pubblica utilità o diretti alla difesa nazionale. 4. Sono esclusi dall applicazione del presente Regolamento gli apparati di radioamatori e gli impianti di diffusione radiotelevisiva. ART. 2 FINALITÀ E OBIETTIVI DELLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE 1. Con il presente Regolamento, in ottemperanza alla normativa vigente ed in particolare a quanto previsto dalla Legge Regionale 18 marzo 2011, n. 3 Norme in materia di telecomunicazioni, art. 16, comma 3, il Comune stabilisce le seguenti finalità e obiettivi: a) la tutela della salute dei cittadini dagli effetti dell'esposizione ai campi elettromagnetici ai sensi delle vigenti norme, l'uso razionale del territorio, la tutela dei beni di interesse storico, artistico, culturale, paesaggistico, ambientale e naturalistico; b) l'armonizzazione delle esigenze dell'amministrazione comunale e della salvaguardia dei valori e dei beni di cui alla lettera a), con i programmi di sviluppo delle reti degli operatori delle telecomunicazioni; c) l'individuazione delle aree del territorio preferenziali e di quelle controindicate per l'installazione degli impianti, intendendosi quali aree controindicate quelle nelle quali la realizzazione degli impianti è consentita a particolari condizioni, ferma restando la necessità di acquisire nulla osta, pareri e altri atti di assenso obbligatori comunque denominati; d) la minimizzazione, a seguito della realizzazione degli impianti, dei vincoli d'uso del territorio in relazione alle volumetrie edificatorie assentibili, nonché dei fattori di interferenza visiva sul paesaggio; e) la riqualificazione delle aree conseguita anche con interventi di rilocalizzazione degli impianti; pag 3 di 11

4 Capo II Capo II f) l'accorpamento, per quanto possibile, degli impianti su strutture di supporto comuni o quantomeno all'interno di siti comuni, anche nei casi di rilocalizzazione; g) la riduzione, per quanto possibile, del numero complessivo di siti, compatibilmente con le esigenze di copertura delle zone servite dagli impianti e fatto salvo il rispetto dei limiti di campo elettromagnetico; h) garantire la partecipazione dei cittadini alle scelte relative al corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti, fornendo corrette informazioni alla popolazione mediante incontri e dibattiti pubblici con l Amministrazione comunale e/o con esperti, seminari, convegni ecc. ART. 3 PROGRAMMA COMUNALE DEGLI IMPIANTI E CRITERI PER LA LOCALIZZAZIONE 1. L Amministrazione Comunale individua quelle aree del territorio definite come preferenziali per l installazione degli impianti e quelle controindicate come specificato nella Legge Regionale 18 marzo 2011 n. 3 Norme in materia di telecomunicazioni, art. 16, comma 4, lettere b) e c). 2. I risultati cartografici di tali classificazioni, sintetizzati in una mappa delle localizzazioni, contengono l indicazione di tutte le installazioni presenti e le ubicazioni ottimali ad ospitare le nuove stazioni radio base per la telefonia mobile richieste con i piani di sviluppo dagli operatori, come previsto nella Legge Regionale 18 marzo 2011 n. 3 Norme in materia di telecomunicazioni, art. 17. La mappa delle localizzazioni, contenente sia gli impianti attivi sia quelli in fase di progetto, è parte integrante del presente Regolamento ed è riportata nell ALLEGATO A MAPPA DELLE LOCALIZZAZIONI. La Mappa delle Localizzazioni può contenere: a) Localizzazione degli impianti esistenti; b) Programmi di sviluppo delle compagnie richiedenti; c) Sintesi delle aree e dei siti individuati dal Comune; d) Siti sensibili e) Aree controindicate. 3. La mappa delle localizzazioni può essere aggiornata in funzione dell evoluzione della normativa, per intervenute esigenze tecniche, nonché per la modifica/implementazione dei criteri localizzativi. La mappa delle localizzazioni inoltre può essere aggiornata a seguito della valutazione dei programmi di sviluppo delle reti presentati annualmente dai gestori. 4. L installazione degli impianti è consentita solo nei siti e nelle aree individuate nella mappa delle localizzazioni. 5. Tali individuazioni vengono supportate da considerazioni di carattere tecnico, attraverso simulazioni, elaborazioni previsionali o misure puntuali, nel rispetto dell assetto normativo nazionale e regionale. 6. Le aree e gli immobili o impianti di proprietà o in possesso della pubblica amministrazione (statale, regionale, provinciale, comunale, ecc.) o altri enti pubblici, ad esclusione dei "siti sensibili" di cui all'art. 5 del presente Regolamento, sono da considerarsi quali aree maggiormente idonee all'installazione degli impianti e quindi preferenziali nella redazione e negli aggiornamenti della mappa delle localizzazioni. 7. Al fine di ridurre l impatto visivo e facilitare le operazioni di controllo, è favorito l accorpamento degli impianti su strutture di supporto comuni o quantomeno all interno di siti comuni e preferibilmente in aree non densamente abitate anche con l obiettivo di ridurre il numero dei siti complessivi, compatibilmente con le esigenze di copertura del servizio e per ottimizzare l utilizzo delle aree che ospitano gli impianti stessi. pag 4 di 11

5 Capo II 8. Nella condivisione degli impianti i gestori devono mettere in atto tutte le misure idonee al perseguimento del principio di minimizzazione della esposizione ai campi elettromagnetici della popolazione eventualmente residente nelle aree di cui al presente articolo. 9. Nelle aree non edificate, ove consentito, l eventuale inserimento di un nuovo impianto deve seguire i seguenti criteri: a) privilegiare nella scelta del sito aree già servite da viabilità ed accessibili, al fine di evitare di realizzare nuove infrastrutture a servizio della postazione; b) evitare impianti dotati di elementi particolarmente impattanti e tinteggiati con colorazioni vistose, qualora non in contrasto con le esigenze di sicurezza militari e/o civili. ART. 4 DIVIETO DI INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI 1. E fatto divieto di installare impianti al di fuori delle aree o siti puntuali previsti ed indicati nella mappa delle localizzazioni allegata al regolamento (allegato A), il cui aggiornamento avviene tenendo conto dei programmi di sviluppo annuali presentati dai gestori. 2. Le strutture di cui al presente regolamento sono soggette al divieto operante nelle zone di inedificabilità assoluta. 3. I divieti di installazione di cui sopra non riguardano le installazioni di impianti realizzati da altri Enti pubblici (Protezione Civile, Carabinieri, Polizia, Forze Armate, Vigili del Fuoco, Corpo Forestale dello Stato, Guardia di Finanza, ecc.) se dichiarati necessari a garantire i servizi di pubblica utilità. 4. L eventuale installazione degli impianti in siti diversi dalla Mappa delle Localizzazioni, pertanto in deroga alle prescrizioni del presente Regolamento, fatto salvo il principio di minimizzazione e fermo restando che le microcelle e i ponti radio non devono essere inseriti nei piani di sviluppo delle reti, dovrà essere adeguatamente motivata e dovrà essere sottoposta all approvazione del Consiglio Comunale. ART. 5 AREE SENSIBILI 1. Nel rispetto del principio di precauzione, qualsiasi localizzazione deve tendere alla minimizzazione dell esposizione umana alle onde elettromagnetiche nei siti sensibili. Sono considerati siti sensibili, ai sensi del presente regolamento, e controindicati, ai sensi dell art. 3 della L.R. n. 3 del : a) gli asili nido, b) le scuole di ogni ordine e grado (scuole materne, elementari medie e superiori), c) le attrezzature per l assistenza alla maternità, all infanzia ed all età evolutiva; d) le attrezzature per l assistenza agli anziani; e) le attrezzature per l assistenza ai disabili; f) gli ospedali ed altre strutture adibite alla degenza. 2. Vengono considerate controindicate anche le aree sottoposte ai vincoli paesaggistici e storico culturali previsti dal D.Lgs. n.42 del 22 gennaio 2004 (Codice beni culturali e paesaggio) e ai vincoli di tipo forestale, idrogeologico, ambientale e naturalistico come individuate nelle seguenti tavole dello strumento urbanistico vigente: a) T1 e T2 (tutele ambientali, paesaggistiche e storiche) b) V (vincoli normativi) G1, G2, G3, G3a (geolitologia, idrologia, pericolosità geologica e idraulidca). pag 5 di 11

6 Capo II ART. 6 AREE CONTROINDICATE 1. Gli impianti radio base andranno collocati di preferenza all esterno delle aree controindicate. Qualora le esigenze di corretto sviluppo della rete di telecomunicazioni implichino il posizionamento all interno delle aree controindicate, il progetto dovrà tenere conto dei vincoli insistenti sul sito proposto ed adeguare la struttura a tale vincolistica, considerando in primis le indicazioni fornite al successivo art. 11. ART. 7 PROCEDURA AUTORIZZATIVA 7.1 IMPIANTI DI TELEFONIA STAZIONI RADIO BASE 1. Salvo quanto introdotto con la Legge 11 novembre 2014, n. 164 le installazioni e le modifiche degli impianti di telefonia mobile, sono soggette a SCIA (Segnalazione Certificata d Inizio Attività) secondo la normativa vigente in materia edilizia e di telecomunicazioni. Restano esclusi dalla SCIA i casi in cui si preveda la realizzazione di manufatti edilizi pertinenziali non strettamente funzionali agli impianti. 2. La SCIA dovrà essere integrata: a) con una relazione tecnica sottoscritta e asseverata da un tecnico abilitato che attesti il rispetto delle previsioni del presente Regolamento, contenente tutte le informazioni e gli elaborati previsti dal modello A allegato al D.P.Reg. n.94/2005; b) con il parere di ARPA che accerti il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualita', relativi alle emissioni elettromagnetiche, di cui alla legge 36/2001, e successive modificazioni, secondo le modalita' tecniche definite dall Allegato 5 al regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione n. 94/2005; c) con eventuali altri pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla-osta ed altri atti di assenso comunque denominati previsti per legge in relazione agli eventuali vincoli presenti. 3. II parere di ARPA di cui al precedente punto 2 é espresso entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, in conformità a quanto disposto dall' articolo 87 del decreto legislativo 259/ Qualora uno o più dei pareri o provvedimenti di cui al presente paragrafo, ad esclusione del parere favorevole di ARPA, non sia allegato alla SCIA, il Comune ne chiede la trasmissione entro trenta giorni, notificando contemporaneamente l'ordine motivato di non effettuare l'intervento. 5. Se gli atti mancanti non vengono prodotti nei termini indicati, il Comune indice una conferenza di servizi per il rilascio di un'autorizzazione unica con le modalità e nei termini di cui alle vigenti norme e secondo le disposizioni di cui all'articolo 8 della Legge Regionale n. 3/ MICROCELLE, PONTI RADIO E ALTRI IMPIANTI 1. La realizzazione di microcelle (potenza in singola antenna non superiore a 10 Watt) é soggetta alla sola comunicazione ad ARPA ed al Comune, contenente un'autocertificazione corredata di una relazione tecnica con i dati radioelettrici aggiornati. 2. L'installazione e la modifica di ponti radio e di altri impianti con potenza in singola antenna uguale o inferiore a 20 Watt sono soggette a SCIA, presentata al Comune con le modalità di cui all'articolo 87 del decreto legislativo 259/2003, previo parere favorevole di ARPA. 3. I soggetti interessati all installazione di impianti di telecomunicazione diversi, quali ponti radio o assimilabili, devono darne comunicazione al Comune almeno 30 giorni prima dell effettivo inizio dei lavori, allegando le informazioni e gli elaborati previsti dal modello B allegato al D.P.Reg. n. 94/2005. pag 6 di 11

7 Capo II 7.3 IMPIANTI MOBILI SU CARRELLO, IMPIANTI PROVVISORI 1. I soggetti interessati alla installazione di impianti mobili su carrello e/o impianti provvisori devono darne comunicazione al Comune almeno 45 giorni prima dell effettivo inizio dei lavori indicando le motivazioni della richiesta fuori dai programmi annuali di sviluppo e allegando le informazioni e gli elaborati previsti dal modello B allegato al D.P.Reg. n.94/ Il Comune può chiedere al gestore una diversa collocazione degli impianti di cui al presente articolo nel rispetto dei propri criteri localizzativi e standard urbanistici. L installazione di impianti mobili su carrello e/o impianti provvisori necessita del parere ARPA. 3. La durata massima di tali installazioni non può essere superiore a tretre mesi. Trascorso il predetto termine si intende che l impianto è realizzato in assenza di permesso. 4. Non è consentito spostare l impianto in sito limitrofo per eludere il limite temporale dei sei mesi. 7.4 IMPIANTI DI ALTRI ENTI PUBBLICI 1. Tutti gli Enti pubblici diversi dal Comune ivi compresi le Forze armate e le Forze di Polizia che abbiano necessità di installare impianti di cui all articolo 1, comma 2, del presente Regolamento devono inviare all Ufficio Tecnico del Comune, 45 giorni prima dell effettivo inizio dei lavori, una comunicazione in cui si dichiara che tali impianti servono a garantire l espletamento dei propri servizi di pubblica utilità o diretti alla difesa nazionale; in caso contrario valgono le procedure di cui al presente Regolamento. 2. In ogni caso resta invariato l obbligo di legge per il rispetto dei limiti di esposizione ai campi elettromagnetici di cui al D.P.C.M. 8 luglio 2003 e successive modifiche ed integrazioni. 7.5 MESSA IN ESERCIZIO 1. Per la messa in funzione degli impianti ed acquisizione del tiolo abilitativo edilizio dovrà essere presentata la documentazione prevista all art. 87 del Dlgs n.259/2003 (codice delle comunicazioni). La messa in funzione degli impianti è subordinata alla presentazione, in ogni caso (sia per potenze inferiori sia superiori a 20 Watt), del certificato di regolare esecuzione dei lavori e delle altre certificazioni previste dalla normativa edilizia, nonché della presentazione all Ufficio Tecnico Comunale da parte del direttore dei lavori di una dichiarazione di fine lavori firmata e autenticata ai sensi dell art. 21 del D.P.R. N. 445/2000 attestante la conformità e la corrispondenza dell impianto rispetto al progetto autorizzato. 2. In assenza dell attestazione di conformità l impianto non potrà essere attivato. 3. Entro 30 giorni dall attivazione, il soggetto gestore dovrà dare apposita comunicazione di entrata in esercizio di ciascun impianto concesso sia all Ufficio comunale competente che all ARPA per le verifiche di competenza. ART. 8 REGISTRO DEGLI IMPIANTI 1. Il registro degli impianti e l'aggiornamento cartografico delle localizzazioni degli impianti presenti sul territorio comunale, è gestito dall Amministrazione Comunale, attraverso il proprio ufficio tecnico o con apposita convenzione a ditte specializzate. 2. Ai fini della formazione del registro comunale, i gestori degli impianti per telecomunicazioni e radiotelevisivi sono tenuti a presentare al Comune, entro 90 giorni dall entrata in vigore del presente Regolamento, apposita dichiarazione, contenente la/le scheda/e tecnica/che dell impianto o degli impianti, con la specificazione delle caratteristiche radioelettriche e geometriche e la localizzazione. pag 7 di 11

8 Capo III Capo III ART. 9 PROGRAMMA ANNUALE E PROCEDURE DI VALUTAZIONE 1. Entro il 31 marzo di ogni anno gli operatori interessati presentano al Comune i propri programmi di sviluppo delle reti in modo da consentire la modifica o integrazione del regolamento comunale vigente. 2. Il programma annuale, se presentato, annulla e sostituisce il precedente. 3. I programmi di sviluppo delle reti, possono contenere sia le previsioni di aree per lo sviluppo delle nuove installazioni sia proposte puntuali di localizzazione. 4. La presentazione dei programmi annuali delle installazioni degli impianti deve essere corredata da: a) planimetria georeferenziata con l ubicazione dei siti già in servizio nel territorio comunale, compresi ponti radio e microcelle; b) planimetria georeferenziata con la proposta delle aree e degli eventuali siti individuati per la localizzazione degli impianti; c) eventuale documentazione tecnica a supporto delle richieste. 5. Il Programma annuale di sviluppo delle reti presentato da ciascun gestore è sottoposto a verifica dell Amministrazione comunale. 6. L Amministrazione comunale valuta i Programmi annuali di cui sopra entro i novanta giorni successivi al termine di presentazione del 31 marzo ed opera le eventuali modifiche al Regolamento. 7. L Amministrazione comunale può chiedere integrazioni alla documentazione presentata una volta sola. Il ricevimento della richiesta di integrazioni sospende i termini di cui al comma precedente che riprendono a far data dalla consegna delle integrazioni. Nel caso in cui la documentazione non venga prodotta nei termine di 30 giorni naturali consecutivi dal ricevimento della relativa richiesta, il programma verrà archiviato. 8. L Amministrazione comunale ha il compito di: a) verificare il rispetto dei criteri di localizzazione; b) verificare la possibilità di coordinamento nelle localizzazioni richieste, prediligendo ove possibile il co-siting; c) pianificare il monitoraggio dei campi elettromagnetici sulla base degli sviluppi proposti. 9. Le verifiche di cui sopra si traducono nella determinazione delle aree idonee per la localizzazione degli impianti da installare e/o nella individuazione puntuale dei siti dove localizzare gli impianti stessi. 10. A fronte dei programmi di sviluppo presentati, l Amministrazione si riserva di individuare le localizzazioni ritenute idonee e inoltre, a fronte dell istanza di eventuale localizzazione puntuale pervenuta, di proporre siti alternativi che minimizzino il numero di installazioni e l impatto elettromagnetico sulla popolazione. 11. I risultati delle verifiche, qualora prevedano l'individuazione di nuovi siti localizzativi rispetto a quelli del regolamento vigente, sono sottoposti all approvazione del Consiglio Comunale. 12. I piani e programmi di sviluppo annuali approvati vengono pubblicati nell albo on-line del Comune. Il Comune provvede inoltre a garantire l informazione alla cittadinanza secondo quanto stabilito dalla Legge 241/1990, dal D.Lgs. 195/2005 e successive modifiche ed integrazioni. pag 8 di 11

9 Capo IV Capo IV ART. 10 INDIRIZZI PER LA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI 1. I soggetti interessati ad installare e/o mantenere impianti di cui al presente regolamento devono utilizzare la migliore tecnologia disponibile e praticabile al momento della richiesta, per ridurre al livello più basso possibile i campi elettromagnetici. 2. Su tutto il territorio comunale si applicano i principi di armonizzazione ed integrazione paesaggistica, intese come l insieme di azioni che permettono di ridurre l impatto visivo dovuto agli impianti e l attuazione di accorgimenti architettonici ottimali. Si tiene conto di tali procedimenti anche per gli impianti on-air sui quali è possibile formulare ipotesi di restyling. Per l attuazione di tali indirizzi vengono date le seguenti prescrizioni: a) adottare tutti gli accorgimenti ed i sistemi atti a mitigare l impatto visivo. Nella scelta della soluzione, è fatto obbligo preservare il paesaggio urbano e rurale; b) utilizzare materiali e verniciature in grado di armonizzarsi con edifici o strutture limitrofe; c) utilizzare pali o sostegni da terra, con l obiettivo di rendere minima la dimensione di altezze e sezioni, compatibilmente con la minimizzazione dell impatto elettromagnetico su territorio e popolazione; d) limitare sbracci, ballatoi o qualunque altro elemento di sostegno degli elementi radianti (antenne); e) prevedere scalette e supporti di servizio ridotti al minimo, nel rispetto delle relative norme di sicurezza; f) adottare tutte le prescrizioni al fine di ridurre la percezione visiva di altre strutture, come basi, shelter di alloggiamento della strumentazione tecnica, recinzioni o altri elementi integranti i progetti tecnici. Qualora possibile favorire le soluzioni di interramento e mitigazione visiva anche tramite vegetazioni e l uso di materiali idonei; g) adottare opportuni mascheramenti ed integrazioni architettoniche per micro impianti; h) attuare un mascheramento vegetale, quando possibile, mediante piantumazione e successiva manutenzione di siepe lungo il perimetro contenente gli shelter; i) realizzare pali o strutture mediante soluzione concordata con l ufficio tecnico e obbligatoriamente supportata da simulazione digitale. 3. Salvo che contrasti con il principio della minimizzazione dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici viene favorito l uso comune di un unico palo/traliccio tra più gestori. 4. Gli impianti dovranno essere conservati e mantenuti con cura sia per finalità estetiche e di decoro, sia per garantire l efficacia delle misure di protezione adottate ai fini del contenimento delle emissioni dei campi elettromagnetici. pag 9 di 11

10 Capo V Capo V ART. 11 AZIONI DI RISANAMENTO E TUTELA AMBIENTALE 1. Il Comune promuove azioni di risanamento degli impianti ai sensi della legge n. 36/2001, n. 66/2001, del D.P.C.M. 8 luglio 2003, e loro successive modifiche ed integrazioni. 2. Qualora l Amministrazione Comunale riscontri livelli di campo superiori ai limiti e ai valori previsti dal D.P.C.M. 8 luglio 2003 e successive modifiche ed integrazioni, ordina al gestore dell'impianto di attuare tutte le azioni di risanamento necessarie per l'immediata riconduzione ai limiti e valori stabiliti dalla legge. Le azioni volte al risanamento degli impianti sono attuate a cura e spese dei titolari degli stessi e sono effettuate nei tempi e con le modalità disposte dal Comune. 3. Le azioni di risanamento sono finalizzate inoltre al rispetto dei criteri localizzativi di cui al Capo II del presente Regolamento ed al conseguimento del principio di minimizzazione. A tal fine il Comune si impegna a trovare accordi con i gestori. ART. 12 RILOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI 1. Il Comune dispone la rilocalizzazione degli impianti quando: a) gli impianti sono installati in aree identificate come non idonee dal Comune secondo quanto previsto dal presente Regolamento ovvero nelle aree, su fabbricati, su immobili dove è vietata la localizzazione ai sensi del Capo II, art. 4, del presente Regolamento; b) é accertata l'impossibilità di garantire il rispetto del principio di minimizzazione attraverso le azioni di risanamento; c) in accordo con i gestori qualora vengano individuate aree più idonee. 2. L'individuazione delle aree più adeguate alla nuova localizzazione avviene nel rispetto delle vigenti norme statali e regionali e tenendo conto dei criteri per la localizzazione degli impianti previsti al Capo II, art. 3, del Regolamento. 3. I termini per la presentazione dei progetti per la rilocalizzazione degli impianti sono indicati nelle specifiche ordinanze comunali. Capo VI ART. 13 FUNZIONI DI VIGILANZA E CONTROLLO 1. Le funzioni di vigilanza e di controllo sono esercitate dai Comuni avvalendosi dell ARPA. ed eventualmente del Dipartimento di prevenzione dell A.S.S. in base alle rispettive competenze e secondo quanto disposto dalla normativa nazionale e regionale vigente. 2. Tutti gli impianti presenti sul territorio comunale possono essere sottoposti ad ulteriori controlli, programmati, su richiesta dell Amministrazione Comunale. Il controllo deve essere finalizzato a verificare il non superamento dei limiti di esposizione previsti dalla normativa statale ed il mantenimento dei parametri tecnici dell impianto dichiarato dal gestore al momento della richiesta dell autorizzazione. pag 10 di 11

11 Capo VII 3. Oltre a quanto previsto dai commi 1 e 2 del presente articolo il Comune può esercitare la sua funzione di controllo e vigilanza dei livelli di campo elettromagnetico emessi dagli impianti per telefonia cellulare attraverso delle campagne di rilevamento finanziate dal Comune. 4. Il Comune garantisce l'accesso dei dati delle misure a tutti i cittadini, ai sensi della vigente normativa in materia. 5. Il Comune, controlla altresì l'avvenuta adozione, a cura del gestore, di tutte le misure di cautela relative sia alla limitazione dell'accesso alle zone esposte alle emissioni degli impianti che alla segnalazione adeguata dei possibili rischi. Capo VII ART. 14 SANZIONI 1. In caso di inosservanza al presente Regolamento si applicano le sanzioni previste dal D.Lgs. n. 259/2003, dalla L.R. 3/2011 o da evenuale nuova normativa vigente al momento dell abuso. 2. Nel caso di installazioni avvenute in assenza di regolari autorizzazioni, si applicheranno anche le sanzioni previste dal Testo Unico dell'edilizia DPR 380/01 e dalla Legge Regionale 19/2009. ART. 15 PARTECIPAZIONE ED INFORMAZIONE 1. Il Comune assicura alla cittadinanza ed a tutti gli interessati, nel rispetto delle forme previste dalle leggi statali e regionali, la partecipazione al procedimento di aggiornamento del presente Regolamento e promuove le iniziative di informazione e divulgazione alla cittadinanza dell attività di vigilanza e monitoraggio compiuta. ART. 16 ENTRATA IN VIGORE E NORME TRANSITORIE 1. Il presente regolamento diventa efficace con l esecutività della deliberazione di approvazione. 2. Per quanto non previsto nel presente Regolamento si rimanda alle procedure ed indicazioni contenute nella Legge Regionale 18 marzo 2011, n. 3 Norme in materia di telecomunicazioni. 3. L entrata in vigore comporta la decadenza di qualsivoglia atto, regolamento o parte di esso pregresso in materia in contrasto con il presente regolamento. pag 11 di 11

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