Regolamento Comunale per l'installazione di stazioni radio base per la telefonia mobile

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1 COMUNE DI CAVASO DEL TOMBA Provincia di Treviso P iano A ntenne Elaborato 2 Scala Regolamento Comunale per l'installazione di stazioni radio base per la telefonia mobile COMUNE DI CAVASO DEL TOMBA Il Sindaco, Giuseppe Scriminich UFFICIO TECNICO geom. Arturo Pavan ATP ARCHISTUDIO arch. Marisa Fantin SISTEMA S.n.c. dott. Francesco Sbetti DATA novembre 2017

2 Capo I Norme generali... 3 ART. 1 AMBITO DI APPLICAZIONE... 3 ART. 2 DEFINIZIONI... 3 banda 1 GSM 900 Mhz... 4 ART. 2 ELABORATI DEL PIANO... 4 ART.3 OBIETTIVI E FINALITA DEL PIANO... 4 ART. 3 MINIMIZZAZIONE DELL'ESPOSIZIONE AI CAMPI ELETTROMAGNETICI... 4 Capo Il Prescrizioni urbanistico edilizie e localizzazione degli impianti... 5 ART. 4 INSERIMENTO AMBIENTALE... 5 ART. 5 IMPIANTI TECNOLOGICI... 5 ART. 6 CRITERI PER LA LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI... 5 ART. 7 DIVIETO DI INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI... 6 ART. 8 INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA DEGLI IMPIANTI... 6 Capo III Procedure autorizzative... 6 ART. 9 PROCEDIMENTI AUTORIZZATIVI... 6 ART. 10 PROGETTAZIONE... 7 ART. 11 CERTIFICATO DI REGOLARE, ESECUZIONE E COLLAUDO... 8 Capo IV Risanamento ambientale... 8 ART. 12 RISANAMENTO DEGLI IMPIANTI... 8 Capo V Catasto, monitoraggio, controllo ed informazione pubblica... 9 ART. 13 CONTROLLI E MONITORAGGIO... 9 ART. 14 INFORMAZIONE PUBBLICA... 9 Capo VI Disposizioni e sanzioni... 9 ART. 15 DISPOSIZIONI E SANZIONI... 9 Capo VII Esclusioni ART. 16 ESCLUSIONI Capo VIII Norme Transitorie ART. 17 ENTRATA IN VIGORE NORME FINALI

3 Capo I - Norme generali ART. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE Il presente Regolamento viene adottato, ai sensi della Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici 22 febbraio 2001, n art. 8 comma 6, del Decreto Legislativo 1 agosto 2003, n. 259 (Codice delle Comunicazione Elettroniche) e ss.ii. e mm., del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2003 ( Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 KHz e 300 GHz ), della Legge n. 221 del 17/12/2012 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese, (Art. 14), Legge 11 novembre 2014, n. 164 Art- 6 Misure urgenti per l apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive" e degli articoli 114, comma 2, e 117, comma 6, della Costituzione e delle disposizioni attuative dettate con la Legge 5 giugno 2003 n. 131, nonché ai sensi dell art. 8, comma 6, allo scopo di dare attuazione ai principi contenuti nelle leggi citate. Il Regolamento, nel rispetto della normativa vigente, detta la disciplina, le procedure finalizzate alla localizzazione e distribuzione sul territorio degli impianti per la telefonia mobile, il rilascio di concessioni e autorizzazioni per l'installazione delle relative antenne e infrastrutture, il monitoraggio, la mappatura e controllo dei livelli di esposizione ai campi elettromagnetici e gli eventuali interventi di risanamento e razionalizzazione delle installazioni. La disciplina dettata dal presente Regolamento si applica a tutti gli impianti per telecomunicazioni operanti nell'intervallo di frequenza compresa tra 100 KHz e 300 GHz, compresi gli impianti provvisori nonché gli impianti di ponti radio o assimilabili installati nel territorio del Comune di Cavaso. Qualsiasi localizzazione deve tendere alla minimizzazione dell esposizione alle onde elettromagnetiche nei siti sensibili. Per aree sensibili si intendono le seguenti aree: a) Asili nido, scuole materne, scuole di ogni ordine e grado; b) Case di cura, case di riposo per anziani, centri di accoglienza; c) Parchi pubblici, parchi gioco, aree verdi attrezzate; Il presente Regolamento si applica, inoltre, a tutti gli impianti di cui al comma 3 anche se realizzati da altri Enti Pubblici ivi compresi le Forze armate e le Forze di Polizia se non sono dichiarati necessari a garantire i propri servizi di pubblica utilità o diretti alla difesa nazionale. ART. 2 DEFINIZIONI Gli impianti di telecomunicazioni trasmettono ad alta frequenza, tra i 100 khz e 300 GHz, secondo due metodologie: broadcasting, da un punto emittente a molti punti riceventi, come i ripetitori radiotelevisivi e le Stazioni Radio Base della telefonia cellulare; direttiva, da punto a punto come i ponti radio Gli impianti tecnologici disponibili si distinguono in: Impianti di diffusione radiotelevisiva (RTV: radio e televisioni) Impianti per la telefonia mobile o cellulare, o stazioni radio base (SRB) Ponti radio (impianti di collegamento per telefonia fissa e mobile e radiotelevisivi) 3

4 Radar. Le stazioni Radio base (SRB) vengono classificate in tre bande a seconda del sistema tecnologico usato: banda 1 GSM 900 Mhz Banda 2 DCS 1800 Mhz Banda 3 UMTS 2000 Mhz ART. 2 ELABORATI DEL PIANO 1. Relazione 2. Regolamento 3. Allegati alla relazione da 1 a 8 con localizzazione SRB ART.3 OBIETTIVI E FINALITA DEL PIANO Con il presente Regolamento il Comune, in applicazione del principio di precauzione di cui all art.1, comma 1, lettera b) della Legge n. 36/2001, intende assicurare: a) il corretto insediamento urbanistico degli impianti di telefonia mobile; b) la prevenzione e la tutela della popolazione dalle emissioni elettromagnetiche ; c) la salvaguardia dell'ambiente:. uso razionale del territorio e tutela dei beni di interesse storico, artistico, culturale, paesaggistico, ambientale e naturalistico; favorire la creazione e il mantenimento di un flusso documentale costante e trasparente tra Comune e Gestori, per favorire una corretta informazione della popolazione; d) adottare accorgimenti costruttivi atti a minimizzare l impatto visivo degli impianti; e) realizzare una gestione semplificata, e concertata tra Amministrazione e Gestori, dell intero ciclo di vita dell antenna, alla luce dell evoluzione normativa nazionale e regionale e nelle more dell approvazione del primo Piano di Assetto del Territorio /PAT- a mente dell art. 13, comma 1, lettera q), della legge regionale 23 aprile 2014, n. 11 ( Norme per il governo del territorio) nell ambito della quale i criteri di localizzazione siano approvati secondo le procedure previste dagli artt. 14 e 15 della legge regionale medesima. f) individuazione delle aree del territorio comunale preferenziali e controindicate per l installazione degli impianti per la telefonia mobile e degli altri apparati radioelettrici per telecomunicazioni, intendendosi come aree controindicate quelle nelle quali la realizzazione degli impianti e consentita a particolari condizioni; g) minimizzazione, a seguito di realizzazione degli impianti, dei vincoli d uso del territorio e dei fattori di interferenza visiva sul paesaggio; h) riduzione del numero complessivo di siti, nel rispetto dei limiti di esposizione al campo elettromagnetico, compatibilmente con gli obiettivi di minimizzazione dell impatto elettromagnetico e con le esigenze di copertura delle zone servite dagli impianti. Per i fini di cui al precedente comma, il Regolamento detta norme per il non superamento dei limiti di esposizione fissati dalla normativa vigente e per il perseguimento degli obiettivi di minimizzazione della esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici, anche con riferimento agli impianti preesistenti. Il Comune promuove iniziative per una corretta informazione della popolazione. ART. 3 - MINIMIZZAZIONE DELL'ESPOSIZIONE AI CAMPI ELETTROMAGNETICI Il Comune tutela la salute umana, l'ambiente e il paesaggio come beni primari. A questo scopo compie tutte le azioni e adotta tutti gli accorgimenti per ridurre al minimo le esposizioni della popolazione ai campi 4

5 elettromagnetici, anche in virtù del progresso tecnologico e delle nuove scoperte della scienza, salvaguardando la qualità dei servizi di telecomunicazione. I soggetti interessati ad installare e/o mantenere impianti del tipo descritto nell'art.2 debbono presentare, conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente, la migliore soluzione tecnica, praticabile al momento della richiesta, che riduce al livello più basso possibile i campi elettromagnetici. Capo Il - Prescrizioni urbanistico-edilizie e localizzazione degli impianti ART. 4 - INSERIMENTO AMBIENTALE I Gestori degli impianti devono proporre la soluzione architettonica di minor impatto visivo e miglior inserimento nell'ambiente circostante. A tale scopo i Gestori devono concordare le caratteristiche esteriori degli impianti con gli uffici tecnici comunali e con tutti gli altri organi preposti alla tutela dei vincoli ambientali e paesaggistici al fine di mitigare l'impatto estetico e ambientale. Nella condivisione degli impianti i Gestori devono concordare congiuntamente le soluzioni tecniche più idonee da adottare. Qualora siano previste stazioni radio base su aree soggette a vincolo paesaggistico, il progetto dovrà ottenere l'autorizzazione prevista dal Decreto legislativo n. 42/04 (Codice Urbani) e dimostrare di avere messo in opera tutti gli accorgimenti idonei a ridurre il più possibile l'impatto sul paesaggio. ART. 5 - IMPIANTI TECNOLOGICI Le attrezzature e le strutture necessarie per realizzare una stazione radio base per la telefonia cellulare, costituita in genere da una sala apparati e da una o più antenne direzionali che possono essere collocate su strutture esistenti o su strutture di sostegno autonome (tralicci o pali) sono considerate opere private di pubblica utilità, assimilate alle opere di urbanizzazione primaria, ma sottoposte ai criteri localizzativi decisi dal Comune nell esercizio del proprio potere di pianificazione urbanistica. In quanto assimilati ad opere di urbanizzazione primaria, gli impianti di telefonia mobile sono soggetti a quanto previsto dal D.P.R.n.380/2001 e s.m.i.. ART. 6 - CRITERI PER LA LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI L Amministrazione Comunale di Cavaso del Tomba ritiene di non dover ampliare il numero di stazioni radio base sul proprio territorio. Sarà possibile riqualificare, modificare o installare nuove antenne sui tralicci già esistenti a cura e spese degli enti gestori previa presentazione di domanda edilizia Gli impianti per la telefonia mobile devono, preferibilmente, essere collocati su aree e/o su immobili a destinazione non residenziale di proprietà comunale; ove ciò non sia possibile, possono essere posti su aree e/o su immobili, preferibilmente a destinazione non residenziale, di proprietà di altri soggetti pubblici o privati. Al fine di ridurre l impatto visivo e compatibilmente con i livelli di emissione che possono determinare, è favorito l accorpamento degli impianti su strutture di supporto comuni o quantomeno all interno di siti comuni; sono preferibili aree non densamente abitate al fine di ridurre il numero dei siti complessivi nel rispetto delle esigenze di copertura del servizio e per ottimizzare l utilizzo delle aree che ospitano gli impianti stessi. 5

6 Nella condivisione degli impianti i gestori devono mettere in atto tutte le misure idonee al perseguimento del principio di minimizzazione dell esposizione ai campi elettromagnetici della popolazione eventualmente residente nelle aree di cui al presente articolo. Nel territorio aperto, ove consentito, l eventuale inserimento di un nuovo impianto deve seguire i seguenti criteri: a) privilegiare nella scelta del sito aree già servite da viabilità ed accessibili, al fine di evitare di realizzare nuove infrastrutture a servizio della postazione; b) evitare impianti dotati di elementi particolarmente impattanti e tinteggiati con colorazioni vistose, qualora non in contrasto con le esigenze di sicurezza militari e/o civili. ART. 7 - DIVIETO DI INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI - E fatto divieto installare impianti al di fuori delle aree o siti puntuali previsti ed indicati nella Cartografia tecnica approvata; (Tavole Zonizzazione e vincoli- Intero territorio comunale scala 1: Tavole Zonizzazione e vincoli - Intero territorio comunale scala 1:2.000 del PI) I divieti di installazione di cui sopra non riguardano le installazioni di impianti realizzati da altri Enti pubblici (Protezione Civile, Carabinieri, Polizia, Forze Armate, Vigili del Fuoco, Capitaneria di Porto, Corpo Forestale dello Stato, Guardia di Finanza ecc.) se dichiarati necessari a garantire i servizi di pubblica utilità. E vietato installare nuove S.R.B. per ragioni di carattere ambientale e paesaggistico e di tutela della salute della popolazione: 1. zone SIC e 2ps 2. negli ambiti compresi nell ATO e 6 individuati nel PAT 3. Asili nido, scuole materne, scuole di ogni ordine e grado; 4. Case di cura, case di riposo per anziani, centri di accoglienza, ospedali 5. Parchi pubblici, parchi gioco, aree verdi attrezzate; 6. Centri storici ART. 8 - INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA DEGLI IMPIANTI Nelle tavole del PI si individuano i siti esistenti di Stazioni Radio Base: - Tavole Zonizzazione e vincoli- Intero territorio comunale scala 1: Tavole Zonizzazione e vincoli - Intero territorio comunale scala 1: Negli allegati alla relazione numerati da 1 a 8 vengono riportate le SRB su CTR in scala 1:2000. Capo III - Procedure autorizzative ART. 9 - PROCEDIMENTI AUTORIZZATIVI Qualsiasi domanda per l'installazione di un nuovo impianto o per la modifica anche solo radioelettrica di un impianto esistente deve pervenire al SUAP tramite il sito impresainungiorno.gov.it corredata degli elaborati di cui all'art. 10 del presente Regolamento. In relazione agli artt. 87, 87-bis, 87-ter e 88 del D. Lgs. 259/2003 nonché degli artt. 5 e 7 del D.P.R. 160/2010, i procedimenti autorizzativi sono di tre tipologie: 6

7 A) - Procedimento ordinario Richiesta di rilascio di autorizzazione per la costruzione di nuova infrastruttura di comunicazione elettronica per impianti radioelettrici (art. 87) In caso di pluralità di domande, viene data precedenza a quelle presentate congiuntamente da più operatori. B) - Procedimento automatizzato Segnalazione Certificata di Inizio Attività per installazione di impianti, con tecnologia UMTS o altre, con potenza in singola antenna uguale o inferiore ai 20 Watt e completamento della rete di banda larga mobile, nel caso di installazione di apparati con tecnologia UMTS, sue evoluzioni o altre tecnologie su infrastrutture per impianti radioelettrici preesistenti o di modifica delle caratteristiche trasmissive (art.87 e 87-bis Procedure semplificate per determinate tipologie di impianti ) C) - Procedimento automatizzato Autocertificazione per la realizzazione degli investimenti per il completamento delle reti di comunicazione elettronica, nel caso di modifiche delle caratteristiche degli impianti già provvisti di titolo abilitativo, che comportino aumenti delle altezze non superiori a 1 metro e aumenti della superficie di sagoma non superiori a 1,5 metri quadrati (art. 87-ter Variazioni non sostanziali degli impianti ) Il procedimento consiste nella presa d'atto dell'intervento riportato nell'autocertificazione da parte degli organismi che hanno rilasciato i titoli precedenti. ART PROGETTAZIONE Al fine di ottenere l'autorizzazione, i gestori degli impianti di radiocomunicazione devono presentare al SUAP tramite il sito impresainungiorno la domanda o segnalazione accompagnata dalla documentazione di cui al comma successivo, in formato digitale e sottoscritta, con firma digitale, dal progettista. La documentazione necessaria è la seguente: a) delega al progettista da parte della ditta alla presentazione della pratica tramite impresainungiorno ; b) fotocopia documenti di identità delegato della ditta e progettista; c) scheda tecnica dell'impianto; d) estratto dello stralcio cartografico del regolamento per la localizzazione delle stazioni radio base per telefonia mobile; e) estratto del PI. dell'area interessata; f) estratto catastale dell'area circostante l'impianto; g) planimetria aggiornata dell'area circostante l'impianto in scala opportuna con l'individuazione degli immobili siti nell'area interessata all'installazione dell'impianto fino ad un raggio di 100 m.; di tali edifici dovrà essere chiaramente indicata l'altezza e la destinazione d'uso; dove si garantisce un esposizione sotto i 6V/m e un raggio inferiore determinato in base ai rilevamenti, ambito in cui si raggiungono i 20V/m h) documentazione fotografica ripresa dai vertici dei coni ottici più significativi; i) relazione tecnica a firma di un progettista abilitato; j) elaborati grafici di progetto redatti ai sensi della normativa vigente in materia; k) pratica tecnica attestante i livelli di campo elettromagnetici sul territorio anche con l'ausilio di elaborazioni grafiche in pianta ed in sezione delle simulazioni di installazione; 7

8 l) segnalazione del responsabile della sicurezza del cantiere e/o dell'impianto; m) asseverazione a firma del tecnico circa la conformità del progetto al PRG/PAT e PI e Piano delle Antenne e loro regolamenti e norme di attuazione. n) atto proprietà terreno oppure atto di locazione oppure autorizzazione di altra compagnia in caso di installazione su stazione esistente; o) diritti di segreteria; Con la comunicazione di inizio del lavori nel caso di autorizzazioni da inoltrare al SUAP tramite il sito impresainungiorno o contestualmente alla SCIA: p) nomina ed accettazione direttore dei lavori; q) nomina ed accettazione impresa/e esecutrice/i dei lavori; r) dichiarazione a firma del richiedente circa l'adempimento previsto dal D.Lgs. 81/2008 art. 90 comma 9, con allegata la dichiarazione dei dati dell'impresa a firma del responsabile e copia del documento di identità del titolare dell'impresa stessa, ai fini della verifica di quanto dichiarato e dell'acquisizione d'ufficio del DURC; relative agli adempimenti di cui al D.Lgs. 81/2008; s) L. 1086/71: deposito e denuncia a firma dell'impresa esecutrice dei lavori delle strutture in cemento armato, normale e precompresso ed a struttura metallica con allegato relazione di calcolo, tavole grafiche e nomina e accettazione collaudatore; Nel caso di aree sottoposte a vincolo di cui al D.Lgs.n.42/ Beni paesistici, dovrà essere presentato anche: t) richiesta di rilascio di autorizzazione paesaggistica ordinaria oppure semplificata u) versamento diritti di segreteria; v) con la relazione paesaggistica oppure con la relazione paesaggistica semplificata il progetto deve indicare la presenza di impianti di diffusione radiotelevisiva nel raggio di 1 Km e la presenza di stazioni radio base e/o di altre sorgenti di radio frequenza nel raggio di 500 metri. ART CERTIFICATO DI REGOLARE, ESECUZIONE E COLLAUDO Il gestore è tenuto a presentare al SUAP tramite il sito impresainungiorno, contestualmente alla dichiarazione di fine lavori, un certificato di regolare esecuzione del direttore dei lavori attestante la conformità dell'impianto rispetto al progetto autorizzato. L'attivazione dell'impianto è subordinata alla presentazione di un certificato di collaudo funzionale, eseguito da un tecnico abilitato, attestante che l'impianto realizzato, verificato in condizioni di esercizio è conforme a quello presentato e in generale non supera i limiti prescritti dalla normativa vigente. Capo IV - Risanamento ambientale ART RISANAMENTO DEGLI IMPIANTI In caso di superamento dei limiti di esposizione e dei valori previsti dalla normativa vigente il Gestore deve provvedere, a propria cura e spese, al risanamento dell'impianto. 8

9 Le azioni volte al risanamento degli impianti sono effettuate con le modalità disposte dal Comune e nei tempi dallo stesso stabiliti, che comunque non possono essere superiori a trenta giorni dalla diffida nel caso del superamento dei limiti e valori di cui al comma 1. Fino a che non sia effettuato tale risanamento, il Comune non rilascia alla società interessata alcuna autorizzazione all'installazione di nuovi impianti e sospende le autorizzazioni relative a nuovi impianti non ancora installati. L'avvenuto risanamento deve essere provato tramite un'attestazione dell ARPA Veneto relativa alle nuove caratteristiche dell'impianto. Capo V - Catasto, monitoraggio, controllo ed informazione pubblica ART CONTROLLI E MONITORAGGIO Tutti gli impianti presenti sul territorio comunale devono essere sottoposti a controlli. Il controllo deve essere finalizzato a verificare il rispetto dei limiti di esposizione previsti dalla legislazione vigente ed il mantenimento dei parametri tecnici dell'impianto dichiarato dal gestore al momento della richiesta dell'autorizzazione. L'Amministrazione comunale attiva le risorse economiche necessarie allo svolgimento delle operazioni di controllo, anche attraverso programmi di monitoraggio in continua. I dati delle misure devono essere tenuti a disposizione delle autorità competenti alla vigilanza, registrati e pubblicizzati anche attraverso il sito istituzionale in modo che possa essere letto da parte dei cittadini l'andamento delle emissioni. Accertato, tramite il sistema di rilevamento di cui sopra, un livello di emissioni superiore ai limiti fissati dalla legislazione vigente, l'a.r.p.a. Veneto verificherà sul posto l'effettivo livello di campo elettromagnetico e la sorgente che lo genera al fine dell adozione, a cura dell'ente locale, di tutte le misure di salvaguardia della popolazione. ART INFORMAZIONE PUBBLICA Il Comune aderisce e collabora alle campagne di informazione e di educazione ambientale in materia di inquinamento elettromagnetico promosse dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con i Ministri della salute, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e della pubblica istruzione ai sensi dell'art. 10 della legge 22 febbraio 2001 n. 36. Il Comune può anche farsi promotore, cercando se opportuno, le necessarie sinergie con Regione, Provincia e Comuni limitrofi, di proprie e specifiche iniziative di informazione ed educazione in materia di inquinamento elettromagnetico da realizzare con appositi progetti nelle scuole cittadine, pubbliche e private e presso tutti gli altri organismi pubblici e privati coinvolti nella problematica. Capo VI - Disposizioni e sanzioni ART DISPOSIZIONI E SANZIONI In caso di inosservanza al presente Regolamento si applicano le sanzioni previste dal D. Lgs. n. 259/2003, dalla normativa vigente al momento dell abuso. Nel caso di installazioni avvenute in assenza di regolari autorizzazioni, si applicheranno anche le sanzioni previste del Testo Unico dell'edilizia DPR 380/01 e smi. 9

10 Capo VII - Esclusioni ART ESCLUSIONI Le disposizioni del presente regolamento non si applicano agli impianti militari o appartenenti ad Organi dello Stato se dichiarati necessari a garantire i propri servizi di pubblica utilità o diretti alla difesa nazionale. Sono inoltre esclusi dal presente regolamento tutti gli impianti per telecomunicazione da realizzare in caso di eventi eccezionali o legati a calamità naturali a cura della Protezione Civile e di ogni altro Organo statale all uopo deputato. Capo VIII - Norme Transitorie ART ENTRATA IN VIGORE NORME FINALI Il presente Regolamento entra in vigore il giorno della sua approvazione da parte del Consiglio Comunale. Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche alle istanze in corso di istruttoria o comunque pendenti alla data di entrata in vigore. 10

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