COMUNE DI TIGGIANO Provincia di Lecce

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1 COMUNE DI TIGGIANO Provincia di Lecce REGOLAMENTO PER L INSEDIAMENTO DELLE ATTIVITA COMMERCIALI (Approvato con deliberazione C.C. nr. 7 del ) 1

2 INDICE Art. 1 Oggetto Art. 2 Definizioni Art. 3 Zone Commerciali Art. 4 Durata della Programmazione Art. 5 Rilascio delle autorizzazioni per le Medie Strutture di Vendita - Nuove Aperture Art. 6 Ampliamenti Art. 7 Trasferimenti e variazione settore merceologico Art. 8 Centro Storico Art. 9 Caratteristica degli Esercizi Art. 10 Parcheggi Art. 11 Art. 12 Domanda di autorizzazione Adempimenti del Responsabile del Procedimento Art. 13 Norma Finale Art. 14 Entrata in vigore 2

3 Art. 1 Oggetto Il presente regolamento disciplina l insediamento delle attività commerciali, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, della legge regionale 4 agosto 1999, n. 24 e del Regolamento Regionale n. 4 del 20 marzo Art. 2 Definizioni Ai fini del presente regolamento, e con riferimento alla classe dimensionale di questo Comune, si intendono : Per struttura di vendita medio piccola : una media struttura con superficie di vendita da 151 a 600 mq. Per struttura di vendita medio grande : una media struttura con superficie di vendita da 601 mq. a 1500 mq. Per centro commerciale : un insieme di esercizi commerciali, inseriti in una struttura a destinazione specifica commerciale che usufruiscono di infrastrutture comuni e spazi di servizio gestiti unitariamente, formanti una struttura di vendita medio grande o grande. La superficie di vendita del centro commerciale è quella risultante dalla somma delle superfici di vendita degli esercizi al dettaglio in esso presenti. Non si considerano centri commerciali le strutture con superficie di vendita fino a mq. Per Centro polifunzionale di servizio : Strumenti di attuazione attraverso i quali i Comuni promuovono e sviluppano la rete di vendita del territorio e precisamente individuano: - attività di vendita di prodotti vari con valorizzazione delle produzioni agroalimentari e artigianli pugliesi; servizi di promozione del territorio; attività di di pubblico esercizio, vendita di giornali, di servizi di informazione e telecomunicazione compresi servizi pubblici e di interesse pubblico da affidare in convenzione. - Per superficie di vendita : l area destinata alla vendita, coperta o scoperta, al netto delle murature, compresa quella occupata da vetrine, banchi scaffalature e simili. Non costituisce superficie di vendita quella destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici amministrativi dell azienda, servizi igienici, scale interne e corridoi di collegamento fra più locali di vendita ove non vi sia esposizione di merce. Art. 3 Zone commerciali Ai fini della programmazione commerciale attuata con le presenti norme il territorio comunale è suddiviso nelle seguenti zone commerciali : - ZONA COMMERCIALE N. 1 - ( Comprende il Centro storico ) - ZONA COMMERCIALE N. 2 - ( Comprende la restante parte di Tiggiano) Art. 4 Durata della programmazione La programmazione dell insediamento delle medie strutture di vendita ha una durata di 3 anni, così come previsto dall art. 8, comma 1, lett. b del Regolamento Regionale. Alla scadenza di tali periodi la programmazione è automaticamente rinnovata fino all adozione di un nuovo provvedimento. 3

4 Art. 5 Rilascio delle autorizzazioni per le medie strutture di vendita Nuove aperture E consentito, nella zona commerciale 2 entro il limiti di n. 10 autorizzazioni, il rilascio delle autorizzazioni per le nuova apertura delle medie strutture di vendita concernenti esclusivamente il settore non alimentare. Gli esercizi autorizzati in base alla presente disciplina non possono trasferire la sede dell esercizio in altre zone per tutta la durata della programmazione. Sono comunque consentiti la concentrazione di almeno 2 esercizi e l accorpamento di più esercizi autorizzati ai sensi della legge 426/71. In ogni caso il rilascio delle autorizzazioni di cui al presente articolo è subordinato all accertamento dell impatto sulla viabilità della struttura di vendita. Art. 6 - Ampliamenti A tutti gli esercizi del settore alimentare, misto e non alimentare, classificati come medie strutture di vendita, è consentito l ampliamento massimo del 30% della superficie esistente alla data di approvazione delle seguenti norme. Art. 7 - Trasferimenti e variazione settore merceologico Sono liberamente consentiti su tutto il territorio comunale i trasferimenti di sede e la variazione del settore merceologico degli esercizi commerciali esistenti. Art. 8 - Centro Storico Nel Centro storico, Zona Commerciale 1, è vietato sia il l insediamento che il trasferimento di medie strutture di vendita. E vietato, altresì, l insediamento e il trasferimento di nuovi esercizi di vicinato di commercio in sede fissa dei seguenti prodotti : cose usate e materiale di recupero, escluso l antiquariato materiale da costruzione e manutenzione - legnami prodotti di meccanica strumentale, macchinari e attrezzature, con esclusione delle attrezzature informatiche e articoli tecnici per l ufficio. Ai sensi dell art. 15, comma 2 della legge regionale viene consentito l insediamento dei seguenti esercizi di vicinato: - Esercizi specializzati nella vendita di prodotti alimentari tipici pugliesi, intesi come prodotti di esclusiva provenienza da aziende agricole ed agro alimentari operanti nella Regione; - Esercizi specializzati nella vendita di articoli e prodotti dell artigianato tipico pugliese, intesi come prodotti realizzati con materie prime di esclusiva provenienza regionale ed interamente realizzati ad opera di artigiani operanti nella Regione; - N 4 esercizio per la vendita di prodotti culturali ed opere d ingegno; - N 2 esercizi per la vendita di articoli di profumeria e prodotti per la cura della persona; - N 2 esercizio specializzato per la vendita di prodotti di erboristeria - N 2 esercizio per la vendita di articoli da regalo e bigiotteria - N 1 esercizio per la vendita di articoli e prodotti della telefonia - N 2 esercizio per la vendita di articoli per l arredamento della casa 4

5 - N 3 esercizio per la vendita di articoli e prodotti di abbigliamento Ai sensi dell art. 15, comma 4 della medesima legge, per gli interventi di recupero edilizio finalizzati al miglioramento e all inserimento di attività commerciali nelle aree del Centro Storico, sia gli oneri di urbanizzazione che la quota del contributo del costo di costruzione sono ridotti del 50% rispetto alla misura vigente. Art. 9 - Caratteristiche degli esercizi I locali destinati alla vendita al dettaglio devono avere accesso diretto dalla pubblica via ovvero, qualora trattasi di area privata, da cortili interni; in quest ultimo caso devono avere finestre o altre luci o insegne visibili da area pubblica. Per le costruzioni esistenti l altezza utile dei locali non deve essere inferiore a ml. 3,00. Nel caso in cui la ditta svolga anche l attività di commercio all ingrosso, la vendita al dettaglio può essere effettuata in locali distinti e separati da pareti stabili, anche se dotati di porte di comunicazione interna non accessibili al pubblico, e ingressi distinti. E consentita altresì l attività di vendita su spazi privati all aperto e al di fuori di specifici locali di vendita, qualora essa concerna legnami, combustibili, materiali per l'edilizia, autoveicoli ed altri prodotti che per le loro caratteristiche possono essere detenuti e venduti all'aperto. Art Parcheggi Per il rilascio delle autorizzazioni per le nuove aperture di medie strutture di vendita è necessario che sia garantita una disponibilità di aree da destinare a parcheggio nella misura determinata dall art. 12, comma 2, lett. b, della L.R. n. 24/99. I parcheggi devono essere aperti al pubblico per l intera fascia oraria di apertura degli esercizi commerciali a cui sono legati da vincolo pertinenziale. L agibilità dei locali adibiti ad attività commerciali è subordinata alla effettiva fruibilità dei parcheggi nella misura prescritta ed alla loro conformità alle disposizioni in materia di abolizione delle barriere architettoniche. Art Domanda di autorizzazione La nuova apertura, il trasferimento di sede, l ampliamento della superficie di vendita e la variazione del settore merceologico delle medie strutture di vendita sono soggetti ad autorizzazione su istanza degli interessati, nel rispetto della legge regionale e della programmazione comunale contenuta nel presente regolamento : Nell istanza devono essre dichiarati, a pena d inammissibilità : il possesso dei requisiti di cui all art. 5 del decreto legislativo n. 114/98; - il settore o i settori merceologici; l ubicazione dell esercizio; la superficie di vendita dell esercizio; le eventuali condizioni necessarie ai fini dell accorpamento o della concentrazione di esercizi. Nell istanza può essere altresì richiesto il rilascio contestuale della eventuale concessione edilizia necessaria per l intervento edilizio relativi ai local dell esercizio. Art Adempimenti del responsabile del procedimento Il procedimento relativo all autorizzazione deve concludersi entro 60 giorni dalla presentazione della domanda, decorsi i quali l autorizzazione s intende rilasciata. 5

6 Qualora venga richiesto il rilascio contestuale dell autorizzazione e della concessione edilizia il procedimento unico deve concludersi entro 90 giorni, decorsi i quali l autorizzazione s intende comunque rilasciata. La concessione edilizia viene rilasciata entro i termini previsti dalla legislazione vigente. Il termine del procedimento può essere sospeso dal responsabile del procedimento una sola volta per la richiesta d integrazione dei documenti necessari ai fini istruttori entro 30 giorni dalla presentazione della domanda. Art Norma finale Per quanto non espressamente indicato nella presente normativa, si rinvia ai criteri contenuti nella L.R. n. 24/99 ed al regolamento regionale 20 marzo 2001, n. 4. Per il rilascio delle autorizzazioni per le medie strutture individuate con il presente regolamento, è sufficiente fare riferimento alle disposizioni urbanistiche vigenti, atteso che gli strumenti urbanistici generali ed attuativi in vigore contengono già indicazioni circa l individuazione delle aree di localizzazione di tali insediamenti. Le presenti norme hanno validità fino all eventuale emanazione di nuove norme di programmazione comunale. Art Entrata in vigore Il presente regolamento entra in vigore dopo la sua pubblicazione all Albo Pretorio per la durata di 15 giorni. 6

7 Regolamento relativo ai criteri per il rilascio delle autorizzazioni per l apertura, il trasferimento di sede e l ampliamento delle medie strutture di vendita, ai sensi dell art. 8, comma 3, del D. Lgs. n. 114/98. * * * * * Il Decreto Legislativo n. 114 del 31 marzo 1998 ha innovato profondamente la disciplina relativa al settore del commercio, basti qui accennare alla sostanziale modifica dei requisiti di accesso, alla semplificazione tabellare e, per limitarsi all attività di vendita al dettaglio sulle aree private in sede fissa, al nuovo sistema programmatorio relativo alle diverse tipologie distributive che vengono ora individuate in esercizi di vicinato ( con superficie di vendita sino a 150 mq.) e medie strutture di vendita con superficie di vendita compresa tra 151 e i 1500 mq) e grandi strutture di vendita ( esercizi con superfici di vendita superiori a 1500 mq.) con riferimento alla classe dimensionale di questo Comune. L art. 6 del D.Lgs. 114/98 prevede : Il quadro normativo - comma 1 : Le regioni entro un anno dalla data di pubblicazione del presente decreto definiscono gli indirizzi generali per l insediamento delle attività commerciali, perseguendo i seguenti obiettivi. - comma 2: Le regioni entro il termine di cui al comma 1, fissano i criteri di programmazione urbanistica riferiti al settore commerciale, affinchè gli strumenti urbanistici comunali individuino: a) le aree destinate agli insediamenti commerciali; b) i limiti ai quali sono sottoposti gli insediamenti commerciali; c) i vincoli di natura urbanistica; d) la correlazione dei procedimenti di rilascio della concessione o autorizzazione edilizia inerenti l immobile o il complesso di immobili e dell autorizzazione all apertura di una media o grande struttura di vendita, eventualmente prevedendone la contestualità; - comma 5 : Le regioni stabiliscono il termine, non superiore a centottanta giorni, entro il quale i Comuni sono tenuti ad adeguare gli strumenti urbanistici generali e attuativi e i regolamenti di polizia locale alle disposizioni di cui al presente articolo. L art. 8 del D. Lgs. 114/98 prevede : - comma 3 : Il Comune sulla base delle disposizioni regionali e degli obiettivi indicati all art. 6, sentite le organizzazioni di tutela dei consumatori e le organizzazioni imprenditoriali del commercio, adotta i criteri per il rilascio delle autorizzazioni di cui al 1 comma. - comma 4 : Il Comune adotta le norme sul procedimento concernente le domande relative alle medie strutture di vendita; stabilisce il termine, comunque non superiore ai novanta giorni dalla data di ricevimento, entro il quale le domande devono ritenersi accolte qualora non venga comunicato il provvedimento di diniego, nonché tutte le altre norme atte ad assicurare trasparenza e snellezza dell azione amministrativa e la partecipazione al procedimento ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche. 7

8 In ottemperanza a tali disposizioni, la Regione Puglia ha emanato la Legge Regionale 4 agosto 1999, n. 4, modificata con legge regionale 15 dicembre 2000, n. 27 Principi e direttive per l esercizio delle competenze regionali in materia di commercio e il Regolamento regionale 20 marzo 2001, n. 4 Art. 1 e lett. A della L.R. n. 24/99. Regolamento per la programmazione delle medie e grandi strutture di vendita. Di particolare interesse per i Comuni : Il Titolo II : Programmazione della rete distributiva Il nostro Comune risulta incluso nella classe e nei limiti dimensionali previsti per i Comuni della classe IV, ai sensi dell art. 4, comma 1, che individuano le seguenti tipologie di negozi: - fino a 150 mq. gli esercizi di vicinato - da 151 a 600 mq. le medie strutture inferiori (M1) Il Titolo III : Disposizioni di carattere urbanistico e l art. 10 del Regolamento Regionale n. 4. A tal proposito si rammenta che il suddetto articolo 1 stabilisce che i Comuni entro un anno dall entrata in vigore dello stesso devono valutare la conformità alle norme regionali dei propri strumenti urbanistici generali e attuativi. Il Titolo IV : Indicazioni ai Comuni La situazione del settore commerciale Per una valutazione delle scelte programmatorie oggetto del presente provvedimento si ritiene indispensabile richiamare alcuni dati sull attuale situazione del settore commerciale nel territorio comunale, con riferimento al dimensionamento degli esercizi che interesserà la programmazione in esame ed alla suddivisione per settori merceologici. I dati riportati nelle tabelle in allegato evidenziano le seguenti caratteristiche della rete distributiva locale: a) la rete distributiva del Comune è caratterizzata da una buona diffusione di esercizi di vicinato, di alcune medie strutture di vendita e da una insufficiente presenza di esercizi commerciali nel centro storico. Le superfici di vendita delle n. 7 strutture operanti, rispetto alla fascia dimensionale prevista dalla legge regionale n. 24/99 che definisce le medie strutture di vendita sono abbastanza contenute: da mq. 160 ad un massimo di mq. 380, e pertanto tutte ricadono nella classificazione M1. Tre di tali strutture commercializzano solo prodotti del settore alimentare, un altra vende prodotti del settore misto e le restanti tre commercializzano nel settore non alimentare. b) Nonostante la presenza di diversi esercizi non si ritiene che il territorio comunale sia sufficientemente dotato di servizi commerciali in quanto si registra la carenza di alcuni settori quali quello delle calzature e abbigliamento e la mancanza assoluta dell offerta di vari articoli e prodotti del settore non alimentare, quali ad esempio : elettrodomestici ed apparecchi radio televisivi ivi compresi altri apparecchi per la registrazione e la riproduzione sonora e visiva, Tecnologia ed informatica, servizi culturali e turistici,ecc. 8

9 I criteri di programmazione Con il presente provvedimento il Comune deve determinare i criteri, da aggiornare almeno una volta ogni tre anni, per il rilascio delle autorizzazioni commerciali all apertura, al trasferimento di sede e all ampliamento delle superfici delle medie strutture. I principi generali indicati ai Comuni dalla Regione all art. 8 del citato Regolamento Regionale 20 marzo 2001, n. 4 sono i seguenti: a) la modernizzazione del sistema distributivo e l equilibrio delle diverse tipologie di vendita; b) il principio della libera concorrenza attraverso una pluralità di alternative di scelta per gli operatori; c) la nascita di nuove iniziative attraverso processi di riconversione e razionalizzazione delle strutture distributive esistenti; d) la qualificazione dei servizi per le zone periferiche e di nuovo insediamento; e) l adeguata previsione di aree e destinazioni d uso compatibili con l insediamento delle strutture commerciali. f) Promozione e sviluppo del tessuto comunale del Centro Storico. A tali principi si intende dare attuazione nella realtà commerciale locale, tenendo conto che, pur nelle scelte liberizzatrici della nuova normativa statale soprattutto per gli esercizi di vicinato, viene confermato per le medie strutture il potere comunale di programmazione, che si esplica attraverso giustificate limitazioni sia a nuovi insediamenti che agli ampliamenti. Una totale liberalizzazione delle medie strutture non rispetterebbe infatti l insieme dei criteri dettati dalla Regione. Modernizzazione del sistema distributivo Occorre garantire alle medie strutture ulteriori possibilità di ottimizzazione strutturale oltre che attraverso operazioni di accorpamento o concentrazione, così come previsto dalla programmazione regionale, anche attraverso ampliamenti contenuti entro una ragionevole percentuale rispetto alla superficie esistente. Va pure garantita la possibilità di nuove aperture di esercizi del settore non alimentare su superfici contenute nelle zone caratterizzate da carenza di servizio. Si precisa che le norme di programmazione commerciale oggetto del presente provvedimento vanno coordinate con le disposizioni in materia urbanistica. In tale ambito infatti, possono essere fatte valutazioni sull impatto ambientale, sulla viabilità e sulla compatibilità urbanistica ed edilizia dei nuovi insediamenti commerciali. Suddivisione in zone del territorio comunale L importanza degli strumenti urbanistici viene enunciata sia dal D. Lgs. n. 114/98 che dalla L. R. n. 24/99 e ribadita dall art. 10 del Regolamento Regionale 20 marzo 2001, n. 4, stabilendo che il piano deve essere redatto nel rispetto delle previsioni urbanistiche, perseguendo obiettivi di miglioramento della qualità urbana e del servizio commerciale e si attengono agli indirizzi volti a conseguire un razionale ed equilibrato assetto della rete distributiva. Attualmente il Comune è provvisto del P.di F. Alla luce degli strumenti urbanistici si ritiene opportuno suddividere il territorio comunale in due zone commerciali, come appresso specificato: 9

10 - Zona Commerciale n. 1: corrispondente al centro storico di Tiggiano In questa zona risiedono circa abitanti e n. 7 esercizi commerciali. - Zona Commerciale n. 2: comprende la restante parte del territorio di Tiggiano. In questa zona risiedono circa abitanti e n. 26 esercizi commerciali. Centro storico Una attenzione particolare accorre avere per il centro storico. Per rivitalizzarlo è necessario favorire il potenziamento degli esercizi commerciali esistenti e l insediamento di nuove attività. Prevedere attività commerciali a contenuto merceologico limitato ed esercizi specializzati per la vendita dei prodotti indicati dall art. 13, comma 1 del D.Lgs. 114/98. (Art. 9, lett. B Regolamento Regionale). Nuove aperture Rilevato che gli esercizi del settore alimentare già operanti garantiscono in modo più che sufficiente il servizio, in considerazione altresì della forte presenza del fenomeno dell evasione di acquisti di prodotti appartenenti a tale settore, nelle grandi strutture di vendita insistenti in Comuni vicini, non si ritiene di dover prevedere il rilascio di nuove autorizzazioni. Per quanto riguarda gli esercizi del settore non alimentare si ritiene opportuno prevedere la concessione di n. 10 nuove autorizzazioni per settori merceologici di cui vi è carenza. Ampliamenti E prevista la possibilità di ampliamento della superficie di vendita con le limitazioni precisate nella parte normativa del presente provvedimento. Trasferimenti Sono sempre consentiti all interno della Zona Commerciale. Anche in caso di trasferimenti è necessario, che nell ambito delle singole istruttorie di rilascio delle autorizzazioni, venga prodotta idonea documentazione diretta a dimostrare l accessibilità e la disponibilità di aree private destinate a parcheggio ( art. 12 della L.R. 24/99). La concretizzazione così data al criterio della modernizzazione, si armonizza in modo ragionevole anche con i seguenti altri principi della L.R. n. 24/99: - garanzia di concorrenzialità del sistema distributivo, in quanto non si attua un blocco totale nel rilascio di nuove autorizzazioni né di quelle per l ampliamento, consentendo quindi alle ditte effettivi spazi di maggiore concorrenzialità; - mantenimento di una presenza diffusa e qualificata del servizio di prossimità soprattutto per il settore alimentare, che rappresentano un servizio da garantire in modo diffuso per le categorie svantaggiate ( anziani). - Equilibrio delle diverse forme distributive tenendo conto che il commercio su aree pubbliche ha un proprio ruolo nel territorio. - Tutela della piccola e media impresa commerciale, salvaguardata soprattutto attraverso possibilità di ampliamento e apertura non indiscriminante o totalmente liberalizzante. 10

11 Le procedure di rilascio delle autorizzazioni Per il rilascio delle autorizzazioni ci si attiene al criterio di massima semplificazione, tenendo conto: a) che per le domande vanno utilizzati i modelli predisposti dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome, con deliberazione del 12 Ottobre 2000; b) che esiste già un regolamento governativo, il D.P.R. 26 aprile 1992, n. 300, che disciplina in dettaglio i contenuti, tempi e procedure delle domande soggette a silenzio assenso, quali appunto quelle per il rilascio delle autorizzazioni delle medie strutture, a norma dell art. 8, comma 4, del D. Lgs. 114/98; c) che va richiesta solo la documentazione strettamente essenziale per l istruttoria del procedimento, come prescrive la legge 241/90. d) Che il Comune può adottare atti a valenza organizzativa o regolamentare per snellire e semplificare i procedimenti connessi al rilascio della autorizzazioni.- 11

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