Comune di Pegognaga Provincia di Mantova
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1 Comune di Pegognaga Provincia di Mantova SETTORE TECNICO SERVIZIO COMMERCIO REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA (INTEGRAZIONE) Approvato con deliberazione n. 82 del Consiglio Comunale in data SETTEMBRE 2003
2 INDICE 1. REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA: ADEGUAMENTO AI SENSI DELL ART. 6, COMMA 5 E DELL ART. 8, COMMA 4 DEL D. LGS. 114/98 Art. 1 Oggetto 1 Art. 2 Definizione di esercizio commerciale.. 1 Art. 3 Definizione di superficie di vendita... 1 Art. 4 Requisiti soggettivi e professionali. 1 Art. 5 Esercizio di vicinato Comunicazione. 2 Art. 6 Media struttura di vendita Autorizzazione.. 3 Art. 7 Media struttura di vendita Silenzio-assenso 3 Art. 8 Media struttura di vendita Requisiti urbanistici.. 3 Art. 9 Media struttura di vendita Autorizzazione come atto dovuto. 3 Art. 10 Media struttura di vendita Comunicazione.. 4 Art. 11 Centro commerciale. 4 Art. 12 Gestione di reparto 4 Art. 13 Correlazione dei procedimenti amministrativi e dei procedimenti di natura urbanistico/edilizia 4 Art. 14 Sportello unico... 5 Art. 15 Sospensione dell attività.. 5 Art. 16 Variazione di ragione sociale trasferimento di sede legale 5 Art. 17 Vendita stagionale temporanea 5 Art. 18 Vendita di prodotti artigianali e/o industriali.. 5 Art. 19 Produttori agricoli singoli o associati... 6 Art. 20 Forme speciali di vendita.. 6 Art. 21 Vendite straordinarie. 6 Art. 22 Commercio di cose usate 6 Art. 23 Commercio di prodotti soggetti a norme speciali 6 Art. 24 Commercio di prodotti diversi in unica confezione.. 6 Art. 25 Commercio all ingrosso. 6 Art. 26 Monitoraggio del sistema distributivo 7 Art. 27 Sanzione e revoca.. 7 Art. 28 Disposizioni finali.. 7
3 2. CRITERI COMUNALI PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI COMMERCIALI DI MEDIO DETTAGLIO (ART. 8, COMMA 3, DEL D. LGS. 114/98 E ART.4 DELLA L.R. 14/99) 1. Finalità Media struttura di vendita Definizione Autorizzazione come atto dovuto 8 4. Trasferimento di sede 8 5. Ampliamento della superficie di vendita Nuove aperture Criteri di priorità Variazione merceologica 9 9. Validità dei criteri comunali 9
4 1. REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA: ADEGUAMENTO AI SENSI DELL ART. 6, COMMA 5 E DELL ART. 8, COMMA 4 DEL D. LGS. 114/98 Art. 1 Oggetto Il presente regolamento si applica a tutte le attività commerciali disciplinate dal decreto Legislativo 31 marzo 1998 N. 114, ad esclusione delle grandi strutture di vendita, regolamentate dall Art. 9 del D. Lgs. medesimo e dal Regolamento della Regione Lombardia 3/2000 con successive modificazioni, e ad esclusione del commercio al dettaglio su aree pubbliche per il quale si rimanda a regolamenti comunali specifici. Art. 2 Definizione di esercizio commerciale Si definisce di vicinato un esercizio con superficie di vendita non superiore a mq. 150 destinato alla vendita al dettaglio di prodotti alimentari e/o non alimentari su area privata in sede fissa. Si definisce media struttura di vendita un esercizio con superficie di vendita superiore a mq. 150 e fino a mq destinato alla vendita al dettaglio di prodotti alimentari e/o non alimentari su area privata in sede fissa. Art. 3 Definizione di superficie di vendita Per superficie di vendita di un esercizio commerciale si intende l area destinata alla vendita compresa quella occupata da banchi, scaffalature e simili. Non costituisce superficie di vendita quella destinata ad avancasse, magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi e comunque quella non accessibile al pubblico. Le mostre accessibili al pubblico nelle quali si pratichino la vendita o l esposizione a scopo di vendita sono equiparate a tutti gli effetti a esercizi commerciali. La superficie di vendita di un singolo esercizio commerciale è separata e distinta da quella di altri esercizi ancorché adiacenti. La superficie di vendita degli esercizi che vendono esclusivamente merci ingombranti, non immediatamente amovibili ed a consegna differita (concessionarie auto, mobilifici, macchine per l agricoltura, materiali edili e simili) è calcolata in rapporto pari a un decimo della SLP qualora questa non superi i mq. ed in rapporto pari ad un quarto della SLP qualora questa superi i mq. Art. 4 Requisiti soggettivi e professionali I requisiti soggettivi e professionali di accesso all attività commerciale sono regolati dall art. 5 del D. Lgs. 114/98. Alla comunicazione ed alla domanda di autorizzazione di cui agli artt. 7 e 8 del D. Lgs. 114/98 i cittadini extracomunitari devono allegare fotocopia del permesso di soggiorno. 1
5 Art. 5 Esercizio di vicinato Comunicazione L apertura, il trasferimento di sede, l ampliamento della superficie fino a mq. 150, la riduzione della superficie di vendita, il trasferimento della proprietà o della gestione dell attività per atto tra vivi o per causa di morte, la variazione di settore merceologico e la cessione dell attività di un esercizio di vicinato sono soggette a comunicazione al Comune. In caso di subingresso si applicano le disposizioni di cui all art. 7, comma 1 e 2 del D. Lgs. 114/98. La comunicazione di cui all art.7, comma 1 e 2 ed all art. 26, comma 5 del D. Lgs. 114/98 deve essere presentata al Comune unicamente su modelli COM1 come pubblicati sulla G.U. N. 209 del 18/12/2000 e come da successivi emendamenti. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento la comunicazione formulata su modulistica non conforme dovrà essere di nuovo compilata e presentata al Comune seguendo le istruzioni su Circolare M.I.CA. N. 3465, Prot del 25/05/1999, integrate e modificate con Circolare esplicativa N. 3467/C, Prot del 28/05/1999 ed eventuali successive modifiche e/o integrazioni. La comunicazione non è assoggettata a bollo e deve essere compilata in tre copie, firmate e datate in originale: per il Comune; per l operatore commerciale; per l Ufficio Imprese della C.C.I.A.A. entro trenta giorni dall effettivo verificarsi del fatto. Il responsabile del procedimento provvede a verificare d ufficio attraverso richiesta formalmente rivolta ai servizi comunali competenti: la sussistenza dei requisiti soggettivi e professionali di cui all art. 5 del D. Lgs. 114/98; l ubicazione, il settore o i settori merceologici e la superficie di vendita dell attività oggetto di comunicazione; che i locali dove si intende effettua l apertura o l ampliamento o la diminuzione di superficie o il trasferimento di sede rispettino i regolamenti di polizia urbanaannonaria e igienico-sanitaria, il regolamento edilizio, le norme urbanistiche e quelle relative alla destinazione d uso, fatte salve eventuali limitazioni previste in atti specifici di programmazione comunale. Ai sensi dell art. 8 della legge 310 del la comunicazione al Questore è dovuta. In caso di visto sfavorevole il dirigente del servizio, ai sensi dell art. 22 del D. Lgs. 114/98, lo notifica all interessato. L interessato può, dopo aver provveduto all adeguamento alle prescrizioni comunali, presentare una nuova comunicazione con le modalità e nei termini fissati sopra. Qualora il procedimento si concluda negativamente oltre la scadenza dei trenta giorni prescritti e comunque ad attività avviata, il dirigente del servizio notifica l immediata chiusura dell esercizio ai sensi dell art. 11, comma 3 del D.P.R. 403/98 ed inoltra all autorità giudiziaria denuncia per dichiarazione mendace ai sensi dell art. 7 del D.P.R. n. 445 del 28/12/
6 Art. 6 Media struttura di vendita Autorizzazione La nuova apertura di esercizio commerciale con superficie di vendita superiore a mq. 150 e fino a mq , la concentrazione e l accorpamento, il trasferimento di sede, l ampliamento di superficie e l estensione del settore merceologico sono soggetti ad autorizzazione comunale. La richiesta di autorizzazione ai sensi dell art. 8 del D. Lgs. 114/98 deve essere presentata al Comune su modelli COM2 come pubblicati sulla G.U. N, 209 del 18/12/2000 e come da eventuali successivi adeguamenti. L istanza di apertura, concentrazione, trasferimento, ampliamento, accorpamento e concentrazione deve essere accompagnata da: un disegno planimetrico in scala (1:100 oppure 1:200) che consenta agli uffici la verifica di tutti gli elementi per la formulazione del giudizio di merito; una documentazione progettuale dell insediamento riportante l indicazione degli standards urbanistici prescritti dal P.R.G. conformemente ai criteri regionali in materia di urbanistica commerciale. La presentazione di un istanza pervenuta al Comune attraverso il Protocollo Generale comporta il rilascio di una ricevuta di avvio di procedimento con l indicazione dell ufficio competente e del responsabile del procedimento. Nel caso in cui un istanza sia irregolare o incompleta l ufficio competente ne dà comunicazione al richiedente entro dieci giorni dal ricevimento. In tale fattispecie il termine per la conclusione del procedimento decorre dalla data di ricevimento dell istanza regolare e completa. L ufficio competente può disporre un termine perentorio per il completamento della documentazione allegata ad un istanza. Se il richiedente, entro il predetto termine, chiede con fondati motivi una proroga essa può essere concessa. In caso di concorrenza di domande il loro esame avviene ai sensi dell art. 6 della L.R. 14/99; i relativi procedimenti istruttori sono sospesi per quindici giorni per consentire al Comune di individuare l istanza prioritaria. L attivazione di una media struttura di vendita deve avvenire, salvo casi di comprovata necessità, entro un anno dalla data di rilascio della relativa autorizzazione. Art. 7 Media struttura di vendita Silenzio-assenso Ai sensi dell art. 8, comma 4 del D. Lgs. 114/98 l istanza relativamente alla quale, decorsi novanta giorni dalla data di ricevimento della documentazione completa e regolare, non venga comunicato provvedimento di diniego è da ritenere accolta. Art. 8 Media struttura di vendita Requisiti urbanistici Il rilascio di autorizzazione all apertura, al trasferimento o all ampliamento di una media struttura di vendita è subordinato al rispetto dei requisiti urbanistici di cui all art.8 del Regolamento regionale 3/2000, e successive modificazioni, attuativo della L.R. 14/99. Art. 9 Media struttura di vendita Autorizzazione come atto dovuto Fermo restando il rispetto delle disposizioni in materia urbanistica l autorizzazione all apertura o all ampliamento di una media struttura di vendita è sempre dovuta purchè rispetti le condizioni e rientri nei casi previsti dall art. 35 del Regolamento regionale 3/2000, e successive modificazioni, attuativo della L.R. 14/99. 3
7 Art. 10 Media struttura di vendita Comunicazione L apertura di una media struttura di vendita a seguito di subingresso, la riduzione di superficie e di settore, la cessazione di attività devono essere comunicate al Comune su modello COM3 come pubblicato sulla G.U. N. 209 del 18/12/2000 e come da eventuali successivi emendamenti. Art. 11 Centro commerciale L apertura di un centro commerciale, ai sensi degli artt. 6 e 41 del Regolamento regionale 3/2000, e successive modificazioni, attuativo della L.R. 14/99, la cui superficie di vendita complessiva non superi mq , è soggetta alla stessa procedura prescritta per l apertura di una struttura di medio dettaglio. In caso di superficie di vendita complessivamente superiore a mq si fa riferimento all art. 9 del D. Lgs. 114/98 ed al Regolamento regionale 3/2000, e successive modificazioni, attuativo della L.R. 14/99. Chi intenda realizzare e/o promuovere un centro commerciale di medio dettaglio che comprenda più esercizi commerciali può presentare al Comune un unica domanda che sarà esaminata sulla base dei Criteri comunali per il rilascio di autorizzazioni commerciali di medio dettaglio e delle norme urbanistiche adeguate alla normativa regionale vigente. Il soggetto promotore del centro commerciale può non essere in possesso dei requisiti professionali di cui all art. 5 del D. Lgs. 114/98. Il Comune rilascia un autorizzazione unitaria relativa all intero centro commerciale cui seguono le singole autorizzazioni amministrative alla vendita al dettaglio per singolo esercizio. Il richiedente ha diritto a richiedere, prima che siano rilasciate a suo nome le singole autorizzazioni alla vendita al dettaglio, che le stesse vengano rilasciate, su sua dichiarazione scritta di disponibilità, ad altri soggetti in possesso dei requisiti prescritti. Lo stesso diritto sussiste per gli eventuali esercizi di vicinato; in tal caso modulistica e procedura sono specificate all art. 5 del presente regolamento. Art. 12 Gestione di reparto Il titolare di un esercizio commerciale organizzato su più reparti può affidarne la gestione in proprio, per un periodo di tempo prefissato, ad un soggetto in possesso dei requisiti di cui all art. 5 del D. Lgs. 114/98 previa comunicazione al Comune su modello COM3. Art. 13 Correlazione dei procedimenti amministrativi e dei procedimenti di natura urbanistico/edilizia Qualora l attivazione di un esercizio commerciale conforme alla normativa urbanistica comunale comporti la realizzazione di opere edilizie soggette a D.I.A. (dichiarazione di inizio attività), ovvero alla procedura di cui all art. 26 della legge 47/85 per le opere interne, alla comunicazione su modello COM1 o alla richiesta di autorizzazione su modello COM2 va allegata la relazione tecnica asseverata prevista dall art. 2, comma 60 della legge 662/96, sostitutivo dell art. 4 del D.L. 398/93 convertito con modificazione nella legge 493/93, ovvero dal citato art. 26. Qualora ai fini dell attivazione di un esercizio commerciale sia necessario il rilascio di permesso di costruire, l interessato ne fa richiesta contestualmente alla comunicazione di 4
8 inizio attività su modello COM1 o alla domanda di autorizzazione su modello COM2 allegando il progetto e l ulteriore necessaria documentazione come previsto dall art.25 del Regolamento regionale 3/2000, e successive modificazioni, attuativo della L.R. 14/99. L emanazione del permesso di costruire è contestuale o successivo al rilascio dell autorizzazione. Art. 14 Sportello unico L istruttoria inerente le domande di cui all art. 3 del presente regolamento determina un unico procedimento comprendente sia le procedure amministrative, sia le procedure urbanistiche attinenti alla stessa istanza e rientra nelle competenze dello Sportello Unico per le Attività Produttive. Fino alla istituzione dello Sportello di cui al comma 1, le istanze restano in capo ai competenti uffici comunali. Art. 15 Sospensione dell attività La sospensione di attività di un esercizio per la vendita al dettaglio di prodotti alimentari e/o non alimentari è regolata dall art. 22 del D. Lgs. 114/98. La sospensione dell attività per un periodo continuo superiore a trenta giorni deve essere comunicata al Comune entro dieci giorni dall avvenuta sospensione dell attività. Art. 16 Variazione di ragione sociale trasferimento di sede legale In caso di variazione della ragione sociale e/o o di trasferimento della sede legale e amministrativa avvenute dopo la comunicazione di cui al modello COM1 o COM3 o dopo la richiesta di autorizzazione di cui al COM2, entro trenta giorni, l impresa deve comunicare al Comune, per iscritto e su carta libera, la variazione avvenuta. Art. 17 Vendita stagionale temporanea La vendita stagionale e temporanea è soggetta alle stesse disposizioni prescritte per gli esercizi aperti a tempo indeterminato. Soltanto per la vendita occasionale e marginale effettuata da organizzazioni di volontariato non è prescritta la comunicazione preventiva. Con l espressione vendite occasionali e marginali si intendono: le iniziative di solidarietà in occasione di celebrazioni, ricorrenze, manifestazioni; la vendita a titolo gratuito di beni acquisiti da terzi a scopo di sovvenzione senza intermediazione; la cessione di beni prodotti da volontari e/o assistiti senza intermediazione. Art. 18 Vendita di prodotti artigianali e/o industriali Gli industriali (produttori non iscritti all Albo Artigiani) e gli artigiani iscritti all Albo non sono assoggettati al D. Lgs. 114/98 nel solo caso in cui vendano al dettaglio beni di loro produzione nei locali di fabbricazione o in locali ad essi contigui. 5
9 Art. 19 Produttori agricoli singoli o associati I produttori agricoli singoli o associati che esercitino l attività di vendita di prodotti agricoli nei limiti di cui all art del codice civile, alla legge 125/59 e successive modificazioni, alla legge 59/63 e successive modificazioni non sono assoggettati al D. Lgs. 114/98. Art. 20 Forme speciali di vendita Le forme speciali di vendita al dettaglio sono definite e regolate dagli artt. 16, 17, 18 e 19 del D. Lgs. 114/98. Tali forme speciali sono soggette a comunicazione al Comune su modelli COM4, COM5, COM6 e COM7 come pubblicati sulla G.U. N. 209 del 18/12/2000. Le attività già operanti al 24/04/1999 non sono soggette a comunicazione, ma sono comunque tenute ad adeguarsi alle nuove modalità di vendita. Art. 21 Vendite straordinarie Le vendite straordinarie sono definite e regolate dall art. 15, comma 1 del D. Lgs. 114/98. La Regione disciplina le modalità di svolgimento, i periodi e la durata delle vendite di liquidazione e di fine stagione. Art. 22 Commercio di cose usate Coloro che esercitano il commercio di cose usate sono tenuti, oltre alla comunicazione se la vendita si svolge in esercizi di vicinato o al possesso di autorizzazione se operanti in medie strutture di vendita, alla dichiarazione preventiva ai sensi dell art. 126 del T.U.L.P.S. 773/31. Art. 23 Commercio di prodotti soggetti a norme speciali Qualora il titolare di un esercizio commerciale venda prodotti assoggettati a norme speciali di cui all art. 26, comma 3 del D. Lgs. 114/98 deve comunicare al Comune preventivamente gli estremi del documento abilitante. In caso di tabella speciale devono essere indicati gli estremi dell autorizzazione per generi di monopolio e farmacie. Art. 24 Commercio di prodotti diversi in unica confezione Un esercizio può vendere soltanto i prodotti appartenenti al settore merceologico per il quale è abilitato. Un esercizio commerciale abilitato alla vendita di prodotti appartenenti ad un solo settore merceologico può vendere al pubblico prodotti promiscui in unica confezione soltanto nel caso in cui il prezzo dei prodotti autorizzati raggiunga almeno i tre quarti del prezzo della confezione stessa. Tale commercio è comunque assoggettato alle norme in materia igienico-sanitaria. Art. 25 Commercio all ingrosso Il commercio all ingrosso è definito dall art. 4, comma 1, lett. a) del D. Lgs. 114/98. La verifica dei requisiti soggettivi e professionali è effettuata dal Registro Imprese della C.C.I.A.A. nel momento in cui riceve denuncia di inizio attività entro trenta giorni dal verificarsi del fatto. 6
10 Il Comune verifica la presenza dei requisiti urbanistici ed igienico-sanitari. L art. 40 del Regolamento regionale 3/2000, e successive modificazioni, attuativo della L.R. 14/99 regola il divieto di esercizio congiunto nello stesso locale dell attività di vendita all ingrosso e al dettaglio ai sensi dell art. 6 del D. Lgs. 114/98. Art. 26 Monitoraggio del sistema distributivo Allo scopo di assicurare un costante monitoraggio della rete distributiva comunale ed al fine di elaborare i Criteri per il rilascio delle autorizzazioni di medio dettaglio il Comune aggiorna, con periodicità non superiore a tre anni, i dati sul sistema distributivo commerciale distinti per settore merceologico e per tipologia dimensionale. Art. 27 Sanzione e revoca Le sanzioni amministrative per infrazione al D. Lgs. 114/98 ed i provvedimenti di revoca dell autorizzazione sono regolati dall art. 22 del decreto legislativo medesimo. Art. 28 Disposizioni finali Per tutto ciò che non è espressamente indicato dal presente regolamento sono in vigore le normative nazionali e regionali in materia di commercio. Dall esecutività del presente regolamento risultano abrogati tutti i regolamenti comunali in contrasto con esso. Vigili su server: piano del commercio 2003: Pegognaga - Regolamento di Polizia Urbana - Annonaria 7
11 2. CRITERI COMUNALI PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI COMMERCIALI DI MEDIO DETTAGLIO (ART. 8, COMMA 3, DEL D. LGS. 114/98 E ART.4 DELLA L.R. 14/99) 1. FInalità I criteri per il rilascio delle autorizzazioni commerciali di medio dettaglio, coerentemente con le normative nazionale e regionale, perseguono i seguenti obiettivi: aumentare l efficacia e la qualità del servizio commerciale; perseguire lo sviluppo, la modernizzazione, l evoluzione tecnologica e l efficienza dell offerta anche al fine del contenimento dei prezzi; garantire una programmazione unitaria per omogenei bacini d utenza; favorire l integrazione del commercio con l ambiente e con le altre attività di servizio in un ottica di valorizzazione del territorio comunale; riqualificare le aree urbane; assicurare il servizio di prossimità; salvaguardare il servizio commerciale nelle aree rurali e nelle frazioni minori; assicurare la libera concorrenza, il pluralismo e le sinergie tra le diverse tipologie distributive; privilegiare le operazioni di razionalizzazione della rete commerciale esistente; favorire l associazionismo contenere l uso del territorio tutelando le compatibilità ambientali; integrare il commercio in sede fissa con il commercio su aree pubbliche. 2. Media struttura di vendita - Definizione Per media struttura di vendita si intendono un esercizio o un centro commerciale per la vendita al dettaglio di prodotti alimentari e/o non alimentari con superficie di vendita superiore a 150 mq. e fino a mq. ai sensi dell art. 4, comma 1, lett. e) e g) e dell art. 8 del D. Lgs. 114/ Autorizzazione come atto dovuto Il rilascio di autorizzazione all apertura o all ampliamento di una media struttura di vendita nei casi previsti all art. 35, comma 1, lett. a) e b) del Regolamento regionale 3/2000, e successive modificazioni, attuativo della L.R. 14/99, è atto dovuto ferma restando il necessario rispetto delle disposizioni vigenti in materia urbanistica. 4. Trasferimento di sede Il trasferimento di sede di una media struttura di vendita entro i confini del territorio comunale è sempre consentito a condizione che nella zona di nuovo insediamento lo strumento urbanistico generale preveda la localizzazione di medie strutture di vendita appartenenti allo stesso settore merceologico ed alla classe dimensionale dell esercizio oggetto di trasferimento. La compatibilità rispetto alle specifiche destinazioni urbanistiche, di cui al precedente comma viene valutata sulla base dello strumento urbanistico comunale adeguato ai sensi delle specifiche disposizioni di cui alla L.R. n. 14/99 ed al Regolamento regionale 3/2000, e successive modificazioni, attuativo della L.R. 14/99. 8
12 5. Ampliamento della superficie di vendita Il rilascio di autorizzazione all ampliamento fino a mq. della superficie di vendita di una media struttura di tipo alimentare e/o non alimentare è sempre consentito, nell ambito dello stesso settore merceologico, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia urbanistica. 6. Nuove aperture Il rilascio di autorizzazione all'apertura di una media struttura di tipo alimentare e/o non alimentare fino a mq è sempre consentito a condizione che nella zona di nuovo insediamento lo strumento urbanistico generale preveda la localizzazione di medie strutture di vendita appartenenti allo stesso settore merceologico ed alla classe dimensionale dell esercizio oggetto di apertura. La compatibilità rispetto alle specifiche destinazioni urbanistiche, di cui al precedente comma viene valutata sulla base dello strumento urbanistico comunale adeguato ai sensi delle specifiche disposizioni di cui alla L.R. n. 14/99 ed al Regolamento regionale 3/2000, e successive modificazioni, attuativo della L.R. 14/ Criteri di priorità Fermo restando il necessario rispetto dei requisiti urbanistici vigenti sono considerati titoli di priorità per il rilascio dell autorizzazione alla vendita per una struttura di medio dettaglio di tipo alimentare e/o non alimentare fino a mq. di superficie di vendita: la concentrazione o l accorpamento di medie strutture preesistenti già autorizzate; la concentrazione o l accorpamento di medie strutture preesistenti già autorizzate con esercizi di vicinato operanti nel Comune, già autorizzati ai sensi dell art. 24 della L.426/71 e dell art. 31 del D.M. 375/88 per la vendita di beni di largo e generale consumo, considerati nella superficie di vendita massima prevista pari a mq. 150; la concentrazione o l accorpamento di esercizi di vicinato operanti nel Comune, già autorizzati ai sensi dell art. 24 della L.426/71 e dell art. 31 del D.M. 375/88 per la vendita di beni di largo e generale consumo, considerati nella superficie di vendita massima prevista pari a mq. 150; il trasferimento con ampliamento di superficie di vendita di una media struttura di vendita già autorizzata. 8. Variazione merceologica La variazione di settore merceologico o l estensione ad un nuovo settore merceologico sono equiparabili ad una nuova apertura e sono pertanto subordinate al rispetto delle condizioni di cui al precedente art. 6 nonché dell art. 5 del D. Lgs. 114/98 sui requisiti soggettivi e professionali. 9. Validità dei criteri comunali I presenti criteri hanno validità di tre anni dalla data di approvazione degli stessi in Consiglio Comunale. Essi vengono aggiornati in base alla verifica ai sensi dell art. 25 del vigente regolamento di polizia urbana annonaria. I presenti criteri restano in vigore fino alla data di approvazione della revisione degli stessi attraverso apposito atto emanato dal Consiglio Comunale. 9
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