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1 COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, C(2015) 2623 final REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. /.. DELLA COMMISSIONE del che integra la direttiva 2010/30/UE per quanto riguarda l'etichettatura energetica delle caldaie a combustibile solido e degli insiemi di caldaia a combustibile solido, apparecchi di riscaldamento supplementari, dispositivi di controllo della temperatura e dispositivi solari (Testo rilevante ai fini del SEE) IT IT

2 RELAZIONE 1. CONTESTO DELL'ATTO DELEGATO Motivazione e obiettivi della proposta Le caldaie a combustibile solido sono ampiamente usate nell'ue a fini di riscaldamento e talvolta anche per produrre acqua calda potabile e per usi sanitari. La maggior parte delle caldaie a combustibile solido attualmente in vendita è costituita da caldaie a biomassa e/o a combustibile fossile, ma le nuove tecnologie quali la cogenerazione e gli insiemi di caldaie a combustibile solido, dispositivi solari e/o dispositivi di controllo della temperatura si stanno diffondendo sul mercato. L'impatto ambientale delle caldaie a combustibile solido nell'ue è significativo. L'attuale consumo energetico in fase di utilizzo è stimato a circa 608 PJ (14,5 Mtep). Finalità del presente regolamento è introdurre un sistema armonizzato per l'etichettatura dei prodotti secondo la loro efficienza e il loro consumo energetici, fornendo inoltre ai consumatori informazioni di prodotto uniformi. Gli obblighi in materia di etichettatura costituiscono inoltre un incentivo dinamico affinché i produttori migliorino l'efficienza energetica e accelerino la diffusione sul mercato di caldaie a combustibile solido a sé stanti nonché di insiemi di caldaie a combustibile solido, apparecchi di riscaldamento supplementari, dispositivi solari e/o dispositivi di controllo della temperatura efficienti sotto il profilo energetico. Il presente regolamento delegato mira a integrare la proposta di regolamento che attua la direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile delle caldaie a combustibile solido. Contesto generale Una delle ragioni principali alla base delle vendite persistenti di caldaie a combustibile solido bassa a efficienza risiede nel fatto che gli utilizzatori finali fondano le loro decisioni di acquisto sul prezzo d'acquisto dei prodotti anziché sui relativi costi del ciclo di vita, una situazione non migliorata dall'attuale prassi di non integrare tutti i costi ambientali nei costi energetici. Inoltre, le informazioni a disposizione degli acquirenti in merito all'efficienza energetica di tali caldaie sono limitate, il che si traduce in una situazione di informazione asimmetrica, in particolare quando le caldaie a combustibile solido sono combinate con altri prodotti. Il risultato è che gli utilizzatori finali spesso non riescono a cogliere le opportunità per realizzare miglioramenti dell'efficienza energetica a costi vantaggiosi. Un altro problema è rappresentato dalla frammentazione degli incentivi: per esempio, il proprietario di un edificio che acquisti e installi una caldaia a combustibile solido può avere come obiettivo un prezzo d'acquisto inferiore ma ciò può tradursi in una bolletta energetica più elevata per l'inquilino. I distributori che vendono e di norma installano le caldaie a combustibile solido presso gli utilizzatori finali non dispongono inoltre delle informazioni standardizzate necessarie per offrire a tali utilizzatori insiemi di caldaie a combustibile solido. La presente proposta mira ad abbattere queste barriere di mercato introducendo l'etichettatura energetica UE per le caldaie a combustibile solido a sé stanti e per gli insiemi di caldaie a combustibile solido abbinate a ulteriori apparecchi di riscaldamento. La proposta presenta la IT 2 IT

3 ben nota scala A-G per i diversi tipi di caldaie a combustibile solido, le cui classi più alte A +, A ++ e A +++ mirano a promuovere il ricorso alla cogenerazione e un uso efficiente delle fonti di energia rinnovabili. Gli utilizzatori finali disporranno di informazioni di prodotto standardizzate sotto forma di schede (ossia avvisi informativi) su internet e nei messaggi promozionali. La finalità della proposta è ridurre il consumo energetico delle caldaie a combustibile solido. Disposizioni vigenti nel settore della proposta Oltre alla misura di esecuzione proposta in materia di progettazione ecocompatibile che introduce requisiti minimi in materia di efficienza per le caldaie a combustibile solido, anche le seguenti misure riguardano la prestazione ambientale di tali prodotti, anche se non nell'ambito dell'etichettatura energetica: la direttiva 2010/31/UE 1 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia; la direttiva 2012/27/UE 2 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sull'efficienza energetica. Coerenza con altri obiettivi e politiche dell'unione europea Le azioni volte a incrementare la diffusione sul mercato di caldaie a combustibile solido efficienti contribuiscono alla strategia Europa 2020 e al relativo obiettivo di un risparmio del 20% di energia da conseguire entro il 2020, in quanto mirano a promuovere un uso più efficiente e sostenibile delle risorse, a proteggere l'ambiente, a rafforzare la leadership dell'ue nello sviluppo delle nuove tecnologie verdi, a migliorare il contesto economico e ad aiutare i consumatori a compiere scelte più consapevoli. Nella fattispecie promuovere la diffusione sul mercato di caldaie efficienti a combustibile solido a biomassa contribuisce inoltre a realizzare gli obiettivi della direttiva 2009/28/CE 3 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili. Detta direttiva stabilisce obiettivi vincolanti affinché gli Stati membri garantiscano che nel 2020 una data proporzione della loro energia sia rinnovabile per raggiungere la soglia del 20% a livello unionale. Gli Stati membri hanno presentato alla Commissione piani di azione nazionali per le energie rinnovabili che mostrano che la bioenergia contribuirà a circa la metà dell'obiettivo dell'ue. Considerato che le risorse di biomassa sono scarse, è importante utilizzare in modo efficiente la bioenergia. L'approccio della presente proposta resta il più aderente possibile a quello per l'etichettatura energetica per le caldaie e gli apparecchi per il riscaldamento che usano combustibili diversi da quelli solidi di cui al regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo d'energia degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente, degli apparecchi di riscaldamento misti, degli insiemi di apparecchi per il riscaldamento d'ambiente, dispositivi di controllo della temperatura e dispositivi solari e GU L 153 del , pag. 13. GU L 315 del , pag. 1. GU L 140 del , pag. 16. IT 3 IT

4 degli insiemi di apparecchi di riscaldamento misti, dispositivi di controllo della temperatura e dispositivi solari CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONE D'IMPATTO Consultazione delle parti interessate Fin dalle primissime fasi dello studio preparatorio sono stati consultati gli esperti degli Stati membri nonché le parti interessate internazionali ed europee; si è discussa l'etichettatura energetica congiuntamente alle potenziali specifiche per la progettazione ecocompatibile, nell'ambito del forum consultivo sulla progettazione ecocompatibile istituito dalla direttiva quadro 2009/125/CE 5. Il forum consultivo riunisce esperti degli Stati membri e parti interessate, nella fattispecie produttori, rivenditori, ONG del settore ambientale e associazioni di difesa dei consumatori. In occasione delle riunioni del forum consultivo del 12 luglio 2012 la Commissione ha presentato un documento di lavoro sulle specifiche per la progettazione ecocompatibile e un sistema di etichettatura per le caldaie a combustibile solido. Tutti i pertinenti documenti di lavoro sono stati distribuiti agli Stati membri, al Parlamento europeo e alle parti interessate, e i documenti di lavoro destinati al forum consultivo sono stati pubblicati sul sistema CIRCA della Commissione, congiuntamente ai contributi delle parti interessate pervenuti per iscritto. L'iniziativa è stata inoltre oggetto di discussioni bilaterali fra il personale della Commissione e diverse parti interessate e Stati membri. A norma dell'accordo sugli ostacoli tecnici agli scambi, il 26 giugno 2013 il progetto di regolamento è stato notificato all'organizzazione mondiale del commercio. Sintesi delle risposte e modo in cui sono state prese in considerazione In via generale le parti interessate e gli Stati membri sono favorevoli a un sistema di etichettatura energetica per le caldaie a combustibile solido. Le posizioni delle principali parti interessate in merito alle caratteristiche essenziali della proposta della Commissione possono essere riepilogate come segue. Prodotti interessati Gli Stati membri e le parti interessate hanno convenuto che l'ambito d'applicazione debba essere esteso agli insiemi di caldaie a combustibile solido con dispositivi solari e/o dispositivi di controllo della temperatura. L'etichetta Gli Stati membri e le parti interessate hanno convenuto che si debbano applicare le stesse etichette di prodotto e d'insieme nonché le stesse classi di etichetta delle caldaie che utilizzano combustibili diversi da quelli solidi. Gli Stati membri hanno convenuto di non adottare l'etichettatura energetica con la scala da A a G per quanto attiene all'efficienza di riscaldamento dell'acqua, anche se tale opzione sarà presa in considerazione in occasione del riesame. 4 5 GU L 239 del , pag. 1. GU L 285 del , pag. 10. IT 4 IT

5 Gli Stati membri e le ONG del settore ambientale si sono espressi a favore del principio di applicare un fattore di correzione per la biomassa al fine di non scoraggiare le vendite di caldaie a biomassa rispetto a quelle a gas e a nafta. La maggioranza delle parti del settore industriale ha espresso perplessità in merito a tale iniziativa ma non ha proposto alternative. In merito al valore specifico del fattore, le ONG del settore ambientale hanno sostenuto che un valore ragionevolmente basso pari a 1,15 farebbe rientrare le caldaie a biomassa nelle classi comprese fra A+ e C. La maggior parte degli Stati membri si è espressa a favore di un valore decisamente superiore che consentirebbe alle caldaie a biomassa di raggiungere le stesse classi più elevate delle pompe di calore. Il valore scelto pari a 1,45 consente alle migliori caldaie a biomassa di raggiungere la classe A++. Uno Stato membro e le ONG del settore ambientale hanno chiesto l'indicazione dei livelli di emissioni sull'etichetta, mentre altri Stati membri non lo hanno ritenuto necessario. Il regolamento tiene conto delle osservazioni pervenute dalle parti interessate e dagli Stati membri. Ricorso al parere di esperti Contributi scientifici Le competenze esterne sono state acquisite essenzialmente mediante uno studio preparatorio, effettuato da un consorzio di consulenti esterni per conto della direzione generale dell'energia della Commissione, che ha fornito un'analisi tecnica, ambientale ed economica. Principali organizzazioni/esperti consultati Lo studio preparatorio è stato effettuato nell'ambito di un processo aperto che ha tenuto conto delle osservazioni delle parti in causa, tra cui i produttori, gli installatori, i rivenditori e le loro associazioni, le ONG attive nel settore ambientale, le associazioni dei consumatori e gli esperti. Sintesi dei pareri ricevuti e utilizzati Non sono stati individuati seri rischi con conseguenze irreversibili. Valutazione d'impatto A norma dell'articolo 15, paragrafo 4, lettera b), della direttiva 2009/125/CE è stata condotta una valutazione d'impatto delle possibili misure strategiche. Sono state esaminate diverse opzioni per incentivare la trasformazione del mercato al fine di conseguire gli obiettivi auspicati; tra esse si annoverano lo scenario di status quo, l'autoregolamentazione, la sola etichettatura energetica, il solo regolamento in materia di progettazione ecocompatibile, una combinazione delle due ultime opzioni con e senza etichettatura relativa alle emissioni di particolato. Tenuto tuttavia conto del chiaro mandato legislativo inteso a definire specifiche per la progettazione ecocompatibile e di etichettatura energetica per le caldaie a combustibile solido, il grado di approfondimento dell'analisi delle opzioni diverse da un atto legislativo di esecuzione risulta proporzionata e ha preso in esame in particolare i regolamenti di esecuzione proposti. IT 5 IT

6 Gli impatti delle opzioni relative all'introduzione delle etichette energetiche sono stati valutati rispetto allo scenario di status quo. Sulla base di una valutazione costi-benefici, l'opzione preferita per risolvere il problema delle lacune del mercato relative alla diffusione di caldaie a combustibile solido con prestazioni ambientali migliorate è risultata una combinazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile ed etichettatura, poiché tale combinazione soddisfa al meglio le disposizioni delle direttive sulla progettazione ecocompatibile e sull'etichettatura energetica. Di conseguenza si è scelta l'opzione di introdurre un sistema di etichettatura per il prodotto e per l'insieme relativo all'efficienza energetica, congiuntamente alle specifiche per la progettazione ecocompatibile, poiché in tal modo si realizzano i maggiori risparmi. Dalla valutazione d'impatto è emerso che l'applicazione di un fattore di correzione per la biomassa è coerente con la promozione delle energie rinnovabili. 3. ELEMENTI GIURIDICI DELL'ATTO DELEGATO Sintesi delle misure proposte La misura proposta stabilisce nuovi requisiti vincolanti in materia di etichettatura e informazione di prodotto standard per i fornitori che commercializzano e/o mettono in servizio caldaie a combustibile solido, apparecchi di riscaldamento supplementari, dispositivi di controllo della temperatura e/o dispositivi solari, e per i rivenditori che offrono caldaie a combustibile solido a sé stanti nonché insiemi di caldaie a combustibile solido, apparecchi di riscaldamento supplementari, dispositivi di controllo della temperatura e/o dispositivi solari. Le caldaie destinate esclusivamente alla produzione di acqua calda potabile e per usi sanitari, le caldaie per il riscaldamento di vettori gassosi per il trasferimento e la distribuzione del calore e le caldaie di cogenerazione aventi una capacità di almeno 50 kw poiché sono parimenti escluse dall'ambito d'applicazione del regolamento sull'etichettatura energetica delle caldaie che fanno uso combustibili diversi da quelli solidi. Le caldaie che fanno un uso esclusivo di biomassa non lignea sono escluse poiché sono utilizzate solo in casi specifici. La classificazione dell'efficienza energetica delle caldaie a combustibile solido è basata sul sistema applicabile alle caldaie e agli apparecchi di riscaldamento che fanno uso di combustibili diversi da quelli solidi. Per le caldaie a combustibile solido si introduce un'etichetta identica a quella applicabile alle altre caldaie e agli altri apparecchi di riscaldamento. L'introduzione avviene in due fasi. Inizialmente la scala di etichettatura comprende le classi da A++ a G e in seguito si aggiungerà un'ulteriore classe A+++ al fine di garantire la coerenza con l'approccio seguito per le altre caldaie e gli altri apparecchi di riscaldamento. Si applica un coefficiente di correzione per la biomassa al fine di promuovere sia l'efficienza energetica delle caldaie a biomassa (aspetto non contemplato dall'approccio applicabile ad altri apparecchi di riscaldamento a energie rinnovabili), sia le energie rinnovabili rispetto ai combustibili fossili (aspetto non contemplato dall'approccio applicabile ad altri apparecchi di riscaldamento a combustibili fossili). Se una caldaia a combustibile solido è in grado di utilizzare diversi combustibili solidi, la classificazione riportata sull'etichetta è determinata dal combustibile per il quale la caldaia è stata ottimizzata. La legislazione sarà sottoposta a riesame contemporaneamente ai criteri per l'etichettatura energetica applicabili alle caldaie e agli apparecchi di riscaldamento che fanno uso di combustibili diversi da quelli solidi. IT 6 IT

7 Saranno introdotte inoltre informazioni di prodotto standardizzate per le caldaie a combustibile solido, come la scheda di prodotto e la documentazione tecnica e si stabiliranno i requisiti in materia di informazioni da comunicare in qualsiasi forma di vendita a distanza di caldaie a combustibile solido e in tutto il materiale pubblicitario e tecnico-promozionale afferente. Poiché le caldaie a combustibile solido sono suscettibili di essere commercializzate in insiemi comprendenti altri prodotti di riscaldamento come dispositivi solari e dispositivi di controllo della temperatura, si introducono un'etichetta d'insieme e un calcolo chiaro sulla scheda tecnica, al fine di fornire all'utilizzatore finale informazioni sull'efficienza complessiva dell'insieme di prodotti. Il fornitore e il rivenditore possono elaborare l'etichetta e la scheda per l'insieme. L'etichetta per l'insieme è basata sulle classi di efficienza da G a A +++, rispecchiando così l'efficienza energetica potenzialmente superiore di tali insiemi. Le proposte di etichetta di prodotto e per insieme combinato nonché di informazioni standard consentiranno di superare le carenze a livello informativo per gli acquirenti di caldaie a combustibile solido nonché di rimediare alla frammentazione degli incentivi per i proprietari di immobili e gli inquilini. I metodi di misurazione e la procedura di verifica a fini di sorveglianza del mercato nel presente regolamento sono in linea con quelli della proposta di misure di attuazione in materia di progettazione ecocompatibile. Base giuridica Il regolamento delegato attua la direttiva 2010/30/UE, nella fattispecie l'articolo 10. Principio di sussidiarietà Il presente regolamento attua la direttiva 2010/30/UE conformemente all'articolo 10 della stessa. Principio di proporzionalità In ottemperanza al principio di proporzionalità, la presente misura non va al di là di quanto necessario per il raggiungimento del suo obiettivo. La forma dello strumento di esecuzione è un regolamento direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. In questo modo si assicura che le amministrazioni nazionali e unionali non incorrano in costi legati al recepimento della legislazione di attuazione nella normativa nazionale. Scelta dello strumento Strumento proposto: regolamento delegato. Incidenza sul bilancio La proposta non ha alcuna incidenza sul bilancio dell'ue. IT 7 IT

8 INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI Clausola di riesame/revisione/cessazione dell'efficacia Il progetto comprende una clausola di revisione. Spazio economico europeo L'atto proposto riguarda un settore contemplato dall'accordo SEE ed è pertanto opportuno estenderlo allo Spazio economico europeo. IT 8 IT

9 REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. /.. DELLA COMMISSIONE del che integra la direttiva 2010/30/UE per quanto riguarda l'etichettatura energetica delle caldaie a combustibile solido e degli insiemi di caldaia a combustibile solido, apparecchi di riscaldamento supplementari, dispositivi di controllo della temperatura e dispositivi solari (Testo rilevante ai fini del SEE) LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'unione europea, vista la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, concernente l'indicazione del consumo di energia e di altre risorse dei prodotti connessi al consumo energetico, mediante l'etichettatura ed informazioni uniformi relative ai prodotti 6, in particolare l'articolo 10, considerando quanto segue: (1) La direttiva 2010/30/UE impone alla Commissione di adottare atti delegati relativi all'etichettatura di prodotti connessi al consumo energetico dotati di un notevole potenziale di risparmio energetico ma che offrono prestazioni di livelli molto diversi a parità di funzionalità. (2) Gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente a funzionalità equivalente, comprese le caldaie a combustibile solido evidenziano notevoli disparità in termini di efficienza energetica. L'energia utilizzata dalle caldaie a combustibile solido per il riscaldamento di ambienti interni rappresenta una quota importante della domanda complessiva di energia nell'unione. La possibilità di ridurre il consumo energetico delle caldaie a combustibile solido è significativa e comprende la combinazione di tali caldaie con idonei dispositivi di controllo della temperatura e dispositivi solari ed è quindi opportuno che i requisiti di etichettatura energetica siano applicabili agli insiemi di caldaia a combustibile solido, apparecchi di riscaldamento supplementari, dispositivi di controllo della temperatura e dispositivi solari. (3) Le caldaie destinate esclusivamente alla produzione di acqua calda potabile e per usi sanitari, le caldaie per il riscaldamento di vettori gassosi per il trasferimento del calore, le caldaie di cogenerazione aventi una potenza elettrica almeno pari a 50 kw e le 6 GU L 153 del , pag. 1. IT 9 IT

10 caldaie a biomassa non lignea hanno specifiche tecniche particolari e non rientrano pertanto nell'ambito d'applicazione del presente regolamento. (4) Riguardo all'efficienza energetica delle caldaie a combustibile solido, è opportuno stabilire disposizioni armonizzate in materia di etichettatura e informazioni uniformi sul prodotto, con l'obiettivo di incentivare i fabbricanti a migliorare l'efficienza energetica di tali prodotti, incoraggiare gli utilizzatori finali ad acquistare modelli efficienti sotto il profilo energetico e contribuire al funzionamento del mercato interno. (5) Al fine di consentire ai consumatori di disporre di informazioni confrontabili sulle caldaie a combustibile solido, è opportuno introdurre una scala di etichettatura coerente con il regolamento delegato (UE) n. 811/2013, del 18 febbraio 2013, della Commissione, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo d'energia degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente, degli apparecchi di riscaldamento misti, degli insiemi di apparecchi per il riscaldamento d'ambiente, dispositivi di controllo della temperatura e dispositivi solari e degli insiemi di apparecchi di riscaldamento misti, dispositivi di controllo della temperatura e dispositivi solari 7. Considerato che l'approccio applicato in tale regolamento alle energie rinnovabili non è in grado di promuovere l'efficienza energetica delle caldaie a biomassa. Considerato che l'approccio relativo ai combustibili fossili applicato alla biomassa non è coerente con l'obiettivo di promuovere le energie rinnovabili ai sensi della direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili 8. È pertanto opportuno che il presente regolamento introduca un approccio specifico per le caldaie a biomassa mediante un fattore di correzione per la biomassa di valore tale da consentire il raggiungimento della classe A++ alle caldaie a condensazione a biomassa. (6) È opportuno che le informazioni riportate sull'etichetta siano ottenute mediante metodi di misurazione affidabili, accurati e riproducibili, che tengano conto delle metodologie di misurazione e calcolo più avanzate e generalmente riconosciute, comprese, quando disponibili, le norme armonizzate adottate dagli organismi europei di normalizzazione, ai sensi delle procedure stabilite dal regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea 9. (7) È opportuno che il presente regolamento specifichi una struttura e un contenuto uniformi per le etichette delle caldaie a combustibile solido. (8) È inoltre opportuno che il presente regolamento specifichi i requisiti relativi alla scheda di prodotto e alla documentazione tecnica per le caldaie a combustibile solido. (9) È opportuno che il presente regolamento specifichi altresì i requisiti in materia di informazioni da comunicare in qualsiasi occasione di vendita a distanza di caldaie a combustibile solido e in tutto il materiale pubblicitario e tecnico-promozionale. (10) Se le etichette e le informazioni di prodotto sono basate sulle schede di prodotto dei fornitori, è necessario garantire che l'utilizzatore finale abbia un accesso agevole alle GU L 239 del , pag. 1. GU L 140 del , pag. 16. GU L 316 del , pag. 12. IT 10 IT

11 informazioni sulla prestazione energetica degli insiemi di caldaie a combustibile solido abbinate ad apparecchi di riscaldamento supplementari, dispositivi solari e dispositivi di controllo della temperatura efficienti sotto il profilo energetico. (11) È opportuno che le disposizioni del presente regolamento siano riviste alla luce del progresso tecnologico, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Oggetto e ambito di applicazione 1. Il presente regolamento stabilisce requisiti per l'etichettatura energetica e la comunicazione di informazioni di prodotto supplementari delle caldaie a combustibile solido aventi una potenza nominale non superiore a 70 kw e agli insiemi di caldaia a combustibile solido aventi una potenza nominale non superiore a 70 kw, apparecchi di riscaldamento supplementari, dispositivi di controllo della temperatura e dispositivi solari. 2. Il presente regolamento non si applica: (a) (b) (c) (d) alle caldaie che generano calore solo per la produzione di acqua calda potabile o per usi sanitari; alle caldaie per il riscaldamento e la distribuzione di vettori gassosi per il trasferimento del calore quali vapore o aria; alle caldaie di cogenerazione per il riscaldamento d'ambiente aventi una potenza elettrica massima pari o superiore a 50 kw; alle caldaie a biomassa non lignea. Articolo 2 Definizioni Oltre alle definizioni di cui all'articolo 2 della direttiva 2010/30/UE, ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni: 1. "caldaia a combustibile solido", un dispositivo munito di uno o più generatori di calore a combustibile solido che forniscono calore a un impianto di riscaldamento centralizzato ad acqua per raggiungere e mantenere a un livello desiderato la temperatura interna di uno o più ambienti chiusi, con una dispersione di calore dell'ambiente circostante non superiore al 6% della potenza termica nominale; 2. "impianto di riscaldamento centralizzato ad acqua", un sistema che usa l'acqua come mezzo di trasferimento del calore per distribuire il calore generato a livello centrale verso dispositivi che emettono calore per il riscaldamento di spazi chiusi di edifici o parti di essi, comprese le reti di teleriscaldamento e di riscaldamento urbano; 3. "generatore di calore a combustibile solido", la parte di una caldaia a combustibile solido che genera il calore mediante la combustione di combustibili solidi; IT 11 IT

12 4. "potenza termica nominale" (P r ), la potenza termica dichiarata di una caldaia a combustibile solido all'atto di riscaldare ambienti chiusi con il combustibile preferito, espressa in kw; 5. "combustibile solido", un combustibile solido a temperatura ambientale interna normale, compresa la biomassa solida e i combustibili fossili solidi; 6. "biomassa", la frazione biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui di origine biologica provenienti dall'agricoltura (comprendente sostanze vegetali e animali), dalla silvicoltura e dalle industrie connesse, comprese la pesca e l'acquacoltura, nonché la frazione biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani; 7. "biomassa lignea", biomassa derivata da alberi, cespugli e arbusti, compresi tronchi, trucioli, legno compresso granulare (pellet), legno compresso a mattonelle (bricchette) e segatura; 8. "biomassa non lignea", biomassa diversa dalla biomassa lignea, tra cui paglia, miscantus sinensis, giunchi, chicchi, semi, noccioli d'oliva, sansa d'oliva e gusci; 9. "combustibile fossile", combustibile diverso dalla biomassa, compresi antracite, lignite, coke, carbone bituminoso; ai fini del presente regolamento si include anche la torba; 10. "caldaia a biomassa", caldaia a combustibile solido che usa biomassa come combustibile privilegiato; 11. "caldaia a biomassa non lignea", una caldaia che usa biomassa non lignea come combustibile privilegiato e per la quale la biomassa lignea, i combustibili fossili o le miscele di biomassa e combustibili fossili non figurano tra i combustibili idonei; 12. "combustibile privilegiato", l'unico combustibile solido per la caldaia da usarsi in via preferenziale secondo le istruzioni del fornitore; 13. "altro combustibile idoneo", un combustibile solido diverso da quello privilegiato che può essere usato nella caldaia secondo le istruzioni del fornitore e comprende tutti i combustibili suscettibili menzionati nel manuale d'istruzioni per installatori e utenti finali, sui siti ad accesso libero del produttore, nel materiale promozionale e nelle pubblicità; 14. "caldaia di cogenerazione a combustibile solido", una caldaia a combustibile solido in grado di generare simultaneamente calore ed elettricità; 15. "apparecchio di riscaldamento supplementare", una caldaia secondaria o una pompa di calore ai sensi del regolamento (UE) n. 811/2013 della Commissione o una caldaia secondaria a combustibile solido che genera calore supplementare nei casi in cui la domanda di calore sia superiore alla potenza termica nominale della caldaia a combustibile solido primaria; 16. "dispositivo di controllo della temperatura", un dispositivo che funge da interfaccia con l'utilizzatore finale per quanto riguarda i valori e gli intervalli temporali della temperatura interna desiderata e trasmette i dati pertinenti a un'interfaccia della IT 12 IT

13 caldaia a combustibile solido come un'unità centrale di elaborazione, consentendo in tal modo di regolare la temperatura all'interno; 17. "dispositivo solare", un sistema esclusivamente solare, un collettore solare, un serbatoio per l'acqua calda di origine solare o una pompa del circuito del collettore, ciascuno commercializzato separatamente; 18. "sistema esclusivamente solare", un dispositivo munito di uno o più collettori solari e serbatoi per l'acqua calda di origine solare ed eventuali pompe nel circuito del collettore nonché altre parti, commercializzato come singola unità e non munito di generatore di calore, fatta eccezione per uno o più elementi riscaldanti ausiliari a immersione; 19. "collettore solare", un dispositivo progettato per assorbire l'irraggiamento solare globale e trasferire l'energia calorifica così prodotta verso un fluido vettore; 20. "serbatoio per l'acqua calda di origine solare", un serbatoio per l'acqua calda per immagazzinare l'energia calorifica prodotta da uno o più collettori solari; 21. "serbatoio per l'acqua calda", un dispositivo per immagazzinare acqua calda destinata a fini sanitari o di riscaldamento di ambienti, ivi compresi eventuali additivi, non munito di generatore di calore, fatta eccezione per uno o più elementi riscaldanti ausiliari a immersione; 22. "apparecchio di riscaldamento ausiliario a immersione", una resistenza elettrica che sfrutta l'effetto Joule, che costituisce parte di un serbatoio per l'acqua calda e che genera calore solo quando la fonte esterna di calore è interrotta (compresi i periodi di manutenzione) o fuori servizio, o che costituisce parte di un serbatoio per l'acqua calda di origine solare e fornisce calore quando la fonte solare di calore non è sufficiente a soddisfare i livelli richiesti di confort; 23. "insieme di caldaia a combustibile solido, apparecchi di riscaldamento supplementari, dispositivi di controllo della temperatura e dispositivi solari", un insieme proposto all'utilizzatore finale e composto da una caldaia a combustibile solido abbinata a uno o più apparecchi di riscaldamento supplementari, uno o più dispositivi di controllo della temperatura oppure uno o più dispositivi solari; 24. "caldaia mista", una caldaia a combustibile solido progettata anche per erogare calore finalizzato a produrre acqua calda potabile o per usi sanitari a livelli di temperatura, quantitativi e flussi dati in intervalli determinati, collegata a una fonte esterna di acqua potabile o per usi sanitari; Ai fini degli allegati da II a X, l'allegato I stabilisce definizioni supplementari. Articolo 3 Responsabilità dei fornitori e calendario 1. Dal 1 aprile 2017 i fornitori che commercializzano o mettono in servizio caldaie a combustibile solido, comprese quelle integrate in insiemi di caldaia a combustibile solido, apparecchi di riscaldamento supplementari, dispositivi di controllo della temperatura e dispositivi solari, garantiscono che: IT 13 IT

14 (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) ogni caldaia a combustibile solido sia corredata di un'etichetta stampata di formato e contenente le informazioni di cui all'allegato III, punto 1.1, e conforme alle classi di efficienza energetica di cui all'allegato II e ogni caldaia a combustibile solido destinata a essere usata in un insieme di caldaia a combustibile solido, apparecchi di riscaldamento supplementari, dispositivi di controllo della temperatura e dispositivi solari sia corredata di una seconda etichetta di formato e contenente le informazioni di cui all'allegato III, punto 2; un'etichetta elettronica conforme, per formato e contenuto informativo, a quanto disposto all'allegato III, punto 1.1, e conforme alle classi di efficienza energetica di cui all'allegato II, sia messa a disposizione dei distributori per ciascun modello di caldaia a combustibile solido; per ogni caldaia a combustibile solido sia allegata una scheda prodotto a norma dell'allegato IV, punto 1, e per ogni caldaia a combustibile solido destinata a essere usata in un insieme di caldaia a combustibile solido, apparecchi di riscaldamento supplementari, dispositivi di controllo della temperatura e dispositivi solari sia fornita una seconda scheda a norma dell'allegato IV, punto 2; una scheda prodotto elettronica, a norma dell'allegato IV, punto 1, sia messa a disposizione dei distributori per ciascun modello di caldaia a combustibile solido; la documentazione tecnica di cui all'allegato V, punto 1, sia fornita su richiesta alle autorità degli Stati membri e alla Commissione; qualsiasi pubblicità relativa a uno specifico modello di caldaia a combustibile solido che fornisce informazioni relative all'energia o indicazioni di prezzo, riporti l'indicazione della classe di efficienza energetica per tale modello; qualsiasi materiale promozionale tecnico relativo a uno specifico modello di caldaia a combustibile solido che ne descrive i parametri tecnici specifici, riporti l'indicazione della classe di efficienza energetica per tale modello. 2. Dal 26 settembre 2019 i fornitori che commercializzano o mettono in servizio caldaie a combustibile solido, comprese quelle integrate in insiemi di caldaia a combustibile solido, apparecchi di riscaldamento supplementari, dispositivi di controllo della temperatura e dispositivi solari, garantiscono che: (a) (b) ciascuna caldaia a combustibile solido sia corredata di un'etichetta stampata di formato e contenente le informazioni di cui all'allegato III, punto 1.2, e conforme alle classi di efficienza energetica di cui all'allegato II; un'etichetta elettronica conforme, per formato e contenuto informativo, a quanto disposto all'allegato III, punto 1.2, e conforme alle classi di efficienza energetica di cui all'allegato II, sia messa a disposizione dei distributori per ciascun modello di caldaia a combustibile solido. 3. Dal 1 aprile 2017 i fornitori che commercializzano o mettono in servizio insiemi di caldaia a combustibile solido, apparecchi di riscaldamento supplementari, dispositivi di controllo della temperatura e dispositivi solari, garantiscono che: IT 14 IT

15 (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) per ciascun insieme di caldaia a combustibile solido, apparecchi di riscaldamento supplementari, dispositivi solari e dispositivi di controllo della temperatura sia presente un'etichetta stampata di formato e contenente le informazioni di cui all'allegato III, punto 2, e conforme alle classi di efficienza energetica di cui all'allegato II; un'etichetta elettronica conforme, per formato e contenuto informativo, a quanto disposto all'allegato III, punto 2, e conforme alle classi di efficienza energetica di cui all'allegato II, sia messa a disposizione dei distributori per ciascun modello di caldaia a combustibile solido per ciascun modello comprensivo di un insieme di caldaia a combustibile solido, apparecchi di riscaldamento supplementari, dispositivi di controllo della temperatura e dispositivi solari; per ciascun insieme di caldaia a combustibile solido, apparecchi di riscaldamento supplementari, dispositivi di controllo della temperatura e dispositivi solari, sia fornita una scheda prodotto, come disposto all'allegato IV, punto 2; per ciascun modello comprensivo di un insieme di caldaia a combustibile solido, apparecchi di riscaldamento supplementari, dispositivi di controllo della temperatura e dispositivi solari, sia fornita una scheda prodotto elettronica, come disposto all'allegato IV, punto 2; la documentazione tecnica di cui all'allegato V, punto 2, sia fornita su richiesta alle autorità degli Stati membri e alla Commissione; qualsiasi pubblicità relativa a uno specifico modello comprensivo di un insieme di caldaia a combustibile solido, apparecchi di riscaldamento supplementari, dispositivi di controllo della temperatura e dispositivi solari contenente informazioni relative all'energia o indicazioni di prezzo, riporti l'indicazione della classe di efficienza energetica per tale modello; qualsiasi materiale promozionale tecnico relativo a uno specifico modello comprensivo di un insieme di caldaia a combustibile solido, apparecchi di riscaldamento supplementari, dispositivi di controllo della temperatura e dispositivi solari contenente specifici parametri tecnici, riporti l'indicazione della classe di efficienza energetica per tale modello. Articolo 4 Responsabilità dei distributori 1. I distributori di caldaie a combustibile solido garantiscono che: (a) (b) presso il punto vendita, tutte le caldaie a combustibile solido riportino l'etichetta, fornita dai fornitori a norma dell'articolo 3, paragrafo 1 o 2, applicandola all'esterno della parte anteriore della caldaia a combustibile solido, in modo che sia chiaramente visibile; le caldaie a combustibile solido offerte per la vendita, il noleggio o la vendita a rate in situazioni in cui non è previsto che l'utilizzatore finale veda il prodotto IT 15 IT

16 esposto, siano commercializzate corredate delle informazioni fornite ai sensi dell'allegato VI, punto 1, salvo se l'offerta è fatta via internet, nel qual caso si applicano le disposizioni dell'allegato VII; (c) (d) qualsiasi pubblicità per uno specifico modello di caldaia a combustibile solido che fornisce informazioni relative all'energia o indicazioni di prezzo, riporti l'indicazione della classe di efficienza energetica per tale modello; qualsiasi materiale promozionale tecnico relativo a uno specifico modello di caldaia a combustibile solido che ne descrive i parametri tecnici specifici, riporti l'indicazione della classe di efficienza energetica per tale modello. 2. I distributori di insiemi di caldaia a combustibile solido, apparecchi di riscaldamento supplementari, dispositivi di controllo della temperatura e dispositivi solari garantiscono che: (a) (b) (c) (d) le offerte relative a un insieme specifico indichino la classe di efficienza energetica di tale insieme, indicando sull'imballaggio l'etichetta fornita dal distributore a norma dell'articolo 3, paragrafo 3, lettera a), nonché la scheda prodotto fornita dal distributore a norma dell'articolo 3, paragrafo 3, lettera c), debitamente compilata con le caratteristiche di tale insieme; gli insiemi di caldaia a combustibile solido, apparecchi di riscaldamento supplementari, dispositivi di controllo della temperatura e dispositivi solari offerti per la vendita, il noleggio o la vendita a rate in situazioni in cui non è previsto che l'utilizzatore finale veda l'insieme esposto, siano commercializzati corredati delle informazioni fornite ai sensi dell'allegato VI, punto 2, salvo se l'offerta è fatta via internet, nel qual caso si applicano le disposizioni dell'allegato VII; qualsiasi pubblicità relativa a uno specifico modello comprensivo di un insieme di caldaia a combustibile solido, apparecchi di riscaldamento supplementari, modelli di dispositivi di controllo della temperatura e di dispositivi solari contenente informazioni relative all'energia o indicazioni di prezzo, riporti l'indicazione della classe di efficienza energetica per tale modello; qualsiasi materiale promozionale tecnico relativo a uno specifico modello comprensivo di un insieme di caldaia a combustibile solido, apparecchi di riscaldamento supplementari, dispositivi di controllo della temperatura e dispositivi solari contenente specifici parametri tecnici, riporti l'indicazione della classe di efficienza energetica per tale modello. Articolo 5 Metodi di misurazione e di calcolo Le informazioni da comunicare ai sensi degli articoli 3 e 4 sono ottenute tramite procedure di misurazione e di calcolo affidabili, accurate e riproducibili, che tengano conto delle metodologie di misurazione e di calcolo più avanzate generalmente riconosciute, come definite all'allegato VIII. L'indice di efficienza energetica è calcolato conformemente all'allegato IX. IT 16 IT

17 Articolo 6 Procedura di verifica a fini di sorveglianza del mercato Gli Stati membri valutano la conformità della classe di efficienza energetica dichiarata e il consumo di energia delle caldaie a combustibile solido e degli insiemi di caldaia a combustibile solido, apparecchi di riscaldamento supplementari, dispositivi di controllo della temperatura e dispositivi solari con il presente regolamento tramite la procedura di cui all'allegato X. Articolo 7 Riesame La Commissione procede al riesame del presente regolamento alla luce del progresso tecnologico entro il 1 gennaio Nella fattispecie il riesame valuta se sia opportuno aggiungere la classe di efficienza di riscaldamento dell'acqua sull'etichetta per le caldaie miste. Articolo 8 Entrata in vigore 1. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'unione europea. 2. Esso si applica a decorrere dal 1 aprile Tuttavia l'articolo 3, paragrafo 1, lettere f) e g), l'articolo 3, paragrafo 3, lettere f) e g), l'articolo 4, paragrafo 1, lettere b), c) e d) nonché l'articolo 4, paragrafo 2, lettere b), c) e d), si applicano dal 1 luglio Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il Per la Commissione Il presidente Jean-Claude JUNCKER IT 17 IT

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