CORNICE LEGISLATIVA DI RIFERIMENTO E SUA EVOLUZIONE DAL 2003 AL

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1 Considerazioni e linee operative per i dirigenti sindacali rappresentanti in sede Regionale e Aziendale, a margine degli effetti derivanti dall la LEGGE 30 ottobre 2014, n. 161, esecutivi con decorrenza 25 novembre 2015 CORNICE LEGISLATIVA DI RIFERIMENTO E SUA EVOLUZIONE DAL 2003 AL 2015 Direttiva 2003/88/CE del 4 novembre 2003 Definizioni generali di principio 2) L'articolo 137 del trattato dispone che la Comunità sostiene e completa l'azione degli Stati membri al fine di migliorare l'ambiente di lavoro per proteggere la sicurezza e la salute dei lavoratori 5) Tutti i lavoratori dovrebbero avere periodi di riposo adeguati. Il concetto di «riposo» deve essere espresso in unità di tempo, vale a dire in giorni, ore e frazioni d'ora. I lavoratori della Comunità devono beneficiare di periodi minimi di riposo giornaliero, settimanale e annuale e di adeguati periodi di pausa. È anche necessario, in tale contesto, prevedere un limite massimo di ore di lavoro settimanali. Articolo 1 Oggetto e campo di applicazione 1. La presente direttiva stabilisce prescrizioni minime di sicurezza e di salute in materia di organizzazione dell'orario di lavoro. 2. La presente direttiva si applica: a) ai periodi minimi di riposo giornaliero, riposo settimanale e ferie annuali nonché alla pausa ed alla durata massima settimanale del lavoro; e 1

2 b) a taluni aspetti del lavoro notturno, del lavoro a turni e del ritmo di lavoro. 3. La presente direttiva si applica a tutti i settori di attività, privati e pubblici, ai sensi dell'articolo 2 della direttiva 89/391/ CEE, fermi restando gli articoli 14, 17, 18 e 19 della presente Direttiva Articolo 2 Definizioni Ai sensi della presente direttiva si intende per: 1) «orario di lavoro»: qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della sua attività o delle sue funzioni, conformemente alle legislazioni e/o prassi nazionali; 2) «periodo di riposo»: qualsiasi periodo che non rientra nell'orario di lavoro; 3) «periodo notturno»: qualsiasi periodo di almeno 7 ore, definito dalla legislazione nazionale e che comprenda in ogni caso l'intervallo fra le ore 24 e le ore 5; 4) «lavoratore notturno»: a) qualsiasi lavoratore che durante il periodo notturno svolga almeno 3 ore del suo tempo di lavoro giornaliero, impiegate in modo normale; e b) qualsiasi lavoratore che possa svolgere durante il periodo notturno una certa parte del suo orario di lavoro annuale, definita a scelta dello Stato membro interessato: i) dalla legislazione nazionale, previa consultazione delle parti sociali; o ii) da contratti collettivi o accordi conclusi fra le parti sociali a livello nazionale o regionale; 9) «riposo adeguato»: il fatto che i lavoratori dispongano di periodi di riposo regolari, la cui durata è espressa in unità di tempo, e sufficientemente lunghi e continui per evitare che essi, a causa della stanchezza, della fatica o di altri fattori che perturbano l'organizzazione del lavoro, causino lesioni a sé stessi, ad altri lavoratori o a terzi o danneggino la loro salute, a breve o a lungo termine. DECRETO LEGISLATIVO 8 aprile 2003, n. 66 (Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro). Vigente al: Art. 4 (Durata massima dell'orario di lavoro) 1. I contratti collettivi di lavoro stabiliscono la durata massima settimanale dell'orario di lavoro. 2. La durata media dell'orario di lavoro non puo' in ogni caso superare, per ogni periodo di sette giorni, le quarantotto ore, comprese le ore di lavoro straordinario. 2

3 3. Ai fini della disposizione di cui al comma 2, la durata media dell'orario di lavoro deve essere calcolata con riferimento a un periodo non superiore a quattro mesi. 4. I contratti collettivi di lavoro possono in ogni caso elevare il limite di cui al comma 3 fino a sei mesi ovvero fino a dodici mesi a fronte di ragioni obiettive, tecniche o inerenti all'organizzazione del lavoro, specificate negli stessi contratti collettivi. 5. In caso di superamento delle 48 ore di lavoro settimanale, attraverso prestazioni di lavoro straordinario, per le unita' produttive che occupano piu' di dieci dipendenti il datore di lavoro e' tenuto a informare, alla scadenza del periodo di riferimento di cui ai precedenti commi 3 e 4, la Direzione provinciale del lavoro - Settore ispezione del lavoro competente per territorio. I contratti collettivi di lavoro possono stabilire le modalita' per adempiere al predetto obbligo di comunicazione. 41, comma 14 - Modifiche alla disciplina in materia di orario di lavoro della Legge 6 agosto 2008, n. 133] Art. 7 (Riposo giornaliero) 1. Ferma restando la durata normale dell'orario settimanale, il lavoratore ha diritto a undici ore di riposo consecutivo ogni ventiquattro ore. Il riposo giornaliero deve essere fruito in modo consecutivo fatte salve le attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati durante la giornata ((o da regimi di reperibilità )) [in grassetto la modifica introdotta con Art. 41, comma 4 -Modifiche alla disciplina in materia di orario di lavoro della Legge 6 agosto 2008, n. 133] Art. 17 (Deroghe alla disciplina in materia di riposo giornaliero, pause, lavoro notturno, durata massima settimanale ) 1-6 (omissis) 6-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 7 non si applicano al personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale, per il quale si fa riferimento alle vigenti disposizioni contrattuali in materia di orario di lavoro, nel rispetto dei principi generali della protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori [modifica introdotta dalla Legge 24 dicembre 2007, n Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008) A rt. 3 (comma 85) All'articolo 17 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, è aggiunto, in fine, il seguente comma: «6-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 7 non si applicano al personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale, per il quale si fa riferimento alle vigenti disposizioni contrattuali in materia di orario di lavoro, nel rispetto dei princìpi generali della protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori». Legge 6 agosto 2008, n. 133 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria" 3

4 Art. 41. (comma 13) Modifiche alla disciplina in materia di orario di lavoro 13. Al personale delle aree dirigenziali degli Enti e delle Aziende del Servizio Sanitario Nazionale, in ragione della qualifica posseduta e delle necessità di conformare l'impegno di servizio al pieno esercizio della responsabilità propria dell'incarico dirigenziale affidato, non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 4 e 7 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66. La contrattazione collettiva definisce le modalità atte a garantire ai dirigenti condizioni di lavoro che consentano una protezione appropriata ed il pieno recupero delle energie psico-fisiche. LEGGE 30 ottobre 2014, n. 161 (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'italia all'unione europea - Legge europea 2013-bis). Art. 14 (Disposizioni in materia di orario di lavoro del personale delle aree dirigenziali e del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale. Procedura di infrazione n. 2011/4185). 1. Decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono A BR O G A T I il comma 13 dell'articolo 41 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e il comma 6-bis dell'articolo 17 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n Per fare fronte alle esigenze derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano garantiscono la continuita' nell'erogazione dei servizi sanitari e l'ottimale funzionamento delle strutture, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, attraverso una piu' efficiente allocazione delle risorse umane disponibili sulla base della legislazione vigente. A tal fine, entro il termine previsto dal comma 1, le medesime regioni e province autonome attuano appositi processi di riorganizzazione e razionalizzazione delle strutture e dei servizi dei propri enti sanitari nel rispetto delle disposizioni vigenti e tenendo anche conto di quanto disposto dall'articolo 15, comma 13, lettera c), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 17 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, e successive modificazioni, al fine di garantire la continuita' nell'erogazione dei livelli essenziali delle prestazioni, i contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto sanita' disciplinano le deroghe alle disposizioni in materia di riposo giornaliero del personale del Servizio sanitario nazionale preposto ai servizi relativi all'accettazione, al trattamento e alle cure, prevedendo altresi' equivalenti periodi di riposo compensativo, immediatamente successivi al periodo di lavoro da compensare, ovvero, in casi eccezionali in cui la concessione di tali periodi equivalenti di riposo compensativo non sia possibile per ragioni oggettive, adeguate misure di protezione del personale stesso. Nelle more del rinnovo dei contratti collettivi vigenti, le disposizioni contrattuali in materia di durata settimanale dell'orario di lavoro e di riposo giornaliero, attuative dell'articolo 41, comma 13, del decreto- legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e dell'articolo 17, comma 6-bis, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, cessano di avere applicazione a decorrere dalla data di abrogazione di cui al comma 1. 4

5 CLAUSOLE E CRITERI DI PROTEZIONE DEL LAVORATORE (MEDICO) ALLA LUCE: 1- DECRETO LEGISLATIVO 8 aprile 2003, n. 66, COME MODIFICATO DALLA LEGGE 30 ottobre 2014, n CIRCOLARE N. 8, DEL 3 MARZO 2005 MINISTERO DEL LAVORO 3- CCNL DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA DECRETO LEGISLATIVO 8 aprile 2003, n. 66 Art. 1 (Finalità e definizioni) a) "orario di lavoro": qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della sua attività o delle sue funzioni b) "periodo di riposo": qualsiasi periodo che non rientra nell'orario di lavoro; c) "lavoro straordinario": e' il lavoro prestato oltre l'orario normale di lavoro cosi' come definito all'articolo 3; d) "periodo notturno": periodo di almeno sette ore consecutive comprendenti l'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino; e) "lavoratore notturno": 1) qualsiasi lavoratore che durante il periodo notturno svolga almeno tre ore del suo tempo di lavoro giornaliero impiegato in modo normale; 2) qualsiasi lavoratore che svolga durante il periodo notturno almeno una parte del suo orario di lavoro secondo le norme definite dai contratti collettivi di lavoro. In difetto di disciplina collettiva e' considerato lavoratore notturno qualsiasi lavoratore che svolga ((per almeno tre ore)) lavoro notturno per un minimo di ottanta giorni lavorativi all'anno; il suddetto limite minimo e' riproporzionato in caso di lavoro a tempo parziale; ORARIO MASSIMO SETTIMANALE contrattuale del dirigente medico resta fissato in 38 ore settimanali (CCNL 3 novembre 2005, art. 14) Svolgono lavoro notturno i dirigenti tenuti ad operare su turni a copertura delle 24 ore (art. 7 CCNL Integrativo 10 febbraio 2004), tuttora in vigore, richiama esplicitamente il D.lgs.vo 532/99. Stabilisce lavoratore notturno, 12 ore (20.00/8.00) in ambito sanitario. Si tratta di deroga 5

6 complessiva di 4 ore rispetto al limite di 8 ore contenuto, comma 1 del D.Lgs.vo, 66/2003, deroga consentita dal comma 1, art. 17 del D.Lgs.vo n. 66/2003 La Circolare 8 del 3 marzo 2005 Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (di seguito Circolare) chiarisce in modo inequivocabile questa disposizione: Ai sensi vo n. 66/2003, calcolate dal momento di inizio. Tale limite costituisce, data la sua formulazione, una media fra ore lavorate e non lavorate pari ad 1/3 (8 ore su 24) I dirigenti in servizio di pronta disponibilità, quando timbrati, dopo almeno 3 h. possiedono [art. 2, comma 4, lettera a) DIRETTIVA 2003/88/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO 4 novembre 2003] riguarda le 3 possibili modalità di pagamento, se il servizio è effettuato oltre le 38 ore settimanali. Ore straordinarie ex art. 28 CCNL 10 febbraio 2004, Se previsto da CCIA, con il gettone di euro 480 ex art. 18 CCNL 3 novembre 2005 ed ex art. 8 CCNL 3 novembre 2005, II biennio economico Se previsto da CCIA come obiettivo di budget (con specifico e dedicato riconoscimento extra orario oltre le 38 ore, cui corrisponde periodica quota della retribuzione di risultato (ogni 3-4 mesi) Quale che sia la forma di pagamento, cioè il corrispettivo economico orario oltre le 38 ore, ciò non rileva e le ore aggiuntive sono computate ai fini della soglia media non derogabile a 48 ore, su un periodo di riferimento mobile, ma non superiore a 4 mesi, secondo, rispettivamente comma 2 e 3 del D. Lgs.vo 66/2003 Tanto è ribadito dalla Circolare 8, secondo la quale l presenza sia in assenza di contrattazione applicabile, non può superare le 48 ore, comprese le ore di lavoro straordinario, per ogni periodo di sette giorni calcolate, come media, su un periodo di riferimento non superiore a 4 mesi. A tale limite deve at Il limite delle 48 ore medie, nel periodo di riferimento, deve essere rispettato sia nel caso in cui il venga disciplinato in senso multi periodale mediante il rispetto del limite come media, per ogni periodo di sette giorni, in un determinato periodo. Quindi il decreto non vieta ore in quanto il periodo di riferimento sia un periodo più ampio della settimana e non superiore a quattro mesi, salvi i più ampi periodi che può fissare la contrattazione collettiva nazionale. Nella settimana lavorativa si potrà superare il limite delle 48 ore settimanali purché vi siano settimane lavorative di meno di 48 ore in modo da effettuare una compensazione e non superare il limite delle 48 ore medie nel periodo di riferimento (4 MESI art. 4, comma 3 D.Lgs.vo, 66/2003) 6

7 Per quanto attiene alle modalità di computo delle 48 ore settimanali va tenuto presente che, ai sensi i periodi di ferie e i periodi di assenza per malattia non sono presi in considerazione ai fini del computo della media RIPOSO GIORNALIERO Art. 7 (decreto legislativo n. 66 del 2003) 1. Ferma restando la durata normale dell'orario settimanale, il lavoratore ha diritto a undici ore di riposo consecutivo ogni ventiquattro ore. Il riposo giornaliero deve essere fruito in modo consecutivo fatte salve le attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati durante la giornata ((o da regimi di reperibilità )) PAUSE GIORNALIERE Art. 8 (decreto legislativo n. 66 del 2003) 1) lavorativa quando la stessa ecceda le sei Le funzioni per 2) La durata e le modalità della pausa sono stabilite dalla contrattazione collettiva nazionale. Nelle ipotesi di cui al comma 1, in difetto di disciplina collettiva che preveda un intervallo a qualsivoglia titolo attribuito, al lavoratore deve essere concessa una pausa, anche sul posto di lavoro, tra l'inizio e la fine di ogni periodo giornaliero di lavoro, di durata non inferiore a dieci minuti e la cui collocazione deve tener conto delle esigenze tecniche del processo lavorativo Stanti le previsioni degli articoli, 4, 7, 8, 13 e 17, commi 1 e 4 (deroghe) del decreto legislativo n. 66 del 2003, in combinato disposto con le clausole dei CCNL Dirigenza medica, sopra richiamate, sono esigibili le seguenti condizioni sui luoghi di lavoro: A. 11 ore continuative di riposo nelle 24 ore, con base mobile de B. Il tempo massimo di timbratura è di 12 h. e 50 minuti, pari alla differenza tra 24 h (11 h + 10 minuti di pausa dopo le prime 6 ore di timbratura). C. Non è ammesso timbrare alle ore.8.00, smontare alle 14, 30 (orario su 6 giorni, comprensivi dei 10 minuti di pausa), oppure alle 15,46 (orario su 5 giorni, comprensivi dei 10 minuti di pausa) e montare nuovamente alle 20.00, smontando alle ore 8.00 del giorno successivo. D. Non è consentito, anche su base volontaria del dirigente, allungare il servizio di timbrare nuovamente alle per nuovo servizio notturno. 7

8 E. Il turno , che sia guardia oppure turno notturno in P.S., comporta successive 20 ore di riposo, ugualmente il lavoro comporta successive 16 ore di riposo. Questo calcolo è il prodotto del combinato disposto del comma. 1 17, comma 4 D.Lgs.vo 66/2003. F. In particolare è ancora possibile nel settore sanità il turno (art. 7 del CCNL integrativo del 2004 Le deroghe previste nei commi 1, 2 e 3 possono essere ammesse soltanto a condizione che ai prestatori di lavoro siano accordati periodi equivalenti di riposo compensativo o, in casi eccezionali in cui la concessione di tali periodi equivalenti di riposo compensativo non sia possibile per motivi oggettivi, a condizione che ai lavoratori G. dei precedenti punti E ed F comporta che il medico non può, di norma, essere impiegato in successivi due turni , con il solo stacco di 12 ore tra i due. H. L istituto della pronta disponibilità introduce elementi di complessità. Si ribadisce la piena ed integrale vigenza dell art. 17 CCNL 3 novembre 2005, che esclude l istituto in fasce diurne, ad eccezione del sabato e dei festivi (comma 3). Considerato il combinato disposto dell art. 7 (Riposo giornaliero) e 13 comma 1 (Durata del lavoro notturno) del D.Lgs.vo 66/2003 si profilano i seguenti aspetti: 1. È vietata l organizzazione che prevede ore pronta disponibilità, perché ogni chiamata successiva in reperibilità, anche di ½ ora, fa scattare l obbligo delle 11 ore consecutive di riposo;; 2. Il medico dirigente che timbrasse alle e stimbrasse alle ore 14, 27 (orario a 6 giorni) oppure alle ore 15, 47 (orario a 5 giorni), dopo le 20.00, qualora chiamato in Pronta disponibilità, rispettivamente dopo 6 oppure 5 ore ha già diritto alle 11 ore di riposo dalle 8.00 della mattina successiva, che crescono fino a 16 oppure 20, se la timbratura in reperibilità si è prolungata oltre le 8.00 ore, motivo per cui non può essere nuovamente messo in servizio dalle né essere titolare di nuova pronta disponibilità dalle 20.00;; 3. È vietata l organizzazione che prevede il medico dirigente in timbratura dalle ore fino alle ore 20.00, come servizio ordinario cui aggiungere le 12 ore di pronta disponibilità, perché significa una organizzazione che contempla la possibilità di lavoro continuativo nelle 24 ore (calcolate dalle ore 14.00) superiore alle ore 12,50, senza l esigibilità immediata del riposo di 11 ore, che scatta a prescindere, anche se il dirigente viene chiamato in reperibilità a distanza di qualche ora dopo le A titolo di esempio sommano 6 ore, la nuova timbratura alle fino alle cumula orario oltre il limite delle ore, senza che il dirigente possa ristorarsi con certezza fino alle 8.00 (termine pronta disponibilità);; 4. Vietato cumulare nei sabati e nei festivi n. 2 pacchetti di 12 ore di pronta disponibilità, a prescindere che sia sostitutiva oppure integrativa del servizio di guardia. I. Sulla scorta delle ipotesi contemplate ai precedenti punti 1), 2) e 3) una organizzazione rispettosa della protezione del medico deve prevedere : i. Servizio diurno , 27 (orario a 6 giorni) oppure alle ore 15, 47 (orario a 5 giorni), con pronta disponibilità dalle ore e rientro in servizio 24 ore dopo la fine della pronta disponibilità. 8

9 RIPOSO SETTIMANALE Art. 9 (decreto legislativo n. 66 del 2003) 1. Il lavoratore ha diritto ogni sette giorni a un periodo di riposo di almeno ventiquattro ore consecutive, di regola in coincidenza con la domenica, da cumulare con le ore di riposo giornaliero di cui all'articolo 7. ((Il suddetto periodo di riposo consecutivo e' calcolato come media in un periodo non superiore a quattordici giorni)). FERIE Art. 10 (decreto legislativo n. 66 del 2003) 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2109 del codice civile, il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane. Tale periodo, salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva o dalla specifica disciplina riferita alle categorie di cui all'articolo 2, comma 2, va goduto per almeno due settimane, consecutive in caso di richiesta del lavoratore, nel corso dell'anno di maturazione e, per le restanti due settimane, nei 18 mesi successivi al termine dell'anno di maturazione. (comma 1, così modificato dall art. 1, comma 1 lettera d del DECRETO LEGISLATIVO 19 luglio 2004, n. 213). 2. Il predetto periodo minimo di quattro settimane non puo' essere sostituito dalla relativa indennità per ferie non godute, salvo il caso di risoluzione del rapporto di lavoro. 3. Nel caso di orario espresso come media ai sensi dell'articolo 3, comma 2, i contratti collettivi stabiliscono criteri e modalità di regolazione. Medici convenzionati ai sensi dell art. 8 del d.lgs. n. 502 del 1992 e successive modificazioni CLAUSOLE E CRITERI DI PROTEZIONE DEL LAVORATORE (MEDICO) ALLA LUCE: 1- DECRETO LEGISLATIVO 8 aprile 2003, n. 66, COME MODIFICATO DALLA LEGGE 30 ottobre 2014, n. 161 Applicabilità della Direttiva 2003/88/CE del 4 novembre

10 La direttiva deve essere recepita con apposito decreto legislativo. Lo Stato Italiano ha adempiuto all obbligo comunitario tramite il DECRETO LEGISLATIVO 8 aprile 2003, n. 66, che all art. 1 [Finalità e definizioni] recita : 1. Le disposizioni contenute nel presente decreto, nel dare attuazione organica alla direttiva 93/104/CE del Consiglio, del 23 novembre 1993, cosi' come modificata dalla direttiva 2000/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 2000, sono dirette a regolamentare in modo uniforme su tutto il territorio nazionale, e nel pieno rispetto del ruolo della autonomia negoziale collettiva, i profili di disciplina del rapporto di lavoro connessi alla organizzazione dell'orario di lavoro. 2. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto si intende per: a) "orario di lavoro": qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della sua attività o delle sue funzioni: b) "periodo di riposo": qualsiasi periodo che non rientra nell'orario di lavoro;; c) "lavoro straordinario": e' il lavoro prestato oltre l'orario normale di lavoro cosi' come definito all'articolo 3;; d) "periodo notturno": periodo di almeno sette ore consecutive comprendenti l'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino;; e) "lavoratore notturno": 1) qualsiasi lavoratore che durante il periodo notturno svolga almeno tre ore del suo tempo di lavoro giornaliero impiegato in modo normale;; 2) qualsiasi lavoratore che svolga durante il periodo notturno almeno una parte del suo orario di lavoro secondo le norme definite dai contratti collettivi di lavoro. In difetto di disciplina collettiva e' considerato lavoratore notturno qualsiasi lavoratore che svolga ((per almeno tre ore)) lavoro notturno per un minimo di ottanta giorni lavorativi all'anno;; il suddetto limite minimo e' riproporzionato in caso di lavoro a tempo parziale;; f) "lavoro a turni": qualsiasi metodo di organizzazione del lavoro anche a squadre in base al quale dei lavoratori siano successivamente occupati negli stessi posti di lavoro, secondo un determinato ritmo, compreso il ritmo rotativo, che puo' essere di tipo continuo o discontinuo, e il quale comporti la necessita' per i lavoratori di compiere un lavoro a ore differenti su un periodo determinato di giorni o di settimane;; g) "lavoratore a turni": qualsiasi lavoratore il cui orario di lavoro sia inserito nel quadro del lavoro a turni;; h) "lavoratore mobile": qualsiasi lavoratore impiegato quale membro del personale viaggiante o di volo presso una impresa che effettua servizi di trasporto passeggeri o merci ((sia per conto proprio che per conto di terzi)) su strada, per via aerea o per via navigabile, o a impianto fisso non ferroviario;; 10

11 i) "lavoro offshore": l'attivita' svolta prevalentemente su una installazione offshore (compresi gli impianti di perforazione) o a partire da essa, direttamente o indirettamente legata alla esplorazione, alla estrazione o allo sfruttamento di risorse minerali, compresi gli idrocarburi, nonche' le attivita' di immersione collegate a tali attivita', effettuate sia a partire da una installazione offshore che da una nave;; l) "riposo adeguato": il fatto che i lavoratori dispongano di periodi di riposo regolari, la cui durata e' espressa in unita' di tempo, e sufficientemente lunghi e continui per evitare che essi, a causa della stanchezza della fatica o di altri fattori che perturbano la organizzazione del lavoro, causino lesioni a se stessi, ad altri lavoratori o a terzi o danneggino la loro salute, a breve o a lungo termine;; m) "contratti collettivi di lavoro": contratti collettivi stipulati da organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente piu' rappresentative. All art. 2 [Campo di applicazione], comma 1 recita: 1. Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano a tutti i settori di attività pubblici e privati con le uniche eccezioni del lavoro della gente di mare di cui alla direttiva 1999/63/CE, del personale di volo nella aviazione civile di cui alla direttiva 2000/79/CE e dei lavoratori mobili per quanto attiene ai profili di cui alla direttiva 2002/15/CE. La lettura combinata e costituzionalmente orientata consente le seguenti osservazioni: a. I medici convenzionati impegnati a prevalente impegno notturno, incaricati di pubblico servizio, con l mezzi di produzione e luogo di lavoro fornito dal datore di lavoro [Enti del Servizio sanitario nazionale] devono godere della clausole di protezione nella misura assimilabile ai medici dirigenti, perché né la direttiva comunitaria né il decreto legislativo n. 66 distinguono tipologie di lavoratori diversi, in base alla tipologia del rapporto di lavoro (subordinato versus parasubordinato);; b. In particolare sembrano applicabili gli artt. 4, 7, e 13 per i titolari di rapporto di continuità assistenziale e 118 (ACN Medicina Generale);; c. In generale l è applicabile per ogni medico convenzionato assoggettato agli ACN di cui art. 8 del d.lgs. n. 502 del 1992 e successive modificazioni, ancorché non previsto dai suddetti accordi collettivi nazionali;; d. In particolare nell ambito dell ACN della medicina generale per i medici titolari di doppio incarico (continuità ed assistenza primaria) si può applicare la deroga di cui all art. 17, comma 4, prevedendo in sede di rinnovo dell ACN periodi equivalenti di riposo compensativo, senza riduzione del compenso economico. Il Vice segretario nazionale SMI Dr. Gianfranco Rivellini 11

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