Il D.Lgs. n. 66/2003 è intervenuto anche in materia di lavoro notturno la cui disciplina era precedentemente contenuta nel D.Lgs. n. 532/1999.

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1 Le pillole di Notizie, commenti, istruzioni ed altro Direttore responsabile: Edi Sommariva Numero Il lavoro notturno MINIGUIDA Area Lavoro a cura di Silvio Moretti e Federico Salis

2 Introduzione L'art cod. civ., demanda alla legge e alla contrattazione collettiva l'individuazione dei limiti entro i quali è consentito il lavoro notturno, della sua durata e della misura della maggiorazione. Il D.Lgs. n. 66/2003 è intervenuto anche in materia di lavoro notturno la cui disciplina era precedentemente contenuta nel D.Lgs. n. 532/1999. L'art. 1, c. 2, del D.Lgs. n. 66/2003 dà la definizione di lavoro notturno da intendersi come periodo di almeno 7 ore consecutive comprendenti l'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino. Quindi il lavoro notturno è quello svolto tra le 24 e le 7, ovvero tra le 23 e le 6, ovvero tra le 22 e le 5, indipendentemente dalla eventuale maggiorazione retributiva prevista dalla contrattazione collettiva. Inoltre ai sensi dell'art. 1 citato, viene qualificato lavoratore notturno qualsiasi lavoratore che durante il periodo notturno svolga: almeno 3 ore del suo tempo di lavoro giornaliero impiegato in modo abituale; almeno una parte del suo orario di lavoro secondo le norme definite dai contratti collettivi di lavoro. In difetto di disciplina collettiva è considerato lavoratore notturno qualsiasi lavoratore che svolga per almeno 3 ore lavoro notturno per un minimo di 80 giorni lavorativi all'anno; il suddetto limite minimo è riproporzionato in caso di lavoro a tempo parziale (v. anche Ministero del Lavoro circ. n. 13/2000 e nota n. 9009/2008). Tali requisiti devono essere considerati come alternativi, vale a dire che è sufficiente che solo uno dei due sia presente perché il lavoratore debba essere assoggettato alla particolare disciplina prevista per i lavoratori notturni. Infatti, il criterio di definizione del lavoratore notturno da ultimo indicato (lavoro in periodo notturno per almeno 80 giorni lavorativi all'anno) non va a sovrapporsi al primo in quanto prende in considerazione lo svolgimento di una prestazione lavorativa in parte esercitata durante il periodo notturno, a prescindere che l'attività in oggetto rientri nell'orario normale di lavoro. Quindi, deve considerarsi lavoratore notturno anche colui che non sia impiegato in modo normale durante il periodo notturno ma che, nell'arco di un anno, svolga almeno 80 giorni di lavoro notturno (Ministero del Lavoro circolare n. 8/2005). Qualora il lavoratore notturno svolga solo alcune notti di lavoro in maniera saltuaria e non regolare ma per un numero di notti inferiori a quello previsto dal CCNL o dalla legge (80 giorni all'anno) non può essere considerato lavoratore notturno con la conseguenza che allo stesso non si applicherà il limite massimo delle 8 ore di lavoro giornaliere (Ministero del Lavoro nota del 12 aprile 2005). 2

3 Il quadro normativo Norme di riferimento Lavoro notturno Codice civile 16 Marzo 1942 Art DECRETO LEGISLATIVO 26 Novembre 1999, n.532 MINISTERO LAVORO circolare 14 Marzo 2000, n.13 MINISTERO LAVORO circolare 6 Dicembre 2000, n.86 DECRETO LEGISLATIVO 8 Aprile 2003, n.66 Art. 13 DECRETO LEGISLATIVO 8 Aprile 2003, n.66 Art. 11 DECRETO LEGISLATIVO 8 Aprile 2003, n.66 Art. 14 MINISTERO LAVORO circolare 3 Marzo 2005, n.8 MINISTERO LAVORO nota 12 Aprile 2005, n.388 MINISTERO LAVORO nota 2 Luglio 2008, n.9009 MINISTERO LAVORO interpello 8 Agosto 2008, n.29 MINISTERO LAVORO interpello 6 Febbraio 2009, n.4 Sanzioni DECRETO LEGISLATIVO 8 Aprile 2003, n.66 Art. 18-bis MINISTERO LAVORO circolare 3 Marzo 2005, n.8 MINISTERO LAVORO interpello 11 Febbraio 2008, n.2 MINISTERO LAVORO nota 2 Luglio 2008, n.9009 MINISTERO LAVORO interpello 20 Marzo 2009, n.22 3

4 Limitazioni Il lavoratore, per poter svolgere prestazioni di lavoro notturno, deve essere ritenuto idoneo mediante accertamento ad opera delle competenti strutture sanitarie pubbliche o per il tramite del medico competente (art. 11 del D.Lgs. n. 66/2003). nota: stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 26 giugno u.s. n. 146 il decreto del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali che istituisce l Elenco nazionale dei medici competenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro (i soggetti che intendono svolgere la funzione di medico competente in materia di sicurezza sul lavoro devono comunicare al Ministero della Salute, mediante autocertificazione, il possesso dei requisiti e dei titoli che li legittimano a ricoprire tale ruolo) Spetta, invece, ai contratti collettivi il compito di stabilire i requisiti dei lavoratori che possono essere esclusi dall'obbligo di effettuare lavoro notturno. E in ogni caso vietato adibire le donne al lavoro dalle ore 24 alle ore 6, dall'accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino. Non sono, inoltre, obbligati a prestare lavoro notturno: Maternità a) la lavoratrice madre di un figlio di età inferiore a tre anni o, in alternativa, il lavoratore padre convivente con la stessa; b) la lavoratrice o il lavoratore che sia l'unico genitore affidatario di un figlio convivente di età inferiore a dodici anni; c) la lavoratrice o il lavoratore che abbia a proprio carico un soggetto disabile ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni (v. ML interpello n. 4/2009). Inoltre, nell'ipotesi di genitori separati o divorziati, con figlio convivente di età inferiore ai dodici anni, il diritto di astensione dal lavoro notturno spetta ad entrambi i genitori nel periodo in cui dimostrino al proprio datore di lavoro di convivere con il minore (v. Interpello n. 29/2008). 4

5 Durata L'orario di lavoro dei lavoratori notturni non può superare le 8 ore in media nelle 24 ore, salva l'individuazione da parte dei contratti collettivi, anche aziendali, di un periodo di riferimento più ampio sul quale calcolare come media il suddetto limite (art. 13, D.Lgs. n. 66/2003). Ai fini del computo della media non viene considerato il periodo minimo di riposo settimanale quando coincida con il periodo di riferimento più ampio stabilito dai contratti collettivi. adempimenti del datore di lavoro La valutazione dello stato di salute dei lavoratori notturni deve avvenire a cura e a spese del datore di lavoro, o attraverso le competenti strutture sanitarie pubbliche o per il tramite del medico competente in materia di sorveglianza sanitaria in azienda, attraverso controlli preventivi e periodici, almeno ogni due anni, diretti a verificare l'assenza di controindicazioni al lavoro notturno a cui sono adibiti i lavoratori stessi (art. 14, D.Lgs. n. 66/2003). Il datore di lavoro al fine di tutelare il lavoratore deve: - garantire durante il lavoro notturno, previa informativa alle Rappresentanze sindacali, un livello di servizi o di mezzi di prevenzione o di protezione adeguato ed equivalente a quello previsto per il turno diurno; - disporre, previa consultazione con le Rappresentanze sindacali, appropriate misure di protezione personale e collettiva, per i lavoratori notturni che effettuano le lavorazioni che comportano rischi particolari di cui all'elenco definito dall'art. 13, comma 3, D.Lgs. n. 66/2003. E prevista la possibilità di assegnazione del lavoratore al lavoro diurno qualora sopraggiungano condizioni di salute che comportino l'inidoneità alla prestazione di lavoro notturno, accertata dal medico competente o dalle strutture sanitarie pubbliche. Il trasferimento al lavoro diurno è subordinato alla esistenza e alla disponibilità di un posto di lavoro la cui esecuzione sia relativa a mansioni equivalenti a quelle svolte. In mancanza di tali condizioni il datore di lavoro ha facoltà di risolvere il rapporto di lavoro per giustificato motivo oggettivo. Spetta infine alla contrattazione collettiva definire le modalità di applicazione di tale disposizione e individuare le soluzioni alternative nel caso in cui l'assegnazione non risulti applicabile. 5

6 CCNL Turismo Argomento Disciplina periodo notturno lavoratori notturni durata massima limitazioni maggiorazioni lavoro straordinario Parte generale - il periodo notturno, è quello specificato per ciascun comparto nella Parte speciale del CCNL Pubblici esercizi - il periodo notturno comprende l'intervallo tra le ore e le ore 6.00 del mattino rinvio alla legge. L'orario di lavoro ordinario dei lavoratori notturni non può superare, nella settimana, le otto ore medie giornaliere. Nel caso in cui sopraggiungano condizioni di salute che comportano l'inidoneità alla prestazione di lavoro notturno il lavoratore è assegnato ad altre mansioni o ad altri ruoli diurni, compatibilmente con le esigenze organizzative aziendali. Le ore di lavoro notturno svolto dalle ore 24 alle ore 6 verranno retribuite con la retribuzione oraria maggiorata del 25% fatte salve le condizioni di miglior favore (art.308 CCNL). A decorrere dal 1º luglio 2001, per i lavoratori notturni le maggiorazioni per lavoro notturno previste dall'art. 308 CCNL sono applicate per le ore di lavoro notturno svolte dalle ore alle ore 6.00 del mattino Il lavoro straordinario è compensato con la retribuzione ragguagliata ad ore maggiorata del 30% se diurno o 60% se notturno. Per lavoro straordinario notturno si intende quello prestato tra le ore 24,00 e le ore 6,00. La maggiorazione per il lavoro straordinario notturno non è cumulabile con la maggiorazione per il lavoro ordinario notturno e la maggiore assorbe la minore. Non è considerato lavoro straordinario quello effettuato di notte nel normale orario di lavoro da parte del personale adibito a servizi notturni. Per il personale retribuito con la percentuale di servizio il compenso per il lavoro straordinario è dato dalla percentuale stessa e dalle maggiorazioni sopra indicate calcolate sulla quota oraria della retribuzione stabilita ai sensi dell'art consultazione sindacale e informazione Nei casi di nuova introduzione di lavoro notturno le aziende provvederanno agli adempimenti di cui agli artt. 8 e 10 del decreto legislativo n. 532/

7 Sanzioni Il nuovo regime sanzionatorio prevede le seguenti violazioni punite con sanzioni penali o amministrative: violazione della durata massima dell'orario di lavoro (media di 48 ore, compreso il lavoro straordinario, per ogni periodo di 7 giorni) con riferimento a un periodo non superiore a 4 mesi, elevabili a 6 o a 12 mesi dai contratti collettivi (art. 4, comma 2, 3 e 4, D.Lgs. n. 66/2003) violazione relativa al superamento, salva diversa previsione dei contratti collettivi, del limite di 250 ore annuali di lavoro straordinario (art. 5, comma 3, D.Lgs. n. 66/2003) è punita con la sanzione amministrativa da 130 euro a 780 euro, per ogni lavoratore e per ciascun periodo cui si riferisce la violazione (art. 18-bis, comma 3) Non trova applicazione la procedura della diffida è soggetta alla sanzione amministrativa da 25 euro a 154 euro Se la violazione si riferisce a più di 5 lavoratori ovvero si è verificata nel corso dell'anno solare per più di 50 giornate lavorative, la sanzione amministrativa va da 154 euro a euro e non è ammesso il pagamento della sanzione in misura ridotta (art. 18-bis, comma 6). Non trova applicazione la procedura della diffida violazione per il mancato rispetto del diritto del lavoratore al riposo giornaliero di 11 ore consecutive ogni 24 ore (art. 7, comma 1, D.Lgs. n. 66/2003) violazione del divieto di adibire le donne al lavoro, dalle ore 24 alle ore 6, dall'accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino (art. 11, comma 2, D.Lgs. n. 66/2003) violazione delle disposizioni relative ai limiti di durata del lavoro notturno (art. 13, comma 1 e 3, D.Lgs. n. 66/2003) violazione dell'obbligo di verificare lo stato di salute dei lavoratori notturni a cura e a spese del datore di lavoro, o attraverso le strutture sanitarie pubbliche o per il tramite del medico competente, attraverso controlli preventivi e periodici, almeno ogni due anni (art. 14, comma 1, D.Lgs. n. 66/2003) è punita con la sanzione amministrativa da 25 euro a 100 euro in relazione ad ogni singolo lavoratore e ad ogni singolo periodo di 24 ore (art. 18-bis, comma 4) è punita con l'arresto da 2 a 4 mesi o con l'ammenda da 516 euro a euro (art. 18-bis, comma 1) E applicabile il procedimento prescrittivo di cui al D.Lgs. n. 758/1994, come modificato dall'art. 15 del decreto legislativo n. 124/2004 in quanto in riferimento alla condotta, sebbene ormai esaurita, può essere impartita la c.d. prescrizione ora per allora che consente l'estensione del beneficio anche nelle ipotesi di reintegrazione fittizia dell'ordine giuridico violato è soggetta alla sanzione amministrativa da 51 euro a 154 euro, per ogni giorno e per ogni lavoratore adibito al lavoro notturno oltre i limiti previsti (art. 18-bis, comma 7) risulta applicabile l'istituto della diffida è punita con l'arresto da 3 a 6 mesi o con l'ammenda da euro a euro (art. 18-bis, comma 2) trova piena applicazione la procedura estintiva del resto mediante prescrizione obbligatoria 7

8 EST è il Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa per i dipendenti dalle Aziende del Commercio, Turismo e Servizi. EST nasce come Associazione, nel 2005, seguendo il dettato del CCNL del Terziario e del Turismo sottoscritti dalle Associazioni delle Aziende:CONFCOMMERCIO, FIPE, e FIAVET, e dai Sindacati dei Lavoratori: FILCAMS CGIL, FISASCAT CISL e UILTUCS UIL. Il Fondo ha lo scopo di garantire trattamenti di Assistenza Sanitaria Integrativa ai Lavoratori del Commercio, Turismo e Servizi ed è regolato da uno Statuto e da un Regolamento. 8

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