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1 1 OGGETTO CONGEDO PARENTALE QUESITO (posto in data 2 settembre 2015) Ho saputo che il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80 prevede nuove regole per il congedo parentale, nello specifico il congedo parentale facoltativo senza assegni esteso fino ai 12 anni del figlio, se non usufruito in precedenza. Mia figlia è nata il 26/11/2004. Ci rientrerei? In tal caso, è vero che potrei prendere dei giorni mensili con un preavviso di 5 giorni? Se ne stanno dicendo tante in questi giorni e vorrei delle notizie certe per poterne usufruire. RISPOSTA (inviata in data 2 settembre 2015) Il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80 ha portato agli articoli 32 e successivi del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 che disciplinano il congedo parentale, alcune modifiche migliorative, tra le quali l estensione del beneficio ai primi 12 anni di vita del bambino. Visto che la figlia del dirigente che ha posto il quesito è nata il 26 novembre 2014 il congedo parentale di cui all articolo 32 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nei termini e con le modalità previste nel testo modificato dal citato decreto legislativo 80, può essere fruito fino al 25 novembre Va infine osservato che la concessione del congedo parentale non è discrezionale ma obbligatoria per l Azienda, nei confronti della quale l unico obbligo del dipendente è comunicare il periodo nel quale intende fruire del beneficio cinque giorni prima della data di inizio dello stesso. (Termine che si riduce a due giorni laddove si opti per fruire del congedo parentale ad ore e non a giorni). Resta in ogni caso fermo l obbligo di osservare i principi generali di correttezza e buona fede, sanciti dagli articoli 1175 e 1375 del codice civile, nel rispetto dei quali il dipendente deve contemperare le proprie esigenze familiari con le esigenze organizzative del proprio datore di lavoro.

2 2 Per mera completezza di trattazione occorre rilevare che lo stesso decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80, all articolo 26 commi 2), 3) e 4) precisa: 2) le presenti modifiche si applicano in via sperimentale esclusivamente per il solo anno 2015 e per le sole giornate di astensione riconosciute nell'anno 2015 medesimo; 3) Il riconoscimento dei benefici per gli anni successivi al 2015 è condizionato all entrata in vigore dei decreti legislativi attuativi dei criteri di delega di cui alla legge 10 dicembre 2014, n. 183, che individuino adeguata copertura finanziaria"; 4) Nel caso in cui non entrino in vigore i provvedimenti di cui al comma 3, a decorrere dal 1 gennaio 2016 e con riferimento alle giornate di astensione riconosciute a decorrere dall'anno 2016, le disposizioni modificate dagli articoli 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15 e 16 si applicano nel testo vigente prima dell'entrata in vigore del presente decreto. Nella sezione riferimenti normativi si riporta l articolo 32 del citato decreto legislativo 151 nel testo vigente fino al 24 giugno 2015 e nel testo vigente dal 25 giugno 2015, data di entrata in vigore del decreto legislativo 80/2015. Nella stessa sezione sono riportate le modalità applicative delle tutele previste per la maternità dal decreto legislativo 151 stabilite dal CCNL 10 febbraio 2004, norme di maggior favore rispetto alla normativa nazionale. Particolare rilievo riveste il fatto che il comma 2 dell articolo 15 del citato CCNL 10 febbraio 2004 precisa che i primi 30 giorni del periodo di congedo parentale concesso ai sensi dell articolo 32 comma 1 del decreto legislativo 151 computati complessivamente per entrambi i genitori e fruibili anche in modo frazionato, non riducono le ferie e sono valutati ai fini dell anzianità di servizio e che per tale assenza spetta l intera retribuzione.

3 3 Decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 Articolo 32 Congedo parentale testo vigente fino al 24 giugno condizioni e limiti del congedo parentale Per ogni bambino, nei primi suoi otto anni di vita, ciascun genitore ha diritto di astenersi dal lavoro secondo le modalità stabilite dal presente articolo. I relativi congedi parentali dei genitori non possono complessivamente eccedere il limite di dieci mesi, fatto salvo il disposto del comma 2 del presente articolo. Nell'ambito del predetto limite, il diritto di astenersi dal lavoro compete: a) alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di congedo di maternità, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi; b) al padre lavoratore, dalla nascita del figlio, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi, elevabile a sette nel caso di cui al comma 2; c) qualora vi sia un solo genitore, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a dieci mesi. 1-bis. rinvio alla contrattazione collettiva La contrattazione collettiva di settore stabilisce le modalità di fruizione del congedo di cui al comma 1 su base oraria, nonché i criteri di calcolo della base oraria e l'equiparazione di un determinato monte ore alla singola giornata lavorativa. Per il personale del comparto sicurezza e difesa di quello dei vigili del fuoco e soccorso pubblico, la disciplina collettiva prevede, altresì, al fine di tenere conto delle peculiari esigenze di funzionalità connesse all'espletamento dei relativi servizi istituzionali, specifiche e diverse modalità di fruizione e di differimento del congedo.

4 4 Decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 Articolo 32 Congedo parentale testo vigente fino al 24 giugno possibilità di elevare ad undici mesi la durata complessiva Qualora il padre lavoratore eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a tre mesi, il limite complessivo dei congedi parentali dei genitori è elevato a undici mesi. 3. termini di preavviso del datore di lavoro Ai fini dell'esercizio del diritto di cui al comma 1, il genitore è tenuto, salvo casi di oggettiva impossibilità, a preavvisare il datore di lavoro secondo le modalità e i criteri definiti dai contratti collettivi e, comunque, con un termine di preavviso non inferiore a quindici giorni indicando l'inizio e la fine del periodo di congedo. 4. diritto disgiunto tra i due genitori alla fruizione del congedo Il congedo parentale spetta al genitore richiedente anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto. 4-bis. possibilità di concordare misure di ripresa dell attività Durante il periodo di congedo, il lavoratore e il datore di lavoro concordano, ove necessario, adeguate misure di ripresa dell'attività lavorativa, tenendo conto di quanto eventualmente previsto dalla contrattazione collettiva.

5 5 Decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 Articolo 32 Congedo parentale testo vigente dal 25 giugno condizioni e limiti del congedo parentale Per ogni bambino, nei primi suoi dodici anni di vita, ciascun genitore ha diritto di astenersi dal lavoro secondo le modalità stabilite dal presente articolo. I relativi congedi parentali dei genitori non possono complessivamente eccedere il limite di dieci mesi, fatto salvo il disposto del comma 2 del presente articolo. Nell'ambito del predetto limite, il diritto di astenersi dal lavoro compete: a) alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di congedo di maternità, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi; b) al padre lavoratore, dalla nascita del figlio, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi, elevabile a sette nel caso di cui al comma 2; c) qualora vi sia un solo genitore, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a dieci mesi. 1-bis. rinvio alla contrattazione collettiva La contrattazione collettiva di settore stabilisce le modalità di fruizione del congedo di cui al comma 1 su base oraria, nonché i criteri di calcolo della base oraria e l'equiparazione di un determinato monte ore alla singola giornata lavorativa. Per il personale del comparto sicurezza e difesa di quello dei vigili del fuoco e soccorso pubblico, la disciplina collettiva prevede, altresì, al fine di tenere conto delle peculiari esigenze di funzionalità connesse all'espletamento dei relativi servizi istituzionali, specifiche e diverse modalità di fruizione e di differimento del congedo.

6 6 Decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 Articolo 32 Congedo parentale testo vigente dal 25 giugno ter. scelta tra fruizione giornaliera ed oraria del congedo In caso di mancata regolamentazione, da parte della contrattazione collettiva, anche di livello aziendale, delle modalità di fruizione del congedo parentale su base oraria, ciascun genitore può scegliere tra la fruizione giornaliera e quella oraria. La fruizione su base oraria è consentita in misura pari alla metà dell'orario medio giornaliero del periodo di paga quadrisettimanale o mensile immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo parentale. Nei casi di cui al presente comma è esclusa la cumulabilità della fruizione oraria del congedo parentale con permessi o riposi di cui al presente decreto legislativo. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano al personale del comparto sicurezza e difesa e a quello dei vigili del fuoco e soccorso pubblico. 2. possibilità di elevare ad undici mesi la durata complessiva Qualora il padre lavoratore eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a tre mesi, il limite complessivo dei congedi parentali dei genitori è elevato a undici mesi. 3. termini di preavviso del datore di lavoro Ai fini dell'esercizio del diritto di cui al comma 1, il genitore è tenuto, salvo casi di oggettiva impossibilità, a preavvisare il datore di lavoro secondo le modalità e i criteri definiti dai contratti collettivi e, comunque, con un termine di preavviso non inferiore a cinque giorni indicando l'inizio e la fine del periodo di congedo. Il termine di preavviso è pari a 2 giorni nel caso di congedo parentale su base oraria.

7 7 Decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 Articolo 32 Congedo parentale testo vigente dal 25 giugno diritto disgiunto tra i due genitori alla fruizione del congedo Il congedo parentale spetta al genitore richiedente anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto. 4-bis. possibilità di concordare misure di ripresa dell attività Durante il periodo di congedo, il lavoratore e il datore di lavoro concordano, ove necessario, adeguate misure di ripresa dell'attività lavorativa, tenendo conto di quanto eventualmente previsto dalla contrattazione collettiva.

8 8 NORME SPECIFICHE RELATIVE ALLA DIRIGENZA MEDICA CCNL 10 febbraio 2004 integrativo del CCNL 1998_2001 articolo 15 Congedi dei genitori 1. riferimento al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 Al dirigente si applicano le vigenti disposizioni in materia di tutela della maternità e della paternità contenute nel decreto legislativo 26 marzo 2001, n disciplina degli istituti oggetto del decreto legislativo 151/2001 Oltre a quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, 151, le parti concordano quanto segue: a) congedo obbligatorio per maternità nel periodo di astensione obbligatoria per maternità al dirigente spettano l intera retribuzione fissa mensile, ivi compresa la retribuzione individuale di anzianità, ove in godimento; b) parto prematuro in caso di parto prematuro, alle lavoratrici spettano comunque i mesi di astensione obbligatoria non goduti prima della data presunta del parto. Qualora il figlio nato prematuro abbia necessità di un periodo di degenza presso una struttura ospedaliera pubblica o privata, la madre ha facoltà di rientrare in servizio richiedendo, previa presentazione di un certificato medico attestante la sua idoneità al servizio, la fruizione del restante periodo di congedo obbligatorio post-parto ed il periodo ante-parto, qualora non fruito, a decorrere dalla data di effettivo rientro a casa del bambino; c) congedo parentale nell ambito del periodo di astensione facoltativa dal lavoro per un periodo complessivo di sei mesi entro gli otto anni di vita del bambino, fruibile anche frazionatamente, i primi 30 giorni di assenza, computati complessivamente per entrambi i genitori e fruibili anche in modo frazionato, non riducono le ferie e sono valutati ai fini dell anzianità di servizio. Per tale assenza spetta l intera retribuzione.

9 9 NORME SPECIFICHE RELATIVE ALLA DIRIGENZA MEDICA CCNL 10 febbraio 2004 integrativo del CCNL 1998_2001 articolo 15 Congedi dei genitori 2. disciplina degli istituti oggetto del decreto legislativo 151/2001 d) astensione dal lavoro per malattia del figlio successivamente al periodo di astensione obbligatoria per maternità e sino al compimento del terzo anno di vita del bambino, nei casi di astensione dal lavoro per malattia del figlio previsti dall articolo 47, comma 4 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 165, alle lavoratrici madri ed ai lavoratori padri sono riconosciuti 30 giorni di assenza retribuita per ciascun anno di età del bambino computati complessivamente per entrambi i genitori; e) computo dei giorni di assenza i periodi di assenza per congedo parentale malattia del figlio nel caso di fruizione continuativa comprendono anche gli eventuali giorni festivi che ricadano all interno degli stessi. Tale modalità di computo trova applicazione anche nel caso di fruizione frazionata, ove i diversi periodi di assenza non siano intervallati dal ritorno al lavoro del lavoratore o della lavoratrice; f) termini per la presentazione della domanda di congedo parentale ai fini della fruizione, anche frazionata, del congedo parentale, la lavoratrice madre o il lavoratore padre presentano la relativa domanda, con l indicazione della durata, all ufficio di appartenenza di norma 15 giorni prima della data di decorrenza del periodo di astensione. La domanda può essere inviata anche a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento purché sia assicurato comunque il rispetto del termine minimo di 15 giorni. Tale disciplina trova applicazione anche nel caso di proroga dell originario periodo di astensione;

10 10 NORME SPECIFICHE RELATIVE ALLA DIRIGENZA MEDICA CCNL 10 febbraio 2004 integrativo del CCNL 1998_2001 articolo 15 Congedi dei genitori 2. disciplina degli istituti oggetto del decreto legislativo 151/2001 g) possibilità di richiedere il congedo parentale 48 ore prima in presenza di particolari e comprovate situazioni personali che rendano impossibile il rispetto dei termini di 15 giorni previsti alla lettera f) la domanda può essere presentata entro le 48 ore precedenti l inizio del periodo di astensione dal lavoro ; h) parto plurimo in caso di parto plurimo, i periodi di riposo giornaliero sono raddoppiati e le ore aggiuntive rispetto a quelle previste possono essere utilizzate anche dal padre. 3. obbligo di adibire la lavoratrice madre ad attività compatibili Ferma restando l astensione obbligatoria dal lavoro per maternità, qualora durante il periodo della gravidanza e per l intera durata del periodo di allattamento si accerti che l espletamento dell attività lavorativa comporta una situazione di danno o di pericolo per la gestazione o la salute della lavoratrice madre, l azienda provvede al temporaneo impiego della medesima e con il suo consenso in altre attività, nell ambito di quelle disponibili, che comportino minor aggravio psicofisico.

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