Congedi e permessi: nuovi cambiamenti in arrivo! Le novità saranno in vigore dal 11 agosto. Facciamo il punto

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1 Congedi e permessi: nuovi cambiamenti in arrivo! Le novità saranno in vigore dal 11 agosto. Facciamo il punto A cura dell area comunicazione e politiche sociali Anffas Onlus Il 27 luglio scorso è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legislativo 18 luglio 2011, n. 119 contenente Attuazione dell articolo 23 della legge 4 novembre 2010, n. 183, recante delega al Governo per il riordino della normativa in materia di congedi, aspettative e permessi. Le disposizioni entreranno in vigore l 11 agosto prossimo e per questo cerchiamo di fare, prima della pausa estiva, il punto sulle novità introdotte con la tabella che riportiamo di seguito e che si propone di evidenziare le principali modifiche introdotte a proposito dell assistenza alle persone con disabilità. Decreto legislativo 26 marzo 2001 n. 151 "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53" Art. 16 (Divieto di adibire al lavoro le donne) Inserito il comma 1 bis Testo precedente Modifica Cosa comporta Inserito il comma: 1-bis. Nel caso di interruzione spontanea o terapeutica della gravidanza successiva al 180 giorno dall'inizio della gestazione, nonché in caso di decesso del bambino alla nascita o durante il congedo di maternità, le lavoratrici hanno facoltà di riprendere in qualunque momento l'attività' lavorativa, con un preavviso di dieci giorni al datore di La novità introdotta riguarda la possibilità per la madre di ripresa anticipata del lavoro (prima preclusa), in caso di interruzione spontanea o terapeutica (successiva al 180 giorno dall inizio della gestazione) o decesso del bambino. Ciò a condizione che il medico specialista del Servizio Sanitario Nazionale (o con esso convenzionato) e quello competente del lavoro attestino che la ripresa non 1

2 Art. 33 (prolungamento del congedo) Comma 1 lavoro, a condizione che il medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla loro salute. arrechi danni alla salute. Testo precedente Modifica Cosa comporta 1. La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre di minore con gravità accertata ai sensi dell articolo 4, comma 1, della 1992, n. 104, hanno diritto al prolungamento fino a tre anni del congedo parentale a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati. Sostituito con: 1. Per ogni minore con gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della 1992, n. 104, la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, hanno diritto, entro il compimento dell'ottavo anno di vita del bambino, al prolungamento del congedo parentale, fruibile in misura continuativa o frazionata, per un periodo massimo, comprensivo dei periodi di cui all'articolo 32, non superiore a tre anni, a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo La modifica introduce il limite degli 8 anni di età, per la fruizione da parte dei genitori (in via alternativa) del prolungamento del congedo parentale previsto nel caso di minori in stato di handicap grave ai sensi della L. 104/92. In questi casi è possibile quindi per il padre o la madre (alternativamente) prolungare fino a tre anni (includendo in questi anche il periodo di congedo spettante per l assistenza della generalità dei minori di cui all art. 32 del testo unico) il congedo parentale, con la nuova specifica della fruizione in via 2

3 pieno presso istituti specializzati, salvo che, in tal caso, sia richiesta dai sanitari la presenza del genitore. continuativa a frazionata. Viene, inoltre, ammesso il diritto a fruire del prolungamento anche se il bambino è ricoverato, a condizione che sia richiesta dai sanitari la presenza del genitore. Comma 4 Art. 42 (riposi e permessi per i figli con handicap grave) Comma 2 4. Resta fermo il diritto di fruire del congedo di cui all articolo 32. Il prolungamento di cui al comma 1 decorre dal termine del periodo corrispondente alla durata massima del congedo parentale spettante al richiedente ai sensi dell articolo 32. Il primo periodo è soppresso (parte da noi evidenziata in giallo a fianco) Questa modifica si ricollega a quanto sopra indicato, a proposito dell inclusione nel prolungamento del congedo parentale dei periodi di congedo previsti per i genitori di tutti i bambini. Testo precedente Modifica Cosa comporta Successivamente al compimento del terzo anno di vita del bambino con gravità, la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre hanno diritto ai permessi di cui all'articolo 33, comma 3, della Sostituito con: 2. Il diritto a fruire dei permessi di cui all'articolo 33, comma 3, della 1992, n. 104, e successive modificazioni, e' riconosciuto, in alternativa alle misure di cui al comma 1, ad entrambi i genitori, anche adottivi, del La norma conferma la possibilità, da parte dei genitori di minori in situazione di handicap grave, di fruire dei permessi mensili ex art. 33 comma 3 della L. 104/92 (non più successivamente al compimento del terzo anno di età ), ma gli stessi sono adesso fruibili solo in alternativa, oltre che 3

4 Comma , n Detti permessi sono fruibili anche in maniera continuativa nell'ambito del mese. 5. La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre o, dopo la loro scomparsa, uno dei fratelli o sorelle conviventi di soggetto con gravità di cui all articolo 3, comma 3, della 1992, n. 104, accertata ai sensi dell articolo 4, comma 1, della legge medesima e che abbiano titolo a fruire dei benefici di cui all articolo 33, commi 1, 2 e 3, della medesima legge per l assistenza del figlio, hanno diritto a fruire del congedo di cui al comma 2 dell articolo 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53, entro sessanta giorni dalla richiesta. Durante il periodo di congedo, il bambino con gravità, che possono fruirne alternativamente, anche in maniera continuativa nell'ambito del mese Sostituito con i seguenti: 5. Il coniuge convivente di soggetto con gravità accertata ai sensi dell articolo 4, comma 1, della 1992, n. 104 ha diritto a fruire del congedo di cui al comma 2 dell articolo 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53 entro sessanta giorni dalla richiesta. In caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente, ha diritto a fruire del congedo il padre o la madre anche adottivi; in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti del padre e della al prolungamento del congedo parentale, anche alle due ore di permesso giornaliero retribuito (previsto all art. 33, comma 2 della L. 104 fino al compimento dei tre anni di età del bambino). Il testo riscrive ed articola il comma 5 relativo al congedo biennale straordinario. In merito viene innanzitutto modificato l ordine di concessione tra i diversi beneficiari: dapprima il coniuge convivente ed in caso di assenza/patologie invalidanti dello stesso i genitori ed a seguire, sempre nelle stesse condizioni di cui sopra, i genitori ed infine i fratelli conviventi. Il congedo viene accordato entro 60 giorni dalla richiesta, non può superare i 2 anni per ciascuna persona da assistere e nell arco della vita lavorativa. Inoltre, può essere concesso solo a condizione che la persona non sia ricoverata a tempo pieno, salvo richiesta da parte dei sanitari. Solo per l assistenza allo stesso figlio con disabilità i diritti 4

5 richiedente ha diritto a percepire un indennità corrispondente all ultima retribuzione e il periodo medesimo è coperto da figurativa; l indennità e la figurativa spettano fino a un importo complessivo massimo di lire 70 milioni annue per il congedo di durata annuale. Detto importo è rivalutato annualmente, a decorrere dall anno 2002, sulla base della variazione dell indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. L indennità è corrisposta dal datore di lavoro secondo le modalità previste per la corresponsione dei trattamenti economici di maternità. I datori di lavoro privati, nella denuncia contributiva, detraggono l importo dell indennità dall ammontare dei madre, anche adottivi, ha diritto a fruire del congedo uno dei figli conviventi; in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti dei figli conviventi, ha diritto a fruire del congedo uno dei fratelli o sorelle conviventi. 5-bis. Il congedo fruito ai sensi del comma 5 non può superare la durata complessiva di 2 anni per ciascuna persona portatrice di handicap e nell arco della vita lavorativa. Il congedo è accordato a condizione che la persona da assistere non sia ricoverata a tempo pieno salvo che in tal caso sia richiesto dai sanitari la presenza del soggetto che presta assistenza. Il congedo ed i permessi di cui art. 33, comma 3, della l. n. 104 del 1992 non possono essere riconosciuti a più di un lavoratore per l assistenza sono riconosciuti ad entrambi i genitori che possono fruirne alternativamente, ma negli stessi giorni l altro genitore non può fruire dei benefici di cui all art. 33, commi 2 e 3, della L. 104 e 33, comma 1 del Dlgs. 151/2001. Infine viene indicato che durante il periodo di congedo il richiedente ha diritto a percepire un indennità corrispondente all ultima retribuzione e il periodo è coperto da figurativa (fino a un importo massimo rivalutato annualmente -di euro , 06 annui per il congedo di durata annuale). Il periodo in cui si fruisce del congedo non rileva ai fini della maturazione di ferie, tredicesima e tfr. 5

6 contributi previdenziali dovuti all ente previdenziale competente. Per i dipendenti dei predetti datori di lavoro privati, compresi quelli per i quali non è prevista l assicurazione per le prestazioni di maternità, l indennità di cui al presente comma è corrisposta con le modalità di cui all articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33. Il congedo fruito ai sensi del presente comma alternativamente da entrambi i genitori non può superare la durata complessiva di due anni; durante il periodo di congedo entrambi i genitori non possono fruire dei benefici di cui all articolo 33 della 1992, n. 104, fatte salve le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 del medesimo articolo. alla stessa persona. Per l assistenza allo stesso figlio con gravità, i diritti sono riconosciuti ad entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruirne alternativamente, ma negli stessi giorni l altro genitore non può fruire dei benefici di cui all articolo 33, commi 2 e 3 della 1992, n. 104 e 33, comma 1, del presente decreto. 5-ter. Durante il periodo di congedo, il richiedente ha diritto a percepire un indennità corrispondente all ultima retribuzione, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento, e il periodo medesimo è coperto da figurativa; l indennità e la figurativa spettano fino a un importo complessivo massimo di euro ,06 annui per il congedo di durata annuale. 6

7 Detto importo è rivalutato annualmente, a decorrere dall anno 2011, sulla base della variazione dell indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. L indennità è corrisposta dal datore di lavoro secondo le modalità previste per la corresponsione dei trattamenti economici di maternità. I datori di lavoro privati, nella denuncia contributiva, detraggono l importo dell indennità dall ammontare dei contributi previdenziali dovuti all ente previdenziale competente. Per i dipendenti dei predetti datori di lavoro privati, compresi quelli per i quali non è prevista l assicurazione per le prestazioni di maternità, l indennità di cui al presente comma è corrisposta con le modalità di cui all articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 7

8 1980, n quater. I soggetti che usufruiscono dei congedi di cui al comma 5 per un periodo continuativo non superiore a sei mesi hanno diritto ad usufruire di permessi non retribuiti in misura pari al numero dei giorni di congedo ordinario che avrebbero maturato nello stesso arco di tempo lavorativo, senza riconoscimento del diritto a figurativa. 5-quinquies. Il periodo di cui al comma 5 non rileva ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto. Per quanto non espressamente previsto dai commi 5, 5-bis, 5-ter e 5- quater si applicano le disposizioni dell'articolo 4, comma 2, della legge 8 marzo 2000, n

9 Legge 5 febbraio 1992 n. 104 "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate." Art. 33 (Agevolazioni) Testo precedente Modifica Cosa comporta Comma 3 3. A condizione che la persona handicappata non sia ricoverata a tempo pieno, il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da figurativa, anche in maniera continuativa. Il predetto diritto non può essere riconosciuto a più di un lavoratore infine è aggiunto il seguente periodo: Il dipendente ha diritto di prestare assistenza nei confronti di più persone in handicap grave, a condizione che si tratti del coniuge o di un parente o affine entro il primo grado o entro il secondo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con gravità abbiano compiuto i 65 anni di età oppure siano anch essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti. Il testo specifica che il lavoratore ha diritto ad usufruire dei permessi mensili nei confronti di più persone in stato di handicap solo nel caso in cui sia il coniuge o un parente ed affine entro il primo grado. In caso di assenza/patologie invalidanti/età superiore ai 65 anni del genitore o del coniuge la platea dei beneficiari può essere estesa fino ai parenti o affini entro il secondo grado. 9

10 dipendente per l'assistenza alla stessa persona con gravità. Per l'assistenza allo stesso figlio con gravità, il diritto è riconosciuto ad entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruirne alternativamente. Viene aggiunto il seguente comma: 3 bis. Il lavoratore che usufruisce dei permessi di cui al comma 3 per assistere persona in handicap grave, residente in comune situato a distanza stradale superiore a 150 Km rispetto a quello di residenza del lavoratore, attesta con titolo di viaggio, o altra documentazione idonea, il raggiungimento del luogo di residenza dell assistito. Il testo introduce l obbligo di attestazione dell effettiva assistenza (con apposita documentazione) per permessi concessi ai lavoratori in favore di persone da assistere residenti ad una distanza maggiore di 150 km dal luogo di residenza del lavoratore stesso 10

11 Congedo per cure per gli invalidi Testo precedente Modifica Cosa comporta 1. Salvo quanto I lavoratori mutilati previsto dall art. 3, e invalidi civili con comma 42, della una riduzione della legge 24 dicembre capacità lavorativa 1993, n. 537, e superiore al 50% successive modificazioni, possono fruire ogni i anno, anche in lavoratori mutilati e maniera frazionata, di invalidi civili cui sia un congedo per cure stata riconosciuta per un periodo non una riduzione della superiore a 30 giorni. capacità lavorativa La domanda deve superiore al essere accompagnata cinquanta per cento dalla richiesta del possono fruire ogni medico anno, anche in convenzionato con il maniera frazionata, Servizio di un congedo per Nazionale Sanitario o cure per un periodo appartenente e non superiore a struttura sanitaria trenta giorni. pubblica. Una volta terminato il periodo di congedo, che ha lo stesso 2. Il congedo di cui al comma 1 e' accordato dal datore di lavoro a seguito di domanda del dipendente interessato accompagnata dalla richiesta del medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale o appartenente ad una struttura sanitaria pubblica dalla quale risulti la necessità della cura in all'infermità' invalidante relazione trattamento delle assenze per malattia, il lavoratore è tenuto a presentare documentazione circa l effettiva sottoposizione alle cure (anche cumulativa in caso di trattamenti terapeutici continuativi). 11

12 riconosciuta. 3. Durante il periodo di congedo, non rientrante nel periodo di comporto, il dipendente ha diritto a percepire il trattamento calcolato secondo il regime economico delle assenze per malattia. Il lavoratore e' tenuto a documentare in maniera idonea l'avvenuta sottoposizione alle cure. In caso di lavoratore sottoposto a trattamenti terapeutici continuativi, a giustificazione dell assenza può essere prodotta anche attestazione cumulativa. 4. Sono abrogati l articolo 26 della legge 30 marzo 1971, n. 118, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5, e l articolo 10 del decreto legislativo 23 novembre 1988, n Per maggiori informazioni e contributi Anffas Onlus Associazione Nazionale Famiglie di Persone con Disabilità Intellettiva e/o Relazionale Tel. 06/ / Fax 06/ Sito Internet: nazionale@anffas.net 12

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