DETERMINA DIRIGENZIALE N. 814 del 28/07/2015
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1 FONDAZIONE GIOVANNI PASCALE ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO Via Mariano Semmola NAPOLI DETERMINA DIRIGENZIALE N. 814 del 28/07/2015 PROPONENTE: OGGETTO: U.O.C.``Gestione Risorse Umane`` DIPENDENTE SIG.RA B.F. (MATR. 3790), C.P.S. INFERMIERE. RIPOSI E PERMESSI PER ASSISTENZA MADRE, EX ART. 42, COMMA 5, D. LGS , N.151, COME SOSTITUITO DALL'ART. 4, PUNTO 1, LETTERA B), COMMA 5 DEL D. LGS. 18\07\2011, N PROVVEDIMENTI. Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
2 FONDAZIONE GIOVANNI PASCALE ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO Via Mariano Semmola NAPOLI DETERMINA DIRIGENZIALE PROPONENTE: OGGETTO: U.O.C.``Gestione Risorse Umane`` DIPENDENTE SIG.RA B.F. (MATR. 3790), C.P.S. INFERMIERE. RIPOSI E PERMESSI PER ASSISTENZA MADRE, EX ART. 42, COMMA 5, D. LGS , N.151, COME SOSTITUITO DALL'ART. 4, PUNTO 1, LETTERA B), COMMA 5 DEL D. LGS. 18\07\2011, N PROVVEDIMENTI. Il Direttore del Servizio Gestione Risorse Umane, Dott. Oreste Florenzano Premesso: - che la sig.ra B.F. (matr. 3790), dipendente dell Ente con il profilo di collaboratore professionale sanitario-infermiere con incarico di Coordinatore infermieristico, assegnata al Dipartimento di Senologia, con nota datata , acquisita in pari data dal Servizio Gestione Risorse Umane con protocollo n 6825, facendo riferimento alla legge 53\2000 ed alla Sentenza della Corte Costituzionale n 19 del 26\01\2009, ha chiesto un periodo di congedo straordinario retribuito di 30 (trenta) giorni a decorrere dal 06/08/2015 al 06/09/2015 inclusi, per assistere la madre sig.ra omissis, vedova, portatrice di handicap grave, per la quale già usufruisce dei tre giorni di permesso retribuito mensile come previsto dalla legge 104\92 e dal provvedimento dirigenziale n 19 dell ; - che, inoltre, in calce alla predetta richiesta è stato apposto il visto di presa visione da parte del dr. Massimo Rinaldo, Dirigente medico con incarico di Direttore f.f. dell U.O.C. di Chirurgia Oncologia Senologica dell Istituto; Letto l art. 12, comma 8, lettera c), del C.C.N.L. del , integrativo del C.C.N.L. 1998\2001 del personale non dirigente del Comparto Sanità, secondo cui il dipendente, che ne faccia motivata richiesta, può essere collocato in aspettativa per la durata massima di due anni ai sensi dell art. 4, commi 2 e 4, della legge 53\2000; Vista: - la legge 104\92 per l assistenza, l integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate che prevede, in base al combinato disposto degli artt. 3 e 33, agevolazioni lavorative anche per i familiari di persone riconosciute, con certificazione della A.S.L. competente, disabili con connotazione di gravità; - la legge n. 53\2000, che all art. 4, commi 2 e 4, stabilisce che i dipendenti possono chiedere, per gravi e documentati motivi di famiglia, un periodo di congedo non retribuito, continuativo o frazionato, non superiore a due anni; - il T.U. n. 151\2001, relativo alle disposizioni legislative riguardanti i congedi, i riposi, i permessi e la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori, connessi alla maternità e paternità, con il quale viene confermato, in via generale, il preesistente quadro normativo di cui al citato art. 4, comma 2, della legge n.53 dell , nel cui ambito l art. 42 (in tema di riposi e permessi per l assistenza dei Redatto da Francesco Fava il 23/07/
3 figli con handicap grave) ha previsto, al comma 5, come sostituito dall art. 4, punto 1, lettera b), comma 5 del D. Lgs. 18\07\2011, n. 119, che: il coniuge convivente di soggetto con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell art. 4, comma 1, della legge 05\02\1992, n. 104, ha diritto a fruire del congedo di cui al comma 2 dell art. 4 della legge 08\03\2000, n. 53, entro 60 giorni dalla richiesta. In caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente, ha diritto a fruire del congedo il padre o la madre anche adottivi; in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti del padre e della madre, anche adottivi, ha diritto a fruire del congedo uno dei figli conviventi ; - la circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 1 del , ad oggetto: Modifiche alla disciplina in materia di permessi e congedi per l assistenza alle persone con disabilità decreto legislativo , n. 119 ( Attuazione dell art. 23 della L , n. 183, recante delega al Governo per il riordino della normativa in materia di congedi, aspettative e permessi ); - la circolare INPS n. 32 del , ad oggetto: Decreto legislativo n. 119 del 18 luglio Attuazione dell art. 23 della L , n. 183, recante delega al Governo per il riordino della normativa in materia di congedi, aspettative e permessi. Modifica alla disciplina in materia di congedi e permessi per l assistenza a disabili in situazione di gravità. ; Atteso: - che, il comma 5-bis dell art. 4 del D.Lgs. 119\2011, del novellato art. 42 del D. Lgs. n. 151\01, precisa che: Il congedo fruito ai sensi del comma 5 non può superare la durata complessiva di due anni per ciascuna persona portatrice di handicap e nell arco della vita lavorativa. Il congedo è accordato.. ; - che, il comma 5-ter dell art. 4 del D.Lgs. 119\2011, del novellato decreto, stabilisce che: Durante il periodo di congedo, il richiedente ha diritto a percepire un indennità corrispondente all ultima retribuzione, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento, e il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa; l indennità e la contribuzione figurativa spettano fino ad un importo complessivo massimo di Euro ,06 annui per il congedo di durata annuale. Detto importo è rivalutato annualmente, a decorrere dall anno 2011, sulla base della variazione dell indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (rivalutato per l anno 2015 ad ,00 comma 12 della Circolare INPS n. 11 del ); - che, il comma 5-quinquies, sempre dell art. 4 del D.Lgs. 119\2011, stabilisce che: Il periodo di cui al comma 5 non rileva ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto. Per quanto ; Accertato: - che la dipendente sig.ra B.F. (matr. 3790), nell arco della vita lavorativa ad oggi, non ha fruito, per il medesimo titolo, di alcun giorno di congedo; - che la stessa percepisce una retribuzione annua lorda (C.U 2015 per redditi lordi anno ,10) inferiore al limite complessivo massimo di ,00, rivalutato per l anno 2015 in base alla variazione degli indici ISTAT (Circolare INPS n. 11\2015); - che, il periodo di congedo richiesto (dal al compresi) corrisponde a 32 giorni e non a 30 giorni, come indicato nella richiesta della predetta dipendente; Rilevato che, per tutto quanto sopra esposto, l istanza della dipendente sig.ra B.F. (matr. 3790) è accoglibile in quanto: - la dipendente già usufruisce dei benefici ex legge 104\92, per l handicap grave della madre sig.ra omissis (cfr. Provvedimento Dirigenziale n. 19 dell ); - è l unico componente della famiglia che assiste in via continuativa ed esclusiva la madre disabile; - la durata (32 giorni) del congedo in parola, richiesto per la prima volta, rientra nella soglia massima dei due anni nell arco della vita lavorativa della dipendente (comma 5-bis dell art. 4, punto 1, lett. b), della D. Lgs. n. 119\2011); - la madre disabile, vedova, come dichiarato dalla stessa dipendente, non è ricoverata a tempo pieno in strutture specializzate; Redatto da Francesco Fava il 23/07/
4 Ritenuto, conseguentemente, di collocare la suddetta sig.ra B.F. (matr. 3790), in aspettativa retribuita, per assistere la madre, vedova, portatrice di handicap in situazione di gravità, ai sensi del combinato disposto degli art. 42, comma 5, del D.Lgs. 151\2001 (come modificato dall art. 4, punto 1, lettera b, comma 5 del D. Lgs. 18\07\2011, n. 119), ed artt. 12, comma 8, lettera c), e 17 del C.C.N.L. del 20\09\2001, integrativo del C.C.N.L. 1998\2001 dell area del personale non dirigenziale del Comparto Sanità, per un periodo di 32 giorni (dal al inclusi), sospendendo, contestualmente, per tale periodo, i benefici (3 giorni di permessi retribuiti mensili) riconosciuti con provvedimento dirigenziale n. 19 dell ; Ritenuto, inoltre, che, ai sensi della predetta normativa, alla dipendente B.F. (matr. 3790) spetta il trattamento economico fissato dall art. 17, comma 1, lett. A) del CCNL integrativo, mentre per quanto riguarda l aspetto previdenziale, il suddetto periodo è valutabile, per intero, solo ai fini del trattamento di quiescenza e che devono essere versati i relativi contributi previdenziali; Dato atto che, ai sensi dell art. 4, punto 1, lettera b), comma 5-quienquies del D.Lgs n. 119, il predetto congedo non rileva ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto; DISPONE 1) Accogliere l istanza, di congedo per gravi motivi familiari della dipendente, sig.ra B.F. (matr. 3790) e, conseguentemente, collocare la stessa in aspettativa retribuita, per assistere la madre, vedova, portatrice di handicap in situazione di gravità, ai sensi del combinato disposto degli artt. 42, comma 5, del D.L.vo 151\01, come modificato dall art. 4, punto 1, lettera b), comma 5 del D. Lgs n. 119, ed artt. 12, comma 8, lettera c), e 17 del C.C.N.L. del , integrativo del C.C.N.L. 1998\2001 dell area del personale non dirigenziale del comparto sanità, per un periodo di 32 (trentadue) giorni, dal al inclusi. 2) Sospendere, per tutta la durata del periodo di aspettativa, come previsto dalla citata normativa, gli effetti di cui al provvedimento dirigenziale n. 19 dell (fruizione di n. 3 giorni al mese di permesso retribuito). 3) Corrispondere alla dipendente l indennità retributiva, nei modi fissati dal combinato disposto dell art. 42 comma 5, del D.L.vo 151\01 (come modificato dall art. 4, punto 1, lettera b, lettera 5-ter del D.Lgs , n. 119), e dell art. 17, comma 2, lett. a) del richiamato C.C.N.L. del dell area del personale non dirigenziale del comparto sanità, integrativo del C.C.N.L. 1998\2001 della medesima area, valutando lo stesso periodo, per intero, ai fini del trattamento di quiescenza, con attribuzione della relativa copertura contributiva. 4) Dare atto che, ai sensi del comma 5 dell art. dell art. 42 del D.Lgs. 151\2001, come modificato dall art. 4, punto 1, lettera b), comma 5-quienquies del D.Lgs n. 119, il predetto congedo non rileva ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto. 5) Dare atto che il presente congedo di 32 (trentadue) giorni, richiesto per la prima volta, rientra nella soglia massima di due anni nell arco della vita lavorativa della dipendente. Il Direttore dell U.O.C. Gestione Risorse Umane Dr. Oreste Florenzano Redatto da Francesco Fava il 23/07/
5 ISTITUTO NAZIONALE PER LO STUDIO E LA CURA DEI TUMORI FONDAZIONE GIOVANNI PASCALE ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO Via Mariano Semmola NAPOLI DETERMINA DIRIGENZIALE N. 814 del 28/07/2015 PROPONENTE: U.O.C.``Gestione Risorse Umane`` OGGETTO: DIPENDENTE SIG.RA B.F. (MATR. 3790), C.P.S. INFERMIERE. RIPOSI E PERMESSI PER ASSISTENZA MADRE, EX ART. 42, COMMA 5, D. LGS , N.151, COME SOSTITUITO DALL'ART. 4, PUNTO 1, LETTERA B), COMMA 5 DEL D. LGS. 18\07\2011, N PROVVEDIMENTI. Pubblicata dal 29/07/2015 al 08/08/2015 Il Direttore Responsabile S.C. Affari Generali dr.ssa Elisa Regina Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
6 Elenco firmatari Questo documento è stato firmato da: Oreste Florenzano - U.O.C.``Gestione Risorse Umane`` Regina Elisa - U.O.C.`` Affari Generali`` Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
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