HEALTH MANAGEMENT ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO FIRENZE
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- Ladislao Mori
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1 1 OGGETTO ASPETTATIVA E BENEFICI DELLA LEGGE 104 QUESITO (posto in data 26 marzo 2014) Sono un dirigente medico di sessanta anni, con trentacinque anni di anzianità. In seguito a gravi patologie mi è stata riconosciuta la condizione di grave disabilità per la quale usufruisco di una riduzione giornaliera dell'orario di servizio, come previsto dalla legge 104. Tale condizione, a verifica annuale, mi è stata confermata anche per l'anno in corso. Ho chiesto informalmente alla mia Azienda se potevo usufruire di un periodo di aspettativa. La mia Azienda sostiene che non ho diritto ad usufruire di tale beneficio, sostenendo che non è mai capitato che l'aspettativa potesse essere concessa per se stessi, ancorché malati e che oltre ciò che la legge 104 prevede in termini di permessi mensili o giornalieri non si può concedere altro beneficio. RISPOSTA (inviata in data 3 aprile 2014) I benefici previsti dalla legge 104 (la riduzione di due ore al giorno della durata dell orario di lavoro oppure, in alternativa, tre giorni mensili di permesso) costituiscono un diritto assoluto del dirigente per cui sia stata accertata una situazione di grave disabilità, e non possono per nessun motivo essere negati dall Azienda di appartenenza (un eventuale diniego potrebbe addirittura costituire un reato penale). L aspettativa per esigenze personali costituisce invece un diritto subordinato ad una valutazione dell amministrazione di appartenenza e può essere negata sia se le ragioni per le quali l aspettativa è richiesta vengono considerate non valide o non adeguatamente supportate da idonea documentazione (la concessione dell aspettativa è conseguente a formale e motivata richiesta), sia se la concessione dell aspettativa non consente all azienda di assicurare la prescritta continuità dei servizi erogati.
2 2 La concessione dell aspettativa deve essere compatibile con le esigenze di servizio. Esiste nel caso dell aspettativa una evidente discrezionalità da parte dell azienda che deve comunque motivare l eventuale diniego con la stessa cura e precisione con cui chi richiede l aspettativa deve motivare la sua richiesta. Nel caso di un dirigente affetto da disabilità esiste una ulteriore possibilità, rispetto alla quale tra l altro l Azienda non può esercitare alcuna discrezionalità, prevista dall articolo 13 del CCNL 10 febbraio 2004 (lo stesso contratto che all articolo 10 disciplina l istituto dell aspettativa) ed è quella di sottoporsi ad un progetto riabilitativo, sempre ovviamente che ve ne siano le condizioni e che tale progetto sia proposto da una struttura pubblica o convenzionata. Sostenere in sostanza che i permessi retribuiti previsti dal comma 6 dell articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 sono l unico beneficio di cui può fruire un portatore di disabilità grave è un errore sul piano giuridico. Occorre valutare la situazione specifica, anche avvalendosi del supporto del medico competente e del servizio prevenzione, igiene e sicurezza degli ambienti di lavoro dell azienda sanitaria territorialmente competente, e scegliere il percorso più idoneo a consentire la migliore tutela della propria salute, diritto che costituisce oggetto dell articolo 32 della nostra Costituzione.
3 3 LEGGE 5 febbraio 1992, n. 104 Articolo 33. Agevolazioni 2. agevolazioni concesse ai genitori di un minore disabile grave La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi, di minore con handicap in situazione di gravità accertata dalla commissione medica dell unità sanitaria locale territorialmente competente possono chiedere ai rispettivi datori di lavoro di usufruire, in alternativa al prolungamento fino a tre anni del periodo di astensione facoltativa, di due ore di permesso giornaliero retribuito fino al compimento del terzo anno di vita del bambino. 3. agevolazioni concesse per l assistenza ad un parente disabile A condizione che la persona handicappata non sia ricoverata a tempo pieno, il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa. Il predetto diritto non può essere riconosciuto a più di un lavoratore dipendente per l'assistenza alla stessa persona con handicap in situazione di gravità. Per l'assistenza allo stesso figlio con handicap in situazione di gravità, il diritto è riconosciuto ad entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruirne alternativa-mente. Il dipendente ha diritto di prestare assistenza nei confronti di più persone in situazione di handicap grave, a condizione che si tratti del coniuge o di un parente o affine entro il primo grado o entro il secondo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i 65 anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti.
4 4 LEGGE 5 febbraio 1992, n. 104 Articolo 33. Agevolazioni 3-bis. titolo di viaggio per l assistenza ad un disabile Il lavoratore che usufruisce dei permessi di cui al comma 3 per assistere persona in situazione di handicap grave residente in comune situato a distanza stradale superiore a 150 chilometri rispetto a quello di residenza del lavoratore, attesta con titolo di viaggio, o altra documentazione idonea, il raggiungimento del luogo di residenza dell'assistito. 4. computo dei permessi ai fini dell anzianità di servizio e oneri I permessi di cui ai commi 2 e 3, che si cumulano con quelli previsti per l assistenza ad un figlio di età inferiore a tre anni, sono computati ai fini del calcolo dell anzianità di servizio, e sono retribuiti dall ente assicuratore di malattia. 5. scelta della sede di lavoro più vicina al disabile da assistere Il lavoratore che assiste un disabile residente in un comune distante più di 150 km ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede. 6. agevolazioni concesse ai disabili in condizioni di gravità La persona handicappata maggiorenne in situazione di gravità può usufruire alternativamente dei permessi di cui ai commi 2 e 3, ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferita in altra sede, senza il suo consenso. 7. estensione delle agevolazioni agli affidatari di disabili gravi Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 si applicano anche agli affidatari di persone handicappate in situazione di gravità.
5 5 LEGGE 5 febbraio 1992, n. 104 Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate. Articolo 33. Agevolazioni 7-bis. revoca delle agevolazioni laddove manchino i presupposti Ferma restando la verifica dei presupposti per l'accertamento della responsabilità disciplinare, il lavoratore decade dai diritti di cui al presente articolo, qualora il datore di lavoro o l'inps accerti l'insussistenza o il venir meno delle condizioni richieste per la legittima fruizione dei medesimi diritti. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
6 6 CCNL 10 febbraio 2004 Integrativo del CCNL 1998_2001 Articolo 10 Aspettativa 1. motivi per i quali può essere concessa l aspettativa Al dirigente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato che ne faccia formale e motivata richiesta, compatibilmente con le esigenze di servizio, possono essere concessi periodi di aspettativa per esigenze personali o di famiglia senza retribuzione e senza decorrenza dell anzianità, per una durata complessiva di dodici mesi in un triennio. 2. interruzione minima tra periodi di aspettativa Il dirigente rientrato in servizio non può usufruire di un altro periodo di aspettativa per motivi di famiglia, anche per cause diverse, ovvero delle aspettative di cui al comma 8, lettere a) e b), se non siano intercorsi almeno quattro mesi di servizio attivo, fatto salvo quanto previsto dal comma 8, lettera c). 3. modalità di calcolo del triennio Ai fini del calcolo del triennio di cui al comma 1, si applicano le medesime regole previste per le assenze per malattia. 4. frazionabilità della concessione dell aspettativa L aspettativa di cui al comma 1, fruibile anche frazionatamente, non si cumula con le assenze per malattia e si ritiene fruibile decorsi 30 giorni dalla domanda, salvo diverso accordo tra le parti. 5. regime previdenziale dei periodi di aspettativa per accudire i figli Qualora l aspettativa per motivi di famiglia venga richiesta per l educazione e l assistenza dei figli fino al sesto anno di età, tali periodi, pur non essendo utili ai fini della retribuzione e dell anzianità, sono utili ai fini degli accrediti figurativi per il trattamento pensionistico.
7 7 CCNL 10 febbraio 2004 Integrativo del CCNL 1998_2001 Articolo 10 Aspettativa 6. sospensione dell aspettativa L azienda, qualora durante il periodo di aspettativa vengano meno i motivi che ne hanno giustificato la concessione, invita il dirigente a riprendere servizio con un preavviso di 10 giorni. Il dirigente, per le stesse motivazioni e negli stessi termini, può riprendere servizio di propria iniziativa. 7. licenziamento senza preavviso per mancato rientro in servizio Nei confronti del dirigente che, salvo casi di comprovato impedimento, non si presenti per riprendere servizio alla scadenza del periodo di aspettativa o del termine di cui al comma 6, il rapporto è risolto, senza diritto ad alcuna indennità sostitutiva di preavviso 8. ulteriori motivazioni per le quali può essere chiesta l aspettativa L aspettativa senza retribuzione e senza decorrenza dell anzianità è altresì concessa al dirigente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, a domanda, per: a) un periodo massimo di sei mesi se assunto presso la stessa o altra azienda ovvero ente o amministrazione del comparto, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed incarico di direzione di struttura complessa; b) tutta la durata del contratto di lavoro a termine se assunto con rapporto di lavoro ed incarico a tempo determinato presso la stessa o altra azienda o ente del comparto, ovvero in altre pubbliche amministrazioni di diverso comparto. L aspettativa prevista dall articolo 23 bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 per attuare la mobilità pubblico privato si applica esclusivamente nei casi in cui l incarico sia conferito da Organismi pubblici o privati della Unione Europea o da ospedali pubblici dei paesi dell Unione stessa o da Organismi internazionali.
8 8 CCNL 10 febbraio 2004 Integrativo del CCNL 1998_2001 Articolo 10 Aspettativa c) la durata di due anni e per una sola volta nell arco della vita lavorativa per gravi e documentati motivi di famiglia. Tale aspettativa può essere fruita anche frazionatamente e può essere cumulata con l aspettativa di cui al comma 1, se utilizzata allo stesso titolo. 9. possibilità di esonero dal periodo di preavviso Il dirigente che non intende riprendere servizio, al termine dell aspettativa di cui al comma 8, lettera b), è esonerato dal preavviso purché manifesti per iscritto la propria volontà 15 giorni prima. Il preavviso non è comunque richiesto nell ipotesi di cui alla lettera a) o se il dirigente non rientra al termine del periodo di prova presso altra azienda.
9 9 CCNL 10 febbraio 2004 Articolo 13 Tutela dei dirigenti portatori di handicap 1. agevolazione concesse per sottoporsi a progetti di riabilitazione Allo scopo di favorire la riabilitazione ed il recupero dei dirigenti a tempo indeterminato nei confronti dei quali sia stato accertato, da una struttura sanitaria pubblica o convenzionata in base alle leggi nazionali o regionali vigenti, la condizione di portatore di handicap e che debbano sottoporsi ad un progetto terapeutico di riabilitazione predisposto dalle predette strutture, sono stabilite le seguenti misure di sostegno secondo le modalità di sviluppo ed esecuzione del progetto a) il diritto alla conservazione del posto per l intera durata del progetto di recupero, con corresponsione del trattamento economico previsto per assenze per malattia (intera retribuzione per i primi 9 mesi, 90% della retribuzione per i successivi tre mesi, 50% della retribuzione per eventuali sei mesi successivi e nessuna retribuzione gli ulteriori 18 mesi per i quali, a richiesta, il dirigente ha diritto alla conservazione del posto); b) concessione di permessi giornalieri orari retribuiti nel limite massimo di due ore, per la durata del progetto ; c) riduzione dell orario di lavoro, con l applicazione degli istituti normativi e retributivi previsti per il rapporto di lavoro a tempo parziale, limitatamente alla durata del progetto di recupero ; d) assegnazione del dirigente a compiti diversi da quelli abituali, quando tale misura sia individuata dalla struttura che gestisce il progetto di recupero come supporto della terapia in atto. 3. interruzione o completamento del progetto di recupero Qualora risulti, su segnalazione della struttura che segue il progetto, che i dirigenti non si sottopongano per loro volontà alle previste terapie, l azienda dispone, con le modalità previste dalle norme vigenti, l accertamento dell idoneità allo svolgimento della prestazione lavorativa. Il dirigente deve comunque riprendere servizio presso l azienda nei 15 giorni successivi alla data di completamento del progetto di recupero.
10 10 CCNL 10 febbraio 2004 Integrativo del CCNL 1998_2001 Articolo 13 Tutela dei dirigenti portatori di handicap 4. non cumulabilità con i benefici previsti dalla legge 104 Durante la realizzazione dei progetti di recupero i benefici previsti dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104 in tema di permessi non si cumulano con quelli previsti dal presente articolo.
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