HEALTH MANAGEMENT ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO FIRENZE
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- Ottavio Antonino Venturini
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1 1 OGGETTO ISTITUTI A TUTELA DELLA MATERNITÀ QUESITO (posto in data 25 giugno 2014) Sono un dirigente medico a tempo pieno e a tempo indeterminato. Vorrei sapere quali sono le norme in materia di tutela della maternità e quali sono in particolare le norme che disciplinano l astensione obbligatoria dal lavoro per maternità. RISPOSTA (inviata in data 25 giugno 2014 ) Le norme che disciplinano la tutela della maternità sono oggetto del decreto legislativo 26 marzo 2001, n.151, che prevede, oltre al congedo obbligatorio e facoltativo, ulteriori istituti. Per ciascuno di tali istituti si riportano di seguito i contenuti fondamentali e l articolo del citato decreto che li disciplina. Gli articoli di maggiore interesse sono riportati integralmente nella sezione riferimenti normativi. In tale sezione sono riportate le norme contrattuali relative alla dirigenza medica (articolo 15 del CCNL 10 febbraio 2004, integrativo del CCNL 1998_2001) che prevedono per i medici del SSN norme di maggior favore (in quanto pubblici dipendenti). congedo per maternità (articolo 16) astensione obbligatoria dal lavoro per un periodo di cinque mesi, due mesi prima e tre mesi dopo il parto fruibile, previa autorizzazione medica, anche un mese prima e quattro mesi dopo il parto; ai dipendenti privati è corrisposto l 80% della retribuzione ai dipendenti pubblici spetta l intera retribuzione interdizione dal lavoro (articolo 17) astensione dal lavoro disposta dalla direzione territoriale del lavoro o dalla ASL territorialmente competente su istanza dell interessata o d ufficio, laddove sussistano condizioni di incompatibilità tra mansioni attribuite e stato di salute della madre e del nascituro ai dipendenti privati è corrisposto l 80% della retribuzione ai dipendenti pubblici spetta l intera retribuzione
2 2 congedo parentale (articolo 32) astensione facoltativa dal lavoro fino ad otto anni di vita del bambino durata complessiva per la madre sei mesi, per il padre cinque mesi fruibili anche frazionatamente ai dipendenti privati è corrisposto il 30% della retribuzione ai dipendenti pubblici per i primi 30 giorni spetta l intera retribuzione riposi giornalieri per la madre (articolo 39) due riposi di un ora se l orario giornaliero supera le sei ore un riposo di un ora se l orario giornaliero è inferiore alle sei ore il beneficio è ridotto alla metà se l azienda mette a disposizione un asilo nido o altra struttura idonea i riposi giornalieri sono considerati a tutti gli effetti orario di lavoro congedo per la malattia del figlio (articolo 47) diritto di entrambi i genitori, alternativamente, di astenersi dal lavoro per periodi corrispondenti alle malattie di ciascun figlio di età non superiore a tre anni; dopo i tre anni e fino agli otto anni di vita del bambino sono concessi cinque giorni di astensione dal lavoro per i dipendenti privati non spetta alcuna retribuzione i dipendenti pubblici, per malattie del figlio fino a tre anni di vita, possono fruire di trenta giorni complessivi con l intera retribuzione per ciascun anno di vita del bambino ricongiungimento familiare (articolo 42-bis) possibilità di chiedere il trasferimento ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l'altro genitore esercita la propria attività lavorativa fino ai tre anni di vita del figlio; tale trasferimento può essere concesso solo previo assenso di entrambe le amministrazioni interessate. astensione dal lavoro notturno (articolo 53) l astensione è obbligatoria fino ad un anno di vita del bambino dopo un anno e fino a tre anni di vita del bambino l astensione è un diritto che può o meno essere esercitato a discrezione del lavoratore
3 3 sostegno della maternità e della paternità, articolo 2. Definizioni 1. principali istituti a tutela della maternità e della paternità Ai fini del presente testo unico: a) per "congedo di maternità" si intende l'astensione obbligatoria dal lavoro della lavoratrice; b) per "congedo di paternità" si intende l'astensione dal lavoro del lavoratore, fruito in alternativa al congedo di maternità; c) per "congedo parentale", si intende l'astensione facoltativa della lavoratrice o del lavoratore; d) per "congedo per la malattia del figlio" si intende l'astensione facoltativa dal lavoro della lavoratrice o del lavoratore in dipendenza della malattia stessa; e) per "lavoratrice" o "lavoratore", salvo che non sia altrimenti specificato, si intendono i dipendenti, compresi quelli con contratto di apprendistato, di amministrazioni pubbliche, di privati datori di lavoro nonché i soci lavoratori di cooperative. 2. riferimento al trattamento economico dei pubblici dipendenti Le indennità di cui al presente testo unico corrispondono, per le pubbliche amministrazioni, ai trattamenti economici previsti, ai sensi della legislazione vigente, da disposizioni normative e contrattuali. I trattamenti economici non possono essere inferiori alle predette indennità.
4 4 sostegno della maternità e della paternità Congedo di maternità Articolo 16 Divieto di adibire al lavoro le donne in stato di gravidanza 1. periodo di astensione obbligatoria dal lavoro È vietato adibire al lavoro le donne: a) durante i due mesi precedenti la data presunta del parto, salva la possibilità, secondo quanto previsto dall'articolo 20, di far decorrere il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro dal mese precedente la data presunta del parto fino a quattro mesi successivi alla data del parto; b) ove il parto avvenga oltre tale data, per il periodo intercorrente tra la data presunta e la data effettiva del parto; c) durante i tre mesi dopo il parto, salva la possibilità, secondo quanto previsto dall'articolo 20, di far decorrere il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro dal mese precedente la data presunta del parto fino a quattro mesi successivi alla data del parto; d) durante gli ulteriori giorni non goduti prima del parto, qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta. Tali giorni sono aggiunti al periodo di congedo di maternità dopo il parto. 1-bis. rientro in servizio a seguito di interruzione della gravidanza Nel caso di interruzione spontanea o terapeutica della gravidanza successiva al 180 giorno dall'inizio della gestazione, nonché in caso di decesso del bambino alla nascita o durante il congedo di maternità le lavoratrici hanno facoltà di riprendere in qualunque momento l'attività lavorativa, con un preavviso di dieci giorni al datore di lavoro, a condizione che il medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla loro salute.
5 5 sostegno della maternità e della paternità Congedo di maternità Articolo 17 estensione del divieto 1. estensione del divieto a tre mesi dalla data presunta del parto Il divieto è anticipato a tre mesi dalla data presunta del parto quando le lavoratrici sono occupate in lavori che, in relazione all'avanzato stato di gravidanza, siano da ritenersi gravosi o pregiudizievoli. Tali lavori sono determinati con propri decreti dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale. 2. ulteriori periodi di interdizione dal lavoro La Direzione territoriale del lavoro e la ASL dispongono, secondo quanto previsto dai successivi commi 3 e 4, l'interdizione dal lavoro delle lavoratrici in stato di gravidanza fino al periodo di astensione obbligatoria per maternità di cui alla lettera a), comma 1, dell'articolo 16 o fino ai periodi di astensione che possono essere disposti dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro, competente per territorio, ai sensi dell articolo 7, comma 6 quando non sia possibile spostare ad altre mansioni la lavoratrice adibita al trasporto e al sollevamento di pesi, nonché a lavori pericolosi, faticosi ed insalubri, per uno o più periodi, la cui durata sarà determinata dalla Direzione territoriale del lavoro o dalla ASL per i seguenti motivi: a) nel caso di gravi complicanze della gravidanza o di persistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza; b) quando le condizioni di lavoro o ambientali siano ritenute pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino; c) quando la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni.
6 6 sostegno della maternità e della paternità Congedo di maternità Articolo 17 estensione del divieto 3. procedure per l interdizione per complicanze della gravidanza L'astensione dal lavoro di cui alla lettera a) del comma 2 è disposta dall'azienda sanitaria locale, con modalità definite con Accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, secondo le risultanze dell'accertamento medico ivi previsto. In ogni caso il provvedimento dovrà essere emanato entro sette giorni dalla ricezione dell'istanza della lavoratrice. 4. procedure per l interdizione connesse con le mansioni svolte L'astensione dal lavoro di cui alle lettere b) e c) del comma 2 è disposta dalla Direzione territoriale del lavoro, d'ufficio o su istanza della lavoratrice, qualora nel corso della propria attività di vigilanza emerga l'esistenza delle condizioni che danno luogo all'astensione medesima. 5. irrevocabilità delle disposizioni di interdizione lavorativa I provvedimenti previsti dai presente articolo sono definitivi. articolo 18 Sanzioni 1. rilievo penale della mancata osservanza degli articoli 16 e 17 L'inosservanza delle disposizioni contenute negli articoli 16 e 17 è punita con l'arresto fino a sei mesi.
7 7 sostegno della maternità e della paternità Congedo di maternità Articolo 19. Interruzione della gravidanza 1. equiparazione alla malattia dell interruzione della gravidanza L'interruzione della gravidanza, spontanea o volontaria, nei casi previsti dagli articoli 4, 5 e 6 della legge 22 maggio 1978, n. 194 (Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza), è considerata a tutti gli effetti come malattia. 2. aumento della pena per l interruzione della gravidanza Ai sensi dell'articolo 17 della legge 22 maggio 1978, n. 194, la pena prevista per chiunque cagioni ad una donna, per colpa, l'interruzione della gravidanza o un parto prematuro è aumentata se il fatto è commesso con la violazione delle norme poste a tutela del lavoro. Articolo 20. Flessibilità del congedo di maternità 1. alternative di fruizione del periodo di congedo per maternità Ferma restando la durata complessiva del congedo di maternità, le lavoratrici hanno la facoltà di astenersi dal lavoro a partire dal mese precedente la data presunta del parto e nei quattro mesi successivi al parto, a condizione che il medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro. 2. lavori nei quali non è applicabile il comma 1 Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri della sanità e per la solidarietà sociale, sentite le parti sociali, definisce con proprio decreto l'elenco dei lavori ai quali non si applicano le disposizioni del comma 1.
8 8 sostegno della maternità e della paternità Congedo di maternità Articolo 21. Documentazione che deve essere prodotta per la fruizione del congedo 1. presentazione al datore di lavoro del certificato di gravidanza Prima dell'inizio del periodo di astensione obbligatoria dal lavoro di cui all'articolo 16, lettera a), le lavoratrici devono consegnare al datore di lavoro e all'istituto erogatore dell'indennità di maternità il certificato medico indicante la data presunta del parto. La data indicata nel certificato fa stato, nonostante qualsiasi errore di previsione. 1-bis. invio all INPS del certificato di gravidanza Il certificato medico di gravidanza indicante la data presunta del parto deve essere inviato all'istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) esclusivamente per via telematica direttamente dal medico del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato, utilizzando il sistema di trasmissione delle certificazioni di malattia, di cui al decreto del Ministro della salute 26 febbraio presentazione al datore di lavoro del certificato di nascita del figlio La lavoratrice è tenuta a presentare, entro trenta giorni, il certificato di nascita del figlio, ovvero la dichiarazione sostitutiva prevista dall'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa). 2-bis. invio all INPS del certificato di nascita del figlio La trasmissione all'inps del certificato di parto o del certificato di interruzione di gravidanza deve essere effettuata esclusivamente per via telematica dalla competente struttura sanitaria pubblica o privata convenzionata con il Servizio sanitario nazionale, secondo le modalità e utilizzando i servizi definiti con il decreto di cui al comma 1-bis.
9 9 sostegno della maternità e della paternità, articolo 32. congedo parentale 1. termini di fruibilità del congedo parentale Per ogni bambino, nei primi suoi otto anni di vita, ciascun genitore ha diritto di astenersi dal lavoro secondo le modalità stabilite dal presente articolo. I relativi congedi parentali dei genitori non possono complessivamente eccedere il limite di dieci mesi, fermo restando che qualora il padre lavoratore eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a tre mesi, il limite complessivo dei congedi parentali dei genitori è elevato a undici mesi. Nell'ambito del predetto limite, il diritto di astenersi dal lavoro compete: a) alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di congedo di maternità per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi; b) al padre lavoratore, dalla nascita del figlio, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi, elevabile a sette qualora il padre lavoratore eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a tre mesi; c) qualora vi sia un solo genitore, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a dieci mesi. 2. innalzamento a 11 mesi della durata complessiva del congedo Qualora il padre lavoratore eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a tre mesi, il limite complessivo dei congedi parentali dei genitori è elevato a undici mesi.
10 10 sostegno della maternità e della paternità, articolo 32. congedo parentale 3. obbligo di preavvisare il datore di lavoro Ai fini dell'esercizio del diritto di fruire del congedo parentale, il genitore è tenuto, salvo casi di oggettiva impossibilità, a preavvisare il datore di lavoro secondo le modalità e i criteri definiti dai contratti collettivi, e comunque con un termine di preavviso non inferiore a quindici giorni con l'indicazione dell'inizio e della fine del periodo di congedo. 4. imprescindibilità del diritto al congedo parentale Il congedo parentale spetta al genitore richiedente anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto. 4-bis. accordo con il datore di lavoro per la ripresa dell attività Durante il periodo di congedo, il lavoratore e il datore di lavoro concordano, ove necessario, adeguate misure di ripresa dell'attività lavorativa, tenendo conto di quanto eventualmente previsto dalla contrattazione collettiva.
11 11 sostegno della maternità e della paternità, articolo 39 riposi giornalieri della madre 1. numero dei riposi giornalieri in funzione dell orario di lavoro Il datore di lavoro deve consentire alle lavoratrici madri, durante il primo anno di vita del bambino, due periodi di riposo, anche cumulabili durante la giornata. Il riposo è uno solo quando l'orario giornaliero di lavoro è inferiore a sei ore. 2. durata di ciascun riposo e relativo trattamento normativo I periodi di riposo di cui al comma 1 hanno la durata di un'ora ciascuno e sono considerati ore lavorative agli effetti della durata e della retribuzione del lavoro. Essi comportano il diritto della donna ad uscire dall'azienda. 3. riduzione della durata dei riposi in caso di fruizione di asilo nido I periodi di riposo sono di mezz'ora ciascuno quando la lavoratrice fruisca dell'asilo nido o di altra struttura idonea, istituiti dal datore di lavoro nell'unità produttiva o nelle immediate vicinanze di essa.
12 12 sostegno della maternità e della paternità, articolo 42-bis ricongiungimento familiare 1. assegnazione temporanea ad altra amministrazione Il genitore con figli minori fino a tre anni di età dipendente di una amministrazione pubblica può essere assegnato, a richiesta, anche in modo frazionato e per un periodo complessivamente non superiore a tre anni, ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l'altro genitore esercita la propria attività lavorativa, subordinatamente alla sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva e previo assenso delle amministrazioni di provenienza e destinazione. L'eventuale dissenso deve essere motivato. L'assenso o il dissenso devono essere comunicati all'interessato entro trenta giorni dalla domanda. 2. indisponibilità del posto di lavoro resosi vacante Il posto temporaneamente lasciato libero non si renderà disponibile ai fini di una nuova assunzione.
13 13 sostegno della maternità e della paternità, articolo 47 congedo per la malattia del figlio 1. congedo per malattia dei figli di età inferiore a tre anni Entrambi i genitori, alternativamente, hanno diritto di astenersi dal lavoro per periodi corrispondenti alle malattie di ciascun figlio di età non superiore a tre anni. 2. congedo per malattia dei figli di età compresa tra tre e otto anni Ciascun genitore, alternativamente, ha altresì diritto di astenersi dal lavoro, nel limite di cinque giorni lavorativi all'anno, per le malattie di ogni figlio di età compresa fra i tre e gli otto anni. 3. modalità di trasmissione all INPS della certificazione di malattia La certificazione di malattia necessaria al genitore per fruire dei congedi previsti per la malattia del figlio di età inferiore ad otto anni è inviata per via telematica direttamente dal medico curante del Servizio sanitario nazionale, o con esso convenzionato, che ha in cura il minore, all'istituto nazionale della previdenza sociale, utilizzando il sistema di trasmissione delle certificazioni di malattia di cui al decreto del Ministro della salute in data 26 febbraio 2010, e dal predetto Istituto è immediatamente inoltrata, con le medesime modalità, al datore di lavoro interessato e all'indirizzo di posta elettronica della lavoratrice o del lavoratore che ne facciano richiesta. 4. sospensione del decorso delle ferie in caso di ricovero ospedaliero La malattia del bambino che dia luogo a ricovero ospedaliero interrompe a richiesta del genitore il decorso delle ferie per fruire del congedo. 5. esonero dai controlli previsti in caso di malattia Ai congedi per malattia del figlio non si applicano le disposizioni vigenti in materia di controlli delle assenze per malattia.
14 14 sostegno della maternità e della paternità Articolo 53. Lavoro notturno 1. periodo in cui è vietato adibire le donne al lavoro notturno È vietato adibire le donne al lavoro, dalle ore 24 alle ore 6, dall'accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino. 2. periodo in cui i genitori non sono obbligati al lavoro notturno Non sono obbligati a prestare lavoro notturno: a) la lavoratrice madre di un figlio di età inferiore a tre anni o, in alternativa, il lavoratore padre convivente con la stessa; b) la lavoratrice o il lavoratore che sia l'unico genitore affidatario di un figlio convivente di età inferiore a dodici anni.
15 15 NORME SPECIFICHE RELATIVE ALLA DIRIGENZA MEDICA CCNL 10 febbraio 2004 integrativo del CCNL 1998_2001 articolo 15 congedi dei genitori 1. riferimento al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 Al dirigente si applicano le vigenti disposizioni in materia di tutela della maternità e della paternità contenute nel decreto legislativo 26 marzo 2001, n disciplina degli istituti oggetto del decreto legislativo 151/2001 Oltre a quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, 151, le parti concordano quanto segue: a) congedo obbligatorio per maternità nel periodo di astensione obbligatoria per maternità al dirigente spettano l intera retribuzione fissa mensile, ivi compresa la retribuzione individuale di anzianità, ove in godimento; b) parto prematuro in caso di parto prematuro, alle lavoratrici spettano comunque i mesi di astensione obbligatoria non goduti prima della data presunta del parto. Qualora il figlio nato prematuro abbia necessità di un periodo di degenza presso una struttura ospedaliera pubblica o privata, la madre ha facoltà di rientrare in servizio richiedendo, previa presentazione di un certificato medico attestante la sua idoneità al servizio, la fruizione del restante periodo di congedo obbligatorio post-parto ed il periodo ante-parto, qualora non fruito, a decorrere dalla data di effettivo rientro a casa del bambino; c) congedo parentale nell ambito del periodo di astensione facoltativa dal lavoro per un periodo complessivo di sei mesi entro gli otto anni di vita del bambino, fruibile anche frazionatamente, i primi 30 giorni di assenza, computati complessivamente per entrambi i genitori e fruibili anche in modo frazionato, non riducono le ferie e sono valutati ai fini dell anzianità di servizio. Per tale assenza spetta l intera retribuzione
16 16 NORME SPECIFICHE RELATIVE ALLA DIRIGENZA MEDICA CCNL 10 febbraio 2004 integrativo del CCNL 1998_2001 articolo 15 congedi dei genitori 2. disciplina degli istituti oggetto del decreto legislativo 151/2001 d) astensione dal lavoro per malattia del figlio successivamente al periodo di astensione obbligatoria per maternità e sino al compimento del terzo anno di vita del bambino, nei casi di astensione dal lavoro per malattia del figlio previsti dall articolo 47, comma 4 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n.165, alle lavoratrici madri ed ai lavoratori padri sono riconosciuti 30 giorni di assenza retribuita per ciascun anno di età del bambino computati complessivamente per entrambi i genitori; e) computo dei giorni di assenza i periodi di assenza per congedo parentale malattia del figlio nel caso di fruizione continuativa comprendono anche gli eventuali giorni festivi che ricadano all interno degli stessi. Tale modalità di computo trova applicazione anche nel caso di fruizione frazionata, ove i diversi periodi di assenza non siano intervallati dal ritorno al lavoro del lavoratore o della lavoratrice; f) termini per la presentazione della domanda di congedo parentale ai fini della fruizione, anche frazionata, del congedo parentale, la lavoratrice madre o il lavoratore padre presentano la relativa domanda, con l indicazione della durata, all ufficio di appartenenza di norma 15 giorni prima della data di decorrenza del periodo di astensione. La domanda può essere inviata anche a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento purché sia assicurato comunque il rispetto del termine minimo di 15 giorni. Tale disciplina trova applicazione anche nel caso di proroga dell originario periodo di astensione;
17 17 NORME SPECIFICHE RELATIVE ALLA DIRIGENZA MEDICA CCNL 10 febbraio 2004 integrativo del CCNL 1998_2001 articolo 15 congedi dei genitori 2. disciplina degli istituti oggetto del decreto legislativo 151/2001 g) possibilità di richiedere il congedo parentale 48 ore prima in presenza di particolari e comprovate situazioni personali che rendano impossibile il rispetto dei termini di 15 giorni previsti alla lettera f) la domanda può essere presentata entro le 48 ore precedenti l inizio del periodo di astensione dal lavoro ; h) parto plurimo in caso di parto plurimo, i periodi di riposo giornaliero sono raddoppiati e le ore aggiuntive rispetto a quelle previste possono essere utilizzate anche dal padre. 3. obbligo di adibire la lavoratrice madre ad attività compatibili Ferma restando l astensione obbligatoria dal lavoro per maternità, qualora durante il periodo della gravidanza e per l intera durata del periodo di allattamento si accerti che l espletamento dell attività lavorativa comporta una situazione di danno o di pericolo per la gestazione o la salute della lavoratrice madre, l azienda provvede al temporaneo impiego della medesima e con il suo consenso in altre attività, nell ambito di quelle disponibili, che comportino minor aggravio psicofisico.
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