OGGETTO CONGEDO PER MALATTIA DEL FIGLIO DI ETÀ INFERIORE A 3 ANNI

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1 1 OGGETTO CONGEDO PER MALATTIA DEL FIGLIO DI ETÀ INFERIORE A 3 ANNI QUESITO (posto in data 25 febbraio 2015) È possibile richiedere un congedo prolungato (quindi superiore ai 30 giorni retribuiti per anno) per una malattia del figlio di età inferiore ai tre anni? Deve essere una malattia in fase acuta o è sufficiente la convalescenza? RISPOSTA (inviata in data 2 marzo 2015) Nel sito istituzionale dell INPS, nella sezione AGEVOLAZIONI LEGATE ALLA MATERNITÀ a proposito del congedo per la malattia del bambino si legge: Il padre o la madre, in alternativa, hanno diritto (articolo 47 del decreto legislativo 151/2001) nei primi 3 anni di vita del bambino, a congedi per malattia dello stesso senza limiti di tempo, anche se la malattia non è in fase acuta. Per quanto concerne il trattamento economico nella stessa sezione si precisa che i congedi non sono retribuiti. Per i dipendenti pubblici, e quindi per i dirigenti medici, è previsto un trattamento di maggior favore, con la retribuzione per intero nei primi 30 giorni fruiti, anche frazionatamente, nel periodo dei primi tre anni di vita del bambino. Successivamente potranno essere richiesti ulteriori giorni di permesso senza limitazioni ma senza diritto alla retribuzione. Gli ulteriori periodi di assenza usufruiti allo stesso titolo fino al compimento del terzo anno di età del bambino, oltre a non essere retribuiti, incidono in termini riduttivi sulle ferie e sulla tredicesima mensilità, mentre sono comunque utili ai fini dell'anzianità di servizio. La normativa a tutela della maternità prevede peraltro la possibilità di fruire di un ulteriore istituto, il congedo parentale di cui all articolo 32 dello stesso decreto legislativo 151.

2 2 L articolo 32 del decreto legislativo 151 dispone testualmente: Per ogni bambino, nei primi suoi otto anni di vita, ciascun genitore ha diritto di astenersi dal lavoro secondo le modalità stabilite dal presente articolo. I relativi congedi parentali dei genitori non possono complessivamente eccedere il limite di dieci mesi, fermo restando che qualora il padre lavoratore eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a tre mesi, il limite complessivo dei congedi parentali dei genitori è elevato a undici mesi. Anche per il congedo parentale per i dipendenti pubblici i primi 30 giorni fruiti sono retribuiti per intero. In merito alla possibilità di cumulare i due benefici l ARAN ha così risposto al quesito È possibile cumulare nel primo anno di vita del bambino il congedo parentale e i permessi per malattia del figlio? Come deve essere calcolato il relativo trattamento economico? Il congedo parentale di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 151 deve essere nettamente distinto dal congedo per malattia del figlio di cui all'articolo 47 dello stesso decreto; si tratta di istituti profondamente diversi sia sotto il profilo dei presupposti legittimanti sia sotto quello della disciplina. Dalle citate norme di legge non risulta in alcun modo il divieto di cumulare i due istituti nel primo anno di vita del bambino, se per cumulo si intende la possibilità di fruire, non contemporaneamente, sia del congedo parentale sia del congedo per malattia del figlio. Le assenze possono dunque essere cumulate (nel senso sopra indicato). Ne consegue che anche per quanto riguarda il relativo trattamento economico è possibile cumulare, nello stesso anno, sia i primi trenta giorni di congedo parentale retribuito al 100% sia i trenta giorni di congedo per malattia bambino retribuiti al 100%; ciò che rileva è che sia esaurito il periodo di congedo di maternità (astensione obbligatoria) e che il bambino non abbia più di tre anni.

3 3 Le norme che disciplinano la tutela della maternità sono oggetto del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, che prevede, oltre al congedo obbligatorio e facoltativo durante la gravidanza ulteriori istituti, per ciascuno dei quali si riportano di seguito i contenuti fondamentali e l articolo del citato decreto che li disciplina, che viene riportato integralmente in questa stessa sezione insieme con le norme contrattuali relative alla dirigenza medica (articolo 15 del CCNL 10 febbraio 2004, integrativo del CCNL 1998_2001) che prevedono condizioni di maggior favore (in quanto pubblici dipendenti). congedo parentale (articolo 32) astensione facoltativa dal lavoro fino ad otto anni di vita del bambino durata complessiva per la madre sei mesi, per il padre cinque mesi fruibili anche frazionatamente ai dipendenti privati è corrisposto il 30% della retribuzione ai dipendenti pubblici per i primi 30 giorni spetta l intera retribuzione riposi giornalieri per la madre (articolo 39) due riposi di un ora se l orario giornaliero supera le sei ore un riposo di un ora se l orario giornaliero è inferiore alle sei ore il beneficio è ridotto alla metà se l azienda mette a disposizione un asilo nido o altra struttura idonea i riposi giornalieri sono considerati a tutti gli effetti orario di lavoro congedo per la malattia del figlio (articolo 47) diritto di entrambi i genitori, alternativamente, di astenersi dal lavoro per periodi corrispondenti alle malattie di ciascun figlio di età non superiore a tre anni; dopo i tre anni e fino agli otto anni di vita del bambino sono concessi cinque giorni di astensione dal lavoro per i dipendenti privati non spetta alcuna retribuzione i dipendenti pubblici, per malattie del figlio fino a tre anni di vita, possono fruire di trenta giorni complessivi con l intera retribuzione per ciascun anno di vita del bambino

4 4 ricongiungimento familiare (articolo 42-bis) possibilità di chiedere il trasferimento ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l'altro genitore esercita la propria attività lavorativa fino ai tre anni di vita del figlio; tale trasferimento può essere concesso solo previo assenso di entrambe le amministrazioni interessate. astensione dal lavoro notturno (articolo 53) l astensione è obbligatoria fino ad un anno di vita del bambino dopo un anno e fino a tre anni di vita del bambino l astensione è un diritto che può o meno essere esercitato a discrezione del lavoratore Nel caso oggetto del quesito si applica l articolo 47 del citato decreto legislativo 151, secondo il quale

5 5 DECRETO LEGISLATIVO 26 marzo 2001, n. 151 Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, articolo 2. Definizioni 1. principali istituti a tutela della maternità e della paternità Ai fini del presente testo unico: a) per "congedo di maternità" si intende l'astensione obbligatoria dal lavoro della lavoratrice; b) per "congedo di paternità" si intende l'astensione dal lavoro del lavoratore, fruito in alternativa al congedo di maternità; c) per "congedo parentale", si intende l'astensione facoltativa della lavoratrice o del lavoratore; d) per "congedo per la malattia del figlio" si intende l'astensione facoltativa dal lavoro della lavoratrice o del lavoratore in dipendenza della malattia stessa; e) per "lavoratrice" o "lavoratore", salvo che non sia altrimenti specificato, si intendono i dipendenti, compresi quelli con contratto di apprendistato, di amministrazioni pubbliche, di privati datori di lavoro nonché i soci lavoratori di cooperative. 2. riferimento al trattamento economico dei pubblici dipendenti Le indennità di cui al presente testo unico corrispondono, per le pubbliche amministrazioni, ai trattamenti economici previsti, ai sensi della legislazione vigente, da disposizioni normative e contrattuali. I trattamenti economici non possono essere inferiori alle predette indennità.

6 6 DECRETO LEGISLATIVO 26 marzo 2001, n. 151 Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, articolo 32. Congedo parentale 1. termini di fruibilità del congedo parentale Per ogni bambino, nei primi suoi otto anni di vita, ciascun genitore ha diritto di astenersi dal lavoro secondo le modalità stabilite dal presente articolo. I relativi congedi parentali dei genitori non possono complessivamente eccedere il limite di dieci mesi, fermo restando che qualora il padre lavoratore eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a tre mesi, il limite complessivo dei congedi parentali dei genitori è elevato a undici mesi. Nell'ambito del predetto limite, il diritto di astenersi dal lavoro compete: a) alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di congedo di maternità per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi; b) al padre lavoratore, dalla nascita del figlio, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi, elevabile a sette qualora il padre lavoratore eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a tre mesi; c) qualora vi sia un solo genitore, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a dieci mesi. 2. innalzamento a 11 mesi della durata complessiva del congedo Qualora il padre lavoratore eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a tre mesi, il limite complessivo dei congedi parentali dei genitori è elevato a undici mesi.

7 7 DECRETO LEGISLATIVO 26 marzo 2001, n. 151 Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, articolo 32. Congedo parentale 3. obbligo di preavvisare il datore di lavoro Ai fini dell'esercizio del diritto di fruire del congedo parentale, il genitore è tenuto, salvo casi di oggettiva impossibilità, a preavvisare il datore di lavoro secondo le modalità e i criteri definiti dai contratti collettivi, e comunque con un termine di preavviso non inferiore a quindici giorni con l'indicazione dell'inizio e della fine del periodo di congedo. 4. imprescindibilità del diritto al congedo parentale Il congedo parentale spetta al genitore richiedente anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto. 4-bis. accordo con il datore di lavoro per la ripresa dell attività Durante il periodo di congedo, il lavoratore e il datore di lavoro concordano, ove necessario, adeguate misure di ripresa dell'attività lavorativa, tenendo conto di quanto eventualmente previsto dalla contrattazione collettiva.

8 8 DECRETO LEGISLATIVO 26 marzo 2001, n. 151 Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, articolo 34 Trattamento economico e normativo 1. misura dell indennità dovuta durante il congedo parentale Per i periodi di congedo parentale alle lavoratrici e ai lavoratori è dovuta fino al terzo anno di vita del bambino, un'indennità pari al 30 per cento della retribuzione, per un periodo massimo complessivo tra i genitori di sei mesi. Agli effetti della determinazione della misura dell'indennità per retribuzione s'intende la retribuzione media globale giornaliera del periodo di paga quadri settimanale o mensile scaduto ed immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha avuto inizio il congedo. Concorrono a formare la retribuzione gli stessi elementi che vengono considerati agli effetti della determinazione delle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria per le indennità economiche di malattia. Per retribuzione media globale giornaliera si intende l'importo che si ottiene dividendo per trenta l'importo totale della retribuzione del mese precedente a quello nel corso del quale ha avuto inizio il congedo.

9 9 DECRETO LEGISLATIVO 26 marzo 2001, n. 151 Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, articolo 39 Riposi giornalieri della madre 1. numero dei riposi giornalieri in funzione dell orario di lavoro Il datore di lavoro deve consentire alle lavoratrici madri, durante il primo anno di vita del bambino, due periodi di riposo, anche cumulabili durante la giornata. Il riposo è uno solo quando l'orario giornaliero di lavoro è inferiore a sei ore. 2. durata di ciascun riposo e relativo trattamento normativo I periodi di riposo di cui al comma 1 hanno la durata di un'ora ciascuno e sono considerati ore lavorative agli effetti della durata e della retribuzione del lavoro. Essi comportano il diritto della donna ad uscire dall'azienda. 3. riduzione della durata dei riposi in caso di fruizione di asilo nido I periodi di riposo sono di mezz'ora ciascuno quando la lavoratrice fruisca dell'asilo nido o di altra struttura idonea, istituiti dal datore di lavoro nell'unità produttiva o nelle immediate vicinanze di essa.

10 10 DECRETO LEGISLATIVO 26 marzo 2001, n. 151 Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, articolo 42-bis ricongiungimento familiare 1. assegnazione temporanea ad altra amministrazione Il genitore con figli minori fino a tre anni di età dipendente di una amministrazione pubblica può essere assegnato, a richiesta, anche in modo frazionato e per un periodo complessivamente non superiore a tre anni, ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l'altro genitore esercita la propria attività lavorativa, subordinatamente alla sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva e previo assenso delle amministrazioni di provenienza e destinazione. L'eventuale dissenso deve essere motivato. L'assenso o il dissenso devono essere comunicati all'interessato entro trenta giorni dalla domanda. 2. indisponibilità del posto di lavoro resosi vacante Il posto temporaneamente lasciato libero non si renderà disponibile ai fini di una nuova assunzione.

11 11 DECRETO LEGISLATIVO 26 marzo 2001, n. 151 Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, articolo 47 congedo per la malattia del figlio 1. congedo per malattia dei figli di età inferiore a tre anni Entrambi i genitori, alternativamente, hanno diritto di astenersi dal lavoro per periodi corrispondenti alle malattie di ciascun figlio di età non superiore a tre anni. 2. congedo per malattia dei figli di età compresa tra tre e otto anni Ciascun genitore, alternativamente, ha altresì diritto di astenersi dal lavoro, nel limite di cinque giorni lavorativi all'anno, per le malattie di ogni figlio di età compresa fra i tre e gli otto anni. 3. modalità di trasmissione all INPS della certificazione di malattia La certificazione di malattia necessaria al genitore per fruire dei congedi previsti per la malattia del figlio di età inferiore ad otto anni è inviata per via telematica direttamente dal medico curante del Servizio sanitario nazionale, o con esso convenzionato, che ha in cura il minore, all'istituto nazionale della previdenza sociale, utilizzando il sistema di trasmissione delle certificazioni di malattia di cui al decreto del Ministro della salute in data 26 febbraio 2010, e dal predetto Istituto è immediatamente inoltrata, con le medesime modalità, al datore di lavoro interessato e all'indirizzo di posta elettronica della lavoratrice o del lavoratore che ne facciano richiesta. 4. sospensione del decorso delle ferie in caso di ricovero ospedaliero La malattia del bambino che dia luogo a ricovero ospedaliero interrompe a richiesta del genitore il decorso delle ferie per fruire del congedo. 5. esonero dai controlli previsti in caso di malattia Ai congedi per malattia del figlio non si applicano le disposizioni vigenti in materia di controlli delle assenze per malattia.

12 12 DECRETO LEGISLATIVO 26 marzo 2001, n. 151 Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità Articolo 53. Lavoro notturno 1. periodo in cui è vietato adibire le donne al lavoro notturno È vietato adibire le donne al lavoro, dalle ore 24 alle ore 6, dall'accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino. 2. periodo in cui i genitori non sono obbligati al lavoro notturno Non sono obbligati a prestare lavoro notturno: a) la lavoratrice madre di un figlio di età inferiore a tre anni o, in alternativa, il lavoratore padre convivente con la stessa; b) la lavoratrice o il lavoratore che sia l'unico genitore affidatario di un figlio convivente di età inferiore a dodici anni.

13 13 NORME DI MAGGIOR FAVORE PER I DIPENDENTI PUBBLICI CCNL 14 SETTEMBRE 2000 Articolo 17 Congedi dei genitori 4. trattamento del congedo obbligatorio per maternità Nel periodo di astensione obbligatoria per maternità alla lavoratrice o al lavoratore spettano l intera retribuzione fissa mensile, le quote di salario accessorio fisse e ricorrenti, compresa la retribuzione di posizione, nonché il salario di produttività. 5. trattamento del congedo facoltativo per maternità Nell ambito del periodo di congedo facoltativo per maternità per le lavoratrici madri o in alternativa per i lavoratori padri, i primi trenta giorni, computati complessivamente per entrambi i genitori e fruibili anche frazionatamente, non riducono le ferie, sono valutati ai fini dell anzianità di servizio e sono retribuiti per intero, con esclusione dei compensi per lavoro straordinario e le indennità per prestazioni disagiate, pericolose o dannose per la salute. 6. trattamento dei congedi per malattia del figlio Successivamente al periodo di astensione facoltativa per maternità e fino al terzo anno di vita del bambino, in caso di congedo per malattia del figlio, alle lavoratrici madri ed ai lavoratori padri sono riconosciuti trenta giorni per ciascun anno, computati complessivamente per entrambi i genitori, di assenza retribuita per intero, con esclusione dei compensi per lavoro straordinario e le indennità per prestazioni disagiate, pericolose o dannose per la salute. 7. modalità di fruizione dei congedi per assistere il figlio I periodi di assenza per congedo parentale o per malattia del figlio, nel caso di fruizione continuativa, comprendono anche gli eventuali giorni festivi che ricadano all interno degli stessi. Tale modalità di computo trova applicazione anche nel caso di fruizione frazionata, ove i diversi periodi di assenza non siano intervallati dal ritorno al lavoro del lavoratore o della lavoratrice.

14 14 NORME SPECIFICHE RELATIVE ALLA DIRIGENZA MEDICA CCNL 10 febbraio 2004 integrativo del CCNL 1998_2001 articolo 15 Congedi dei genitori 1. riferimento al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 Al dirigente si applicano le vigenti disposizioni in materia di tutela della maternità e della paternità contenute nel decreto legislativo 26 marzo 2001, n disciplina degli istituti oggetto del decreto legislativo 151/2001 Oltre a quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, 151, le parti concordano quanto segue: a) congedo obbligatorio per maternità nel periodo di astensione obbligatoria per maternità al dirigente spettano l intera retribuzione fissa mensile, ivi compresa la retribuzione individuale di anzianità, ove in godimento; b) parto prematuro in caso di parto prematuro, alle lavoratrici spettano comunque i mesi di astensione obbligatoria non goduti prima della data presunta del parto. Qualora il figlio nato prematuro abbia necessità di un periodo di degenza presso una struttura ospedaliera pubblica o privata, la madre ha facoltà di rientrare in servizio richiedendo, previa presentazione di un certificato medico attestante la sua idoneità al servizio, la fruizione del restante periodo di congedo obbligatorio post-parto ed il periodo ante-parto, qualora non fruito, a decorrere dalla data di effettivo rientro a casa del bambino; c) congedo parentale nell ambito del periodo di astensione facoltativa dal lavoro per un periodo complessivo di sei mesi entro gli otto anni di vita del bambino, fruibile anche frazionatamente, i primi 30 giorni di assenza, computati complessivamente per entrambi i genitori e fruibili anche in modo frazionato, non riducono le ferie e sono valutati ai fini dell anzianità di servizio. Per tale assenza spetta l intera retribuzione

15 15 NORME SPECIFICHE RELATIVE ALLA DIRIGENZA MEDICA CCNL 10 febbraio 2004 integrativo del CCNL 1998_2001 articolo 15 Congedi dei genitori 2. disciplina degli istituti oggetto del decreto legislativo 151/2001 d) astensione dal lavoro per malattia del figlio successivamente al periodo di astensione obbligatoria per maternità e sino al compimento del terzo anno di vita del bambino, nei casi di astensione dal lavoro per malattia del figlio previsti dall articolo 47, comma 4 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 165, alle lavoratrici madri ed ai lavoratori padri sono riconosciuti 30 giorni di assenza retribuita per ciascun anno di età del bambino computati complessivamente per entrambi i genitori; e) computo dei giorni di assenza i periodi di assenza per congedo parentale malattia del figlio nel caso di fruizione continuativa comprendono anche gli eventuali giorni festivi che ricadano all interno degli stessi. Tale modalità di computo trova applicazione anche nel caso di fruizione frazionata, ove i diversi periodi di assenza non siano intervallati dal ritorno al lavoro del lavoratore o della lavoratrice; f) termini per la presentazione della domanda di congedo parentale ai fini della fruizione, anche frazionata, del congedo parentale, la lavoratrice madre o il lavoratore padre presentano la relativa domanda, con l indicazione della durata, all ufficio di appartenenza di norma 15 giorni prima della data di decorrenza del periodo di astensione. La domanda può essere inviata anche a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento purché sia assicurato comunque il rispetto del termine minimo di 15 giorni. Tale disciplina trova applicazione anche nel caso di proroga dell originario periodo di astensione;

16 16 NORME SPECIFICHE RELATIVE ALLA DIRIGENZA MEDICA CCNL 10 febbraio 2004 integrativo del CCNL 1998_2001 articolo 15 Congedi dei genitori 2. disciplina degli istituti oggetto del decreto legislativo 151/2001 g) possibilità di richiedere il congedo parentale 48 ore prima in presenza di particolari e comprovate situazioni personali che rendano impossibile il rispetto dei termini di 15 giorni previsti alla lettera f) la domanda può essere presentata entro le 48 ore precedenti l inizio del periodo di astensione dal lavoro ; h) parto plurimo in caso di parto plurimo, i periodi di riposo giornaliero sono raddoppiati e le ore aggiuntive rispetto a quelle previste possono essere utilizzate anche dal padre. 3. obbligo di adibire la lavoratrice madre ad attività compatibili Ferma restando l astensione obbligatoria dal lavoro per maternità, qualora durante il periodo della gravidanza e per l intera durata del periodo di allattamento si accerti che l espletamento dell attività lavorativa comporta una situazione di danno o di pericolo per la gestazione o la salute della lavoratrice madre, l azienda provvede al temporaneo impiego della medesima e con il suo consenso in altre attività, nell ambito di quelle disponibili, che comportino minor aggravio psicofisico.

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