Le pillole di. Area Lavoro. Notizie, commenti, istruzioni ed altro. Le Ferie nel rapporto di lavoro subordinato MINIGUIDA.

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1 Le pillole di Notizie, commenti, istruzioni ed altro Direttore responsabile: Edi Sommariva Numero Le Ferie nel rapporto di lavoro subordinato MINIGUIDA Area Lavoro a cura di Silvio Moretti e Federico Salis

2 Introduzione Le ferie sono un diritto irrinunciabile dei lavoratori garantito dalla Costituzione. Per ogni anno di attività, il lavoratore ha diritto a un periodo di sosta da lavoro retribuito, la cui durata è fissata dalla contrattazione collettiva o dal contratto di assunzione, comunque in una misura non inferiore a 4 settimane. Il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo annuale di ferie retribuito, possibilmente continuativo, non inferiore a quattro settimane (nel tempo che l imprenditore stabilisce, tenuto conto delle esigenze dell impresa e degli interessi del prestatore di lavoro) e tale periodo va goduto per almeno due settimane consecutive in caso di richiesta del lavoratore, nel corso dell anno di maturazione e, per le restanti due, nei 18 mesi successivi al termine dell anno di maturazione. I contratti collettivi nazionali, territoriali ed aziendali possono prevedere un aumento del periodo minimo di ferie attualmente stabilito. Oltre alla durata delle ferie, i singoli contratti collettivi possono disciplinare la retribuzione spettante in tali periodi, le norme da seguire in caso di festività cadenti durante il periodo, le modalità di calcolo dei giorni, la determinazione dell indennità sostitutiva qualora l indennità stessa possa ricorrere (l impossibilità di monetizzazione in tal caso resta per le 4 settimane), il limite temporale massimo per il godimento, la scadenza della corresponsione della retribuzione feriale, la modalità di calcolo in caso di cambio di qualifica o di anzianità di servizio. IN SINTESI Il minimo legale Divieto di monetizzazione La fruizione delle ferie Per ogni anno di attività, il lavoratore ha diritto a un periodo di ferie retribuite la cui durata è fissata dalla contrattazione collettiva o dal contratto di assunzione, in misura non inferiore a 4 settimane Sul minimo legale di ferie (4 settimane) vige il divieto di monetizzazione, salvo che in sede di risoluzione del rapporto. Il divieto (cioè l impossibilità di sostituire il godimento delle ferie con il pagamento dell indennità sostitutiva) opera sul minimo legale maturato dal 29 aprile 2003 (entrata in vigore del dlgs n. 66/2003) Il periodo di ferie si distingue in tre specie: a) periodo di 2 settimane, da godere durante l anno di maturazione; b) periodo di 2 settimane, da godere entro 18 mesi dalla fine dell anno di maturazione; c) periodo eccedente le 4 settimane minime legali, disciplinate dai Ccnl o dal contratto di assunzione. Agli assunti in data antecedente al 29 aprile 2003 può residuare ancora il periodo di ferie maturato fino al 28 aprile 2003; tale periodo segue le regole della contrattazione collettiva (per esempio, possono essere monetizzate) 2

3 Il quadro normativo Norme di riferimento Determinazione del periodo di ferie Codice civile 16 Marzo 1942 Art INPS circolare 17 Maggio 1999, n.109 DECRETO LEGISLATIVO 26 Marzo 2001, n.151 Art. 22 DECRETO LEGISLATIVO 26 Marzo 2001, n.151 Art. 34 DECRETO LEGISLATIVO 26 Marzo 2001, n.151 Art. 47 DECRETO LEGISLATIVO 8 Aprile 2003, n.66 Art. 10 DECRETO LEGISLATIVO 27 Maggio 2005, n.108 DECRETO LEGISLATIVO 19 Agosto 2005, n.185 MINISTERO LAVORO nota 18 Ottobre 2006, n.4908 Durata DECRETO LEGISLATIVO 8 Aprile 2003, n.66 Art. 10 MINISTERO LAVORO circolare 3 Marzo 2005, n.8 DECRETO LEGISLATIVO 27 Maggio 2005, n.108 MINISTERO LAVORO nota 13 Giugno 2006, n.496 MINISTERO LAVORO nota 26 Ottobre 2006, n.5221 Maturazione del diritto - Periodi computabili Codice civile 16 Marzo 1942 Art DECRETO PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 Marzo 1957, n.361 Art. 119 MINISTERO LAVORO nota 28 Giugno 1966, n DECRETO LEGISLATIVO 26 Marzo 2001, n.151 Art. 22 DECRETO LEGISLATIVO 26 Marzo 2001, n.151 Art. 29 Maturazione del diritto - Periodi non computabili MINISTERO LAVORO nota 28 Giugno 1966, n LEGGE 20 Maggio 1970, n.300 Art. 31 INPS circolare 15 Settembre 1979, n DECRETO LEGISLATIVO 26 Marzo 2001, n.151 Art. 34 DECRETO LEGISLATIVO 26 Marzo 2001, n.151 Art. 48 Monetizzazione ferie non godute DECRETO LEGISLATIVO 8 Aprile 2003, n.66 Art. 10 MINISTERO LAVORO circolare 3 Marzo 2005, n.8 MINISTERO LAVORO nota 13 Giugno 2006, n.496 MINISTERO LAVORO nota 26 Ottobre 2006, n.5221 MINISTERO LAVORO interpello 10 Giugno 2008, n.15 Obbligazione contributiva INPS circolare 24 Aprile 1980, n.529 INPS circolare 7 Ottobre 1999, n.186 INPS messaggio 13 Giugno 2001, n.101 INPS circolare 15 Gennaio 2002, n.15 INPS messaggio 27 Giugno 2003, n.79 INPS messaggio 8 Ottobre 2003, n.118 INPS messaggio 3 Luglio 2006, n Trattamento economico Codice civile 16 Marzo 1942 Art DECRETO LEGISLATIVO 8 Aprile 2003, n.66 Art. 10 MINISTERO LAVORO nota 27 Luglio 2005, n

4 Primo periodo Un primo periodo è lungo almeno 2 settimane e va fruito nel corso dell'anno di maturazione. Può essere fruito anche in modo ininterrotto, su richiesta del lavoratore interessato. Una richiesta che deve comunque rispettare i principi del codice civile e che, pertanto, se mancano norme contrattuali (CCNL) di riferimento, va formulata tempestivamente in maniera che il datore di lavoro possa operare il corretto contemperamento tra esigenze dell'impresa e interessi del prestatore di lavoro. Allo scadere dell'anno di maturazione, ove il lavoratore non abbia goduto delle ferie per almeno 2 settimane, il datore diventa passibile di sanzione. Per il lavoratore resta che, se non è stato ammesso a fruire delle due settimane nemmeno in un diverso tempo, conserva in credito le due settimane (o il minor periodo non fruito) che gli verranno indennizzate a fine rapporto lavoro (salvo la fruizione in altro tempo). Perché venga sanzionato il datore di lavoro, è sufficiente che il lavoratore non abbia goduto anche solo di una parte delle due settimane cui ha diritto, e anche nelle ipotesi in cui il godimento sia successivo, poiché il periodo, tassativamente e complessivamente, deve essere fruito nel corso dell'anno di maturazione e non oltre. Attualizzando questi principi si ha che, fermo restando le regole previste dal CCNL, i lavoratori hanno diritto a godere di almeno 2 settimane di ferie relative (maturate) all'anno 2009 entro il 31 dicembre In mancanza, il datore di lavoro incorre in sanzione. Secondo periodo Anche il secondo periodo di ferie è di 2 settimane. Può essere fruito anche in modo frazionato, purché entro 18 mesi dal termine dell'anno di maturazione, salvi più ampi periodi eventualmente fissati. Allo scadere di tale termine, se il lavoratore non ha goduto di questo secondo periodo, il datore è passibile di sanzione. Per il lavoratore, invece, se non ammesso a fruire delle stesse neppure in un tempo diverso, significa avere in credito le 2 settimane che verranno indennizzate a fine rapporto. Attualizzando questi principi si ha che, fermo restando le regole previste dal CCNL, i lavoratori hanno diritto a godere di altre due settimane di ferie relative al 2009 entro il 30 giugno SANZIONE - Il datore di lavoro che viola la disposizione dell'art. 10, comma 1, D.Lgs. n. 66/2003 è punito con la sanzione amministrativa da 130 euro a 780 euro, per ogni lavoratore e per ciascun periodo cui si riferisce la violazione (art. 18 bis, comma 3, D.Lgs. n. 66/2003). La sanzione in parola non si applica, in quanto il datore di lavoro non è ritenuto responsabile, nell'ipotesi in cui non sia possibile rispettare il periodo minimo di due settimane di ferie (ovvero il diverso periodo previsto dalla contrattazione collettiva) nell'anno di maturazione, per cause imputabili esclusivamente al lavoratore, es. assenze prolungate per maternità, malattia, infortunio, servizio civile ecc. (ML nota n. 4908/2006). Terzo periodo Un terzo periodo di ferie, infine, è quello eccedente il minimo di 4 settimane stabilito dalla legge. Questo può essere fruito anche in modo frazionato entro il termine stabilito dalla contrattazione collettiva e/o privata, ove previsto. A questo periodo non si applicano le regole normative; pertanto, è la contrattazione a fissare durata e termini di fruizione. E può essere anche monetizzato in caso di mancata fruizione senza dover necessariamente attendere la cessazione del rapporto di lavoro. 4

5 Maturazione Il diritto alle ferie matura in relazione al periodo di servizio prestato dal lavoratore. Rientrano nel periodo di servizio valevole ai fini della maturazione del diritto alle ferie, oltre ai periodi di effettivo servizio, anche: i periodi di assenza obbligatoria dal lavoro per gravidanza e puerperio (art. 2110, comma 3, cod. civ.; art. 22, comma 3, e 29 D.Lgs. n. 151/2001) i periodi di assenza dal lavoro per malattia e infortunio (art. 2110, comma 3, cod. civ.) i periodi di assenza dal lavoro per l'adempimento di funzioni presso i seggi elettorali (art. 119, D.P.R. n. 361/1957) i periodi di mera riduzione dell'orario di lavoro (Ministero Lavoro nota n /1966) Non sono, invece, computabili nel periodo di servizio utile ai fini delle ferie: i periodi di congedo parentale (art. 34, comma 5, D.Lgs. n. 151/2001) i periodi di assenza durante le malattie del bambino (art. 48, D.Lgs. n. 151/2001) i periodi di aspettativa concessi ai lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive o a ricoprire cariche sindacali provinciali e nazionali (art. 31, L. n. 300/1970) i periodi di sospensione totale dell'attività lavorativa per intervento della C.I.G. (Ministero Lavoro nota n /1966; INPS circ. n /1979) 5

6 Adempimenti contributivi Compenso per ferie non godute La scadenza dell'obbligazione contributiva sul compenso per ferie maturate e non godute e la collocazione temporale dei contributi devono essere individuati: - entro il termine fissato dalla legge (art. 10, D.Lgs. n. 66/2003) o dalla contrattazione collettiva per la fruizione delle ferie; - ovvero, nel mese in cui cade il termine differito per la fruizione delle ferie dai regolamenti aziendali o dalle pattuizioni individuali rispetto alla previsione legale o contrattuale, sempre comunque nei limiti fissati dalla Convenzione OIL n. 132/1970 (18 mesi dalla fine dell'anno che dà il diritto alle ferie, che possono essere prolungati, per un periodo limitato, con il consenso del lavoratore interessato); - in assenza di norme contrattuali, regolamenti aziendali o pattuizioni individuali, entro il 18º mese successivo alla fine dell'anno solare di maturazione delle ferie. Nelle ipotesi di interruzione temporanea della prestazione di lavoro per le cause previste da norme di legge (es. malattia, maternità, ecc.). che si siano verificate nel corso dei 18 mesi, il termine rimane sospeso per un periodo di durata pari a quello del legittimo impedimento e riprende a decorrere dal giorno in cui il lavoratore riprende l'attività lavorativa (INPS mess. n /2006; ML nota n. 4908/2006). Individuato il momento impositivo con i criteri sopra menzionati, i datori di lavoro devono sommare alla retribuzione imponibile del mese successivo a quello di scadenza delle ferie anche l'importo corrispondente al compenso per ferie non godute. Dato che l'indennità sostitutiva delle ferie rientra negli elementi variabili della retribuzione in attuazione della delibera INPS n. 5/1993, i relativi adempimenti contributivi possono essere assolti nel mese successivo a quello in cui maturano i compensi. Differimento per ferie collettive In considerazione della situazione di difficoltà organizzativa che può determinarsi in occasione della chiusura delle aziende per ferie collettive i Comitati provinciali dell'inps possono autorizzare il differimento degli adempimenti contributivi al periodo successivo a quello in cui cadono le ferie. La concessione del particolare beneficio presuppone l'esistenza di vere e proprie ferie collettive in relazione alle quali intervenga la chiusura dell'azienda o la sospensione di ogni attività e quindi l'impossibilità materiale di effettuare gli adempimenti contributivi nei termini di legge. La fattispecie delle ferie collettive, comunque, non viene meno qualora durante il periodo feriale si renda necessaria la presenza di personale (operai comuni o specializzati, tecnici e simili) preposto alla manutenzione degli impianti o personale addetto a lavorazioni che si effettuino a ciclo continuo, purchè la generalità del rimanente personale non sia in servizio per godimento del riposo feriale. La concessione del differimento è relativa agli adempimenti di un solo mese, anche se le ferie stesse vengono usufruite in un periodo posto a cavallo di due mesi. Il beneficio è attribuito per una sola volta all'anno, in via generale, anche se la chiusura per ferie collettive venga protratta per un periodo complessivamente inferiore ad un mese, purchè si riscontri l'esistenza delle difficoltà tecnico-organizzative ad effettuare i versamenti contributivi alla scadenza di legge. Le domande di autorizzazione al differimento devono essere presentate dalle aziende, di norma, entro il 31 maggio di ciascun anno (INPS circ. n. 529/1980). 6

7 Malattia e ferie La giurisprudenza si è più volte pronunciata sul problema della malattia insorta durante le ferie. In particolare la Corte Costituzionale, con una prima sentenza, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art cod. civ. nella parte in cui non prevede la sospensione del periodo feriale in caso di insorgenza della malattia nel corso dello stesso e, conseguentemente, non prevede il prolungamento delle ferie o, quanto meno, non prevede il diritto del lavoratore alla indennità sostitutiva delle ferie corrispondente ai giorni di malattia. Successivamente ha affermato che "il principio dell'effetto sospensivo", peraltro, non ha valore assoluto: cioè a dire che al fine del riconoscimento della sospensione del periodo di ferie è necessario valutare l'incompatibilità della malattia con la salvaguardia dell'essenziale funzione di riposo e di recupero delle energie psico-fisiche propria delle ferie. Rimaneva controverso se l'onere di provare, o quanto meno di allegare, le caratteristiche della malattia che determinino la suddetta incompatibilità gravasse sul lavoratore, ovvero sul datore di lavoro. Sull'argomento sono da ultimo intervenute le Sezioni Unite della Corte di cassazione che, nel ribadire i principi sopraesposti, hanno precisato che: - l'avviso, comunicato dal lavoratore, dello stato di malattia, sul presupposto della sua incompatibilità con la finalità delle ferie determina - dalla data della conoscenza di esso da parte del datore di lavoro - la conversione dell'assenza per ferie in assenza per malattia, salvo che il datore di lavoro medesimo provi l'infondatezza di tale presupposto; - il giudice del merito deve in tal caso valutare il sostanziale ed apprezzabile pregiudizio anche temporale che la malattia arrechi alle ferie ed al beneficio che ne deve derivare in riferimento alla natura ed entità dello stato morboso. La giurisprudenza ha inoltre ritenuto che: - la malattia insorta prima dell'inizio del periodo feriale permane come causa di sospensione del rapporto di lavoro, così che il lavoratore ha diritto di usufruire di un prolungamento delle ferie corrispondente alle giornate feriali non fruite a causa della malattia; - il diritto al prolungamento del periodo feriale non legittima il lavoratore a protrarre le proprie ferie senza autorizzazione del datore di lavoro. Il lavoratore assente per malattia non ha l'incondizionata possibilità di convertire il periodo di comporto in periodo feriale essendo rimessa tale scelta al datore di lavoro che deve armonizzare l'interesse dell'impresa con le esigenze del lavoratore. 7

8 CCNL Turismo: ferie in sintesi Ai lavoratori spetta un periodo di ferie di 26 giorni lavorativi (6 giorni di ferie per ogni settimana di calendario) di norma non frazionabile. In caso di prestazione lavorativa ridotta e/o di rapporti di lavoro iniziati e/o conclusi nel corso dell'anno, ai fini della determinazione dei ratei di ferie, le frazioni di mese saranno cumulate. La somma così ottenuta comporterà la corresponsione di un rateo mensile per ogni 26 giorni di calendario (30 giorni per Agenzie di viaggio, Alberghi diurni, Pubblici esercizi e Stabilimenti balneari), nonché per la eventuale frazione residua pari o superiore a 15 giorni. Le festività cadenti nel corso del periodo feriale danno luogo ad un corrispondente prolungamento dello stesso. La malattia sopravvenuta durante le ferie ne interrompe il decorso, purchè riconosciuta dalle strutture sanitarie pubbliche competenti per territorio. 8

9 EST è il Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa per i dipendenti dalle Aziende del Commercio, Turismo e Servizi. EST nasce come Associazione, nel 2005, seguendo il dettato del CCNL del Terziario e del Turismo sottoscritti dalle Associazioni delle Aziende:CONFCOMMERCIO, FIPE, e FIAVET, e dai Sindacati dei Lavoratori: FILCAMS CGIL, FISASCAT CISL e UILTUCS UIL. Il Fondo ha lo scopo di garantire trattamenti di Assistenza Sanitaria Integrativa ai Lavoratori del Commercio, Turismo e Servizi ed è regolato da uno Statuto e da un Regolamento. 9

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