1. CAMPO DI APPLICAZIONE

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1 REGOLAMENTO PER IL SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA E DELLA SALUTE DEI LAVORATORI DURANTE IL LAVORO NELL A.S.L. 18 ALBA-BRA. INDICE 1. Campo di applicazione Definizioni Gruppo di Coordinamento 626 aziendale Attribuzioni, obblighi e individuazione del Datore di Lavoro Attribuzioni, obblighi e individuazione dei Dirigenti Attribuzioni, obblighi e individuazione dei Preposti Attribuzioni, obblighi e individuazione dei Lavoratori Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza Servizio di Prevenzione e Protezione Sorveglianza sanitaria Radioprotezione e R.M.N Valutazione del rischio Gestione dell emergenza Informazione e formazione Avvio e modifica di nuove attività Utilizzo di nuove macchine, attrezzature o impianti Affidamento di lavori all interno dell A.S.L. 18 ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi Attività presso Enti esterni ed Enti ospitati Gestione delle manutenzioni Responsabilità in ordine alla violazione delle norme vigenti Disposizioni particolari Disposizioni finali CAMPO DI APPLICAZIONE

2 1. Il presente regolamento, fatti salvi gli obblighi e le responsabilità specificamente previste dalle normative vigenti in materia di prevenzione e di sicurezza, definisce i ruoli e gli strumenti di attuazione delle disposizioni di legge e delle misure in materia di prevenzione e di sicurezza in seno all'azienda Sanitaria Locale n. 18 Alba-Bra (in seguito denominata A.S.L. 18 ). 2. Il presente regolamento si applica a tutti gli insediamenti dell'a.s.l. 18, a tutte le attività di assistenza e di servizio svolte direttamente e/o indirettamente dall A.S.L. 18 sia presso le proprie sedi sia presso sedi esterne, nonché a tutti i lavoratori, dipendenti ed equiparati, ivi operanti ed a tutti gli utenti. 3. Le prescrizioni del presente regolamento hanno carattere vincolante; tutto il personale, nell ambito delle proprie attribuzioni e competenze, è tenuto a rispettarlo e a farlo rispettare. 4. Per quanto concerne le attività svolte presso strutture o insediamenti di altri Enti per le rispettive competenze connesse agli adempimenti di legge ed alla gestione della prevenzione si fa rinvio all obbligo di rispettare i regolamenti e le disposizioni impartite dai rispettivi datori di lavoro. 2. DEFINIZIONI 1. Ai fini del presente regolamento valgono le seguenti definizioni: a) Addetto alla gestione dell emergenza: lavoratore designato dal Datore di Lavoro per l attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di pronto soccorso e, comunque, di gestione dell emergenza, ai sensi dell art. 12, comma 3, del D.Lgs. 626/94; b) Addetto del Servizio di Prevenzione e Protezione: lavoratore, in possesso delle necessarie capacità professionali, designato dal Datore di Lavoro per lo svolgimento dei compiti di cui all art. 9 del D.Lgs. 626/94; c) Attività lavorativa: attività di assistenza o di servizio svolta direttamente o indirettamente dall A.S.L. 18, sia all interno delle proprie Strutture sia presso Strutture di terzi o - comunque - al di fuori della sede istituzionale; d) Datore di Lavoro: persona fisica che, ai sensi del D.Lgs. 626/94 e successive integrazioni e modificazioni, ha la responsabilità complessiva della prevenzione e della sicurezza all interno dell A.S.L. 18; e) Dirigente: persona fisica che, ai sensi del D.Lgs. 626/94 e successive integrazioni e modificazioni, sono attribuiti i poteri di gestione del personale e dei mezzi finanziari attribuiti al proprio servizio dal bilancio dell ente; f) Disposizione: documento ufficiale che impone l'attuazione di determinate azioni o comportamenti; g) Gruppo di Coordinamento 626 aziendale: gruppo aziendale istituito ai sensi della D.G.R. n del 16/11/1998 con compiti relativi all elaborazione di protocolli generali e specifici connessi alla realtà sanitaria, alla sicurezza e alla prevenzione degli infortuni dei lavoratori; h) Lavoratore (dipendente o equiparato): oltre al personale sanitario, tecnico e amministrativo dipendente dell A.S.L. 18, si intende per lavoratore anche quello non organicamente strutturato e quello degli Enti convenzionati, sia pubblici che privati, che svolge attività presso le Strutture dell A.S.L. 18, salva diversa determinazione convenzionalmente concordata, nonché i lavoratori somministrati, gli studenti dei corsi universitari, gli specializzandi, i tirocinanti, i borsisti ed i soggetti ad essi equiparati, quando frequentino le strutture dell A.S.L. 18 e, in ragione dell attività specificamente svolta, siano esposti a rischi individuati nel documento di valutazione; i) Medico Competente: persona fisica che, ai sensi del D.Lgs. 626/94 e successive integrazioni e modificazioni, effettua la sorveglianza sanitaria ovvero accertamenti

3 preventivi e periodici per la valutazione dell idoneità alla mansione specifica del lavoratore; j) Prevenzione: complesso delle disposizioni o misure - di natura organizzativa, gestionale, tecnica e comportamentale - adottate o previste in tutte le fasi dell'attività lavorativa per eliminare o ridurre i rischi dei lavoratori sul luogo di lavoro, nel rispetto della salute della popolazione e dell'integrità dell'ambiente esterno; k) Procedura: documento ufficiale che indica dettagliatamente le azioni da compiere per realizzare un determinato fine, le persone responsabili, i mezzi da utilizzare nonché la corretta sequenza logico-temporale delle azioni descritte; l) Preposto: persona che è stata incaricata di sovrintendere (controllare e sorvegliare) ovvero esercita di fatto una funzione di coordinamento sul personale dipendente (lavoratori e/o equiparati ai lavoratori) e che risponde del proprio operato a soggetti che hanno funzione di direzione; m) Protezione: l'insieme delle misure che tendono a diminuire l'entità del danno; n) Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza: persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della sicurezza e della salute sul posto di lavoro; o) Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione: persona designata dal Datore di Lavoro, con capacità e attitudini adeguate, che ha la responsabilità dell espletamento dei compiti di cui all'art. 9 del D.Lgs.626/94; p) Responsabile struttura aziendale: il Direttore di struttura complessa o il Responsabile di struttura semplice; q) Servizio di Prevenzione e Protezione: unità funzionale costituita dall'insieme delle persone, dei sistemi e dei mezzi finalizzati allo svolgimento dei compiti di cui all'art. 9 del D.Lgs. 626/94; r) Struttura: unità organizzativa individuata nell atto aziendale dell'a.s.l. 18. Le strutture in cui si articola l Azienda possono essere strutture semplici o complesse. La complessità della struttura è valutata sulla base delle risorse umane assegnate, del numero e del decentramento delle articolazioni interne, delle problematiche poste o da porsi, dell affidamento di budget di conto e della valenza strategica delle stesse a livello aziendale. La struttura che produce servizi sanitari aggrega al proprio interno risorse caratterizzate dal riconoscersi in un sistema tecnico comune, definito dalla disciplina specialistica di riferimento. La struttura che produce servizi amministrativi aggrega al proprio interno risorse caratterizzate dal gestire procedimenti disciplinati da norme specifiche di riferimento del settore di competenza; s) Valutazione dei rischi: valutazione globale della probabilità e della gravità di possibili lesioni o danni alla salute in una situazione pericolosa per scegliere le adeguate misure di sicurezza. 3. GRUPPO DI COORDINAMENTO 626 AZIENDALE 1. Il Gruppo di Coordinamento 626 Aziendale, ai sensi di quanto previsto dalla D.G.R. n del 16/11/1998, è composto dai Direttori/Responsabili dei seguenti servizi: Direzione Sanitaria del Presidio Ospedaliero; Assistenza Sanitaria Territoriale; Servizio Prevenzione e Protezione; Medico Competente; Provveditorato; Economato; Organizzazione e Sviluppo Risorse Umane; Servizi Tecnici;

4 Tecnologie Biomediche, Impianti e Sicurezza; Amministrazione del Personale; Servizio Farmacia Ospedaliera. 2. Le riunioni del Gruppo Aziendale sono presiedute dal Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, che convoca i componenti del Gruppo in relazione al tipo di materie trattate. La convocazione contiene l ordine del giorno della riunione; essa è inviata ai componenti del gruppo direttamente interessati in relazione alle materie trattate e, per conoscenza, ai restanti componenti del Gruppo, in modo da consentirne la partecipazione ove gli stessi vi ravvisino motivi di interesse. Per la validità della riunioni non è richiesta la presenza di un numero minimo di partecipanti. Le riunioni sono verbalizzate a cura del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione. Le funzioni del Gruppo Aziendale sono quelle di: a) elaborare protocolli generali, procedure e soluzioni in merito agli specifici rischi connessi alla realtà sanitaria, alla sicurezza ed alla prevenzione degli infortuni degli operatori del Servizio Sanitario Regionale; b) monitorare lo stato di attuazione dei programmi degli interventi di sicurezza e prevenzione previsti dall art. 4, comma 2, lettera c) del D.Lgs. 626/94; 4. ATTRIBUZIONI, OBBLIGHI E INDIVIDUAZIONE DEL DATORE DI LAVORO 1. L art. 2, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 626/94 definisce il Datore di Lavoro come il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l organizzazione dell impresa, ha la responsabilità dell impresa stessa ovvero dell unità produttiva, quale definita ai sensi della lettera i), del medesimo decreto, in quanto titolare dei poteri decisionali e di spesa. 2. Il Datore di Lavoro, ai sensi dell art. 1, comma 4 ter, D.Lgs 626/94, non può delegare gli adempimenti previsti, nelle stesso decreto, dagli articoli: a) 4, comma 1: il Datore di Lavoro, in relazione alla natura dell attività dell azienda ovvero dell unità produttiva, valuta, nella scelta delle attrezzature di lavoro o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti i gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari; b) 4, comma 2: all esito della valutazione di cui al comma 1, il Datore di Lavoro elabora un documento ; c) 4, lettera a): designa il responsabile del servizio di prevenzione e protezione interno o esterno all azienda ; d) 11, primo periodo: nelle aziende, ovvero unità produttive che occupano più di 15 dipendenti, il Datore di Lavoro, direttamente o tramite il servizio di prevenzione e protezione dai rischi, indice almeno una volta l anno una riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi cui partecipano. 3. Il Datore di Lavoro, con apposito provvedimento, può delegare i compiti che in base al D.Lgs 626/94 e s.m.i. risultano delegabili ad altri soggetti, dotati della necessaria competenza tecnicoprofessionale. Il conferimento della delega, che deve risultare da uno specifico atto scritto, è accompagnato dall'attribuzione degli opportuni strumenti tecnico-finanziari e dei relativi poteri decisionali. In mancanza, la delega si considera come non attribuita. 4. Ai sensi dell articolo 10, Allegato I, nota (1) del D.Lgs 626/94 il Datore di Lavoro delle strutture di ricovero e cura, sia pubbliche sia private, non può svolgere direttamente i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dei rischi nonché di prevenzione incendi e di evacuazione. 5. Il Datore di Lavoro deve operare in modo che:

5 sia fornita all Azienda un organizzazione razionale nel cui ambito siano presenti le competenze necessarie per poter gestire, controllare e verificare l andamento delle operazioni e i risultati; nell ambito delle risorse finanziarie disponibili e sulla base delle priorità sia definito un programma di realizzazione progressiva delle misure generali per la protezione e la sicurezza dei lavoratori; nell ambito dello schema organizzativo e funzionale dell Azienda siano definiti compiti e responsabilità e la relativa autorità in materia di sicurezza e salute; sia attuata la vigilanza affinché i programmi, le attività e le direttive date, riguardanti la sicurezza, siano concretamente attuate; siano emanate, anche su proposta del Servizio di Prevenzione e Protezione, specifiche normative di esecuzione, disposizioni attuative o procedure in materia di sicurezza e salute dei lavoratori durante il lavoro; siano forniti ambienti, impianti e attrezzature che abbiano i requisiti di salubrità, efficienza e sicurezza in relazione agli scopi da conseguire e agli specifici rischi emergenti dalle particolarità delle lavorazioni da eseguire; per gli immobili utilizzati a qualsiasi titolo dall A.S.L. 18 dei quali la stessa non è proprietaria, venga richiesto ai soggetti che ne abbiano l obbligo giuridico, la realizzazione degli interventi strutturali e di manutenzione necessari per la sicurezza dei locali e degli edifici in uso. Per gli obblighi e le responsabilità non specifiche del Datore di Lavoro si fa rinvio alle prescrizioni dettate dalla vigente normativa sulla tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro. 6. La seguente posizione assume nell A.S.L. 18 le funzioni di Datore di Lavoro: Direttore Generale o Commissario 5. ATTRIBUZIONI, OBBLIGHI E INDIVIDUAZIONE DEI DIRIGENTI 1. I Dirigenti o i preposti, nell ambito delle rispettive attribuzioni e competenze, sono tenuti all osservanza dei precetti antinfortunistici, indipendentemente dal conferimento di una delega ad hoc; eventuali condotte contrastanti con i citati precetti danno luogo all applicazione delle previste sanzioni a loro carico. 2. Il Dirigente deve: segnalare al Datore di Lavoro le misure necessarie da adottare per limitare i rischi per quanto di sua competenza e l eventuale inosservanza degli obblighi e la mancata adozione delle misure di precauzione da parte dei Preposti e dei Lavoratori; organizzare le misure di sicurezza, decise dal Datore di Lavoro, per il concreto svolgimento dell attività; organizzare, coordinare, disporre, promuovere e vigilare (anche tramite i Preposti) e adottare tutte le misure necessarie di sicurezza nella struttura ovvero nel settore di competenza specialistica affidatogli compresa l informazione ai lavoratori affinché il lavoro si svolga nel rispetto delle condizioni imposte dalle norme; mettere a disposizione dei lavoratori i necessari e idonei mezzi di protezione; fornire la corretta informazione e formazione ai lavoratori; assicurare che tutte le necessarie istruzioni per l uso in sicurezza siano presenti sul posto di lavoro e siano disponibili i libretti d uso, le note informative, le schede di sicurezza, ecc.; assicurare l efficienza e la sicurezza della struttura diretta; prefissare le direttive generali sulle modalità operative e le tecniche di lavorazione;

6 assicurare il controllo operativo (pulizia, manutenzione, ecc.) su ambienti, impianti, macchine e attrezzature; vigilare sull attività di prevenzione riguardante il rispetto sia dei dettami normativi che delle procedure di sicurezza; attivare la risoluzione di problemi riguardanti la sicurezza e la salute dei lavoratori e per l eliminazione o la riduzione di situazioni di rischio; predisporre le misure e l organizzazione necessarie per la prevenzione degli incendi, evacuazione dei lavoratori, il pronto soccorso e la gestione delle situazioni di emergenza; garantire l applicazione delle prescrizioni emesse dal Medico Competente; sospendere i lavori nel caso riscontri un pericolo grave ed immediato per la salute dei lavoratori; comunicare tempestivamente al Datore di Lavoro, alla Direzione di Presidio e al Servizio Prevenzione e Protezione dell A.S.L. 18 ogni variazione in merito a nuove assunzioni, cambiamenti di mansione, cessazioni di attività e maternità, nonché ogni cambiamento di rischio lavorativo riferito ad ogni lavoratore al fine di poter effettuare la tutela della salute degli stessi ai sensi della vigente normativa (es. nuove apparecchiature, variazione dei cicli produttivi, ecc.). Per gli obblighi e le responsabilità non specifiche del Dirigente si fa rinvio alle prescrizioni dettate dalla vigente normativa sulla tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro. 3. Le seguenti posizioni assumono nell A.S.L. 18 le funzioni di Dirigente: Direttore Amministrativo d azienda Direttore Sanitario d azienda Direttore Dipartimento Direttore S.O.C. Direttore Distretto Responsabile S.O.S. a valenza tecnico-amministrativa Referente Struttura/Servizio Le responsabilità dei Direttore Amministrativo d azienda, del Direttore Sanitario d azienda, dei Direttori di Dipartimento sono concorrenti con le responsabilità dei Direttori S.O.C. rispetto alla definizione dei programmi attuativi previsti dal D.Lgs. 626/94 e s.m.i. I sostituti pro-tempore hanno le stesse responsabilità dei Dirigenti. 6. ATTRIBUZIONI, OBBLIGHI E INDIVIDUAZIONE DEI PREPOSTI 1. Il preposto, ai sensi dell art. 90 del D.Lgs 626/94, non ha il potere o dovere di predisporre mezzi e strutture mentre è tenuto a svolgere compiti di controllo e sorveglianza, con correlati poteri organizzativi e disciplinari. 2. Il preposto deve: svolgere la sorveglianza ed il controllo del lavoro del gruppo di lavoratori da lui dipendenti presso i quali ha poteri impositivi e disciplinari. La vigilanza deve essere indirizzata a che il lavoro, oltre ad essere eseguito in base al programma, si svolga in condizioni di sicurezza nell ambito delle misure prescritte, delle direttive impartite dai superiori, nel rispetto delle regole della comune prudenza, diligenza e perizia ed esigendo nel contempo, che i lavoratori rispettino le norme e usino i mezzi personali di protezione; informare e collaborare con i Dirigenti e con i diretti superiori coadiuvandoli nello svolgimento dei loro doveri inerenti la sicurezza e per l organizzazione del lavoro in sicurezza, sorvegliare e controllare lo svolgimento delle attività lavorative; verificare l attuazione delle misure e le procedure di prevenzione e protezione;

7 vigilare sul corretto uso dei dispositivi di protezione individuale; intervenire direttamente in caso di problemi riguardanti la sicurezza attivandosi in accordo con il Dirigente per promuoverne la risoluzione; informare il Dirigente su qualsiasi problema riguardante la sicurezza. Per gli obblighi e le responsabilità non specificate del Preposto si fa rinvio alle prescrizioni dettate dalla vigente normativa sulla tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro. 3. Le seguenti posizioni assumono nell A.S.L. 18 le funzioni di Preposto: per il personale della dirigenza area amministrativa, sanitaria, tecnica, professionale, medica e veterinaria il Dirigente individuato quale sostituto del Direttore di Struttura Complessa per il personale del comparto i Capo-sala, capo-tecnico, personale tecnico-amministrativo titolare di posizione organizzativa, coordinatore di settore, personale con categoria professionale più elevata o personale con maggiore anzianità di servizio nell A.S.L. 18 Nelle SS.OO.CC. con più sedi dovrà, ove possibile, essere individuato un preposto per ogni sede. In tal caso dovrà essere adottata specifica deliberazione dal Direttore di Dipartimento competente su proposta del Direttore di S.O.C. interessata. Copia di tale provvedimento dovrà essere trasmessa al Servizio Prevenzione e Protezione dell A.S.L ATTRIBUZIONI, OBBLIGHI E INDIVIDUAZIONE DEI LAVORATORI 1. L art. 2, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 626/94 definisce il lavoratore come la persona che presta il proprio lavoro alle dipendenze di un Datore di Lavoro, con rapporto di lavoro subordinato anche speciale. 2. Ciascun lavoratore deve: 2 prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione ed alle istruzioni e ai mezzi forniti dall Azienda; 3 osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dai Dirigenti e dai Preposti, ai fini della protezione collettiva e individuale; 4 utilizzare correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e le attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza; 5 utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione; 6 non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo; 7 non compiere di propria iniziativa operazioni che non sono di sua competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori; 8 sottoporsi ai controlli sanitari e ai programmi di formazione previsti; 9 contribuire insieme al Datore di Lavoro, Dirigenti e ai Preposti all adempimento di tutti gli obblighi imposti dall autorità competente o comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori; 10 comunicare senza ritardo al proprio Dirigente o Preposto qualsiasi modifica del proprio stato di salute che possa influire sull idoneità alla mansione specifica (in particolare l inizio della gestazione); 11 informare, nel più breve tempo possibile, il Dirigente o il Preposto di eventuali infortuni;

8 12 rispettare quanto disposto dalla normativa vigente e dalle disposizioni interne all A.S.L. 18. L inosservanza degli obblighi previsti a carico dei lavoratori, oltre a costituire comportamento penalmente sanzionato ai sensi del D.Lgs. 626/94, comporta responsabilità disciplinare, da accertare e sanzionare secondo le modalità definite dalla Contrattazione Collettiva. Per gli obblighi e le responsabilità non specificate del Lavoratore si fa rinvio alle prescrizioni dettate dalla vigente normativa sulla tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro. 3. Le seguenti posizioni assumono nell A.S.L. 18 le funzioni di lavoratore: tutti i lavoratori dipendenti e gli equiparati (lavoratori somministrati, studenti dei corsi universitari, specializzandi, tirocinanti, borsisti, liberi professionisti ed i soggetti ad essi equiparati). 8. RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA 1. Per quanto riguarda i compiti, ruoli, obblighi ecc. si rimanda allo specifico accordo (raggiunto tra la direzione aziendale e le OO.SS.) in materia di status ed attività dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) dell ASL 18 Alba-Bra (registrato al prot. aziendale con il numero in data ), che si allega a seguire. 9. SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 1. E un servizio speciale di consulenza e supporto, in materia di prevenzione e di sicurezza, al Datore di Lavoro ed in staff alla Direzione Generale. 2. E formato, ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. 626/94, dal Responsabile del Servizio e dagli addetti, tutti in possesso di adeguate capacità e di requisiti professionali; ad esso sono assegnati mezzi e tempo adeguati per lo svolgimento dei compiti. 3. E preposto allo svolgimento dei compiti di cui all'art. 9 del D.Lgs. 626/94, sulla base della specifica conoscenza dell organizzazione dell A.S.L. 18 fornita, per conto del Datore di Lavoro, dai singoli Direttori/Responsabili di S.O.C./S.O.S., secondo le rispettive competenze. In particolare, avvalendosi delle necessarie collaborazioni e competenze specialistiche interne ed esterne all A.S.L. 18: a) provvede all'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente; b) elabora, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive e i sistemi di cui all'art. 4, comma 2, lettera b), del D.Lgs. 626/94 e i sistemi di controllo di tali misure; c) elabora le procedure di sicurezza per le varie attività svolte all interno dell A.S.L. 18; d) propone i programmi di informazione e formazione dei lavoratori; e) partecipa alle consultazioni in materia di tutela della salute e di sicurezza di cui all'art. 11 del D.Lgs. 626/94; f) fornisce ai lavoratori le informazioni di cui all'art. 21 del D.Lgs. 626/94; 4. Può proporre al Datore di Lavoro l emanazione di specifiche normative di esecuzione, disposizioni attuative o procedure in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro. 5. Il Medico Competente congiuntamente con il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, visita gli ambienti di lavoro, secondo quanto previsto all art. 17 del D.Lgs. 626/ L organizzazione del Servizio Prevenzione e Protezione deve essere conforme alle direttive in proposito impartite dalla Regione Piemonte con D.G.R. n del 16/11/1998.

9 10. SORVEGLIANZA SANITARIA 1. La sorveglianza sanitaria è effettuata, nei casi previsti dalla normativa vigente, dal Medico Competente e/o dal Medico Autorizzato nominato/i dal Datore di Lavoro, secondo quanto previsto dagli artt. 4, 16, 17 del D.Lgs. 626/94, nonché da ogni altra normativa vigente. 2. I lavoratori sono tenuti a sottoporsi agli accertamenti sanitari previsti dalla normativa vigente. 11. RADIOPROTEZIONE E R.M.N. 1. Nell A.S.L. 18 le attività che implicano rischi dovuti a radiazioni, ionizzanti e non, sono sottoposte al controllo dell Esperto Qualificato per la Radioprotezione e del Fisico Responsabile. 2. Ogni attività, o variazione di attività già avviata, che preveda l uso di radiazioni, ionizzanti e non, deve essere preventivamente autorizzata dall Esperto Qualificato o dal Fisico Responsabile. 3. La valutazione del rischio specifico personale ed ambientale, anche in caso di possibile incidente, e la sorveglianza fisica competono all Esperto Qualificato ed al Fisico Responsabile. 12. VALUTAZIONE DEL RISCHIO 1. Il Datore di Lavoro, previa consultazione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, effettua la valutazione di cui ai commi precedenti ed elabora il documento di cui all art. 4 comma 2, lettere a), b), c), del D.Lgs. 626/94 con la collaborazione del Servizio di Prevenzione e Protezione, del Medico Competente e di ogni altro consulente interno o esterno necessario, dei Direttori/Responsabili di S.O.C./S.O.S.. 2. La valutazione del rischio ed il documento obbligatorio di cui all art. 4 comma 2, lettere a), b), c), del D.Lgs. 626/94 sono rielaborati in occasione di modifiche delle attività significative ai fini della salute e della sicurezza dei lavoratori. 13. GESTIONE DELL EMERGENZA 1. Il Servizio di Prevenzione e Protezione, sulla base della valutazione dei rischi e delle disposizioni normative vigenti, avvalendosi delle necessarie collaborazioni e competenze specialistiche, interne ed esterne all A.S.L. 18, sovrintende alla predisposizione dei piani di emergenza per le varie Strutture e collabora con il Datore di Lavoro alla definizione delle squadre di emergenza nei vari insediamenti aziendali. 2. Il Datore di Lavoro, previa consultazione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, designa - su indicazione del Direttore/Responsabile di S.O.C./S.O.S. e sentito il Servizio di Prevenzione e Protezione - i lavoratori incaricati dell attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di pronto soccorso e, comunque, di gestione dell emergenza, di cui al precedente art. 2, lettera a). 3. I lavoratori incaricati (dell attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di pronto soccorso e, comunque, di gestione dell emergenza), ai sensi dell art. 12, comma 3, del D.Lgs. 626/94: - non possono, se non per giustificato motivo, rifiutare la designazione; - sono tenuti a sottoporsi ai corsi di formazione ed informazione organizzati dall Amministrazione, nonché alla attuazione delle misure di tutela previste a loro carico.

10 4. La designazione ad Addetto alla gestione dell emergenza non comporta alcun trasferimento degli obblighi e delle attribuzioni proprie delle attività esercitate dal Direttore/Responsabile di S.O.C./S.O.S. o da ogni altro soggetto operante all interno della Struttura. 5. I lavoratori incaricati di gestione dell emergenza non possono subire pregiudizio a causa dell attività svolta nell espletamento del proprio incarico. 6. Nella designazione degli incaricati di gestione dell emergenza si tiene conto delle capacità e delle attitudini dei lavoratori. 7. Il Datore di Lavoro, per mezzo del Servizio di Prevenzione e Protezione e se necessario di enti e di docenti esterni, provvede a formare ed informare adeguatamente i lavoratori incaricati di gestione dell emergenza. 8. Tutti coloro che, a qualsiasi titolo, accedono agli insediamenti dell A.S.L. 18 sono tenuti a conformarsi alle disposizioni contenute nei piani di emergenza ed alle istruzioni impartite dal personale incaricato di gestione dell emergenza nell esercizio del proprio incarico. 9. Il Direttore/Responsabile di S.O.C./S.O.S., secondo le proprie competenze e secondo quanto disposto dal relativo piano di emergenza,: a) adotta le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e fornisce le istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa; b) informa il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e sulle disposizioni prese o da prendere in materia di protezione; c) interrompe l attività propria o dei propri collaboratori, qualora la situazione possa comportare un rischio grave ed immediato per la sicurezza e la salute delle persone e la salvaguardia dell ambiente; d) si astiene, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato. 10. Il lavoratore che, in caso di pericolo grave, immediato e che non può essere evitato, si allontana dal posto di lavoro ovvero da una zona pericolosa, non può subire pregiudizio alcuno e deve essere protetto da qualsiasi conseguenza dannosa. 11. Il lavoratore che, in caso di pericolo grave e immediato, e nell impossibilità di contattare il competente superiore gerarchico, prende le misure per evitare le conseguenze di tale pericolo, non può subire pregiudizio per tale azione, a meno che non abbia commesso una grave negligenza. 12. I lavoratori incaricati del pronto soccorso aziendale (ai sensi dell indirizzo applicativo redatto dal Coordinamento Tecnico Interregionale della Prevenzione nei Luoghi di Lavoro nella seduta del Comitato Tecnico del 10/1/ art. 3 Requisiti e formazione degli addetti al pronto soccorso aziendale ) sono individuati in tutto il personale Medico e Infermiere Professionale presente nelle varie sedi dell A.S.L. Alba-Bra. Nei Servizi in cui non si dispone di un Medico e/o Infermiere Professionale, si dovrà fare riferimento al Servizio più vicino in cui sono presenti tali figure. Presso tutte le sedi extraospedaliere sono presenti cassette di pronto soccorso e sugli automezzi aziendali sono disponibili pacchetti di medicazione. 14. INFORMAZIONE E FORMAZIONE 1. Ferme restando le attribuzioni in capo al Direttore/Responsabile di S.O.C./S.O.S., il Datore di Lavoro provvede affinché a ciascun lavoratore sia fornita una formazione ed informazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, con particolare riferimento al proprio posto di lavoro ed alle proprie mansioni. 2. Fatti salvi gli obblighi di legge, le attività di informazione e formazione dovranno assicurare che il personale, di ogni categoria e ruolo di appartenenza, sia consapevole:

11 a) dell importanza della conformità delle proprie azioni rispetto agli obblighi imposti dalla normativa vigente e alla politica dell A.S.L. 18 in materia di sicurezza e salute sul lavoro; b) delle implicazioni e conseguenze che la propria attività ha nei confronti della gestione della sicurezza e della salute dei lavoratori; c) delle possibili conseguenze dovute al mancato rispetto delle norme vigenti, dei regolamenti e delle disposizioni interne, delle procedure previste. 15. AVVIO E MODIFICA DI NUOVE ATTIVITA 1. L avvio di nuove attività ovvero le modifiche di attività già poste in essere, compresa l esecuzione di lavori per la variazione della destinazione d uso di locali, l introduzione di nuove macchine, apparecchiature o attrezzature, possono essere sottoposte al parere preventivo del Servizio di Prevenzione e Protezione ai fini della individuazione delle misure per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori. 2. Gli atti e le procedure previste, nonché le eventuali indicazioni o prescrizioni impartite, dovranno essere espletate nel rispetto delle norme vigenti, in concomitanza con la variazione d uso autorizzata ovvero nei tempi e nei modi richiesti dalle Autorità competenti. 16. UTILIZZO DI NUOVE MACCHINE, ATTREZZATURE O IMPIANTI 1. Nell'impiego di macchine, di apparecchi ed attrezzature di lavoro, di impianti o di altri mezzi tecnici realizzati ed utilizzati nelle varie attività, il Datore di Lavoro ed il Direttore/Responsabile di S.O.C./S.O.S., per quanto di rispettiva competenza, devono: a) garantire la corretta protezione del personale, mediante valutazione in sede di progettazione dei possibili rischi connessi con la realizzazione del progetto e con l'adozione di eventuali specifiche precauzioni, sulla base delle conoscenze disponibili; b) provvedere affinché gli operatori siano adeguatamente formati ed informati sui particolari rischi e sulle particolari misure di prevenzione e protezione. 2. Le disposizioni di cui al comma precedente trovano applicazione anche in caso di produzione, detenzione ed impiego di nuovi agenti chimici, fisici o biologici. 3. Il Datore di Lavoro ed il Direttore/Responsabile di S.O.C./S.O.S., per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, si possono avvalere della collaborazione del Servizio di Prevenzione e Protezione, del Medico Competente, e delle altre figure previste dalle disposizioni vigenti. 17. AFFIDAMENTO DI LAVORI ALL INTERNO DELL A.S.L. 18 AD IMPRESE APPALTATRICI O A LAVORATORI AUTONOMI 1. Tutti coloro che all'interno dell' A.S.L. 18 affidano, a qualsiasi titolo, lavori ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi, al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra la diverse attività lavorative, debbono darne tempestiva comunicazione al Servizio Prevenzione e Protezione al fine di attivare le apposite procedure in ottemperanza a quanto disposto all art. 7 del D.Lgs. 626/ ATTIVITA PRESSO ENTI ESTERNI O ENTI OSPITATI 1. Al fine di garantire la salute e la sicurezza di tutto il personale che presta la propria opera presso Enti esterni e per quello di Enti esterni che svolge la propria opera presso l A.S.L. 18, i

12 soggetti cui competono gli obblighi in materia di prevenzione e di sicurezza sono obbligati di rispettare i regolamenti e le disposizioni impartite dai rispettivi datori di lavoro. 2. Il personale dell A.S.L. 18 ospitato presso Enti esterni deve attenersi alle norme in materia di prevenzione e protezione dettate dai Responsabili degli Enti ospitanti, fornendo agli stessi la collaborazione richiesta per l attuazione delle misure generali di tutela. 3. Qualora i Responsabili degli Enti ospitanti non provvedano, ovvero i Responsabili delle Strutture ospitate ritengano sussistere situazioni indebite di rischio e/o pregiudizievoli per la salute del proprio personale, quest ultimi sono tenuti a richiedere formalmente l'intervento degli incaricati dei predetti Enti, dandone comunicazione contestuale al Datore di Lavoro dell A.S.L Gli Enti ospitati presso l' A.S.L. 18 debbono provvedere affinché il proprio personale osservi le presenti disposizioni, salvo diversa determinazione stabilita negli specifici accordi. 5. Ai Responsabili degli Enti ospitati presso l A.S.L. 18, per le attività che si svolgono in locali ad essi specificamente assegnati e per le attrezzature ed i preparati messi a disposizione dall A.SL. 18, competono i compiti e le responsabilità previsti a carico dei Direttore/Responsabile di S.O.C./S.O.S. 19. GESTIONE DELLE MANUTENZIONI 1. Il Datore di Lavoro, il Direttore/Responsabile di S.O.C./S.O.S. assicurano, secondo le rispettive competenze, la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, macchine ed impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alle indicazioni dei fabbricanti, provvedendo alle annotazioni e registrazioni eventualmente necessarie. 20. RESPONSABILITA IN ORDINE ALLA VIOLAZIONE DELLE NORME VIGENTI 1. Le individuazioni delle responsabilità fanno sempre riferimento alle funzioni esercitate di fatto, per questo motivo, nella realtà dell A.S.L. 18, potrebbero anche prescindere dall inquadramento contrattuale del personale. 21. DISPOSIZIONI PARTICOLARI 1. Le modifiche dello stato di fatto (allestimento degli ambienti, cambio di destinazione d'uso dei locali, modifica di ambienti mediante la demolizione o costruzione di pareti divisorie, modifica di porte e passaggi comuni, corridoi, atri, realizzazione e modifica di impianti) devono essere effettuate nel rispetto delle norme vigenti. In particolare, debbono essere rispettate, inoltre, le seguenti disposizioni: a. Uso dell'energia elettrica Prima di acquisire apparecchiature con notevole assorbimento elettrico, occorrerà accertare la disponibilità di potenza ed ottenere l'autorizzazione scritta alla messa in esercizio dagli Uffici competenti. E vietato l'uso di apparecchi di riscaldamento o di raffrescamento individuali o portatili (fornelli, stufe o radiatori elettrici, ecc.), salvo quelli che costituiscono attrezzatura di lavoro o quelli la cui installazione sia stata esplicitamente prevista ed autorizzata. b. Impianti di distribuzione di gas tecnici Questi impianti debbono essere eseguiti secondo le norme di buona tecnica e gli interventi debbono essere seguiti da apposita dichiarazione di conformità. c. Impianti di emergenza

13 Fermo restando la verifica costante di tali dispositivi dal punto di vista della manutenzione ordinaria, le modifiche potranno essere apportare esclusivamente a cura della struttura competente. d. Cambio di destinazione d'uso I cambi di destinazione d'uso all'interno dell'a.s.l. 18 dovranno essere preventivamente autorizzati dalla Direzione Generale aziendale. e. Depositi, magazzini, archivi, biblioteche e locali in genere La realizzazione di depositi di materiali combustibili (deposito, archivio, magazzino, ecc.) con carico di incendio superiore a 30 kg/mq di legna standard è subordinata al parere preventivo degli Uffici competenti. f. Sovraccarichi su solai L'introduzione di carichi rilevanti su solai (archivi, scaffalature, depositi/magazzini ecc.) dovrà essere preventivamente autorizzata dalle strutture competenti che, se del caso, indicheranno il valore di carico massimo ammissibile. g. Affollamento dei locali, delle aule e degli spazi comuni L affollamento massimo nei locali è stabilito dalla normativa vigente ed è indicato nelle pratiche di prevenzione incendi relative all edificio. Il rispetto di tali obblighi compete a chi gestisce gli spazi. h. Vie di fuga e uscite di sicurezza Le vie di fuga e le uscite di sicurezza devono esser mantenute costantemente sgombre da qualsiasi materiale. Il rispetto di tali obblighi compete al Direttore/Responsabile di S.O.C./S.O.S. i. Acquisti e forniture Attrezzature, macchine, apparecchiature, utensili, arredi acquistati devono essere conformi alle norme vigenti in materia di sicurezza e prevenzione e quindi dotate delle marcatura CE e di dichiarazione di conformità (con esplicito riferimento al D.Lgs. 626/94 e s.m.i.). Contestualmente all'acquisto di: - sostanze o preparati pericolosi deve essere richiesta alle Ditte fornitrici la scheda di sicurezza chimico-tossicologica, redatta in italiano e in 16 punti che sarà trasmessa in copia al Servizio Prevenzione e Protezione; - attrezzature, macchine, ecc. deve essere trasmessa copia del manuale d uso e di manutenzione al Servizio Prevenzione e Protezione. 22. DISPOSIZIONI FINALI 1. Il presente regolamento costituisce linea di indirizzo generale sull'applicazione della normativa riguardante il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro. 2. Ogni disposizione interna in materia di prevenzione e di sicurezza deve essere in accordo con quanto disposto nel presente regolamento. 3. Restano ferme le responsabilità individuali derivanti dalle funzioni di fatto esercitate. 4. Il trattamento dei dati inerente lo stato di salute dei lavoratori ai fini della sicurezza sul lavoro, va effettuato ai sensi del D.Lgs. 196/ Il presente regolamento ha efficacia immediata. INDIVIDUAZIONE NOMINATIVA DEL DATORE DI LAVORO, DIRIGENTI E PREPOSTI NELL A.S.L. 18 ALBA-BRA.

14 Per quanto riguarda l individuazione nominativa si rimanda ad un successivo provvedimento, in attesa della revisione del vigente Atto Aziendale dell A.S.L. 18. ALLEGATO B

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